CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 ottobre 2008
80.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00360 Ciocchetti: Sui ricorsi relativi all'inserimento in graduatoria di dirigenti scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione posta nella interrogazione in discussione riguarda cinque concorrenti che hanno partecipato nella regione Lazio al concorso ordinario per dirigente scolastico bandito con decreto del direttore generale del 22 novembre 2004. Costoro non hanno superato la prova orale per l'ammissione al corso di formazione, ciononostante - per effetto di misura cautelare del TAR Lazio - sono stati successivamente ammessi alla frequenza del corso di formazione intensivo e lo hanno portato a termine, senza comunque conseguire nemmeno con riserva l'iscrizione nelle graduatorie generali di merito compilate dal competente Ufficio scolastico regionale.
L'Onorevole interrogante paventa una disparità di trattamento osservando che nella regione Puglia, in presenza di analoghe situazioni, alcuni candidati sono stati inseriti nelle graduatorie con riserva ed hanno già conseguito la nomina a dirigente scolastico nel quadro della normativa introdotta dalla legge finanziaria per il 2007.
Al riguardo l'ufficio scolastico per il Lazio, che ha curato la procedura concorsuale in tutte le sue fasi a livello regionale, ha fatto presente che, come previsto dal bando vi è stata una preselezione per titoli ai fini dell'ammissione al corso alla quale sono stati ammessi un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso per ciascun settore formativo. I candidati sono stati individuati dalle apposite graduatorie predisposte sulla base del punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli.
Per il superamento delle prove del concorso ai fini dell'ammissione al corso di formazione (due prove scritte ed una orale) è stato previsto dal bando il conseguimento di una votazione di almeno 21 trentesimi in ciascuna delle due prove scritte e nella prova orale.
I candidati ai quali fa riferimento l'Onorevole interrogante, pur avendo riportato nella prova di esame orale propedeutica all'ammissione al corso di formazione un punteggio inferiore ai 21 trentesimi richiesti hanno ugualmente presentato domanda di partecipare al corso di formazione.
I medesimi, quindi non sono stati inseriti nelle graduatorie per l'ammissione al corso di formazione, pubblicate con decreto prot. n. 23784 del 28 luglio 2006 e con successivo decreto di rettifica prot. n. 24400 del 3 agosto 2006 del dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio.
Gli interessati, avverso il silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di ammissione al corso di formazione, si sono rivolti al TAR del Lazio, che, con ordinanza della sezione terza bis, nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2007, ha accolto la su indicata domanda cautelare nei limiti della sola partecipazione al corso di formazione in quanto ha ritenuto che l'amministrazione aveva l'obbligo di fornire risposta all'istanza di partecipazione al corso prodotta dagli interessati.
L'ammissione al corso di formazione degli interessati, disposta dall'ufficio scolastico regionale con decreto prot. n. 3574 del 20 aprile 2007, non è stata pertanto determinata dal superamento di tutte le prove concorsuali, come è avvenuto per gli altri candidati inseriti nelle graduatorie,

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ma su ordinanza del TAR per il Lazio che, comunque, ha limitato la partecipazione dei ricorrenti al solo corso di formazione.
Successivamente, con sentenza n. 307/07 il TAR per il Lazio ha respinto il ricorso di una concorrente avverso il mancato superamento dell'esame orale.
L'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, quindi, sia per la mancanza dei requisiti da parte dei ricorrenti sia per l'ordinanza del TAR del Lazio - sez. terza bis - che ha limitato la partecipazione dei ricorrenti al solo corso di formazione, non ha inserito gli stessi nella graduatoria definitiva ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici, pubblicata con decreto dirigenziale prot. n. 5089 del 27 giugno 2007.
Il medesimo ufficio questa volta ha fornito tempestivamente le motivazioni del mancato inserimento nelle suddette graduatorie a ciascuno degli interessati, che aveva prodotto istanza in tal senso.
Gli interessati hanno prodotto ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento del decreto del direttore generale prot. n. 5089 del 27 giugno 2007 con il quale sono state approvate le graduatorie generali di merito e quelle dei vincitori di concorso, nonché di tutti gli altri atti o provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali anteriori o successivi.
Il TAR del Lazio, con ordinanza nella camera di Consiglio del 5 giugno 2008 ha respinto la domanda cautelare prodotta dai ricorrenti avverso il mancato inserimento in graduatoria.
In occasione dell'immissione nei ruoli di dirigente scolastico di 65 idonei, con decorrenza 1o settembre 2008, gli interessati hanno prodotto domanda di assegnazione di sede pur non essendo inclusi in alcuna graduatoria di merito per tali posti.
I medesimi, ai quali non è stato conferito alcun incarico, hanno presentato ricorso, ex articolo 700 del codice di procedura civile, davanti al Tribunale ordinario di Roma - sezione Lavoro al fine di ottenere l'immissione in ruolo.
L'Ufficio scolastico regionale ha fatto presente che, pur non avendo ancora ricevuto la formale notifica dell'esito di quest'ultimo ricorso, da parte dell'Avvocatura di Stato (l'udienza si è tenuta il 14 agosto 2008), è stato informato, per via irrituale, che il giudice, con ordinanza del 29 agosto 2008 ha rigettato il ricorso per difetto di giurisdizione ed ha condannato i ricorrenti alle spese.
Con riguardo ai casi della Puglia, faccio presente che il competente l'Ufficio scolastico regionale si è attenuto al seguente avviso espresso in varie sentenze del 2007 dal TAR Puglia - sez. Lecce: «il superamento delle prove d'esame propedeutiche alla fase di formazione avviene (nei confronti dei soggetti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa e quindi scritti nella seconda fascia - dopo i candidati pleno iure e prima dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione) con la produzione di una relazione finale e rilascio da parte del direttore del corso di un attestato positivo. La relazione finale e l'attestato positivo rilasciato dal direttore del corso comportano il superamento delle prove d'esame propedeutiche alla fase di formazione».
Si tratta di pronunce relative a giudizi attivati dai concorrenti interessati nell'ambito della procedura concorsuale in argomento, in occasione dei quali il collegio aveva fornito, sia pure incidentalmente, una precisa interpretazione in ordine all'applicazione della legge 296/2006 (finanziaria 2007); l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia sarebbe risultato sicuramente soccombente dinnanzi allo stesso giudice qualora avesse disatteso l'interpretazione data, pretermettendo i candidati in graduatoria.
Alle pronunce in questione non può attribuirsi efficacia erga omnes.
Per completezza di informazione, faccio presente che avverso le nomine in ruolo di alcuni di detti concorrenti è stato proposto ricorso da parte dei controinteressati e si è ancora in attesa di conoscere gli esiti del contenzioso.

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ALLEGATO 2

5-00395 Pes: Tagli all'organico dei docenti, anche di sostegno e impiegati nei CTP, nella Regione Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Premetto che le disposizioni relative alla determinazione degli organici per l'anno scolastico 2008/2009 sono contenute nel decreto interministeriale del 24 aprile 2008, ove è precisato che la consistenza delle citate dotazioni a livello nazionale è stata definita in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) che ha rimodulato gli obiettivi di contenimento della legge finanziaria per il 2007 e previsto per l'anno 2008/09 una riduzione complessiva di 11.000 posti (10 mila per il personale docente e 1.000 per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario).
La riduzione/incremento di posti relativi al personale docente è stata definita, per ogni regione, tenendo conto prioritariamente della previsione dell'incremento o del decremento degli alunni, ma, necessariamente, anche di tutte le nuove disposizioni di razionalizzazione previste dalla legge finanziaria 2008.
Come avvenuto per l'anno scolastico 2007/08, sono state previste riduzioni in parte in organico di diritto, per una quota pari a 6.072 unità, in parte in organico di fatto, per una quota di 3.928 posti, per non arrecare pregiudizio alla qualità del servizio scolastico e rispondere meglio alle esigenze del territorio. Ciò consente di avere a disposizione un maggior numero di posti utili per la mobilità e per le nomine in ruolo, una maggiore stabilità del personale interessato a tutela della continuità didattica.
Con l'invio del decreto interministeriale del 24 aprile 2008, contenente le dotazioni organiche per l'anno scolastico 2008/09, è stata comunicata agli uffici scolastici regionali la sola quota di posti da ridurre in organico di diritto; successivamente, in data 4 giugno 2008, previo consolidamento dei dati riferiti alle iscrizioni, sono state comunicate le riduzioni da operare in organico di fatto. Tale metodologia ha consentito di rapportare le consistenze di organico alle reali necessità del territorio ed ha reso possibile una redistribuzione più ponderata della restante quota di interventi da effettuare sull'organico di fatto.
In sede locale, attraverso strategie mirate e valorizzando a pieno l'autonomia delle scuole, sono state poi adottate soluzioni ed interventi atti a distribuire le risorse assegnate secondo le esigenze rappresentate.
Per ciò che riguarda in particolare la Sardegna tale obiettivo è stato perseguito mantenendo sostanzialmente inalterata l'offerta formativa nella regione, che si caratterizza per l'estrema polverizzazione della popolazione in territori spesso non serviti da idonee vie di comunicazione e di trasporto.
In particolare, anche per quest'anno scolastico, è stato garantito il servizio di scuola dell'infanzia anche nei comuni più piccoli, nonché il mantenimento del tempo pieno e del tempo prolungato, rispettivamente nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado.
Inoltre, sono rimasti sostanzialmente inalterati sia il rapporto alunni/classi sia il rapporto docenti/alunni che, nella Regione, risultano ancora particolarmente favorevoli.

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Con riguardo al sostegno per gli alunni diversamente abili gli interventi adottati derivano dall'applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2008; inoltre, per l'anno scolastico 2008/09 sono stati confermati a livello nazionale tutti i posti di sostegno complessivamente funzionanti nell'anno scolastico 2007/08, con limitate modifiche a livello regionale.
Per quanto attiene in particolare la Sardegna, il dirigente generale dell'ufficio scolastico ha adottato le misure più idonee a garantire il diritto all'istruzione ed all'integrazione degli alunni disabili, pur nella necessità di realizzare gli obiettivi fissati dalla legge finanziaria per il 2008.
Si evidenzia, comunque, che il rapporto alunni/posti in Sardegna risulta, per l'anno scolastico in corso, pari a 1/1,76, pertanto è ben più favorevole del rapporto tendenziale di 1/2 fissato dalla suddetta legge finanziaria.
Con riguardo ai Centri territoriali permanenti, come evidenziato dall'Onorevole interrogante, gli stessi svolgono un ruolo importante nel quadro delle politiche finalizzate a potenziare le competenze della popolazione adulta, favorire l'integrazione degli immigrati e agevolare l'inclusione sociale delle classi più deboli.
Da tempo vengono incoraggiate e sostenute, con misure nazionali, esperienze di collaborazione tra i centri e le scuole secondarie superiori sedi di corsi serali, oltre che con le altre agenzie formative presenti sul territorio per rispondere più adeguatamente ai bisogni dell'utenza e orientare gli adulti, soprattutto giovani, verso l'acquisizione di più elevati livelli d'istruzione.
Allo scopo di dare sistematicità alle iniziative di integrazione tra istituzioni scolastiche e di facilitare il raggiungimento degli obiettivi fissati in sede europea in tema di istruzione e formazione, la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 632) ha dato avvio ad un processo di sviluppo dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali, prevedendone la riorganizzazione - su base provinciale e con articolazione reticolare - in centri di istruzione per gli adulti dotati di una propria autonomia amministrativa e organizzativa.
Con il successivo decreto ministeriale del 25 ottobre 2007, emanato dopo aver acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono stati definiti i criteri per il conferimento dell'autonomia ai nuovi centri e ne è stata declinata l'utenza in corrispondenza dell'esigenza di favorire il conseguimento di titoli di studio da parte della popolazione adulta, anche immigrata, e la certificazione delle competenze acquisite.
Nella fase transitoria di progressiva attribuzione dell'autonomia scolastica in relazione alle disponibilità esistenti, i Centri territoriali permanenti e i Corsi serali hanno continuato e continuano ad operare, secondo l'ordinario assetto, in una logica di potenziamento della collaborazione in rete e di incremento delle attività mirate al conseguimento delle competenze chiave e di più elevati livelli di istruzione da parte degli adulti e dei giovani adulti.
La più recente legge n. 133 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, ha riaffermato la necessità di riorganizzazione del settore ed ha previsto interventi nel contesto delle strategie dirette a razionalizzare l'intera rete scolastica ed a ottimizzare le risorse complessivamente considerate.
Per quanto riguarda in particolare la regione Sardegna la situazione relativa all'educazione degli adulti è stata oggetto, per alcuni casi particolari, di specifici accertamenti ispettivi da parte dell'Ufficio scolastico regionale che hanno evidenziato una sostanziale discordanza fra i dati degli iscritti comunicati dai dirigenti scolastici ai fini della formazione dell'organico di diritto e la situazione effettiva sussistente alla data di scadenza del termine per le iscrizioni che, come noto, la annuale circolare ministeriale, da ultimo la n. 110 del 14 dicembre 2007, fissa al 31 maggio, con possibilità di deroga solo per «specifiche, eccezionali ragioni impeditive riferite a singoli interessati».
Al fine di evitare danno all'erario il responsabile dell'ufficio scolastico regionale,

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ha pertanto dimensionato le classi ed il conseguente organico in ragione degli iscritti effettivi alla data fissata dalla normativa vigente per la determinazione dell'organico di fatto in considerazione degli adempimenti legati all'avvio dell'anno scolastico, che devono concludersi entro il 31 luglio. Entro tale data sono state apportate le dovute variazioni in base alla situazione che, di fatto, è venuta a determinarsi impegnando tutta la dotazione organica assegnata alla Sardegna.

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ALLEGATO 3

5-00385 Siragusa: Tagli all'organico dei docenti di sostegno nella Regione Sicilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ricordo che i criteri per la determinazione dei posti di sostegno sono stati oggetto di una specifica regolamentazione da parte dell'ultima finanziaria del precedente Governo e non sono stati oggetto di alcuna modifica.
In particolare la legge 244 del 2007, finanziaria per il 2008, nell'ottica di realizzare il graduale raggiungimento del rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni disabili, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2008/09, il numero dei posti di sostegno non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi funzionanti nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/07. La medesima legge finanziaria ha abolito la possibilità di concedere deroghe.
Per l'anno 2008/09, sono stati confermati a livello nazionale tutti i posti di sostegno complessivamente funzionanti nell'anno scolastico 2007/08, con limitate modifiche a livello regionale, necessarie per perequare gli scostamenti esistenti nel rapporto alunni/docenti tra le varie regioni, e per raggiungere, gradualmente, come previsto dalla stessa legge finanziaria 2008, il tendenziale rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili, come si può verificare dai dati reperibili sul sito del Ministero dell'istruzione dai quali si desume che rispetto ai circa 174.000 alunni disabili sono stati attivati complessivamente 90.882 posti pari esattamente a quelli attivati per l'anno scolastico 2007-2008.
Per quanto riguarda in particolare la Sicilia il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ha fatto presente che i posti inizialmente autorizzati risultavano sufficienti ad assicurare a tutti gli allievi interessati il sostegno anche se con possibili riduzioni rispetto al passato.
Peraltro, dopo l'assegnazione dei posti di sostegno alle diverse province all'inizio dell'anno scolastico, in tutta la Sicilia si è registrato un incremento complessivo di n. 469 alunni certificati; in particolare, l'ufficio scolastico provinciale di Catania ha segnalato di aver ricevuto dall'autorità sanitaria n. 288 nuove certificazioni, conformi alle direttive dell'assessorato regionale alla sanità, relative ad alunni disabili e l'ufficio scolastico provinciale di Palermo ha segnalato un incremento di n. 146 nuove certificazioni.
In relazione alle sopravvenute esigenze, alla chiusura delle operazioni di organico, il dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale ha potuto autorizzare ulteriori 46 posti a Catania e 26 a Palermo per un totale di 72 nuovi posti.

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ALLEGATO 4

5-00368 Garagnani: Sul comportamento di docenti di scuole elementari nella città di Bologna.

TESTO DELLA RISPOSTA

La scuola bolognese è stata interessata, nelle ultime settimane, da azioni intese a manifestare protesta e dissenso nei confronti della politica scolastica assunta dagli organi di Governo attraverso l'occupazione di scuole ed, in alcuni casi, di interruzione di lezione.
Alcune di queste manifestazioni hanno coinvolto genitori, docenti, organizzazioni sindacali ed anche amministratori locali, sfociate in episodi inconsueti, ai limiti della correttezza e della liceità, che stanno avendo eco crescente sulla stampa non solo locale, e per i quali è stata presentata denuncia alla magistratura che comunque ha proposto l'archiviazione dei procedimenti avviati.
Il dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, che segue con la massima attenzione quanto avviene, ha riferito che, senza nulla togliere al diritto di critica e alla libertà di opinione, operando in stretto collegamento con gli uffici scolastici provinciali, ha richiamato l'attenzione dei dirigenti scolastici, in quanto incaricati di una pubblica funzione, sul rispetto delle norme e delle regole che presiedono alla corretta partecipazione delle diverse componenti alla vita della scuola pur nelle situazioni più critiche ed imprevedibili e sempre nella garanzia del superiore diritto degli alunni ad un sereno percorso educativo.
A tale scopo il medesimo dirigente ha emanato un apposito comunicato stampa ed ha diramato una nota ai dirigenti scolastici ed ai presidenti dei consigli di circolo e di istituto della regione.
In particolare, per la provincia di Bologna è stato attivato un incarico ispettivo di vigilanza, assistenza, consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, finalizzato a garantire il corretto svolgimento di iniziative e attività che riguardino componenti della comunità scolastiche in presenza di abusi o comportamenti come l'affissione di manifesti fuori e dentro gli edifici scolastici contenenti propaganda politica contro il Governo.
Su specifica richiesta di informazioni, i dirigenti degli altri uffici scolastici provinciali della regione non hanno al momento segnalato situazioni analoghe a quelle della provincia capoluogo, pur in presenza di variegate forme di dissenso.
Per quanto riguarda in particolare la scuola primaria «Padre Marella» (istituto comprensivo n. 12 di Bologna), il competente dirigente dell'ufficio scolastico provinciale ha comunicato che alla richiesta di assemblea serale dei genitori, i dirigenti scolastici hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per prevenire eventuali disordini.
Quanto alla scuola primaria XXI Aprile (3o circolo di Bologna), un'assemblea regolarmente autorizzata si è trasformata in «permanente» nei locali della palestra per i giorni 24 e 25 settembre dalle ore 16,30 alle ore 8,25 di ciascuna giornata.
Fra l'altro il primo intervento che dovrà essere assolto dal dirigente tecnico cui è stato affidato l'incarico ispettivo è finalizzato a verificare la situazione della scuola XXI Aprile.
Va inoltre aggiunto che, pur essendo il direttore generale dell'ufficio scolastico per l'Emilia-Romagna in attesa della relazione

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ispettiva, secondo le assicurazioni fornite dal dirigente dell'istituto non si sono verificati danni di alcun genere.
In conclusione il Governo, riconoscendo la legittimità del confronto e del dissenso pur mantenuto negli ambiti a ciò deputati, ritiene che la scuola non possa essere usata per attività politiche di contestazione di provvedimenti legittimamente votati dal Parlamento a discapito del regolare svolgimento delle attività didattiche.