CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 novembre 2008
90.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00497 Bobba: Sul contratto di lavoro dei rilevatori dell'Istat.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le suddette richieste non possono essere accolte per le ragioni di seguito elencate:
L'attività di rilevazione sulle forze lavoro, pur rientrando tra le competenze istituzionali dell'ISTAT, presenta, per sua stessa natura, modalità di svolgimento peculiari (con momenti di picchi lavorativi e giornate di inattività) essendo, infatti, realizzata:
con cadenza periodica ma non costante;
mediante lo strumento delle interviste dirette (metodologia CAPI - Computer Assisted Personal Interview) che richiede necessariamente un adeguamento alle esigenze dei destinatari.

Fermo restando che i principi costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego non consentono di prescindere dallo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, le caratteristiche e le modalità con cui devono essere svolte le indagini in esame non possono conciliarsi con forme di lavoro subordinato. Ciò in quanto:
il lavoro subordinato è caratterizzato dal potere di direzione, dall'obbligo di rispettare l'orario di servizio e dallo svolgimento della prestazione lavorativa nella sede dell'Ente;
i rilevatori, invece, per le peculiari caratteristiche del lavoro loro affidato, devono disporre di ampi margini di autonomia nei tempi e nei modi di somministrazione dei questionari alle famiglie campione e di una grande flessibilità nell'organizzazione del lavoro che mal si concilia con un contratto di lavoro subordinato.

Risulta, quindi, corretta la scelta dell'ISTAT di ricorrere a contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Tali contratti consentono, infatti, prestazioni programmabili in ragione delle esigenze dell'intervistato e di quelle dell'intervistatore, pur nel rispetto dei termini previsti per la rilevazione. Lo strumento in questione è, peraltro, il più adatto a garantire la qualità della rilevazione.
Con riferimento alle osservazioni avanzate dagli interroganti nelle premesse dell'atto ispettivo, si precisa che:
i lavoratori che svolgono l'attività di rilevazione in esame non appartengono alla categoria dei «ricercatori» e non possono dunque essere assimilati ai precari del comparto ricerca;
in riferimento alla retribuzione di tali lavoratori, l'ISTAT ha precisato che gli stessi vengono remunerati con un compenso lordo pari a 38,5 euro per ogni intervista effettuata con la tecnologia CAPI presso famiglie campione scelte su tutto il territorio nazionale. Nel 2007 il compenso lordo medio mensile corrisposto ai rilevatori è stato di 1.346 euro. Nel dettaglio, soltanto il 10 per cento degli intervistatori ha ricevuto un compenso lordo medio mensile non superiore a 800 euro, mentre il 33 per cento ha ricevuto un compenso tra 801 e 1.200 euro e il 57 per cento un compenso superiore a 1.200 euro. Tra questi ultimi 106 intervistatori hanno ricevuto un compenso superiore ai 1.500 euro;

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il legislatore è intervenuto al fine specifico di consolidare l'attività di rilevazione in questione, attribuendo alla stessa una connotazione di definitività, mediante l'introduzione di una norma (articolo 10-bis, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203) che riconosce all'ISTAT la possibilità di costituire una apposita società di rilevazione statistica. Si garantisce in tal modo il rispetto della disciplina europea in materia con riferimento:
alla fornitura dei risultati trimestrali e annuali sul mercato del lavoro;
ai tempi di trasmissione dei dati;
alle modalità di raccolta delle informazioni e nella qualità dei risultati ottenuti;
quanto alla questione sollevata dagli interroganti circa l'esternalizzazione della relativa attività di rilevazione dati, si chiarisce che la pubblicazione del bando di gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle interviste CAPI ad una società privata risponde alla necessità di garantire la prosecuzione dell'indagine stessa nell'eventualità che, alla scadenza degli attuali contratti di collaborazione esterna prevista per il 30 dicembre 2008, la costituzione della società non sia ancora avvenuta e non si possa, quindi, procedere al rinnovo dei contratti stessi fino al 31 dicembre 2009.

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ALLEGATO 2

5-00164 Miglioli: Svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare in discussione l'On.le Miglioli chiede di conoscere quali iniziative il Ministro intenda adottare per incentivare ed agevolare il ricorso all'apprendistato in cicli stagionali.
Al riguardo, si fa presente che il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha introdotto alcune novità in materia di apprendistato professionalizzante proprio al fine di agevolare il ricorso all'istituto in parola attraverso la piena valorizzazione dell'autonomia collettiva.
In particolare, una prima novità è rappresentata dall'eliminazione all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 del riferimento ai due anni come durata minima del rapporto.
La durata del contratto, che non può superare comunque i sei anni, viene, quindi, stabilita nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale o regionale tenuto conto del tipo di qualificazione da conseguire.
La seconda novità, che concerne i profili formativi, è introdotta al comma 5-ter dell'articolo 49 ai sensi del quale, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante vengono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero agli enti bilaterali.
Al riguardo, va evidenziato che detta disciplina, secondo quanto specificato dal Legislatore, dovrà comunque e necessariamente determinare, per ciascun profilo formativo, «la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».
La volontà del Legislatore è quindi quella di agevolare la diffusione di tale tipologia contrattuale senza modificare l'impianto normativo preesistente bensì introducendo un «canale parallelo».
Ai sensi del citato comma 5-ter, come già indicato nell'ambito di risposta ad un interpello in materia, è infatti il contratto collettivo, di ogni livello, a dettare la nozione di formazione interna; formazione che può risolversi in attività anche «fisicamente» esterne all'azienda, purché sia quest'ultima a dirigerne lo svolgimento e purché tale formazione non implichi finanziamenti pubblici.
In forza del dettato normativo è dunque la contrattazione collettiva a definire e disciplinare la formazione aziendale che, alla stregua di quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con sent. n. 50/2005, non può dunque essere aprioristicamente determinata né tanto meno condizionata dalle normative regionali, competenti a disciplinare, d'intesa con le parti sociali di livello regionale, i contenuti e le modalità di accesso all'offerta formativa pubblica e alle relative risorse finanziarie.
Per quanto concerne lo specifico quesito posto dall'Onorevole Miglioli può sicuramente affermarsi che la disposizione inerente l'eliminazione del limite minimo di durata dell'apprendistato professionalizzante acquista una particolare rilevanza in quanto potrebbe favorire (anche nella previsione del CCNL del turismo) l'adozione di contratti di apprendistato di natura stagionale.

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ALLEGATO 3

5-00247 Bellanova: Sull'assunzione di ispettori del lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'On.le Bellanova, inerente l'assunzione di ispettori del lavoro, mi sembra opportuno ribadire, in premessa, che il Ministero che rappresento è impegnato nel contrasto di tutte le violazioni delle regole relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro attraverso il rafforzamento delle attività di controllo che vengono esercitate dai nuclei ispettivi del Ministero medesimo, dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
In proposito vorrei far presente che la diffusione di forme di lavoro irregolare e la gravità dei fenomeni infortunistici hanno reso necessario, in particolare nel settore dell'edilizia, dell'industria e dell'agricoltura, un potenziamento e una razionalizzazione dell'attività ispettiva realizzati attraverso un efficace coordinamento tra tutti i soggetti competenti in materia di controllo.
Per quanto riguarda, in particolare, l'assunzione di ispettori del lavoro, specifico punto di interesse dell'Onorevole Bellanova, vorrei far presente che relativamente alla regione Puglia, a fronte di 37 posti messi a concorso nel bando di concorso a 795 posti di ispettore del lavoro cui l'interrogante si riferisce, sono stati già convocati 73 degli 89 idonei.
A questo proposito sono in grado di fornire i dati, che si allegano, relativi, per ogni regione, ai posti messi a concorso, agli idonei risultanti dalle graduatorie di merito, suddivisi in idonei già convocati e non convocati, e alle graduatorie già esaurite. Per quanto riguarda, invece, il concorso bandito per l'assunzione di ispettori tecnici, rendo noto che la relativa graduatoria è esaurita.
Nel corso del 2008, sono stati assunti, in virtù del disposto dell'articolo 12 della legge 3 agosto 2007 n. 123, n. 246 idonei (di cui 238 in servizio alla data del 30 ottobre 2008) cui se ne aggiungeranno altri 22 che sono stati convocati per la stipula del contratto di lavoro, che verrà effettuata in data 24 novembre 2008.
L'atto parlamentare in parola inoltre mi offre l'occasione per informare che è intendimento dell'Amministrazione continuare le assunzioni degli idonei ancora disponibili nelle graduatorie regionali di merito utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008) (articolo 1 comma 346 lettera d). In particolare, grazie allo stanziamento per l'anno in corso, sono stati convocati per la stipula del contratto di lavoro, che verrà effettuata nella medesima data del 24 novembre 2008, ulteriori 26 idonei.
Attraverso questi interventi di rafforzamento dei nuclei ispettivi l'Amministrazione intende perseguire in modo più efficace il contrasto al lavoro nero allo scopo di garantire il pieno rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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CONCORSI PUBBLICI A 795 POSTI DI ISPETTORE DEL LAVORO BANDITI CON D.D. 15 NOVEMBRE 2004 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE 4a SERIE SPECIALE, N. 93 DEL 23 NOVEMBRE 2004

Regioni Posti messi a concorsoIdonei risultanti dalle graduatorie di merito Idonei già convocati Rimanenti idonei  
Abruzzo20675116
Basilicata5261313
Calabria1143358
Emilia Romagna86300196104
Friuli Venezia Giulia235858 Graduatoria esaurita
Lazio55159159 Graduatoria esaurita
Liguria263636 Graduatoria esaurita
Lombardia236236236 Graduatoria esaurita
Marche20725616 
Piemonte881961906
Puglia37897316
Sardegna311236855
Toscana44124124 Graduatoria esaurita
Umbria8442519 
Veneto105159159 Graduatoria esaurita
Totale . . .7951.7321.479253 
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ALLEGATO 4

5-00421 Maccanti: Su questioni relative alle posizioni contributive «silenti».

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'Onorevole Maccanti, relativo alle cosiddette «posizioni contributive silenti», faccio presente in primo luogo, sulla base degli elementi informativi forniti dai competenti Uffici dell'Amministrazione che rappresento, che per definire il numero complessivo delle medesime è opportuno innanzitutto operare una distinzione tra enti privati ed enti pubblici.
Gli enti di previdenza privati, infatti, prevedono ancora nel proprio ordinamento la possibilità di restituzione dei contributi versati, oppure, in alternativa, una sorta di quota pensionistica forfettaria rapportata al numero di anni lavorati. Pertanto, relativamente agli Enti di previdenza obbligatoria privati, l'ipotesi di rimborso dei contributi versati vale anche per i periodi inferiori a tre anni.
Quanto agli enti pubblici, una risposta esaustiva potrà essere fornita solo dopo aver acquisito, da parte dei competenti Enti, l'effettiva entità delle predette posizioni silenti, distinte per età e sesso.
Ogni eventuale valutazione, quindi, deve essere rinviata al momento in cui saranno disponibili tutti i dati necessari.
È opportuno, in conclusione, ribadire che un approfondimento ai fini di un' eventuale modifica della normativa vigente in materia deve essere affrontato tenendo nel debito conto il principio solidaristico cui è ispirato il nostro sistema previdenziale nonché i rilevanti oneri che potrebbero derivare da un intervento normativo nel senso auspicato nell'atto parlamentare in parola.