CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 ottobre 2008
80.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (S. 1083 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, in corso di esame presso la 5a Commissione del Senato, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali;
considerato che il provvedimento in esame reca disposizioni di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari, di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali, di definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, di proroga dei termini entro cui i comuni devono aderire ad una sola forma associativa tra quelle consentite;
evidenziato, in ordine all'articolo 1 del testo in esame, che il comma 3 dispone che le risorse finanziarie spettanti alle regioni e condizionate alla verifica positiva degli adempimenti stabiliti dai piani di rientro dai deficit sanitari si intendono erogate a titolo di anticipazione e possono essere recuperate qualora la regione non attui il piano di rientro; rilevato altresì l'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009 di 434 milioni di euro, in relazione alla copertura relativa all'abolizione del ticket di 10 euro sulle ricette per le prestazioni di assistenza specialistica disposta dall'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
considerato che l'articolo 2 del testo, recante disposizioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali per l'anno 2008, stabilisce al comma 8 che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa; evidenziato inoltre che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell'articolo 2, tese a salvaguardare gli equilibri di bilancio degli enti locali, introducono meccanismi contabili per quali pare opportuno accrescere i profili di certezza e trasparenza della registrazione dei flussi finanziari in questione; considerata altresì l'esigenza di verificare l'adeguatezza del previsto importo di 260 milioni di euro;
preso atto del contenuto dell'articolo 5, che dispone l'assegnazione al Comune di Roma di un contributo straordinario di 500 milioni di euro per l'anno 2008 per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008 e che riserva a favore di Roma capitale, a decorrere dal 2010, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, un contributo annuale di 500 milioni di euro;
rilevato che l'articolo 6 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, relativi ai maggiori trasferimenti a favore di regioni e comuni quale forma di compensazione delle minori entrate correnti dei comuni,

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per l'ICI, e delle regioni, per il mancato ripristino dei ticket sulle prestazioni specialistiche e di diagnostica fornite dai servizi sanitari regionali; considerato in particolare che tali interventi di copertura dei suddetti oneri avvengono attraverso regolazioni debitorie di natura contabile, dal che sarebbe opportuno precisare maggiormente la conformità con la vigente normativa della copertura adottata, individuata nel ricorso a risorse in conto capitale, quali quelle afferenti al Fondo per le Aree Sottosviluppate (FAS);
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se l'importo di 260 milioni previsti nel testo dell'articolo 2 del decreto-legge a titolo di regolazione contabile pregressa quale ristoro delle minori entrate connesse all'ICI sia effettivamente adeguato alle necessità degli enti locali di rispetto delle previsioni di bilancio;
b) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di definire più compiutamente, in ordine alle specifiche disposizioni del provvedimento tese a salvaguardare gli equilibri di bilancio delle autonomie territoriali, i profili di certezza e di trasparenza della registrazione dei flussi finanziari e dei meccanismi contabili disciplinati dal decreto-legge in esame;
c) valuti altresì la Commissione di merito, relativamente alle disposizioni recate dall'articolo 3, concernenti i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, che siano stabiliti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, parametri adeguati a garantire la permanenza delle istituzioni scolastiche nelle aree montane, nelle piccole isole, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (S. 847 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge S. 847 Governo, in corso di esame presso la 1a Commissione del Senato, recante delega al governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico;
valutato il contenuto del provvedimento di delega, con cui si intendono perseguire obiettivi quali la convergenza del mercato del lavoro pubblico e privato, il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva, l'introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, la valorizzazione del merito ed il riconoscimento di meccanismi premiali; la definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;
considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del provvedimento, i decreti legislativi volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono adottati, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
evidenziato che i menzionati decreti legislativi, in conformità all'articolo 1, comma 4, del testo, individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione; rilevato altresì che l'esercizio della delega teso a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico ed a riformare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) deve perseguire, tra gli altri obiettivi enunciati, il potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. i), n. 2), del testo;
rilevato che la materia «lavoro pubblico» non risulta espressamente menzionata dall'articolo 117 della Costituzione, apparendo pertanto annessa alla competenza legislativa residuale delle regioni, e considerato altresì che la più recente giurisprudenza costituzionale sembra tuttavia ricondurre all'ambito di competenza «ordinamento civile» il fondamento della potestà legislativa statale con riguardo ai profili strettamente inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro;
considerato altresì quanto statuito in materia dalla Corte costituzionale, in particolare con le sentenze nn. 95 e 189 del 2007, con cui si enuncia che il rapporto di impiego alle dipendenze di regioni ed enti locali, «privatizzato» in virtù dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è soggetto a specifici limiti che garantiscono l'uniformità di tale tipologia di rapporti, quali i principi fissati dalla legge statale in materia ispirati all'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati che, come tali, si

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impongono anche alle regioni, comprese quelle a statuto speciale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, in materia di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regionali e locali, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento, volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e non invece sulla base del solo parere trasmesso dalla medesima, al fine di salvaguardare le prerogative riconosciute in materia alle autonomie territoriali;
b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo in esame apposita norma che stabilisca che la legislazione regionale recepisce le previsioni del provvedimento in titolo previa approfondita verifica delle piante organiche del personale delle amministrazioni delle regioni.

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ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo base delle proposte di legge C. 22 ed abbinate, recante modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
rilevato il contenuto dell'articolato, che apporta modifiche alla predetta legge 24 gennaio 1979, n. 18, in ordine al numero delle circoscrizioni elettorali ed ai criteri per l'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni; alla formazione e alla presentazione delle liste di candidati; al meccanismo di riparto dei seggi tra le liste in ambito nazionale; considerate altresì disposizioni volte a promuovere le pari opportunità di accesso alla carica elettiva per i due generi e limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati per le elezioni;
preso atto che l'oggetto del provvedimento, la disciplina dell'elezione del Parlamento Europeo, rientra nella esclusiva competenza legislativa dello Stato ai sensi della lettera f) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (S. 1108 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, in corso di esame presso la 7a Commissione del Senato, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, approvato dalla Camera il 24 settembre 2008 e su cui la Commissione ha espresso parere alla VII Commissione della Camera;
valutato che il decreto-legge, contemplando disposizioni generali in materia di istruzione, interviene sui profili di competenza esclusiva statale in ordine alle «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione; considerato altresì che la materia «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» appartiene alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; considerato inoltre che la materia relativa al settore universitario è riconducibile all'articolo 33 della medesima Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;
considerato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha rilevato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale», tra cui quelle afferenti alla determinazione dei livelli minimi di monte-ore di insegnamento validi per l'intero territorio nazionale; alla definizione dei compiti e dell'impegno orario del personale docente dipendente dallo Stato alla definizione degli standard minimi formativi richiesti per la spendibilità dei titoli professionali;
evidenziato che, in ordine all'articolo 1, che prevede iniziative di sperimentazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, per favorire l'acquisizione delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», con l'introduzione dell'autonomia scolastica gli ordinamenti didattici delle istituzioni scolastiche sono fissati nel Piano dell'offerta formativa adottato dalle singole istituzioni integrando le discipline ed attività fondamentali fissate a livello nazionale; rilevato che, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alla definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale si provvede mediante regolamenti di delegificazione adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; preso atto che, al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, la norma dispone l'attivazione di iniziative per lo studio degli Statuti Regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria e speciale;
considerato che l'articolo 4 del testo stabilisce che sia reintrodotto l'insegnante

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unico nella scuola primaria, nel quadro della ridefinizione del servizio scolastico, mediante il ricorso ai regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di un piano programmatico predisposto dal Governo d'intesa con la Conferenza unificata; preso atto delle previsioni degli articoli 6 e 7, che recano norme, rispettivamente, in ordine alla reintroduzione del valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria della laurea in scienze della formazione primaria, e sulle modalità di accesso alle scuole di specializzazione medica;
considerato che i provvedimenti per la sicurezza delle scuole di cui all'articolo 7-bis sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata ed evidenziata la previsione di cui all'articolo 8, comma 1.bis, per cui sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; preso atto che non sono state accolte le osservazioni apposte al richiamato parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali alla VII Commissione della Camera;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, all'articolo 1 del decreto-legge, ai fini dell'attuazione delle iniziative di sperimentazione volte a favorire l'acquisizione delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», sia prevista anche l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in conformità alle previsioni della legge 28 marzo 2003, n. 53, sulle modalità di definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio;
b) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 1 del decreto-legge, che l'insegnamento delle competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» contempla anche gli specifici riferimenti alla storia, alle culture ed alle identità locali.