CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 ottobre 2008
75.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00320 Caparini: Iniziative a tutela dei diritti degli insegnanti precari di montagna.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione riguardante il doppio punteggio per il servizio prestato nelle scuole di montagna è ben nota all'Onorevole interrogante come è dato rilevare dal testo dell'interrogazione medesima.
Sulla questione è stato riferito all'Onorevole interrogante in data 9 ottobre 2007 in occasione della discussione di analogo atto di sindacato ispettivo, come peraltro ricordato dall'Onorevole interrogante medesimo.
In quella sede è stato tra l'altro precisato che ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 26 gennaio 2007 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma - contenuta nella legge n. 143 del 2004 - la quale attribuiva il doppio punteggio per il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna - è stata consultata l'Avvocatura Generale dello Stato e sono state espletate tutte le più approfondite verifiche.
Si è proceduto quindi ai conseguenti adempimenti amministrativi, tra cui l'adozione del decreto direttoriale del 16 marzo 2007, le cui disposizioni sono state confermate con nota del 5 luglio 2007, a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato che ha accolto l'appello presentato dal Ministero avverso la sfavorevole ordinanza del TAR Lazio-Roma sezione III bis del 14 giugno 2007.
Conseguentemente:
sono stati decurtati i precedenti punteggi derivanti dal servizio prestato in scuole di montagna, dando, tuttavia, la possibilità a coloro che avessero prestato tale servizio in pluriclassi di scuole primarie di montagna nel quadriennio 2003-2007, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale, di ottenere il ripristino del punteggio raddoppiato;
sono stati fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che nei pregressi anni scolastici, anche in virtù del punteggio conseguito in misura doppia, avevano ottenuto la nomina in ruolo. Si ribadisce, anche in questa sede che, per consolidata giurisprudenza, le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo inficiando, fin dall'origine, la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche «consolidate» in virtù di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto.

Tutto ciò premesso, la «disparità di trattamento» cui l'Onorevole interrogante fa riferimento, con la richiesta di conoscere quali iniziative il Ministro intenda intraprendere a tutela dei diritti di tutti gli insegnanti precari di montagna, discende dai provvedimenti adottati da alcuni Uffici scolastici periferici in esecuzione di ordinanze cautelari emesse dal TAR del Lazio e della diversità dei successivi sviluppi processuali.
Ad ogni buon conto tali provvedimenti non producono alcun trattamento differenziato tra gli iscritti in graduatoria in quanto il punteggio attribuito con riserva ai ricorrenti, in esecuzione delle ordinanze cautelari in questione, non dà titolo all'individuazione del predetto personale quale destinatario di contratti né a tempo indeterminato né a tempo determinato.
Solo la sentenza di merito, eventualmente favorevole ai ricorrenti, produrrà

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l'effetto auspicato dall'Onorevole interrogante reintroducendo il raddoppio del punteggio per il servizio prestato in scuole di montagna.
Allo stato, inoltre, non si ritiene di poter accogliere la richiesta finale dell'Onorevole interrogante intesa a far formulare agli uffici scolastici provinciali due diverse graduatorie al fine di consentire a tutti gli iscritti in graduatoria di conoscere la propria posizione con il punteggio decurtato e quella che avrebbero, invece, nel caso di decisione di merito degli organi giurisdizionali favorevoli ai ricorrenti.
Quanto sopra comporterebbe, infatti, un notevole aggravio di lavoro, per di più nella delicatissima fase dell'avvio dell'anno scolastico, in quanto si dovrebbero distogliere numerose risorse dalle attività istituzionali per impiegarle in una operazione non soggetta ad obblighi di esecuzione come avviene invece in caso di accoglimento di istanza cautelare da parte del TAR.
Comunque i competenti uffici dell'amministrazione non mancheranno di fornire ai docenti interessati ogni possibile, utile informazione.

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ALLEGATO 2

5-00325 Amici: Iniziative del Governo al fine di colmare il vuoto legislativo in materia di radiotelevisione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le telestreet sono microemittenti televisive che trasmettono via etere terrestre attraverso tecnologie analogiche che sfruttano i cosiddetti «coni d'ombra», le zone cioè in cui il segnale di un canale non arriva perché ostacolato fisicamente, occupandoli con un proprio segnale che dovrebbe essere talmente debole da non interferire con le emittenti televisive che operano in zona.
È soltanto in considerazione della natura delle trasmissioni di queste televisioni di quartiere, che, come si legge anche nel testo della interrogazione, sono generalmente - ma non dimentichiamo comunque i molti casi in cui vengono invece utilizzate a fini politici - promosse da associazioni di volontariato, di studenti o comunque da gruppi di persone a fini di utilità sociale e aggregativa, che si è fino ad oggi «consentita» l'esistenza di un fenomeno che, va sempre tenuto presente, rimane ai margini della legalità.
Pur non essendovi, infatti, nel nostro ordinamento alcuna regolamentazione specifica riguardo le telestreet, la loro attività rimane comunque in contrasto con l'articolo 30 della legge 223/90 e dunque in linea generale sempre sanzionabile.
E invece l'esperienza degli ultimi anni dimostra come gli organi del Ministero, in collaborazione con gli organi di Polizia, si siano limitati a svolgere un'attività di monitoraggio nei confronti di queste emittenti senza mai adottare provvedimenti restrittivi nei loro confronti, salvo in presenza di situazioni interferenziali con emittenti legittimate a trasmettere in virtù di un provvedimento concessorio.
E tuttavia vi è un dato oggi, quello della significativa crescente diffusione di queste Telestreet, a cui accenna anche l'Onorevole Amici nella interrogazione, ormai più di un centinaio, che non può essere sottovalutato e che impone una generale riconsiderazione del fenomeno, in termini di maggiore frequenza di intervento da parte delle Autorità competenti.
Si verifica infatti ormai sempre più spesso che coloro che operano legittimamente si trovino a subire situazioni interferenziali alle proprie trasmissioni, senza considerare poi che tale criticità diviene ancora più sentita in una fase di transizione al digitale, con il rischio che le emissioni in analogico dei canali delle televisioni di strada possano interferire e ostacolare l'attivazione degli impianti digitali.
Quelle di ordine tecnico rimangono comunque soltanto alcune delle perplessità sul fenomeno. Si pensi ad esempio al fatto che, almeno in ipotesi, le televisioni di strada potrebbero far ricorso alla raccolta pubblicitaria (o alla cessione di spazi a pagamento a soggetti politici durante le consultazioni elettorali), ponendo così in essere di fatto una concorrenza sleale nei confronti degli editori televisivi locali che già versano in una situazione di difficoltà legata alla transizione al digitale.
Anche alla luce di queste riflessioni, non si ritiene che un intervento riguardo alla legittimazione delle telestreet possa essere messo in cima alle priorità di questo governo.

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ALLEGATO 3

5-00345 De Pasquale: Costituzione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (Ansas).

5-00402 Capitanio Santolini: Costituzione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (Ansas).

TESTO DELLA RISPOSTA

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parlamentari n. 5-00345 dell'Onorevole De Pasquale e n. 5-00402 dell'Onorevole Capitanio Santolini in quanto di analogo contenuto.
Gli Onorevoli interroganti nel richiamare le disposizioni di legge che hanno istituito l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, evidenziano la circostanza che a tutt'oggi non risulta ancora emanato il relativo regolamento di organizzazione.
Al riguardo ricordo che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha istituito presso il Ministero l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, con sede a Firenze e articolata a livello periferico in nuclei allocati presso gli Uffici scolastici regionali. Il comma 611 dello stesso articolo di legge ha demandato la definizione dell'organizzazione dell'Agenzia ad un apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Per effetto di quest'ultima disposizione di legge detto regolamento è, pertanto, emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In tal senso era stato predisposto uno schema di regolamento dal quale tuttavia scaturiva un assetto organizzativo che sembrava limitare la partecipazione all'attività dell'Agenzia di persone di elevato spessore nel campo scientifico più idonee a realizzare i relativi fini istituzionali.
Per tali motivi si è ritenuto opportuno presentare una proposta di modifica legislativa che, pur nell'ambito della stessa normativa di cui al decreto n. 300 del 1999, consentisse di dare all'Agenzia un assetto organizzativo più consono alle proprie finalità.
La predetta proposta è stata inserita al comma 21, dell'articolo 1 del progetto di legge A.C. 2272-ter-A, recante disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione. A seguito di osservazioni da parte della Commissione bilancio circa la compatibilità del nuovo assetto con la normativa di riferimento riguardante le Agenzie, - contenuta negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999 - la proposta medesima è stata ritirata.
Si è provveduto quindi a predisporre un nuovo schema di regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 che non ha concluso il suo iter per rilievi del Ministero dell'economia e delle finanze.
Pertanto, tenuto conto delle difficoltà legate al completamento della complessa procedura, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri pro tempore, in data 18 aprile 2008, è stata disposta la proroga della gestione commissariale al 31 dicembre 2008.
Questa è la situazione che si è trovato ad affrontare l'attuale Governo.

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Si desidera assicurare gli Onorevoli interroganti che la questione è alla particolare attenzione dell'Amministrazione che sta lavorando per superare le difficoltà insorte al fine di addivenire quanto prima possibile alla definizione del regolamento.
Vorrei far presente comunque che il personale in servizio presso gli istituti soppressi non ha mai interrotto la propria attività di ricerca. Per quanto concerne il personale della scuola in servizio presso gli ex IRRE, il Ministero, in data 6 maggio 2008, ha comunicato ai direttori degli uffici scolastici regionali che, in presenza di eventuali deliberazioni adottate dall'ANSAS per portare a compimento i progetti in corso di realizzazione, i medesimi direttori avrebbero potuto procedere alla proroga, per l'anno scolastico 2008/2009, dei comandi in scadenza al 31 agosto 2008, purché la relativa richiesta fosse pervenuta entro i termini utili per la predisposizione delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico.

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ALLEGATO 4

5-00350 Tommaso Foti: Problemi relativi alla riqualificazione dell'area delle ex scuole medie nel centro urbano di Podenzano (PC).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'Onorevole Tommaso Foti, concernente l'immobile «Scuola media statale Giuseppe Parini», in Podenzano, si comunica che:
il comune di Podenzano, con nota del 19 luglio 1995, chiedeva alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna «parere in ordine alla demolizione dell'edificio ospitante la scuola media statale «Giuseppe Parini», giustificando tale richiesta con motivazioni legate alla volontà dell'Amministrazione di «riqualificare e recuperare l'attuale area della scuola». Il programma ipotizzato dall'Amministrazione comunale prevedeva la «demolizione dell'intero edificio scolastico» e la «realizzazione di una nuova piazza civica, con qualche costruzione, nella parte ovest del comparto»;
la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna, esaminata la documentazione presentata, comunicava all'ente locale, con nota del 18 giugno 1996, di ritenere presenti nell'immobile in questione le caratteristiche storico-artistiche necessarie per la sua inclusione negli elenchi dei beni culturali soggetti a tutela, ai sensi dell'articolo 4 della legge 1089/1939;
il comune di Podenzano, con nota del 24 giugno 1996, sosteneva che l'edificio aveva subìto trasformazioni e aggiunte tali da compromettere le caratteristiche architettoniche del nucleo originario;
l'Ufficio centrale competente effettuava, quindi, ulteriori accertamenti, disponendo anche un sopralluogo, a seguito del quale, in data 4 febbraio 1999, comunicava alla Soprintendenza che l'immobile in questione non presentava requisiti tali da giustificarne l'inserimento negli elenchi degli edifici da tutelare ex lege n. 1089/1939;
la Direzione regionale competente, nell'anno 2005, invitava la Soprintendenza a compiere nuove verifiche in ordine all'interesse culturale «dell'area di proprietà comunale includente edificio ex scuola media e vecchio edificio rurale», ai sensi dell'articolo 12 del codice dei beni culturali e paesaggistici;
a conclusione dell'istruttoria, la Direzione regionale, con nota n. 3666 del 13 marzo 2006, rendeva noto al Comune, proprietario degli immobili, che essi non presentavano requisiti di interesse culturale ai sensi della normativa citata.
Recentemente, e precisamente il 29 settembre 2008, è stato effettuato dal personale tecnico della Soprintendenza un sopralluogo, al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi circa le caratteristiche architettoniche e conservative del fabbricato rurale.
In ogni caso, si assicura l'onorevole interrogante che, in relazione alle differenti valutazioni sulle caratteristiche dell'immobile intervenute nel tempo, sarà cura di questa Amministrazione effettuare ulteriori accertamenti, al fine di assicurare la più rigorosa applicazione della normativa di tutela dei beni culturali.

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ALLEGATO 5

5-00313 Ghizzoni: Finanziamento di alcuni programmi spaziali e iniziative correlate.

TESTO DELLA RISPOSTA

La politica spaziale è considerata dal presente governo una priorità altamente strategica sia per le ricadute tecnologiche e scientifiche che hanno diretto impatto sulle attuali tematiche sensibili, sia per i suoi aspetti applicativi di natura duale. Ed è quindi con grande consapevolezza, impegno e senso di responsabilità che l'Italia si appresta nel prossimo mese di novembre ad assumere la presidenza del Consiglio ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea.
Per quanto riguarda l'aspetto pianificatorio oggetto dell'odierna interpellanza, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo di «Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana» del 4 giugno 2003, n. 128, è attribuito all'Agenzia Spaziale Italiana il compito di sottoporre al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca il piano aerospaziale nazionale (PASN) con valenza triennale.
Nei prossimi mesi quindi l'ASI produrrà il piano relativo al triennio 2009-2011. In questo Piano saranno identificati gli obiettivi di breve-medio periodo (tre anni) nel solco di una più ampia strategia di lungo termine.
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valle delle opportune consultazioni con la comunità scientifica, l'industria, i centri di ricerca nazionali e le altre amministrazioni dello Stato competenti, procederà, quindi, agli adempimenti formali per l'approvazione del piano.
Questi ultimi mesi hanno richiesto un particolare impegno nella definizione dei princìpi strategici e degli equilibri generali che dovranno essere individuati tra i diversi stati della UE. Un'imprescindibile punto di riferimento, a tal proposito, è sicuramente rappresentato dalla Risoluzione sulla Politica Spaziale Europea, approvata dai 29 paesi membri della Unione Europea e dell'ESA nel corso del 4o Space Council svoltosi il 22 maggio del 2007.
Non meno importanti, inoltre, i principi stabiliti nella nuova Risoluzione che gli stessi paesi hanno approvato il 26 settembre nel corso del 5o Space Council, sotto la Presidenza francese. Si tratta di rilevanti principi inerenti le Governance Europee per il settore Spazio.
In particolare, com'è noto, la prima risoluzione rappresenta il punto di arrivo del processo avviato dal Consiglio Europeo nel 2003 per la definizione di una Politica Spaziale Europea, e parallelamente sancisce l'inizio di una visione unitaria di una «Europa dello Spazio», i cui pilastri saranno l'Unione europea, l'ESA, e gli Stati Membri.
Tale visione strategica recepisce anche lo spirito del nuovo trattato Europeo di Lisbona (ancora in fase di ratifica) che attribuisce all'Unione europea la competenza non esclusiva per lo Spazio.
La realizzazione di questa nuova realtà, richiede risorse adeguate che consentano di sviluppare competenze e capacità basandosi da un lato sull'UE, come federatore di bisogni, dall'altro sull'ESA in materia di ricerca e sviluppo. In questo contesto andranno poi affrontate le diverse questioni relative ai meccanismi decisionali ed alla politica industriale, garantendo il mantenimento del principio di equilibrio e del giusto ritorno.
Va, infine, sottolineato come il processo di globalizzazione in atto e le regole di

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open competition, attualmente previste nell'ambito del 7o Programma Quadro, richiedano una crescente attenzione alla competitività industriale della filiera nazionale.
A tal fine l'ASI sarà chiamata a definire un dedicato ed esaustivo piano di attività nazionali, per la ricerca applicata e lo sviluppo tecnologico, finalizzati a rendere disponibili alla comunità spaziale italiana gli strumenti abilitanti, per competere nello scenario internazionale (europeo e mondiale).
Alla luce di quanto sopra esposto le decisioni strategiche programmatiche prese nel prossimo Consiglio Ministeriale dell'ESA (sotto la presidenza italiana), rappresentano per il Governo un momento chiave per delineare il futuro delle attività Spaziali in Italia e in Europa.
A tale scopo l'ASI, già dal marzo 2008, partecipa alle riunioni del gruppo di lavoro creato in ambito ESA per discutere le varie proposte e preparare le decisioni dei Ministri. Sono in quest'ambito analizzati, di concerto con il Ministero, i diversi scenari decisionali a supporto di un'ottimale strategia d'intervento.
La roadmap di avvicinamento al Consiglio Ministeriale impone un'ampia concertazione con gli altri dicasteri competenti ed in particolare con gli affari esteri, l'economia e finanze e la difesa. Alcuni incontri operativi sono già stati effettuati nei mesi passati.
Questi incontri consentono di identificare i programmi specifici da sottoscrivere in ambito ESA e l'entità del relativo finanziamento. L'orientamento generale è quello di garantire la disponibilità di una parte del budget dell'ASI (circa la metà - 300 milioni di euro -) per i programmi nazionali tra i quali COSMO-Skymed di seconda generazione e la realizzazione di servizi applicativi basati su Galileo considerati strategici e di interesse prioritario.
Si precisa, infine, che i programmi SICRAL, SICRAL 1B e SICRAL 2 sono programmi di competenza del Ministero della difesa e non dell'ASI. Tuttavia al fine di ottimizzare opportunamente le sinergie tecniche e finanziarie con i programmi dell'Agenzia sono già in atto attività di coordinamento e raccordo.
Al fine di garantire un ottimale coordinamento tra le amministrazioni centrali dello stato è nostra precisa volontà ricostituire, a due anni dalla sua ultima convocazione il «Gruppo di Lavoro di Indirizzo e Coordinamento in Materia Spaziale» (il governo precedente non l'aveva mai convocato) così come consentito dall'articolo 21 del decreto legislativo di «riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana» del 4 giugno 2003, n. 128.

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ALLEGATO 6

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. (C. 1441-ter, Governo).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge collegato C. 1441-ter recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, come risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito;
tenuto conto che l'articolo 16-sexies definisce l'istituzione di una nuova Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES) senza prevedere il necessario coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 16-sexies, commi 1 e 4, appare necessario prevedere, insieme al Ministro dello sviluppo economico, il coinvolgimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della vigilanza dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, e dell'adozione del decreto di attuazione.

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ALLEGATO 7

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (Atto n. 27).

PROPOSTA DI RILIEVI

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati,
esaminato, ai fini della trasmissione di rilievi alla I Commissione (Affari costituzionali, Presidenza del Consiglio e interni), lo schema di regolamento n. 27 recante riorganizzazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
considerata la necessità di avviare il procedimento di riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero su base regionale in tempi ridotti, possibilmente entro la chiusura dell'anno scolastico in corso;
rilevata, inoltre, l'esigenza di acquisire l'intesa delle regioni e degli enti locali, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle strutture territoriali del Ministero,
sottolineata la necessità che, anche in ambito dell'organizzazione del Ministero accorpato, la figura e i problemi dello studente, come componente essenziale del sistema scuola e università, abbiano una autonoma collocazione con una direzione appositamente dedicata;
considerata infine l'esigenza che nello schema di regolamento, all'articolo 12, dopo il comma 3, venga inserita una disposizione che stabilisca che i posti di dirigente di seconda fascia coperti attualmente negli uffici provinciali vadano a comporre un ruolo ad esaurimento, fino all'adozione del nuovo modello organizzativo su base regionale;

DELIBERA DI TRASMETTERE I SEGUENTI RILIEVI

a) appare necessario procedere alla riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero su base regionale in tempi ridotti, ove possibile, entro la chiusura dell'anno scolastico in corso;
b) si ritiene necessario, inoltre, acquisire nelle forme di rito la previa intesa delle regioni e degli enti locali nella definizione del processo di riorganizzazione degli uffici e delle strutture territoriali del Ministero;
c) ai fini di una idonea valorizzazione dello studente, quale componente essenziale del sistema scuola, appare opportuno definire la più corretta struttura amministrativa funzionale a tale esigenza;
d) si valuti inoltre la possibilità di stabilire che i posti di dirigente di seconda fascia coperti in atto negli uffici provinciali vadano a comporre un ruolo ad esaurimento, fino all'adozione del nuovo modello organizzativo su base regionale.

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ALLEGATO 8

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (Atto n. 27).

RILIEVI APPROVATI

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati,
esaminato, ai fini della trasmissione di rilievi alla I Commissione (Affari costituzionali, Presidenza del Consiglio e interni), lo schema di regolamento n. 27 recante riorganizzazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
considerata la necessità di avviare il procedimento di riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero su base regionale in tempi ridotti, possibilmente entro la chiusura dell'anno scolastico in corso;
rilevata, inoltre, l'esigenza di acquisire l'intesa delle regioni e degli enti locali, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle strutture territoriali del Ministero;
sottolineata la necessità che, anche in ambito dell'organizzazione del Ministero accorpato, la figura e i problemi dello studente, come componente essenziale del sistema scuola e università, abbiano una autonoma collocazione con una direzione appositamente dedicata;
considerata infine l'esigenza che nello schema di regolamento, all'articolo 12, dopo il comma 3, venga inserita una disposizione che stabilisca che i posti di dirigente di seconda fascia coperti attualmente negli uffici provinciali vadano a comporre un ruolo ad esaurimento, fino all'adozione del nuovo modello organizzativo su base regionale;

DELIBERA DI TRASMETTERE I SEGUENTI RILIEVI

a) appare opportuno procedere alla riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero su base regionale in tempi ridotti, ove possibile, entro la chiusura dell'anno scolastico in corso, senza peraltro che questo determini disfunzioni o disservizi nel buon funzionamento del sistema scolastico;
b) si ritiene necessario, inoltre, acquisire nelle forme di rito la previa intesa delle regioni e degli enti locali nella definizione del processo di riorganizzazione degli uffici e delle strutture territoriali del Ministero, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
c) ai fini di una idonea valorizzazione dello studente, quale componente essenziale del sistema scuola, appare necessario definire la più corretta struttura amministrativa funzionale a tale esigenza;
d) si valuti inoltre la possibilità di stabilire che i posti di dirigente di seconda fascia coperti in atto negli uffici provinciali vadano a comporre un ruolo ad esaurimento, fino all'adozione del nuovo modello organizzativo su base regionale, senza peraltro che questo determini disfunzioni o disservizi nel buon funzionamento del sistema scolastico.