CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 luglio 2008
29.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 590

ALLEGATO

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1386, recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
considerato che il decreto-legge si pone il condivisibile obiettivo di offrire misure di stimolo per la crescita della produttività e della competitività dell'economia nazionale, sia attraverso interventi di liberalizzazione e semplificazione amministrativa «a costo zero» sia attraverso importanti iniziative di incentivazione del sistema produttivo e di investimento per il potenziamento della dotazione infrastrutturale del Paese;
rilevato che il provvedimento contiene una serie di significative e condivisibili misure in materia ambientale, edilizia e infrastrutturale, in ordine alle quali appare utile suggerire taluni interventi integrativi e migliorativi,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 7, che individua interventi di strategia energetica nazionale, in particolare al fine di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, si segnala la necessità di prevedere forme di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che evitino un irragionevole accentramento delle proposte operative all'interno del solo Ministero dello sviluppo economico, considerato anche che il comma 2 dell'articolo citato prevede la positiva e condivisibile convocazione di una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente, d'intesa tra i due Ministri competenti;
2) si valuti l'opportunità di circoscrivere con maggiore cautela - anche mediante l'introduzione di eventuali misure preventive di verifica e monitoraggio ambientale - la portata applicativa dell'articolo 8, volto a riaprire, nel caso in cui si accerti la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, la possibilità di sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell'Alto Adriatico, nonché ad agevolare lo sfruttamento dei giacimenti marginali;
3) all'articolo 11, all'alinea del comma 3, occorre chiarire la tipologia degli interventi da realizzare per il recupero del patrimonio abitativo esistente, introducendo, a tal fine, un esplicito richiamo agli interventi edilizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
4) al medesimo articolo 11, al comma 5, si valuti l'opportunità di modificare la lettera c), nel senso di inserire, dopo le parole: «e strumenti di incentivazione del mercato della locazione», le seguenti parole: «e previsione, anche in via graduale e progressiva, di una imposizione sostitutiva sui redditi derivanti da locazione», anche in modo da rispondere, da un lato,

Pag. 591

all'esigenza di un forte rilancio dell'affitto e coniugare, dall'altro, l'emersione di contratti illegali di locazione e il ripristino di una nozione di redditività degli stessi;
5) all'articolo 13, che propone misure per la valorizzazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, inerenti la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti, si raccomanda di assicurare che la gestione di tali alienazioni e i relativi prezzi di cessione non fuoriescano dal solco tracciato dalla legge n. 560 del 1993, considerati anche i rilevanti profili di competenza regionale sulla materia e la necessità di garantire il perseguimento degli obiettivi di solidarietà sociale nella soluzione dell'emergenza abitativa, tradizionalmente sottesi agli interventi di edilizia residenziale pubblica;
6) all'articolo 28, che prevede l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di esplicitare un richiamo alla specifica finalità di garantire il rafforzamento del sistema dei controlli in campo ambientale, secondo principi di efficienza e funzionalità degli apparati tecnici preposti.