CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 settembre 2008
56.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO E DEI RELATORI

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale).

1. Il termine previsto per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è differito fino al 30 giugno 2010.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
25. 02.Il Governo.
(Inammissibile).

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari).

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria, di cui all'articolo 18, comma 2-bis, dal decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei seguenti criteri:
a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione;

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b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa.

2. A decorrere dalla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:
a) l'articolo 1, comma 15 del decreto-legge 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 8;
b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2006, n. 307;
c) l'articolo 1, commi 1318, 1320 e 1321 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120.
25. 03.Il Governo.

ART. 28.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo periodo sostituire le parole: Gli stessi soggetti con le seguenti: I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.
28. 5.Il Governo.

ART. 33.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori.
I finanziamenti sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri.
33. 6.Il Governo.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni relative sedi diplomatiche e consolari).

1. All'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 15 dopo le parole: «comparto della sicurezza e del soccorso» sono inserite le seguenti: «e ferme restando le specifiche esigenze connesse con il funzionamento e la sicurezza delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari, nonché gli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero».
33. 02.Il Governo.

ART. 40.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) obbligo per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità ed esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito;».
40. 5.Il Governo.

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ART. 44.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione tra gli altri uffici delle relative buone prassi.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la parola: amministrativo.
44. 11.Il Governo.

ART. 47.

Al comma 2, sostituire le parole: una determinazione con le seguenti: un decreto.
47. 8.Il Governo.

ART. 51.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifiche al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).

1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «statali» è sostituita con la parola: «centrali».
51. 04.Il Governo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 27, comma 1, della legge n. 3 del 2003, dopo le parole: «può inoltre promuovere e finanziare progetti» sono inserite le parole: «, anche di carattere internazionale,».
51. 4.Il Governo.

ART. 52.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 52.
(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile).

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «euro 2.582,28» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;
b) al secondo comma le parole: «euro 15.493,71» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

2. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito del seguente:
«Art. 38. - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo.

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L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando è reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.».

3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;
b) al secondo comma la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».
5. All'articolo 43 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento», e la parola: «impugnata» è sostituita dalla seguente: «impugnato»;
b) al terzo comma, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

6. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;
b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

7. All'articolo 51 del codice di procedura civile, dopo il numero 5 del primo comma è inserito il seguente:
«6) se il giudice, è chiamato nuovamente a conoscere, anche indirettamente, in sede di reclamo o di opposizione o in ogni altra sede, di un proprio atto, anche relativo a procedimenti esecutivi o concorsuali.».

8. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.».
9. All'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,».
10. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari».
11. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i fatti ammessi o non contestati».
12. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

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13. All'articolo 153 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.».
52. 41.Il Governo.

ART. 53.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 53.
(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

1. All'articolo 285 del codice di procedura civile le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse, e all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: «si notifica» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 170,».
2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione.».
3. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistono gravi motivi, può concedere».
4. L'articolo 184-bis del codice di procedura civile è soppresso.
5. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 191. - (Nomina del consulente tecnico). - Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».

6. II terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione ed il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente».
7. Dopo l'articolo 257 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). - Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, avuto particolare riguardo all'oggetto della causa, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione della prova o della controprova, predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su

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ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione. Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.
Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.».

8. All'articolo 279 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa».
b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo».
10. All'articolo 297 del codice di procedura civile le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
11. All'articolo 305 del codice di procedura civile le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
12. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
b) al terzo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.».

13. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».
14. All'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono aggiunte le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti».
15. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione);
b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

16. All'articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è soppresso.
17. Al primo comma dell'articolo 392 dei codice di procedura civile le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
53. 34.Il Governo.

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ART. 55.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 55.
(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile).

1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il sesto comma è inserito il seguente: «Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;
b) al settimo comma le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».
55. 4.Il Governo.

ART. 56.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 56.
(Procedimento sommario di cognizione).

1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-bis.
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702-bis.
(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) dell'articolo 163, terzo comma. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima dalla data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione in giudizio del terzo avviene a norma del comma precedente.

Art. 702-ter.
(Procedimento).

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il

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giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono una istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183 e si applicano le disposizioni del Libro secondo.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede una istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
Al termine della prima udienza, se non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.
L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702-quater.
(Appello).

L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.».
56. 8.Il Governo.

ART. 57.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 57.
(Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368).

1. Dopo l'articolo 103 delle «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie», è aggiunto il seguente:
«Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351, 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.
Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

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Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un notaio o da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto.».
2. L'articolo 104, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione».
3. Dopo il terzo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Nel caso di domande manifestamente fondate o infondate la sentenza è succintamente motivata e la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente conforme di una giurisdizione superiore.».
57. 1.Il Governo.

ART. 58.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 58.
(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006 n. 102).

1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.
2. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La presente disposizione non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'articolo 426.
58. 1.Il Governo.

ART. 59.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 59.
(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato).

1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.
3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un Avvocato dello Stato all'uopo delegato, ovvero dell'Avvocato distrettuale dello Stato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente.
59. 1.Il Governo.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Modifiche alla legge 21 luglio 2000 n. 205).

All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se, in assenza dell'avviso

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di cui al presente comma, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiara, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell'articolo 26, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».
59. 01.Il Governo.

ART. 60.

Sopprimerlo.
60. 1.Il Governo.

ART. 61.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 61.
(Disposizioni transitorie).

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la entrata in vigore della presente legge.
2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile, e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1o marzo 2006.
61. 1.Il Governo.

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Decisione delle questioni di giurisdizione).

1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.
2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin dalla instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.
3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.
4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o la prosecuzione del giudizio comporta

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l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda.
5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
61. 03.Il Governo.

ART. 62.

Sopprimerlo.
62. 1.I Relatori.

Dopo l'articolo 62, aggiungere i seguenti:

Capo VIII-bis.
DELEGA PER L'EMANAZIONE DI NORME ISTITUTIVE DELLA MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Art. 62-bis.
(Delega in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale.
2. La riforma, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 2, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;
b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un Registro degli organismi di conciliazione, vigilati dal medesimo Ministero;
d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione al Registro e per la sua conservazione, siano stabiliti con decreto del Ministero della giustizia;
e) prevedere la possibilità di istituire gli organismi di conciliazione anche presso i tribunali, stabilendo che, per il loro funzionamento, si possano avvalere del personale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto al Registro;
g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i Consigli degli Ordini professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto al Registro;

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i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti al Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;
l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dalla legge delegata anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e le perizie giudiziali;
m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;
n) prevedere il dovere dell'avvocato, disciplinarmente sanzionabile, di informare il cliente prima dell'instaurazione del giudizio o nel corso di esso, con prospetto scritto, di tutte le possibilità conciliative, inclusa quella di ricorrere agli organismi di conciliazione;
o) prevedere, a favore delle parti, l'estensione dell'esenzione fiscale di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti, al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e quindi anno per anno, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143;
p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 115;
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi.
62. 01.Il Governo.

ART. 63.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 535, comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse;
b) all'articolo 535, il comma 2 è abrogato;
c) all'articolo 536, le parole: «e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita» sono soppresse.
b) sopprimere il comma 4.
c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «uno o più giornali designati dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».
d) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio

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2002 n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari»;
b) all'articolo 73, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione».
c) alla parte III, dopo il titolo XIV è inserito il seguente:

«TITOLO XIV-bis.
(Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale).

Art. 73-bis (L).
(Termini per la richiesta di registrazione).

1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 73-ter (L).
(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari).

1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione»;
d) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario»;
e) all'articolo 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;
2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.
2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio ed al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla

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quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.
2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.
2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;
f) all'articolo 208, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:
a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;
b) per il processo penale, è quello presso il giudice dell'esecuzione».
g) all'articolo 212 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole «o, dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto» sono soppresse.
h) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis.
(Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale).

Capo I.
Riscossione mediante ruolo.

Art. 227-bis (L)
(Quantificazione dell'importo dovuto).

1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e per i crediti ivi indicati, Equitalia Giustizia spa.

Art. 227-ter (L)
(Riscossione a mezzo ruolo).

1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e per i crediti ivi indicati, Equitalia Giustizia s.p.a. procede all'iscrizione a ruolo.

Art. 227-quater (L)
(Norme applicabili).

1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218 comma 2, 220.
e) sostituire il comma 6, con il seguente:
«6. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 205 del testo unico delle

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disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dalla presente legge, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti».
f) Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
7. L'articolo 208, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo l'entrata in vigore della presente legge».
8. All'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008», sono aggiunte le seguenti: «o relative al mantenimento in carcere, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data»;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) iscrizione a ruolo del credito»;
c) la lettera c) è soppressa».
63. 4.Il Governo.

ART. 64.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) l'articolo 1, comma 372 è abrogato».
64. 1.Il Governo.