CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 ottobre 2008
67.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00266 Delfino: Sulla corretta applicazione della legge n. 153 del 1981.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto ispettivo in titolo concerne le disposizioni contenute all'articolo 27 della legge n. 153 del 1981 in materia di pensionabilità di talune voci retributive spettanti al personale degli enti locali iscritto alle ex Casse pensioni degli Istituti di previdenza (ora INPDAP).
In particolare la questione riguarda la mancata valutazione, nella cosiddetta quota A di pensione, di quanto in precedenza indebitamente corrisposto, a titolo di «indennità di equiparazione», ad alcuni dirigenti amministrativi di talune aziende sanitarie locali, sulla base di delibere adottate dall'ente di appartenenza.
Tali indennità, contemplate dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983, spettano, infatti, esclusivamente al personale medico e non a quello amministrativo ancorché dirigente, come ebbe modo di chiarire sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica con lettera del 17 aprile 1984, n. 707/6231, confermata con circolare n. 30880/6.2.3.1 del 30 luglio 1985 sia il Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. con circolare n. 2 del 20 gennaio 1986.
Con quest'ultima circolare fu infatti precisato che l'accordo unico nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983, prevede un «trattamento di base» comune a tutti i dipendenti inquadrati nello stesso livello ed un trattamento accessorio diversificato, secondo la specifica natura della attività e delle funzioni espletate dai destinatari. Le indennità riconosciute al personale medico caratterizzano le specifiche funzioni di detto personale e non sono, quindi, per tale ragione estensibili ad altro personale per il quale altre indennità assolvono la specifica funzione remunerativa.
Deve inoltre essere sottolineato che la legislazione pensionistica (articoli 15 e 16 legge n. 1077 del 1959, articolo 30 legge n. 55 del 1983, articolo 3, commi 4, 5, 6 decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge n. 440 del 1987), prescrive che gli emolumenti, corrisposti in attività di servizio, possono assumere rilevanza quiescibile soltanto quando traggono titolo da precise fonti normative relative allo stato giuridico ed economico del personale (leggi, contratti collettivi nazionali di lavoro, decreti del Presidente della Repubblica di emanazione nei regolamenti per il recepimento delle norme risulti dalla disciplina prevista dagli accordi nazionali dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego) e gli enti datori di lavoro non sono legittimati ad intervenire con propri atti nel campo previdenziale al di fuori delle fattispecie previste.
La Corte di cassazione si è pronunciata in tal senso sulla problematica in argomento, con sentenza n. 08061/98 del 3 novembre 1997-17 agosto 1998, ed anche la Corte dei conti sez. Lombardia, chiamata a pronunciarsi sulla questione, con sentenza n. 568/02/C del 24 gennaio 2002, ha respinto analogo ricorso ed ha disposto «la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per la regione Lombardia per gli adempimenti di competenza»; sul presupposto che l'equiparazione retributiva tra eterogenee categorie di personale possa costituire

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fatto generatore di responsabilità erariale.
Infine si precisa che l'informativa n. 20 del 13 febbraio 2002 dell'INPDAP viene richiamata erroneamente nell'atto parlamentare in quanto tratta di una diversa questione ovvero fornisce istruzioni alle sedi operative dell'istituto per l'applicazione del CCNL (quadriennio 1998-2001 e bienni economici 1998-1999 e 2000-2001) dei segretari comunali e provinciali.

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ALLEGATO 2

5-00163 Grimoldi: Sui chiarimenti circa la determinazione dei contributi ENPALS dovuti dai cantanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con decreto ministeriale 29 dicembre 2003, recante «Determinazione delle retribuzioni convenzionali dovute all'ENPALS per la categoria dei cantanti», attuativo dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971, sono state individuate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi che le case discografiche devono versare all'ENPALS, a decorrere dall'anno 2004, per l'attività artistica svolta dai cantanti in sala di incisione.
Le retribuzioni sono state ripartite in cinque fasce modulate ex ante in relazione al numero di copie di supporti fonografici venduti: ad ognuna di dette fasce corrisponde un importo contributivo proporzionalmente incrementato quanto maggiore è il numero di copie vendute e quanto quindi più elevato il ricavo della casa discografica.
L'ENPALS, con circolare del febbraio scorso, ha fornito precise istruzioni operative per la specifica categoria artistica dei cantanti impegnati in sala di incisione, al fine di chiarire le nuove modalità di assolvimento degli obblighi nei confronti dell'ente medesimo.
In particolare è stato precisato, con riferimento alla vendita dei supporti, che vengono presi in considerazione tutti i possibili canali di vendita, compreso quello via internet. È stato, inoltre, evidenziato che la data della prestazione dalla quale deriva l'obbligo contributivo viene fatta convenzionalmente coincidere con la masterizzazione del supporto fonografico.
Il predetto Ente con circolare n. 16 dell'8 agosto scorso ha, inoltre, previsto, al fine di consentire alle imprese di settore il perfezionamento dei programmi inerenti lo svolgimento degli adempimenti contributivi e informativi, anche alla luce degli oggettivi profili di novità contenuti nel più volte citato decreto ministeriale, un'ulteriore proroga, al 25 ottobre prossimo, dei termini per la trasmissione delle denunce contributive mensili riguardanti gli anni 2004-2007 e il periodo gennaio-agosto 2008 (una prima proroga era stata già effettuata con circolare n. 9 del 13 maggio 2008).
Per quanto concerne, invece, i versamenti dei contributi previdenziali relativi ai predetti periodi, la circolare citata ha previsto, anche per venire incontro alle esigenze delle piccole etichette indipendenti, che i medesimi dovranno essere effettuati, tramite modello unificato, entro il 16 ottobre prossimo, precisando, altresì, che la regolarizzazione entro il predetto termine comporterà una riduzione delle somme aggiuntive dovute a titolo di sanzioni civili alla misura degli interessi legali.
In merito alle ulteriori problematiche evidenziate nell'atto parlamentare, appare opportuno fare presente che il decreto 29 dicembre 2003, all'articolo 2, comma 1, prevede, dopo il primo biennio di applicazione della normativa recata, una verifica dell'attuazione della nuova disciplina. Il comma 2, del medesimo articolo stabilisce, inoltre, l'obbligo di adeguamento delle retribuzioni fissate in tabella, da effettuarsi con cadenza triennale, adempimento tecnico, questo, che coinvolge l'intera categoria.

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ALLEGATO 3

5-00237 Pelino: Sul progetto INPDAP di accorpamento del Compartimento Abruzzo e Molise al Compartimento Marche e Umbria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il quadro legislativo vigente, composto da precise norme dettate dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, attuativa del cosiddetto Protocollo sul Welfare, impone di realizzare, in tempi determinati, una razionalizzazione profonda ed articolata degli enti previdenziali ed assicurativi, sia al loro interno che nel loro complesso.
Proprio allo scopo di definire concrete linee di azione nel rispetto dei criteri e degli obiettivi della normativa, è in corso un'analisi mirata degli assetti esistenti, che dunque vedono ancora in itinere la reale definizione delle misure di riorganizzazione degli Enti suddetti.
Pervenendo, poi, allo specifico quesito posto dall'On.le interrogante e, dopo aver acquisito le opportune informazioni presso la Direzione generale dell'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, preme sottolineare che l'azione di riordino - attualmente in fase di predisposizione - sarà orientata al precipuo fine di ottimizzare la presenza dell'Istituto (INPDAP) sul territorio, onde privilegiare e garantire il contatto diretto con gli utenti.