CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 4 agosto 2008
48.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Decreto-legge 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la perequazione tributaria, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato (C. 1386-B);
valutata positivamente la modifica apportata all'articolo 20, in virtù della quale, ai fini della fruizione dell'assegno sociale, si richiede unicamente il soggiorno legale nel territorio nazionale in via continuativa per dieci anni, e non anche per il medesimo periodo lo svolgimento di un'attività lavorativa legale, come previsto dal testo licenziato dalla Camera dei deputati;
preso atto - all'articolo 21 - della riformulazione del comma 1-ter e della soppressione dei commi 1-quater e 3-bis all'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001, con le quali si intende chiarire - in relazione alla gravità della situazione a cui si vuole porre rimedio - che, per i casi di violazione delle norme sui presupposti e sulle modalità relativi alla stipulazione del contratto a termine (articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 368/2001) o alla proroga del medesimo (articolo 4 del decreto legislativo n. 368/2001), l'obbligo per il datore di lavoro di indennizzare il prestatore di lavoro si applica solamente ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, fatte salve le sentenze passate in giudicato;
preso atto della modifica al comma 8 dell'articolo 41 volta a correggere un errore materiale contenuto nel testo iniziale del decreto-legge, che erroneamente rinviava al comma 3, anziché al comma 1, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 66/2003, al fine di prevedere una sanzione amministrativa per il datore di lavoro in caso di violazione dell'obbligo di concedere al lavoratore il riposo settimanale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere idonee misure di tutela dei cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE che versino in condizioni di disagio economico;
b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il riferimento ad un confronto con le parti sociali interessate allo scopo di individuare ogni possibile soluzione di carattere stragiudiziale del contenzioso in materia di assunzioni a termine e stagionali nelle aziende a prevalente capitale pubblico anche sulla base delle più recenti innovazioni legislative.

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ALLEGATO 2

Decreto-legge 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAGLI ONOREVOLI DAMIANO E PALADINI

La XI Commissione,
nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge dal titolo «Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la perequazione tributaria» (C. 1386-B);
premesso che:
anche dopo l'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, la politica complessiva del governo sui temi del lavoro, concretizzatasi in gran parte nel provvedimento in oggetto, si caratterizza, con determinazione, per un'opera di sostanziale svuotamento della legge n. 247 del 2008, di attuazione del Protocollo del welfare, invocando a pretesto una generica «strategia di semplificazione» così come non mancano misure di attenuazione e messa in forse, se non quando di vera e propria abolizione, degli strumenti normativi adottati dal precedente governo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e estensione della sfera dei diritti dei lavoratori;
in particolare, nel corso del procedimento di conversione del presente decreto è stato inserito all'articolo 21 il comma 1-bis che penalizza gravemente i lavoratori con contratto a tempo determinato che, alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto abbiano in corso un procedimento giudiziario nei confronti del proprio datore di lavoro per violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001;
ciò costituisce una discriminazione grave tra i lavoratori che hanno beneficiato del reintegro nel posto di lavoro con contratto a tempo indeterminato in seguito ad una sentenza della magistratura che ha riconosciuto l'abuso, da parte dell'impresa, delle assunzioni a termine, e coloro che, per la stessa fattispecie potranno beneficiare soltanto di un semplice indennizzo;
la norma in oggetto crea, inoltre, un vulnus senza precedenti nei confronti di quei lavoratori che, in forza di una sentenza di primo grado divenuta esecutiva, sono già stati reintegrati in azienda con contratto a tempo indeterminato, e si trovano in attesa della sentenza di secondo grado, e dunque con un giudizio ancora in corso;
il comma 1-bis dell'articolo 21, infine, contrasta con la direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 70 emessa il 28 giugno 1999, che esclude la possibilità del peggioramento delle condizioni dei lavoratori precari, che è stata richiamata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 7 febbraio 2000,
esprime

PARERE CONTRARIO.