CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 novembre 2008
90.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. Nuovo testo C. 1813 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1813 Governo («Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali»), come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente;
rilevato che la disciplina delle locazioni appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello stato, in quanto ricompresa all'interno dell'ambito materiale di cui alla lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile) e che il provvedimento, assumendo quali beneficiari categorie particolarmente svantaggiate, è riconducibile anche all'ambito normativo di cui alla lettera m) dello stesso secondo comma (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale);
rilevato altresì che l'articolo 1-bis, approvato nel corso dell'esame in sede referente, nel disporre che le regioni - «nell'ambito dei princìpi generali del Titolo V della Costituzione» - prescrivano determinati requisiti per i provvedimenti di rilascio per finita locazione, ai fini della loro valutazione per le graduatorie di edilizia residenziale pubblica, introduce quest'ultima materia nell'ambito del provvedimento;
considerato che l'edilizia residenziale pubblica, secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, è materia «trasversale», in quanto estesa su tre livelli normativi (legislativo esclusivo, concorrente e residuale delle regioni) in dipendenza della natura degli interventi concretamente effettuati;
considerato che il contenuto l'articolo 1-bis incide sulle modalità di formazione delle graduatorie finalizzate all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e che tale profilo, apparendo funzionale alla gestione del patrimonio immobiliare, andrebbe ricondotto alle materie di competenza residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
osservato d'altra parte che può venire in rilievo anche la già richiamata competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, posto che il diritto all'abitazione costituisce «un diritto sociale fondamentale che connota la nostra forma di Stato» (come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 419 del 1991) e che pertanto i criteri fondamentali per il concreto riconoscimento di tale diritto possono considerarsi riconducibili a tale competenza esclusiva dello Stato;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito se la misura di cui all'articolo 1-bis debba essere

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considerata condizione indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito di intervento del provvedimento ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, nel qual caso la disposizione andrebbe riformulata come norma direttamente precettiva (anziché come obbligo di normazione in capo alle regioni), ovvero se l'articolo 1-bis debba essere soppresso in quanto la misura in esso prevista debba ricondursi a competenza residuale delle regioni.

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ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. COM(2008)426 def.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La I Commissione Affari costituzionali,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, la proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)426);
considerato che l'esame della proposta di direttiva rientra nell'ambito del controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali, promosso dalla Conferenza specializzata negli affari europei e comunitari (COSAC);
tenuto conto del fatto che la proposta di direttiva in esame mira ad attuare il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro;
considerato che la proposta di direttiva si basa sulla strategia che si è sviluppata dopo la conclusione del Trattato di Amsterdam per combattere la discriminazione;
rilevato che essa appare coerente con la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione nonché con gli obiettivi del processo di protezione sociale e di inclusione sociale dell'Unione europea e che pertanto contribuirà a tutelare i diritti fondamentali dei cittadini, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali;
considerato che la proposta di direttiva è conforme al principio di sussidiarietà nonché a quello di proporzionalità e che pertanto, come sottolineato nel parere espresso dalla XIV Commissione, appare necessario che il Governo, nel corso dell'esame della proposta, assicuri che il dettato della direttiva non sia modificato in modo difforme dalla piena applicazione dei suddetti principi, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3;
rilevato che la proposta di direttiva in esame prevede numerose deroghe al divieto di discriminazione;
considerato, in proposito, che si tratta di deroghe condivisibili in quanto volte a riservare opportuni spazi decisionali ai singoli legislatori nazionali;
valutato l'articolo 8 della proposta di direttiva che, nel prevedere l'istituto dell'inversione dell'onere della prova, potrebbe dare luogo ad abusi nell'uso della tutela, soprattutto nei casi di «discriminazione indiretta», rendendo altresì complessa la decisione dell'autorità giudicante;

invita il Governo

ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali comunitarie, affinché nel corso dell'esame della proposta:
sia assicurato che il dettato della direttiva non venga modificato in modo difforme dalla piena applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, con

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particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 delle medesima proposta;
con riferimento alle azioni positive, sia introdotto nella direttiva un principio che si ponga l'obiettivo di stimolare politiche statali di promozione attiva della «non discriminazione», facilitando lo scambio delle buone prassi ed il confronto tra modelli di riferimento tra gli Stati membri;
con riferimento all'articolo 8, sia previsto che l'onere della prova della violazione del divieto di discriminazione, soprattutto nei casi di discriminazione indiretta, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), spetti alla parte attrice, anziché a quella convenuta.