CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1° ottobre 2008
66.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1441-quater Governo, in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;
valutato che gli articoli 23, 24, 66 e 67 del provvedimento, recanti norme, rispettivamente, in materia di benefici previdenziali, riordino di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, rapporto di lavoro e disciplina processuale, afferiscono a materie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o) (previdenza sociale), lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) e lettera l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale) della Costituzione;
considerato l'articolo 32 del testo, che apporta modifiche alla disciplina relativa alle sanzioni amministrative e civili previste nei casi di utilizzo di lavoro irregolare, e che appare riconducibile alla materia «tutela e sicurezza del lavoro» di legislazione concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; rilevato al riguardo che la predetta disposizione regola specificamente profili sanzionatori attinenti alla sfera della richiamata lettera l) dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale);
evidenziato che gli articoli da 37 a 39 del provvedimento recano disposizioni relative al personale delle pubbliche amministrazioni; preso atto che, in ordine al personale delle amministrazioni statali o degli enti pubblici nazionali, le predette norme attengono ad una materia riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali), mentre in relazione al personale delle regioni e degli enti locali le richiamate previsioni si delineano quali norme di principio cui le regioni sono tenute a conformare la propria potestà legislativa,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.