ALLEGATO 1
Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (C. 1493).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminata la proposta di legge C. 1493 Barbareschi, recante Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia»;
apprezzate le finalità generali del provvedimento, il quale peraltro non deve costituire occasione per dare risalto positivo ad un fenomeno così deplorevole e drammatico come quello della pedofilia e della pedopornografia;
premesso che si ritiene necessario evitare di dare autonomo risalto ad una celebrazione che potrebbe ingenerare incomprensioni sulla gravità del fenomeno in questione, con la conseguenza di prevedere che le iniziative volte alla lotta contro la pedofilia e la pedopornografia siano inserite nell'ambito della Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
appare necessario prevedere la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia quale campagna di sensibilizzazione all'interno della Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
ALLEGATO 2
Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (C. 1493).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminata la proposta di legge C. 1493 Barbareschi, recante Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia»;
apprezzate le finalità generali del provvedimento, il quale peraltro non deve costituire occasione per dare risalto positivo ad un fenomeno così deplorevole e drammatico come quello della pedofilia e della pedopornografia;
premesso che si ritiene necessario evitare di dare autonomo risalto ad una celebrazione che potrebbe ingenerare incomprensioni sulla gravità del fenomeno in questione, con la conseguenza di prevedere che le iniziative volte alla lotta contro la pedofilia e la pedopornografia siano inserite nell'ambito della Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) appare necessario prevedere l'iniziativa di cui in premessa quale campagna di sensibilizzazione all'interno della Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) si ritiene inoltre necessario adottare tutte le misure idonee a che l'iniziativa sia adeguatamente trattata nelle forme opportune, sopprimendo all'articolo 2, comma 2, le parole «e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado,».