CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 ottobre 2008
81.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. C. 1707-A Governo.

DOCUMENTAZIONE DEL GOVERNO

È pervenuto, per le valutazioni di competenza, il nuovo testo del disegno di legge indicato in oggetto, come risultante dagli emendamenti approvati dalla VI Commissione.
Al riguardo, esaminato detto disegno di legge ed alla luce del quadro normativo di riferimento si rappresenta quanto segue:
articolo 1 (Disposizioni in materia di raccolta del gioco Enalotto): in considerazione dell'impossibilità di avvio nei tempi inizialmente previsti della nuova concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, l'articolo in esame reca disposizioni volte ad assicurare la continuità della gestione dell'esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale da parte dell'attuale concessionario fino alla piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 1o luglio 2009. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare;
articolo 1-bis concernente la razionalizzazione del sistema di raccolta dei giochi ippici e sportivi:
al comma 5 è stabilito che, qualora le concessioni siano aggiudicate a soggetti già titolari, per concessione precedentemente conseguita, di diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta.
Tale disposizione determina, di fatto, una disparità tra i partecipanti alla procedura selettiva, dal momento che i soggetti non titolari, di concessione sono tenuti a versare l'intero importo risultante dall'offerta. La norma, quindi, potrebbe dar luogo all'apertura di una procedura di infrazione comunitaria, in quanto appare violare i principi di parità di trattamento e di non discriminazione - peraltro, richiamati dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, concernente le concessioni per la gestione e la raccolta di scommesse sulle corse ippiche - ove, in aggiunta, si consideri che i concorrenti già titolari di concessioni sono verosimilmente soggetti italiani;
il comma 7 stabilisce, per l'anno 2009, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5 e che quota parte delle risorse del predetto fondo possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli - cui sono riservate anche le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame - ovvero alle esigenze finanziarie di CONI ed UNIRE. In proposito, si osserva che la destinazione delle predette maggiori entrate è da ritenersi limitata all'anno 2009, atteso che le relative somme sono versate una tantum per l'attribuzione delle nuove concessioni. In merito all'ultimo periodo del comma in esame, si rappresenta la necessità di aggiungere, dopo le parole «del presente articolo,» la locuzione «rispetto alle risultanze del rendiconto dell'anno precedente,». Inoltre, la

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frase da «l'importo del montepremi» fino alla fine del comma deve essere soppressa, in quanto il montepremi consegue all'andamento delle entrate che acquisisce l'UNIRE e, pertanto, con può essere posto un vincolo alla possibilità di variarlo in relazione a tale andamento, tenuto anche conto dell'esigenza che, nel bilancio dell'UNIRE, le spese siano correlate alle entrate;
articolo 1-ter (Esercizio e raccolta a distanza dei giochi in Italia):
per quel che concerne le disposizioni recate dal comma 2, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze, con particolare riguardo alla previsione della «variazione della misura del prelievo, anche per imposte,» a mezzo di atto amministrativo di natura non regolamentare;
in ordine ai comuni 3, lettera b) e 6, riguardanti la concessione, senza previo esperimento di gara, dell'esercizio e della raccolta a distanza di giochi ai soggetti che sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più giochi di cui al comma 1 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza ovvero entrambe, corre l'obbligo di esporre che la disposizione potrebbe dar luogo all'apenura di una procedura di infrazione comunitaria, in quanto appare violare i principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, secondo quanto sopra già osservato;
il comma 10 prevede che, con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, i contributi di cui ai precedenti commi, 5, lettera g), e 6 possono essere adeguati in aumento ogni 3 anni sulla base dell'indice dei prezzi al consumo NIC pubblicato dall'ISTAT. Al riguardo, si ritiene che l'adeguamento di detti contributi debba essere considerato adempimento necessario, trattandosi di un semplice aggiornamento all'inflazione, e che la relativa cadenza vada opportunamente stabilita ogni due, anziché ogni tre anni. Conseguentemente la locuzione da «possono» ad «anni» andrebbe così riformulata «sono adeguati in aumento ogni 2 anni». Inoltre, onde fugare possibili dubbi interpretativi, si reputa che nella norma debba essere specificato che l'adeguamento in parola è effettuato sulla base «dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività NIC»;
a margine, si fa presente l'esigenza che sia inserita una disposizione per garantire che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane assegnate a legislazione vigente;
articolo 1-quater concernente la disciplina in materia di apparecchi per il gioco lecito:
prevede l'emanazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, recante sia norme in materia di sperimentazione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica prevista dall'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972, sia norme di sperimentazione della raccolta del gioco praticato mediante i medesimi apparecchi. In proposito, si rappresenta che non si hanno osservazioni da formulare.