CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 ottobre 2008
80.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (Atto n. 25).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di regolamento recante organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (atto n. 25);
visti i pareri espressi dal Consiglio di Stato il 24 luglio e il 28 agosto 2008;
visto che la V Commissione (Bilancio) ha valutato favorevolmente lo schema di regolamento, nel presupposto che la cessazione dal servizio del personale che attualmente ricopre le posizioni dirigenziali oggetto di riduzione avvenga con una tempistica tale da garantire il conseguimento a partire dal 2009 dei risparmi di spesa previsti dalla normativa vigente;
visti i rilievi formulati dalla IX Commissione (Trasporti);
considerato che la soppressione dell'Alto commissariato per la lotta alla contraffazione, disposto dall'articolo 68, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, da un lato si inscrive in una politica di risparmio e razionalizzazione della spesa, e dall'altro va posta in relazione con l'intendimento di non far proliferare organismi autonomi o indipendenti senza ragioni, quando i relativi compiti possono essere svolti con pari efficacia dall'amministrazione centrale, politicamente responsabile, e considerato altresì che tale scelta non significa in alcun caso un minore impegno sul fronte delicatissimo della lotta alla contraffazione, che, al contrario, anche per esplicito e ripetuto intento espresso dal Governo e in particolare dal Ministero dello sviluppo economico, va rafforzata e resa ancor più incisiva;
considerato che nel testo dell'articolo 17, comma 3, del regolamento non è stato indicato, accanto all'articolo 32-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, anche l'articolo 41, comma 1, della legge n. 3 del 2003, il quale, al pari del primo, disciplina le competenze dell'Istituto superiore della comunicazione e delle tecnologie dell'informazione;
considerato che lo schema di regolamento in esame presenta una tabella A in cui figura una dotazione organica ripartita per aree e per fasce economiche, secondo un'articolazione, quindi, che non è prevista dal Contratto Nazionale 2006-2009, comparto Ministeri, il quale introduce, all'articolo 6, un sistema di classificazione del personale per aree, ciascuna delle quali individua livelli omogenei di competenze, e per profili professionali, e considerato che, d'altronde, lo stesso schema di regolamento, all'articolo 22, comma 2, fa riferimento al criterio previsto dal contratto nazionale;
considerato che il Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane, di cui all'articolo 17, è articolato in quattro uffici di livello dirigenziale generale, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni relative agli affari generali e alle risorse umane, le quali per loro natura riguardano tutti i Dipartimenti;
considerato che l'unificazione delle due componenti della politica regionale

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unitaria, quella comunitaria e quella nazionale, in un'unica direzione generale, è positiva a condizione di un adeguato rafforzamento delle strutture;
considerata la necessità di una più chiara definizione di alcune competenze dei dipartimenti e delle direzioni generali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
nell'assetto organizzativo del Ministero dello sviluppo economico sia prevista una struttura ad hoc, almeno di livello dirigenziale generale, allocata presso il Dipartimento per l'internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza, che svolga esclusivamente i compiti di lotta alla contraffazione e di difesa del Made in Italy;

e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione dell'articolo 17, comma 3, con l'espresso rinvio all'articolo 41, comma 1, della legge n. 3 del 2003;
b) valuti il Governo l'opportunità di modificare la tabella A, recante la nuova pianta organica, prevedendo una dotazione organica articolata solo per aree, nonché di introdurre all'articolo 22 un richiamo alla necessità di individuare con un successivo provvedimento i contingenti di profilo;
c) valuti il Governo la possibilità, anche sotto il profilo normativo, di costituire la Direzione generale per gli affari generali e le risorse umane non come articolazione di un dipartimento, ma piuttosto come un ufficio di livello dirigenziale generale trasversale all'intero dicastero, specificamente competente per la gestione unificata delle risorse umane, strumentali e finanziarie, che garantisca il conseguimento delle massime sinergie a livello ministeriale;
d) valuti il Governo la possibilità di un rafforzamento delle strutture per garantire che rimanga intatta la capacità di indirizzo e sorveglianza del Dipartimento di cui all'articolo 13;
e) valuti, infine, il Governo l'opportunità di apportare al testo dello schema di regolamento le seguenti ulteriori correzioni, ferma restando la necessità di tenere conto, nel recepimento dell'osservazione di cui alla successiva lettera Z), relativa alla Direzione generale per gli affari generali e le risorse umane, dell'eventuale recepimento dell'osservazione di cui alla lettera c) del presente parere:
A) Sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 2 con i seguenti:
1. Il Ministero si articola nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione;
b) Dipartimento per l'energia;
c) Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;
d) Dipartimento per le comunicazioni e le risorse.

2. I Dipartimenti di cui al comma 1 assicurano il conseguimento degli obiettivi del Ministero attraverso l'esercizio coordinato e coerente delle funzioni assegnate alle relative Direzioni generali con il supporto delle rispettive risorse.
B) Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione).

1. Al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione sono attribuite le funzioni di promozione della competitività e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo, di tutela e sviluppo della proprietà industriale ed intellettuale, di lotta alla contraffazione, di tutela dei consumatori

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e di promozione e regolazione della concorrenza di mercato.
2. Il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione e si articola nei seguenti cinque Uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per la politica industriale e per la lotta alla contraffazione;
b) Direzione generale per il mercato, la concorrenza e per il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica;
c) Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi;
d) Direzione generale per la politica commerciale internazionale;
e) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.

3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera il Nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
4. Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
C) All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) azioni per la creazione di imprese innovative e finanza d'impresa». Al medesimo comma, sopprimere le lettere e) e m).
D) All'articolo 5, nel titolo e nel comma 1, sostituire le parole: «Direzione generale per la concorrenza, per i consumatori, per la vigilanza e la normativa tecnica» con le parole: «Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica».
Al comma 1, sostituire le parole: «e i compiti di spettanza del Ministero» con le parole: «per le politiche di spettanza del Ministero».
E) All'articolo 6, lettera h), sostituire le parole: «vigilanza sulle S.C.E. e rapporti con gli Organismi Comunitari ed Internazionali (O.I.L.) per quanto attiene la promozione cooperativa» con le parole: «vigilanza sulle Società Cooperative Europee e rapporti con gli Organismi Comunitari ed Internazionali (O.I.L.) per quanto attiene la promozione cooperativa».
F) All'articolo 7, nel titolo e al comma 1, sostituire le parole: «Direzione generale per la politica commerciale» con le parole: «Direzione generale per la politica commerciale internazionale».
Al comma 1 sostituire le parole: «svolge le funzioni ed i compiti di spettanza del Ministero» con le parole: «svolge le funzioni ed i compiti per la parte di spettanza del Ministero».
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «miglioramento dell'accesso di merci» con le parole: «miglioramento dell'accesso di prodotti».
Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «iniziative nei paesi terzi per l'attrazione di risorse dall'estero».
G) All'articolo 8, nel titolo e al comma 1, sostituire le parole: «Direzione generale per la promozione e l'internazionalizzazione» con le parole: «Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi».
Alla lettera a) sostituire l'intero testo con il seguente «elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e di promozione degli scambi».
Alla lettera c), dopo le parole: «sistema camerale e fieristico», inserire le parole: «università e parchi tecno-scientifici».
Alla lettera d), sostituire le parole: «supporto all'adozione» con le parole: «partecipazione alla preparazione».
H) All'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Dipartimento per l'energia provvede alla definizione degli obiettivi, degli indirizzi e degli strumenti di attuazione della politica energetica e mineraria nazionale con particolare riferimento alle strategie di approvvigionamento, trasporto, distribuzione e uso dell'energia, promuovendo la competitività, lo sviluppo energetico sostenibile e l'innovazione tecnologica».

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Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche».
I) Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche).

1. La direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale e provvedimenti ad esso inerenti;
b) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia - Direzione UNMIG;
c) relazioni con le organizzazioni internazionali, con gli organismi comunitari e con le amministrazioni di altri Stati nel settore delle risorse minerarie;
d) promozione di intese con le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare in tutto il territorio nazionale condizioni e procedure coordinate per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie e geotermiche di interesse strategico per il Paese;
e) programmazione, autorizzazione, gestione e controllo delle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo, in particolare degli idrocarburi e dei relativi impianti in mare;
f) definizione di accordi in ambito europeo, bilaterale, multilaterale e internazionale per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie in acque internazionali;
g) promozione e assistenza per interventi di sviluppo degli idrocarburi e delle risorse minerarie in paesi terzi di interesse per la politica di sicurezza dell'approvvigionamento e di competitività nazionale;
h) sviluppo delle tecnologie per la cattura e per il trasporto e lo stoccaggio dell'anidride carbonica;
i) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio dell'energia e la sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente la salute sui luoghi di lavoro;
l) laboratori di analisi e sperimentazione.
L) All'articolo 11, nel titolo e nel comma 1, sostituire le parole: «Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza energetiche» con le parole: «Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche».
Alla lettera f) sostituire le parole «di gas» con le parole «del gas»
Sostituire la lettera h) con la seguente: «h) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico».
Dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
«i) relazioni con imprese, amministrazioni e istituti operanti nel settore dell'energia e vigilanza su enti e istituti strumentali;
l) accordi bilaterali e multilaterali per la promozione degli investimenti e lo sviluppo delle imprese nel settore dell'energia;
m) promozione di programmi di formazione e informazione sull'energia, la sua produzione, trasformazione e uso efficiente;
n) valutazione di costi e di prezzi dell'energia, rapporti con il sistema di domanda e i consumatori;
o) statistiche, analisi e previsioni sull'energia e le risorse minerarie».

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M) All'articolo 12, sostituire le lettere dalla b) alla m) con le seguenti:
b) indirizzi e direttive per l'organizzazione e il funzionamento del mercato elettrico;
c) reti di trasmissione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica;
d) programmi di produzione di energia nucleare, inclusi i processi autorizzativi e le garanzie di sicurezza;
e) gestione dei materiali radioattivi e smantellamento degli impianti nucleari dismessi;
f) sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e delle imprese e tecnologie afferenti;
g) sviluppo energetico sostenibile e sistemi energetici distribuiti, comprese le tecnologie di accumulo dell'energia e il ciclo dell'idrogeno;
h) promozione del risparmio e dell'efficienza energetica e sviluppo dell'offerta;
i) definizione di sistemi di certificazione e normazione tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia, incluse le procedure «ecolabel» ed «ecoaudit»;
l) programmi e piani di riduzione delle emissioni di gas con effetto serra;
m) promozione di intese con le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle forniture concernenti l'energia e lo sviluppo territoriale sostenibile.
N) Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.
(Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica).

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvede alla programmazione, al coordinamento, all'attuazione e alla verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica e sociale sul territorio nel contesto di una politica regionale unitaria. Il Dipartimento svolge, inoltre, l'istruttoria per le deliberazioni del Cipe, nelle materie di competenza, e l'attività di vigilanza di competenza del Ministero nei confronti della società «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.» e provvede ai connessi adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica si articola nei seguenti tre Uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria;
b) Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale;
c) Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento, per l'eventuale supporto dell'attività del CIPE e per le funzioni delle altre strutture del Ministero.
4. Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
O) Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.
(Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria).

1. La Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria si articola in quattordici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) supporto al Capo Dipartimento per il coordinamento e la definizione delle

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iniziative in materia di programmazione strategica e di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari e nazionali, secondo le direttive generali del CIPE e valutazione dei relativi impatti a livello del bilancio comunitario e nazionale;
b) istruttoria e partecipazione ai processi di definizione e attuazione delle politiche comunitarie connesse alle politiche di sviluppo e di coesione economica, sociale e territoriale;
c) istruttoria e partecipazione all'attività negoziale per la definizione, revisione e riforma degli strumenti comunitari d'intervento finanziario strutturale e di coesione;
d) istruttoria e partecipazione all'attività negoziale con la Commissione europea per la definizione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale nelle aree ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE;
e) promozione e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, dell'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari, coerentemente con le politiche comunitarie e nazionali rilevanti;
f) programmazione, coordinamento e gestione di programmi operativi nazionali di assistenza tecnica e di azioni di sistema, promossi nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali;
g) inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento;
h) segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;
i) promozione e coordinamento delle azioni innovative comunitarie, con particolare riferimento a quelle cofinanziate dai fondi strutturali comunitari;
l) esercizio delle funzioni previste dal Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativamente ai Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);
m) analisi in materia di struttura e tendenze socioeconomiche territoriali e in materia di politiche di sviluppo socio economico territoriale; progetto «obiettivi di servizio» del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013;
n) analisi in materia di politiche per la competitività e flussi finanziari delle politichepubbliche;
o) analisi delle politiche e degli strumenti per lo sviluppo territoriale locale; relative statistiche e indicatori;
p) progetti di cooperazione bilaterale e assistenza tecnica al settore pubblico di altri Paesi e attività di relazione con organismi internazionali.
P) Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Art. 15.
(Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale).

1. La Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale si articola in dodici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) coordinamento e definizione di iniziative per lo sviluppo territoriale da attuare, secondo le direttive del CIPE, con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate;
b) programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree sottoutilizzate, delle iniziative e degli interventi nazionali per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente, avuto riguardo, in particolare, per quelli finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate;

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c) attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese;
d) attività preordinate alla programmazione, promozione, stipula e gestione degli accordi di programma quadro, ivi compresi il coordinamento delle attività istruttorie degli organi di gestione, nonché la quantificazione delle risorse da trasferire per l'attuazione degli interventi;
e) promozione e coordinamento di azioni innovative di supporto all'attuazione ed al monitoraggio delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro.
f) proposte normative relative al FAS e istruttoria delle delibere di riparto e assegnazione FAS da parte del CIPE;
g) supporto al Capo Dipartimento per la programmazione finanziaria del FAS. Verifica delle risultanze di monitoraggio e degli avanzamenti finanziari del FAS e della programmazione unitaria di politica regionale. Costruzione del Quadro Finanziario Unico di cassa della spesa in conto capitale della pubblica amministrazione;
h) gestione contabile del FAS e trasferimento delle risorse ai soggetti responsabili dell'attuazione di programmi e progetti;
i) sviluppo e implementazione dei sistemi informativi dipartimentali, delle banche dati degli interventi territoriali e integrazione delle informazioni di monitoraggio; consulenza e supporto informatico;
l) progetti per il miglioramento delle competenze tecnico-amministrative degli organi per le politiche regionali.
Q) Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

Art. 16.
(Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali).

1. La Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali si articola in undici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) gestione degli strumenti di incentivazione alle attività industriali, del commercio e dei servizi, volti al superamento di squilibri di sviluppo economico territoriale e all'accrescimento della competitività;
b) gestione, per la parte di competenza del Ministero, degli strumenti di incentivazione per l'innovazione tecnologica, i programmi integrati di ricerca e sviluppo, per la ricerca applicata e gestione dei relativi interventi;
c) gestione dei restanti strumenti di incentivazione alle imprese di competenza del Ministero;
d) attività inerenti agli strumenti della programmazione negoziata denominati contratti di programma, patti territoriali, contratti d'area ed altri strumenti della programmazione negoziata;
e) gestione delle agevolazioni per favorire la nascita e l'innovazione nelle nuove imprese;
f) interventi a sostegno del settore estrattivo, della ricerca mineraria e dell'energia, delle aree di crisi per la riconversione industriale;
g) direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni, compresa l'attività relativa al contenzioso ed agli affari giuridici;
h) attività concernenti il controllo, il monitoraggio e le verifiche di misure di aiuto alle imprese rientranti nelle competenze della Direzione Generale affidate al Ministero, anche in relazione a interventi di competenza di altre amministrazioni;

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l) iniziative per l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento nell'ambito della politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria;
m) azioni di raccordo degli interventi di agevolazione alle imprese che coinvolgono altri soggetti;
n) coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto di Stato nell'ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione europea;
o) altre azioni a sostegno delle PMI.
R) All'articolo 17, nel titolo e al comma 1, sostituire le parole: «dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane», con le parole «Dipartimento per le comunicazioni».
Al comma 1, aggiungere, al termine, le parole: «presta attività di supporto alla vigilanza del Ministro della Fondazione Ugo Bodoni».
Al comma 2, sopprimere la lettera d).
Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: «nonché dell'articolo 41, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni».
S) Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

Art. 18.
(Direzione Generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico).

1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico si articola in cinque Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) aggiornamento del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze;
b) attività di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale;
c) notifica delle reti e delle orbite satellitari;
d) controllo delle emissioni radioelettriche;
e) gestione tecnica degli Ispettorati territoriali;
f) omologazione ed immissione sul mercato degli apparati di rete;
g) accreditamento dei laboratori e degli organismi notificati e vigilanza sul mercato;
h) collaborazione con autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico;
i) individuazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
l) definizione dei contributi per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;
m) gestione del Registro Nazionale delle Frequenze;
n) gestione del centro di calcolo per la pianificazione delle frequenze.
T) Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

Art. 19.
(Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione).

1. La Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione si articola in sei Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;
b) studi sulla prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e partecipazione all'attività internazionale;

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c) disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;
d) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
e) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;
f) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
g) acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
h) erogazione dei contributi, benefìci ed agevolazioni in materia di radiodiffusione e di servizi di comunicazione elettronica;
i) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dagli oneri di servizio universale;
l) gestione del fondo per gli oneri di servizio universale e del programma infrastrutturale per la banda larga;
m) rilascio dei titoli abilitativi per l'esercizio delle stazioni radioelettriche tramite esami;
n) sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni, anche telematiche; rapporti nelle predette materie con organismi nazionali e internazionali.
U) Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

Art. 20.
(Direzione generale per la regolamentazione del settore postale).

1. La Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, cui sono affidate le funzioni di Autorità di regolamentazione del settore postale assegnate al Ministero, si articola in quattro Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
a) regolazione dei mercati postali;
b) partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali, nonché attività preordinate al recepimento delle norme comunitarie;
c) attività preordinate alla individuazione del fornitore del servizio universale;
d) attività finalizzate al perfezionamento e all'applicazione del contratto di programma e alla regolazione del rapporto con il fornitore del servizio universale;
e) definizione con provvedimenti di regolazione di natura non regolamentare dell'ambito della qualità e delle caratteristiche del servizio universale postale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;
f) adozione di provvedimenti regolatori di natura non regolamentare per realizzare l'accesso alla rete postale pubblica e ai relativi servizi, determinazione delle tariffe in relazione ai costi evitati e promozione della concorrenza nei mercati postali;
g) determinazione delle tariffe dei servizi riservati e dei prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale, anche con riferimento alle agevolazioni all'editoria;
h) attività di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonché attività di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali;

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i) rilascio delle licenze individuali e istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali e tenuta del registro degli operatori;
l) acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi postali e gestione del fondo di compensazione per gli oneri del servizio universale;
m) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale;
n) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni; coordinamento degli Ispettorati territoriali in materia di vigilanza e di accertamento di violazioni;
o) vigilanza sull'Istituto postelegrafonici;
p) studio e monitoraggio dei mercati postali.
V) Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione).

1. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero dello sviluppo economico nei seguenti ambiti:
a) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni, di reti di nuova generazione (NGN), della sicurezza delle reti, della qualità del servizio e della tutela delle comunicazioni;
b) partecipazione, in consorzio con università ed enti o istituti di ricerca, a programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali, nonché per conto di enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese con oneri a carico dei committenti;
c) partecipazione a progetti di rilevanza nazionale ed internazionale nell'ambito della ricerca applicata nei settori di propria competenza. Divulgazione dei risultati anche attraverso attività di promozione culturale e tecnologica;
d) elaborazione di specifiche, norme, regole tecniche per apparati e sistemi di comunicazioni elettroniche e di tecnologie dell'informazione (NSO), per la sicurezza, la qualità e l'interconnessione delle reti e la tutela delle comunicazioni; partecipazione alle attività degli organismi di normazione, regolamentazione tecnica e standardizzazione nazionali, comunitari ed internazionali;
e) studi, sperimentazioni tecnico-scientifiche, verifiche e controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica;
f) promozione di studi e ricerche nei settori della radiodiffusione sonora e televisiva, della multimedialità e delle nuove tecnologie, anche attraverso accordi di collaborazione con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati;
g) vigilanza sull'assegnazione dei nomi a dominio e sull'indirizzamento ai sensi del Decreto legislativo n. 259 del 1o agosto 2003. Internet Governance;
h) individuazione delle risorse di numerazione per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico; gestione di banche dati di numeri assegnati e portati, a sostegno degli operatori del settore con oneri a carico dei committenti;
i) prove di laboratorio per la sorveglianza e il controllo del mercato di apparati e terminali di comunicazioni elettroniche;
j) certificazioni, collaudi e rapporti di prova in materia di compatibilità elettromagnetica,

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di sicurezza elettrica ed informatica, di apparati terminali, reti e sistemi di comunicazione elettronica;
k) organismo notificato ai sensi della direttiva 99/5/CE ai fini della marcatura CE;
l) organismo di certificazione (OCSI) per la sicurezza informatica di prodotti e sistemi informatici commerciali (DPCM del 30 ottobre 2003); tutela della sicurezza dell'informazione nelle comunicazioni; sicurezza informatica di sistemi e prodotti che trattano dati classificati (CE.VA);
m) valutazione della qualità dei servizi di comunicazione elettronica e del servizio universale anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni; identificazione degli standard di qualità; misure di qualità;
n) prove di laboratorio nei settori di competenza del Ministero; metrologia; sincronizzazione delle reti degli operatori con l'orologio nazionale di riferimento;
o) formazione tecnico scientifica del personale del Ministero e della P.A. nel settore delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell'informazione; prestazioni, consulenze e collaborazioni tecniche e formazione nelle materie di propria competenza per conto di soggetti pubblici, privati e del sistema delle imprese, con oneri a carico dei committenti;
p) attività di alta specializzazione nel settore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione tramite l'annessa Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni di cui al regio decreto 19 agosto 1923 n. 2483 e successive modificazioni.
Z) Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Art. 21.
(Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane).

1. La Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane si articola in dodici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) attività di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;
b) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero.
c) compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, e gestione dei sistemi informativi condivisi;
d) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei servizi comuni, nonché piano di sicurezza informatica dell'Amministrazione, e iniziative necessarie ad assicurare l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;
e) programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici in diretta correlazione con le altre Direzioni generali per le rispettive esigenze;
f) attività di supporto al responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza;
g) relazioni esterne e rapporti con l'utenza;
h) attività di segreteria e supporto della Conferenza dei Capi dei dipartimenti;
i) gestione del patrimonio e approvvigionamento di beni e servizi a carattere generale;
l) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;
m) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;
n) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica;
o) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;

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p) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata;
q) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari;
r) politiche del personale per le pari opportunità;
s) gestione dell'anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro.

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ALLEGATO 2

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (Atto n. 25).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di regolamento recante organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (atto n. 25);
visti i pareri espressi dal Consiglio di Stato il 24 luglio e il 28 agosto 2008;
visto che la V Commissione (Bilancio) ha valutato favorevolmente lo schema di regolamento, nel presupposto che la cessazione dal servizio del personale che attualmente ricopre le posizioni dirigenziali oggetto di riduzione avvenga con una tempistica tale da garantire il conseguimento a partire dal 2009 dei risparmi di spesa previsti dalla normativa vigente;
visti i rilievi formulati dalla IX Commissione (Trasporti);
considerato che la soppressione dell'Alto commissariato per la lotta alla contraffazione, disposto dall'articolo 68, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, da un lato si inscrive in una politica di risparmio e razionalizzazione della spesa, e dall'altro va posta in relazione con l'intendimento di non far proliferare organismi autonomi o indipendenti senza ragioni, quando i relativi compiti possono essere svolti con pari efficacia dall'amministrazione centrale, politicamente responsabile, e considerato altresì che tale scelta non significa in alcun caso un minore impegno sul fronte delicatissimo della lotta alla contraffazione, che, al contrario, anche per esplicito e ripetuto intento espresso dal Governo e in particolare dal Ministero dello sviluppo economico, va rafforzata e resa ancor più incisiva;
considerato che nel testo dell'articolo 17, comma 3, del regolamento non è stato indicato, accanto all'articolo 32-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, anche l'articolo 41, comma 1, della legge n. 3 del 2003, il quale, al pari del primo, disciplina le competenze dell'Istituto superiore della comunicazione e delle tecnologie dell'informazione;
considerato che lo schema di regolamento in esame presenta una tabella A in cui figura una dotazione organica ripartita per aree e per fasce economiche, secondo un'articolazione, quindi, che non è prevista dal Contratto Nazionale 2006-2009, comparto Ministeri, il quale introduce, all'articolo 6, un sistema di classificazione del personale per aree, ciascuna delle quali individua livelli omogenei di competenze, e per profili professionali, e considerato che, d'altronde, lo stesso schema di regolamento, all'articolo 22, comma 2, fa riferimento al criterio previsto dal contratto nazionale;
considerato che il Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane, di cui all'articolo 17, è articolato in quattro uffici di livello dirigenziale generale, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni relative agli affari generali e alle risorse umane, le quali per loro natura riguardano tutti i Dipartimenti;
considerato che l'unificazione delle due componenti della politica regionale

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unitaria, quella comunitaria e quella nazionale, in un'unica direzione generale, è positiva a condizione di un adeguato rafforzamento delle strutture;
considerata la necessità di una più chiara definizione di alcune competenze dei dipartimenti e delle direzioni generali,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
nell'assetto organizzativo del Ministero dello sviluppo economico sia prevista una struttura ad hoc, almeno di livello dirigenziale generale, allocata presso il Dipartimento per l'internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza, che svolga esclusivamente i compiti di lotta alla contraffazione e di difesa del Made in Italy.

e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione dell'articolo 17, comma 3, con l'espresso rinvio all'articolo 41, comma 1, della legge n. 3 del 2003;
b) valuti il Governo l'opportunità di modificare la tabella A, recante la nuova pianta organica, prevedendo una dotazione organica articolata solo per aree, nonché di introdurre all'articolo 22 un richiamo alla necessità di individuare con un successivo provvedimento i contingenti di profilo;
c) valuti il Governo la possibilità, anche sotto il profilo normativo, di costituire la Direzione generale per gli affari generali e le risorse umane non come articolazione di un dipartimento, ma piuttosto come un ufficio di livello dirigenziale generale trasversale all'intero dicastero, specificamente competente per la gestione unificata delle risorse umane, strumentali e finanziarie, che garantisca il conseguimento delle massime sinergie a livello ministeriale;
d) valuti il Governo la possibilità di un rafforzamento delle strutture per garantire che rimanga intatta la capacità di indirizzo e sorveglianza del Dipartimento di cui all'articolo 13,
e) valuti, infine, il Governo l'opportunità di apportare al testo dello schema di regolamento le seguenti ulteriori correzioni, ferma restando la necessità di tenere conto, nel recepimento dell'osservazione di cui alla successiva lettera Z), relativa alla Direzione generale per gli affari generali e le risorse umane, dell'eventuale recepimento dell'osservazione di cui alla lettera c) del presente parere:
J) Sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 2 con i seguenti:
1. Il Ministero si articola nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione;
b) Dipartimento per l'energia;
c) Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;
d) Dipartimento per le comunicazioni e le risorse.

2. I Dipartimenti di cui al comma 1 assicurano il conseguimento degli obiettivi del Ministero attraverso l'esercizio coordinato e coerente delle funzioni assegnate alle relative Direzioni generali con il supporto delle rispettive risorse.
K) Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione).

1. Al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione sono attribuite le funzioni di promozione della competitività e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo, di tutela e sviluppo della proprietà industriale ed intellettuale, di lotta alla contraffazione, di tutela dei consumatori

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e di promozione e regolazione della concorrenza di mercato.
2. Il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione si articola nei seguenti cinque Uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per la politica industriale e per la lotta alla contraffazione;
b) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
c) Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi;
d) Direzione generale per la politica commerciale internazionale;
e) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.

3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera il Nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
4. Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
L) All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) azioni per la creazione di imprese innovative e finanza d'impresa». Al medesimo comma, sopprimere le lettere e) e m).
M) All'articolo 5, nel titolo e nel comma 1, sostituire le parole: «Direzione generale per la concorrenza, per i consumatori, per la vigilanza e la normativa tecnica» con le parole: «Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica».
Al comma 1, sostituire le parole: «e i compiti di spettanza del Ministero» con le parole: «per le politiche di spettanza del Ministero».
N) All'articolo 6, lettera h), sostituire le parole: «vigilanza sulle S.C.E. e rapporti con gli Organismi Comunitari ed Internazionali (O.I.L.) per quanto attiene la promozione cooperativa» con le parole: «vigilanza sulle Società Cooperative Europee e rapporti con gli Organismi Comunitari ed Internazionali (O.I.L.) per quanto attiene la promozione cooperativa».
O) All'articolo 7, nel titolo e al comma 1, sostituire le parole: «Direzione generale per la politica commerciale» con le parole: «Direzione generale per la politica commerciale internazionale».
Al comma 1 sostituire le parole: «svolge le funzioni ed i compiti di spettanza del Ministero» con le parole: «svolge le funzioni ed i compiti per la parte di spettanza del Ministero».
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «miglioramento dell'accesso di merci» con le parole: «miglioramento dell'accesso di prodotti».
Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «l) iniziative nei Paesi terzi per l'attrazione di risorse dall'estero».
P) All'articolo 8, nel titolo e al comma 1, sostituire le parole: «Direzione generale per la promozione e l'internazionalizzazione» con le parole: «Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi».
Alla lettera a), sostituire l'intero testo con il seguente: «elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e di promozione degli scambi».
Alla lettera c), dopo le parole: «sistema camerale e fieristico», inserire le parole: «università e parchi tecno-scientifici».
Alla lettera d), sostituire le parole: «supporto all'adozione» con le parole: «partecipazione alla preparazione».
Q) All'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Dipartimento per l'energia provvede alla definizione degli obiettivi, degli indirizzi e degli strumenti di attuazione della politica energetica e mineraria nazionale con particolare riferimento alle strategie di approvvigionamento, trasporto, distribuzione e uso dell'energia, promuovendo la competitività, lo sviluppo energetico sostenibile e l'innovazione tecnologica».

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Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche».
R) Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche).

1. La Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale e provvedimenti ad esso inerenti;
b) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia-Direzione UNMIG;
c) relazioni con le organizzazioni internazionali, con gli organismi comunitari e con le amministrazioni di altri Stati nel settore delle risorse minerarie;
d) promozione di intese con le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare in tutto il territorio nazionale condizioni e procedure coordinate per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie e geotermiche di interesse strategico per il Paese;
e) programmazione, autorizzazione, gestione e controllo delle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo, in particolare degli idrocarburi e dei relativi impianti in mare;
f) definizione di accordi in ambito europeo, bilaterale, multilaterale e internazionale per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie in acque internazionali;
g) promozione e assistenza per interventi di sviluppo degli idrocarburi e delle risorse minerarie in paesi terzi di interesse per la politica di sicurezza dell'approvvigionamento e di competitività nazionale;
h) sviluppo delle tecnologie per la cattura e per il trasporto e lo stoccaggio dell'anidride carbonica;
i) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio dell'energia e la sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente la salute sui luoghi di lavoro;
l) laboratori di analisi e sperimentazione.
L) All'articolo 11, nel titolo e nel comma 1, sostituire le parole: «Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza energetiche» con le parole: «Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche».
Alla lettera f) sostituire le parole «di gas» con le parole «del gas»
Sostituire la lettera h) con la seguente: «h) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico».
Dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
«i) relazioni con imprese, amministrazioni e istituti operanti nel settore dell'energia e vigilanza su enti e istituti strumentali;
l) accordi bilaterali e multilaterali per la promozione degli investimenti e lo sviluppo delle imprese nel settore dell'energia;
m) promozione di programmi di formazione e informazione sull'energia, la sua produzione, trasformazione e uso efficiente;
n) valutazione di costi e di prezzi dell'energia, rapporti con il sistema di domanda e con i consumatori;

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o) statistiche, analisi e previsioni sull'energia e le risorse minerarie».
M) All'articolo 12, sostituire le lettere dalla b) alla m) con le seguenti:
j) indirizzi e direttive per l'organizzazione e il funzionamento del mercato elettrico;
k) reti di trasmissione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica;
l) programmi di produzione di energia nucleare, inclusi i processi autorizzativi e le garanzie di sicurezza;
m) gestione dei materiali radioattivi e smantellamento degli impianti nucleari dismessi;
n) sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e delle imprese e tecnologie afferenti;
o) sviluppo energetico sostenibile e sistemi energetici distribuiti, comprese le tecnologie di accumulo dell'energia e il ciclo dell'idrogeno;
p) promozione del risparmio e dell'efficienza energetica e sviluppo dell'offerta;
q) definizione di sistemi di certificazione e normazione tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia, incluse le procedure «ecolabel» ed «ecoaudit»;
n) programmi e piani di riduzione delle emissioni di gas con effetto serra;
o) promozione di intese con le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle forniture concernenti l'energia e lo sviluppo territoriale sostenibile.
N) Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.
(Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica).

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvede alla programmazione, al coordinamento, all'attuazione e alla verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica e sociale sul territorio nel contesto di una politica regionale unitaria. Il Dipartimento svolge, inoltre, l'istruttoria per le deliberazioni del CIPE, nelle materie di competenza, e l'attività di vigilanza di competenza del Ministero nei confronti della società «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.» e provvede ai connessi adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica si articola nei seguenti tre Uffici di livello dirigenziale generale:
d) Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria;
e) Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale;
f) Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento, per l'eventuale supporto dell'attività del CIPE e per le funzioni delle altre strutture del Ministero.
4. Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
O) Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.
(Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria).

1. La Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria si articola in quattordici Uffici di livello dirigenziale

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non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
j) supporto al Capo Dipartimento per il coordinamento e la definizione delle iniziative in materia di programmazione strategica e di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari e nazionali, secondo le direttive generali del CIPE e valutazione dei relativi impatti a livello del bilancio comunitario e nazionale;
k) istruttoria e partecipazione ai processi di definizione e attuazione delle politiche comunitarie connesse alle politiche di sviluppo e di coesione economica, sociale e territoriale;
l) istruttoria e partecipazione all'attività negoziale per la definizione, revisione e riforma degli strumenti comunitari d'intervento finanziario strutturale e di coesione;
m) istruttoria e partecipazione all'attività negoziale con la Commissione europea per la definizione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale nelle aree ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE;
n) promozione e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, dell'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari, coerentemente con le politiche comunitarie e nazionali rilevanti;
o) programmazione, coordinamento e gestione di programmi operativi nazionali di assistenza tecnica e di azioni di sistema, promossi nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali;
p) inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento;
q) segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;
r) promozione e coordinamento delle azioni innovative comunitarie, con particolare riferimento a quelle cofinanziate dai fondi strutturali comunitari;
q) esercizio delle funzioni previste dal Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativamente ai Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);
r) analisi in materia di struttura e tendenze socio-economiche territoriali e in materia di politiche di sviluppo socio-economico territoriale; progetto «obiettivi di servizio» del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013;
s) analisi in materia di politiche per la competitività e flussi finanziari delle politichepubbliche;
t) analisi delle politiche e degli strumenti per lo sviluppo territoriale locale; relative statistiche e indicatori;
u) progetti di cooperazione bilaterale e assistenza tecnica al settore pubblico di altri Paesi e attività di relazione con organismi internazionali.
P) Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Art. 15.
(Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale).

1. La Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale si articola in dodici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
j) coordinamento e definizione di iniziative per lo sviluppo territoriale da attuare, secondo le direttive del CIPE, con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate;

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k) programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree sottoutilizzate, delle iniziative e degli interventi nazionali per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente, avuto riguardo, in particolare, per quelli finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate;
l) attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese;
m) attività preordinate alla programmazione, promozione, stipula e gestione degli accordi di programma quadro, ivi compresi il coordinamento delle attività istruttorie degli organi di gestione, nonché la quantificazione delle risorse da trasferire per l'attuazione degli interventi;
n) promozione e coordinamento di azioni innovative di supporto all'attuazione e al monitoraggio delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro.
o) proposte normative relative al FAS e istruttoria delle delibere di riparto e assegnazione FAS da parte del CIPE;
p) supporto al Capo Dipartimento per la programmazione finanziaria del FAS; verifica delle risultanze di monitoraggio e degli avanzamenti finanziari del FAS e della programmazione unitaria di politica regionale; costruzione del Quadro Finanziario Unico di cassa della spesa in conto capitale della pubblica amministrazione;
q) gestione contabile del FAS e trasferimento delle risorse ai soggetti responsabili dell'attuazione di programmi e progetti;
r) sviluppo e implementazione dei sistemi informativi dipartimentali, delle banche dati degli interventi territoriali e integrazione delle informazioni di monitoraggio; consulenza e supporto informatico;
m) progetti per il miglioramento delle competenze tecnico-amministrative degli organi per le politiche regionali.
Q) Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

Art. 16.
(Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali).

1. La Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali si articola in undici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
i) gestione degli strumenti di incentivazione alle attività industriali, del commercio e dei servizi, volti al superamento di squilibri di sviluppo economico territoriale e all'accrescimento della competitività;
j) contrattazione programmata e politiche degli incentivi;
k) gestione, per la parte di competenza del Ministero, degli strumenti di incentivazione per l'innovazione tecnologica, i programmi integrati di ricerca e sviluppo, per la ricerca applicata e gestione dei relativi interventi;
l) gestione dei restanti strumenti di incentivazione alle imprese di competenza del Ministero;
m) attività inerenti agli strumenti della programmazione negoziata denominati contratti di programma, patti territoriali, contratti d'area ed altri strumenti della programmazione negoziata;
n) gestione delle agevolazioni per favorire la nascita e l'innovazione nelle nuove imprese;
o) interventi a sostegno del settore estrattivo, della ricerca mineraria e dell'energia, delle aree di crisi per la riconversione industriale;
p) direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolativi

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e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni, compresa l'attività relativa al contenzioso ed agli affari giuridici;
q) attività concernenti il controllo, il monitoraggio e le verifiche di misure di aiuto alle imprese rientranti nelle competenze della Direzione generale affidate al Ministero, anche in relazione a interventi di competenza di altre amministrazioni;
p) iniziative per l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento nell'ambito della politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria;
q) azioni di raccordo degli interventi di agevolazione alle imprese che coinvolgono altri soggetti;
r) coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto di Stato nell'ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione europea;
s) altre azioni a sostegno delle PMI.
R) All'articolo 17, nel titolo e al comma 1, sostituire le parole: «dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane», con le parole «Dipartimento per le comunicazioni».
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «presta attività di supporto alla vigilanza del Ministro della Fondazione Ugo Bodoni».
Al comma 2, sopprimere la lettera d).
Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: «nonché dell'articolo 41, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni».
S) Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

Art. 18.
(Direzione Generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico).

1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico si articola in cinque Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
j) aggiornamento del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze;
k) attività di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale;
l) notifica delle reti e delle orbite satellitari;
m) controllo delle emissioni radioelettriche;
n) gestione tecnica degli Ispettorati territoriali;
o) omologazione ed immissione sul mercato degli apparati di rete;
p) accreditamento dei laboratori e degli organismi notificati e vigilanza sul mercato;
q) collaborazione con autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico;
r) individuazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
o) definizione dei contributi per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;
p) gestione del Registro Nazionale delle Frequenze;
q) gestione del centro di calcolo per la pianificazione delle frequenze.
T) Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

Art. 19.
(Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione).

1. La Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

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si articola in sei Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
j) stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;
k) studi sulla prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e partecipazione all'attività internazionale;
l) disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;
m) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
n) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;
o) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
p) acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
q) erogazione dei contributi, benefìci ed agevolazioni in materia di radiodiffusione e di servizi di comunicazione elettronica;
r) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dagli oneri di servizio universale;
o) gestione del fondo per gli oneri di servizio universale e del programma infrastrutturale per la banda larga;
p) rilascio dei titoli abilitativi per l'esercizio delle stazioni radioelettriche tramite esami;
q) sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni, anche telematiche; rapporti nelle predette materie con organismi nazionali e internazionali.
U) Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

Art. 20.
(Direzione generale per la regolamentazione del settore postale).

1. La Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, cui sono affidate le funzioni di Autorità di regolamentazione del settore postale assegnate al Ministero, si articola in quattro Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
j) regolazione dei mercati postali;
k) partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali, nonché attività preordinate al recepimento delle norme comunitarie;
l) attività preordinate alla individuazione del fornitore del servizio universale;
m) attività finalizzate al perfezionamento e all'applicazione del contratto di programma e alla regolazione del rapporto con il fornitore del servizio universale;
n) definizione con provvedimenti di regolazione di natura non regolamentare dell'ambito della qualità e delle caratteristiche del servizio universale postale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;
o) adozione di provvedimenti regolatori di natura non regolamentare per realizzare l'accesso alla rete postale pubblica e ai relativi servizi, determinazione delle tariffe in relazione ai costi evitati e promozione della concorrenza nei mercati postali;

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p) determinazione delle tariffe dei servizi riservati e dei prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale, anche con riferimento alle agevolazioni all'editoria;
q) attività di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonché attività di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali;
r) rilascio delle licenze individuali e istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali e tenuta del registro degli operatori;
l) acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi postali e gestione del fondo di compensazione per gli oneri del servizio universale;
m) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale;
n) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni; coordinamento degli Ispettorati territoriali in materia di vigilanza e di accertamento di violazioni;
o) vigilanza sull'Istituto postelegrafonici;
p) studio e monitoraggio dei mercati postali.
V) Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione).

1. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero dello sviluppo economico nei seguenti ambiti:
q) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni, di reti di nuova generazione (NGN), della sicurezza delle reti, della qualità del servizio e della tutela delle comunicazioni;
r) partecipazione, in consorzio con università ed enti o istituti di ricerca, a programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali, nonché per conto di enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese con oneri a carico dei committenti;
s) partecipazione a progetti di rilevanza nazionale ed internazionale nell'ambito della ricerca applicata nei settori di propria competenza; divulgazione dei risultati anche attraverso attività di promozione culturale e tecnologica;
t) elaborazione di specifiche, norme, regole tecniche per apparati e sistemi di comunicazioni elettroniche e di tecnologie dell'informazione (NSO), per la sicurezza, la qualità e l'interconnessione delle reti e la tutela delle comunicazioni; partecipazione alle attività degli organismi di normazione, regolamentazione tecnica e standardizzazione nazionali, comunitari ed internazionali;
u) studi, sperimentazioni tecnico-scientifiche, verifiche e controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica;
v) promozione di studi e ricerche nei settori della radiodiffusione sonora e televisiva, della multimedialità e delle nuove tecnologie, anche attraverso accordi di collaborazione con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati;
w) vigilanza sull'assegnazione dei nomi a dominio e sull'indirizzamento ai sensi del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259; Internet Governance;
x) individuazione delle risorse di numerazione per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico; gestione di

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banche dati di numeri assegnati e portati, a sostegno degli operatori del settore con oneri a carico dei committenti;
y) prove di laboratorio per la sorveglianza e il controllo del mercato di apparati e terminali di comunicazioni elettroniche;
z) certificazioni, collaudi e rapporti di prova in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica ed informatica, di apparati terminali, reti e sistemi di comunicazione elettronica;
aa) organismo notificato ai sensi della direttiva 99/5/CE ai fini della marcatura CE;
bb) organismo di certificazione (OCSI) per la sicurezza informatica di prodotti e sistemi informatici commerciali (DPCM 30 ottobre 2003); tutela della sicurezza dell'informazione nelle comunicazioni; sicurezza informatica di sistemi e prodotti che trattano dati classificati (CE.VA);
cc) valutazione della qualità dei servizi di comunicazione elettronica e del servizio universale anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni; identificazione degli standard di qualità; misure di qualità;
dd) prove di laboratorio nei settori di competenza del Ministero; metrologia; sincronizzazione delle reti degli operatori con l'orologio nazionale di riferimento;
ee) formazione tecnico scientifica del personale del Ministero e della pubblica amministrazione nel settore delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell'informazione; prestazioni, consulenze e collaborazioni tecniche e formazione nelle materie di propria competenza per conto di soggetti pubblici, privati e del sistema delle imprese, con oneri a carico dei committenti;
ff) attività di alta specializzazione nel settore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione tramite l'annessa Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni di cui al regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.
Z) Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Art. 21.
(Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane).

1. La Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane si articola in dodici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) attività di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;
b) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero.
c) compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, e gestione dei sistemi informativi condivisi;
d) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei servizi comuni, nonché piano di sicurezza informatica dell'Amministrazione, e iniziative necessarie ad assicurare l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;
e) programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici in diretta correlazione con le altre Direzioni generali per le rispettive esigenze;
f) attività di supporto al responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza;
g) relazioni esterne e rapporti con l'utenza;
h) attività di segreteria e supporto della Conferenza dei Capi dei dipartimenti;
i) gestione del patrimonio e approvvigionamento di beni e servizi a carattere generale;

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l) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;
m) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;
n) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica;
o) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;
p) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata;
q) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari;
r) politiche del personale per le pari opportunità;
s) gestione dell'anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro.

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ALLEGATO 3

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dello sviluppo economico (Atto n. 26).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di regolamento recante organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dello sviluppo economico (atto n. 26);
visti i pareri espressi dal Consiglio di Stato il 24 luglio e il 28 agosto 2008;
visto che la V Commissione (Bilancio) ha valutato favorevolmente lo schema di regolamento, nel presupposto che le disponibilità finanziarie, come rideterminate in base al provvedimento in esame, rappresentino limite invalicabile di spesa;
visti i rilievi formulati dalla IX Commissione (Trasporti),
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Atto n. 27).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di regolamento recante organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (atto n. 27);
visto il parere espresso dal Consiglio di Stato;
visto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) ha valutato favorevolmente lo schema in esame;
visti i rilievi formulati dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Atto n. 28).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di regolamento recante «organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» (Atto n. 28);
visto il parere espresso dal Consiglio di Stato il 28 agosto 2008;
visti i rilievi formulati dalla V Commissione Bilancio,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
come richiesto dalla Commissione Bilancio:
1) al comma 1 dell'articolo 13, le parole: «Dall'attuazione del presente decreto derivano» siano sostituite con le seguenti: «Dall'attuazione del presente decreto devono derivare»;
2) al comma 2 dell'articolo 13, le parole: «Al maggior onere derivante dalle disposizioni» siano sostituite dalle seguenti: «All'attuazione delle disposizioni».