CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 luglio 2008
42.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 29 LUGLIO 2008

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ALLEGATO

DL 97/08: Disposizioni urgenti in materia fiscale, di monitoraggio della spesa pubblica e di proroga di termini. C. 1496 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.
*2. 1.D'Antoni, Ventura, Baretta, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Vico.

Sopprimerlo.
*2. 2.Borghesi, Cambursano, Costantini, Pisicchio, Aniello Formisano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate).

1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento e i diritti quesiti, i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nei limiti degli stanziamenti di bilancio originariamente previsti, secondo le modalità definite dal medesimo articolo 1, commi da 271 a 279, della legge n. 296 del 2006.
2. Entro il 30 novembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico procede, con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una verifica degli effetti e dell'efficacia delle misure di cui al comma 1. Alla verifica partecipa anche il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di valutare l'eventuale conferma, l'estensione o la revisione delle modalità di funzionamento dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
**2. 3.D'Antoni, Ventura, Baretta, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Vico.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento e i diritti quesiti, i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nei limiti degli stanziamenti di bilancio originariamente previsti, secondo le modalità definite dal medesimo articolo 1, comuni da 271 a 279, della legge n. 296 del 2006.
2. Entro il 30 novembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico procede, con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una verifica degli effetti e dell'efficacia delle misure di cui al

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comma 1. Alla verifica partecipa anche il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di valutare l'eventuale conferma, l'estensione o la revisione delle modalità di funzionamento dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comuni da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
**2. 4.Paolo Russo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nei limiti degli stanziamenti di bilancio originariamente previsti, secondo le modalità definite dal medesimo articolo 1, comuni da 271 a 279, della legge n. 296 del 2006.
2. Entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una relazione al Parlamento sulle iniziative finanziate con le risorse di cui al comma 1.
3. Entro il 31 dicembre 2009, il Ministero dello sviluppo economico procede, con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una verifica degli effetti e dell'efficacia delle misure di cui al comma 1. Alla verifica partecipa anche il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di valutare l'eventuale conferma, l'estensione o la revisione delle modalità di funzionamento dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1 commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. 5.Costantini, Borghesi, Cambursano, Pisicchio, Aniello Formisano.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 63,9 con le seguenti: 370.

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Al maggiore onere derivante dal comma 1, determinato per l'anno 2008 in 306,1 milioni di euro si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle assegnazioni a favore degli interventi per l'anno 2008 di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 6.Cambursano, Borghesi, Costantini, Pisicchio, Aniello Formisano.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 63,9 con le seguenti: 370.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 306,1 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 7.Pisicchio, Borghesi, Cambursano, Costantini, Aniello Formisano.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) ai progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano avviati entro il 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi le condizioni previste dal medesimo articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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Conseguentemente:
1) al medesimo comma, alla lettera
b), sostituire le parole: a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: a partire dal 1o gennaio 2009;
2) al comma 2 sopprimere la lettera a).
*2. 8.Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) ai progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano avviati entro il 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi le condizioni previste dal medesimo articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente:
1) al medesimo comma, alla lettera b), sostituire le parole: a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: a partire dal 1o gennaio 2009;
2) al comma 2 sopprimere la lettera a).
*2. 9.Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Costantini, Pisicchio.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) ai progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano avviati entro il 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi le condizioni previste dal medesimo articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente al comma 2 sopprimere la lettera a).
2. 10.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: trenta giorni con le parole: sei mesi.
2. 11.Paolo Russo.

All'articolo 2, comma 1, lettera a) la parola: trenta è sostituita dalla seguente: sessanta.
2. 12.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannacone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza con le seguenti: alla percentuale di spese sostenute nell'anno di accoglimento della prenotazione.
2. 13.Galletti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire la corretta applicazione dell'agevolazione, gli investimenti realizzati con la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di credito di imposta, non potranno essere alienati o ceduti, anche a titolo non oneroso, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal completamento dello stesso.
2. 14.Galletti.

All'articolo 2, dopo il comma 4, inserire il seguente:
5. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 275, le parole: «della pesca,» sono soppresse.
2. 15.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannacone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
5. Entro il 30 giugno 2010, il Ministero dello sviluppo economico procede, con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente

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più rappresentative sul piano nazionale, ad una verifica degli effetti e dell'efficacia delle misure di cui al comma 1. Alla verifica partecipa anche il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di valutare l'eventuale conferma, l'estensione o la revisione delle modalità di funzionamento dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. 16.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannacone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

ART. 3.

Sopprimere il comma 8.
3. 1.Borghesi, Cambursano, Costantini, Pisicchio, Aniello Formisano.

Sostituire il comma 8 con i seguenti:
8. Il comma 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
8-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma è abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74.
3. 2.Baretta, Ventura, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Ruminato, Vannucci.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-quinquies. All'articolo 35, comma 28, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in fine, si aggiunga il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, viene individuata la documentazione da produrre da parte del subappaltatore. In mancanza l'appaltatore è legittimato a sospendere il pagamento del corrispettivo, accantonando le somme dovute su appositi conti o depositi presso enti creditizi, uffici postali e pubblici ufficiali».
3. 3.Cambursano, Borghesi, Costantini, Pisicchio, Aniello Formisano.

Sopprimere il comma 8-ter.
3. 4.Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Trappolino.

Al comma 8-ter aggiungere, in fine, le parole: purché siano esclusivamente ricavati dalle biomasse.
3. 5.Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Trappolino, Rubinato.

Sopprimere il comma 8-quater.
3. 6.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Aggiungere in fine i seguenti commi:
8-quinquies. Al fine di contenere l'impatto economico derivante dall'emergenza rifiuti in Campania sul settore agroalimentare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri realizza una campagna informativa,

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nei mesi di agosto e settembre 2008, per portare all'attenzione dell'opinione pubblica le tipologie di prodotti agroalimentari della Regione Campania con particolare riferimento ai prodotti tipici ed ai prodotti caratterizzati dai marchi di origine.
8-sexies. All'onere derivante dall'applicazione del comma 8-quinquies, valutato nel limite massimo di spesa di 500.000 euro per l'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
8-septies. Il Garante della sorveglianza dei prezzi di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, verifica, mediante le indagini conoscitive di cui al comma 199 del citato articolo 2, l'andamento dei prezzi degli agroalimentari prodotti nella Regione Campania, nell'ambito della filiera produttiva e distributiva, al fine di rilevare l'andamento del prezzo al consumo rispetto all'andamento del prezzo alla produzione. Nel caso in cui risulti uno scostamento tra il prezzo alla produzione ed il prezzo al consumo superiore al 30% il Garante convoca i soggetti interessati al fine di favorire un accordo per ridurre gli eventuali eccessi di prezzo al consumo e determinare l'incremento di consumi del prodotto sostenendo le categorie produttive.
3. 7.Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-quinquies. Al fine di contenere l'impatto economico derivante dall'emergenza rifiuti in Campania sul settore agroalimentare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri realizza una campagna informativa, nei mesi di agosto e settembre 2008, per portare all'attenzione dell'opinione pubblica le tipologie di prodotti agroalimentari della Regione Campania con particolare riferimento ai prodotti tipici ed ai prodotti caratterizzati dai marchi di origine.
8-sexies. All'onere derivante dall'applicazione del comma 8-quinquies, valutato nel limite massimo di spesa di 500.000 euro per l'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. 8.Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-quinquies. Il Garante della sorveglianza dei prezzi di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, verifica, mediante le indagini conoscitive di cui al comma 199 del citato articolo 2, l'andamento dei prezzi degli agroalimentari prodotti nella Regione Campania, nell'ambito della filiera produttiva e distributiva, al fine di rilevare l'andamento del prezzo al consumo rispetto all'andamento del prezzo alla produzione. Nel caso in cui risulti uno scostamento tra il prezzo alla produzione ed il prezzo al consumo superiore al 30 per cento il Garante convoca i soggetti interessati al fine di favorire un accordo per ridurre gli eventuali eccessi di prezzo al consumo e determinare l'incremento

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di consumi del prodotto sostenendo le categorie produttive».
3. 10.Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Aggiungere in fine il seguente comma:
8-quinquies. II contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».
3. 9.Nicco.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Determinazione dei canoni demaniali).

A decorrere dall'anno 2008, alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e di servizi, si applica, salvo successivo conguaglio, un canone demaniale pari a quello corrisposto nell'anno 2006 per le medesime pertinenze, incrementato in misura pari al 200 per cento. Gli aggiornamenti degli indici Istat previsti per i canoni tabellari si applicano a decorrere dall'anno 2004.
3. 01.Vannucci.
(Inammissibile)

ART. 4.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti.
1-bis. Al fine di dare completa attuazione alle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementata di 55 milioni di curo a decorrere dall'anno 2008.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 55 milioni di curo a decorrere dall'anno 2008, si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, e, a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2009 e 2010, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di curo l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 19 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute e quanto a 16 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
4. 1.Giudice.
(Inammissibile)

Sopprimere i commi 2 e 2-bis.
4. 2.Berretta, Damiano, Baretta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 3, comma 86, della legge 24 dicembre 2007, n 244, le parole «entro il 31 maggio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2008».
4. 3.Zeller, Brugger.
(Inammissibile)

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Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e a coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un «centro di guida sicura», riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso.
4. 4.Costantini, Borghesi, Cambursano, Pisicchio, Formisano.

Sopprimere il comma 5.
4. 5.Pisicchio, Borghesi, Cambursano, Costantini, Formisano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998 n. 457 del Ministro dell'economia e delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
*4.6. Del Tenno.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998 n. 457 del Ministro dell'economia e delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
*4.11. Froner.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Per l'anno 2008, sono prorogati i termini previsti dall'articolo 1, comma 605, lettera c), sesto e settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; pertanto, possono iscriversi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento, i docenti che frequentano i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica e di strumento musicale presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione».
4. 7.Coscia, Ghizzoni, Bachelet, Mazzarella, Nicolais, Picierno, De Biasi, Levi, Pes, Siragusa, De Torre, De Pasquale, Rossa, Lolli, Russo, Ginefra.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sostituire le parole «dell'anno accademico 2008-2009» con le seguenti «dell'anno accademico 2011-2012».
4. 8.Galletti, Vietti.

Al comma 9-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: al citato articolo 7, comma 2, del predetto regolamento 5 gennaio 2000, n. 59, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di tre mandati».
4. 9.Bachelet, Ghizzoni, Tocci, Mazzarella, Nicolais, Picierno, De Biasi, Levi, Pes, Siragusa, De Torre, Coscia, De Pasquale, Rossa, Lolli, Russo, Ginefra.

Sopprimere il comma 9-quinquies.
4. 10.Cambursano, Borghesi, Pisicchio, Formisano, Costantini.

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ART. 4-bis.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. I trasferimenti erariali a favore delle comunità montane sono incrementati per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai maggiori oneri pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-bis. 1.Misiani, Rubinato.
(Inammissibile)

Al comma 7 sopprimere la lettera b).
4-bis. 2.Libè, Galletti.

Sopprimere i commi 8 e 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 4-sexies-bis.
(Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002).

1. Relativamente alla regolarizzazione e ai versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, sono confermati i termini previsti dal comma 1, articolo 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31.
4-bis. 26.Borghesi, Cambursano, Pisicchio, Di Giuseppe.
(Inammissibile, limitatamente alla parte consequenziale)

Sopprimere i commi 8 e 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 4-sexies-bis.
(Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002).

1. Al comma 1, articolo 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, sostituire le parole: «20 dicembre 2008» con le parole: «30 giugno 2009».
4-bis. 25.Borghesi, Cambursano, Pisicchio, Di Giuseppe.

Sopprimere i commi 8 e 9.
4-bis. 3.Cambursano, Borghesi, Pisicchio, Formisano, Costantini.

Sopprimere il comma 8.
4-bis. 4.Libè, Galletti.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Considerata l'impossibilità di concludere entro i termini attualmente previsti le procedure finanziarie ed evitare il sorgere di possibili situazioni emergenziali, ai comuni delle aree individuate dall'obiettivo «Convergenza» del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, aventi popolazione superiore a 500.000 abitanti e che abbiano rilevanti passività nei confronti delle società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio

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di gestione rifiuti ed igiene ambientale nel territorio comunale, è erogato un contributo in conto capitale di 80 milioni di euro di cui 30 milioni nell'anno 2008, 30 milioni nell'amo 2009 e 20 milioni nell'anno 2010, a condizione:
a) che le società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale si attengano rigorosamente al vincolo di approvare e trasmettere annualmente all'Amministrazione i bilanci consolidati;
b) che le società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale trasmettano periodicamente gli atti al Consiglio comunale, con particolare riferimento al bilancio di esercizio, corredato delle relazioni sulla gestione sociale e dell'organo di controllo e, soprattutto, del relativo verbale di assemblea insieme ad una dettagliata relazione sull'andamento della gestione e sui servizi resi;
c) che il controllo analogo sia esercitato dall'Ente locale in forma di indirizzo (controllo ex ante), di monitoraggio (controllo contestuale) e di verifica (controllo ex post). Il suddetto controllo si esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta, nonché l'esattezza, la regolarità, l'economicità e la redditività dell'attività dell'amministrazione societaria;
d) che tale controllo preveda: 1) che il Consiglio comunale approvi annualmente il piano annuale delle attività, compreso il piano di assunzioni, di impresa e di servizi ed esprima un parere obbligatorio e vincolante sulla proposta di bilancio di previsione per la gestione dei servizi affidate alle Aziende; 2) che il Consiglio comunale provveda al controllo dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficienza e economicità della gestione; 3) che i documenti sottoposti al controllo non possano essere approvati dagli organi della società prima di essere licenziati dal Consiglio comunale.

I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati comunicati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni i cui territori abbiano già goduto di analoghi benefici a seguito di commissariamenti o dichiarazioni di stato di emergenza. Il contributo di cui al presente comma è escluso dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità. Le risorse finanziarie trasferite ai comuni ai sensi del presente comma sono insuscettibili di pignoramento o sequestro.
4-bis. 5.D'Antoni, Siragusa.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: aventi popolazione superiore a 500.000 con le seguenti: aventi popolazione superiore a 240.000.
4-bis. 6.Stagno, D'Alcontres.

Al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo sostituire le parole:
un contributo in conto capitale con le seguenti: un prestito;
b) al terzo periodo e al quinto periodo sostituire la parola: contributo con: prestito;
c) al quinto periodo sostituire la parola: escluso con: incluso.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Con decreto, da approvare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità di restituzione del prestito.
4-bis. 7.Borghesi, Cambursano, Formisano, Costantini, Pisicchio.

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Al comma 8, quarto periodo, dopo le parole: dichiarazioni di stato d'emergenza inserire le seguenti: e che non hanno rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno.
4-bis. 8.Borghesi, Pisicchio, Cambursano, Formisano, Costantini.

Al comma 8, quinto periodo, sostituire la parola: escluso dal con le seguenti: incluso nel.
4-bis. 9.Cambursano, Borghesi, Pisicchio, Formisano, Costantini.

Sopprimere il comma 9.
4-bis. 10.Libè, Galletti.

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: 30 giugno 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).
4-bis. 11.Formisano, Pisicchio, Cambursano, Borghesi, Costantini.

Sopprimere il comma 12.
4-bis. 12.Pisicchio, Cambursano, Borghesi, Costantini, Formisano.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della premete legge però le Amministrazioni di cui ai commi 19 e 20 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 non possono eccepire, nei giudizi già incardinati o in quelli da incardinare dopo la predetta data, il difetto di competenza o giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a favore della competenza o giurisdizione arbitrale.
4-bis. 24.Belcastro.
(Inammissibile)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. L'indennità, spettante ai componenti dei collegi arbitrali istituiti ai sensi della legge 18 novembre 1998, n. 415, non può superare il limite massimo di euro 100.000.
4-bis. 13.Pisicchio, Borghesi, Cambursano, Formisano, Costantini.
(Inammissibile)

Al comma 15, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono cedute a titolo gratuito alle Regioni, le società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
4-bis. 14.Formisano, Borghesi, Pisicchio, Cambursano, Costantini.
(Inammissibile)

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. Per l'anno 2008, sono prorogati i termini previsti dall'articolo 1, comma 605, sesto capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pertanto possono iscriversi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento, i docenti che frequentano i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica e di strumento musicale presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intenda sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.
4-bis. 15.Ciccanti.
(Inammissibile)

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Al comma 16, sostituire il terzo periodo con il seguente: Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applicano gli stessi limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 3 luglio 1998, n. 210.
4-bis. 16.Latteri, Commercio, La Morte, Belcastro, Iannacone, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2008 con: per gli anni 2008 e 2009, al sesto rigo: per l'anno 2008 con: per gli anni 2008 e 2009 e le parole: per l'anno 2007 con le: per gli anni 2007 e 2008.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: al comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, le parole da: è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009 fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: è ridotta di 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 140 milioni di euro per l'anno 2010, di 266 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Conseguentemente, al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010-2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008.
4-bis. 17.Ghizzoni, Bachelet, Mazzarella, Nicolais, Picierno, De Biasi, Levi, Pes, Siragusa, De Torre, Coscia, De Pasquale, Rossa, Lolli, Russo, Ginefra.

Dopo il comma 17 inserire il seguente:
17-bis. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, è prorogato al 31 dicembre 2009.
4-bis. 18.Vannucci, Rosato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
18-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
4-bis. 19.Antonio Pepe, Biava, Sbai.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
18-bis. («Programmi Integrati ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203»):
a) la scadenza dei termini, di cui all'articolo 13, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n 51, è prorogata al 31 dicembre 2009. Le risorse destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, rimangono a disposizione per l'attuazione di tali programmi fino al 31 dicembre 2009;
b) le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al Giudice Amministrativo alla data di entrata vigore della predetta legge.
4-bis. 20.Bianconi.
(Inammissibile)

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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
18-bis. Al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, nei limiti di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-bis. 21.Antonio Pepe, Biava, Sbai.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
18-bis. All'articolo 1, comma 619, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie» sono inserite le seguenti: «successivamente si procede alla nomina dei candidati ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa»;
b) la frase: «che si conclude nell'anno scolastico 2006-2007» è sostituita dalla seguente: «che si conclude nell'anno scolastico 2008-2009».
4-bis. 22.Pelino, Santelli.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
18-bis. La disposizione, di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è prorogata, esclusivamente per gli enti di ricerca, al 31 ottobre 2010.
4-bis. 23.Ghizzoni, Bachelet, Benamati.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-bis è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.1.
(Ripristino dell'autorizzazione di spesa per la viabilità secondaria nelle regioni Sicilia e Calabria).

1. Nell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 al comma 538, il capoverso 1152-bis è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è integrata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009». Restano validi gli atti applicativi già adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. All'onere previsto dal comma 1 pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
4-bis. 01.Marinello.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-bis è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.
(Ripristino dell'autorizzazione di spesa per le opere infrastrutturali nelle regioni Sicilia e Calabria).

1. L'autorizzazione di spesa per il programma di opere infrastrutturali nelle regioni Sicilia e Calabria di cui ai commi 92 e 93 del decreto legge 3 ottobre 2006,

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n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificati dall'articolo 1, comma 1155 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è integrata con 1.363,5 milioni di euro per l'anno 2008. Restano validi gli atti applicativi già adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. All'onere previsto dal comma 1 pari a 1.363,5 milioni di euro per l'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4-bis. 02.Marinello.
(Inammissibile)

ART. 4-ter.

Al comma 1, sopprimere le parole da: anche a seguito a: e di produzione.
4-ter. 1.Ruvolo, Galletti, Mannino.

Al comma 1, sostituire le parole da: per impresa fino a: o volante con le seguenti:, ai sensi dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1198/2006, un ulteriore periodo di fermo temporaneo e facoltativo delle attività di pesca per i pescatori e i proprietari di pescherecci,.
4-ter. 2.Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Rubinato.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del fermo d'emergenza con le seguenti: della misura.
4-ter. 3.Ruvolo, Galletti, Mannino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alle imprese di pesca con le seguenti: ai pescatori e ai proprietari di pescherecci.
* 4-ter. 4.Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Rubinato.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alle imprese di pesca con le parole: ai pescatori ed ai proprietari di pescherecci.
* 4-ter. 5.Zazzera, Borghesi, Cambursano, Costantini, Pisicchio, Aniello Formisano.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: compensazione inserire la seguente: finanziaria.
4-ter. 6.Ruvolo, Galletti, Mannino.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
4-ter. 7.Ruvolo, Galletti, Mannino.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: ed assistenziali con le seguenti:, assistenziali ed assicurativi.
4-ter. 8.Ruvolo, Galletti, Mannino.

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole da:, conseguenti all'evento a: comma 1.
4-ter. 9.Ruvolo, Galletti, Mannino.

Al comma 2, sostituire le parole da: della somma di 35 milioni di euro fino a: 24 dicembre 2007, n. 244 con le seguenti: della somma di 40 milioni di euro. Al relativo onere pari a 40 milioni di euro si provvede attraverso corrispondente riduzione,

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in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-ter. 10.Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Le indennità ed i premi ricevute dalle imprese di pesca per la misura di cui al comma 3, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2008 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze.
* 4-ter. 11.Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Torrisi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Le indennità ed i premi ricevute dalle imprese di pesca per la misura di cui al comma 3, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agi effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui ai titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. All'onere derivante dall'attuazione dei presente comma, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2008 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze.
* 4-ter. 12.Ruvolo, Galletti, Mannino.

Al comma 5 sopprimere le parole da: la definizione e: tutela biologica conseguentemente dopo le parole: del premio, inserire la parola: e.
4-ter. 13.Ruvolo, Galletti, Mannino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In dipendenza della situazione di crisi riguardante il settore della pesca, le imprese della pesca possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo per il finanziamento degli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese, istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
4-ter. 14.Borghesi, Zazzera, Cambursano, Costantini, Pisicchio, Aniello Formisano.
(Inammissibile)

Al comma 6, sopprimere le parole da: ivi compreso a: commi 1 e 2.

Conseguentemente dopo le parole: erogazione del premio inserire le seguenti:, nonché le modalità di recupero dell'eventuale compensazione finanziaria concessa ai sensi del comma 2,.
4-ter. 15.Ruvolo, Galletti, Mannino.

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Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:, nonché le competenti Commissioni parlamentari.
4-ter. 16.Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al numero 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e al settore della pesca e dell'acquacoltura».
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4-ter. 17.Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Marracu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Rubinato.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Le iniziative di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono estese al settore della pesca marittima e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i destinatari del provvedimento, nonché le spese ammissibili ed i progetti finanziabili.
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-ter. 18.Marrocu, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese dei settore ittico, a ciascuno dei Consorzi di Garanzia Fidi per il settore della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, sono attribuiti contributi in conto capitale pari a 200.000 euro all'anno per il periodo 2008-2013.
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondete riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4-ter. 19.Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,

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dopo le parole: «, legge 17 febbraio 1982, n. 41», sono inserite le seguenti: «ad eccezione dell'articolo 27-ter».
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-ter. 21.Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In dipendenza della situazione di crisi riguardante il settore della pesca, le imprese della pesca possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo per il finanziamento degli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle prese, istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
4-ter. 20.Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono destinate per il 40 per cento del totale al settore ittico.
4-ter. 22.Mario Pepe (PD), Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino, Rubinato.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il registro delle imprese di pesca previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, è abrogato.
4-ter. 23. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Rubinato.
(Inammissibile)

Al comma 7, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni e le parole: 470 milioni con le seguenti: 475 milioni.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Ai maggiori oneri di cui al comma 7, pari a 15 milioni di curo per l'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-ter-24. Cenni, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere adottate, nel rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo del presente comma e della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, misure volte a fronteggiare gravi situazioni di crisi di altri comparti produttivi del settore agricolo derivanti da aumenti dei costi ovvero dalla carenza di disponibilità liquide non dipendenti da scelte gestionali e che siano suscettibili di pregiudicare la prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero il mantenimento del livello di occupazione.

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Ai fini di cui al presente comma, con il decreto di cui al primo periodo può prevedersi la sospensione, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2008, dei pagamenti a qualsiasi titolo dovuti dalle imprese interessate, ivi compresi i prelievi supplementari pregressi nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, non ancora corrisposti. La sospensione, anche parziale, può riguardare anche le procedure di intimazione, riscossione e di recupero degli importi dovuti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 6 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute e quanto a 14 milioni di curo l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
4-ter-25. Reguzzoni, Luciano Dussin.
(Inammissibile, limitatamente al secondo e terzo periodo)

Dopo l'articolo 4-ter inserire il seguente:

Art. 4-ter. bis.
(Ulteriori misure urgenti per la pesca).

1. L'articolo 1, comma 172, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: «Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per il triennio 2008-2010, alle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera ed a quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. I medesimi benefici sono estesi, altresì, alle imprese che esercitano l'attività di acquacoltura.»
2. I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi al personale marittimo extracomunitario imbarcato su navi da pesca.
3. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole seguenti sono soppresse: «e, nel limite del 70 per cento, a quel- le che esercitano la pesca mediterranea».
4. All'onere derivante dal presente articolo, stimato in 22,5 milioni di euro per il 2008 e in 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
*4-ter-01. Marinello, Pagano, Misuraca, Fontana, Germanà, Torrisi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter inserire il seguente:

Art. 4-ter. bis.
(Ulteriori misure urgenti per la pesca).

1. L'articolo 1, comma 172, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: «Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per il triennio 2008-2010, alle imprese che esercitano la

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pesca mediterranea, la pesca costiera ed a quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. I medesimi benefici sono estesi, altresì, alle imprese che esercitano l'attività di acquacoltura».
2. I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi al personale marittimo extracomunitario imbarcato su navi da pesca.
3. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole seguenti sono soppresse: «e, nel limite del 70 per cento, a quel- le che esercitano la pesca mediterranea».
4. All'onere derivante dal presente articolo, stimato in 22,5 milioni di euro per il 2008 e in 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20082010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
*4-ter-02. Ruvolo, Mannino, Galletti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter inserire il seguente:

Art. 4-ter. bis.
(Ulteriori misure urgenti per la pesca).

1. L'articolo 1, comma 172, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: «Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per il triennio 2008-2010, alle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera ed a quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
2. I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi al personale marittimo extracomunitario imbarcato su navi da pesca.
3. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole seguenti sono soppresse: «e, nel limite del 70 per cento, a quel- le che esercitano la pesca mediterranea».
4. All'onere derivante dal comma 1, stimato in 22,5 milioni di euro per il 2008 e in 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per il 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
**4-ter-03. Ruvolo, Mannino, Galletti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter inserire il seguente:

Art. 4-ter. bis.
(Ulteriori misure urgenti per la pesca).

1. L'articolo 1, comma 172, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: «Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di curagli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per il triennio 2008-2010, alle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera ed a quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.»
2. I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi al personale marittimo extracomunitario imbarcato su navi da pesca.

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3. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole seguenti sono soppresse: «e, nel limite del 70 per cento, a quel- le che esercitano la pesca mediterranea».
4. All'onere derivante dal comma 1, stimato in 22,5 milioni di euro per il 2008 e in 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
**4-ter-04. Marinello, Pagano, Misuraca, Fontana, Germanà, Torrisi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter inserire il seguente:

Art. 4-ter. bis.
(Ulteriori misure urgenti nel settore della pesca).

Al Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, all'articolo 261, secondo comma, dopo le parole: «non superiori a 100 GT» sono inserite le seguenti: «o, in alternativa a 100 TSL».
*4-ter-05. Ruvolo, Mannino, Galletti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter inserire il seguente:

Art. 4-ter. bis.
(Ulteriori misure urgenti nel settore della pesca).

Al Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, all'articolo 261, secondo comma, dopo le parole: «non superiori a 100 GT» sono inserite le seguenti: «o, in alternativa a 100 TSL,».
*4-ter-023. Marinello, Pagano, Misuraca, Fontana, Germanà, Torrisi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter inserire il seguente:

Art. 4-ter. bis.
(IRAP agevolata per la pesca).

1. All'articolo 45, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» sono sostituite dalle seguenti: «in quello della pesca».
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2008.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2008, e delle corrispondenti proiezioni triennali, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
**4-ter-07. Marinello, Pagano, Misuraca, Fontana, Germanà, Torrisi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter inserire il seguente:

Art. 4-ter. bis.
(IRAP agevolata per la pesca).

1. All'articolo 45, primo comma, dei decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

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1973, n. 601» sono sostituite dalle seguenti: «in quello della pesca».
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2008.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2008, e delle corrispondenti proiezioni triennali, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
**4-ter-015. Ruvolo, Mannino, Galletti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter inserire il seguente:

Art. 4-ter. bis.
(IRAP agevolata per la pesca).

All'articolo 45, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi» sono soppresse, conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per i soggetti che operano nel settore della pesca professionale per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 per i tre periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dello 0 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2011 l'aliquota è stabilita nella misura di cui al comma 1.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 7 milioni di euro, si provvede per ciascuno degli anni del triennio mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
*4-ter-016. Ruvolo, Galletti, Mannino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter inserire il seguente:

Art. 4-ter. bis.
(IRAP agevolata per la pesca).

1. All'articolo 45, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «e per le cooperative della piccola pesca e loro consoli» sono soppresse, conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per i soggetti che operano nel settore della pesca professionale per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 per i tre periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dello 0 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2011 l'aliquota è stabilita nella misura di cui al comma 1.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 7 milioni di euro, si provvede per ciascuno degli anni del triennio mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
*4-ter-06. Marinello, Pagano, Misuraca, Fontana, Germanà, Torrisi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter inserire il seguente:

Art. 4-ter. bis.
(Canone demaniale)
.

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di

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zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 c.c. per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 850.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008.
**4-ter-08. Ruvolo, Mannino, Galletti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter inserire il seguente:

Art. 4-ter. bis.
(Canone demaniale)
.

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 c.c. per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
2. All'onere derivante dall'applicazione dei presente articolo, valutato in 850.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008.
**4-ter-09. Marinello, Pagano, Misuraca, Fontana, Germanà, Torrisi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter inserire il seguente:

Art. 4-ter. bis.
(Esenzione dall'imponibile premi FEP per la pesca).

L'articolo 2, comma 121 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:
«Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione di reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante le disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
*4-ter-010. Marinello, Pagano, Misuraca, Fontana, Germanà, Torrisi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter inserire il seguente:

Art. 4-ter. bis.
(Esenzione dall'imponibile premi FEP per la pesca).

L'articolo 2, comma 121 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:
«Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio,

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del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione di reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante le disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.»
*4-ter-013. Ruvolo, Mannino, Galletti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter inserire il seguente:

Art. 4-ter. bis.
(Esenzione dall'imponibile premi FEP per la pesca).

Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per fanno 2008 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze.
**4-ter-011. Ruvolo, Mannino, Galletti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter inserire il seguente:

Art. 4-ter. bis.
(Esenzione dall'imponibile premi EEP per la pesca).

Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per fanno 2008 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze.
**4-ter-012. Marinello, Pagano, Misuraca, Fontana, Germanà, Torrisi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter inserire il seguente:

Art. 4-ter. bis.
(IVA Agevolata pesca)
.

L'applicazione in via sperimentale del regime di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca, prevista dall'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 per l'anno 2006, è differita all'anno 2008, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito

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con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimere le seguenti parole:
a) al punto 7, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura»;
b) al punto 8, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento. La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai suddetti punti 7 ed 8, è pari al 4 per cento. Fanno eccezione astici, aragoste e ostriche per i quali si applica una percentuale di compensazione del 10 per cento.
*4-ter-018. Ruvolo, Mannino, Galletti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter inserire il seguente:

Art. 4-ter. bis.
(IVA Agevolata pesca)
.

L'applicazione in via sperimentale del regime di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca, prevista dall'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 per l'anno 2006, è differita all'anno 2008, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimere le seguenti parole:
a) al punto 7, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura»;
b) al punto 8, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento. La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai suddetti punti 7 ed 8, è pari al 4 per cento. Fanno eccezione astici, aragoste e ostriche per i quali si applica una percentuale di compensazione del 10 per cento.
*4-ter-019. Marinello, Pagano, Misuraca, Fontana, Germanà, Torrisi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter inserire il seguente:

Art. 4-ter. bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154).

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:

Art. 2.
(Tavolo azzurro).

1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura è istituito il «Tavolo azzurro».
2. Il Tavolo azzurro è coordinato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ed è composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.
3. Il Tavolo azzurro è sentito, altresì, sui criteri e le strategie del Programma

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nazionale di cui all'articolo 4, nonché in relazione ad ogni altra finalità per la quale il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ne ravvisi l'opportunità.

2. L'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 254 è abrogato.
4-ter-020. Ruvolo, Mannino, Galletti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter inserire il seguente:

Art. 4-ter. bis.

Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative» il punto 3 è sostituito dal seguente:
3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie marine ed interne compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto.
Al relativo onere, valutato in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
*4-ter-021. Marinello, Pagano, Misuraca, Fontana, Germanà, Torrisi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter inserire il seguente:

Art. 4-ter. bis.

Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative» il punto 3 è sostituito dal seguente:
3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie marine ed interne compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto.
Al relativo onere, valutato in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
*4-ter-022. Ruvolo, Mannino, Galletti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Sostegno alle aziende agricole siciliane colpite dalla peronospora).

1. A sostegno delle aziende viticole che hanno subito un calo della produzione di almeno il 30 per cento, a causa degli attacchi della peronospora della vite (Plasmopara viticola), avvenuti in Sicilia nel corso del 2007, è previsto un aiuto a compensazione del mancato reddito.
2. Con decreto dell'Assessorato dell'Agricoltura della Regione Siciliana saranno definiti criteri, limiti e modalità per l'erogazione dell'aiuto di cui al comma 1.
3. L'aiuto è erogato ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore

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della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. n. 337 del 21 dicembre 2007.
4. All'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
4-ter-014. Marinello.
(Inammissibile)

ART. 4-quater.

Sopprimerlo.
4-quater-1. Baretta, Amici.

Dopo l'articolo 4-quater, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater bis.

Al fine di potenziare l'attività dell'Agenzia delle dogane si procede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'assunzione del personale in graduatoria come stabilito dal comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4-quater-01. Costantini, Borghesi, Pisicchio, Cambursano, Formisano.
(Inammissibile)

ART. 4-quinquies.

Sopprimerlo.
4-quinquies-1. Formisano, Borghesi, Cambursano, Costantini, Pisicchio.

ART. 4-sexies.

Al comma 1 sostituire le parole: 18.910.000, con le parole: 180.000.000.

Conseguentemente

all'ultimo periodo, sostituire le parole: Al relativo onere, pari a 18.910.000 euro per l'anno 2008 e a con le seguenti: 1-bis. A parziale copertura delle disposizioni di cui al precedente comma 1, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente di cui alla tabella C, allegata alla legge 244 del 2007, in modo da assicurare una minore spesa pari a 90 milioni di curo per l'anno 2008. Relativamente a.

Conseguentemente i commi 8 e 9 dell'articolo 4-bis sono soppressi.
4-sexies-1. Cambursano, Borghesi, Pisicchio, Costantini, Formisano.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi meteorologici del 29 giugno 2006 e del 26 settembre 2007 nella Regione Veneto, anche per il ristoro dei danni subiti da beni pubblici e privati.
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, corrispondentemente ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
4-sexies-2. Rubinato, Baretta.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 4-sexies è aggiunto il seguente:

Art. 4-sexies.1
(Riallineamento e rideterminazione dei termini di prescrizione)
.

1. All'articolo 2957 del codice civile al comma 1 la parola: «cinque» è sostituita con la parola: «tre». Al comma 2 la parola: «due» è sostituita dalla parola: «tre».
2. All'articolo 2948 del codice civile al comma 1 la parola: «cinque» è sostituita con la parola: «tre».
3. All'articolo 2949 del codice civile al comma 1 la parola: «cinque» è sostituita con la parola: «tre».
4. All'articolo 2903 del codice civile al comma 1 la parola: «cinque» è sostituita con la parola: «tre».
5. Per i procedimenti in corso i nuovi termini maturano decorsi tre anni dalla data del loro avvio.
4-sexies-03. Marinello.
(Inammissibile)

ART. 4-septies.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, ed i ricercatori della Scuola superiore dell'economia e delle finanze in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto rientrano nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, anche ad ordinamento militare. Le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze all'amministrazione interessata.
4-septies-1. Costantini, Borghesi, Cambursano, Pisicchio, Formisano.

ART. 4-novies.

Sopprimere il comma 2.
4-novies.1.Marsilio.

Al comma 2, sostituire le parole: definisce le modalità con le parole: definisce, con riferimento alla parte organica dei rifiuti stessi, le modalità.
4-novies-2. Borghesi, Cambursano, Pisicchio.

Al comma 2, dopo la parola: 1992 aggiungere le seguenti:, per la parte organica dei rifiuti trattati.
4-novies-3. Quartiani, Froner.

Al comma 2 sopprimere la parola: Salerno.
4-novies-4. Libé, Galletti.