CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 novembre 2008
94.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. (Nuovo testo C. 1762 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE AL COMITATO PERMANENTE PER I PARERI, SUCCESSIVAMENTE APPROVATA DALLA COMMISSIONE IN COMPOSIZIONE PLENARIA

La I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1762 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali», come risultante dall'esame svolto in sede referente dalla VI Commissione;
rilevato che le disposizioni da esso recate sono prevalentemente riconducibili alla materia «tutela del risparmio e mercati finanziari», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione;
considerato che, quanto ad alcune specifiche disposizioni, rileva altresì la materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione;
tenuto conto del fatto che le modalità attraverso cui si esplicano gli interventi previsti nel provvedimento in esame, nonché la copertura dei relativi oneri, vanno valutati anche in ragione della straordinarietà della situazione che si registra attualmente nei mercati finanziari;
considerato, inoltre, che la situazione nella quale versano attualmente i mercati finanziari richiede decisioni da assumere tempestivamente nella prospettiva di assicurare le opportune certezze agli operatori;
rilevato che, in questa prospettiva, il provvedimento stabilisce in capo al Governo un potere di intervenire per la ricapitalizzazione degli istituti bancari che non è circoscritto nel tempo;
esaminato l'articolo 1, comma 1, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia sulla base di alcuni elementi, indicati dal successivo comma 2;
tenuto conto, in proposito, del ruolo di garanzia che il provvedimento in esame attribuisce alla Banca d'Italia la quale, nelle vesti di organo indipendente, accerta la situazione di inadeguatezza patrimoniale delle banche oggetto dell'intervento;
valutato, in particolare, il comma 7 dell'articolo 1, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le risorse necessarie per finanziare ciascuna operazione e che al medesimo provvedimento, del quale non è precisato se abbia o meno natura regolamentare, è rimessa l'individuazione delle modalità di copertura;
rilevato che le predette risorse possono essere individuate attraverso riduzione

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lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con alcune esclusioni (articolo 1, comma 7, lettera a), oppure attraverso riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa (lettera b), oppure ancora mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa (lettera c), oppure, infine, mediante emissione di titoli del debito pubblico (lettera d);
considerata, in particolare, la modalità di cui alla lettera b), che consente la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa mediante un provvedimento di rango non legislativo;
valutata inoltre la modalità di cui alla lettera c) che, senza contenere una limitazione temporale degli interventi, potrebbe incidere, con un atto di rango non legislativo, sulle disponibilità finanziarie di enti pubblici nazionali, la cui autonomia è garantita dalla Costituzione;
considerata, infine, la modalità di cui alla lettera d) che, mediante l'emissione di titoli del debito pubblico, potrebbe produrre variazioni dei saldi di finanza pubblica ad opera di un provvedimento di rango non legislativo, anche in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente;
considerato che le disposizioni in questione vanno valutate alla luce del disposto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, a norma del quale ogni legge «che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte»;
ritenuto in proposito necessario assicurare un coinvolgimento del Parlamento nella fase di formazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i quali sono individuate le risorse necessarie per finanziare le operazioni e le relative modalità di copertura, soprattutto al fine di valutare la loro entità,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un limite temporale all'esercizio del potere, attribuito al Governo, di emanare i provvedimenti previsti dall'articolo 1;
b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 7, l'opportunità di sopprimere la lettera b);
c) valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 7, lettera c), l'opportunità di specificare gli enti pubblici nazionali che sono soggetti alla relativa disciplina, prevedendo altresì un termine finale di operatività della norma;
d) valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 7, lettera d), l'opportunità di stabilire che l'emissione di titoli del debito pubblico sia ricondotta ad un provvedimento di rango legislativo;
e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del Parlamento nella fase di formazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1.

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ALLEGATO 2

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali (Emendamenti C. 1813-A Governo) .

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminati gli emendamenti presentati in Assemblea al testo del disegno di legge C. 1813-A Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali» (fascicolo n. 2);
rilevato che l'emendamento 1.1 Mariani è volto ad istituire un fondo di solidarietà a favore delle famiglie in difficoltà nel sostenimento delle spese alloggiative primarie;
considerato che la disposizione in esso contenuta è riconducibile alla materia «assistenza», attribuibile alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione,
esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.1 Mariani

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.