CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 novembre 2008
95.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Proposta di decisione-quadro del Consiglio che modifica la decisione-quadro 2002/745/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo. COM(2007)650 def.

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e II (Giustizia),
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di decisione-quadro del Consiglio che modifica la decisione-quadro 2002/745/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo (COM(2007)650 def).
acquisito il parere espresso, in data 5 agosto 2008, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
considerato che la prevenzione e il contrasto del terrorismo sono elementi chiave del programma dell'Aia per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea per il periodo 2005-2010, adottato dal Consiglio europeo del 4 novembre 2004;
preso atto che le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono utilizzate nella propagazione della minaccia del terrorismo e che Internet, in particolare, costituisce uno dei principali propulsori dei processi di radicalizzazione e reclutamento del terrorismo, fungendo da «campo di addestramento virtuale»;
rilevato, sotto il profilo dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, che gli obiettivi della proposta richiedono l'adozione a livello comunitario di norme comuni, in quanto un'azione unilaterale degli Stati membri sarebbe insufficiente, considerato che la natura internazionale del fenomeno terroristico impone una risposta comune da parte degli Stati membri, eliminando tutte quelle disparità nel trattamento giuridico che costituiscono un ostacolo alle azioni coordinate necessarie a livello europeo e contrastano la cooperazione a livello internazionale;
condiviso pertanto l'obiettivo della proposta di decisione quadro di armonizzare le disposizioni nazionali sulla pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, sul reclutamento e sull'addestramento a fini terroristici, affinchè queste condotte siano perseguibili in tutto il territorio dell'Unione europea anche se commesse attraverso Internet;
rilevato che il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155, ha introdotto nell'ordinamento interno i due nuovi reati dell'arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale e dell'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, rispettivamente agli articoli 270-quater e 270-quinquies del codice penale ed ha introdotto anche il quarto comma dell'articolo 414 del codice penale (sull'istigazione a delinquere), il quale prevede un aumento di pena della metà se l'istigazione o l'apologia riguarda i delitti di terrorismo o i crimini contro l'umanità;

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condivisi gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo con una risoluzione del 23 settembre 2008 attraverso i quali si chiede:
a) di specificare che per effetto della decisione quadro sul terrorismo non possa essere modificato l'obbligo di rispettare non solo i diritti e principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea - come già ora previsto dalla decisione quadro - ma anche quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
b) di introdurre nella decisione quadro disposizioni intese a specificare che restano fermi gli obblighi degli Stati in materia di libertà di espressione e di associazione, di libertà di stampa e di espressione e di rispetto della riservatezza della corrispondenza, nonché a specificare che l'incriminazione per i reati di pubblica istigazione, reclutamento e addestramento non deve dare luogo a limitazioni o restrizioni nella diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici, artistici o di comunicazione e nell'espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili, tra cui il terrorismo;
in merito alla proposta emendativa del Parlamento europeo di cui alla lettera b), rilevato che comunque l'esigenza di contrastare il terrorismo internazionale deve essere perseguita, per poter essere effettivamente realizzata, anche anticipando la soglia di punibilità di alcune condotte rispetto alla concreta lesione di un bene giuridico a condizione che questo sia posto concretamente in pericolo, ritenendo che in quest'ultima ipotesi l'interesse di contrastare il terrorismo internazionale prevalga anche su alcune forme di libertà di manifestazione del pensiero e di associazione, secondo il principio di bilanciamento degli interessi;
sottolineata l'esigenza, evidenziata dalla XIV Commissione nel parere espresso in data 5 agosto 2008, che la Commissione europea adotti, anche nel preambolo dell'atto, una motivazione più specifica e analitica sotto i profili di sussidiarietà e di proporzionalità;
rilevato che l'utilizzo di Internet per propagandare ed istigare attività terroristiche pone rilevanti questioni di individuazione del luogo di commissione del reato, per cui appare opportuno fissare un criterio univoco per l'accertamento della competenza territoriale dei reati commessi tramite i mezzi di comunicazione elettronica;
esprimono una valutazione positiva, impegnando il Governo a sostenere in sede di Consiglio dell'Unione europea che:
a) nel preambolo dell'atto sia data una motivazione più specifica e analitica del fondamento della decisione quadro sotto i profili di sussidiarietà e di proporzionalità;
b) sia specificato che l'attuazione della decisione quadro da parte degli Stati membri deve avvenire nel rispetto dei diritti e principi giuridici fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre che di quelli sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, con particolare riferimento alla libertà di espressione e di associazione nonché, alla libertà di stampa e di espressione in altri mezzi d'informazione;
c) siano introdotte clausole di salvaguardia equivalenti alle disposizioni dell'articolo 12 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo, al fine di precisare che la definizione, l'attuazione e l'esecuzione della criminalizzazione ai sensi della proposta di decisione quadro siano proporzionate alla natura e alle circostanze del reato, nel

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rispetto delle finalità legittime perseguite e della loro necessità nel contesto di una società democratica;
d) la soglia di punibilità delle condotte riconducibili all'attività di istigazione a commettere atti di terrorismo nonché di reclutamento ed addestramento a fini terroristici possa essere anticipata finchè vi sia il concreto pericolo del pregiudizio del bene giuridico che si intende tutelare;
e) sia opportuno individuare un criterio univoco di determinazione della competenza territoriale dei reati commessi tramite i mezzi di comunicazione elettronica.

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ALLEGATO 2

Proposta di decisione-quadro del Consiglio che modifica la decisione-quadro 2002/745/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo. COM(2007)650 def.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e II (Giustizia),
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di decisione-quadro del Consiglio che modifica la decisione-quadro 2002/745/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo (COM(2007)650 def).
acquisito il parere espresso, in data 5 agosto 2008, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
considerato che la prevenzione e il contrasto del terrorismo sono elementi chiave del programma dell'Aia per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea per il periodo 2005-2010, adottato dal Consiglio europeo del 4 novembre 2004;
preso atto che le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono utilizzate nella propagazione della minaccia del terrorismo e che Internet, in particolare, costituisce uno dei principali propulsori dei processi di radicalizzazione e reclutamento del terrorismo, fungendo da «campo di addestramento virtuale»;
rilevato, sotto il profilo dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, che gli obiettivi della proposta richiedono l'adozione a livello comunitario di norme comuni, in quanto un'azione unilaterale degli Stati membri sarebbe insufficiente, considerato che la natura internazionale del fenomeno terroristico impone una risposta comune da parte degli Stati membri, eliminando tutte quelle disparità nel trattamento giuridico che costituiscono un ostacolo alle azioni coordinate necessarie a livello europeo e contrastano la cooperazione a livello internazionale;
condiviso pertanto l'obiettivo della proposta di decisione quadro di armonizzare le disposizioni nazionali sulla pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, sul reclutamento e sull'addestramento a fini terroristici, affinchè queste condotte siano perseguibili in tutto il territorio dell'Unione europea anche se commesse attraverso Internet;
rilevato che il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155, ha introdotto nell'ordinamento interno i due nuovi reati dell'arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale e dell'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, rispettivamente agli articoli 270-quater e 270-quinquies del codice penale ed ha introdotto anche il quarto comma dell'articolo 414 del codice penale (sull'istigazione a delinquere), il quale prevede un aumento di pena della metà se l'istigazione o l'apologia riguarda i delitti di terrorismo o i crimini contro l'umanità;

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condivisi gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo con una risoluzione del 23 settembre 2008 attraverso i quali si chiede:
a) di specificare che per effetto della decisione quadro sul terrorismo non possa essere modificato l'obbligo di rispettare non solo i diritti e principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea - come già ora previsto dalla decisione quadro - ma anche quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
b) di introdurre nella decisione quadro disposizioni intese a specificare che restano fermi gli obblighi degli Stati in materia di libertà di espressione e di associazione, di libertà di stampa e di espressione e di rispetto della riservatezza della corrispondenza, nonché a specificare che l'incriminazione per i reati di pubblica istigazione, reclutamento e addestramento non deve dare luogo a limitazioni o restrizioni nella diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici, artistici o di comunicazione e nell'espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili, tra cui il terrorismo;
in merito alla proposta emendativa del Parlamento europeo di cui alla lettera b), rilevato che comunque l'esigenza di contrastare il terrorismo internazionale deve essere perseguita, per poter essere effettivamente realizzata, anche anticipando la soglia di punibilità di alcune condotte rispetto alla concreta lesione di un bene giuridico a condizione che questo sia posto concretamente in pericolo, ritenendo che in quest'ultima ipotesi l'interesse di contrastare il terrorismo internazionale prevalga anche su alcune forme di libertà di manifestazione del pensiero e di associazione, secondo il principio di bilanciamento degli interessi;
sottolineata l'esigenza, evidenziata dalla XIV Commissione nel parere espresso in data 5 agosto 2008, che la Commissione europea adotti, anche nel preambolo dell'atto, una motivazione più specifica e analitica sotto i profili di sussidiarietà e di proporzionalità;
rilevato che l'utilizzo di Internet per propagandare ed istigare attività terroristiche pone rilevanti questioni di individuazione del luogo di commissione del reato, per cui appare opportuno fissare un criterio univoco per l'accertamento della competenza territoriale dei reati commessi tramite i mezzi di comunicazione elettronica;
esprimono una valutazione positiva, impegnando il Governo a sostenere in sede di Consiglio dell'Unione europea che:
a) nel preambolo dell'atto sia data una motivazione più specifica e analitica del fondamento della decisione quadro sotto i profili di sussidiarietà e di proporzionalità;
b) sia specificato che l'attuazione della decisione quadro da parte degli Stati membri deve avvenire nel rispetto dei diritti e principi giuridici fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre che di quelli sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, con particolare riferimento alla libertà di espressione e di associazione nonché, alla libertà di stampa e di espressione in altri mezzi d'informazione;
c) siano introdotte clausole di salvaguardia equivalenti alle disposizioni dell'articolo 12 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo, al fine di precisare che la definizione, l'attuazione e l'esecuzione della criminalizzazione ai sensi della proposta di decisione quadro siano proporzionate alla natura e alle circostanze del reato, nel

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rispetto delle finalità legittime perseguite e della loro necessità nel contesto di una società democratica;
d) la punibilità delle condotte riconducibili all'attività di istigazione a commettere atti di terrorismo nonché di reclutamento ed addestramento a fini terroristici possa essere anticipata purchè vi sia il concreto pericolo del pregiudizio del bene giuridico che si intende tutelare;
e) sia opportuno individuare un criterio univoco di determinazione della competenza territoriale dei reati commessi tramite i mezzi di comunicazione elettronica.