CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 luglio 2008
30.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 10 LUGLIO 2008

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ALLEGATO 1

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL GOVERNO

ART. 2.

Aggiungere in fine i seguenti commi:
15-bis. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua nel programma le risorse necessarie che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007/2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
15-ter. Il Governo è delegato ad emanare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto delle competenze delle regioni e in coerenza con la normativa comunitaria in materia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga nel rispetto del seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina delle tecniche di finanza di progetto e di accordo fra il settore pubblico e privato per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate, a condizione che i progetti selezionati nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie;
b) fermi restando i compiti spettanti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi della legislazione vigente, la delega dovrà prevedere la razionalizzazione e semplificazione della disciplina generale della concessione dei diritti di passaggio nel rispetto delle norme comunitarie.
c) previsione delle opportune modifiche al codice civile favorendo all'interno dei condomini la posa di cavi ed infrastrutture avanzate di comunicazione; previsione di agevolazioni tributarie volte a favorire gli interventi di innovazione condominiale finalizzati a migliorare ed agevolare l'allacciamento delle abitazioni alle reti avanzate di comunicazione elettronica.
d) previsione di un regime agevolato per l'utilizzo del suolo pubblico che non ostacoli gli investimenti in reti a banda larga prevedendo, nelle aree sottoutilizzate, la gratuità per un congruo periodo di tempo dell'utilizzo del suolo pubblico per

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la posa di cavi infrastrutture a banda larga; previsione di incentivi fiscali alla realizzazione di infrastrutture avanzate di comunicazione nelle nuove costruzioni e urbanizzazioni nonché nei casi di innovazioni finalizzate alla cablatura in fibra ottica dei condomini e degli insediamenti residenziali, a valere sulle risorse disponibili di cui al comma 1;
e) previsione di interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso delle spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione;
f) attribuzione al Ministero dello sviluppo economico del coordinamento dei progetti di cui alla lettera a) attraverso la previsione di stipulazione di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico nella sua funzione di coordinamento si avvale del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che viene rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui alla lettera a) e degli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
g) affidamento della realizzazione dei progetti di cui alla lettera a) mediante, gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

15-quater. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.
15-quiquies. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi.
15-sexies. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
2. 64. (ex Dis. 1. 012.)Il Governo.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Concentrazione strategica degli inerenti del Fondo per le aree sottoutilizzate).

1. Al fine di rafforzare la concentrazione, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni su interventi di rilevanza strategica nazionale su proposta dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce i criteri e le modalità per ripartizione delle risorse disponibili, previa intesa in

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sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che sono state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate all'unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.
6. 045.Il Governo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale).

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE n. 82/2007 del 3 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.
2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi cui al presente articolo.
3. Costituisce principio fondamentale ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione da parte delle regioni delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico nazionale in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.
6. 046.Il Governo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Banca del Mezzogiorno).

1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la società per azioni «Banca del Mezzogiorno».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:
a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;

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b) le modalità di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono o una quota di capitale sociale;
c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

4. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.
5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro; l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 047.Il Governo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Utilizzo della quota degli utili SIMEST Spa).

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (strat-up) di progetti di internalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualità di socio della SIMEST Spa già finalizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, a interventi di sviluppo delle esportazioni.
3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, di conversione del presente decreto, stabilisce con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità operative del Fondo.
6. 048.Il Governo.

ART. 45.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Misure contro il lavoro sommerso).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge

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dall'articolo 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'articolo 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. La sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativa successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora dalle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro nel mese precedente all'accertamento ispettivo oppure da altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione"; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».
2. Al comma 7-bis dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserito dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 la parola «constatate» è sostituita dalla parola «commesse».
45. 030.Il Governo.

ART. 46.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali).

1. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e (innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposta una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionali o delle province autonome, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2.
46. 05.Il Governo.

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ART. 49.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Aspettativa).

1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di 12 mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.
2. Nel periodo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
49. 022.Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Spese di funzionamento).

Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-bis.
(Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa di funzionamento delle pubbliche amministrazioni).

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.
2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 del presente decreto legislativo nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.
3. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza nei propri verbali dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e personale, anche ai fini della valutazione dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».
49. 023.Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(VOIP e Sistema pubblico di connettività).

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 78, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) provvede alla realizzazione e gestione di un nodo, di interconnessione per i servizi VOIP per il triennio 2009-2011, in conformità all'articolo 83 del medesimo codice.
2. All'attuazione del comma 1, si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché utilizzando le economie

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derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.
3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, un programma triennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2011 l'adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri, e delle anagrafi, al fine di migliorare e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e imprese, nonché di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione pubblica.
4. All'attuazione del programma di cui al comma 3 sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell'informazione, e non ancora programmate.
49. 024.Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

1. In caso di conferimento di finzioni statali alle regioni e alle autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il personale che oppone un reiterato rifiuto, pari a due volte in cinque anni, per giustificate, e obiettive esigenze di organizzazione dell'amministrazione si considera in posizione di esubero, con conseguente applicazione di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies, è aggiunto il seguente:
«2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto».
49. 025.Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Efficienza dell'azione amministrativa).

1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a restituire efficienza all'azione amministrativa, a ridurre le spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche nonché ad incrementare le garanzie per i cittadini, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 197 del

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Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni del presente Capo recano le misure concernenti il riordino e la razionalizzazione delle funzioni amministrative, la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la tempestività nei procedimenti amministrativi e nell'erogazione dei servizi pubblici, la diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico.
49. 026. Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Territorializzazione delle procedure concorsuali).

1. Il comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è così sostituito: «1. Le pubbliche amministrazioni coprono i propri fabbisogni nel rispetto del principio del prevalente accesso dall'esterno, tramite concorso pubblico, e del previo esperimento delle procedure di mobilità, con le modalità da adottarsi nei propri regolamenti di organizzazione. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive conformi ai principi di cui al comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità».

2. Al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tali fini le dotazioni organiche sono articolate per area o categoria, profilo professionale e posizione economica».
3. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima del primo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici individuano i posti per i quali avviare le procedure concorsuali dall'esterno e di progressione interna nella programmazione triennale dei fabbisogni con riferimento alle sedi di servizio e ove non possibile con riferimento ad ambiti regionali».
4. Al comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «I vincitori di concorso» sono aggiunte le seguenti: «e i vincitori delle procedure di progressione verticale». Alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «Nelle procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico, individuate dalle amministrazioni e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è considerato titolo di preferenza».
49. 027. Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Riallocazione di fondi).

1. Le somme, di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università.
2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di impresa nei settori innovativi promossi da giovani ricercatori, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università

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e Ricerca definiscono un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie, disponibili, assegnate, ai sensi dell'articolo 27, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 al «progetto Fondo di garanzia per le PMI» con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Centro nazionale per l'informatica della pubblica amministrazione con delibere CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate all'attuazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle finalità di cui al precedente periodo le risorse finanziarie per l'anno 2009 di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n, 296, non ancora programmate.
49. 028. Il Governo.

ART. 55.

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Decadenze).

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente: «1. Il licenziamento da parte del datore di lavoro deve essere impugnato a pena di decadenza entro centoventi giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro».
2. Il termine di decadenza, di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché di licenziamento inefficace di cui all'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
3. Il termine di decadenza, di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica inoltre:
a) ai licenziamenti anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.
55. 012. Il Governo.

ART. 63.

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

Art. 63-bis.
(Attuazione del federalismo).

1. Per lo studio delle problematiche connesse alla effettiva attuazione della riforma federalista, assicurando un contesto di stabilità e piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei ed internazionali assunti, è stanziata la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2010. Alla relativa copertura

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finanziaria si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute, e a decorrere dall'anno 2010 a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.
63. 05. Il Governo.

Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(5 per mille).

1. Per l'anno finanziario 2009 sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

2. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi dei comma 3.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1; comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente:
All'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'articolo 63, comma 13-bis, pari a euro 20 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando, quanto a euro 20 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
63. 06. Il Governo.

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ART. 64.

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo l, comma 622, della legge n. 296/06, sono soppressi i periodi da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici...» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» e sostituiti dal seguente: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo 111 del decreto legislativo n. 226/05, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 624 della legge, 27 dicembre 2006, n. 296».
64. 47. Il Governo.

Sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, lettera d, dopo le parole: «scuola primaria» sono aggiunte: «ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica»;
b) al comma, dopo la lettera f) inserire la seguente lettera g) definizione di criteri tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa.
64. 48. Il Governo.

ART. 69.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 69.
(Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali).

1. Con effetto dal 1o gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti è differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o aumenti biennali.
2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o aumento biennale maturato.
3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.
4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

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5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte delle singole università delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2009, 72 milioni di euro per l'anno 2010, 96 milioni di euro per l'anno 2011, a 180 milioni di euro per l'anno 2012 e a 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, quanto a 36 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, e quanto a 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dell'1,66 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
69. 19. Il Governo.

ART. 74.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.
74. 22. Il Governo.

ART. 77.

Dopo l'articolo 77 inserire il seguente:

Art. 77-bis.
(Fondo unico regionale).

1. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, comma 2, della Costituzione è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle Regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.
2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 1. Il fondo è costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
77. 07. Il Governo.

Dopo l'articolo 77 inserire i seguenti:

Art. 77-bis.
(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome).

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni

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di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 è quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la concessione di crediti.

5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano; ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.
8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica

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degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, è dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e della approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge 296 del 2006 a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale.
11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando, l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-ter per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato alla regione interessata.
12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.
14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.
15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo, annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

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b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.
17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 664 e 675, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.
19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 27 maggio 2008, n. 93.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla, definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

Art. 77-ter.
(Patto di stabilità interno degli enti locali).

1. In attuazione ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 27, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 4, le seguenti percentuali:
a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007 in termini di competenza mista negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 15 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 54 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007 in termini di competenza mista positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 20 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un

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saldo per lo stesso anno 2007 in termini di competenza mista positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007 in termini di competenza mista negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 30 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 60 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento o per l'anno 2011.

4. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
5. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).
7. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province ed i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la propria consistenza del debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale, con, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
8. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra lo stock di debito ed il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali; superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la percentuale di cui al comma 7 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.
9. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
10. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente

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alla propria situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoio.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 5 e 6. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 14, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.
11. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio dei 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 10. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 16, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.
12. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.
13. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.
14. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
15. Le informazioni previste dai commi 10 e 11 sono messe a disposizione dell'UDI e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
16. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 alla provincia o comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare, spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario, finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

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17. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.
18. Le misure di cui ai commi 16, lettera a), e 17 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono realizzate.
19. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 11 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione del posizionamento di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico strutturali di cui al comma 20. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinato mediante una funzione lineare delle distanze di ciascun ente virtuoso dal valore mediò degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:
a) per le province:
province con popolazione fino a 400.000 abitanti,
province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
b) per i comuni:
comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti,
comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

20. Gli indicatori di cui al comma 19 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria.
21. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.
22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti i due indicatori e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati sul sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dal 2010 l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 19 e 20 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con lo stesso decreto di cui al presente comma.
23. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.
24. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica dei rispetto del patto di stabilità e crescita.
25. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 sono estese ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
26. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
27. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente

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previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.
77. 08. Il Governo.

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Modifiche della tesoreria unica).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 sono estese:
a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) a tutti gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliere universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.

2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'IVA, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la regione Siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a favore delle regioni a statuto ordinario e della regione Siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la regione Siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme a qualsiasi titolo da erogare a carico del bilancio statale.
4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, con accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione vigente.
5. Alla regione Siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla

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Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione vigente.
6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e all'articolo 39, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative a IRAP e addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali su IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze annualmente quantifica i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile e contestualmente indica una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.
7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sostituito dal seguente:
«Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato, devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome».

8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti al 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione competente possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del venti per cento, da riassorbire negli esercizi successivi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
9. A decorrere dal 1o gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.
77. 09. Il Governo.

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Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Eliminazione della rilevazione, i flussi trimestrali di cassa).

1. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.
77. 010. Il Governo.

ART. 79.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale Bambino Gesù, preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale, previa definizione di un procedimento programmatorio con la Regione Lazio secondo le modalità di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscriversi entro il 31 ottobre 2008, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, contempli ai fini dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonché al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale:
a) una riduzione dello standard dei posti letto diretto a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale;
b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento

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della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso:
1. la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;
2. la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa, così come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal punto 1;
c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresì forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa.

1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis) entro il 31 ottobre 2008, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è fissato lo standard di dotazione dei posti letto nonché gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, nonché per le finalità di cui al comma 1-bis, lettera b) del presente articolo.
79. 10. Il Governo.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2.
(Riorganizzazione del CNIPA, del FORMEZ e della SSPA).

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 mano 1997, n. 59, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito CNIPA, del Centro di formazione studi, di seguito Formez, e della Scuola Superiore della pubblica amministrazione, di seguito SSPA, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione delle missioni, delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;

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b) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;
c) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e razionalizzazione delle competenze.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.
Dis. 1. 010. Il Governo.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», è aggiunto il seguente, articolo:

Art. 2.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008, la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2007. n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate dai commi 90 e 91 e le norme di copertura di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Dis. 1. 011. Il Governo.

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ALLEGATO 2

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria C. 1386 Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Si fa presente quanto segue:
Articolo 1: riguardo la considerazione o meno dell'effetto di risparmio di interessi correlato alla manovra, si osserva che l'entità della manovra è stata programmata con riferimento all'avanzo primario nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi previsti dal Patto di stabilità senza computare quindi, in tale manovra, l'entità del risparmio di interessi conseguente alla manovra medesima: ciò per ragioni di prudenza considerata l'aleatorietà evolutiva di tale onere legato, oltre che all'entità del fabbisogno, al profilo dei tassi condizionato da riflessi di ordine congiunturali.
L'entità di tale risparmio, che risulta dalla differenza tra interessi programmatici e tendenziali, è stato comunque computato nel Conto programmatico e quindi, nella quantificazione dell'indebitamento netto programmatico.
Articolo 2, comma 2: la norma è ispirata dalla ratio di agevolare lo sviluppo delle reti di comunicazione di nuova generazione, con riflessi positivi sulla crescita economica del Paese, In tale ottica è consentito all'operatore di utilizzare le infrastrutture civili di proprietà pubblica o di concessionari pubblici per la posa della fibra nei cavidotti senza obbligo di corrispondere alcuna controprestazione. Viceversa il soggetto pubblico è tutelato nell'ipotesi in cui dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture con la previsione di un equo indennizzo. In proposito, nel ribadire che la disposizione non comporta effetti sulla finanza pubblica, si ravvisa l'esigenza che l'indennizzo sia quanto meno commisurato all'effettiva entità del pregiudizio sopportato dall'amministrazione interessata considerata la mancata previsione normativa dei criteri di determinazione dello stesso.
Articolo 3: si rinvia alle valutazioni del competente Dipartimento delle finanze.
Articolo 4: si concorda con la Commissione circa l'esigenza del carattere facoltativo della partecipazione di soggetti pubblici ai fondi di investimento la cui costituzione è prevista dalla norma, peraltro da subordinarsi alla disponibilità da parte dei medesimi soggetti pubblici di risorse da destinare a tali specifiche finalità.
Articolo 5: il coinvolgimento a supporto dell'attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi di nuovi enti ed amministrazioni non comporta nuove funzioni a carico degli stessi, in quanto il tipo di collaborazione richiesto all'Ismea e alla Guardia di Finanza è compatibile con i compiti istituzionali loro attribuiti, che quindi vengono svolti nell'ambito delle risorse umane e strumentali a disposizione. È da escludere altresì un aggravio per l'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico, sul cui sito, che già esiste, è data pubblicità dell'attività svolta dal Garante.
Articolo 7: si precisa, per quanto di competenza, che agli eventuali oneri derivanti dalle obbligazioni assunte in ragione

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di accordi con gli Stati membri dell'UE o Stati terzi per la fornitura di energia nucleare, con la previsione della restituzione, eventualmente con interessi, si potrà provvedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
Articolo 9: In merito, per quanto concerne l'autotrasporto, si fa presente che la tipologia di investimenti, la quantificazione del presumibile impegno finanziario e la disponibilità delle risorse al momento non risultano determinati e che, comunque, saranno finanziati dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e attuati con apposite convenzioni da stipularsi con i Ministeri competenti.
Articolo 10: si conferma che la previsione di estendere l'operatività FRI ai settori dell'energia e delle telecomunicazioni non pregiudica gli interventi già programmati a valere sul medesimo fondo.
Articolo 11: Il diverso utilizzo delle risorse indicate al comma 9 rispetto alle finalità previste dalle norme originarie non comporta conseguenze di carattere finanziario in quanto non sono state assunte obbligazioni nei confronti di soggetti esterni alla pubblica amministrazione.
Inoltre, non sussistono interventi già avviati in base alla previgente normativa, e quindi la disposizione in argomento non è suscettibile di generare contenzioso.
Con riferimento alle agevolazioni, anche di carattere fiscale, che possono essere disciplinate nell'ambito dei previsti accordi di programma, si precisa che le medesime potranno essere previste compatibilmente con le risorse disponibili, sia di parte statale che degli enti locali coinvolti.
Per quanto riguarda l'effetto sui saldi di indebitamento e di fabbisogno, si fa presente che i tendenziali di spesa sono stati già aggiornati in relazione al mancato utilizzo delle risorse nell'anno 2007.
In merito alla destinazione della quota delle risorse già previste dall'articolo 21-bis del decreto-legge 159/2007 alla prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate del Molise e di Foggia, la disposizione recata dall'articolo 11 non prevede la conferma di tale riserva.
Si condivide, infine, la segnalata opportunità di precisare che il Fondo di cui al comma 9 venga istituito nell'anno 2008.
Articolo 12: La norma non comporta implicazioni di carattere finanziario considerato che le spese per investimenti cui si riferiscono i contratti già stipulati tra TAV e i general contractor che si intendono ripristinare con RFI non sono considerate nei tendenziali di spesa. Peraltro, la relazione tecnica all'articolo 13 del decreto-legge 7/2007, che ha previsto la revoca delle concessioni in argomento, non quantificava alcun effetto, né in termini di risparmi, né di oneri connessi ad eventuale contenzioso.
Il Servizio Bilancio ha altresì chiesto chiarimenti sulla disciplina applicabile agli indennizzi dovuti per la revoca di atti amministrativi, tenuto conto dell'abrogazione dell'articolo 13, comma 8-duodevicies, del decreto-legge n. 7/2007 disposta dalla lettera b) dell'articolo in esame. Infatti, il predetto comma 8-duodevicies introduceva il comma 1-bis all'articolo 21-quinques della legge n. 241 del 1990 prevedendo una speciale disciplina di indennizzo per la revoca di provvedimenti amministrativi collegati ad atti negoziali.
In proposito, venendo meno il predetto comma 1-bis, si fa presente che la disciplina da applicare sia da individuare nel comma 1 dell'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, avente carattere generale. Circa i possibili effetti finanziari della soppressione del comma 1-bis dell'articolo 21-quinquies, che commisurava l'indennizzo al solo danno emergente, si osserva che gli stessi non appaiono quantificabili, trattandosi di una previsione la cui applicazione è eventuale e dipendente dalle specifiche circostanze del caso concreto. Si segnala, in ogni caso, che in relazione all'introduzione dei commi che ora si intendono abrogare non erano stati quantificati effetti positivi nella relazione tecnica del citato decreto-legge
Si fa comunque rinvio alle valutazioni del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

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Articolo 13: Si condivide l'opportunità di integrare l'articolo con una clausola che escluda espressamente che «l'applicazione della disciplina in esame possa determinare l'applicazione di prezzi di vendita meno vantaggiosi per le amministrazioni rispetto a quelli già fissati in base a precedenti normative e/o piani di vendita e in relazione ai quali risultino eventualmente già scontati effetti nei bilanci degli enti interessati».
Articolo 14: È stato osservato che l'onere annuo massimo derivante dall'autorizzazione di spesa in esame si realizza oltre il triennio, nel 2013 (564 milioni), e che anche negli esercizi 2012 e 2014 l'onere annuo appare in misura considerevole superiore alla media del triennio 2009-2011 e che tale circostanza andrebbe considerata sotto il profilo dei vincoli posti ai futuri bilanci e della coerenza temporale, anche oltre il triennio, tra oneri e mezzi di copertura.
Al riguardo, si fa presente che il provvedimento in esame, così come si evince dall'articolo 1, è da considerarsi come un provvedimento di manovra di finanza pubblica e, pertanto, gli oneri che si produrranno successivamente al triennio troveranno copertura nell'ambito della manovra stessa.
La partecipazione del capitale privato al finanziamento degli investimenti specifici all'evento si concentra su interventi suscettibili di realizzare un ritorno economico; in ogni caso, nel previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si potrà prevedere che i finanziamenti privati debbano essere corredati di idonee garanzie fidejussorie.
Riguardo agli effetti finanziari della disposizione, stimati in egual misura ai fini dei tre saldi di finanza pubblica, si precisa che l'individuazione dell'organismo chiamato alla gestione delle attività concernenti lo svolgimento dell'evento è rinviata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e quindi non è possibile, allo stato, determinare gli effetti sul fabbisogno nel caso in cui tale organismo sia un soggetto interno al perimetro della P.A. In ogni caso, gli importi autorizzati nei diversi anni corrispondono alle effettive esigenze correlate all'andamento dei lavori così come previsto nel piano finanziario e quantificate nel dossier di candidatura. Va da se che i tendenziali di spesa dovranno essere aggiornati qualora si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni.
Si condivide l'opportunità, con riferimento al comma 2, di riformulare la clausola di invarianza facendo riferimento non agli «oneri aggiuntivi» ma ai «nuovi o maggiori oneri» e riferendola all'intero comma.
Articolo 16: In merito ai chiarimenti richiesti circa le disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 16, si precisa che non si hanno elementi per stimare l'effetto in termini di minor gettito, rispetto alle previsioni scontate in bilancio, derivante dall'integrale deducibilità dal reddito dei soggetti che partecipano con trasferimenti, a titolo di contributo o liberalità, alle fondazioni universitarie, tenuto conto che, in atto, non è dato conoscere quali e quante università eserciteranno l'opzione di trasformarsi in fondazione e se le università medesime risultano già beneficiarie di contributi e/o liberalità disciplinati dall'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi;
Articolo 17: dall'attuazione della norma non derivano effetti negativi sulla finanza pubblica. Ciò in quanto la norma consente di destinare la liquidità della Fondazione IRI all'Istituto Italiano di Tecnologia per le attività dello stesso, al 31 dicembre 2007 ammonta a circa 150 milioni di euro. Quanto agli impegni in essere della Fondazione risultanti di importo estremamente esiguo di pochi milioni di euro si farà fronte con una quota della suddetta liquidità. Per ogni ulteriore informazione si rinvia al Dipartimento del tesoro.
Inoltre, per quanto riguarda le osservazioni della Commissione secondo le quali andrebbe espressamente escluso che, per effetto della devoluzione prevista dal comma 2, possano determinarsi effetti sui saldi di finanza pubblica, nonché sul debito

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pubblico, tenuto conto che l'Istituto Italiano di Tecnologia risulta ricompreso nel settore delle pubbliche amministrazioni, e che effetti sui saldi potrebbero determinarsi anche con riferimento al comma 3, nel caso in cui l'istituenda società dovesse risultare - in base ai dati di bilancio e di gestione - come appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni, si fa presente che, nel confermare che al momento, l'Istituto in parola risulta compreso nell'elenco dell'Istat delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. è da ritenere che eventuali modificazioni di tale status non potranno che essere verificate in esito alla definizione dei nuovi assets patrimoniali della Fondazione, per effetto della devoluzione della dotazione e del subentro nei rapporti giuridici già detenuti dalla Fondazione IRI in soppressione.
Articolo 19: In ordine ai chiarimenti relativi alla stima dei soggetti lavoratori dipendenti (circa 8.000), indotti presumibilmente all'anticipo del pensionamento considerata la possibilità di cumulare totalmente pensione e reddito da lavoro, si fa presente, come evidenziato dalla relazione tecnica che tale stima è stata effettuata, tenuto conto degli elementi della base assicurativa amministrativa, considerando la quota di lavoratori dipendenti del settore privato che attualmente manifestano la propensione a proseguire l'attività lavorativa una volta maturato il requisito anagrafico (57 anni di età nel 2007, crescente a 58 anni di età nel 2008 e a 58/59 anni nel 2009) congiunto con i 35 anni di anzianità contributiva (e possiedono anzianità contributiva comunque inferiore a 37 anni in corrispondenza dei quali è già possibile cumulare totalmente se in possesso di un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni). A tale riguardo, si è tenuto conto che trattasi di una quota dei soggetti attivi che maturano i 59 anni di età nel 2009 (o età superiori fino a 64 anni per gli uomini e 59 anni per le donne) e i 36 anni di contributi nello stesso anno, in quanto per i lavoratori dipendenti non risulta comunque né immediato né automatico dimettersi dall'impiego ed accedere immediatamente ad un nuovo contratto, ad esempio, nello stesso posto di lavoro.
Articolo 20, commi 1 e 2 e commi da 4 a 6: In ordine ai chiarimenti relativi alla stima dei maggiori oneri per prestazioni previdenziali conseguenti all'estensione degli obblighi assicurativi previsti dalle disposizioni, si fa presente che gli oneri sono stati computati sulla base di specifica valutazione dell'INPS tenuto conto del ricorso per i settori già assicurati all'utilizzo delle prestazioni previdenziali in esame;
Articolo 20 commi da 7 a 9: In ordine ai chiarimenti relativi alla stima delle economie derivanti dalla disposizione, si fa presente che tale stima delle economie consegue dalle valutazioni effettuate dall'INPS in merito alle spese connesse all'attività di contenzioso sulla base della concreta attività amministrativa in giudizio e dai miglioramenti che derivano da quanto previsto dalla norma in esame;
Articolo 20 comma 10: Premesso che gli Uffici Bilancio indicano come corretta la valutazione, gli stessi Uffici richiedono chiarimenti, sulla possibilità che tale norma, che entrerà in vigore a partire dal 1o gennaio 2009, possa indurre ad un'accelerazione delle richieste nel corso dell'armo corrente, con possibili effetti di maggior spesa riscontrabili a consuntivo.
Al riguardo, si fa presente che gli andamenti tendenziali scontano per tutto il 2008 l'applicazione della disciplina vigente e pertanto inglobano l'accesso nel 2008 alla prestazione in esame (assegno sociale), che comunque prevede il compimento di un requisito anagrafico minimo.
Articolo 20 comma 11: in ordine ai chiarimenti relativi alla valutazione dei risparmi associati alla disposizione, si fa presente che i predetti risparmi sono stati determinati sulla base dei dati forniti dall'INPS relativi alle complessive spese di funzionamento dei soppressi Comitati provinciali dell'Istituto.
Articolo 20 commi da 12 a 14: Premesso che gli Uffici Bilancio indicano come la valutazione tenga correttamente e

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prudenzialmente conto di una riduzione rispetto alla previsione di miglioramento circa il potenziamento previsto nelle procedure INPS - Comuni in relazione alla comunicazione di decessi e variazioni anagrafiche, gli stessi Uffici richiedono comunque chiarimenti sulla stima effettuata.
Al riguardo non può non ribadirsi quanto indicato nella relazione tecnica, in particolare con riferimento alla circostanza che, sulla base dei dati amministrativi dell'INPS, è stato valutato che la disposizione consenta per circa 50.000 partite con importo medio mensile di circa 700 euro un recupero di circa 3 mesi di erogazione (si è ipotizzato un ritardo medio di quattro mesi che, con l'esclusione delle comunicazioni ritardate di un solo mese ritenute fisiologiche, si riduce a risparmi per tre mesi), con rideterminazione delle economie in 80 milioni di euro annui.
Articolo 24: La Commissione rileva che in mancanza di valutazioni nella documentazione tecnica allegata al provvedimento, si richiede al Governo una conferma che l'abrogazione disposta non determini alcun impatto, anche di carattere indiretto, sulla finanza pubblica.
Al riguardo, si rappresenta che è in corso una ricognizione dell'elenco delle norme abrogate, a confronto con i dati di bilancio e con le rispettive autorizzazioni di spesa, al fine di verificare la possibilità della sussistenza di talune autorizzazioni tuttora attive, che dovessero esplicare effetti contabili nel bilancio a legislazione vigente.
Articolo 25: Circa i chiarimenti richiesti a proposito della eventuale riduzione di entrate per bolli, diritti e tasse dovuti dalle imprese per gli oneri informativi oggetto del programma di semplificazione, si osserva che la disposizione non appare suscettibile di comportare oneri ovvero riduzione del gettito tributario, tenuto conto della semplificazione delle procedure di verifica e controllo poste in essere dalle competenti strutture pubbliche e dei conseguenti risparmi in termini di riduzione dei costi amministrativi.
Articoli 26 e 63, comma 2: Al riguardo, si ritiene che, in ordine all'efficacia della disciplina previgente, è da ritenere che i risparmi attesi, derivanti dall'applicazione del comma 482 della legge finanziaria 2007, non possano che essere direttamente connessi all'effettiva entrata in vigore di una specifica normativa di razionalizzazione e riordino degli enti in parola, anche mediante fusione o trasformazione, idonea al conseguimento degli obiettiva fissati; è pertanto da ritenere che, nelle more della definizione della richiamata normativa, si renda necessario prevedere, anche per l'anno 2008, la sospensione dell'operatività della clausola di salvaguardia posta dal comma 621, lettera a).
Tale norma, peraltro era strettamente connessa alla realizzazione del progetto di riordino, in quanto la sua applicazione era condizionata all'accertamento di minori economie derivanti dal riordino medesimo, rispetto agli obiettivi prefissati dal comma 483 della finanziaria 2007, attraverso una corrispondente riduzione delle dotazioni dì bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483.
Diversamente, l'articolo 26 del decreto-legge 112 prevede l'immediata soppressione di taluni enti che rientrano tassativamente nei criteri fissati dalla medesima normativa sia sotto il profilo dimensionale (meno di 50 unità di dotazione organica) sia sotto il profilo contabile (deve trattarsi di enti pubblici non economici). La nuova disposizione è conseguentemente suscettibile di determinare autonomi effetti positivi di risparmio, la cui quantificazione non può essere posta in relazione con i più generali effetti derivanti dal riordino e la ristrutturazione di tutti gli enti pubblici nel loro complesso di cui alla finanziaria 2007.
Articolo 28: Si rinvia al Ministero dell'Ambiente.

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Articolo 30: si conferma che, a seguito della semplificazione dei controlli sulla certificazione ambientale e di qualità delle imprese, le eventuali minori entrate per tasse e diritti sono quantomeno compensate dai minori oneri per la gestione dei servizi di controllo da parte delle strutture pubbliche, che comunque devono ritenersi estranee ai rapporti economici con i soggetti privati certificatori, che restano ira capo alle imprese.
Articolo 31: In merito alla richiesta di chiarimenti sugli effetti finanziari connessi all'estensione da cinque a dieci anni della durata di validità della carta d'identità, non si hanno osservazioni da formulare rispetto alle deduzioni formulate dal Governo in ordine a tale disposizione, già inserita nell'A.C. 2161-A all'esame della Camera dei deputati nella passata legislatura, e riportati nella nota del Servizio Bilancio di cui si tratta.
Articolo 38: in ordine ai chiarimenti richiesti si rappresenta che i Comuni già assicurano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998 il funzionamento della struttura denominata sportello unico per le attività produttive, a servizio dei soggetti privati che intendono avviare un'attività economica. La norma intende, mediarne la successiva adozione di un apposito regolamento, semplificare la disciplina dello sportello unico, dettando principi e criteri direttivi, nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa per la finanza pubblica.
In ordine all'affidamento a soggetti privati accreditati dell'istruttoria delle domande per la verifica e attestazione dei requisiti necessari per l'avvio dell'attività di impresa, si fa presente che si tratta di una scelta facoltativa che i Comuni potranno adottare, compatibilmente con la disponibilità di risorse da destinare allo scopo.
Infine per quanto concerne l'attività di vigilanza dei Ministeri interessati o del sistema camerale sui predetti soggetti privati accreditati, si ravvisa l'esigenza che, in sede di emanazione del regolamento attuativo, siano individuate modalità di vigilanza che non abbiano carattere oneroso.
Articolo 39: con riferimento ai chiarimenti circa gli effetti delle abrogazioni previste dalla disposizione, si fa presente che le previste abrogazioni sono coerenti con la semplificazione introdotta dalla disposizione che prevede, in sostituzione degli attuali diversificati obblighi di tenuta libri relativi ai rapporti di lavoro, l'obbligo di tenuta di un libro unico da parte del datore.
Articolo 42: Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.
Articolo 57: Premesso che le risorse attualmente previste per il finanziamento dei servizi pubblici di cabotaggio sono trasferite direttamente alle società e che le stesse, ai sensi della disposizione in esame, sono destinate alla compartecipazione dello Stato alle regioni per l'erogazione di tali servizi, le società regionali di navigazione, in una situazione di equilibrio, non dovrebbero rientrare nell'ambito della P.A.
Al momento, è prevedibile che le regioni finalizzino le funzioni di programmazione e amministrazione al mantenimento di tale equilibrio.
Articolo 59: Finmeccanica non è in perdita il 2007 ha chiuso in utile l'operazione di aumento di capitale non si configura rilevante ai fini dell'indebitamento. Allo stato non sono individuate le riserve disponibili che potranno essere utilizzate per la sottoscrizione di nuove azioni. Si tratta in ogni caso di partite finanziarie che restano fuori bilancio e non incidono sull'indebitamento. È esplicitamente previsto l'utilizzo di riserve qualificate come «disponibili» dalla stessa norma che pertanto non pregiudica l'equilibrio patrimoniale delle società.
Si sottolinea, poi, che l'eventuale sottoscrizione di aumenti di capitale di Finmeccanica è subordinato alla preventiva acquisizione di risorse sotto forma di distribuzione di riserve di utili: in queste condizioni non si avrebbero effetti sull'indebitamento netto strutturale, in quanto, con riferimento alle entrate, detto saldo

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prescinde da tale tipologia di risorse, mentre dal lato della spesa si avrebbe un'acquisizione di partita finanziaria ininfluente sul predetto saldo.
Per elementi di dettaglio sullo status patrimoniale e finanziario di Finmeccanica e di Società distributrici di riserve di utili si rinvia al Dipartimento del tesoro.
Articolo 60, commi 1-2: In ordine alla differenza di importi relativi agli effetti della disposizione in esame in termini di indebitamento netto per l'anno 2010, riportati, rispettivamente, dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo, si conferma che la riduzione complessiva della spesa dei Ministeri in termini di indebitamento per l'anno 2010 corrisponde ai 6.788 milioni di euro indicati nel medesimo prospetto (da cui deriva la percentuale di taglio, pari al 22,9 per cento del «valore» in termini di indebitamento delle spese interessate alla manovra, pari a 29.642 milioni di euro). Pertanto, l'inesattezza rilevata (8.600 milioni) è ascrivibile ad un mero errore materiale nella r.t....
Per quanto riguarda le notizie richieste per valutare la sostenibilità della riduzione, si riporta in allegato un prospetto concernente la ripartizione del bilancio a LV 2009-2011 per missioni e programmi. Tali dati, peraltro, saranno suscettibili nel prosieguo di modifiche ed aggiornamenti, tenuto conto delle variazioni che verranno proposte dalle amministrazioni ai fini della definizione del bilancio di previsione per l'anno 2009, anche in applicazione delle innovazioni normative sulla flessibilizzazione del bilancio stesso.
In ordine all'osservazione formulata sulla circostanza che gli stanziamenti di bilancio interessati alle riduzioni trovano sostanziale corrispondenza con le voci di spesa correlate all'applicazione del comma 507 della legge finanziaria per il 2007, si rappresenta che i criteri utilizzati nei due casi considerati, per l'individuazione della spesa assoggettabile a tagli e/o accantonamenti, differiscono sostanzialmente: in occasione della legge finanziaria 2007, il criterio era essenzialmente economico (venivano individuate le categorie di spesa aventi impatto diretto sul conto consolidato della P.A.), mentre nel caso attuale, assume preminenza la possibilità per l'Amministrazione di «controllare» la spesa, rimanendo in genere escluse dai tagli le spese la cui quantificazione risulta determinata da fattori esogeni rispetto ai comportamenti della P.A.
La contestuale introduzione di nuovi meccanismi di flessibilità, che risultano nettamente incrementati rispetto alla legislazione previgente, dovrebbe assicurare maggiori margini di sostenibilità dei tagli, rispetto all'esperienza maturata per gli accantonamenti ex comma 507, ritenendosi pertanto accettabile l'aumento delle percentuali applicate dalla manovra, passate dal 12-14 per cento del triennio 2007-2009 al 21,9 per il prossimo esercizio, previsto dal decreto-legge n. 112 del 2008.
Infine, si conferma che gli stanziamenti di bilancio che concorrono a definire la spesa riducibile, sono stati considerati a legislazione vigente e pertanto scontano gli effetti previsti sia dal DL 93/2008 che l'applicazione delle riduzioni - già accantonamenti ex comma 507 - previste dal decreto-legge 112/2008 in esame.
Articolo 60, comma 7: Al riguardo, si rappresenta in primo luogo che la modifica normativa del vincolo di copertura finanziaria delle leggi recanti effetti onerosi appare di particolare complessità attuativa ed applicabile, al momento, esclusivamente alle iniziative legislative da introdursi dopo l'approvazione parlamentare del decreto-legge 112 del 2008, tenuto conto che risulterebbe oggettivamente difficile, e in molti casi impraticabile, la revisione delle formule di copertura delle norme già presentate per l'esame delle Camere e sottoposte al parere delle competenti Commissioni, in base alla legislazione previgente.
Si conviene inoltre che, ai fini della definizione delle nuove formule di copertura, occorrerà definire un nuovo profilo operativo per la redazione delle relazioni tecniche previste dall'articolo 11-ter della legge 468/78, rendendosi necessaria l'indicazione dei dati e dei metodi utilizzati per

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la quantificazione degli oneri e relativi mezzi coperture in termini anche di fabbisogno e di indebitamento, fornendo ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare.
Si ritiene peraltro che l'estensione dell'obbligo di copertura riguardi anche i progetti di legge che non risulteranno corredati di tale strumento, in quanto di iniziativa parlamentare, per i quali si renderà necessario definire previamente i relativi effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento; a tal riguardo, si ritiene che utili elementi potranno essere forniti dallo scrivente Dipartimento in sede di valutazione e verifica delle richiamate iniziative.
Si condivide infine l'avviso della Commissione in ordine alla necessità di estendere l'obbligo della copertura sui tre saldi di tutti i nuovi o maggiori oneri, quindi sia alle maggiori spese che alle minori entrate.
Articolo 60, commi 8 e 9: Al riguardo, si rappresenta che occorre tener conto della fase di prima applicazione delle innovazioni normative del decreto-legge e delle intrinseche difficoltà gestionali che potrebbero insorgere in sede di utilizzazione dei nuovi strumenti di flessibilità.
È da ritenere, infatti, che nel complesso il coefficiente di spendibilità (in termini di fabbisogno) delle risorse che verranno via via assegnate alle amministrazioni richiedenti - in base alle sopravvenute occorrenze - attraverso la ripartizione del fondo in questione, dovrebbe essere inizialmente più basso rispetto alle corrispondenti capacità di spesa in senso economico (in termini di indebitamento), per poi progressivamente salire in considerazione dell'entrata a regime dei nuovi meccanismi di bilancio.
Articolo 63, comma 4: la norma autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008 per le esigenze del Gruppo Ferrovie S.p.A., prevedendo un successivo decreto interministeriale per la destinazione del contributo in relazione alle effettive esigenze più immediate delle società Trenitalia S.p.A.e Rete Ferroviaria S.p.A.
Al riguardo, si concorda. con quanto affermato nella nota di verifica in relazione alla quantificazione, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e si rappresenta, inoltre, che la destinazione delle somme per le finalità di cui sopra è rimessa alle valutazioni del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Al momento, non possono essere individuati i presupposti per ulteriori futuri finanziamenti.
Articolo 63, comma 5: Si precisa che l'entità delle somme oggetto della prevista anticipazione a valere sulle giacenze di tesoreria di ANAS ammonta a circa 1.500 milioni di euro. Come rappresentato nella relazione tecnica, l'utilizzo di tali somme deve essere commisurato alle disponibilità di bilancio per l'anno 2008 per gli investimenti di competenza dell'ANAS (1.050 milioni in termini di competenza e cassa, che dovrebbero essere integrati di ulteriori 450 milioni in esito al presumibile sblocco dell'accantonamento per pari importo ai sensi della normativa sul TFR) e comunque nel limite delle relative stime sui tendenziali di spesa.
In ordine agli elementi richiesti sulla destinazione vincolata delle risorse giacenti sul conto di tesoreria e sulla eventualità che il loro utilizzo possa pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati, sarà cura dell'ANAS limitare l'assunzione delle anticipazioni alle risorse per le quali non sussistono esigenze di utilizzo nel corso dell'anno 2008.
Il reintegro entro il 31 dicembre 2008 delle somme anticipate potrà avvenire a seguito del completamento della procedura di reiscrizione in bilancio dei residui caduti in perenzione il 1o gennaio 2008, previa apposita integrazione degli stanziamenti occorrenti con la legge di assestamento.
Si sottolinea come la deroga temporanea entro il 31 dicembre 2008 delle somme vincolate ha la finalità puramente contingente di assicurare ad Anas la liquidità necessaria nel limite delle complessive disponibilità assunte per l'Anas nella programmazione del conto tendenziale della Pubblica amministrazione: non sussiste pertanto alcun problema di rideterminazione

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strutturale delle finalità delle risorse dell'Anas.
Articolo 63, comma 8: Si conviene che l'entità degli oneri dovrà essere determinata con riferimento ai provvedimenti legislativi che saranno proposti, la cui adozione è subordinata alla disponibilità, sul fondo, di risorse sufficienti per la copertura degli oneri che da essi derivano.
Articolo 63, comma 10: Al riguardo, si segnala che le iniziative cui fa riferimento la relazione tecnica (rinnovi contrattuali e alle misure concernenti Roma capitale) riguardano provvedimenti che non rivestono al momento carattere di urgenza e che pertanto potranno essere predisposti in una fase successiva, in parte con effetti a decorrere dal prossimo esercizio, per i quali, tuttavia, appare opportuno reperire fin d'ora un plafond di risorse annue, ritenuto al momento congruo ai fini della copertura dei presumibili oneri che si renderà necessario fronteggiare.
In tali sensi, è da ritenere che la complessiva valutazione degli effetti in parola, che si verranno a quantificare anche in termini di fabbisogno ed indebitamento, non potrà che essere rinviata all'atto della definizione delle richiamate iniziative.
Per quanto di competenza, riguardo l'ammontare degli importi da destinarsi ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego si confermano le indicazioni riportate nella relazione tecnica alla norma.
Circa gli incrementi retributivi per l'anno 2008, si conferma che per l'anno in questione non è stata disposta un'ulteriore integrazione dei fondi per i contratti. Pertanto, le risorse disponibili per i rinnovi dell'anno 2008 sono quelle corrispondenti alla sola indennità di vacanza contrattuale.
Per gli aspetti rimanenti si rimanda al competente avviso dell'IGPB. IGOP.
Articolo 63, comma 11: Nel ribadire che nel tendenziale a legislazione vigente è stato assunta la realizzazione di investimenti immobiliari da parte degli enti previdenziali esclusivamente in forma indiretta, si osserva che la deroga concessa all'Inail di realizzare in forma diretta investimenti per infrastrutture di interesse regionale entro il limite di 75 milioni entro il 2008 non può che essere condizionata alla circostanza che l'intera realizzazione intervenga nel 2008, posto che non sussisterebbe nel 2009 il presupposto normativo per il completamento della realizzazione di interventi in forma diretta.
Articolo 63, commi 12 e 13: la disposizione ripristina l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 304 della legge finanziaria 2008, successivamente soppressa dall'articolo 11-quater del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 93/2008 recante «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie», attualmente all'esame della Camera dei Deputati (A.C. 1185).
In merito, per quanto concerne gli effetti sui saldi di finanza pubblica determinati dalle sopramenzionate disposizioni, dai quali si evince un effetto più accelerato di realizzazione della spesa da parte della disposizione in esame, si rimanda agli elementi informativi che potranno essere forniti dell'IGB.
Articolo 64: Il piano di razionalizzazione del personale docente, previsto dalla norma in esame, ha scontato, ai fini dei risparmi conseguibili, la riduzione del numero di insegnanti stabilita dalla LF 2008, per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, in 10.000 unità in ragione d'anno. A tal riguardo, si precisa che la RT relativa alla predetta LF 2008, rimodulava su ulteriori 3 anni scolastici la riduzione di personale (docente ed ATA), prevista dalla LF 2007 in 47.000 unità, come di seguito riportato:

aa.ss.2007/20082008/20092009/20102010/2011
Riduzione docenti10.000 10.000 10.000 10.000
Riduzione ATA4.000 1.000 1.000 1.000
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Quanto sopra, relativamente ai primi due anni scolastici, è confermato dai decreti interministeriali con i quali è stata determinata la consistenza organica del personale docente ed ATA.
Circa l'effettiva realizzazione dei prescritti obiettivi di risparmio, si ritiene che gli stessi possano essere realisticamente raggiunti, considerando la molteplicità degli interventi finalizzati allo scopo (comma 4), nonché la gradualità di realizzazione degli stessi (triennio 2009-2011). Inoltre; va evidenziato che la puntuale verifica della conseguibilità dei predetti obiettivi non può che essere effettuata in sede di esame del piano di attuazione di cui al comma 3, per il quale è previsto, peraltro, il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. In ogni caso, la norma, a garanzia dell'effettivo conseguimento dei risparmi indicati al comma 6, prevede apposita clausola di salvaguardia finanziaria (comma 8).
Infine, si precisa che la RT non tiene conto della differenza tra organico di diritto e organico di fatto, atteso che il numero di docenti considerato a base di calcolo, fornito dal Sistema informativo del MIUR per l'anno scolastico 2007/2008, afferisce a tutto il personale docente in servizio (quindi concernente sia l'organico di diritto che l'organico di fatto).
Articolo 65: Relativamente all'indicazione del vincolo massimo di risparmio si fa presente che l'economia di 304 milioni è quella derivante dalle economie massime realizzabili - riferite all'anno 2010 - per effetto della riduzione del 40 per cento delle risorse relative alla professionalizzazione, che non hanno una entità costante nei vari anni.
Per quanto concerne la richiesta dell'indicazione delle unità di personale che verrebbero ridotte per effetto della norma si segnala che la normativa vigente (legge 331/2000, decreto legislativo 215/2001 e legge 226/2004) stabilisce le dotazioni organiche dei singoli ruoli del personale delle Forze Armate soltanto dal 1o gennaio 2021.
Nel periodo transitorio le dotazioni organiche di personale vengono determinate annualmente con decreto di concerto Difesa-Economia e Finanze-Funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti per l'anno di riferimento, in tale contesto le stesse verranno determinate sulla base delle disponibilità più ridotte e quindi i risparmi sono effettivamente conseguibili. Le dotazioni organiche saranno determinate in relazione sia al personale effettivamente in servizio sia alle esigenze delle Forze Armate, pertanto non è ipotizzabile fin da ora la riduzione che verrà operata sia sui vari ruoli del personale in servizio permanente sia sull'entità del personale in ferma prefissata.
Articolo 66 commi da 1 a 5: In relazione alla mancata contabilizzazione sul saldo netto delle economie da turn over relative agli enti pubblici non economici ed Agenzie fiscali, si rappresenta che essendo già stata operata una riduzione dei trasferimenti sulle relative Missioni e programmi prudenzialmente non si sono scoratati ulteriori effetti sul saldo netto da finanziare.
Articolo 66 comma 13: Riguardo ai profili di problematicità rilevati si precisa che la maggiore incidenza delle misure limitative sul comparto in questione deriva dalla circostanza che, mentre gli altri comparti interessati dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 erano già assoggettati a misure limitative per i periodi considerati e pertanto le economie sono state computate in misura aggiuntiva rispetto a quelle già scontate nell'ambito delle precedenti manovre, per le università il maggior impatto deriva dall'assenza di analoghe disposizioni pregresse e pertanto sono state scontate le intere economie derivanti dalle limitazioni previste dalla norma.
Per quanto concerete i chiarimenti sulla funzionalità delle università si rileva che negli ultimi anni tali istituzioni, a differenza di altre realtà, non sono state assoggettate a limitazioni delle assunzioni per il personale a tempo indeterminato e che la legge finanziaria 2007 aveva provveduto a destinare risorse aggiuntive per l'assunzione di personale ricercatore. Peraltro

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la misura maggiormente restrittiva (turn-over al 20 per cento) riguarda un solo triennio mentre già nel 2012 le assunzioni potranno consentire la sostituzione del 50 per cento dei cessati e dal 2013 la sostituzione avverrà in misura intera. Le università pertanto nell'ambito della loro autonomia potranno individuare le più idonee misure di razionalizzazione al fine di veicolare le assunzioni consentite per fronteggiare i settori che presenteranno le carenze più significative.
Articolo 67, comma 1: In relazione all'osservazione formulata dal Servizio Bilancio va precisato che in base all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze vengono determinate le misure percentuali da applicare sulle risorse indicate dallo stesso comma 1 per l'Amministrazione economica e per quella finanziaria. In tale sede viene destinata la quota di risorse da assegnare al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.
Pertanto, la definizione del suddetto decreto ministeriale determina le risorse complessive relative all'anno 2007 da destinare ai sensi del predetto articolo 12 all'incentivazione del personale e sulle quali viene operata la riduzione del 10 per cento prevista dal comma 1 dell'articolo 67 del decreto-legge 112/2008.
In relazione a quanto sopra, in via prudenziale nella relazione tecnica all'articolo 67, comma 1 la riduzione del 10 per cento è stata calcolata sull'importo già decurtato della quota da attribuire al predetto fondo di assistenza per i finanzieri al fine di una stima delle economie più corrispondenti alla effettiva realizzazione delle stesse.
Articolo 68: Relativamente all'osservazione del Servizio Bilancio circa la richiesta di elementi quantitativi e parametri alla base della previsione di risparmio atteso si fa presente che gli stessi potranno essere determinati solo successivamente alla definizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 3 dell'articolo in esame e, comunque, le economie non potranno essere inferiori a quelle stimate nella relazione tecnica.
Conseguentemente la stima operata corrisponde a quella definita relativamente alla disposizione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 223/2006 così come indicato dal suddetto comma 3.
Relativamente alla richiesta di chiarimenti sui criteri di «nettizzazione» si rinvia all'IGPB.
Articolo 72, commi da 7 a 11: In relazione ai chiarimenti richiesti in ordine agli effetti positivi sul fronte dei redditi da lavoro dipendente si rappresenta che gli stessi sono stati stimati per quanto riguarda il turn-over solo in relazione ai comparti interessati da misure limitative e che gli stessi non sono stati conteggiati in relazione ai comparti della scuola (per il quale occorre comunque procedere alla nomina di supplenti) e della sanità e degli enti locali in relazione alla circostanza che le misure limitative delle assunzioni per tali comparti sono strumentali al raggiungimento degli obiettivi ad essi assegnati nell'ambito dei relativi patti. Pertanto nell'ipotesi che il mancato accoglimento delle istanze riguardi il 20 per cento delle 10.000 unità annue interessate (2.000 unità annue) e che di tali unità il personale interessato da misure limitative del turn-over sia il 30 per cento circa, gli effetti di contenimento dei redditi da lavoro conseguenti a misure limitative delle assunzioni sono stati computati solo su 600 unità che cessano in più per ciascuno dei primi due anni di applicazione della norma (in armonia a quanto calcolato per i maggiori oneri da trattamento di fine servizio). Ipotizzando la possibilità di assumere il 20 per cento rispetto alle maggiori cessazioni avvenute nei primi due anni si ha un numero di unità in meno, su cui computare economie pari a 480 (600-120) per ciascuno dei primi due anni. Moltiplicando il numero delle unità per un trattamento medio di 42.000 euro si ha l'importo di 20.160.000 euro per ciascuno dei due anni. I risparmi a regime per i due anni ammontano pertanto a circa 40,5 milioni di euro.

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Relativamente al differenziale retributivo è stato computato anche il personale del comparto scuola (ma non quello degli enti locali e della sanità per i motivi innanzi evidenziati). Tale differenziale è stato computato in relazione alla circostanza che la disposizione riguarda personale con significative anzianità di servizio. Anche in tale ipotesi l'effetto è stato computato solo in relazione ai primi due anni di applicazione della norma. Ipotizzando un numero di circa 820 (700 scuola e 120 altri comparti) unità annue interessate (comparto scuola più assunti nei limiti del 20 per cento del turn-over per gli altri comparti interessati da disposizioni limitative) ed un differenziale retributivo unitario di circa 8.000 euro, lordi, si ha, nel biennio un'economia a regime di circa 13.000.000 di euro.
Articolo 77: Il Servizio, nell'evidenziare il carattere prevalentemente programmatico della norma volta a stabilire i vincoli finanziari entro i quali dovrà trovare spazio la disciplina legislativa sul patto di stabilità per gli anni 2009/2011, sottolinea che non sembra prudenziale ascrivere gli attesi effetti di risparmio, quali gli accantonamenti dei trasferimenti spettanti alle regioni e agli enti locali, al provvedimento in esame e che tale accantonamento non costituirebbe un presupposto sufficiente per l'inclusione dei risparmi sui saldi. Inoltre, l'assenza di una definizione delle regole del nuovo patto di stabilità non consente di stabilire se l'entità dei risparmi sia in linea con la quantificazione operata.
Al riguardo, si rappresenta che, in caso di mancata approvazione delle norme sul patto di stabilità interno per il triennio 2009/2011, la riduzione di trasferimenti erariali a favore degli enti locali (che, com'è noto, fanno riferimento al saldo finanziario) comporta di riflesso una riduzione della spesa (e/o un aumento di altre entrate) per raggiungere gli obiettivi programmatici. Altrettanto può dirsi per i trasferimenti erariali a favore delle regioni che, pur facendo riferimento al parametro della spesa, sono condizionate in termini di bilancio alle entrate provenienti dallo Stato.
Si soggiunge inoltre che, così come precisato nella RT, l'ammontare degli accantonamenti è predeterminato e, conseguentemente, sarà la cornice finanziaria entro cui le nuove regole del patto verranno definite; regole che dovranno concretizzarsi nelle disposizioni di dettaglio del patto di stabilità interno in via di definizione e che dovranno andare a sostituire l'articolo 77 in esame.
Articolo 78: la gestione transitoria commissariale si concilia con le risorse permanenti di 500 milioni annui preordinate dall'articolo 63, comma 10, in quanto, come precisato al comma 1 dell'articolo in esame, sussiste la necessità di assicurare stabilità al piano di risanamento dell'Amministrazione comunale e, ciò, al fine di poter dare attuazione all'ordinamento di Roma Capitale in condizioni di normalità.
Si condividono le perplessità sollevate su una non chiara separazione delle partite, attive e passive, destinate a confluire nella gestione commissariale rispetto a quelle di competenza della gestione ordinaria. In proposito, si auspicano interventi correttivi.
L'anticipazione della Cassa depositi e prestiti, dovrebbe essere estinta entro il 31 dicembre 2008 con i trasferimenti statali spettanti al Comune in base alla legislazione vigente (esclusi quelli di natura tributaria) e con quelli aggiuntivi che dovranno essere attribuiti utilizzando le risorse preordinate dall'articolo 63, comma 10. Gli interessi sull'anticipazione dovrebbero gravare sulla gestione corrente a cui è stata attribuita la titolarità dell'anticipazione. Si fa, infine, presente che gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno sono le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, quindi, la gestione commissariale dovrebbe essere esclusa dai vincoli del patto, trattandosi di una gestione atipica rispetto a quella ordinaria;
Articolo 79: Gli Uffici Bilancio osservano che in assenza di dettagli circa i contenuti dell'Intesa da sottoscriversi entro

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il 31 luglio 2008, non è possibile esprimere valutazioni circa l'attendibilità e la realizzabilità delle manovre di contenimento della spesa.
Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente che sono presenti in tutte le regioni, sia pure con dimensioni diverse, inefficienze ed inappropriatezze nell'erogazione dell'assistenza sanitaria. Pertanto, l'intesa andrà ad individuare le corrispondenti aree di spesa nelle quali sono concretamente realizzabili interventi regionali diretti alla riduzione dei costi.
In ogni caso, anche qualora non venissero adottate le predette misure di contenimento, i meccanismi automatici di incremento delle aliquote, previsti dall'articolo 1, comma 174 della legge 311/2004 e dall'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 296/2006, garantiscono, sia pure diacronicamente, gli effetti scontati in termini di PA sul versante delle entrate.
Articolo 80: con riferimento al chiarimento in ordine alla stima delle economie (100 milioni di euro annui dal 2009) derivanti dall'attuazione del Piano straordinario di verifica in materia di invalidità civile.
Al riguardo, si fa presente che tale valutazione è stata effettuata in linea alla concreta esperienza amministrativa come rendicontata dai competenti Uffici che in passato hanno già realizzato programmi straordinari simili di verifica (quali quelli conseguenti dall'attuazione dell'articolo 52 della legge n. 449/97 che ha previsto un piano di verifica straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile da attuarsi in 9 mesi e dall'attuazione dell'articolo 37 della legge n. 448/98 che ha prorogato e ampliato al 31 dicembre 2000 per altri circa 100.000 accertamenti di verifica il predetto piano di verifica straordinario).
Articolo 83, commi 25-28: In ordine alle osservazioni sull'articolo 83, commi 25-28 nel rinviare alle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene che gli oneri di funzionamento del Comitato siano assicurati nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ciò anche considerato che le funzioni della Segreteria del Comitato sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come disposto dal comma 28 dell'articolo 83, e che la spesa per il funzionamento della stessa rappresenta quella che incide maggiormente sulla spesa complessiva del Comitato.
Inoltre, si ritiene che la partecipazione a titolo gratuito previsto dal comma 28 escluda la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese.
Articolo 84: Al riguardo, per quanto riguarda i sopraindicati aspetti formali, si conviene con le precisazioni formulate rispettivamente in ordine agli effetti finanziari negativi della clausola di copertura (con riferimento alle minori entrate degli articoli 3 e 82, comma 16), alla necessità di modificare l'indicazione dell'articolo 60, comma 7 in articolo 60, comma 8, e di inserire nell'elenco delle disposizioni onerose anche l'articolo 79, comma 2, per l'aumento del livello di finanziamento del SSN, che è contabilizzato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
In ordine agli importi indicati nell'articolo 84, le differenze rispetto al prospetto riepilogativo oneri-coperture, (-24 milioni nel 2009 e +306 milioni nel 2010) conseguono alla contabilizzazione degli effetti di talune norme nel prospetto medesimo.
In particolare, nel ripetuto prospetto risultano ricompresi nelle entrate anche gli effetti indotti negativi sulle imposte dirette, recati dal rinvio al 2009 dell'abrogazione del regime di esenzione IVA, delle prestazioni ausiliarie dei gruppi bancari ed assicurativi, di cui all'articolo 82, comma 16 (-24 milioni nel 2009). Inoltre, sia in termini di entrate che di spese, sono contabilizzati gli effetti indotti derivanti per l'anno 2010 dalle misure sul personale (-110 milioni sull'entrata per l'IRPEF e +196 milioni sulla spesa per effetti previdenziali e sul SSN).
Sotto il profilo sostanziale, si conferma quanto già precedentemente segnalato in

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ordine all'opportunità di estendere la clausola di copertura degli oneri anche agli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 60, comma 7.
Tuttavia, la medesima modifica normativa del vincolo di copertura finanziaria delle leggi recanti effetti onerosi, in corso d'esercizio, rappresenta un indubbio fattore di complicazione delle modalità di stesura delle relazioni tecniche e corrispondenti clausole finanziarie, sembrerebbe opportuno valutare, per intanto, la possibilità di individuare un differente percorso ai fini dell'introduzione della novità legislativa, considerate anche le valutazioni già espresse dalla V Commissione.
In tal senso, tenuto conto dell'esistenza di numerosi disegni di legge onerosi, che al momento non risultano uniformati a tale innovazione, appare plausibile l'introduzione di una iniziativa legislativa di rinvio dell'efficacia della norma stessa, a decorrere dal prossimo esercizio, al fine di introdurre maggiore gradualità in un meccanismo che appare fin d'ora di particolare complessità attuativa.

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ALLEGATO 3

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria C. 1386 Governo

ULTERIORI EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL GOVERNO

ART. 14.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Infrastrutture militari).

1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, m 326, sono apportate le seguenti modificazioni.
a) al comma 13-ter sono apportate le seguenti modifiche:
1. le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
2. Le parole: «entro il 31 dicembre, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1;
b) al comma 13-ter.2, dopo le parole: «a procedure negoziate con gli enti territoriali» sono inserite le seguenti: «, società a partecipazione pubbliche e soggetti privati»;
c) al comma 13-ter.2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e, supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e finanze»;
d) dopo il comma 13-ter.2 è inserito il seguente:
«13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica l'articolo 2, comma 615 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministro della difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma 13-ter.2».

2. All'articolo 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive

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modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «con gli enti territoriali» sono sostituite con le seguenti: «di beni e servizi con gli enti territoriali le società a partecipazione pubblica e i soggetti privati»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile».

3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, in deroga alla legge 24 dicembre 1908 n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnicooperativo di società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emessa da una commissione appositamente nominata, dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti delle stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
d) le risorse finanziarie derivanti dalle gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa;
e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b), sia inferiore a quattrocentomila euro;
f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice. Per i beni riconosciuti di tale interesse, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 dello stesso codice. Le approvazioni e le autorizzazioni

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previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della presente legge.
14. 07.Il Governo.

ART. 63.

Dopo il comma 13 è inserito il seguente:
14. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, la lettera a) è soppressa. Alle minori entrate, valutate in euro 16.700.000 per l'anno 2008 ed in euro 66.800.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, come integrato con le risorse di cui all'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
63. 88.Il Governo.

ART. 69.

L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

Art. 69.
(Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali).

1. Con effetto dal 1o gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti è differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o aumenti biennali.
2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o aumento biennale maturato.
3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.
4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

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5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte delle singole università delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.
6. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2003, n. 93 e quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
69. 19. Il Governo (Nuova formulazione).

ART. 81.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 15 sono soppressi;
b) al comma 16 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a), b) e c), la disposizione del periodo precedente si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare - fotovoltaica o eolica.»;
c) i commi da 26 a 28 sono soppressi.

Conseguentemente all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17, primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 18»;
b) al comma 17, quarto periodo, le parole: «in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.», sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i valori del patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo.»;
c) al comma 18, primo periodo, le parole: «è dovuta qualora il fondo sia costituito con apporto di immobili, diritti reali immobiliari o partecipazioni in società immobiliari per la maggior parte del suo patrimonio e qualora:», sono sostituite dalle seguenti: «è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti:»;
d) al comma 18, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella lettera a) le parole: «nonché da enti pubblici e enti di previdenza obbligatoria», sono sostituite dalle seguenti: «nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
2) nella lettera b), le parole: «da persone fisiche», sono sostituite dalle seguenti: «da una o più persone fisiche»; le

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parole: «al di fuori dell'esercizio dell'impresa,» sono soppresse e le parole: «e da trust di cui siano disponenti o beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le predette quote siano relative ad imprese commerciali esercitate da soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti»;
e) dopo il comma 18 è inserito il seguente:
«18-bis. L'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, realizzati in dipendenza della cessione o del rimborso di quote di partecipazione in fondi d'investimento immobiliare chiusi soggetti alle disposizioni del comma 18 è dovuta nella misura del 20 per cento. L'imposta è applicata nella medesima misura al momento della cessione o del rimborso anche qualora le quote siano immesse nei rapporti sui quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
f) il comma 19 è sostituito dal seguente:
«19. La Società di gestione del risparmio verifica i requisiti di cui al comma 18, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d'imposta. A tal fine entro il 31 dicembre di ogni anno i possessori delle quote sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 18. La società di gestione del risparmio segnala all'Agenzia delle entrate i casi in cui i partecipanti al fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere la comunicazione di cui al presente comma non consentendo l'applicazione dell'imposta di cui al comma 17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità per la segnalazione di cui al periodo precedente.»;
g) al comma 20, primo periodo, le parole: «delle condizioni indicate» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti indicati»;
h) al comma 20 è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Qualora la società di gestione del risparmio non abbia potuto applicare l'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a seguito della mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 19, l'imposta patrimoniale è applicata in capo ai partecipanti in proporzione del valore delle quote detenute nel medesimo periodo d'imposta e risultante dai relativi prospetti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Per l'accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni del Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le sanzioni sono applicate ai soli soggetti di cui al comma 19 che hanno omesso, in tutto o in parte, la comunicazione alla società di gestione del risparmio.»;
i) dopo il comma 21 è inserito il seguente:
«21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, è operata sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge e il costo di sottoscrizione o acquisto.»;
l) al comma 22, capoverso 5-quater, le parole: «che detengono più del 50 per cento delle quote dei fondi», sono sostituite dalle seguenti: «il cui patrimonio sia

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investito in misura prevalente in quote di fondi»;
m) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:
«24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock options.».
24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, di cui al comma 24-bis, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:
«16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento».

Conseguentemente, all'articolo 82, dopo il comma 13 inserire il seguente:
«13-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il comma 2-bis è sostituto dal seguente: «A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008».
81. 57.Il Governo.

Al comma 30, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione Europea;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 83 inserire il seguente:

Art. 83-bis.
(Procedura per il recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. del 11 marzo 2008 della Commissione Europea).

1. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le modalità previste dal presente articolo.
2. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero è determinato secondo i seguenti criteri:
a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma 1 dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge n. 350 del 2003, in materia di rivalutazione dei beni;
b) applicazione sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili dell'aliquota del 19 per cento e del 15 per cento su quelle relative a beni non ammortizzabili;

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c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alle, partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruenti del regime di esenzione di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla stessa data;
e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (della presente legge di conversione), è approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto alla stessa Agenzia delle entrate entro 15 giorni dalla sua emanazione.
4. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 2 e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti.
5. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato».
81. 58.Il Governo.

ART. 83.

Dopo l'articolo 83, inserire i seguenti:

Art. 83-bis.
(Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi).

1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di una adeguata indagine a campione, e tenuto conto delle rilevazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e la relativa incidenza.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi, rappresentata dai costi del carburante.

Art. 83-ter.
(Disciplina transitoria per l'adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto).

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e saranno sottoposte a verifica, con riferimento all'impatto sul mercato, dopo un anno dall'entrata in vigore delle stesse.
2. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto

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dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico indicato nella determinazione di cui all'articolo 83-bis, comma 1, effettuata nel mese precedente a quello della esecuzione dei trasporto, moltiplicata per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.
3. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporti da effettuarsi in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel contratto o nelle fatture, emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso.
4. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo dei carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico indicato (per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto) nella determinazione di cui all'articolo 83-bis, comma 1, adottata nel mese precedente a quello della esecuzione del trasporto, per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura.
5. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 4, deve corrispondere, ad una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui all'articolo 83-bis, comma 2.
6. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 4, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 5, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. L'azione del vettore si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto.
7. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti la prestazione del trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo ivi indicato ed i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore, ai sensi dei commi 5 e 6. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge, con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, al committente di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile, e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo 1, del codice di procedura civile.
8. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui all'articolo 83-bis, l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili del Ministero per lo sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto

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pattuite nei mesi precedenti, qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Tale indice è pari al 30 per cento della variazione percentuale del prezzo del gasolio rilevato nel periodo di riferimento, per i veicoli di massa complessiva pari o superiore alle 20 tonnellate, al 20 per cento di tale variazione per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 20 tonnellate e superiore alle 3,5 tonnellate, ed al 10 per cento della variazione stessa per i veicoli di massa complessiva non superiore alle 3,5 tonnellate.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a far data dal 1o luglio 2008.

Art. 83-quater.
(Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore).

1. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato tassativamente in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
3. La decorrenza degli interessi moratori di cui al comma 2 è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 83-quinquies.
(Sanzioni).

1. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui agli articoli 83-ter e 83-quater consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell'esclusione, fino ad un anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

Art. 83-sexies.
(Messa a disposizione della merce e degli imballaggi da parte del mittente).

1. Dopo l'articolo 1684 del codice civile, è inserito il seguente:

«Art. 1684-bis (Messa a disposizione della merce e degli imballaggi da parte del mittente).

1. Il mittente deve altresì mettere a disposizione del vettore la merce da trasportare, imballata oppure stivata in apposite unità di carico, che ne consentano la movimentazione e il trasporto in condizioni di sicurezza.
2. Il vettore ha il diritto di verificare la merce affidata per il trasporto a spese del committente, apponendo eventuali riserve sulla lettera di vettura o sulla ricevuta di carico. In assenza di annotazioni, si presume che la merce e il suo imballaggio fossero, al momento dell'affidamento al vettore, in buono stato apparente e che il numero dei colli e le loro condizioni fossero conformi a quanto descritto sulla lettera di vettura o sulla ricevuta di carico.
3. Al momento della conclusione del trasporto, il vettore ha diritto alla restituzione di una copia della lettera di vettura

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o della ricevuta di carico, sottoscritta dal destinatario, attestante l'avvenuta esecuzione della prestazione.
4. Salvo diverse pattuizioni, il vettore non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di carico utilizzate per il trasporto. Nel caso in cui il mittente ed il destinatario si fossero accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di carico, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.».

Art. 83-septies.
(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono soppresse.
4. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione europea».
5. Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti al comma 1 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.
6. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di vettoriamento del gas metano per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

Art. 83-octies.
(Utilizzo del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto).

1. Le somme disponibili sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, al netto delle misure previste dal regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi successivi, ad interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di trasferta ed alla imponibilità, ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché ad incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.

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2. Nei limiti di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennità percepita nell'anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle spese di viaggio e trasporto.

3. Nei limiti di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.
4. Per l'anno 2008, nei limiti di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito di imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 2, 3 e 4, con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 3, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale, sono stabilite la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 7.
6. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro ed a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione di dette risorse.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3, 4 e 6, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 918 dei citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

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8. Le misure di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, previa autorizzazione della Commissione europea.
9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE.».
83. 016.Il Governo.