CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 settembre 2008
65.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00232 Zazzera: Riconoscimento della città di Gravina in Puglia quale sito UNESCO.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogante, Onorevole Pierfelice Zazzera, fa riferimento nel testo dell'interrogazione ad un precedente atto di sindacato ispettivo presentato dall'Onorevole Giuseppina Servodio, nel corso della passata legislatura ed al quale il Ministero non ha dato risposta.
Si ritiene doveroso precisare che il Ministero aveva predisposto il testo della risposta da presentare in Aula Camera, ma la stessa non è mai stata inserita all'ordine del giorno dei lavori parlamentari.
Il testo allora predisposto, di cui dò oggi lettura, resta del tutto valido, salvo gli aggiornamenti successivamente acquisiti.
Nel dare riscontro alla formale richiesta di ampliamento del sito iscritto «I Sassi di Matera» con l'inserimento della città di Gravina in Puglia, formulata dal sindaco di Gravina dottor Rino Vendola (con nota n. 32877 del 20 novembre 2006), l'allora Capo del dipartimento per la ricerca l'innovazione e l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, con nota del 22 dicembre 2006 faceva presente che, a seguito delle decisioni assunte dal Comitato per il patrimonio mondiale nella 28a Sessione (28 giugno-7 luglio 2004) in relazione alle necessità di riequilibrio e rappresentatività della Lista, ed al fine di contenere il numero delle candidature da esaminare annualmente e porre un limite ai Paesi con molti siti già iscritti, le proposte di estensione di siti già presenti sulla Lista dovevano essere considerate come nuove iscrizioni. Alla luce di tali innovative disposizioni, il Ministero per i beni e le attività culturali non ritenne opportuno presentare proposte di estensione dei siti già iscritti.
Tuttavia nella medesima nota si faceva anche presente che, qualora nel corso delle successive riunioni, il Comitato avesse rivisto le decisioni assunte nel 2004, si sarebbe potuta prendere in considerazione la richiesta avanzata dal comune.
L'Amministrazione comunale a tal fine veniva invitava a far pervenire all'Ufficio Lista del Patrimonio mondiale UNESCO una sintetica documentazione su Gravina di Puglia, nella quale, in particolare, dovevano essere evidenziate le caratteristiche di eccezionalità della città - con riferimento, ovviamente, ai requisiti di valore per i quali è stato iscritto il sito «I Sassi di Matera» -, lo stato di conservazione della stessa, nonché gli strumenti di tutela vigenti e le modalità attuali di gestione.
L'Amministrazione comunale ha, quindi, presentato all'Ufficio Lista del Patrimonio mondiale UNESCO del Ministero un dossier che, tuttavia, rispondeva solo in modo molto parziale alle richieste formulate con la nota del dicembre 2006.
In ogni caso, il Ministero ha convenuto che la candidatura proposta meritasse una più approfondita valutazione, anche alla luce dell'effettivo interesse che riveste il territorio che da Gravina giunge a Matera e, tenuto conto dell'insufficienza della documentazione pervenuta, ha accettato l'invito a partecipare ad incontri e ad effettuare un sopralluogo nella città di Gravina.
A seguito di tale sopralluogo, svoltosi il 1o marzo 2007, sono emerse alcune criticità, alle quali è necessario fare fronte prima di avviare la candidatura.
In particolare, desta preoccupazione lo stato di conservazione del centro storico,

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che in alcune parti è abbandonato, pericolante e transennato, né risultano programmate iniziative per porre rimedio a tale condizione di degrado.
Appare chiaro che una situazione del genere mal si concilia con la richiesta di iscrizione in una Lista; si rende quindi necessario che l'Amministrazione comunale si attivi per avviare un programma di riqualificazione del centro storico, ponendosi questa azione come condizione indispensabile per presentare la candidatura.
Contemporaneamente è stato richiesto di approfondire l'aspetto scientifico della candidatura, tenuto conto che la documentazione trasmessa non sembra coerente con i requisiti imposti dall'UNESCO.
Inoltre, tenendo presente gli orientamenti emersi per le nuove candidature in sede UNESCO, è stato suggerito di verificare la possibilità di presentare una candidatura più articolata, comprendendo anche ulteriori testimonianze di insediamenti rupestri e di paesaggio culturale nel territorio compreso tra Gravina e Matera.
Ad oggi, nessuna comunicazione in merito all'attivazione di iniziative tese a soddisfare le suddette richieste è pervenuta al competente Ufficio UNESCO del Ministero.
Si ritiene, infine, opportuno sottolineare che le candidature UNESCO non costituiscono strumento per assicurare la tutela del territorio; al contrario, ai sensi della Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio mondiale e culturale e naturale, gli Stati che presentano le richieste di iscrizione sono tenuti a dimostrare l'esistenza di adeguati strumenti di tutela a livello nazionale o locale in grado di garantire, di fronte alla Comunità internazionale, la conservazione dei beni iscritti nella Lista del patrimonio mondiale.
Si vuole comunque rassicurare l'Onorevole interrogante che rimane integro l'interesse del Ministero nei confronti della possibile estensione del sito di Matera ad un contesto più ampio che comprenda in modo particolare Gravina, ovviamente qualora da parte del comune, siano avviate tutte le azioni propedeutiche sopra elencate, finalizzate appunto alla riproposizione della candidatura.
Anche a seguito dell'interrogazione presentata dall'onorevole Zazzera, l'Ufficio Unesco con nota del 5 settembre 2008, ha nuovamente sollecitato il comune ad inviare la necessaria documentazione.

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ALLEGATO 2

5-00240 Benamati: Sistema di finanziamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nella seduta del 16 luglio 2008 in risposta all'interpellanza n. 94 ebbi già l'opportunità di esporre i passi significativi dei 23 anni che hanno caratterizzato la storia del Programma nazionale di ricerche in Antartide.
Il PNRA rappresenta un percorso scientifico di assoluta eccellenza in discipline che apportano un contributo essenziale per le tematiche cruciali del nostro secolo: cambiamenti climatici, salute, biodiversità, alimentazione ed adattamento biologico.
La regione Antartica è un osservatorio privilegiato della storia e dello stato di salute del nostro pianeta. Nella profondità dei ghiacci vi è un inestimabile patrimonio di conoscenza che ci parla delle fasi evolutive della biosfera. Le informazioni sul ciclo del carbonio, sulle serie climatiche, sulla contaminazione e su altri numerosi parametri chimico-fisici ci restituiscono un quadro prezioso del passato (sino ad 820.000 anni fa) e dei futuri scenari che ci attendono. Peraltro, realizzare misure atmosferiche, in regioni remote a bassa antropizzazione, consente di comprendere meglio quale sia il reale impatto delle attività umane sull'ambiente.
L'unicità delle condizioni climatiche e lo stato di assoluto isolamento, propri dell'Antartide, consentono importanti indagini relative ai processi di adattamento fisiologico e l'osservazione delle capacità dei microrganismi resistenti. Ad oggi sono attive ricerche che spaziano dalla microbiologia, all'epidemiologia, dagli studi sugli effetti dei raggi ultravioletti all'analisi di alcuni tipi di tumore.
Interessanti anche gli impatti sulle scienze agrarie con gli studi relativi agli impatti dei cambiamenti climatici sul biota e gli studi sullo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche.
Ma la ricerca polare è, anche, un insostituibile volano per la collaborazione scientifica internazionale in particolare con i paesi del trattato per l'Antartide, a cui l'Italia ha aderito sin dal 1987 (nel 1987 è diventata membro consultivo dell'Antarctic Treaty Consultative meetings e nel 1988 è stata ammessa come membro effettivo allo Scientific Commitee on Antarctic Research).
Sono qui a confermare che dopo un biennio di estrema sofferenza del programma Antartico, l'attuale governo ha deciso di finanziare la campagna 2008 garantendo la possibilità di perseguire importanti obiettivi di ricerca e la salvaguardia di un patrimonio infrastrutturale di grande valore.
Si è voluto innanzitutto rispondere al preciso dovere di non vanificare i consistenti investimenti sino ad oggi realizzati dal governo italiano (circa 500 milioni di euro negli ultimi 23 anni).
Investimenti che ci hanno consentito di consolidare un importante presidio strategico, scientifico e politico.
Il nuovo finanziamento relativo alla campagna 2008 consente di:
garantire la manutenzione del patrimonio infrastrutturale e strumentale che tra l'altro comprende la stazione costiera Mario Zucchelli e la stazione Italo francese Concordia;
scongiurare l'interruzione dell'acquisizione delle serie storiche di dati degli osservatori geofisici;

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completare l'analisi e lo studio dei campioni e l'elaborazione dei dati raccolti nell'ambito di progetti di ricerca avviati precedentemente al 2007;
finanziarie le ricerche sui dati e materiali raccolti nel 2007 presso la stazione Concordia;
attuare progetti a carattere paleoclimatico sulla base delle perforazione effettuate nei precedenti anni.

Stiamo, infine, cercando di definire alcune attività relative all'Anno Polare Internazionale (IPY), un'iniziativa interdisciplinare che coinvolge circa 50.000 ricercatori di 63 nazioni. Promosso dal Consiglio internazionale per la scienza (ICSU) e dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), l'Anno Polare Internazionale si pone l'obiettivo principale di consentire un'osservazione e una comprensione più dettagliate delle regioni polari, attirando l'attenzione del mondo intero sulla loro importanza attraverso iniziative di ricerca a scala globale. L'Italia si candida, in questo processo, con 31 proposte di ricerca per la regione antartica, 13 progetti di ricerca per la regione artica e 22 che hanno carattere bipolare.
In assoluta coerenza con le preoccupazioni espresse nell'interrogazione degli onorevoli Benamati, Ghizzoni e Lulli, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca conferma l'intendimento di sostenere la ricerca in Antartide anche attraverso l'individuazione di precisi strumenti atti a garantire continuità e rendere così possibile una programmazione pluriennale peraltro essenziale anche per la collaborazione con i nostri partner internazionali.
In particolare, il Ministero dell'università e della ricerca intende potenziare la capacità di intervento della ricerca Polare operando nella direzione di una «visione unitaria» dei progetti artici ed antartici. È una direzione già intrapresa da molti paesi (Francia - Institut Polaire Française Paul Emil Victor, Danimarca - Danish Polar Center, Germania - Alfred Wegener Institut, Norvegia - Norsk Polar Institutt, Russia - Artic Antarctic Research Institute) che riflette la precisa convergenza delle dinamiche globali, come ad esempio quella dei cambiamenti climatici.
La ricerca polare costituisce un prezioso strumento a supporto del continuo impegno della comunità internazionale nella ricerca per la mitigazione e l'adattamento orientata alle prossime sfide del nostro secolo. Com'è noto l'Italia, per tali obiettivi, oltre ad essere impegnata nelle due basi Antartiche (Concordia e Mario Zucchelli), ha anche stabilito presidi permanenti di ricerca nella regione Polare Artica quali la stazione nell'arcipelago delle Svalbard - Amunsen Nobile Climate Change Tower - finalizzata anch'essa, al monitoraggio dei parametri climatici.
Pensiamo che sia doverosa ed opportuna un'evoluzione verso l'istituzione di un organismo in grado di riflettere il carattere di forte interdisciplinarietà della ricerca polare e di consentire un'effettiva copartecipazione dei diversi Enti oggi interessati.
Vi sono problematiche cruciali che dovremo essere in grado di seguire con attenzione anche per orientare le scelte nazionali in alcuni settori strategici; un esempio esplicito è quello dell'apertura delle nuove rotte di navigazione a Nord Ovest (la rotta più diretta che collega l'Atlantico e il Pacifico attraverso il Canada settentrionale), fattore in grado di modificare radicalmente gli equilibri del trasporto marittimo mondiale con conseguenze sostanziali per l'area mediterranea che oggi beneficia dell'effetto polarizzante di Suez.
La via individuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è, quindi, quella di un sostanziale potenziamento, attraverso una razionalizzazione, che consenta di porre a fattor comune obiettivi, risorse e strumenti finanziari dei vari enti oggi coinvolti, a diverso titolo, nelle attività polare. In tal modo intendiamo conferire valore ad un importante asset della ricerca che confermiamo essere un fondamentale strumento cognitivo per affrontare i molteplici temi sensibili che costituiscono le sfide del nostro secolo.

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ALLEGATO 3

5-00273 Fugatti: Verifica contabile dell'ufficio SIAE di Trento nei confronti di alcune associazioni culturali della provincia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento a quanto rappresentato dall'interrogante, onorevole Fugatti, sulla gestione della sede SIAE di Trento, espongo quanto segue anche alla luce degli elementi forniti dalla Società italiana autori ed editori.
La SIAE, ai sensi e per gli effetti della legge 22 aprile 1941, n. 633, esercita la protezione delle opere ad essa affidate in tutela dagli oltre novantamila fra associati e mandanti; in particolare utilizza, mediante la concessione e per conto degli aventi diritto, permessi di utilizzazione, nei quali sono indicate la misura del compenso e le modalità della licenza e, nelle condizioni generali, le previsioni applicabili a tutte le possibili fattispecie.
Per quanto attiene strettamente alla questione posta dall'onorevole interrogante, la SIAE, ai vari utilizzatori del repertorio, rilascia «permessi» in base ai quali può essere utilizzata qualunque opera faccia parte del repertorio amministrato dalla Società.
Da parte sua, l'utilizzatore deve versare, per diritti d'autore, una quota percentuale dell'incasso dello spettacolo o intrattenimento (inclusi i proventi indiretti, come ad esempio le sponsorizzazioni o la pubblicità).
Le tariffe applicate sono molteplici e distinte a seconda delle varie fattispecie di utilizzazione ma, fondamentalmente, seguono il principio generale della determinazione del compenso sotto forma di una aliquota sugli introiti conseguiti dall'organizzatore dello spettacolo, inclusi gli eventuali proventi da pubblicità, sponsor e contribuzioni, quando collegati all'evento, e, comunque, su una quota parte di questi ultimi.
Ai sensi degli articoli 7 e 10, comma 2 dello Statuto, la misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere, salvo quanto previsto per le singole Sezioni della SIAE, è stabilito dal Consiglio di amministrazione su parere delle competenti Commissioni di sezione.
In base alle direttive del Consiglio di amministrazione vengono stipulati accordi con le associazioni di categoria più rappresentative degli utilizzatori interessati ed in tutte è prevista la corresponsione dei diritti, oltre che sull'ammontare dei corrispettivi derivanti dalla vendita dei biglietti, anche sugli altri proventi che afferiscono all'allestimento dello spettacolo.
Nel caso richiamato dall'onorevole interrogante, alle associazioni culturali della provincia autonoma di Trento è stato richiesto, con apposita nota, quanto già previsto al punto 13 delle condizioni generali del permesso sottoscritto dalle stesse ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzo del repertorio amministrato dalla SIAE e della determinazione dell'esatta base di calcolo del compenso dovuto per diritto d'autore.
Quanto richiesto, inoltre, è concordato convenzionalmente nell'accordo vigente fra SIAE ed AGIS - Associazione generale italiana dello spettacolo - associazione sicuramente fra le più rappresentative in ambito nazionale ed anche nell'ambito della provincia autonoma di Trento.
Tale accordo prevede l'esclusione dalla base di calcolo di quanto erogato dal

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Fondo unico dello spettacolo e dei finanziamenti non imputabili all'allestimento dello spettacolo.
Tale orientamento che ricomprende nella base di calcolo per il diritto d'autore i contributi erogati da enti pubblici, corrisponde puntualmente alla giurisprudenza consolidata della Cassazione che, ad esempio con la sentenza n. 267 del 2004, ha stabilito quanto segue: «l'esistenza di un collegamento diretto tra l'erogazione del contributo e l'esecuzione dell'opera giustifica l'inclusione dei finanziamenti pubblici per le manifestazioni artistiche nella base imponibile per il calcolo dei compensi dovuti a SIAE per lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno».
Da ultimo si segnala che la procedura posta in essere dalla Filiale SIAE di Trento è di routine e viene normalmente utilizzata in tutta Italia.
La regola viene applicata sia per manifestazioni di grande risonanza ed affluenza di pubblico, che per le innumerevoli manifestazioni che vengono finanziate quasi integralmente con il sostegno degli Enti territoriali.

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ALLEGATO 4

5-00275 Siragusa: Scioglimento della riserva per i docenti ammessi ai corsi abilitanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante ripropone un argomento già posto con l'atto di sindacato ispettivo n. 5-00150, cui è stata fornita risposta in questa stessa sede in data 9 luglio 2008.
Ricordo che la questione riguarda i docenti precari non abilitati che avevano maturato 360 giorni di servizio alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai corsi abilitanti speciali indetti con decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005, in attuazione del decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, anziché nel periodo, stabilito dalla legge stessa, compreso tra il 1o settembre 1999 e il 6 giugno 2004.
L'onorevole interrogante chiede ora l'emanazione di un provvedimento volto allo scioglimento della riserva nei confronti dei docenti precari non abilitati che sono stati ammessi ai suddetti corsi abilitanti speciali in esecuzione di provvedimenti cautelari dell'autorità giurisdizionale; a tal fine invoca l'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, comma aggiunto dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005 in sede di conversione, che così recita: «Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso del titolo per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela».
A tal proposito, confermo quanto già comunicato in questa sede il 9 luglio scorso e faccio presente che la sopra riportata disposizione del comma 2-bis non sembra applicabile nella situazione prospettata riguardando fattispecie diversa e precisamente gli esami di abilitazione relativi alle professioni per le quali sono previsti appositi ordini. Ciò risulta sia dalla rubrica dell'articolo 4 - Elezioni degli ordini professionali e disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale - che dalla connessione tra il comma 2-bis e i commi 1 e 2, i quali fanno espresso riferimento agli ordini professionali richiamando, al comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. L'articolo 1 di questo regolamento, che reca «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione agli esami di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti», ne definisce l'ambito di applicazione delimitandolo alle professioni ivi indicate, tra le quali non figura quella di insegnante.
Nel caso rappresentato dall'onorevole interrogante trattasi invece di procedura diretta al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e successivamente all'inserimento nella graduatoria permanente, finalizzata all'assunzione, con rapporto di lavoro subordinato, in relazione ai corrispondenti

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posti di insegnamento che via via nel tempo risultano vacanti e disponibili.
Si tratta pertanto di fattispecie diverse, aventi diverse finalità, disciplinate da norme diverse e non assimilabili tra loro. Ribadisco infatti che mentre per gli insegnanti precari non abilitati il conseguimento dell'abilitazione costituisce requisito necessario per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ai fini dell'instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione scolastica, nella fattispecie degli esami di abilitazione professionale, ai quali si riferisce il menzionato articolo 4 del decreto-legge n. 115 del 2005, il superamento dei relativi esami è necessario per l'iscrizione ad albi e ordini professionali per l'esercizio della corrispondente professione.

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ALLEGATO 5

5-00322 De Biasi: Criteri di attribuzione degli incarichi dirigenziali di seconda fascia del MiBac.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento a quanto rappresentato dall'interrogante, onorevole De Biasi, circa le procedure di affidamento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia presso il Ministero per i beni e le attività culturali, si porta a conoscenza dell'onorevole interrogante che l'Amministrazione ha proceduto all'attribuzione degli incarichi dirigenziali di seconda fascia informando la propria attività alla piena realizzazione degli obiettivi di efficienza ed efficacia, tenuto conto anche della recente normativa concernente i criteri di contenimento della spesa pubblica stabiliti nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007).
Il conferimento degli incarichi dirigenziali è stato predisposto secondo modalità idonee a garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti in relazione ai risultati da conseguire e tenendo conto della disponibilità manifestata al riguardo dai dirigenti stessi.
Fondamentale elemento è stato anche considerato il risultato conseguito nei precedenti incarichi, come si desume dalle schede individuali di valutazione, nonché dai curricula presentati.
Al fine di evitare ipotesi di incertezza in merito alle procedure di attribuzione degli incarichi stessi, si sottolinea che il Ministero per i beni e le attività culturali ha conformato la propria attività ai criteri indicati dal decreto ministeriale del 16 maggio 2007, anche per quanto riguarda la durata dell'incarico, il cui termine è stato fissato in ragione degli obiettivi da perseguire ad al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, in ossequio ai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

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ALLEGATO 6

5-00318 Siragusa: Stanziamento di fondi per la Scuola superiore di Catania.

TESTO DELLA RISPOSTA

La Scuola Superiore funzionante presso l'Università di Catania è stata avviata in via sperimentale nel 1997 con specifico Accordo di programma sottoscritto dal MLTRST e istituita nel 2005 come struttura didattica speciale dell'Università secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 262 del 2004, articolo 22, sulla Programmazione Universitaria.
Il suddetto decreto, al comma 2 dell'articolo 22, recita «A termine del triennio, sulla base delle valutazioni positive da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario in ordine ai risultati dei processi formativi, può essere disposto l'accreditamento..., il mantenimento dell'accreditamento è subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti».
Il decreto non prevede l'istituzione di una struttura universitaria autonoma (ma non la esclude), piuttosto fa riferimento, articolo 25, al processo di accreditamento delle Università che di fatto non è stato avviato.
Il Comitato ha già valutato l'attività della Scuola al termine della prima fase (Doc. 11/02), esprimendo un giudizio complessivamente positivo dello sforzo fatto, ma evidenziando alcuni punti critici soprattutto relativamente alla ristretta area di reclutamento degli studenti, al momento provenienti prevalentemente dalla Sicilia, alla difficoltà nel coinvolgimento degli studenti stranieri provenienti dall'area mediterranea, alla disomogeneità qualitativa delle iniziative di master post laurea.
Per quanto esposto, non si raccomandava l'istituzione di un Ateneo autonomo, ma si consigliava di continuare la sperimentazione.
Successivamente, in relazione alle iniziative di sperimentazione avviate mediante la stipulazione di accordi di programma e in attuazione dell'articolo 11 del decreto ministeriale 8 maggio 2001 sulla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003 e, in seguito, dall'articolo 22 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, sulla programmazione 2004-2006, è stato previsto il consolidamento della Scuola superiore, nell'ambito dell'Università di Catania.
Da ultimo, il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2007, Registro n. 6 - Foglio n. 78, relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009, ha disposto, all'Allegato A, che «considerata l'entità delle risorse complessivamente disponibili per il sistema universitario e l'opportunità che le stesse siano interamente impegnate per il sostegno delle attività delle Università attualmente esistenti, ... nel corso degli anni 2007-2009 non si darà luogo alla istituzione di nuove Università statali», intendendo per tali, come precisato dall'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto, sia le Università che gli Istituti ad ordinamento speciale, quali sono le Scuole superiori.
In relazione poi alla richiesta di autonomia della predetta Scuola, presentata dall'Università di Catania, il Ministero, con nota n. 137 del 17 aprile 2008, ha chiesto al Comitato nazionale per la valutazione

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del sistema universitario di esprimere il proprio parere; il medesimo, con nota n. 242 del 26 maggio 2008, ha espresso il proprio parere.
L'analisi della documentazione trasmessa al Ministero da parte del direttore della scuola professor Rizzarelli, ha consentito al suddetto Comitato di formulare un parere positivo, sia sulla metodologia adottata per reclutare studenti qualificati sia sui progressi nell'offerta formativa e residenziale ed in particolare:
è stata rilevata un'aumentata partecipazione di studenti provenienti da altre regioni italiane a dimostrazione di come la Scuola avesse promosso la propria offerta formativa, mantenendo un livello di qualità elevato nella selezione;
sono stati osservati criteri di merito per ciò che riguarda il mantenimento del posto nella Scuola da parte degli studenti selezionati;
le iniziative avviate nell'area mediterranea hanno fatto crescere la partecipazione di studenti e dottorandi stranieri alle attività di formazione;
il programma di residenzialità è risultato essere in fase di completamento per ciò che riguarda la sede definitiva della Scuola mentre è programmata la realizzazione di nuovi laboratori a disposizione degli alunni;
numerose e qualificate sono state le iniziative rivolte alla internazionalizzazione della Scuola, sia per ciò che riguarda la partecipazione di studenti e docenti ai corsi organizzati, sia per quanto concerne le attività di ricerca;
le altre Università siciliane e gli Atenei di Cosenza, Napoli II e Sassari, nonché la Fondazione Banco di Sicilia e la ST-Microelectromics hanno espresso il loro sostegno alla Scuola.

Pertanto, il Comitato ha ritenuto che i processi formativi avviati fossero da valutare positivamente e che la Scuola dovesse essere posta in condizione di continuare la propria attività con le risorse appropriate.
Si deve altresì tenere presente che la situazione finanziaria che ha indotto, al momento dell'adozione del decreto ministeriale n. 362 del 2007, ad escludere la possibilità di prevedere la costituzione di nuove istituzioni universitarie statali non è, nel frattempo, affatto migliorata, ma è divenuta ancora più critica.
Pertanto come già anticipato dall'onorevole signor Ministro assicuro che le aspettative avanzate dall'Ateneo saranno tenute nella massima considerazione al fine di completare il processo di istituzionalizzazione della Scuola Superiore di Catania in tempi ragionevoli.
Con riferimento, infine, alla richiesta di un trasferimento di risorse aggiuntivo a favore della Università di Catania per il sostegno della predetta Scuola Superiore, si deve far presente che la criticità nell'attuazione situazione finanziaria complessiva del sistema universitario, cui è stato fatto sopra riferimento, allo stato, non consente di potere provvedere al riguardo.