CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 ottobre 2008
76.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
Pag. 313

ALLEGATO

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (S. 847 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge S. 847 Governo, in corso di esame presso la 1a Commissione del Senato, recante delega al governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico;
valutato il contenuto del provvedimento di delega, con cui si intendono perseguire obiettivi quali la convergenza del mercato del lavoro pubblico e privato, il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva, l'introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, la valorizzazione del merito ed il riconoscimento di meccanismi premiali; la definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;
considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del provvedimento, i decreti legislativi volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono adottati, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
evidenziato che i menzionati decreti legislativi, in conformità all'articolo 1, comma 4, del testo, individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione; rilevato altresì che l'esercizio della delega teso a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico ed a riformare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) deve perseguire, tra gli altri obiettivi enunciati, il potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera i), n. 2), del testo;
rilevato che la materia «lavoro pubblico» non risulta espressamente menzionata dall'articolo 117 della Costituzione, apparendo pertanto annessa alla competenza legislativa residuale delle regioni, e considerato altresì che la più recente giurisprudenza costituzionale sembra tuttavia ricondurre all'ambito di competenza «ordinamento civile» il fondamento della potestà legislativa statale con riguardo ai profili strettamente inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro;
considerato altresì quanto statuito in materia dalla Corte costituzionale, in particolare con le sentenze nn. 95 e 189 del 2007, con cui si enuncia che il rapporto di impiego alle dipendenze di regioni ed enti locali, «privatizzato» in virtù dell'articolo 2 della legge n. 421 del 1992 e dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, è soggetto a specifici limiti che garantiscono l'uniformità di tale tipologia di rapporti, quali i principi fissati dalla legge statale in materia ispirati all'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto

Pag. 314

che disciplinano i rapporti fra privati che, come tali, si impongono anche alle regioni, comprese quelle a statuto speciale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, in materia di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regionali e locali, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento, volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e non invece sulla base del solo parere trasmesso dalla medesima, al fine di salvaguardare le prerogative riconosciute in materia alle autonomie territoriali.