CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 luglio 2008
46.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00224 Motta: Contributi ai lavoratori nel periodo della partecipazione ai corsi dell'Istituto INAPLI.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione presentata dall'onorevole Motta, concernente la richiesta di accredito dei contributi assicurativi e previdenziali avanzata da alcuni lavoratori frequentatori di corsi dell'ex INAPLI, faccio presente quanto segue.
In materia di formazione professionale la legge n. 264/1949 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedeva l'istituzione di corsi di qualificazione e di riqualificazione per disoccupati, per lavoratori in soprannumero nelle aziende e per emigranti.
L'organizzazione dei corsi di addestramento professionale era affidata ad enti parastatali quali l'ENALC per il commercio, l'INAPLI per l'industria e, dal 1958, l'INIASA per l'artigianato (enti soppressi con decreto del Presidente della Repubblica n. 10/1972).
L'iscrizione avveniva su domanda dell'interessato; gli istituti, gli enti e le associazioni promotrici dei corsi segnalavano poi i nominativi degli iscritti all'Inps e ai competenti uffici del lavoro.
I lavoratori disoccupati erano obbligati alla frequenza ai corsi per poter percepire il sussidio straordinario di disoccupazione e tutte le altre agevolazioni dipendenti dal loro stato di disoccupazione. L'attestato conseguito costituiva titolo di preferenza nell'avviamento al lavoro.
Per i partecipanti ai suddetti corsi non era previsto il versamento di contributi assicurativi e previdenziali, non trattandosi di lavoratori subordinati alle dipendenze degli enti gestori dei corsi professionali in argomento.
La legge n. 25/1955 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di apprendistato, per quanto attiene la formazione professionale dell'apprendista, ha altresì previsto e disciplinato, accanto alla formazione in azienda, anche quella integrativa al di fuori dell'azienda, da effettuarsi con la partecipazione a corsi di istruzione integrativa gestiti da enti pubblici e privati.
L'apprendista, tuttavia, è e resta alle dipendenze dell'imprenditore datore di lavoro, il quale è l'unico responsabile del versamento della contribuzione assicurativa e previdenziale in favore dello stesso.
Quindi, l'eventuale addestramento integrativo fruito dall'apprendista non deve essere confuso con la partecipazione ai corsi professionali da parte di disoccupati e/o inoccupati, in quanto questi ultimi, per le ragioni sopra esposte, non potevano essere considerati lavoratori subordinati alle dipendenze degli enti gestori dei corsi e, pertanto, non potevano essere destinatari di alcuna delle tutele previdenziali vigenti per i lavoratori dipendenti.
Inoltre, la circostanza che a fronte dell'attestato di frequenza rilasciato dall'INAPLI, le aziende assumevano i lavoratori in qualità di operai qualificati non ha rilievo ai fini del riconoscimento del periodo di frequenza ai corsi professionali come lavoro dipendente.

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Anche i corsi di formazione professionale istituiti con legge n. 845/1978 (Legge quadro in materia di formazione professionale) sono volti alla qualificazione e/o all'acquisizione di specifiche competenze professionali, aggiornamento, perfezionamento o rieducazione professionale dei lavoratori. Le attività formative in essi svolte sono finalizzate quindi all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.
Quindi, sulla base di quanto premesso e specificato, nell'attività svolta durante i periodi di frequenza ai corsi di cui alla legge n. 264/1949 non si riscontrano gli elementi costitutivi propri di una prestazione di lavoro subordinato per la quale dovevano essere versati contributi assicurativi. Non riscontrandosi un'omissione contributiva, per gli stessi non è attivabile la facoltà di riscatto oneroso cui all'articolo 13 della legge n. 1338/1962 (costituzione di rendita vitalizia per contributi omessi e prescritti). È altresì esclusa la facoltà di riscatto dei periodi di formazione professionale prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 564/1996 poiché la stessa è limitata ai periodi di formazione successivi al 31 dicembre 1996.

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ALLEGATO 2

5-00162 Bellanova: Stabilizzazione dei precari delle pubbliche amministrazioni, in particolare del personale delle università.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, concernente la stabilizzazione del personale precario delle Università, si rappresenta quanto segue. Vorrei precisare che le previsioni in materia di stabilizzazione contenute nelle leggi finanziarie del 2007 e del 2008 sono state motivate da esigenze di carattere eccezionale, determinatesi anche in conseguenza del cosiddetto «blocco delle assunzioni». Tale fenomeno ha, infatti, favorito l'instaurazione di rapporti di lavoro flessibili all'interno degli uffici pubblici, dando vita, laddove la durata di tali rapporti si sia ingiustificatamente protratta negli anni, ad una distorsione dell'originaria ratio di istituti, quali le collaborazioni coordinate e continuative e i contratti a tempo determinato, individuabile nella necessità di un utilizzo limitato di tali strumenti a fronte di esigenze straordinarie.
Appare, pertanto, evidente che gli interventi legislativi volti alla stabilizzazione del personale precario non possono ritenersi connotati da un carattere risarcitorio, come afferma l'onorevole interrogante, ma dalla finalità di porre fine all'uso distorto dei contratti a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni, fenomeno ormai divenuto patologico.
È altrettanto evidente che il possesso dei requisiti individuati dal legislatore quale presupposto indispensabile per la stabilizzazione rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, per le quali non si può, infatti, prescindere dall'accertata sussistenza di un fabbisogno di personale effettivo ed attuale da parte dell'amministrazione interessata, nonché dalla disponibilità di adeguate risorse finanziarie.
Ciò in quanto le iniziative in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione devono tendere, non ad assecondare eventuali aspettative occupazionali dei soggetti interessati, ma, piuttosto, in ossequio ai principi costituzionalmente riconosciuti di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, alla realizzazione dell'interesse pubblico, compatibilmente con le esigenze di contenimento della spesa per il personale.
Tali considerazioni vanno evidentemente riferite anche alle ipotesi di stabilizzazione prospettate dall'onorevole interrogante relativamente al personale a tempo determinato dell'Università del Salento.
Per quanto attiene, invece, ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, come chiarito dalla circolare n. 5 del 2008 del Dipartimento della funzione pubblica, la disciplina prevista in tema di stabilizzazione dalla legge finanziaria 2008 e, segnatamente dall'articolo 3, comma 94, lettera b), non equipara l'attività lavorativa triennale dei suddetti lavoratori a quella, di pari durata, maturata dai dipendenti a tempo determinato.
Infatti, l'articolo 3, comma 106, della legge 244 del 2007 (finanziaria 2008), distingue

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il personale titolare di un contratto a tempo determinato da quello titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stabilendo, per tali due categorie, criteri diversi di assunzione a tempo indeterminato.
In conclusione, nel ribadire che tali previsioni legislative, come sopra chiarito, rivestono esclusivamente un carattere di misura eccezionale, occorre rimarcare la volontà del Governo di garantire la piena osservanza dei principi costituzionali in materia e, segnatamente, dell'articolo 97 della Costituzione. La suddetta norma prevede che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso pubblico: solo tale modalità di reclutamento è, infatti, idonea ad assicurare, mediante l'adozione di criteri di selezione rigorosamente improntati al rispetto del principio costituzionale dell'imparzialità, scelte di qualità, indispensabili all'ottimizzazione del lavoro pubblico e, dunque, al miglioramento dei servizi resi agli utenti.
Il Ministero ha richiesto alle Università, la predisposizione della programmazione del fabbisogno del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci, come previsto dall'articolo 1, comma 105 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) per il triennio 2008-2010, entro il 30 giugno 2008.
Il Rettore dell'Università del Salento ha riferito che il Consiglio di Amministrazione, il 26 giugno 2008, nel rispetto delle norme suddette e dei limiti numerici riferiti al personale ed alla relativa spesa, ha preliminarmente approvato la programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevedendo di destinare alle procedure di stabilizzazione n. 15 posti, corrispondenti al numero degli aventi diritto. A tale scopo è stato approvato un Piano Stralcio, quale documento programmatico per la definizione del percorso di stabilizzazione del personale, unitamente ad un Regolamento, quale esplicitazione delle linee programmatiche stabilite nel Piano medesimo.
Sempre il Consiglio di Amministrazione ha previsto anche di utilizzare n. 69 budget disponibili per l'attivazione di contratti a tempo determinato: una volta individuati i destinatari, si procederà all'attivazione delle relative procedure concorsuali, per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, nella considerazione che, allo stato attuale non è possibile la definitiva immissione in ruolo del suddetto personale alla scadenza dei relativi contratti.
Dall'esame della documentazione si riscontra che il rapporto tra le spese di personale per assegni fissi ed il Fondo di Finanziamento Ordinario, non supera i limiti disposti dalla normativa vigente e la situazione stimata, comprensiva della programmazione espressa, vede tale rapporto al di sotto di tali limiti (88,41 per cento); nel 2007, il rapporto derivante era risultato del 78,37 per cento.
Per completezza di informazione si fa presente che il Fondo di Finanziamento Ordinario, assegnato all'Ateneo, è stato nel 2007 pari a euro 89.189.885 (di cui consolidabile euro 88.299.103) ed euro 89.991.541 nel 2008, quale assegnazione provvisoria in attesa della definizione dei restanti interventi dell'apposito decreto di ripartizione del finanziamento per il corrente anno.
Per quanto riguarda la questione della stabilizzazione del personale delle Università, il disegno di legge n. 112 del 25 giugno 2008 «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», approvato dalla Camera dei Deputati il 23 luglio scorso ed attualmente all'esame della 5a Commissione, Bilancio e Tesoro, del Senato della Repubblica, all'articolo 66 (turn over), al comma 4, limita solo all'anno 2008, la possibilità di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale, in possesso di determinati requisiti, ed entro i limiti di spesa del 40 per cento di quella relativa alle cessazioni.

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Il successivo comma 5, per l'anno 2009, abbassa il limite di spesa al 10 per cento ed introduce il limite numerico del 10 per cento delle unità cessate.
Il comma 13, per l'anno 2009, riconduce nell'ambito di applicazione delle suddette norme sul turn over anche il personale delle Università oggetto di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente; per il 2010 il limite di spesa, previsto per le assunzioni a tempo indeterminato, è ridotto dal 60 al 20 per cento, con un ulteriore limite numerico del 20 per cento delle cessazioni; per il 2011 sono confermati i predetti limiti.