CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 luglio 2008
30.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Decreto-legge n. 93 del 2008, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (S. 866 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, approvato dalla Camera ed in corso di esame presso le Commissioni riunite 5a e 6a del Senato, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;
rilevato che il decreto-legge in oggetto contempla disposizioni afferenti a materie riconducibili prevalentemente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione in relazione alla lettera e) sul «sistema tributario statale» ed alle lettere e) e l) nelle materie, rispettivamente, della «tutela del risparmio e mercati finanziari» e dell'«ordinamento civile»;
considerate le previsioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in materia di esenzione dell'ICI per la prima casa nella parte in cui si dispone che le modalità e i criteri per l'erogazione del rimborso ai comuni della minore imposta sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ed attuati mediante l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno;
rilevato il contenuto dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge inseriti nel corso dell'esame alla Camera che per l'anno 2008 prevedono che il Ministero dell'interno, fatti salvi gli eventuali accordi intervenuti in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisca ed accrediti ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, nonché l'incremento delle anticipazioni di tesoreria spettanti ai comuni per un importo equivalente al credito ICI maturato dalle amministrazioni comunali nei confronti dello Stato;
valutato il comma 7 del decreto-legge, modificato dalla Camera, che dispone, a decorrere dall'esercizio 2009 e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, la sospensione della facoltà delle regioni ed enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote o maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, facendo salva l'applicazione del meccanismo sanzionatorio comportante l'aumento automatico di determinate aliquote tributarie per le regioni e gli enti locali responsabili di violazioni del patto di stabilità interno;
considerato, al comma 7 dell'articolo 1, che la menzionata sospensione della facoltà di deliberare incrementi delle aliquote di tributi da parte delle regioni e degli enti locali appare conforme agli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale in ordine alle previsioni dell'articolo 119 della Costituzione, la cui attuazione esige una compiuta legislazione statale

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di coordinamento con i principi ivi contemplati, e comunque risulta disposta in via transitoria fino alla definizione del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito, all'articolo 1, comma 4-bis, del testo in esame, l'opportunità di esplicitare l'obbligo di completare il rimborso del saldo dovuto ai comuni delle minori entrate ICI entro il 31 dicembre 2008 per consentire alle amministrazioni comunali di poter procedere all'approvazione dei corrispondenti bilanci consuntivi 2008, nonché di procedere alla predisposizione dei bilanci preventivi 2009;
b) all'articolo 1, comma 7, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di fissare, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, un congruo termine temporale di scadenza dell'efficacia della previsione recante la sospensione della facoltà delle regioni ed enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fermo restando il termine ultimo della definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità.

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ALLEGATO 2

Decreto-legge n. 112 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (C. 1386 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in corso di esame presso le Commissioni riunite V e VI della Camera, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
rilevato che, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici dello sviluppo e del risanamento della finanza pubblica, il provvedimento in esame introduce misure volte a ridurre l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e ad assicurare la crescita del tasso di incremento del prodotto interno lordo (PIL) rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso una serie di interventi mirati;
evidenziato che all'articolo 5 del decreto-legge, che apporta modifiche alla normativa relativa al Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), viene soppressa la previsione secondo cui la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri competenti, la convenzione tipo e le procedure standard per lo svolgimento delle attività di verifica delle dinamiche dei prezzi sottraendo di conseguenza al sistema delle autonomie territoriali, un profilo di competenza di non marginale rilievo;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 13 del provvedimento, con cui sono introdotte misure tese avalorizzare il patrimonio residenziale pubblico, si stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovano la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, prescrivendo una serie di criteri da osservare tra cui il vincolo che il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone di locazione;
constatato al riguardo che tale parametro potrebbe tuttavia risultare non conforme al contenuto di talune leggi regionali sull'edilizia pubblica, con particolare riferimento alla disciplina delle modalità di dismissione del patrimonio immobiliare ed alla specifica definizione del prezzo degli immobili;
valutate le previsioni in materia di liberalizzazioni e di deregolazione, ed in particolare l'articolo 23 del decreto-legge, che, in conformità alla sentenza n. 50 del 2005 della Corte costituzionale, secondo

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cui rientra nella competenza delle regioni il profilo dell'offerta formativa pubblica, reca norme tese a stabilire che, in caso di formazione aziendale, i profili formativi dell'apprendistato sono integralmente riconducibili ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
considerato l'articolo 38 del decreto-legge sulla costituzione di nuove imprese, che, in conformità ai principi generali che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, rinvia ad uno specifico regolamento il riordino della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 fissando i seguenti criteri di semplificazione: l'attestazione dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati; lo sportello unico è abilitato a rilasciare, in caso di dichiarazione di inizio attività, un titolo autorizzatorio; ai comuni è attribuita la facoltà di esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale; l'immediato avvio dell'attività di impresa è in taluni casi consentito con la dichiarazione di inizio attività; il termine massimo per il rigetto della richiesta ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi è pari a 30 giorni;
rilevato che sulla materia suesposta sussistono profili di competenza delle autonomie territoriali;
evidenziate le disposizioni di cui all'articolo 43 del provvedimento, che, al fine di promuovere gli investimenti e lo sviluppo d'impresa, attribuiscono al Ministro dello sviluppo economico il compito di stabilire con decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali;
considerato altresì quanto statuito dalle disposizioni che introducono il piano industriale della pubblica amministrazione, ed in particolare l'articolo 46 sulla riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione, nella parte in cui modifica le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dispone che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
segnalata l'esigenza di attivare adeguate modalità di collaborazione e di coordinamento con il sistema delle autonomie territoriali in un settore strategico quale il comparto delle amministrazioni pubbliche;
apprezzate le previsioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge che appaiono particolarmente rispettose delle competenze regionali in materia di trasporti pubblici di interesse regionale, nella parte in cui si prescrive il conferimento da parte dello Stato alle regioni, di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione nel settore dei servizi marittimi di interesse regionale ed in particolar modo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di servizi di cabotaggio attualmente svolti, sulla base di convenzioni stipulate con lo Stato, dalla Società Tirrenia di navigazione Spa;
preso atto delle previsioni di cui all'articolo 58 del decreto-legge che introduce

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misure volte ad assicurare il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali, ai fine della redazione di un apposito piano delle alienazioni immobiliari in esito alla classificazione del patrimonio immobiliare disponibile con specifica destinazione urbanistica;
considerate le disposizioni in materia di stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 60 del testo che, in aggiunta alla considerevole riduzione delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per ciascun anno del triennio 2009-2011, prevede altresì la riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti territoriali, con effetto esclusivo in termini di saldo netto da finanziare per quanto riguarda le quote considerate strumentali al conseguimento degli obiettivi fissati per il rispetto del Patto di stabilità interno nonché l'articolo 62 del provvedimento che preclude alle autonomie territoriali, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fino a quando non sia definita la tipologia degli strumenti finanziari derivati che possono essere stipulati;
evidenziata la previsione di cui all'articolo 77 del testo che delinea il contesto finanziario entro cui saranno definite le disposizioni volte a disciplinare il nuovo patto di stabilità interno per regioni ed enti locali relativamente al triennio 2009-2011;
preso atto del contenuto dell'articolo 79 in materia di programmazione delle risorse per la spesa sanitaria nella parte in cui prescrive che il differenziale fra la spesa ed il livello del finanziamento è coperto dalle regioni con le maggiori entrate proprie del settore sanitario, le partecipazioni delle regioni a statuto speciale e le coperture di bilancio, ivi comprese quelle derivanti dall'attivazione della leva fiscale; che qualora le regioni non provvedessero alla copertura degli eventuali disavanzi sanitari, resta fermo il meccanismo dell'automatismo fiscale e che per gli anni 2010 e 2011 l'accesso delle regioni al maggiore finanziamento è condizionato alla sottoscrizione di una specifica intesa Stato-regioni;
considerate le previsioni di cui all'articolo 81 del decreto, nella parte in cui introducono una ulteriore aliquota di produzione (royalty) a carico dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, nonché, per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'obbligo di versare, a titolo di acconto del valore dell'aliquota (royalty) dovuto per l'anno in corso, un importo pari al 100 per cento di quanto versato l'anno precedente; rilevato altresì, ai commi da 26 a 28, il conferimento allo Stato di una quota, espressa in barili, pari all'1 per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1o luglio 2008 dalle concessioni di coltivazioni di idrocarburi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 5 del testo affinché sia fatta salva la competenza della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 13 del decreto-legge, una specificaclausola di salvaguardia delle prerogative regionali, mediante modalità di intesa o consultazione delle regioni, anche nei casi in cui le regioni abbiano approvato leggi regionali sull'edilizia pubblica che contemplino criteri diversi in ordine al prezzo di vendita delle unità immobiliari che in base al

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provvedimento in esame deve risultare proporzionato al valore del canone di locazione;
c) valutino altresì l'opportunità di precisare che le previsioni recate dall'articolo 38 sulla costituzione di nuove imprese, dall'articolo 64 in materia di organizzazione scolastica e dall'articolo 79 in materia di programmazione delle risorse per la spesa sanitaria si applicano compatibilmente al rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V, Parte II, della Costituzione e garantendo altresì adeguati livelli di finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti locali nel comparto scuola e sanità;
d) le Commissioni valutino l'opportunità, in relazione alle disposizioni del decreto-legge che introducono il Piano industriale della pubblica amministrazione, di prevedere misure atte a promuovere, in tale ambito, forme di collaborazione, intese o meccanismi di coordinamento con il sistema delle regioni e delle autonomie locali;
e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire, in relazione agli articoli 60 e 81 del decreto-legge ove si prefigura la riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti territoriali e una modifica della disciplina fiscale sulla coltivazione degli idrocarburi, congrui criteri di calcolo affinché, nel contesto di una progressiva attuazione dei principi dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, siano consentite politiche fiscali anche territorialmente differenziate e maggiormente conformi alle diverse situazioni socio-economiche delle realtà amministrate;
f) valutino altresì l'opportunità di prospettare una diversa e più flessibile impostazione delle nuove regole sul patto di stabilità interno, tale da renderle maggiormente condivise, anche rendendo meno rigido il relativo termine fissato al 31 luglio 2008 e garantendo una continuità almeno triennale dello stesso patto di stabilità;
g) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di ridefinire il testo dell'articolo 61 in modo da puntualizzare i commi 2 e 3 al fine di evitare il rischio di sovrapposizione del potere di controllo della Corte dei conti sulle funzioni amministrative degli organi delle autonomie territoriali.