CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 luglio 2008
41.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 78

ALLEGATO

DL 97/08: Disposizioni urgenti in materia fiscale, di monitoraggio della spesa pubblica e di proroga termini (C. 1496 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1496, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini»;
rilevato che il provvedimento contiene numerose disposizioni di interesse della VIII Commissione, anche se talune di queste avrebbero dovuto essere più opportunamente coordinate con quelle di cui al decreto-legge n. 90 del 2008;
preso atto che il comma 7 dell'articolo 4-bis - che novella il comma 137 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, il quale ha individuato le modalità procedurali per concedere agli impianti di termovalorizzazione gli incentivi destinati alle fonti rinnovabili - differisce al 31 dicembre 2008 il termine della stessa procedura per la concessione degli incentivi in deroga e stabilisce che tali incentivi dovranno essere concessi facendo riferimento alla parte organica dei rifiuti utilizzati negli impianti di termovalorizzazione;
raccomandato, in proposito, che detta procedura sia compiuta con la massima cautela possibile e, in ogni caso, nel rispetto della normativa comunitaria;
valutato positivamente, inoltre, l'articolo 4-sexies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che stanzia appositi fondi per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Piemonte e Valle d'Aosta, nei giorni 29 e 30 maggio 2008;
preso atto delle ulteriori disposizioni, contenute nel testo, in materia di gestione dei rifiuti in Campania, peraltro conseguenti - nella maggior parte dei casi - a specifiche richieste integrative formulate in sede comunitaria, che risultano di significativa importanza per il completamento delle procedure adottate per la soluzione dell'emergenza in essere;
segnalata l'opportunità, in relazione alla proroga del termine disposta dal comma 9-quater dell'articolo 4, di ribadire che la vendita al consumatore finale di pitture e vernici, nonché di prodotti per la carrozzeria, ancora presenti nei magazzini dei distributori, ha la finalità - come risulta dalla lettura della norma - di evitare di arrecare ingiustificati danni a tali soggetti e, conseguentemente, non comporta un'irragionevole deroga alla normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
considerato che l'articolo 4-sexies destina risorse al commissariato straordinario per l'emergenza relativa agli eventi alluvionali del maggio scorso nel Nord Italia, si raccomanda di interpretare la disposizione in modo che essa - in quanto riferita agli interventi necessari a fronteggiare i danni prodotti dalle calamità naturali occorse - non produca conseguenze sugli equilibri del patto di stabilità a livello locale.