CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 settembre 2008
59.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE, RELATIVI SUBEMENDAMENTI E NUOVE FORMULAZIONI

ART. 1.

Sopprimere gli articoli 1, 2, 4, 20, 21, 45 e 75.
1. 3.(Nuova formulazione) I Relatori.
(Approvato)

ART. 19

Al comma 1, capoverso 3-ter, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 7.
19. 10.(Nuova formulazione) Calabria.
(Approvato)

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari).

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria, di cui all'articolo 18, comma 2-bis, dal decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei seguenti criteri:
a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione;
b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa.

2. A decorrere dalla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:
a) l'articolo 1, comma 15 del decreto-legge 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 8;
b) gli articoli 1, 3, 4, 8, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2006, n. 307;
c) l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

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d) l'articolo 1, commi 1318, 1320 e 1321 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120.
25. 03.(Nuova formulazione) Il Governo.
(Approvato)

ART. 26

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i tempi stabiliti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
26. 1.(Nuova formulazione) Marsilio.
(Approvato)

ART. 30

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;
b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale;
c) realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;
d) consentire la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;
e) prevedere da parte del Servizio sanitario nazionale forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma entro il limite dei minori oneri accertati derivanti, per il Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali dallo svolgimento da parte delle farmacie delle suddette attività, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione dell'indennità annua di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e alla ampiezza del territorio servito.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai

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sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
30. 2.(Nuova formulazione) I Relatori.
(Approvato)

Al comma 6, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
1) sopprimere la parola: limitrofi;
2) aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero con popolazione inferiore, a condizione che sia costituita da almeno quattro comuni.
30. 14.(Nuova formulazione) Vannucci.
(Approvato)

ART. 33

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: le specifiche deroghe con le seguenti: le specifiche e motivate deroghe.
33. 8.I Relatori.
(Approvato)

Aggiungere in fine il seguente comma:
«3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Il termine per l'espressione del parere è stabilito in 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i predetti termini il decreto può essere emanato».
33. 7.I Relatori.
(Approvato)

ART. 48

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i casi per i quali, allo scopo di garantire la massima conoscibilità, resta fermo l'obbligo di assicurare la pubblicità di atti e provvedimenti mediante pubblicazione degli stessi sui giornali.
48. 2.I Relatori.
(Approvato)

ART. 62.

All'articolo aggiuntivo 62.01, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera
c) dopo le parole: Ministero della giustizia, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
2) alla lettera o), sostituire le parole: l'estensione dell'esenzione fiscale di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5» con le seguenti: forme di agevolazione di carattere fiscale.
0. 62. 01. 5.I Relatori.
(Approvato)

ART. 63

All'emendamento 63.4 nuova formulazione, premettere la seguente lettera:
0a) dopo l'articolo 184-bis del codice di procedura civile aggiungere il seguente:
«Art. 184-ter. Per i soli giudizi radicatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge:
1) non sono consentite udienze di mero rinvio;

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2) tra una udienza ed un'altra non possono intercorrere più di 60 giorni, salvo i casi in cui termini maggiori sono imposti dalla necessità di rinnovazione dell'atto introduttivo, di deposito di consulenza d'ufficio, di rogatorie, di prova delegata;
3) il provvedimento di scioglimento della riserva deve essere depositato in cancelleria entro venti giorni dalla data di assunzione o dalla data di scadenza del deposito delle memorie difensive;
4) tra la data di scioglimento della riserva e la successiva udienza non possono intercorrere più di sessanta giorni;
5) l'inosservanza dei termini di cui ai punti precedenti costituisce comportamento del magistrato suscettibile di azione di responsabilità disciplinare.
0. 63. 4.(Nuova formulazione) Contento.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 535, comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse;
b) all'articolo 535, il comma 2 è abrogato;
c) all'articolo 536, le parole: «e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita» sono soppresse;
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «uno o più giornali designati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.»;
c) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari;
b) all'articolo 73, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione.
c) alla parte III, dopo il titolo XIV è inserito il seguente:

"TITOLO XIV-bis.
(Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale).

Art. 73-bis (L).
(Termini per la richiesta di registrazione).

1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

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Art. 73-ter (L).
(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari).

1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione";
d) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario";
e) all'articolo 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Recupero intero, forfettizzato e per quota";
2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.
2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio ed al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.
2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.
2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo";
f) all'articolo 208, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:
a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;
b) per il processo penale, è quello presso il giudice dell'esecuzione.
g) all'articolo 212 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione

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della pena in istituto" sono soppresse;
b) al comma 2, le parole "o, dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto" sono soppresse.
h) dopo il titolo II è inserito il seguente:

"TITOLO II-bis.
(Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale).

Capo I.
Riscossione mediante ruolo.

Art. 227-bis (L)
(Quantificazione dell'importo dovuto).

1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e per i crediti ivi indicati, Equitalia Giustizia spa.

Art. 227-ter (L)
(Riscossione a mezzo ruolo).

1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e per i crediti ivi indicati, Equitalia Giustizia s.p.a. procede all'iscrizione a ruolo.

Art. 227-quater (L)
(Norme applicabili).

1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218 comma 2, 220. d) sostituire il comma 6, con il seguente:
"6. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dalla presente legge, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti".
e) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. L'articolo 208, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo l'entrata in vigore della presente legge».
6-ter. All'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole "conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008", sono aggiunte le seguenti: "o relative al mantenimento in carcere, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data";
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30

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maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) iscrizione a ruolo del credito;
c) la lettera c) è soppressa».
63. 4.(Nuova formulazione) Il Governo.
(Approvato)

ART. 71.

All'articolo 71, comma 1, lettera a), capoverso comma 12, lettera b), sopprimere la parola: non e aggiungere, in fine, le seguenti parole: con delibera del consiglio di amministrazione.
71. 1.(Nuova formulazione) Volpi.
(Approvato)