CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 14 luglio 2008
34.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 15 LUGLIO 2008

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ALLEGATO 1

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

EMENDAMENTI GIOACCHINO ALFANO 63.84 E 63.88 DEL GOVERNO E ARTICOLO AGGIUNTIVO 63.06 DEL GOVERNO (NUOVA FORMULAZIONE) E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. Il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma 9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
63. 84. Gioacchino Alfano.
(Approvato)

Dopo il comma 13 inserire il seguente:
14. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, la lettera a) è soppressa. Alle minori entrate, valutate in euro 16.700.000 per l'anno 2008 ed in euro 66.800.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, come integrato con le risorse di cui all'articolo 60, comma 8, del presente decreto.
63. 88.Il Governo.
(Approvato)

All'emendamento 63. 06 (nuova formulazione) Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
e) finanziamento delle esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per lo svolgimento delle funzioni dei corpi e servizi di polizia municipale, nonché per il concorso delle Forze Armate nel controllo del territorio, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie.
0. 63. 06. 1. Cota, Fugatti.

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All'articolo aggiuntivo 63. 06 (nuova formulazione) del Governo, al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
0. 63. 06. 2. I Relatori.
(Approvato)

Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(5 per mille).

1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

2. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge n. 244 del 2007 è integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'articolo 63, comma 13-bis, pari a euro 20 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante delle proiezioni del medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando, quanto a euro 20 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
63. 06. (Nuova formulazione). Il Governo.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 4

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: privati, aggiungere le seguenti: anche costituiti in associazioni temporanee d'impresa appositamente create allo scopo.
4. 3.Contento.

Al comma 1, dopo le parole: appositi fondi di investimento aggiungere le seguenti: per lo sviluppo e l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006 relativo ai fondi strutturali e quelli in cui può intervenire il Fondo Europeo per gli Investimenti.
4.8.Il Governo.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tali fondi potranno anche finanziare le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato della Raccomandazione della Commissione europea del 6 marzo 2003, per l'avvio o la crescita di attività in settori ad elevato potenziale di sviluppo mediante operazioni di venture capital.
4. 5. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per assicurare l'immediata attuazione degli interventi previsti all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore dei progetti di innovazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico potrà avvalersi delle modalità di gestione già stabilite per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
4. 1.Giudice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata ad istituire un apposito fondo, con una dotazione non superiore a sei miliardi di euro, attraverso cui partecipare, sulla base di un regolamento che fissi un adeguato sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 sui fondi strutturali e quelli in cui può intervenire il Fondo Europeo per gli Investimenti.
4. 2.Abrignani, Bernardo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sviluppo economico aggiungere le seguenti: sentita la conferenza Stato-regioni.
4. 4.Contento.

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ALLEGATO 3

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 64

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: escludendo in ogni caso dal rapporto gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti che operano in sedi particolari come piccoli comuni o zone di montagna.

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2009, di 200 milioni per l'anno 2010 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
64. 10. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: escludendo in ogni caso dal rapporto gli insegnanti di sostegno.

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007. n. 244 fino ad un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2009, di 200 milioni per l'anno 2010 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
64. 10. (Nuova formulazione). Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, aggiungere infine, il seguente periodo: Sono esclusi dalle precedenti disposizioni, i Comuni con un numero di abitanti inferiore a tremila.
64. 20. Vannucci.

All'articolo 64, comma 1, aggiungere, infine, le parole: tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.
64. 49. I Relatori.

Al comma 2 dopo le parole: per l'anno scolastico 2007-2008, inserire le seguenti: a gravare per almeno 40.000 unità sui posti dell'area A.
64. 4. Granata.

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: e deve comunque garantire, in ogni plesso scolastico e per l'intero orario di funzionamento, la vigilanza degli alunni, l'assistenza degli alunni con disabilità e la funzionalità dei servizi amministrativi e tecnici.
64. 22. Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

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Sopprimere i comma 3 e 4.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
64. 17. Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 3, sostituire le parole: sentita la, con le seguenti: d'intesa con la.
64. 24. De Torre, De Pasquale, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 3, dopo le parole: previo parere, aggiungere la seguente: obbligatorio.
64. 26. De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 3, sostituire le parole: entro quarantacinque giorni, con le seguenti: entro centoventi giorni.
64. 23. Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 3, sostituire le parole: entro quarantacinque giorni, con le seguenti: entro novanta giorni.
64. 25. De Torre, De Pasquale, Coscia, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, sopprimere le parole: con uno o più regolamenti, fino a: si provvede, con le seguenti: Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, finalizzati.
64. 12. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

Al comma 4, sostituire le parole: sentita la, con le seguenti: d'intesa con la.
64. 34. De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4 aggiungere dopo le parole: n. 281, le seguenti: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.
64. 35. De Torre, De Pasquale, Coscia, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: anche modificando le disposizioni legislative vigenti.
64. 33. Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) verifica e razionalizzazione delle classi di concorso, corrispondenti ai corsi

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di laurea, al fine di garantire effettiva competenza e maggiore efficacia nell'impiego dei docenti.
64. 36. De Torre, De Pasquale, Coscia, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole:, nel rispetto dell'attuazione del decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, del decreto ministeriale 26 agosto del 1992 e del decreto ministeriale del 18 dicembre del 1975.
64. 37. De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Sopprimere la lettera b).
* 0. 64. 48. 4. Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere la lettera b).
* 0. 64. 48. 3. Osvaldo Napoli.

Sopprimere la lettera b).
* 0. 64. 48. 1. Misiani, Causi, Marchignoli.

Sopprimere la lettera b).
* 0. 64. 48. 2. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Aggiungere infine il seguente comma:
4-bis. Le procedure per l'accesso alle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le Università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.
0. 64. 48. 5. Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera d, dopo le parole: «scuola primaria», aggiungere le seguenti: «ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica»;
b) al comma 4, dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera f-bis) definizione di criteri tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa.
64. 48. Il Governo.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta salva la disposizione dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2007.
64. 38. De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, lettera f) sostituire le parole: previsto dalla vigente normativa con le seguenti: fermo restando quanto disposto dal decreto ministeriale 25 ottobre 2007.
64. 39. Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

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Al comma 4, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) definizione di uno specifico piano per il contenimento dell'abbandono scolastico.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis Il personale di cui al comma 1, risultato eventualmente in esubero rispetto all'incremento di un punto del rapporto alunni/docente è utilizzato ai fini di cui alla lettera g) del comma 4.
64. 30. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente lettera:
f-bis) Nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le Regioni e gli enti locali prevedono specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
64. 2. Comaroli, Fugatti, Forcolin.

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) previsione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni.
64. 11. Delfino, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 5.
64. 18. De Torre, De Pasquale, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Sopprimere il comma 6.
64. 19. De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Sopprimere il comma 7.
64. 41. De Pasquale, De Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
Il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, con propri provvedimenti modifica le norme per l'accesso agli atenei statali secondo le seguenti direttive:
a) limitare le facoltà a numero chiuso allo stretto necessario;
b) modificare ed ampliando i Questionari nel senso di consentire che questi possano misurare la reale preparazione dello studente nelle materie che dovrà approfondire;
c) introdurre una graduatoria nazionale degli aventi diritto all'accesso alle facoltà in modo da evitare discriminazioni e difformità di giudizio a parità di valore degli elaborati;
d) ampliare il numero degli aventi diritto sulla base non solo delle capacità di assorbimento delle facoltà, ma anche valutando il numero dei professionisti necessari;
e) introdurre un meccanismo nel quale si preveda che, per l'accesso al primo bi-triennio universitario statale, siano valutati il rendimento e le capacità

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del singolo sulla base dei risultati del quinquennio delle scuole superiori.
64. 9. Mario Pepe (PdL).

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 le parole: «dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato a valere sul fondo di cui all'articolo 5, lettera a) e comma 3, della legge 24 dicembre 1993 n. 537» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate correnti al netto delle partite di giro».
64. 6. Granata.

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ALLEGATO 4

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE E NUOVE FORMULAZIONI DEL GOVERNO E DEI RELATORI

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 1, sostituire le parole: installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: realizzazione e integrazione, con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda sul territorio nazionale.

Conseguentemente, al medesimo articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: la posa della fibra nei cavidotti con le seguenti: gli interventi di cui al comma precedente e aggiungere alla fine: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli impianti già realizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
b) al comma 4, sopprimere le parole: per la posa della fibra;
c) al comma 5, sostituire le parole: all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: alla realizzazione e integrazione, con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;
d) al comma 14, sostituire le parole: reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;
e) al comma 15, sostituire le parole: degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;

All'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1, capoverso 198, secondo periodo, sostituire le parole: analizza le segnalazioni con le seguenti: verifica le segnalazioni delle Associazioni riconosciute dei consumatori ed analizza le ulteriori segnalazioni.
Al comma 1, capoverso 199, aggiungere in fine il seguente periodo: Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) promozione della ricerca sul nucleare pulito, di quarta generazione o

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da fusione, per la concezione di impianti di nuova generazione destinati alla produzione di energia a scopi pacifici, ai fini della transizione dagli odierni sistemi energetici basati su combustibili fossili a futuri sistemi sostenibili da un punto di vista ambientale;

All'articolo 11, aggiungere in fine il seguente comma:
9-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a partire dal primo settembre 2008 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della gioventù, un fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al presente comma è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1.
9-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954 n. 640, non trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge n. 388 del 2000, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954.»

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto inserire le seguenti: , purché non proprietari di un'altra abitazione,.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: in favore dell'assegnatario inserire le seguenti: non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori.

All'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 va inteso nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo sono determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.
1-ter. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono aggiunti i seguenti articoli:
«Art. 4-bis. - 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Art. 4-ter. - 1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le disposizioni recate dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»;
b) dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 vanno intese nel senso che la conversione a tempo indeterminato del rapporto ivi prevista si applica esclusivamente alle fattispecie

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regolate da dette disposizioni, trovando applicazione nei casi di violazione degli articoli 1, 2 e 4, l'articolo 1419, primo comma, del codice civile.

All'articolo 42 è aggiunto il seguente comma:
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

All'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1, alinea dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti:, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2009.

All'articolo 60 sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 8, aggiungere i seguenti periodi: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, come rideterminata ai sensi del presente comma, è ridotta dell'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 18 milioni di euro per l'anno 2010 e 15 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 20 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di cui all'articolo 2, comma 98 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e articolo 2, comma 71 della medesima legge n. 244 del 2007 sono rispettivamente integrate degli importi di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2009, 10 milioni di euro per l'anno 2010 e 15 milioni di euro per l'anno 2011, e dell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, all'articolo 63, dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:
13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale economico sociale ed occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Alla relativa attuazione provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Al comma 12, primo periodo, le parole: 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 sono sostituite con le parole: 75 milioni di euro per l'anno 2008, di 92 milioni di euro per l'anno 2009 e 107 milioni di euro per l'anno 2010, e 110 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente; dopo il comma 13, aggiungere il seguente: 13-bis. All'articolo 1, della legge 27 febbraio 2006, n. 105 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere infine, «e 15 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009»;

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b) al comma 3, aggiungere, infine, le parole: «per il 2008, e il 2009 tali risorse per un importo pari a 3 milioni di euro annui ciascuna, sono destinate alla realizzazione di infrastrutture al servizio delle fiere di Roma e Milano».

L'articolo 63, comma 11, è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 60, dopo il comma 11, inserire i seguenti:
11-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2009 è corrispondentemente incrementato per la realizzazione delle opere di completamento gli interventi di cui all'articolo 1 comma 78, lettere e), m), n) della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
11-ter. Per la prosecuzione dell'intervento di cui all'articolo 1 comma 78, lettera l) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stanziato l'importo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

All'articolo 64 sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente lettera:
f-bis) Nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le Regioni e gli enti locali prevedono specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

All'articolo 68, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente che può delegare ad un sottosegretario di Stato.

All'articolo 76, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Il divieto di assunzione è sospeso per gli enti locali i cui organi politici sono stati rinnovati nella tornata elettorale 15-16 giugno 2008, limitatamente agli incarichi, dirigenziali in essere alla data del 31 maggio 2008 e venuti meno a seguito delle elezioni, in caso di oggettiva e dimostrata indispensabilità degli incarichi stessi per l'assolvimento delle funzioni dell'ente.

All'articolo 63-bis, aggiungere in fine il seguente comma:
5-bis. Le fondazioni riconosciute che erogano gratuitamente somme a favore di enti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti di utilità sociale operano nell'esercizio di attività di beneficenza ai sensi del comma 1, numero 3) dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

All'articolo 82 dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:
29-bis. Al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: «degli enti cooperativi» sono inserite le seguenti: «il cui volume di affari è superiore a euro 1.000.000,00»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 7, è aggiunto, infine, il seguente: «7-bis. Per le cooperative non soggette a revisione il possesso dei requisiti mutualistici viene certificato mediante dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'ente e per asseverazione dal Presidente del collegio sindacale».

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

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2004, n. 307, come integrata ai sensi del secondo periodo, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e 11 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 65. I Relatori.

ART. 59.

All'articolo 59, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, la quota percentuale del capitale sociale detenuta dallo Stato non può risultare inferiore al 30 per cento.
59. 2. (Nuova formulazione) I Relatori.
(Approvato)

ART. 60.

All'articolo 60 aggiungere infine il seguente comma:
15-bis. In via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.
60. 91. Il Governo.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

Art. 60-bis.
(Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione del ticket sull'assistenza specialistica).

1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento»;
b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.
4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, prevista nel presente comma, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un

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ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.
6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.
7. Le società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dalle predette disposizioni. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione nel bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 11 dell'articolo 82 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.
12. All'articolo 1, comma 725, della legge 296 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «all'80 per cento» e le parole «al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al 60 per cento»;
b) nel secondo periodo, le parole: «e in misura ragionevole e proporzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo»;
c) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo».
13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano dal 1o gennaio 2009.

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14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali dell'aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli IRCSS e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.
15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.
16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal comma 18.
17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze una quota del fondo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota restante del fondo non destinata alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.
18. Per l'anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati; delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

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19. A decorrere dall'anno 2009, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21.
20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 19:
a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, della presente legge, è incrementato di 50 milioni di euro su base annua a decorrere dall'anno 2009;
b) le regioni:
1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale; le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;
2) adottano ulteriori misure di efficientamento e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dal comma 18.

21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b) e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria.
22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sulle risorse di cui al comma 17. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.
24. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti

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insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte è versata all'entrata del bilancio dello Stato.
25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
26. All'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole «beni mobili» sono inserite le seguenti: «compresi quelli».
27. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è emanato entro il 30 settembre 2008. Il predetto decreto si applica anche nei confronti dei direttori generali e degli incaricati di funzioni dirigenziali di livello generale delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici nazionali, delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'Agenzia del demanio. Nelle more della emanazione del decreto di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma, al fine di assicurare la riduzione della spessa per gli incarichi di funzione di livello dirigenziale generale prevista, nella misura del 10 per cento, dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; i contratti individuali aventi ad oggetto la determinazione del trattamento economico spettante ai titolari di incarichi di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, relativi ad incarichi conferiti ovvero comunque rinnovati presso tutti gli enti e le agenzie destinatari del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto prevedono, in via provvisoria, un trattamento accessorio non superiore rispetto sia al trattamento accessorio percepito dal precedente titolare dell'incarico sia rispetto a quello comunque percepito dal dirigente interessato.
28. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 27 è emanato, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto sono stabiliti anche i limiti massimi degli emolumenti o retribuzioni corrisposti, sulla base di contratto individuale, mandato o altro atto individuale, ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale o equiparato, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi, e di altri incarichi di qualsiasi natura, anche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo. I limiti sono differenziati secondo criteri di equivalenza per le diverse tipologie di funzione, nomina o incarico, sulla base dei seguenti criteri:
a) il limite massimo dei compensi è definito in relazione al settore di attività e alla dimensione delle organizzazioni;
b) i nuovi limiti si applicano anche ai rapporti in corso alla data di pubblicazione del decreto. In caso di riduzione del trattamento in atto, l'interessato può, entro trenta giorni dalla pubblicazione, recedere dal contratto o rinunciare al compenso o quota parte di esso che determina il superamento del limite;
c) sono previsti adeguati obblighi di pubblicità e congrue misure sanzionatorie per le violazioni delle disposizioni recate dal decreto;
f) il trattamento economico degli appartenenti alle categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, resta definito con atti generali dell'amministrazione secondo le modalità

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dei rispettivi ordinamenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 577, della legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 8, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 900 milioni;

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: 2.740 con la seguente: 2.340 e sostituire le parole: a decorrete dall'anno 2009 con le seguenti: per gli anni 2009 e 2010, e di 2.310 a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo è altresì incrementato dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
38-bis. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 81 e 82 dell'importo di 168,8 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto fondo è ridotto di 168 milioni nel 2008 e di 147 milioni nel 2009, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 83, commi 28-bis, 28-ter e 28-quater;

Conseguentemente, nell'articolo 83, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti commi:
28-bis. Nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: «a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali.
28-ter. Le disposizioni del comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o settembre 2008.
28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del prendente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 109, comma 5, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.»;
b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta».
28-quinquies. Le disposizioni del comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente è determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater;

Conseguentemente, all'articolo 84, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «60, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «60, comma 8»;
b) dopo le parole: «72, commi da 7 a 11» inserire le seguenti: «79, comma 2,»;

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c) dopo la parola: «82» inserire le seguenti: «, comma 16,»;
60. 02. (Nuova formulazione). Il Governo.

ART. 61.

Sostituire l'articolo 61 con il seguente:

Art. 61.
(Potenziamento delle funzioni di controllo sul sistema di finanza pubblica).

1. La Corte dei conti può effettuare i controlli di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, anche sulle gestioni in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive del Governo la Corte, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, può disporre l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziate sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato, sia del pagamento di somme impegnate sugli stessi capitoli. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante comunicazione all'amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, ed è contestualmente trasmesso in copia al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre che le somme destinate alla gestione controllata siano invece destinate ad altro capitolo del bilancio dello Stato, provvedendo con proprio decreto alle necessarie variazioni di bilancio, ovvero, con proprio atto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte dei conti, può consentire la prosecuzione sia degli impegni, sia dei pagamenti. Qualora nel corso di un controllo concomitante emergano rilevanti ritardi - rispetto a quanto previsto da nonne, nazionali o comunitarie, o da direttive degli organi del Governo competenti - nella realizzazione di piani o programmi o nell'assunzione di impegni o erogazione di spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte dei conti ne accerta, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause d'ordine finanziario, procedurale o organizzativo, dandone notizia al Ministro competente ed al Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, ha accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.
3. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e della risultanze del controllo. Analogamente è dato ricorso ad ogni ente, istituto o amministrazione che avrebbe tratto diretto beneficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché ad ogni contribuente che dimostri, quale ulteriore condizione di procedibilità, di avere adempiuto negli ultimi tre anni ai propri obblighi fiscali. La sentenza che accerti anche violazione di norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere altresì comunicata, su proposta del Presidente, ai competenti organi dell'Unione europea.
4. Le risultanze definitive del controllo su gestioni, svolto nel rispetto di formale contraddittorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, fanno stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti. L'azione di responsabilità per danno erariale e il conseguente procedimento rimangono sospesi ove consti che per gli stessi fatti siano in corso accertamenti istruttori di controllo su gestioni, fino al completamento dell'indagine di controllo stessa. In tal caso il

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giudice, su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero, conferma, modifica o revoca le misure cautelari eventualmente già adottate. Il giudice compie la propria valutazione anche avvalendosi delle risultanze istruttorie del controllo. Durante la sospensione non decorre il termine per la prescrizione dell'azione di responsabilità per danno erariale.
5. Per garantire l'azione della Corte dei conti più efficace, efficiente ed economica il Presidente della Corte medesima, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-istituzionale, emana le necessarie direttive e svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiati o monocratici della Corte. Ha la rappresentanza esterna dell'istituto e funzione di esternazione in via esclusiva. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, incarichi extraistituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
6. Il Consiglio di presidenza esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento, nominati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché, a decorrere dal rinnovo del Consiglio attualmente in carica, da quattro magistrati, eletti da un collegio unico composto da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio partecipano il Segretario generate della Corta ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre cha le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum. Gli atti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio di presidenza sono da questo adottati previa verifica della coerenza con gli obiettivi e i programmi definiti negli atti di indirizzo politico-istituzionale.
7. Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Dall'applicazione delle stesse disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
61. 13.Il Governo.

ART. 70.

All'articolo 70, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'articolo 10, comma 1-bis dell'articolo 70, pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
70. 16.I Relatori.

ART. 71.

All'articolo 71, dopo il comma 5, inserire il seguente: le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.;

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Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'articolo 71, comma 5-bis relativo all'esclusione del comparto sicurezza e difesa dal campo di applicazione dell'articolo 71, pari a 8 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
71. 29.I Relatori.

ART. 74.

All'articolo 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: 31 ottobre 2008 sono sostituite dalle seguenti: 30 novembre 2008;
b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), della presente disposizione da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006;
c) al comma 5 le parole: 30 giugno 2008 sono sostituite dalle seguenti: 31 ottobre 2008.
74. 24.Il Relatore.

ART. 79.

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale).

1. all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
i) al fine del primo periodo le parole: di criteri e parametri fissati dal Piano stesso sono sostituite con le seguenti: di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
ii) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire alle regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma

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34, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. La mancata presentazione ed approvazione dei progetti comporta, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogato.
79. 01.Il Governo.

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Revisione normativa sistema tariffe e potenziamento degli strumenti di programmazione regionale).

1. All'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
i) nel primo periodo le parole da: in base ai costi standard fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.;
ii) Il periodo «Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali» fino alla fine, è sostituito dal seguente: Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il Decreto ministeriale 15 aprile 1994 «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera»;

2. All'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici contratti di cui all'articolo 8-quinquies».
3. all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 3, lettera b), dopo le parole: delle strutture al fabbisogno aggiungere le seguenti:, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, è da conseguirsi da parte delle singole strutture sanitarie,;

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4. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 2, le parole: accordi con le strutture pubbliche ed equiparate sono sostituite dalle seguenti: accordi con le strutture pubbliche, comprese le aziende ospedaliero universitarie,;
al comma 2, lett. b), dopo le parole: distinto per tipologia e modalità di assistenza è aggiunto il seguente periodo: Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati;
dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti commi:
i)
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresì contratti con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, è finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis).;
ii) 2-quinquies. In caso di mancata stipula dei contratti di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso.;

5. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli vengono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
79. 02.Il Governo.

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Potenziamento della strumentazione gestionale nel settore sanitario).

Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui all'articolo 79, comma 1:
a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio

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sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN, tramite il Sistema Tessera Sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993;
b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;
c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito SiVeAS, di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS);
79. 03.Il Governo.