CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 ottobre 2008
75.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-ter Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1441-ter Governo, in corso di esame presso la X Commissione della Camera, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
considerato che le materia «commercio con l'estero» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» appartengono alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione; rilevato che specifiche disposizioni del provvedimento incidono in settori di esclusiva competenza statale, quali l'»ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l), della Costituzione;
valutate le previsioni dell'articolo 3-bis del provvedimento, che apporta modifiche alla disciplina introdotta dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevedendone in particolare l'applicazione alle reti di imprese collocate all'interno dei distretti produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo dei medesimi distretti, come individuati dalle leggi regionali, attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse; valutate altresì le previsioni che richiedono la previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e che vengano sentite le regioni interessate, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione dei distretti produttivi;
considerato l'articolo 5 del testo, che dispone che, al fine di assicurare l'efficacia delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni ed enti locali, l'iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma; e che prevede altresì che alla individuazione delle aree o distretti di crisi nelle quali realizzare gli interventi provvede con proprio decreto il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
considerato l'articolo 5-bis, che prevede che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, da realizzare urgentemente, la cui individuazione è definita attraverso un piano predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8

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del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sottoposto all'approvazione del CIPE;
rilevato l'articolo 7, che conferisce al Governo una prima delega per l'adozione di decreti legislativi tesi al riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese, dettando specifici principi e criteri direttivi tra cui il coordinamento delle misure di competenza dello Stato con quelle delle regioni; nonché una seconda delega volta al riordino e alla razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, sulla base di principi e i criteri direttivi quali in particolare l'adeguamento delle disposizioni legislative regolanti i singoli enti all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
considerato l'articolo 15, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di riassetto normativo della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare;
rilevato l'articolo 31 in materia di progetti di innovazione industriale (PII), che attribuisce al Ministro dello sviluppo economico il potere di individuare nuove aree tecnologiche ovvero di aggiornare quelle già individuate, provvedendo di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i ministri per la semplificazione amministrativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e d'intesa con la Conferenza Stato regioni e province autonome;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 5 del testo affinché si preveda che il decreto del Ministro dello sviluppo economico volto alla individuazione delle aree o distretti di crisi nelle quali realizzare gli interventi sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome;
b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 15 del testo, l'opportunità di rimodulare la norma affinché sia garantito un maggiore coinvolgimento del ruolo delle autonomie territoriali in sede di Conferenza unificata nella localizzazione, sul territorio nazionale, di impianti di produzione elettrica nucleare;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di promuovere iniziative legislative volte a ricondurre le norme generali in materia di commercio con l'estero e di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia in apposite leggi-quadro di settore che enuncino e determinino i principi fondamentali, afferenti alla competenza statale, atteso che su tali materie spetta alle regioni la potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

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ALLEGATO 2

Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009). (C. 1713 Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminati il disegno di legge C. 1713 Governo, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria per l'anno 2009», ed il disegno di legge C. 1714 Governo, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011»;
rilevato il complessivo articolato del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009 che, in conformità a quanto statuito dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, contempla disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con esclusione di previsioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico;
considerata pertanto l'impostazione complessiva del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009, circoscritta a fissare gli obiettivi del livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, a prorogare norme di carattere fiscale e tributario e regimi agevolati nei settori dell'agricoltura e dell'autotrasporto, a definire l'entità delle risorse finalizzate ai rinnovi contrattuali e alle modifiche del trattamento economico del pubblico impiego, disponendosi in particolare che, per il personale dipendente da amministrazioni diverse da quella statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci;
preso atto che, in ordine agli effetti sui saldi di finanza pubblica, le linee portanti della manovra di finanza pubblica 2009-2011 sono state definite con il menzionato decreto-legge n. 112 del 2008 e che, a legislazione vigente, il disegno di legge finanziaria in titolo non afferisce a specifici ambiti di materia di interesse della Commissione;
rilevato che, in ordine al disegno di legge recante il bilancio annuale di previsione dello Stato e il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, il predetto decreto-legge n. 112 del 2008 ha realizzato una manovra di stabilizzazione della finanza pubblica riferita al triennio 2009-2011 i cui effetti risultano già contabilizzati nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per l'esercizio 2009 e nel bilancio pluriennale 2009-2011, apportando specifiche riduzioni delle dotazioni

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finanziarie delle missioni di spesa di competenza dei Ministeri ad esclusione delle spese di carattere obbligatorio, quali in particolare le poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni ed i trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;
esprime

PARERE FAVOREVOLE