CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 ottobre 2008
76.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00378 Misiani: Sulle conseguenze per i bilanci dei comuni dell'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione n. 5-00378 l'Onorevole Misiani ed altri, nel sottoporre all'attenzione del Governo talune problematiche di ordine finanziario derivanti dalle modifiche introdotte dalle recenti disposizioni in materia di tassazione ICI, chiedono quali iniziative si intendano assumere al fine di consentire ai comuni interessati di deliberare i propri bilanci in equilibrio.
In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 ha escluso, a decorrere dall'anno 2008, l'unità adibita ad abitazione principale dal pagamento della predetta imposta con contestuale riconoscimento ai comuni, a titolo di rimborso del conseguente minor gettito ICI, della complessiva somma di 2,6 miliardi di euro. Inoltre, i commi da 33 a 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 hanno modificato la tassazione di talune fattispecie imponibili (terreni agricoli, ex fabbricati rurali, fabbricati appartenenti alla categoria catastale B e locali ad uso commerciale in aeroporti, porti e stazioni ferroviarie) prevedendo, nel contempo, la riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni in misura pari al conseguente maggior gettito ICI, stimato in 609,4 milioni di euro per l'anno 2007, in 783 milioni di euro per l'anno 2008 e in 819 milioni di euro per l'anno 2009.
Al riguardo, si fa presente che le problematiche segnalate hanno sostanzialmente trovato soluzione nell'ambito del recente decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, attualmente in corso di conversione. In particolare, il comma 8, dell'articolo 2 dello stesso decreto-legge n. 154 del 2008 prevede l'attribuzione ai comuni, a titolo di regolazione contabile pregressa, della somma di 260 milioni di euro, da erogarsi con decreto del Ministro dell'interno sulla base di criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e destinata, così come concordato nell'accordo tra Governo ed ANCI, al rimborso ai comuni del minor gettito ICI prima casa.
Relativamente alle problematiche connesse all'ICI rurale - nell'evidenziare che nel disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2008 (A.S. 1033) è prevista l'attribuzione ai comuni in questione della somma di 585 milioni di euro necessaria per assicurare l'integrale gettito ICI rurale previsto per l'anno 2007 e, dunque, a prevenire l'insorgenza di carenza di liquidità di cassa degli stessi comuni - si comunica che, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli enti locali, i commi da 1 a 5 del suddetto articolo 2 del decreto-legge n. 154 del 2008 ripropongono, per l'anno 2008, le omologhe disposizioni allo scopo introdotte per l'anno 2007 dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
Più specificamente, il comma 2 autorizza i Comuni, per l'anno 2008 ed in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad accertare convenzionalmente l'importo pari alla differenza tra il taglio del contributo ordinario comunicato dal Ministero dell'interno e l'importo del maggior gettito ICI rurale attestato per l'anno 2007 da ciascun

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ente locale, che potrà così essere iscritto nei bilanci comunali quale residuo attivo a titolo di trasferimenti da parte del Ministero dell'interno nonché, ai sensi del successivo comma 4, essere considerato ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000.
Inoltre, il comma 5 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 154 del 2008 stabilisce che il minor introito ICI rurale non ha rilevanza neanche ai fini del patto di stabilità, in quanto gli importi comunicati dal Ministero dell'interno sono per tale finalità da considerarsi convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza.
Sulla questione il Ministero dell'interno ha precisato che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto, nell'ambito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto della suddetta somma e l'erogazione della somma spettante a ciascun comune sarà disposta con decreto ministeriale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

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ALLEGATO 2

5-00379 Misiani: Sulle modalità di determinazione dei saldi ai fini del patto di stabilità interno.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00379 l'Onorevole Misiani ed altri chiedono quali iniziative si intendano assumere «al fine di tutelare tutti i comuni e di proporre una misura equa per tutto il comparto individuando obiettivi di miglioramento dei saldi compatibili con la realtà di bilancio dei singoli enti».
Per quanto riguarda la richiesta di rendere facoltativa per i comuni la neutralizzazione delle entrate straordinarie per alienazioni mobiliari e immobiliari, di cui al comma 8, dell'articolo 77-bis, della legge n. 133 del 2008, rispetto al calcolo dei saldi utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, si fa presente che rendere facoltativo il citato comma 8, comporta un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, che richiede un'adeguata compensazione finanziaria.
L'effetto peggiorativo sulla manovra è generato dalla verosimile circostanza che il comma 8 sarebbe applicato solo nei casi favorevoli e cioè qualora gli enti abbiano incassato proventi eccezionali da dismissioni nel 2007. Il citato comma 8 non sarebbe, invece, applicato dagli enti che prevedono dismissioni nel triennio 2009-2011. Tale combinazione di atteggiamenti vanificherebbe l'effetto compensativo tra i vari anni, valutato sull'intero comparto e insito nella valutazione finanziaria del comma in questione.
Per quanto concerne il secondo quesito, relativo all'individuazione di una soglia di sostenibilità in modo tale che il differenziale tra i saldi obiettivo 2008 e 2009 non superi il 20 per cento delle spese forali, si precisa che l'introduzione della soglia del 20 per cento con cui limitare la variazione fra i saldi obiettivo 2008 e 2009 comporta oneri e, pertanto, determina la necessità di operare una contestuale riquantificazione delle percentuali di cui al comma 3, del citato articolo 77-bis, qualora si voglia evitare di individuare conseguenti compensazioni finanziarie.

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ALLEGATO 3

5-00078 Vannucci: Sullo stato di attuazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione di contributi di spesa pluriennali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00078 gli Onorevoli Vannucci e Marchi chiedono in quali tempi si potrà procedere all'attivazione delle operazioni finanziarie previste per gli interventi in materia di sicurezza stradale ed alla sottoscrizione dei relativi decreti in applicazione dei commi 511 e 512, dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006.
Al riguardo, premesso che i citati commi 511 e 512, dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) disciplinano l'utilizzazione dei contributi pluriennali, con riferimento al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente derivanti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali, si fa presente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, facendo seguito ad accordi intercorsi nelle vie brevi e considerata la necessità di dare immediata continuità ai programmi di intervento in questione, anche al fine di procedere al pagamento di lavori già avviati da parte di numerose province e comuni, stante l'attuale livello di disponibilità sull'apposito capitolo n. 7393/Trasporti, ha proposto di procedere all'erogazione diretta dei contributi per la sola quota capitale.
Pertanto, in luogo dell'accensione dei mutui previsti dalla normativa originaria, si è proposto di poter erogare il contributo in conto capitale direttamente agli enti locali beneficiari, ai sensi del comma 512, della legge finanziaria 2007, in coerenza con gli stati di avanzamento lavori, utilizzando i fondi disponibili in bilancio per le suddette finalità.
Tale soluzione è al momento l'unica praticabile, in considerazione delle risorse utilizzabili, per fronteggiare gli effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'attualizzazione dei contributi medesimi, a seguito dell'eventuale contrazione di prestiti da parte degli enti locali interessati.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si è dell'avviso che l'utilizzo diretto dei contributi suddetti - previsti dall'articolo 56 della legge 488 del 1999 - possa essere realizzata attraverso l'emanazione di un apposito decreto interministeriale, da predisporre a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del predetto articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006.
Sulla questione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che l'attribuzione del contributo diretto anziché l'accensione dei mutui, determinano l'insorgere di numerosi problemi ai fini della gestione del programma annuale, che si traducono nella necessità di individuare una scansione temporale degli interventi diversa da quella inizialmente prevista. In relazione a ciò, i rappresentanti di regioni, province e comuni sono stati invitati a trasmettere un quadro aggiornato degli interventi da realizzare, coerente con le nuove modalità di corresponsione del finanziamento, indispensabili ai fini della predisposizione del decreto in questione. I rappresentanti delle regioni si sono impegnati a consegnare le schede entro il 30 settembre, ma a tutt'oggi solo un numero limitato di schede è pervenuto. Sono in corso azioni di sollecito ai fini della predisposizione in tempi rapidi dello schema di decreto.