CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 giugno 2008
20.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 85/08: Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, approvato dal Senato (C. 1250 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati.
1. 1. Costantini.

Al comma 9 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
All'articolo 1, comma 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «2-quinquies», sono aggiunte le seguenti: «9-bis». Le competenze in materia di produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché dei prodotti definiti agricoli dall'ordinamento comunitario e nazionale, sono esercitate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
1. 6.Il Governo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 dello stesso codice. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 6. Sono abrogati, altresì, l'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306 ed il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa l'autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa salvo che, entro il 31 dicembre 2008, sia stata presentata ed autorizzata proposta di concordato ai sensi degli articoli 124 e 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni

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del codice civile entro il 31 dicembre 2008.
1. 2. Biava.

Al comma 14, lettera b), sostituire il secondo periodo con i seguenti: La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia ed, in particolare, la gestione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. 4. Il Governo.

Al comma 14, lettera c), dopo le parole: 14 maggio 2007, n. 103, aggiungere le seguenti: esercitate unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
1. 5. Il Governo.

Al comma 21-bis, sopprimere le parole da:, organizzato ai sensi fino a: legge 13 aprile 1988, n. 117.
1. 3. Costantini.

Al comma 22, alinea, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: mediante decreti dei rispettivi organi di Governo di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, informandone gli organi di amministrazione del personale interessato.
1. 7. I relatori.

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ALLEGATO 2

DL 93/08: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (Emendamenti C. 1185-A Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
considerato che gli emendamenti Evangelisti 1.21, Bragantini 2.305, Evangelisti 2.47 ed Evangeslisti 2.48 dispongono trasferimenti agli enti locali delle regioni a statuto speciale senza prevedere meccanismi di salvaguardia delle competenze riconosciute a tali regioni dai rispettivi statuti speciali in materia di finanza locale,
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Evangelisti 1.21, Bragantini 2.305, Evangelisti 2.47 ed Evangeslisti 2.48

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.