CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 7 luglio 2008
28.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (C. 1366 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al primo comma sostituire le parole: ai due anni con le seguenti: ai cinque anni.
1. 1.Bernardini.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al comma primo, aggiungere, in fine, le parole:, previo giudizio di pericolosità sociale specificamente motivato dal giudice.
1. 2. Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», sostituire il terzo comma con il seguente:
L'inottemperanza, priva di giustificato motivo, all'ordine di espulsione ovvero di allontanamento, pronunciato dal giudice, è punita con la reclusione da uno a quattro anni.
1. 5. Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al comma primo, primo periodo dopo le parole: libertà personale aggiungere le seguenti: non inferiore a cinque anni,.
1. 6. Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al comma primo, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo giudizio di pericolosità sociale specificamente motivata dal giudice,.
1. 8. Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», sostituire il secondo comma con il seguente: L'inottemperanza priva di giustificato motivo all'ordine di espulsione pronunciato dal giudice è punita con la reclusione da uno a quattro anni.
1. 11.Bernardini.

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Al comma 1, sostituire la lettera b-quinquies) con la seguente:
b-quinquies) l'articolo 496 è sostituito dal seguente:
Art. 496. (Rifiuto di collaborazione in ordine all'identifiazione proprio o di altri e falsi dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri). Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli 494 e 495, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, non collabora alla propria o all'altrui identificazione ovvero fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a due anni».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 01, premettere il seguente:
001. All'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Chiunque, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il permesso o la carta di soggiorno, ovvero il passaporto o altro documento di identificazione, deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici, e ad esame della retina, ed è punito ai sensi di quanto disposto dall'articolo 496 del codice penale. Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza sono tenuti ad accompagnare la persona nei propri uffici e a provvedere al suo trasferimento al centro di identificazione amministrativa, di cui all'articolo 13-ter, più vicino;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Le procedure per l'identificazione, da attivare in collaborazione con il diretto interessato e con i Paesi stranieri, devono essere avviate dal momento del fermo. A tale fine il questore ordina che lo straniero fermato sia trattenuto negli appositi centri di identificazione amministrativa di cui all'articolo 13-ter. Il fermo è disposto, in ogni caso, con provvedimento motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Lo straniero è trattenuto ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 13-ter»;
c) il comma 4 è abrogato;
e, all'articolo 9, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Dopo l'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:
«Art. 13-ter. - (Centri di identificazione amministrativa). 1. Qualora il cittadino straniero, fermato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, non collabori, al di là di oggettive cause ostative, alla sua identificazione, con specifico riferimento alla propria nazionalità, il questore, a mezzo di decreto di fermo, dispone che lo stesso sia trattenuto in appositi centri di identificazione amministrativa istituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di fermo di cui al periodo precedente è disposto in ogni caso con provvedimento motivato immediatamente esecutivo e deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro quarantotto ore ai sensi di quanto disposto dal comma 2.
2. Avverso i decreti di convalida del fermo di cui al comma 1 è proponibile il ricorso in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida del fermo decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
3. La convalida comporta che lo straniero sia trattenuto ai fini della sua identificazione presso il centro di identificazione amministrativa per un periodo non superiore ai 9 mesi, prorogabile dal giudice su richiesta del questore per ulteriori 90 giorni. Al termine di tale periodo lo straniero non ancora identificato è sottoposto

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al procedimento a suo carico per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, da espletare per direttissima in osservanza di quanto disposto dagli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale.
4. È istituito almeno un centro di identificazione amministrativa in ogni regione.
5. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e di servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
6. Il cittadino straniero fermato, nei cui confronti non sia intervenuto un decreto di espulsione, che decida di collaborare ai fini della sua identificazione, anche in relazione alla propria nazionalità, prima che sia intervenuta una condanna di primo grado per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a diciotto mesi.
7. Lo straniero è trattenuto nel centro di identificazione amministrativa secondo modalità che garantiscano il pieno rispetto della sua dignità.
8. Il questore del luogo in cui si trova il centro di identificazione amministrativa trasmette copia degli atti al giudice di pace competente per la convalida entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
9. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, anch'esso tempestivamente avvertito e informato, è condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Avverso il decreto di fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.
10. Quando non sia stato possibile identificare lo straniero, durante il periodo di fermo, o alla conclusione dell'eventuale periodo di detenzione disposta ai sensi degli articoli 495, 495-bis e 496 del codice penale, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di tre giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle ulteriori conseguenze penali della sua trasgressione. Allo straniero è intimato il divieto perenne di rientro in Italia.
11. Allo straniero che senza giustificato motivo si trattiene o rientra nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di cui al comma 10 del presente articolo si applica quanto previsto dal comma 13-bis dell'articolo 13 e dal comma 5-quater dell'articolo 14.
12. Nel caso in cui durante il periodo di fermo, ovvero di detenzione, si giunga all'identificazione dello straniero, quest'ultimo, dopo aver scontato la pena prevista, è immediatamente espulso con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 13. Nel caso di cui al presente comma, allo straniero è fatto divieto perenne di rientro nel territorio dello Stato.
13. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera resta fermo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14».
1. 13.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile limitatamente
alla parte consequenziale)

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Al comma 1, sostituire la lettera b-quinquies) con la seguente:
b-quinquies) l'articolo 496 è sostituito dal seguente:
«Art. 496. - (Rifiuto di collaborazione in ordine all'identificazione propria o di altri e false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli 494, 495 e 495-ter, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, non collabora alla propria o all'altrui identificazione ovvero fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a due anni.

Conseguentemente:
all'articolo 5, comma 01, premettere il seguente:

«001. All'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Chiunque, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il permesso o la carta di soggiorno, ovvero il passaporto o altro documento di identificazione, deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici, e ad esame della retina, ed è punito ai sensi di quanto disposto dall'articolo 496 del codice penale. Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza sono tenuti ad accompagnare la persona nei propri uffici e a provvedere al suo trasferimento al centro di identificazione amministrativa, di cui all'articolo 13-ter, più vicino».;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le procedure per l'identificazione, da attivare in collaborazione con il diretto interessato e con i Paesi stranieri, devono essere avviate dal momento del fermo. A tale fine il questore ordina che lo straniero fermato sia trattenuto negli appositi centri di identificazione amministrativa di cui all'articolo 13-ter. Il fermo è disposto, in ogni caso, con provvedimento motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Lo straniero è trattenuto ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 13-ter;
c) il comma 4 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: centro di identificazione ed espulsione con le parole: centro di identificazione amministrativa;
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:
«Art. 13-ter. Qualora il cittadino straniero, fermato ai sensi dell'articolo 6, comma 3,non collabori, al di là di oggettive cause ostative, alla sua identificazione, con specifico riferimento alla propria nazionalità, il questore, a mezzo di decreto di fermo, dispone che lo stesso sia trattenuto nei centri di cui al comma 1. Il decreto di fermo è disposto in ogni caso con provvedimento motivato immediatamente esecutivo e deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro quarantotto ore ai sensi di quanto disposto dal comma 3.
2. Avverso i decreti di convalida del fermo di cui al comma 1 è proponibile il ricorso in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida del fermo decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
3. La convalida comporta che lo straniero, ai fini della sua identificazione, sia

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trattenuto presso il centro di identificazione ed espulsione, per un periodo non superiore ai nove mesi prorogabile dal giudice su richiesta del questore per ulteriori novanta giorni. Al termine di tale periodo lo straniero non ancora identificato è sottoposto a procedimento per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, da espletare per direttissima in osservanza di quanto disposto dagli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale.
4. È istituito almeno un centro di identificazione ed espulsione in ogni regione.
5. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari, o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e di servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
6. Il cittadino straniero fermato, nei cui confronti non sia intervenuto un decreto di espulsione, che decida di collaborare ai fini della sua identificazione, anche in relazione alla propria nazionalità, prima che sia intervenuta una condanna di primo grado per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a diciotto mesi.
7. Lo straniero è trattenuto nel centro di identificazione ed espulsione secondo modalità che garantiscano il pieno rispetto della sua dignità.
8. Il questore del luogo in cui si trova il centro di identificazione ed espulsione trasmette copia degli atti al giudice di pace competente per la convalida entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
9. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, anch'esso tempestivamente avvertito e informato, è condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Avverso il decreto di fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.
10. Quando non sia stato possibile identificare lo straniero, durante il periodo di fermo, o alla conclusione dell'eventuale periodo di detenzione disposta ai sensi degli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di tre giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle ulteriori conseguenze penali della sua trasgressione. Allo straniero è intimato il divieto perenne di rientro in Italia.
11. Allo straniero che senza giustificato motivo si trattiene o rientra nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di cui al comma 10 del presente articolo si applica quanto previsto dal comma 13-bis dell'articolo 13 e dal comma 5-quater dell'articolo 14.
12. Nel caso in cui durante il periodo di fermo, ovvero di detenzione, si giunga all'identificazione dello straniero, quest'ultimo, dopo aver scontato la pena prevista, è immediatamente espulso con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 13. Nel caso di cui al presente comma, allo straniero è fatto divieto perenne di rientro nel territorio dello Stato.

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13. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera resta fermo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14.
1. 14.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile limitatamente
alla parte consequenziale)

Al comma 1, sostituire la lettera b-quinquies) con la seguente:
b-quinquies) l'articolo 496 è sostituito dal seguente:
«Art. 496. (Rifiuto di collaborazione in ordine all'identificazione propria o di altri e false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli precedenti, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, non collabora alla propria o all'altrui identificazione ovvero fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a due anni.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
m-quinquies) rifiuto di collaborazione in ordine all'identificazione propria o di altri e false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, previsti dall'articolo 496 del codice penale.
1. 15.Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, sostituire la lettera b-quinquies) con la seguente:
b-quinquies) l'articolo 496 è sostituito dal seguente:
Art. 496. - (Rifiuto di collaborazione in ordine all'identificazione propria o di altri e false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli 494 e 495, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, non collabora alla propria o all'altrui identificazione ovvero fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a due anni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Lo straniero sottoposto a decreto di espulsione anche nel caso in cui si sia trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero vi sia rientrato in violazione di quanto disposto dal comma 13 dell'articolo 13 del medesimo testo unico, se entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge collabora alla sua identificazione, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a trentasei mesi.
2. Lo straniero di cui al comma 1 del presente articolo, decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermato dalle autorità competenti è sottoposto a procedimento penale per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, da espletare per direttissima ai sensi di quanto disposto dagli articoli 499 e seguenti dei codice di procedura penale; si applica quanto previsto dal comma 13-bis dell'articolo 13 e dal comma 5-quater dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
1. 16.Costantini, Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera b-quinquies) con la seguente:
b-quinquies) l'articolo 496 è sostituito dal seguente:
Art. 496. - (Rifiuto di collaborazione in ordine all'identificazione propria o di altri e false dichiarazioni sull'identità o su qualità

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personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dai casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, non collabora alla propria o all'altrui identificazione ovvero fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
1. 17.Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, dopo la lettera b-sexies), aggiungere le seguenti:
b-septies) l'articolo 572 è sostituito dal seguente:
Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
e-bis) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:
Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;

e-ter) l'articolo 671 è abrogato;
e-quater) dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:
Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenne). Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni»;
e-quinquies) dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:
Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.
Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio»;

e-sexies) all'articolo 640, secondo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) se ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5)»;

e-septies) dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 635, è inserito il seguente:
«3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale»;

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e-octies) dopo il secondo comma dell'articolo 635, è inserito il seguente:
«Per i reati di cui al comma precedente, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna»;

e-nonies) al secondo comma dell'articolo 639 , dopo le parole: «compresi nel perimetro dei centri storici,» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia» sono inserite le seguenti: «atti persecutori»;
a-ter) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«
6-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

a-quater) dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente:
Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.
3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio».
1. 18.Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera b-sexies), aggiungere le seguenti:
b-septies) dopo l'articolo 612 sono aggiunti i seguenti:
Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma.
La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.
Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.

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Art. 612-ter. - (Diffida). - La persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612-bis può presentare all'autorità competente richiesta di diffida all'autore della stessa. Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione dei reato di cui all'articolo 612-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti persecutori.
La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.
Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti persecutori espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista del primo comma dell'articolo 612-bis è aumentata fino a sei anni».
1. 19.Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, Murer.
(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 1. 20.Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 1. 21.Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 1. 22.Amici, Ferranti, Zaccaria, Tenaglia, Bressa, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f)
all'articolo 61, primo comma, al numero 6), dopo la parola: «esecuzione», inserire le seguenti: «di un provvedimento di espulsione od allontanamento dal territorio dello Stato ovvero».
** 1. 24.Amici, Ferranti, Zaccaria, Tenaglia, Bressa, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) all'articolo 61, primo comma, al numero 6), dopo la parola: «esecuzione», inserire le seguenti: «di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato, ovvero».
** 1. 25.Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f)
dopo l'articolo 61, è aggiunto il seguente:
«Art. 61-bis.
(Circostanza aggravante della clandestinità).

1. Se il reato è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale la pena è aumentata fino alla metà.
1. 26.Cirielli.

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 11-bis», dopo le parole: sul territorio nazionale

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aggiungere le seguenti: per aver trasgredito l'ordine di espulsione pronunciato dal giudice.
1. 28.Bernardini.

All'articolo 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:
f-ter) dopo l'articolo 649 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 649-bis. - (Confisca e sequestro dei proventi di reato). - Nei casi di condanna per delitti contro il patrimonio o comunque commessi al fine di profitto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter.
La confisca si applica tenendo salvi i diritti della persona offesa e della persona danneggiata dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
Il danaro ed i beni confiscati sono impiegati dal Ministro della giustizia per le esigenze di funzionamento e potenziamento degli uffici giudiziari. Gli aeromobili, i natanti e i beni mobili iscritti in pubblici registri possono essere assegnati alle Forze di Polizia che ne facciano richiesta secondo le modalità previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Nel corso delle indagini preliminari è obbligatorio il sequestro preventivo del danaro e dei beni di cui all'articolo 322-ter».
1. 29.Cirielli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 374-bis, è inserito il seguente:
«Art. 374-ter. - (Frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato). - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, compie artifizi o raggiri volti a trarre in inganno il giudice in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato che si procede nei suoi confronti, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto di cui al comma 1 è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di una professione, si applica altresì la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione.»;
b) all'articolo 383, comma 1, dopo le parole: «preveduti dagli artt.», sono aggiunte le seguenti: «374-ter,».
1. 01.Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza in caso di false dichiarazioni).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:
2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto ai sensi dell'articolo 5, è revocato, in seguito a presentazione di dichiarazioni mendaci, formazione di atti pubblici falsi o di uso degli stessi contro le norme di legge. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
1. 02.Sbai.

ART. 2.

Al comma 1 dopo la lettera 0a) inserire la seguente:
0a-bis) Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 224-bis. - (Provvedimenti del giudice per le perizie su minori). - 1. Il giudice con ordinanza motivata può disporre il

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prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale ai fini della determinazione del profilo del DNA su minori per i quali sussistono elementi tali da far ritenere che siano stati sottratti ai propri genitori.
2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio l'indicazione delle ragioni per le quali l'accertamento del fatto non può essere svolto se non con il compimento del prelievo o degli accertamenti sulla persona da sottoporre a perizia».
2. 1.Mario Pepe (PdL).
(Inammissibile)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole:, anche su richiesta dell'organo accertatore.
2. 2.Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso comma 3-ter.
2. 3.Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
b-bis. 1) al comma 1 dell'articolo 438, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta non può essere avanzata nel caso di reati per cui è prevista la pena dell'ergastolo».
2. 4. D'Antona.
(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
2. 20. Bernardini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Rispetto al reato così individuato, per la determinazione del giudice competente si applicano gli articoli 8 e 9»;
b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21. - (Incompetenza). - 1. L'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare»;
c) l'articolo 23 è sostituito dal seguente: «Articolo 23. - (Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado). - 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.
2. L'imputato, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può chiedere al giudice cui sono stati trasmessi gli atti il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta delle parti»;
d) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente: «Articolo 23-bis. - (Rigetto della questione di competenza). - 1. Se il giudice del dibattimento ritiene che il processo appartiene alla propria competenza rigetta con ordinanza l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 21.
2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera a); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento.
3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611. Se accoglie il ricorso, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata; il giudice provvede ai, sensi dell'articolo 23. Se la corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la questione di competenza non può più essere rilevata o eccepita, né può costituire oggetto di successiva impugnazione.

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4. Se il ricorso di cui il comma 1 non viene proposto, la questione di competenza non può costituire oggetto di successiva impugnazione.»;
e) l'articolo 24 è abrogato;
f) l'articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25. - (Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione). - 1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa qualificazione giuridica del fatto da cui derivi la modificazione della giurisdizione»;
g) all'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Se le prove di cui al comma 1 hanno contenuto dichiarativo, si applica l'articolo 190-bis»;
h) l'articolo 33-octies è abrogato;
i) dopo l'articolo 33-nonies, è inserito il seguente:
«Articolo 33 - decies. (Rigetto dell'eccezione relativa alla composizione del giudice). - 1. Se il giudice rigetta l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 33-quinquies, la relativa ordinanza è impugnabile ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 3 e 4»;
l) all'articolo 491, comma 1, le parole: «per territorio o per connessione» sono soppresse;
m) all'articolo 516, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;
n) all'articolo 517, il comma 1-bis è abrogato;
o) dopo l'articolo 518, è inserito il seguente:
«Articolo 518-bis. - (Questione di competenza in caso di nuove contestazioni). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 516 e 517, l'imputato può formulare, a pena di decadenza, l'eccezione di cui all'articolo 21 immediatamente dopo la nuova contestazione, ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519, comma 2, e 520, comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.
2. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.
3. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1.
4. Sull'eccezione proposta ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza.
5. Nel caso previsto al comma 1, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1. Si applicano gli articoli 23, 23-bis e 26.
6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'ordinanza che decide sulla relativa eccezione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 33-decies.»;
7. Nel caso previsto dall'articolo 518, comma 2, quando l'imputato presta il consenso alla nuova contestazione, l'incompetenza del giudice che procede ovvero l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice non possono più essere eccepite, né possono formare oggetto di impugnazione».
2. 5. Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
>Art. 2.1 - (Ulteriori modifiche al codice di procedura penale in tema di difesa e notificazioni degli atti del procedimento) - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 107, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «, che provvede

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immediatamente alla nomina di difensore d'ufficio, salva la nomina di un nuovo difensore di fiducia.,»;
b) all'articolo 121, comma 1, in fine è aggiunto il seguente periodo: «ovvero per posta elettronica certificata»;
c) all'articolo 148, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il giudice può disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia penitenziaria; in tal caso le notificazioni sono eseguite con l'osservanza delle norme del presente titolo.»;
d) all'articolo 148, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti a mezzo posta elettronica certificata. A tal fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina o, ove non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'Albo redatto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità ad eseguire la notificazione nel modo anzidetto, le notificazioni o gli avvisi ai difensori possono eseguiti con altri mezzi tecnici idonei, In tal caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo in originale»;
e) all'articolo 150, comma 1, le parole: «Quando lo consigliano circostanze particolari», sono soppresse;
f) all'articolo 151, comma 1, dopo le parole: «ad eseguire» sono inserite le seguenti: «, ovvero, quando concrete e motivate ragioni lo impongano, dalla sezione di polizia giudiziaria»;
g) all'articolo 152, le parole: «possono essere sostituite», sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite»;
h) all'articolo 157, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
«8-bis. Salvo che la legge non disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Il difensore può dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. La presente norma si applica anche alle comunicazioni di atti e agli avvisi.»;
i) all'articolo 157, dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:
«8-ter. In tutti i casi in cui la modificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis»,;
l) l'articolo 159, è sostituito dal seguente:
«Articolo 159. - (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). - 1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziaria centrale, il luogo di nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e procede d'ufficio alla nuova notificazione; l'ufficiale giudiziario procedente può incaricare l'ufficiale giudiziario competente per territorio per la notificazione.
1-bis. In caso di esito negativo delle ricerche eseguite ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite polizia giudiziaria.
2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore»;

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m) all'articolo 161, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Nei casi di cui ai commi i e 2, quando l'ufficiale giudiziario accerta l'impossibilità di eseguire la notifica dell'atto all'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domicilio determinato, procede alla notificazione dello stesso mediante consegna di unica copia al difensore, dando atto nella relazione di cui all'articolo 168 dell'omessa notificazione presso il domicilio dichiarato, eletto o determinato.»;
2. 01. Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. 1.- (Altre modifiche al codice di procedura penale) - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;
b) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «7. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;
c) dopo l'articolo 282-bis è aggiunto il seguente:
«Articolo 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da stabile relazione affettiva.
3. Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento di comunicazione anche telematico.
5. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.».
d) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'imputato e all'eventuale già nominato difensore della persona offesa dal reato»;
e) dopo l'articolo 384 è inserito il seguente: «Art. 384-bis. - (Divieto provvisorio di avvicinamento). - 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'applicazione provvisoria delle prescrizioni previste dall'articolo 282-ter del codice di procedura penale nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.
2. Entro 48 ore dall'emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al Giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.
3. Il Giudice entro 5 giorni successivi fissa l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all'indiziato ed al difensore.
4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e l'indiziato possono proporre ricorso per Cassazione.
5. Quando non provvede a norma del comma che precede, il Giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.

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6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 390 e dell'articolo 391».
f) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;
g) l'articolo 395 è sostituito dal seguente: 1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente ai soli atti e documenti indispensabili per l'espletamento del mezzo di prova, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma i lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria;
i) l'articolo 396, comma i, è modificato come segue:
1) dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato»;
2) dopo le parole: «fondatezza della richiesta,» sono inserite le seguenti: «le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398 comma 5-bis,»;
l) all'articolo 396, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato»;
m) all'articolo 396, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato»;
n) l'articolo 398, il comma 5-bis, è modificato come segue:
1) prima della parola «600» è inserita «572,»;
2) le parole: «e 609-octies» sono sostituite da: «609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis»;
3) le parole «vi siano minori di anni sedici,» sono sostituite da «vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,»;
4) le parole «quando le esigenze del minore» sono sostituite da «quando le esigenze di tutela delle persone»;
5) le parole «abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti "abitazione della persona interessata all'assunzione della prova"».
2. 02. Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2.1 - (Ulteriori modifiche al codice di procedura penale in materia di atti persecutori). - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 266, dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;
b) al comma 1-bis dell'articolo 392, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
c) al comma 5-bis dell'articolo 398, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
d) al comma 4-ter dell'articolo 498, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»,;
e) dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente:
«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che

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dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.
3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio».
2. 03.Amici, Ferranti, Zaccaria, Tenaglia, Bressa, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Le misure interdittive e le misure del divieto di dimora, dell'obbligo di dimora e degli arresti domiciliari possono essere disposte anche congiuntamente";
b) all'articolo 308, comma 2, le parole: «due mesi», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";
c) gli articoli 322 bis, e 325, comma 1, sono abrogati.
2. 04. Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«1-bis. Il giudizio abbreviato non si applica per i reati che prevedono la pena dell'ergastolo».

2. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono soppressi.
3. L'articolo 441-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 441-bis. - (Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato). - 1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, il procedimento procede nelle forme ordinarie.
2. Il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta».
2. 05.D'Antona.
(Inammissibile)

ART. 2-bis.

Sopprimerlo.
* 2-bis. 1. Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

Sopprimerlo.
* 2-bis. 2. Di Pietro, Palomba, Costantini.

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Sopprimerlo.
* 2-bis. 3. Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Sostituire gli articoli 2-bis e 2-ter con i seguenti:

Art. 2-bis
(Ufficio per il processo)

1. Negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado sono costituite strutture organizzative denominate: «ufficio per il processo», mediante la riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, con la finalità di rendere effettivi le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi.
2. L'ufficio per il processo svolge tutti i compiti e le funzioni necessari ad assicurare la piena assistenza all'attività giurisdizionale ed è finalizzato all'innovazione e alla semplificazione delle attività svolte, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. Esso provvede altresì alla rilevazione dei flussi dei processi e cura i rapporti con le patti e il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi nonché la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.
3. Nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio del processo sono previste unità operative assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, compatibilmente con le risorse disponibili per l'ufficio per il processo, dedotte quelle assolutamente indispensabili per lo svolgimento di funzioni generali, con il compito di svolgere attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali; di prestare assistenza ai magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienze e di decisione; di collaborare all'espletamento degli incombenti strumentali all'esercizio dell'attività giurisdizionale.
4. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono stabiliti, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari, con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i Presidenti di sezione o i Procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano compiti, obiettivi e articolazioni della struttura.
5. I provvedimenti assunti ai sensi del comma 4 sono inseriti nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1.941, n. 12, e successive modificazioni, e indicati nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
6. Il monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario cui appartiene effettuato dal dirigente titolare dell'ufficio giudiziario, che a tale fine si avvale anche del servizio statistico.

Art. 2-ter
(Efficienza degli uffici giudiziari).

1. I praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche possono essere ammessi dopo aver svolto il primo anno di pratica forense, di tirocinio o di dottorato, in forza di apposite convenzioni stipulate, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari, i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università, ad espletare, per il periodo massimo di un anno, un'attività di collaborazione con i magistrati addetti alle sezioni penali e civili, del lavoro, delle corti di appello e dei tribunali
2. Gli ammessi sono affidati a un magistrato dell'ufficio giudiziario di destinazione tranne che questi abbia espresso, con atto motivato, la propria indisponibilità.
3. Durante il periodo di collaborazione, gli ammessi, sotto la guida e il controllo

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del magistrato affidatario e la vigilanza e la disciplina del Consiglio dell'ordine degli avvocati, agiscono con diligenza, correttezza e lealtà. Essi sono autorizzati a trattare i dati giudiziari di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione e a mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale.
4. Gli ammessi hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze, tranne che nei casi in cui venga disposto lo svolgimento a porte chiuse a norma dell'articolo 128 del codice di procedura civile, incluse le udienze civili camerali di trattazione e istruttorie, con la sola esclusione della partecipazione alle camere di consiglio
5. L'ammissione al periodo di collaborazione presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, né gli ammessi possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale
6. Per i praticanti avvocati e per i tirocinanti delle scuole di specializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.
7. L'attività prestata non costituisce, in ogni caso, rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per la finanza pubblica.
8. Il Ministro della giustizia adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari
9. L'accesso all'archivio digitale dei provvedimenti di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, è gratuito, oltre che per i magistrati e per il personale dell'amministrazione della giustizia, per gli avvocati.
2-bis. 5. Di Pietro, Palomba, Costantini.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:
«Articolo 4-ter. - (Attività del pubblico ministero a seguito della declaratoria di incompetenza). - 1. Quando viene pronunciata sentenza che dichiara l'incompetenza per territorio, anche determinata da connessione, il fascicolo del pubblico ministero viene trasmesso senza ritardo all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. Qualora venga proposto ricorso per cassazione, la trasmissione è sospesa fino alla comunicazione della decisione in ordine al ricorso».
b) all'articolo 30, il comma 3 è abrogato;
c) all'articolo 42, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In tutti i casi di richiesta ad altra autorità giudiziaria dì emissione di atti del procedirnento, la minuta della richiesta e degli atti su cui essa si fonda sono trasmesse, ove tecnicamente possibile, anche su supporto informatico o per via telematica.»;
d) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:
«Articolo 54-bis. - (Documentazione da parte dell'ufficiale giudiziario delle attività di ricerca dell'imputato). - 1. Quando l'ufficiale giudiziario procede a ricerche

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dell'imputato ai sensi dell'articolo 159 del codice, redige verbale delle ricerche compiute, indicando i luoghi, le persone e gli enti interpellati. Al verbale deve essere allegata copia di tutta la documentazione fornita da dette persone o enti.
2. Quando incarica l'ufficiale giudiziario competente per territorio per la notificazione, l'ufficiale giudiziario trasmette allo stesso copia di tutta la documentazione utile al reperimento dell'imputato";
e) all'articolo 64, dopo il comma i è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le comunicazioni di atti per posta elettronica tra uffici giudiziari si eseguono presso l'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun ufficio predispone nel rispetto della relativa normativa. I dirigenti degli uffici giudiziari incaricano un ausiliario a ricevere, inviare e smistare le comunicazioni per posta elettronica»;
f) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole «in originale o in copia», sono aggiunte le seguenti: «anche mediante supporto informatico o in via telematica, ove ciò risulti possibile»;
g) all'articolo 129, comma 3, dopo le parole: «notizia dell'imputazione», è inserito il seguente periodo: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 117, commi 1 e 2, del codice»;
h) dopo l'articolo 143, è inserito il seguente:
«Articolo 143-bis. - (Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato). - 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, la relativa ordinanza ed il decreto di citazione a giudizio vengono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per il successivo inserimento nella banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni».
i) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:
«Articolo 144-bis. - (Programmazione e disciplina delle udienze dibattimentali). - 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del Codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.
2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive, nel rispetto dei tempi di cui ai commi 5 e 6. La lettura del calendario in udienza sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o debbono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, altresì, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del Codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.
3. La persona offesa comparsa alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta, salvo che il processo sia di particolare complessità, 0v-vero se proviene da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché in ogni caso in cui il giudice lo ritiene assolutamente necessario.
4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificate nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali che possono determinare l'immediata definizione o il rinvio del processo. I difensori

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rappresentano eventuali concomitanti impegni professionali all'ausiliario del giudice prima dell'apertura dell'udienza.
5. Il giudice programma le udienze in modo da assicurare la conclusione del processo in tempi compatibili con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. In particolare, per la conclusione del processo sono previsti i seguenti termini:
per il giudizio di primo grado: anni due;
per il giudizio in grado appello: anni due;
per il giudizio dinanzi alla corte di cassazione: anni uno.

6. I termini di cui al comma 5 possono tuttavia essere superati per i processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.
7. Nel computo dei termini di cui ai commi 5 e 6, non si tiene conto del tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero ovvero per l'esecuzione di una progatoria internazionale, nonché del periodo in cui il processo è a qualsiasi titolo sospeso.
8. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 6 e riferisce con relazione annuale, rispettivamente, al presidente del tribunale, ai presidente della corte d'appello e al primo presidente della corte di cassazione»;
l) all'articolo 145, il comma 2 è abrogato.
2-bis. 6. Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile limitatamente
alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h e l)

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 132-BIS. - con il seguente:
Art. 132-bis. - (Programmazione e disciplina delle udienze dibattimentali). - 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice, o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.
2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive, nel rispetto dei tempi di cui ai commi 5 e 6. La lettura del calendario in udienza sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, altresì, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai finì della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.
3. La persona offesa comparsa alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta, salvo che il processo sia di particolare complessità, ovvero se proviene da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché in ogni caso in cui il giudice lo ritiene assolutamente necessario.
4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificati nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali che possono determinare l'immediata definizione o il rinvio del processo. I difensori rappresentano eventuali concomitanti impegni professionali all'ausiliario del giudice prima dell'apertura dell'udienza.

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5. Il giudice programma le udienze in modo da assicurare la conclusione del processo in tempi compatibili con il principio costituzionale della ragionevole durata del medesimo. In particolare, per la conclusione del processo sono previsti i seguenti termini:
a) per il giudizio di primo grado: anni due e mesi sei;
b) per il giudizio in grado di appello: anni uno e mesi sei;
c) per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione: anni uno.

6. I termini di cui al comma 5 possono tuttavia essere superati per i processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.
7. Nel computo dei termini di cui ai commi 5 e 6, non si tiene conto del tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero ovvero per l'esecuzione di una rogatoria internazionale, nonché del periodo in cui il processo è a qualsiasi titolo sospeso.
8. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 6 e riferisce con relazione annuale, rispettivamente, al presidente del tribunale, al presidente della corte d'appello e al primo presidente della Corte di cassazione";
c) all'articolo 145, il comma 2 è abrogato.
2-bis. 7. Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis» dopo le parole: precedenza assoluta aggiungere le seguenti: ai procedimenti per reati di cui al titolo I, titolo II e titolo III libro secondo del codice penale, nonché.
2-bis. 9.Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis» dopo le parole: dieci anni, aggiungere le seguenti: ai procedimenti per stupro e violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona.

Conseguentemente, all'articolo 2-ter, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai procedimenti per stupro e violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona non si applica la sospensione di cui al presente articolo.
2-bis. 10.Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo le parole: criminalità organizzata aggiungere le seguenti: e per i reati in materia ambientale, che creano grave danno all'ambiente, alla salute e alla sicurezza dei cittadini.
2-bis. 11.Ferranti, Tenaglia, Realacci, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo le parole: criminalità organizzata aggiungere le seguenti: e per i reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sui traffici illeciti di rifiuti e le attività illecite ad esso connesse.
2-bis. 12.Ferranti, Tenaglia, Realacci, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai

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delitti di cui all'articolo 314 del codice penale.
* 2-bis. 13.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 316-ter del codice penale.
* 2-bis. 15.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 318 del codice penale.
2-bis. 17.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 319 del codice penale.
2-bis. 19.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», aggiungere dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui all'articolo 319-ter del codice penale.
2-bis. 21.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cu- perlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 319-ter del codice penale.
2-bis. 23.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 378 del codice penale.
2-bis. 24.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza) dopo la parola procede, aggiungere le parole ai delitti di cui all'articolo 416 del codice penale.
2-bis. 26. Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza) dopo la parola procede, aggiungere le parole ai delitti di cui all'articolo 423 del codice penale.
2-bis. 28. Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

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Al comma 1, capoverso Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza) dopo la parola procede, aggiungere le parole ai delitti di cui all'articolo 423-bis del codice penale.
2-bis. 30. Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza) dopo la parola procede, aggiungere le parole ai delitti di cui all'articolo 440 del codice penale.
2-bis. 32. Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza) dopo la parola procede, aggiungere le parole ai delitti di cui all'articolo 455 del codice penale.
2-bis. 34. Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza) dopo la parola procede, aggiungere le parole ai delitti di cui all'articolo 476 del codice penale.
2-bis. 36. Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza) dopo la parola procede, aggiungere le parole ai delitti di cui all'articolo 572 del codice penale.
2-bis. 38. Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza) dopo la parola procede, aggiungere le parole ai delitti di cui all'articolo 583 del codice penale.
2-bis. 40. Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza) dopo la parola procede, aggiungere le parole ai delitti di cui all'articolo 591 del codice penale.
2-bis. 42. Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza) dopo la parola procede, aggiungere le parole ai delitti di cui all'articolo 609-bis del codice penale.
2-bis. 44. Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 617-quater del codice penale.
* 2-bis. 46.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

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Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 617-quater del codice penale.
* 2-bis. 47. Bernardini.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 624 del codice penale.
2-bis. 48.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 624-bis del codice penale.
2-bis. 50.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 625 del codice penale.
2-bis. 52.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 628, comma 1, del codice penale.
2-bis. 54.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 630, comma 1, del codice penale.
2-bis. 55.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 640 del codice penale.
2-bis. 57.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 640-bis del codice penale.
2-bis. 59.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 640-ter del codice penale.
2-bis. 61.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo

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la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 643 del codice penale.
* 2-bis. 63.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 643 del codice penale.
* 2-bis. 64. Bernardini.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 644 del codice penale.
2-bis. 65.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 648 del codice penale.
2-bis. 67.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 660 del codice penale.
2-bis. 69.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
* 2-bis. 71.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
* 2-bis. 72.Bernardini.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
2-bis. 73.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 2621 del codice civile.
2-bis. 75.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui all'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
2-bis. 76.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo,

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Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza)», dopo la parola: procede, aggiungere le parole: ai delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2-bis. 78.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis. 1.», aggiungere, in fine, le parole:, nonché alla trattazione dei procedimenti per i reati previsti dal Capo I, Titolo Il, Libro II del codice penale.
2-bis. 82.Bernardini.

Al comma 2, dopo le parole: reati commessi aggiungere le seguenti: contro la pubblica amministrazione ovvero.
2-bis. 83.Bernardini.

ART. 2-ter.

Sopprimerlo.
* 2-ter. 1.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Sopprimerlo.
* 2-ter. 2.Zeller, Brugger, Nicco.

Sopprimerlo.
* 2-ter. 4.Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

Sopprimerlo.
* 2-ter. 5.Di Pietro, Palomba, Costantini.

Sostituirlo con il seguente.

Art. 2-ter.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62-bis, il comma 2 è abrogato;
b) all'articolo 69, comma 4, le parole: «esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti», sono soppresse;
c) l'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Articolo 99. - (Recidiva). - Nei confronti del soggetto che, dopo essere Stato condannato per un delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, il termine di cui al periodo che precede è di dieci anni.
Sono delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.
La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della stessa indole nei dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la recidiva di cui al primo comma. L'aumento non può essere inferiore ad un terzo quando la nuova condanna viene pronunciata per

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taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale»;
d) all'articolo 81, il comma 4 è abrogato;
e) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:
«Articolo 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edlittalmente prevista aumentato della metà.
Il tempo necessario a prescrivere non può comunque:
a) essere inferiore a sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;
b) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale il termine è di trenta anni.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato. consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze a effetto speciale e quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.»;
f) all'articolo 158, comma 1, dopo la parola «permanente», sono inserite le seguenti: «o continuato»; dopo la parola «permanenza», sono inserite le seguenti: «o continuazione»;
g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:
«Articolo 159 Sospensione del corso della prescrizione.
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta. Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:
a) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:
1) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, salva l'ipotesi di cui all'articolo 569 comma 2 del codice di procedura penale;
2) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;
b) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione

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riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime».
h) all'articolo 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria da questi delegata»; dopo le parole: «sulla richiesta di archiviazione,» sono inserite le seguenti: «l'avviso di conclusione delle indagini preliminari»; dopo le parole: «rinvio a giudizio» sono inserite le seguenti: «o di emissione del decreto penale di condanna»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, commi 1 e 2, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini di cui all'articolo 157, comma 2, lettera b)»;
3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.
La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la Sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso,»;
i) all'articolo 161, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».

Conseguentemente:
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 108, comma 2, le parole:
o la prescrizione del reato, sono soppresse;
b) all'articolo 175 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

«2-ter, Nel caso previsto al comma 2, la prescrizione del reato non decorre»;
c) all'articolo 671, il comma 2-bis è abrogato;
d) all'articolo 656, comma 9, la lettera c) è soppressa.

2-ter. 6.Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente.

Art. 2-ter.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 405, il comma 1-bis è abrogato;
b) l'articolo 406 è sostituto dal seguente:
«Articolo 406. - (Proroga del termine). 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene:
a) le generalità della persona sottoposta ad indagini e l'indicazione della notizia di reato;

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b) l'indicazione degli elementi di prova raccolti;
c) l'esposizione dei motivi che giustificano la richiesta stessa, con espressa indicazione dell'attività investigativa ancora da compiere e delle ragioni che ne hanno impedito lo svolgimento entro il termine in scadenza.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.
2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività investigativa indicata e in ogni caso per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Le richieste di proroga successive alla prima sono notificate, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal; reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. 11 giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza motivata.
5. Se rigetta la richiesta di proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, restituisce gli atti al pubblico ministero invitandolo ad assumere le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, entro il termine di dieci giorni.»;
c) l'articolo 409 è sostituito dal seguente:
«Articolo 409. - (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione). - 1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
2. Dopo il deposito della richiesta di archiviazione il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento.
3. Salvo il caso previsto dal comma 2, se non accoglie la richiesta di archiviazione, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.
4. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
5. A seguito dell'udienza, il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione e non ritiene di disporre ulteriori indagini ai sensi del comma 2, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.
6. Per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione e non ritiene di disporre ulteriori indagini ai sensi del comma 2, restituisce con ordinanza gli atti al pubblico ministero disponendo che, entro dieci giorni, emetta il decreto di cui all'articolo 552»;
7. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5»;
d) all'articolo 410, comma 3, le parole «e 5», sono sostituite dalle seguenti: «, 5 e 6»;

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e) all'articolo 413, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Se il procuratore generale non provvede in ordine all'avocazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 ovvero non formula le sue richieste nel termine di cui al comma 2, la persona sottoposta ad indagini o la persona offesa dal reato possono richiedere al giudice per le indagini preliminari di fissare un termine, non superiore a trenta giorni, per la formulazione delle richieste di cui all'articolo 405, comma 1.»;
f) all'articolo 415-bis, comma i, la parola «Prima», è sostituita dalle seguenti: «Nei procedimenti di cui all'articolo 550, prima»;
g) all'articolo 415-bis, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai procedimenti per i quali il pubblico ministero formuli richiesta di giudizio immediato ai sensi dell'articolo 454»;
h) all'articolo 416, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
i) all'articolo 418, comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
l) all'articolo 419, comma 4, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta».
2-ter. 7.Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente.

Art. 2-ter.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 438, comma 1, alle parole: «L'imputato può chiedere» sono anteposte le seguenti: «Nei procedimenti per reati diversi da quelli di cui all'articolo 5,»;
b) dopo l'articolo 438, è aggiunto il seguente:
«Articolo 438-bis. - (Giudizio abbreviato dinanzi alla Corte d'assise). - 1. Nei procedimenti per reati di cui all'articolo 5, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato dinanzi alla Corte d'assise prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
2. Si osservano le disposizioni del presente titolo, in quanto applicabili.»;
c) all'articolo 449, commi 4 e 5, la parola: «quindicesimo», è sostituita con la seguente: «trentesimo»;
d) all'articolo 454, le parole: «novanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
e) all'articolo 459, comma 1, le parole «entro sei mesi dalla data, in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e», sono soppresse;
f) all'articolo 459, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il giudice decide entro il termine di trenta giorni. Quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero»;
g) all'articolo 460, il comma è sostituito dal seguente:
«4. Se non è possibile eseguire la notificazione del decreto per irreperibilità dell'imputato ovvero presso il domicilio dichiarato o eletto, il giudice revoca il decreto penale di condanna ed emette decreto di giudizio immediato ai sensi dell'articolo 464, comma 1. Nei procedimenti per cui è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, il giudice fissa la data dell'udienza ai sensi dell'articolo 418»;
h) all'articolo 599, il comma 4 è abrogato;
i) all'articolo 602, il comma 2 è abrogato.
2-ter. 8.Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

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Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-ter.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 231, comma 2, dopo la parola: «provvede», è inserita la seguente: «immediatamente»;
b) all'articolo 578, comma 1, dopo le parole: «gli interessi civili» sono aggiunte le seguenti: «; allo stesso modo provvedono nel dichiarare l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 49-bis del codice penale»;
c) all'articolo 571, comma 1, alle parole: «L'imputato può proporre impugnazione» sono anteposte le seguenti:
«Salvo che sia altrimenti previsto,»;
d) all'articolo 607, comma 1, dopo le parole: «ricorrere per cassazione» sono aggiunte le seguenti: «, nei modi previsti dall'articolo 571 comma 3,»;
e) all'articolo 610, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Sentito il procuratore generale, l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma i quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto all'impugnazione ovvero contro un provvedimento non impugnabile o quando il ricorso è assolutamente privo dei motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o vi è rinunzia al ricorso. Nello Stesso modo si procede per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti»;
f) all'articolo 613, comma 1, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente» sono soppresse;
g) all'articolo 629, comma 1, le parole: «o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,» sono soppresse;
h) all'articolo 666, comma 4, le parole: «e del pubblico ministero», sono Sostituite dalle seguenti: «. Il pubblico ministero viene sentito, se comparso».
2-ter. 9.Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: 2002 con la seguente: 1994.
2-ter. 10. Bernardini.

Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: 2002 con la seguente: 1996.
2-ter. 11. Bernardini.

Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: 2002 con la seguente: 1998.
2-ter. 12. Bernardini.

Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2000.
2-ter. 13. Bernardini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado con le seguenti: per i quali non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento ai sensi dell'articolo 492 del codice di procedura penale.
2-ter. 14.Di Pietro, Palomba, Costantini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole chiusura del dibattimento con le seguenti: apertura del dibattimento.
2-ter. 15.Zeller, Brugger.

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Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Fermo restando quanto disposto al comma 6, non sono comunque sospesi i processi penali relativi ai reati di corruzione, corruzione in atti giudiziari, concussione e reati societari.
2-ter. 16.Di Pietro, Palomba, Costantini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La sospensione non opera per i seguenti reati:
Sequestro di persona (articolo 605 codice penale), Estorsione (articolo 629 codice penale), Rapina (articolo 628 codice penale), sfruttamento della prostituzione, Furto in appartamento (articolo 624-bis), Associazione per delinquere (articolo 416 codice penale), Stupro e violenza sessuale (articolo 609-bis codice penale), bancarotta fraudolenta, frodi fiscali, Usura, Falsificazione di documenti pubblici, Detenzione di documenti falsi validi per l'espatrio, Corruzione, Abuso d'ufficio, Reati informatici, Ricettazione, Detenzione di materiale pedo-pornografico, Porto e detenzione abusiva di armi, reato di cui all' articolo 12 comma 1 legge 286 del 1998, Omicidio colposo per colpa medica, Omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, Truffa comunitaria, Maltrattamenti in famiglia, Incendio e incendio boschivo, Molestie, Traffico di rifiuti, Adulterazione di sostanze alimentari, Somministrazione di medicinali pericolosi e Circonvenzione di incapaci.
2-ter. 17.Di Pietro, Palomba, Costantini.

Al comma 6, dopo le parole: relativi ai, aggiungere le seguenti: reati di cui al titolo I, titolo II e titolo III libro secondo del codice penale.
2-ter. 18.Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 6 dopo le parole criminalità organizzata aggiungere le seguenti ai reati in materia ambientale che creano grave danno all'ambiente, alla salute e alla sicurezza dei cittadini.
2-ter. 19.Ferranti, Tenaglia, Realacci, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, dopo le parole: criminalità organizzata aggiungere le seguenti: e per i reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 152 del 2006 sui traffici illeciti di rifiuti e le attività illecite ad esso connesse.
2-ter. 20.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, dopo le parole: a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: ai delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Capo primo, titolo II, libro secondo del codice penale.
2-ter. 21.Bernardini.

Al comma 6, dopo le parole: degli infortuni sul lavoro aggiungere le parole: e della circolazione stradale.
2-ter. 22.Velo, Rubinato Lovelli, Meta, Cardinale, Bonavitacola, Motta, Boffa, Enzo Carra, Fiano, Laratta, Martino, Merlo, Sarubbi, Gentiloni Silveri, Merlo, Melandri, Tullo, Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 6, aggiungere, in fine, dopo la parola: procede le parole: ai delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
2-ter. 23.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Pag. 65

Al comma 6, aggiungere, in fine, dopo la parola: procede le parole: ai delitti che causino danno ambientale ai sensi dell'articolo 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2-ter. 25.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, aggiungere, in fine, dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui all'articolo 2621 del codice civile.
2-ter. 27.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, aggiungere, in fine, dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui all'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
2-ter. 28.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, aggiungere, in fine, dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui al decreto legislativo del 10 marzo 2000, n. 74.
2-ter. 30.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, aggiungere, in fine, dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui all'articolo 18 della legge n. 22 maggio 1978, n. 194.
2-ter. 33.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, dopo le parole: criminalità organizzata aggiungere le seguenti: e per i reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 152 del 2006 sui traffici illeciti di rifiuti e le attività illecite ad esso connesse.
2-ter. 35.Ferranti, Tenaglia, Realacci, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, aggiungere, in fine, dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui all'articolo 314 del codice penale.
2-ter. 37.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, aggiungere, in fine, dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui all'articolo 316-ter del codice penale.
2-ter. 39.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, aggiungere infine, dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui all'articolo 318 del codice penale.
2-ter. 41.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, aggiungere infine, dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui all'articolo 319 del codice penale.
2-ter. 43.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Pag. 66

Al comma 6, aggiungere infine, dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui all'articolo 423 del codice penale.
2-ter. 47.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, aggiungere infine, dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui all'articolo 423-bis del codice penale.
2-ter. 49.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, aggiungere infine, dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui all'articolo 455 del codice penale.
2-ter. 52.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, aggiungere infine, dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui all'articolo 476 del codice penale.
2-ter. 54.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, aggiungere infine, dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui all'articolo 572 del codice penale.
2-ter. 56.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, aggiungere infine, dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui all'articolo 583 del codice penale.
2-ter. 58.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, aggiungere infine, dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui all'articolo 591 del codice penale.
2-ter. 60.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, aggiungere infine, dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui all'articolo 609-bis del codice penale».
2-ter. 62.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, aggiungere infine, dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui all'articolo 617-quater del codice penale.
2-ter. 64.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, aggiungere infine, dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui all'articolo 624 del codice penale.
2-ter. 66.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

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Al comma 6, aggiungere infine, dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui all'articolo 624-bis del codice penale.
2-ter. 68.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, aggiungere infine, dopo la parola: procede le parole: ai delitti di cui all'articolo 628, comma 1, del codice penale.
2-ter. 70.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, aggiungere infine, dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui all'articolo 629 del codice penale.
2-ter. 72.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, aggiungere infine, dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui all'articolo 644 del codice penale.
2-ter. 76.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, aggiungere infine, dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui all'articolo 648 del codice penale.
2-ter. 78.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 6, aggiungere infine, dopo la parola: procede le parole: nonché ai delitti di cui all'articolo 660 del codice penale.
2-ter. 80.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Sopprimere i commi 7 e 8.
2-ter. 81.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 7 sostituire le parole da: i reati a prescrizione con le seguenti: il termine per la prescrizione dei reati in essi contestati si produca entro trenta giorni.
2-ter. 82.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

A1 comma 7 aggiungere infine: eccettuati i processi in cui vi sia stata rituale costituzione di parte civile.
2-ter. 83.Ferranti, Tenaglia, Amici, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sostituire le parole: anche nei con le seguenti: ad eccezione dei.
2-ter. 84.Bernardini.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: e fino alla dichiarazione di chiusura del dibattimento.
2-ter. 85.Bernardini.

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Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: la richiesta può essere formulata anche con le seguenti: la richiesta non può essere formulata.
2-ter. 86.Bernardini.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al termine della sospensione, il processo riprende automaticamente senza bisogno di notificazioni e comunicazioni ulteriori.
2-ter. 87.Di Pietro, Palomba, Costantini.

Dopo l'articolo 2-ter aggiungere il seguente:

Art. 2-quater
(Norme sul processo telematico).

1. Le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, sono obbligatorie dal 31 gennaio 2009. Il Ministro della giustizia, verificato che l'ufficio sia dotato delle attrezzature per il processo civile telematico, dispone con decreto l'anticipazione del termine, anche solo per specifiche materie, in ciascun tribunale e in ciascuna corte di appello, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati dei circondari interessati.
2. Oltre a quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepaga. Le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, sono obbligatorie dal 31 dicembre 2008. Il Ministro della giustizia, verificato che l'ufficio sia dotato delle carte o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento, a carico dei privati, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e del pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione.
3. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 2.
4. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi del Ministero della giustizia per l'incentivazione del personale.
5. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture di cui al presente articolo senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2-ter. 01.Di Pietro, Palomba, Costantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-ter aggiungere il seguente:

Art. 2-quater
(Copia di atti e pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese dei processi civili e penali).

1. Per il rilascio di copie su supporto cartaceo, la misura dei diritti di copia

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determinati in base alle norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aumentata del 50 per cento.
In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il rilascio di copie in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, i diritti di copia sono determinati nella misura fissata attualmente per le copie cartacee ai sensi del medesimo testo unico, in ragione del numero delle pagine memorizzate.
2. Oltre a quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento, a carico dei privati, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e del pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione.
3. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 2.
4. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi del Ministero della giustizia per l'incentivazione del personale.
5. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture di cui al presente articolo senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2-ter. 02.Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

ART. 3.

Aggiungere in fine, il seguente comma:
1-bis. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 20 e 27, le parole «sarà giudicato in contumacia», sono sostituite dalle seguenti: «si procederà in sua assenza»;
b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa».
3. 1.Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

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ART. 4.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 4. 1.Zeller, Brugger.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 4. 10.Bernardini.

Al comma l, lettera a), sostituire le parole da: le parole fino alla fine della lettera, con le seguenti: sostituire le parole: con l'ammenda da euro 800 a euro 3200 con le seguenti: con l'ammenda da euro 3000 a euro 6000.
4. 9.Bernardini.

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le parole: e le parole: con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 sono sostituite dalle seguenti: con la sanzione amministrativa da euro 800 a euro 3.200.
4. 2.Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: le parole fino a: ad un anno.
4. 13.Bernardini.

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole da: e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi fino alla fine della lettera.
4. 3.Zeller, Brugger.

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole da: è sempre disposta la confisca fino a: del codice penale con le seguenti: è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.
4. 4.Zeller, Brugger.

Al comma l, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «salvo che sia evidente che il conducente non si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool».
4. 14.Bernardini.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: con l'ammenda da euro 1.500 fino alla fine della lettera con le seguenti: con l'ammenda da euro 6.000 a euro 10.000.
4. 12.Bernardini.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi a un anno con le seguenti: con l'ammenda da euro 3.000 a euro 8.000.
4. 11. Bernardini.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) e del comma 2-bis in materia di confisca del veicolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. 5. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 224-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e aggiunto il seguente:
Art. 224-ter. (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di

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ipotesi di reato). 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.
4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario.».
4. 6. Amici, Ferranti, Zaccaria, Tenaglia, Bressa, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, D'Antona.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Gli aspiranti autorizzati ad esercitarsi alla guida devono frequentare un corso di guida sicura della durata minima di quattro ore presso un Centro di Guida Sicura, laddove presente, prima di sostenere l'esame per la patente di guida per qualsiasi categoria di veicoli.
Il titolare della patente che sia incorso nella perdita totale del punteggio ai sensi dell'articolo 126-bis del decreto legisltativo 30 aprile 1992, n. 285, può effettuare corsi di aggiornamento presso il suddetto Centro, ove presente, al fine di riacquistare i punti sulla patente.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adotti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi presso i Centri di Guida Sicura.
4. 8. Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. All'articolo 119 del codice delle strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne che per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché della specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna ovvero in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali che non sono in possesso delle suddette specializzazioni possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestato dal quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico con onere a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione abilita all'effettuazione degli accertamenti sopra indicati esclusivamente nelle province nei cui elenchi è stata effettuata l'iscrizione stessa»;
b) al comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente: «L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali, presso ogni azienda sanitaria locale, nei riguardi:»;
c) il comma 5 è sostituito dal soguente:
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano competente».

2. All'articolo 126 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, m 285, e successive modificazioni, sono apportata le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tale fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché la necessaria documentazione richiesta dal citato Dipartimento per la conferma della validità. La validità, della patente non può essere confermata se non risultato effettuati i versamenti degli importi dovuti»;
h) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Gli uffici del dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento stesso.

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Nel caso in cui nel corso dei controlli sia accertata la violazione dalle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del medesimo Dipartimento emana atto di diffida. Qualora sia accertata una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del citato Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco».

3. In sede di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal camma 1, lettera a), del presente articolo, possono, altresì essere iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta, da presentare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, fino, alla medesima data, si trovano in attività di servizio presso l'amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o di ispettore, medico della società Ferrovie dello Stato Spa, o di medico militare in servizio permanente effettivo, o di medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o di ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al citato articolo 119, comma 2.
4. A decorrere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificano, da ultimo, dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono presiedute dal medico responsabile dell'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale presso la quale opera la commissione o, in mancanza di detto ufficio, le commissioni sono presiedute dal medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne dell'azienda sanitaria locale, sono attribuite le corrispondenti funzioni in materia. Le commissioni mediche locali sono composte da due membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra medici in attività di servizio presso l'azienda sanitaria locale presso la quale opera la commissione o, in mancanza, tra i medici iscritti, ai sensi del comma 3 del presente articolo, nell'elenco istituito presso l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale. Fermi restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le commissioni mediche locali possono essere, integrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da psicologi abilitati all'esercizio della professione e iscritti nell'albo professionale nei casi previsti all'articolo 119, comma 9, del citato decreto legislativo n. 285 dal 1992.
4. 01. Velo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157).

1. All'articolo 27, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni e alle guardie di cui alla successiva lettera b).».
4. 02. Vaccaro, Piccolo.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: «devono interrompere» fino a: «alcolemico; inoltre» sono soppresse.
4. 03. Zeller, Brugger.
(Inammissibile)

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 1. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Modifiche al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191). - 1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, in fine, i seguenti commi:
«Qualora le violazioni delle norme di cui ai commi precedenti riguardino più nuclei familiari o più persone fisiche singole, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3.098 per ciascun nucleo familiare o singola persona fisica, in favore dei quali avvenga la cessione.
Le sanzioni amministrative di cui al comma precedente sono raddoppiate in caso di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 162 del codice penale».
5. 3. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). - 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191, relativa alla cessione, al fine di trarre una illecità utilità, di un immobile ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di immigrazione clandestina.».
5. 4. Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

Al comma 01, premettere i seguenti:
«001. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, terzo e quarto periodo, le parole: «spagnolo o arabo» sono sostituite dalle seguenti: «spagnolo, arabo o cinese»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Presso le autorità consolari italiane. sono istituiti appositi nuclei di controllo anticontraffazione per la verifica della documentazione necessaria ai cittadini stranieri per richiedere in qualsiasi forma l'ingresso nel territorio dello Stato»;

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c) al comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero, anche in caso di provenienza da altri Paesi dell'area Schengen, dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale, ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, indicando le località del suo soggiorno. Lo straniero deve comunque dimostrare di essere in possesso dei mezzi necessari per il suo autosostentamento sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1. In caso di inosservanza degli obblighi ovvero nel caso di trattenimento nel territorio dello Stato oltre i tre mesi od oltre il minore termine stabilito nel visto di ingresso, lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13. Nell'esame delle domande di visto deve essere accordata dalle autorità competenti particolare considerazione al rischio di immigrazione illegale, per la sicurezza dello Stato e per l'intera area Schengen nonché alle effettive intenzioni di ritorno in patria del richiedente. Qualora sorgano dubbi in merito agli scopi del soggiorno o alle effettive intenzioni di ritorno in patria del richiedente o ai documenti presentati, questi può essere convocato per un colloquio presso i nuclei di controllo di cui al comma 2-bis dell'articolo 4».
002. La legge 28 maggio 2007, n. 68, è abrogata.
5. 6. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere i seguenti:
001. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero, anche in caso di provenienza da altri Paesi dell'area Schengen, dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale, ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore délla provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, indicando le località del suo soggiorno. Lo straniero deve comunque dimostrare di essere in possesso dei mezzi necessari per il suo autosostentamento sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico di cui all'articolo 3, comma l. In caso di inosservanza degli obblighi ovvero nel caso di trattenimento nel territorio dello Stato oltre i tre mesi od oltre il minore termine stabilito nel visto di ingresso, lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13. Nell'esame delle domande di visto deve essere accordata dalle autorità competenti particolare considerazione al rischio di immigrazione illegale, per la sicurezza dello Stato e per l'intera-area Schengen nonché alle effettive intenzioni di ritorno in patria del richiedente. Qualora sorgano dubbi in merito agli scopi del soggiorno o alle effettive intenzioni di ritorno in patria del richiedente o ai documenti presentati, questi pub essere convocato per un colloquio presso i nuclei di controllo di cui al comma 2-bis dell'articolo 4».
002. La legge 28 maggio 2007, n. 68, è abrogata.
5. 7. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere i seguenti:
001. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: «5-bis» sono aggiunte le seguenti: «, all'articolo 5-ter ovvero al comma 4-ter del presente articolo» e le parole: «è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque» sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

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3) alla lettera c), le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;
e) al comma 3-quinquies, primo periodo, le parole: «ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 4»;
f) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
4-ter. Entro trenta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno lo straniero che ha compiuto il diciottesimo anno di età e che non rientra nelle fattispecie di cui al comma 3-bis, lettere b) e c), può richiedere uno specifico permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro sul territorio dello Stato. La durata di tale permesso non può essere superiore complessivamente a dodici mesi, con la possibilità di rinnovo per una sola volta e per non più di sei mesi. Lo straniero richiedente deve dimostrare al momento della richiesta di essere in possesso dei mezzi materiali necessari al suo sostentamento durante il suo soggiorno e deve indicare un domicilio in Italia. Ogni eventuale trasferimento di domicilio deve essere comunicato alle autorità competenti almeno sette giorni prima. Le autorità competenti, al momento del rilascio del permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro, trasmettono la documentazione necessaria agli uffici competenti per l'iscrizione ai centri per l'impiego. Il permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro è concesso esclusivamente agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia da almeno un anno che sono stati titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero che hanno frequentato un corso di formazione professionale o che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o un diploma di laurea secondo il vigente ordinamento italiano»;
g) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «e dell'esistenza» fino alla fine del periodo sono soppresse;
h) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere esterne e la libera circolazione delle persone, le condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice e all'articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico, sono ostative ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia e, se questo è già stato rilasciato, esso è revocato»;
i) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Il permesso di soggiorno non può essere concesso o rinnovato allo straniero che nei cinque anni precedenti la richiesta è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice e all'articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico.
«9-ter. Allo straniero, titolare di permesso di soggiorno, che è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico, il permesso di soggiorno è revocato dalla data di esecuzione della pena e non può più essere richiesto».
002. Dopo l'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 5-ter. - (Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro). - 1. Possono farsi garante dell'ingresso di uno straniero nel

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territorio dello Stato al fine del suo inserimento nel mercato del lavoro le seguenti tipologie di soggetti:
a) il cittadino privato italiano o straniero regolarmente soggiornante, per necessità legate alla sua sfera personale, ad esigenze familiari o comunque ricadenti nella sua attività privata;
b) l'impresa ovvero l'azienda, le società di persone e le società di capitali per fini legati alla loro attività imprenditoriale e con modalità differenti a seconda dei diversi volumi di fatturato. Fino ad un milione di euro di fatturato annuo è possibile richiedere, in un periodo di tre anni, al massimo tre lavoratori stranieri; fino a 10 milioni di euro, al massimo cinque lavoratori stranieri; fino a 50 milioni di euro, al massimo quindici lavoratori stranieri. Tali limiti possono essere aumentati per una quota pari al 100 per cento nel caso in cui il datore di lavoro dimostri che gli stranieri richiesti durante il triennio siano occupati stabilmente all'interno dell'azienda;
c) le società cooperative.

2. La richiesta di cui al comma 1 del presente articolo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, con apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. I soggetti richiedenti devono dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio e copertura dei costi per il sostentamento per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione ai centri per l'impiego, un permesso di soggiorno per un anno ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, che intendono farsi garanti dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro sono tenuti, altresì, agli obblighi di cui alle lettere b), b-bis) e b-ter) del comma 1 dell'articolo 5-bis.
4. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è definito l'elenco dei soggetti ammessi a prestare la garanzia per l'accesso al lavoro di cui al comma 1, lettere b) e c).
5. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento di attuazione, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».»
5. 8. Di Pietro, Costantini, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
«001. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 3-bis, alla lettera b), le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi» e alla lettera e), le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».
5. 9.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
«001. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
4-ter. Entro trenta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno lo straniero che ha compiuto il diciottesimo anno di età e che non rientra nelle fattispecie di cui al comma 3-bis, lettere b) e c), può richiedere uno specifico permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro sul territorio dello Stato. La durata ditale permesso non può essere superiore complessivamente a dodici mesi, con la possibilità

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di rinnovo per una sola volta e per non più di sei mesi. Lo straniero richiedente deve dimostrare al momento della richiesta di essere in possesso dei mezzi materiali necessari al suo sostentamento durante il suo soggiorno e deve indicare un domicilio in Italia. Ogni eventuale trasferimento di domicilio deve essere comunicato alle autorità competenti almeno sette giorni prima. Le autorità competenti, al momento del rilascio del permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro, trasmettono la documentazione necessaria agli uffici competenti per l'iscrizione ai centri per l'impiego. Il permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro è concesso esclusivamente agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia da almeno un anno che sono stati titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero che hanno frequentato un corso di formazione professionale o che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o un diploma di laurea secondo il vigente ordinamento italiano.»
5. 10.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
«001. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere esterne e la libera circolazione delle persone, le condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice e all'articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico, sono ostative ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia e, se questo è già stato rilasciato, esso è revocato».
5. 11.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
«001. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
9-bis. Il permesso di soggiorno non può essere concesso o rinnovato allo straniero che nei cinque anni precedenti la richiesta è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice e all'articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico.
9-ter. Allo straniero, titolare di permesso di soggiorno, che è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico, il permesso di soggiorno è revocato dalla data di esecuzione della pena e non può più essere richiesto».
5. 12.Di Pietro, Costantini, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
«001. All'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
b-bis) l'idonea documentazione attestante il volume d'affari ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativo ai due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale è indicato il numero di lavoratori stranieri che i datori di lavoro, divisi per fasce di volumi

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di affari, possono assumere. La definizione delle suddette fasce di volumi d'affari è disposta dal medesimo decreto;
b-ter) l'idonea documentazione riferita agli ultimi tre anni di attività, che dimostri che almeno due bilanci dell'impresa o dell'azienda risultino in attivo»;
b) al comma 2, le parole: «di cui alle lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), b-bis) e b-ter)».
5. 13.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
«001. Dopo l'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 5-ter. - (Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro). - 1. Possono farsi garante dell'ingresso di uno straniero nel territorio dello Stato al fine del suo inserimento nel mercato del lavoro le seguenti tipologie di soggetti:
a) il cittadino privato italiano o straniero regolarmente soggiornante, per necessità legate alla sua sfera personale, ad esigenze familiari o comunque ricadenti nella sua attività privata;
b) l'impresa ovvero l'azienda, le società di persone e le società di capitali per fini legati alla loro attività imprenditoriale e con modalità differenti a seconda dei diversi volumi di fatturato. Fino ad un milione di euro di fatturato annuo è possibile richiedere, in un periodo di tre anni, al massimo tre lavoratori stranieri; fino a 10 milioni di euro, al massimo cinque lavoratori stranieri; fino a 50 milioni di euro, al massimo quindici lavoratori stranieri. Tali limiti possono essere aumentati per una quota pari al 100 per cento nel caso in cui il datore di lavoro dimostri che gli stranieri richiesti durante il triennio siano occupati stabilmente all'interno dell'azienda;
c) le società cooperative.

2. La richiesta di cui al comma i del presente articolo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, con apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. I soggetti richiedenti devono dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio e copertura dei costi per il sostentamento per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione ai centri per l'impiego, un permesso di soggiorno per un anno ai fini dell'inserimento nei mercato del lavoro.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, che intendono farsi garanti dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro sono tenuti, altresì, agli obblighi di cui alle lettere b), b-bis) e b-ter) del comma 1 dell'articolo 5-bis.
4. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è definito l'elenco dei soggetti ammessi a prestare la garanzia per l'accesso al lavoro di cui al comma 1, lettere b) e c).
5. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento di attuazione, adottato dal. Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».
5. 14.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
«001. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti

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parole: «ed è altresì tenuto a richiedere e a conservare per tutto il periodo di riferimento una copia della dichiarazione di presenza nel territorio nazionale di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68».
5. 15.Costantini, Di Pietro, Palomba.

Al comma 01, premettere il seguente:
«001. All'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero agli stranieri che hanno riportato condanna, anche se non definitiva, per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice di procedura penale e per quelli di cui all'articolo 12, commi I e 3, del presente testo unico»;
2) al secondo periodo, le parole da: «, ovvero» fino alla fine del periodo sono soppresse;
3) al terzo periodo, le parole: «altresì della durata dei soggiorno nel territorio nazionale e» sono soppresse.
5. 16.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
«001. All'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 10 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
e-bis) quando lo straniero ha riportato una condanna per delitti di particolare gravità e allarme sociali».
5. 17.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
«001. All'articolo 9-bis, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n, 286 del 1998, il terzo periodo è soppresso».
5. 18.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
«001. Dopo l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:
Art. 11-bis. - (Strutture specializzate di controllo). - 1. È istituita, presso la questura di ogni capoluogo di regione, una struttura specializzata con compiti esclusivi in ordine alle procedure relative alle esigenze di controllo della popolazione straniera e del rispetto delle norme del presente testo unico, Tali strutture devono essere fornite di una dotazione di uomini e di mezzi adeguati in relazione alla percentuale di stranieri presenti nella regione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite nelle regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti ulteriori strutture di cui al comma 1 presso le questure dei capoluoghi di provincia».
5. 19.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
«001. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e, a discrezione delle autorità competenti, ad esame del DNA e della retina;

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b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
2-ter. I dati raccolti a seguito dei rilievi fotodattiloscopici e dell'esame del DNA e della retina sono raccolti in un'apposita banca dati istituita presso il Ministero dell'interno.
5. 20.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
«001. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Presso le autorità consolari italiane sono istituiti appositi nuclei di controllo anticontraffazione per la verifica della documentazione necessaria ai cittadini stranieri per richiedere in qualsiasi forma l'ingresso nel territorio dello Stato.
5. 21.Di Pietro, Costantini, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
«001. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, terzo e quarto periodo, le parole: «spagnolo o arabo» sono sostituite dalle seguenti: «spagnolo, arabo o cinese»;.
5. 22.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
«001. Al titolo I del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:
Art. 3-bis. (Deroghe alle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato). - 1. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, di cui al comma 4 dell'articolo 3, possono essere derogate entro i limiti massimi definiti con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, per determinate categorie di lavoratori la cui domanda risulta particolarmente elevata.
2. I soggetti rientranti nelle fattispecie di cui al comma i non possono cambiare il proprio settore di attività prima che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro».
5. 23.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
«001. All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23, parte delle quote di ingresso di cui al comma 4 del presente articolo è riservata agli stranieri che hanno frequentato nei Paesi di origine appositi corsi di formazione professionale finanziati dal Governo italiano. L'entità ditale riserva è stabilita con apposito decreto del Ministro dell'interno».
5. 24.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 01, premettere il seguente:
«001. All'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «sono annualmente definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite ogni triennio»;
2) al secondo periodo, le parole: «l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «il triennio»;
3) al quarto periodo, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «triennale»; dopo le parole: «con proprio decreto» sono inserite le seguenti: «di validità annuale» e le parole: «per l'anno

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precedente» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultimo anno del triennio precedente».
5. 25.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 01 con il seguente:
«01. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, ai fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo palesemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato e tenendo conto di quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25 mila euro. Nel caso di cessione del diritto d'uso a più stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio italiano, la multa è di 25.000 euro per ognuno di essi alloggiati nell'immobile. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà».
5. 26.Palomba, Di Pietro, Costantini.

Dopo il comma 01, aggiungere il seguente:
«02. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate altresì le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a quindici anni e con la multa fino a 30.000 euro per ogni persona»;
b) al comma 3, dopo le parole: «profitto anche indiretto» sono inserite le seguenti: «promuove, favorisce, organizza o», le parole: «con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da dieci a venticinque anni e con la multa di 30.000 euro»;
c) al comma 3-bis, lettera a), la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis. Ai soggetti nei confronti dei quali sussistono gravi indizi in ordine ai reati previsti dal comma 3 è applicata la misura di sicurezza della custodia cautelare in carcere;
e) al comma 6, le parole: «da euro 3.500 a euro 5.500» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 6.000 a euro 10.000» e le parole: «da uno a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a trentasei mesi»;
f) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «delle cose trasportate» sono inserite le seguenti: «nonché al sequestro degli stessi per non più di ventiquattro ore,».
5. 27.Costantini, Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 1.
5. 28.Bernardini.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo

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25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25 mila euro. Nel caso di cessione del diritto d'uso a più stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio italiano, la multa è di 25.000 euro per ognuno degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale alloggiati nell'immobile».
1-bis. All'articolo 12, quarto comma, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio qualora la persona cui è stata ceduta la proprietà, il godimento o l'uso dell'immobile sia uno straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale».
5. 29.Amici, Ferranti, Zaccaria, Tenaglia, Bressa, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, Murer, D'Antona.

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole: privo di titolo di soggiorno, aggiungere le seguenti:, salvo che lo stesso sia in fase di rinnovo,.
5. 31.Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: privo di titolo di soggiorno, aggiungere le seguenti:, salvo che lo stesso sia in fase di rinnovo,.
5. 33.Amici, Ferranti, Zaccaria, Tenaglia, Bressa, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole: privo di titolo di soggiorno, aggiungere le seguenti: al momento della stipula del contratto.
5. 34.Zeller, Brugger.

Al comma 1, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere le parole da: La condanna, fino a: immigrazione clandestina.
5. 35.Bernardini.

Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina, aggiungere le seguenti: e a finanziare attività che facilitino l'inserimento sociale, con particolare riferimento alle politiche abitative, a favore delle categorie svantaggiate, ivi compresi migranti in condizioni di regolarità presenti sul territorio.
5. 36.Amici, Ferranti, Zaccaria, Tenaglia, Bressa, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le sanzioni di cui ai periodi precedenti non si applicano se lo straniero al momento della stipula

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del contratto era in possesso del titolo di soggiorno.
5. 37.Zeller, Brugger.

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:
5-ter. La pena per il reato previsto dal comma 5 bis è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto consiste nel procurare o nell'intromettersi per procurare ad uno o più cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio dello stato la disponibilità di un immobile, in deroga alla disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni ovvero, approfittando della situazione di inferiorità o di necessità, la disponibilità di situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
5-quater. In caso di condanna il giudice, se ne ricorrono le condizioni, può ordinare la confisca dei beni mobili e immobili che servirono o furono destinati a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto ai sensi dell'articolo 240 comma primo del codice penale.
5-quinquies. Le somme di danaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.
5. 38.Amici, Ferranti, Zaccaria, Tenaglia, Bressa, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, D'Antona.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso si tratti di uno straniero non identificato ovvero si debba procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità, in attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore adotta la misura del trattenimento presso un centro di identificazione amministrativa di cui all'articolo 13-ter».

Conseguentemente, all'articolo 9, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Dopo l'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto il seguente:
Art. 13-ter. - (Centri di identificazione amministrativa). - 1. Qualora il cittadino straniero, fermato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, non collabori, al di là di oggettive cause ostative, alla sua identificazione, con specifico riferimento alla propria nazionalità, il questore, a mezzo di decreto di fermo, dispone che lo stesso sia trattenuto in appositi centri di identificazione amministrativa istituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di fermo di cui al periodo precedente è disposto in ogni caso con provvedimento motivato immediatamente esecutivo e deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro quarantotto ore ai sensi di quanto disposto dal comma 2.
2. Avverso i decreti dì convalida del fermo di cui al comma 1 è proponibile il ricorso in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida del fermo decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
3. La convalida comporta che lo straniero sia trattenuto ai fini della sua identificazione presso il centro di identificazione amministrativa per un periodo non superiore ai 9 mesi, prorogabile dal giudice su richiesta del questore per ulteriori 90 giorni. Al termine di tale periodo lo straniero non ancora identificato è sottoposto al procedimento a suo carico per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, da espletare per direttissima

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in osservanza di quanto disposto dagli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale.
4. È istituito almeno un centro di identificazione amministrativa in ogni regione.
5. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e di servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
6. Il cittadino straniero fermato, nei cui confronti non sia intervenuto un decreto di espulsione, che decida di collaborare ai fini della sua identificazione, anche in relazione alla propria nazionalità, prima che sia intervenuta una condanna di primo grado per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a diciotto mesi.
7. Lo straniero è trattenuto nel centro di identificazione amministrativa secondo modalità che garantiscano il pieno rispetto della sua dignità.
8. Il questore del luogo in cui si trova il centro di identificazione amministrativa trasmette copia degli atti al giudice di pace competente per la convalida entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
9. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, anch'esso tempestivamente avvertito e informato, è condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Avverso il decreto di fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.
10. Quando non sia stato possibile identificare lo straniero, durante il periodo di fermo, o alla conclusione dell'eventuale periodo di detenzione disposto ai sensi degli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di tre giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle ulteriori conseguenze penali della sua trasgressione. Allo straniero è intimato il divieto perenne di rientro in Italia.
11. Allo straniero che senza giustificato motivo si trattiene o rientra nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di cui al comma 10 del presente articolo si applica quanto previsto dal comma 13-bis dell'articolo 13 e dal comma 5-quater dell'articolo 14.
12. Nel caso in cui durante il periodo di fermo, ovvero di detenzione, si giunga all'identificazione dello straniero, quest'ultimo, dopo aver scontato la pena prevista, è immediatamente espulso con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 13. Nel caso di cui al presente comma, allo straniero è fatto divieto perenne di rientro nel territorio dello Stato.
13. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera resta fermo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14.
5. 39.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,

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al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
c-bis) si è trattenuto in uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi di soppressione dei controlli alla frontiera per un periodo superiore a tre mesi senza il relativo permesso di soggiorno;
c-ter) è stato dichiarato inammissibile nell'area Schengen da uno dei Paesi che ne fanno parte.
5. 40.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 il comma 2-bis è abrogato.
5. 41.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis i seguenti:
All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo; sono aggiunte le seguenti parole: «, e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3-bis»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. Le quote massime di stranieri da ammettere sul territorio dello Stato riservate a ogni singolo Paese straniero, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, possono variare in base all'effettiva collaborazione delle autorità competenti del Paese interessato all'identificazione dei propri cittadini fermati sul territorio dello Stato.
1-ter. L'indice per determinare l'effettiva collaborazione dei singoli Paesi stranieri è determinato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, ed è dato dal numero dei rimpatri effettuati, a seguito della necessaria identificazione, tenuto conto del differente numero di affluenze da ogni singolo Paese straniero.
1-quater. Il Ministro dell'interno riferisce annualmente alle Camere, entro il 30 novembre di ciascun anno, riguardo la collaborazione ottenuta da ogni singolo Paese straniero e le conseguenti variazioni effettuate sulle quote.
1-quinquies. Le variazioni di cui al comma 1-bis sono disposte con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Al titolo I del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
Art. 3-bis. (Deroghe alle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato). - 1. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, di cui al comma 4 dell'articolo 3, possono essere derogate entro i limiti massimi definiti con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, per determinate categorie di lavoratori la cui domanda risulta particolarmente elevata.
2. 1 soggetti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1 non possono cambiare il proprio settore di attività prima che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro.
5. 42.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguenti il seguente:
1-bis. 1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un centro di permanenza temporanea e assistenza in ogni regione. Il centro di permanenza temporanea e assistenza è collocato presso

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il centro di identificazione amministrativa di cui all'articolo 13-ter, ed è dotato di propri mezzi e strutture;

Conseguentemente, all'articolo 9, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Dopo l'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:
Art. 13-ter. - (Centri dì identificazione amministrativa). - 1. Qualora il cittadino straniero, fermato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, non collabori, al di là di oggettive cause ostative, alla sua identificazione, con specifico riferimento alla propria nazionalità, il questore, a mezzo di decreto di fermo, dispone che lo stesso sia trattenuto in appositi centri di identificazione amministrativa istituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di fermo di cui al periodo precedente è disposto in ogni caso con provvedimento motivato immediatamente esecutivo e deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro quarantotto ore ai sensi di quanto disposto dal comma 2.
2. Avverso i decreti di convalida del fermo di cui al comma 1 è proponibile il ricorso in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida del fermo decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
3. La convalida comporta che lo straniero sia trattenuto ai fini della sua identificazione presso il centro di identificazione amministrativa per un periodo non superiore ai 9 mesi, prorogabile dal giudice su richiesta del questore per ulteriori 90 giorni. Al termine di tale periodo lo straniero non ancora identificato è sottoposto al procedimento a suo carico per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, da espletare per direttissima in osservanza di quanto disposto dagli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale.
4. È istituito almeno un centro di identificazione amministrativa in ogni regione.
5. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e di servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
6. II cittadino straniero fermato, nei cui confronti non sia intervenuto un decreto di espulsione, che decida di collaborare ai fini della sua identificazione, anche in relazione alla propria nazionalità, prima che sia intervenuta una condanna di primo grado per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a diciotto mesi.
7. Lo straniero è trattenuto nel centro di identificazione amministrativa secondo modalità che garantiscano il pieno rispetto della sua dignità.
8. Il questore del luogo in cui si trova il centro di identificazione amministrativa trasmette copia degli atti al giudice di pace competente per la convalida entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
9. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, anch'esso tempestivamente avvertito e informato, è condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Avverso il decreto di fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo

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del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.
10. Quando non sia stato possibile identificare lo straniero, durante il periodo di fermo, o alla conclusione dell'eventuale periodo dì detenzione disposta ai sensi degli articoli 495, 495-bis e 496 del codice penale, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di tre giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle ulteriori conseguenze penali della sua trasgressione. Allo straniero è intimato il divieto perenne di rientro in Italia.
11. Allo straniero che senza giustificato motivo si trattiene o rientra nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di cui al comma 10 del presente articolo si applica quanto previsto dal comma 13-bis dell'articolo 13 e dal comma 5-quater dell'articolo 14.
12. Nel caso in cui durante il periodo di fermo, ovvero di detenzione, si giunga all'identificazione dello straniero, quest'ultimo, dopo aver scontato la pena prevista, è immediatamente espulso con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 13. Nel caso di cui al presente comma, allo straniero è fatto divieto perenne di rientro nel territorio dello Stato.
13. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera resta fermo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14.
5. 43.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
1-bis.1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-ter. Fuori dai casi previsti dal codice penale, lo straniero con regolare permesso di soggiorno condannato per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del medesimo codice e all'articolo 12, commi 1 e 3, del presente testo unico, dopo aver scontato la pena prevista è immediatamente espulso dal territorio dello Stato».
5. 44.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-bis. 1. All'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le parole: «entro il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il terzo grado».
5. 45.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 1-ter con il seguente:
All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 12, le parole: «da tre mesi ad un anno» sono sostitute dalle seguenti: «da uno a tre anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui i lavoratori stranieri impiegati privi del permesso di soggiorno siano superiori a due, il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a cinque anni e con l'ammenda di 10.000 euro per ogni lavoratore impiegato».
5. 46.Costantini, Di Pietro, Palomba.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato con le seguenti: da 10.000 a 200.000 euro.
5. 47.Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
2. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 12, inserire il seguente comma:
«12-bis. Lo straniero irregolare, che denunci alle autorità competenti il datore

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di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, può usufruire del permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro di cui al comma 4-ter dell'articolo 5».

Conseguentemente, all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
«4-ter. Entro trenta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno lo straniero che ha compiuto il diciottesimo anno di età e che non rientra nelle fattispecie di cui al comma 3-bis, lettere b) e c), può richiedere uno specifico permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro sul territorio dello Stato. La durata di tale permesso non può essere superiore complessivamente a dodici mesi, con la possibilità di rinnovo per una sola volta e per non più di sei mesi. Lo straniero richiedente deve dimostrare al momento della richiesta di essere in possesso dei mezzi materiali necessari al suo sostentamento durante il suo soggiorno e deve indicare un domicilio in Italia. Ogni eventuale trasferimento di domicilio deve essere comunicato alle autorità competenti almeno sette giorni prima. Le autorità competenti, al momento del rilascio del permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro, trasmettono la documentazione necessaria agli uffici competenti per l'iscrizione ai centri per l'impiego. Il permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro è concesso esclusivamente agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia da almeno un anno che sono stati titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero che hanno frequentato un corso di formazione professionale o che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o un diploma di laurea secondo il vigente ordinamento italiano»;
5. 48.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 29, comma l, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: «genitori a carico» sono inserite le seguenti: «, propri o del coniuge, con più di sessanta anni di età».
5. 49.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 32, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è».
5. 50.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 7, le parole: «da 500 a 2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.500 a 5.000 euro».
5. 51.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) idonea documentazione attestante il volume d'affari ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativo ai due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i

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Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, è indicato il numero di lavoratori stranieri che i datori di lavoro, divisi per fasce di volume d'affari, possono assumere. La definizione delle suddette fasce di volumi d'affari è disposta dal medesimo decreto»;
5. 52.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
2. Il comma 1 dell'articolo 41, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:
«1. Gli stranieri titolari della canta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, che abbiano soggiornato legalmente e prestato attività lavorativa retribuita con almeno un reddito di importo pari all'assegno sociale per almeno cinque anni, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.».
5. 53.Zeller, Brugger.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini stranieri in danno dei quali siano accertate situazioni di violenza o grave sfruttamento nei luoghi di lavoro, ad opera di soggetti singoli o associati tra loro, accertate anche a seguito di denuncia effettuata dal diretto interessato e aggravate dalla pratica dell'intermediazione illegale di manodopera, anche al fine di garantire l'applicazione degli istituti di tutela dei lavoratori previsti dall'ordinamento statale.».
5. 54.Bordo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Il permesso di cui al primo comma può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso ala lavoro ovvero di lavoro subordinato ed autonomo, al compimento della maggiore età, allo straniero nato in Italia, che dimostri una permanenza continuativa nel paese negli ultimi dieci anni. Tale permesso ha una validità di sei mesi, rinnovabile per due periodi di uguale durata, consente l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio nonché all'iscrizione nelle liste di collocamento e attività lavorative e può essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro ai sensi degli artt. 5 e seguenti dei T.U. e degli artt. 9 e seguenti del Regolamento di attuazione».
5. 55.Livia Turco, Calvisi, Bossa.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. Lo straniero sottoposto a decreto di espulsione anche nel caso in cui si sia trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero vi sia rientrato in violazione di quanto disposto dal comma 13 dell'articolo 13 del medesimo

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testo unico, se entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge collabora alla sua identificazione, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a trentasei mesi.
5. 01.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico).

1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino della stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.
3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
5. 02.Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stranieri che hanno un permesso di soggiorno scaduto e che dimostrano di aver lavorato regolarmente in Italia possono richiedere lo specifico permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro istituito ai sensi del comma 4-quater dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, inserito dal comma 2 del presente articolo.
2. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:
«4-quater. Entro trenta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno lo straniero che ha compiuto il diciottesimo anno di età e che non rientra nelle fattispecie di cui al comma 3-bis, lettere b) e c), può richiedere uno specifico permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro sul territorio dello Stato. La durata di tale permesso non può essere superiore complessivamente a dodici mesi, con la possibilità di rinnovo per una sola volta e per non più di sei mesi. Lo straniero richiedente deve dimostrare al momento della richiesta di essere in possesso dei mezzi materiali necessari al suo sostentamento durante il suo soggiorno e deve indicare un domicilio in Italia. Ogni eventuale trasferimento di domicilio deve essere comunicato alle autorità competenti almeno sette giorni prima. Le autorità competenti, al momento del rilascio del permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro, trasmettono la documentazione necessaria agli uffici competenti per l'iscrizione ai centri per l'impiego. Il permesso di soggiorno valido per la ricerca di lavoro é concesso esclusivamente agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia da almeno un anno che sono stati titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero che hanno frequentato un corso di formazione professionale o che hanno conseguito il

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diploma di scuola secondaria di secondo grado o un diploma di laurea secondo il vigente ordinamento italiano»;
5. 03.Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di assistenza ed integrazione sociale).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 e 583-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero o apolide ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.
2-ter. Con la proposta o con il parere di cui al comma 2-bis sono altresì comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno di cui al citato comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare».

2. Per il finanziamento dei programmi previsti dal comma 2-bis dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2008, a valere sulla disponibilità del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
5. 04.Amici, Ferranti, Zaccaria, Tenaglia, Bressa, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.
(Inammissibile)

ART. 6.

Al comma 1, capoverso articolo 54, sopprimere il comma 2.
6. 8.Bernardini.

Al comma 1, capoverso articolo 54, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare

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gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Per sicurezza urbana si intende l'ordinato svolgersi delle attività e della vita sociale negli spazi urbani pubblici e privati che si riflettono sulla civile convivenza, il contrasto dei fenomeni di inciviltà e degrado, la promozione di una cultura del dialogo e della legalità. Il Sindaco può altresì adottare provvedimenti anche dotati di esecutorietà tesi a salvaguardare la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al Prefetto.
6. 1.Amici, Ferranti, Zaccaria, Tenaglia, Bressa, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 4, sopprimere le parole:, anche.
6. 9.Bernardini.

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 4, dopo le parole: generali dell'ordinamento, aggiungere le seguenti: al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.
6. 10. Bernardini.

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: anche ai fini, aggiungere le seguenti:, ove occorra.
6. 2. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Sindaco può, inoltre, chiedere la immediata convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di un migliore coordinamento degli interventi preordinati alla attuazione dei provvedimenti adottati.
6. 3. Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

Al comma 1, capoverso articolo 54, sopprimere il comma 4-bis.
6. 4. Amici, Ferranti, Zaccaria, Tenaglia, Bressa, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 4-bis, sopprimere le parole: e alla sicurezza urbana.
6. 11. Bernardini.

Al comma 1, capoverso articolo 54, sopprimere il comma 5-bis.
6. 5. Amici, Ferranti, Zaccaria, Tenaglia, Bressa, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 6, sopprimere le parole: o per motivi di sicurezza urbana.
6. 12. Bernardini.

Al comma 1, capoverso articolo 54, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Se le ordinanze adottate ai sensi del comma 4 sono rivolte a soggetti determinati e questi non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio, anche richiedendo al Prefetto l'intervento

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della forza pubblica, a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
6. 6. Amici, Ferranti, Zaccaria, Tenaglia, Bressa, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, D'Antona.

Al comma 1, capoverso articolo 54, sopprimere il comma 10.
6. 7. Tidei.

ART. 6-bis.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

Art. 7-bis.
(Sanzioni amministrative).

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L'ente decide l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa intercorrente tra un minimo di 25 ad un massimo di 10.000 euro, secondo la gravità dell'illecito.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
3. Per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali e per quelle alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia possono essere previste le sanzioni amministrative accessorie previste dall'ordinamento.
4. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6-bis. 1. Amici, Ferranti, Zaccaria, Tenaglia, Bressa, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, D'Antona.

Dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

1. All'articolo 20 della legge 1o aprile 1981 n. 121 sono aggiunte, alla fine del primo periodo le parole: nonché quale sede per la programmazione degli interventi e delle priorità in materia di ordine e sicurezza pubblica e di coordinamento fra gli interventi delle forze di polizia con quelli dei corpi di polizia locale.
6-bis. 01. Amici, Ferranti, Zaccaria, Tenaglia, Bressa, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, D'Antona.

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 4. Bernardini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, sostituire le parole da «purché nell'ambito territoriale» fino a «articolo 4» con le seguenti: «nell'ambito territoriale della Regione di appartenenza, nonché, limitatamente alle

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esigenze di servizio, anche fuori da tali territori. Inoltre, è consentito il porto dell'arma di servizio anche fuori dal territorio della Regione, nei soli comuni posti al confine di quello ove si presta servizio».
7. 1. Barbato, Costantini.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il personale di polizia municipale che, per attività di servizio, è nelle condizioni di pericolo per la propria vita o per quella del proprio nucleo familiare, previo parere della competente Procura della Repubblica, può chiedere al Presidente della Regione il trasferimento in mobilità o comando presso altro ente, ove si sia verificata una carenza di organico. La Regione dell'ente di appartenenza è garante di tale tutela.
7. 2. Barbato, Costantini.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. A fronte dei maggiori compiti affidati alla polizia locale, di cui ai commi e agli articoli precedenti, sono revocati i limiti di spesa fissati dalla normativa vigente, nonché quelli relativi alle assunzioni di personale.
7. 3. Bosi.

ART. 7-bis.

Sopprimerlo.
*7-bis. 1. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Sopprimerlo.
*7-bis. 2. Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci.

Sopprimerlo.
* 7-bis. 11. Bernardini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7-bis.
(Attività straordinarie per il controllo del territorio).

1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente all'Arma dei Carabinieri, in servizio presso enti e reparti delle Forze Armate. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.
2. Il piano di impiego del personale di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Alla conclusione del semestre di attività il Ministro dell'Interno trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sui costi e sui risultati del piano di impiego di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

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bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7-bis. 3. Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Nel caso in cui si riscontri che il livello di criminalità esistente nel territorio nazionale superi gli standard dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e si accerti che le Forze di polizia non sono in grado di garantire adeguati livelli di sicurezza sociale,.
7-bis. 12. Bernardini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: risulti opportuno inserire le seguenti: sulla base di dettagliata relazione del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
7-bis. 13. Bernardini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: accresciuto con le seguenti: rafforzamento del.
7-bis. 14. Bernardini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alle Forze armate, preferibilmente con le seguenti: all'Arma dei.
7-bis. 15. Bernardini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o comunque volontari delle stesse Forze armate con le seguenti: e che siano.
7-bis. 4. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto delle indicazioni dei prefetti e dei sindaci delle zone nelle quali verrà impiegato il personale delle Forze armate.
7-bis. 16. Bernardini.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali compiti verranno definiti con successivo provvedimento, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
7-bis. 17. Bernardini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque aree densamente popolate.
7-bis. 18. Bernardini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché di perlustrazione e pattuglia.
7-bis. 5. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: in concorso e.
7-bis. 19. Bernardini.

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Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e congiuntamente alle con le seguenti: ma autonomamente dalle.
7-bis. 20. Bernardini.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti un anno.
7-bis. 21. Bernardini.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: rinnovabile per una volta con le seguenti: e non è rinnovabile.
*7-bis. 6. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: rinnovabile per una volta con le seguenti: e non è rinnovabile.
*7-bis. 22. Bernardini.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: rinnovabile per una volta, aggiungere le seguenti: in attesa della copertura in organico di altrettante unità nelle Forze di polizia.
7-bis. 23. Bernardini.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 3.000 unità con le seguenti: 10.000 unità.
7-bis. 24. Bernardini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con le seguenti: sentito il Consiglio supremo di difesa.
7-bis. 7. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti:, sentito il Consiglio supremo di difesa.
7-bis. 8. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando ne facciano motivata richiesta almeno tre prefetti di province confinanti.
7-bis. 25. Bernardini.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Il Ministro dell'interno riferisce in proposito aggiungere le seguenti:, prima della emanazione del decreto di cui al primo periodo,.
7-bis. 26. Bernardini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: non oltre sette giorni dall'adozione del piano di cui al comma 1 e, entro sessanta giorni dal termine del piano di impiego delle Forze armate, presenta una relazione al Parlamento sugli effetti del piano stesso.
7-bis. 27. Bernardini.

Al comma 2, aggiungere, infine, le parole prima dell'adozione di detto piano d'impiego.
7-bis. 9. Bosi.

Sopprimere il comma 3.
*7-bis. 10. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Sopprimere il comma 3.
*7-bis. 28. Bernardini.

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Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: agisce, aggiungere le seguenti: sotto la direzione di un capopattuglia facente parte delle Forze di polizia.
7-bis. 29. Bernardini.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e alla immediata perquisizione sul posto e le parole: a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152,.
7-bis. 30. Bernardini.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: anche al fine fino a: dei luoghi vigilati.
7-bis. 31. Bernardini.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: prevenire o.
7-bis. 32. Bernardini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: che possono con le seguenti: volti a.
7-bis. 33. Bernardini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Ai fini di identificazione, con le seguenti: Nel caso in cui non sia possibile procedere all'identificazione delle persone perché prive di idoneo documento di identità ovvero nel caso in cui tale documento risulti non idoneo a una identificazione certa.
7-bis. 34. Bernardini.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

1. L'accesso ai dati ed alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del centro di cui all'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121 e la loro utilizzazione sono altresì consentiti ai corpi di polizia municipale di cui alla legge 7 marzo 1986 n. 65, dei comuni capoluogo di provincia, previa autorizzazione del personale ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 della predetta legge 1o aprile 1981, n. 121. L'accesso alla banca dati del D.T.T. è consentito ai corpi e servizi di polizia municipale senza oneri finanziari.
2. All'articolo 16-quater del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «Schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti di identità rubati o smarriti operanti»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all'inserimento ed alla consultazione, presso il centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».
8. 1. Amici, Ferranti, Zaccaria, Tenaglia, Bressa, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovannelli, Lanzillotta, Lo Moro, Martini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, D'Antona.

ART. 9.

Sopprimerlo.
*9. 20. Bernardini.

Sopprimerlo.
*9. 1. Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

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Sopprimerlo.
*9. 2. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Sopprimerlo.
*9. 3. Amici, Ferranti, Zaccaria, Tenaglia, Bressa, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovannelli, Lanzillotta, Lo Moro, Martini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, D'Antona.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Centri di identificazione amministrativa).

1. Qualora il cittadino straniero, fermato non collabora, al di là di oggettive cause ostative, alla sua identificazione, con specifico riferimento alla propria nazionalità, il questore, a mezzo di decreto di fermo, dispone che lo stesso sia trattenuto in appositi centri di identificazione amministrativa. Il decreto di fermo è disposto in ogni caso con provvedimento motivato immediatamente esecutivo e deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro quarantotto ore ai sensi di quanto disposto dal comma 3.
2. Avverso i decreti di convalida del fermo di cui al comma 1 è proponibile il ricorso in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida del fermo decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
3. La convalida comporta che lo straniero, ai fini della sua identificazione, sia trattenuto presso il centro di identificazione amministrativa, per un periodo non superiore ai nove mesi prorogabile dal giudice su richiesta del questore per ulteriori novanta giorni. Al termine ditale periodo lo straniero non ancora identificato è sottoposto a procedimento per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, da espletare per direttissima in osservanza di quanto disposto dagli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale.
4. È istituito almeno un centro di identificazione amministrativa in ogni regione.
5. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e di servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
6. Il cittadino straniero fermato, nei cui confronti non sia intervenuto un decreto di espulsione, che decida di collaborare ai fini della sua identificazione, anche in relazione alla propria nazionalità, prima che sia intervenuta una condanna di primo grado per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera, Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a diciotto mesi.
7. Lo straniero è trattenuto nel centro di identificazione amministrativa secondo modalità che garantiscano il pieno rispetto della sua dignità.
8. Il questore del luogo in cui si trova il centro di identificazione amministrativa trasmette copia degli atti al giudice di pace competente per la convalida entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
9. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, anch'esso tempestivamente avvertito e informato, è

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condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Avverso il decreto di fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 del testo unico sull'immigrazione e dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.
10. Quando non sia stato possibile identificare lo straniero, durante il periodo di fermo, o alla conclusione dell'eventuale periodo di detenzione disposta ai sensi degli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di tre giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle ulteriori conseguenze penali della sua trasgressione. Allo straniero è intimato il divieto perenne di rientro in Italia.
11. Allo straniero che senza giustificato motivo si trattiene o rientra nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di cui al comma 10 del presente articolo si applica quanto previsto dal comma 13-bis dell'articolo 13 e dal comma 5-quater dell'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione.
12. Nel caso in cui durante il periodo di fermo, ovvero di detenzione, si giunga all'identificazione dello straniero, quest'ultimo, dopo aver scontato la pena prevista, è immediatamente espulso con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 13 del testo unico sull'immigrazione. Nel caso di cui al presente comma, allo straniero è fatto divieto perenne di rientro nel territorio dello Stato.
13. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera resta fermo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione».
9. 4. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

Al comma 1 sostituire le parole centro di identificazione ed espulsione con le seguenti: centro di assistenza ed identificazione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: centri di assistenza ed identificazione.
9. 7. Minniti, Naccarato, Ferrari.

Al comma 1, sostituire le parole: ed espulsione con le seguenti: dello straniero.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: ed espulsione con le seguenti: dello straniero.
9. 5. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Qualora il cittadino straniero, fermato non collabora, al di là di oggettive cause ostative, alla sua identificazione, con specifico riferimento alla propria nazionalità, il questore, a mezzo di decreto di fermo, dispone che lo stesso sia trattenuto nei centri di cui al comma 1. Il decreto di fermo è disposto in ogni casa con provvedimento motivato immediatamente esecutivo e deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro quarantotto ore ai sensi di quanto disposto dal comma 3.
3. Avverso i decreti di convalida del fermo di cui al comma 1 è proponibile il ricorso in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida del fermo decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
4. La convalida comporta che lo straniero, ai fini della sua identificazione, sia trattenuto presso il centro di identificazione ed espulsione, per un periodo non superiore ai nove mesi prorogabile dal giudice su richiesta del questore per ulteriori novanta giorni. Al termine di tale

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periodo lo straniero non ancora identificato è sottoposto a procedimento per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, da espletare per direttissima in osservanza di quanto disposto dagli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale.
6. È istituito almeno un centro di identificazione ed espulsione in ogni regione.
7. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e di servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
8. Il cittadino straniero fermato, nei cui confronti non sia intervenuto un decreto di espulsione, che decida di collaborare ai fini della sua identificazione, anche in relazione alla propria nazionalità, prima che sia intervenuta una condanna di primo grado per i reati di cui agli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a diciotto mesi.
9. Lo straniero è trattenuto nel centro di identificazione ed espulsione secondo modalità che garantiscano il pieno rispetto della sua dignità.
10. Il questore del luogo in cui si trova il centro di identificazione ed espulsione trasmette copia degli atti al giudice di pace competente per la convalida entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
11. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, anch'esso tempestivamente avvertito e informato, è condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Avverso il decreto di fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.
12. Quando non sia stato possibile identificare lo straniero, durante il periodo di fermo, o alla conclusione dell'eventuale periodo di detenzione disposta ai sensi degli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di tre giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle ulteriori conseguenze penali della sua trasgressione. Allo straniero è intimato il divieto perenne di rientro in Italia.
13. Allo straniero che senza giustificato motivo si trattiene o rientra nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di cui al comma l0 del presente articolo si applica quanto previsto; dal comma 13-bis dell'articolo 13 e dal comma 5-quater dell'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione.
14. Nel caso in cui durante il periodo di fermo, ovvero di detenzione, si giunga all'identificazione dello straniero, quest'ultimo, dopo aver scontato la pena prevista, è immediatamente espulso con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 13 del testo unico sull'immigrazione. Nel caso di cui al presente comma, allo straniero è fatto divieto perenne di rientro nel territorio dello Stato.
15. Ai tini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera resta fermo quanto

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disposto dal comma 8 dell'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione.
9. 6. Costantini, Di Pietro, Palomba.
(Inammissibile)

ART. 10.

Sopprimerlo.
10. 1. Tassone.

Al comma 1, lettera d), numero 4), aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:
Le somme di denaro costituenti depositi giudiziari giacenti in libretti di deposito delle Poste italiane Spa ovvero in istituti di credito, oggetto di provvedimento di confisca emesso dall'autorità giudiziaria o confiscati ai sensi della presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali.
Le somme di denaro acquisite ai sensi del comma 1 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
A tal fine il Ministero della giustizia procede, entro il 31 marzo di ogni anno, alla verifica delle confische delle somme di denaro, ovunque depositate, che siano maturate al 31 dicembre dell'anno precedente.
10. 2. Palomba, Di Pietro, Costantini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue finzioni, si avvale delle Prefetture territorialmente competenti.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al comma 1. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 ed a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 02. Amici, Ferranti, Zaccaria, Tenaglia, Bressa, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Martini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.
(Inammissibile)

ART. 12.

Sopprimerlo.
12. 1. Tassone.

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Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
12. 01. Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di discriminazione per motivi fondati sull'orientamento sessuale o di genere).

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
c) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».
4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: «comma 1», sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale».
12. 02. Palomba, Di Pietro, Costantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro).

Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis. - (Grave sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e, con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.
Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:
a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesamento sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale

Pag. 104

da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori degli anni diciotto o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro».
«Art. 603-ter. - (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.
La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento».
b) Dopo l'articolo 629 del codice penale, è inserito il seguente:
Art. 629-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per il delitto di cui all'articolo 629, quando il fatto è commesso nell'ambito di un rapporto di lavoro, comporta le pene accessorie previste all'articolo 603-ter».
12. 04. Amici, Ferranti, Zaccaria, Tenaglia, Bressa, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Martini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.
(Inammissibile)

ART. 12-quater.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12-quater.
(Modifiche all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448).

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «Le disposizioni del titolo III» sono inserite le seguenti: «e del titolo IV»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: «giudizio direttissimo» sono inserite le seguenti: «o richiedere il giudizio immediato»;
c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore».
12-quater. 1. Amici, Ferranti, Zaccaria, Tenaglia, Bressa, Minniti, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Martini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, D'Antona.