CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 luglio 2008
44.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 10

ALLEGATO 1

Ratifica del Trattato di Lisbona (C. 1519 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1519 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007»;
sottolineata l'importanza del traguardo della stipula del Trattato di Lisbona, che, dopo la battuta di arresto legata alla mancata entrata in vigore del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, riprende lo sforzo per la realizzazione di una nuova democrazia europea, all'insegna della tutela dei principi di libertà, uguaglianza, giustizia e solidarietà, segnando un importante passo avanti nel processo di integrazione europea;
valutato positivamente il ruolo riconosciuto ai Parlamenti nazionali dal Trattato nonché dai due protocolli sul ruolo dei Parlamenti nazionali e sui principi di sussidiarietà e proporzionalità;
rilevato, in particolare, positivamente che:
il Trattato e i protocolli valorizzano il principio di sussidiarietà quale principio cardine della costruzione giuridica europea, tra l'altro chiamando i Parlamenti nazionali a vigilare, attraverso specifiche procedure consultive sui progetti di atti legislativi europei, sul rispetto del suddetto principio, e in questo modo riducono il rischio di un'espansione della legislazione europea a danno delle competenze statali e subnazionali;
i Parlamenti nazionali sono chiamati a partecipare, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore e sono associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust;
i Parlamenti nazionali partecipano alle procedure di revisione dei trattati;
sono rafforzate le procedure di informazione dei Parlamenti nazionali e di cooperazione tra questi e con il Parlamento europeo;
è attribuito carattere giuridicamente vincolante alla Carta dei diritti fondamentali, le cui disposizioni diventano quindi parametro diretto di valutazione della legittimità degli atti normativi adottati dalle istituzioni dell'Unione e della conformità all'ordinamento comunitario degli atti normativi adottati dai singoli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione;
rilevato, altresì, favorevolmente che viene superata la struttura per «pilastri» della costruzione giuridica europea e che le materie dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia vengono conseguentemente ricondotte alle procedure legislative ordinarie;
considerato, più specificamente, che si prevede che l'Unione europea garantisca che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne, sviluppi una politica

Pag. 11

comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi e si adoperi per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 12

ALLEGATO 2

Ratifica del Trattato di Lisbona (C. 1519 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DAL COMITATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1519 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007»;
sottolineata l'importanza del traguardo della stipula del Trattato di Lisbona, che, dopo la battuta di arresto legata alla mancata entrata in vigore del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, riprende lo sforzo per la realizzazione di una nuova democrazia europea, all'insegna della tutela dei principi di libertà, uguaglianza, giustizia e solidarietà, segnando un importante passo avanti nel processo di integrazione europea;
valutato positivamente il ruolo riconosciuto ai Parlamenti nazionali dal Trattato nonché dai due protocolli sul ruolo dei Parlamenti nazionali e sui principi di sussidiarietà e proporzionalità;
rilevato, in particolare, positivamente che:
il Trattato e i protocolli valorizzano il principio di sussidiarietà quale principio cardine della costruzione giuridica europea, tra l'altro chiamando i Parlamenti nazionali a vigilare, attraverso specifiche procedure consultive sui progetti di atti legislativi europei, sul rispetto del suddetto principio, per porre un limite all'espansione della legislazione europea a danno delle competenze statali e subnazionali;
i Parlamenti nazionali sono chiamati a partecipare, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore e sono associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust;
i Parlamenti nazionali partecipano alle procedure di revisione dei trattati;
sono rafforzate le procedure di informazione dei Parlamenti nazionali e di cooperazione tra questi e con il Parlamento europeo;
è attribuito carattere giuridicamente vincolante alla Carta dei diritti fondamentali, le cui disposizioni diventano quindi parametro diretto di valutazione della legittimità degli atti normativi adottati dalle istituzioni dell'Unione e della conformità all'ordinamento comunitario degli atti normativi adottati dai singoli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione;
rilevato, altresì, favorevolmente che viene superata la struttura per «pilastri» della costruzione giuridica europea e che le materie dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia vengono conseguentemente ricondotte alle procedure legislative ordinarie;
considerato, più specificamente, che si prevede che l'Unione europea garantisca che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne, sviluppi una politica comune in materia di asilo, immigrazione

Pag. 13

e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi e si adoperi per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.