CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 luglio 2008
35.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00156 Bocci: Iniziative da assumere in base alle mutate condizioni della scuola statale annessa all'Istituto privato «Serafico» di Assisi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero ha seguito e continua a seguire con attenzione l'evolversi della delicata vicenda della scuola statale speciale per ciechi pluriminorati di Assisi, mantenendo un costante rapporto con l'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria.
Come è noto, la scuola in parola svolge la sua opera all'interno dei locali dell'Istituto Serafico che, sulla base della convenzione del 30 maggio 1973, è tenuto a fornire alla scuola speciale tutti i servizi necessari al funzionamento della stessa (locali, arredi, mensa, riscaldamento, luce, acqua ecc.).
Con decreto ministeriale del 22 agosto 1983, il complesso delle classi di scuola dell'infanzia, elementare e media speciale per ciechi di Assisi è stato riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione come istituzione speciale sperimentale. Il relativo progetto di sperimentazione prevede l'attivazione di programmi educativo-didattici e riabilitativi adeguati alle esigenze degli alunni non vedenti con alterazioni psicofunzionali, attraverso una organizzazione scolastica che prevede la costituzione di classi/gruppi non superiori a 4 alunni, secondo modalità che consentano interventi individualizzati.
Dal 1o settembre 2000, in attuazione del Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, l'Istituto Comprensivo per ciechi di Assisi è diventato scuola autonoma con personalità giuridica.
Alla luce del mutato quadro normativo successivamente intervenuto e per il venir meno delle ragioni costitutive derivanti da un contesto educativo e sociale profondamente diverso da quello attuale, il citato decreto ministeriale del 22 agosto 1983, con il quale era stato dato l'avvio alla sperimentazione della scuola speciale, ha esaurito completamente il suo compito.
Ciò risulta confermato anche dagli accertamenti ispettivi disposti dall'amministrazione scolastica nel marzo del 2007, che hanno ampiamente verificato l'attuale insussistenza della natura sperimentale della scuola.
Infatti la scuola speciale in argomento - che già dall'inizio accoglieva un numero limitatissimo di alunni - ha subito nel tempo un graduale e costante decremento degli iscritti che non risulta compatibile con le disposizioni del Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 18 giugno 1998. D'altra parte l'Istituto Serafico ha manifestato la propria contrarietà in merito alla decisione della scuola speciale di ammettere alla frequenza alunni pluriminorati esterni, cioè ragazzi non «convittori».
Sulla questione si sono svolti vari incontri tra i soggetti istituzionali interessati.
In particolare, per l'approfondimento di quanto emerso dall'ispezione disposta nel marzo 2007, in data 9 novembre 2007 l'Ufficio scolastico regionale ha istituito un tavolo interistituzionale di concertazione con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti che, a tale riguardo, ha elaborato uno specifico documento.

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Successivamente, con decreto del 30 giugno 2008, il medesimo ufficio scolastico ha costituito un apposito gruppo di lavoro che ha predisposto gli atti per la costituzione, a decorrere dal 1o settembre 2008, di sezioni speciali dell'infanzia, primaria e secondaria di 1o grado per l'integrazione scolastica di alunni con gravi pluriminorazioni presso l'Istituto Comprensivo 1o di Assisi, che ne assumerà la gestione giuridico-amministrativa.
In base agli atti predisposti, la scuola speciale può continuare a svolgere la sua attività a favore degli alunni iscritti, anche se inserita amministrativamente in altra istituzione scolastica, come del resto avviene in diverse realtà territoriali di altre regioni.
Per il funzionamento delle sezioni speciali l'Ufficio scolastico regionale provvederà con personale docente fornito di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili, secondo il rapporto di 1 ogni 2 alunni iscritti come previsto dall'articolo 2, comma 413, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).
Le sezioni speciali di scuola dell'infanzia funzioneranno presso i locali messi a disposizione dall'Istituto Casoria; si prevede inoltre che le sezioni speciali di scuola primaria e secondaria di 1o grado funzioneranno presso i locali messi a disposizione dall'Istituto Serafico di Assisi, sulla base di una nuova convenzione che disciplinerà i rapporti tra scuola e Istituto stesso.
Nuovi accordi dovranno anche essere previsti per regolamentare i rapporti tra l'Istituto Serafico e l'ASL in ordine agli interventi riabilitativi e sanitari che l'Istituto medesimo dovrà assumere nei confronti degli alunni esterni.
Le attività delle sezioni speciali si svolgeranno secondo il nuovo percorso formativo di rinforzo dal punto di vista pedagogico-didattico agli interventi di innovazione già sviluppati nell'ambito della progettualità scolastica ai sensi del decreto ministeriale 22 agosto 1983.
Saranno rimessi alla Regione Umbria gli atti istruttori per la verifica delle condizioni di autonomia dell'Istituto Comprensivo per ciechi di Assisi, ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali».
È da auspicare che l'Istituto Serafico confermi, pur con le dovute integrazioni, la convenzione per gli interventi riabilitativi e sanitari a favore degli alunni accolti nella scuola speciale.

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ALLEGATO 2

5-00174 Maccanti: Modifica del criterio del numero degli alunni nelle procedure di riconoscimento della parità scolastica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Com'è noto la legge n. 62 del 10 marzo 2000 ha istituito, in applicazione dell'articolo 33 della Costituzione, le scuole paritarie, pubbliche degli enti locali e private, che costituiscono insieme alle scuole statali, il sistema nazionale d'istruzione. Esse svolgono un servizio pubblico e sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale, secondo standard stabiliti dalla legge.
In applicazione della suddetta legge il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, che disciplina le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità e per il suo mantenimento, prevede che l'istanza per il riconoscimento della parità sia corredata da una dichiarazione del gestore o del suo rappresentante legale nella quale, tra l'altro, rilevi l'impegno a costituire corsi completi e a formare classi con un numero di alunni non inferiore ad otto per rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche.
Tale requisito non è richiesto per le scuole dell'infanzia ove il numero minimo degli alunni va computato con riferimento alle sezioni complessivamente attivate.
Il limite del numero minimo di alunni per classe ha una funzione strumentale, di garanzia dell'effettività del principio, fissato dal legislatore, secondo cui la parità è riconosciuta a condizione che i corsi istituiti dalle scuole non statali siano completi. E questo è uno degli indici attraverso cui è possibile per lo Stato misurare la serietà del servizio d'istruzione erogato dalle scuole non statali.
La ratio di questa disposizione è analoga a quella che ha ispirato altri provvedimenti legislativi sulla parità quale, in particolare, la disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 9 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, relativa alle modalità di svolgimento degli esami di Stato presso le scuole statali e paritarie in forza della quale il numero dei candidati esterni non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di 35 candidati.
Tale previsione si collega, innanzi tutto all'esigenza di evitare che le scuole paritarie diventino sede privilegiata di esami a scapito della serietà dell'esame di Stato e quindi mira a contrastare il fenomeno degenerativo dei così detti diplomifici.
In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della previsione legislativa suddetta, nella sentenza n. 220 del 2007 precisando anche che detta esigenza è «richiesta dal quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione, così prevedendo, proprio a garanzia della posizione delle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico previsto dal quarto comma dello stesso articolo, la loro trasformazione da luogo di insegnamento in sedi per esami di Stato.».
In buona sostanza, come già riferito in premessa, poiché dopo la legge n. 62 del 2000 le scuole paritarie costituiscono, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale d'istruzione, secondo il modello pluralistico integrato prefigurato dall'articolo 33 della Costituzione, sia il limite

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appena richiamato circa i candidati esterni che il requisito minimo degli alunni per classe si inquadrano nell'ambito degli strumenti attraverso i quali lo Stato intende assicurare che il servizio pubblico svolto dalle medesime risponda agli standards generali fissati dalla legge e sia assoggettato alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale.
A queste condizioni, infatti, la scuola paritaria è abilitata al rilascio dei titoli di studio, come precisato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza citata.