CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 giugno 2008
19.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00083 Madia: Misure di sostegno del dottorato di ricerca e revisione degli importi minimi dei relativi assegni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Desidero ringraziare gli interroganti per aver posto all'attenzione della Commissione un tema che il ministero ritiene centrale.
Il Dottorato di Ricerca, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 382/80, è nell'Ordinamento Universitario Italiano il titolo accademico più elevato, spendibile nei concorsi per ricercatore nelle Università e negli Enti di ricerca.
La riforma introdotta dalla legge 210/98: «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo», all'articolo 4, prevede che le Università, con proprio regolamento, disciplinino i corsi di dottorato di ricerca; inoltre, il decreto ministeriale 224/99, regolamento di attuazione della citata legge, all'articolo 1, determina i criteri generali ed i requisiti di idoneità delle sedi ai fini dell'istituzione dei corsi in parola e prevede che i medesimi possano essere istituiti da Università tra loro consorziate o convenzionate con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture ed attrezzature idonee.
Dopo la Conferenza di Berlino del 2003, alla quale ha partecipato, in rappresentanza dell'Italia, il Ministro Moratti, il Dottorato di Ricerca costituisce il terzo livello della formazione universitaria, successivo alla laurea di primo livello ed al biennio specialistico, nel quale si fondono strettamente didattica e ricerca.
È pertanto evidente come il titolo di dottore di ricerca abbia assunto un ruolo strategico nel mondo del lavoro, nelle professioni e nelle Pubbliche Amministrazioni.
La normativa vigente ha anche previsto che le Università possano bandire un maggior numero di posti di dottorato di ricerca coperti da borse finanziate soprattutto da Enti esterni ed ha impegnato fondi di capitoli diversi (legge n. 170/2003) al fine di poter finanziare un congruo numero di borse di studio da destinare a dottorati relativi a campi di maggiore interesse scientifico e tecnologico.
Il finanziamento di un numero sempre crescente di borse di dottorato da parte di Enti esterni dimostra, evidentemente, quanto il Sistema Paese sia convinto che la spendibilità del titolo di dottore di ricerca permei ormai tutti i campi: dalla ricerca di base alla ricerca applicata, dagli Enti di ricerca alla Pubblica Amministrazione.
La Legge Finanziaria 2008, a testimonianza di quanto espresso ha previsto, per un triennio, uno specifico aumento del Fondo di Funzionamento Ordinario delle Università, pari a 40 milioni di euro annui, da destinare esclusivamente all'incremento dell'importo della borsa di dottorato.
In data 18 giugno 2008, accogliendo l'indicazione del Parlamento (emendamento Valditara) il Ministro ha firmato il decreto ministeriale che fissa, a decorrere dal 1o gennaio 2008, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato in euro 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, sottoposto alla firma dell'On.le Ministro; le modalità di assegnazione dei fondi alle Università per finanziare l'aumento delle

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borse sono disciplinate con ulteriore decreto del Ministro in corso di emanazione.
Infine, questo Dicastero è impegnato nel lavoro di riordino della normativa relativa al dottorato di ricerca affinché lo stesso possa essere oggetto di maggiori finanziamenti di Agenzie esterne (Unione europea, Enti Pubblici e Privati), strutturato nella maniera più idonea per rispondere alle crescenti aspettative della Comunità Scientifica e alla qualità e alle esigenze dei dottorandi, ed a favorire la fruibilità del titolo di dottore di ricerca anche presso il settore privato. Una rivisitazione durante la quale il tema dei dottorati senza borsa verrà adeguatamente valutato, dando ascolto alle esigenze e alle opinioni che il mondo accademico e i parlamentari desidereranno esprimere.
L'obiettivo, che il Ministero si augura condiviso, è quello di fare del dottorato, similmente a quanto già accade all'estero, non solo un titolo propedeutico alla carriera accademica, ma di altissima spendibilità in ogni settore del mercato del lavoro.

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ALLEGATO 2

5-00087 Goisis: Criteri di ricostruzione dell'anzianità di servizio del personale ATA e ITP e questioni correlate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Vorrei ricordare brevemente l'annosa vicenda concernente l'applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Come è noto, questa norma ha disposto il trasferimento nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale del personale degli enti locali in servizio nelle scuole ed istituti statali alla data di entrata in vigore della legge n. 124, prevedendone l'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti e demandando la disciplina sulle modalità del trasferimento ad un successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno, dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica, sentiti l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.
Detta legge ha stabilito che al personale ATA proveniente dagli enti locali fosse riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza. La stessa legge ha tuttavia previsto che, in corrispondenza dell'inquadramento nei ruoli statali del personale degli enti locali, si procedesse alla contestuale progressiva riduzione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali medesimi, in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale. In pratica, i costi che lo Stato avrebbe dovuto sostenere per il personale entrato a far parte dei propri ruoli dovevano essere ridotti dai trasferimenti accordati ai comuni e alle province da cui proveniva detto personale.
Per l'attuazione del citato articolo 8, in data 20 luglio 2000, è stato siglato un apposito accordo dall'ARAN e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, accordo, poi recepito dal decreto 5 aprile 2001 adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.
In particolare, il decreto ha previsto che l'inquadramento dei dipendenti in parola dovesse avvenire in base al criterio del «maturato economico» e cioè collocando gli interessati nella posizione stipendiale d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 sarebbe stata corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini della maturazione delle successive classi di stipendio. Ciò al fine di garantire ai trasferiti il mantenimento del livello economico raggiunto negli enti locali (se superiore rispetto a quello dello Stato) nonché di effettuare il trasferimento senza oneri aggiuntivi per lo Stato, in quanto, come già detto, la legge 124 non ha previsto alcun finanziamento per l'attuazione del citato articolo 8.
Per una più completa conoscenza di questa complessa vicenda, è anche opportuno ricordare che le modalità di determinazione del trattamento economico per il personale scolastico statale e per quello degli enti locali sono diverse. Infatti, per il

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personale scolastico statale la retribuzione è formata dal trattamento fondamentale - basato su classi di stipendio di importo progressivo, che vengono attribuite alla scadenza di periodi di servizio prestabiliti - nonché dal trattamento accessorio, disciplinato dalle norme contrattuali di settore; per il personale degli enti locali, invece, la retribuzione è formata dal trattamento economico fondamentale, cui corrisponde lo stipendio tabellare, dalla retribuzione individuale di anzianità e dal trattamento accessorio, anch'esso disciplinato dalle norme contrattuali di settore.
Quindi, diversamente dal personale del comparto scuola, per il personale degli enti locali - come avviene per la generalità degli altri dipendenti pubblici - l'anzianità di servizio è valutata a parte, con una specifica voce di stipendio, che si aggiunge alle altre voci.
Considerate tali differenze strutturali tra i trattamenti economici delle due categorie di personale, la disposizione dell'articolo 8 della legge n. 124 è stata applicata dall'Amministrazione tenendo conto, ai fini dell'inquadramento nei ruoli statali del personale proveniente dagli enti locali, del trattamento economico complessivo in godimento - che, come già detto, comprende anche l'anzianità di servizio - ed attribuendo agli interessati la corrispondente classe di stipendio prevista per il personale scolastico statale.
Il personale interessato in molti casi ha contestato i criteri di inquadramento adottati dall'Amministrazione, ritenendoli in contrasto con la specifica disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della legge n. 124, norma con la quale, secondo quanto sostenuto dai lavoratori, il legislatore aveva inteso riconoscere ai fini giuridici ed economici l'intera anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza.
La suddetta tesi è stata condivisa da una parte della giurisprudenza di merito mentre altra parte della giurisprudenza ha ritenuto che la pretesa dei lavoratori non potesse trovare accoglimento posto che al citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 è stata data attuazione mediante decreto ministeriale di recepimento di apposito accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali più rappresentative, cui è stata riconosciuta valenza normativa ex articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Per altro verso è anche lecito dubitare del fatto che il legislatore aveva inteso consentire ai lavoratori destinati a transitare nei ruoli statali la conservazione dell'anzianità maturata, posto che alla stregua di quanto previsto dalla normativa riguardante il personale della scuola una simile eventualità avrebbe comportato una spesa di notevolissime dimensioni in relazione alla quale non era stata prevista alcuna copertura finanziaria.
Nel corso del 2005 si sono poi avute le prime pronunce della Corte di Cassazione, fra cui quelle ricordate nell'interrogazione, la quale ha ritenuto di dover interpretare l'articolo 8 più volte citato nel senso che i lavoratori destinati a transitare dovevano conservare l'intera anzianità maturata fino al momento del passaggio dai ruoli degli Enti locali ai ruoli dell'amministrazione statale.
A fronte dei suddetti pronunciamenti il legislatore, con l'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria del 2006), ha ritenuto di fornire l'interpretazione autentica del citato articolo 8 chiarendo che l'inquadramento dei lavoratori destinati a transitare nei ruoli dell'amministrazione statale andava effettuato salvaguardandone il trattamento economico in godimento e quindi secondo il meccanismo che era stato concordato con le organizzazioni sindacali.
Parte della giurisprudenza ha dubitato della legittimità costituzionale della predetta disposizione investendo la Consulta che, con le sentenze n. 234 e 400 del 2007, ha escluso che il suddetto intervento normativo esorbitava dai limiti e dai presupposti in presenza dei quali il legislatore può offrire l'interpretazione autentica di una norma e, più in generale, che il meccanismo attraverso il quale doveva essere effettuato l'inquadramento dei lavoratori destinati a transitare nei ruoli dell'amministrazione statale fosse lesivo degli interessi di questi ultimi essendo

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comunque pienamente garantita la conservazione del trattamento in godimento.
Dopo la prima pronuncia della Corte costituzionale, la Corte di Cassazione è ritornata sulla vexata quaestio (cfr. ex multis n. 677 e n. 8630, entrambe del 2008) ribadendo che l'articolo 1, comma 218, della legge n. 266/2005 ha tutti i requisiti di norma di interpretazione autentica ed ha disatteso la pretesa dei lavoratori di vedersi riconosciuta l'intera anzianità di servizio posseduta al momento del transito nei ruoli statali. Inoltre, a confutazione di quanto sostenuto dalla difesa dei lavoratori, ha chiarito che nel caso di specie non poteva trovare in alcun modo applicazione la disciplina di cui alle direttive comunitarie regolanti il cosiddetto trasferimento d'azienda (ovvero di ramo d'azienda) trasfusa nell'articolo 2112 del codice civile, richiamato dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, non essendosi in presenza di trasferimento di personale correlato al trasferimento di funzioni.
Per altro verso, a fronte di ulteriori dubbi di costituzionalità del complesso normativo adombrati sulla base del richiamo dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e desunti dall'articolo 6, paragrafo 1, del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cui lo Stato è tenuto a conformarsi per effetto di quanto previsto dal novellato testo dell'articolo 117 della Costituzione (cfr: di recente Corte costituzionale sentenze n. 348 e 349 del 2001), la Cassazione ha riconosciuto che la disciplina regolante l'inquadramento dei lavoratori è funzionale «all'esigenza di armonizzare situazioni lavorative differenziate all'origine ma bisognose di regole unitarie, una volta determinatasi la confluenza dei lavoratori in un unico comparto, in conformità, del resto, al principio di parità di trattamento di situazioni analoghe nella disciplina dei rapporti di lavoro pubblico, dove tale principio ha un notevole rilievo teorico e pratico» e che l'interpretazione autentica non era finalizzata ad incidere sull'esito delle controversie in corso.
È infine intervenuto l'articolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in base al quale, in sede di rinnovo del contratto del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009, «viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124».
Ultimamente, con nota dell'8 maggio 2008, la competente Direzione generale del Ministero ha avviato apposita indagine conoscitiva, per il tramite delle istituzioni scolastiche, al fine di quantificare i servizi prestati dal personale interessato nelle istituzioni scolastiche statali sino al 31 dicembre 1999; ciò in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 147, della legge finanziaria 2008.
Le risultanze di tale rilevazione, una volta acquisite, costituiranno oggetto di valutazione congiunta con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per eventuali indicazioni al comitato di settore, in vista del prossimo rinnovo contrattuale.

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ALLEGATO 3

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (C. 1185 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione);
esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 93 del 2008 contenente disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (C. 1185);
premesso che il provvedimento in esame prevede consistenti riduzioni di spesa con riferimento a varie materie di competenza della Commissione, al fine di reperire le risorse necessarie ad attuare le misure contenute nel provvedimento volte a salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;
considerato, peraltro, che l'articolo 5, comma 1, prevede il sostanziale azzeramento del Fondo per il ripristino del paesaggio, strumento indispensabile per la tutela e la valorizzazione del paesaggio italiano;
rilevato, altresì, che i tagli proposti, sempre ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1, al Fondo per il funzionamento ordinario delle Università non appaiono giustificati alla luce del fatto che il Fondo costituisce l'unica risorsa per gli atenei italiani nello svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione;
tenuto conto, inoltre, che il medesimo articolo 5, comma 1, prevede una forte riduzione degli stanziamenti in favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale previsti per l'anno 2008 e un azzeramento di quelli relativi al 2009 e al 2010;
sottolineata, altresì, l'importanza delle funzioni svolte dal Centro di ricerca CEINGE - biotecnologie avanzate Scarl di Napoli e l'importanza di destinare in generale sufficienti risorse alla promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie;
considerato, ancora, che l'articolo 5, comma 1, prevede l'azzeramento degli stanziamenti previsti in favore del Fondo per lo sport di cittadinanza;
sottolineato, infine, che l'articolo 5, comma 9, lettera a), abroga i commi da 325 a 334 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che prevedevano meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta, sia per le imprese esterne, cosiddetto tax credit esterno, che per le imprese interne alla filiera medesima cosidetto tax credit interno,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario ripristinare gli stanziamenti in favore del Fondo per il ripristino del paesaggio, modificando conseguentemente l'articolo 5, comma 1;
2) risulta altresì necessario ripristinare gli stanziamenti in favore del Fondo per il funzionamento ordinario delle Università, ridotti dall'articolo 5, comma 1;

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3) si considera inoltre necessario ripristinare gli stanziamenti in favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, modificando di conseguenza l'articolo 5, comma 1;
4) appare necessario ripristinare gli stanziamenti previsti in favore del Centro di ricerca CEINGE - biotecnologie avanzate Scarl di Napoli e del Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie, modificando conseguentemente l'articolo 5, comma 1.
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ripristinare gli stanziamenti in favore del Fondo per lo sport di cittadinanza, azzerati dall'articolo 5, comma 1;
b) appare opportuno, infine, sopprimere la disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 9, lettera a), che abroga i commi da 325 a 334 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 contenenti meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema.

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ALLEGATO 4

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (C. 1185 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI GHIZZONI E ZAZZERA

La VII Commissione Cultura,
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 1185 recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie;
premesso che:
le misure contenute nel decreto legge in esame determinano effetti marginali sul potere d'acquisto delle famiglie e penalizzano, attraverso tagli sostanziali, settori importati per la crescita del nostro Paese;
la disposizione dell'articolo 1, del suddetto disegno di legge, prevede la totale esenzione dal pagamento dell'ICI sulla prima casa; tale intervento in realtà non reca nessun beneficio per gli inquilini, poiché la totale esenzione dal pagamento dell'ICI sulla prima casa, sulle relative pertinenze e sulle abitazioni assimilate (ad esempio, una seconda o terza casa assegnata in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterali) esclude le famiglie non proprietarie, a partire da quelle che vivono in affitto. Inoltre, secondo i dati de Il Sole 24 Ore Ci beneficiari dell'esenzione ICI sono 16,9 milioni. Mancano all'appello altre 7 milioni di famiglie, tra le quali la percentuale di nuclei in condizioni di povertà è maggiore che tra i nuclei proprietari dell'abitazione principale. Al contrario, la legge 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), contestualmente alla detrazione aggiuntiva ICI dell'1,33 per mille del valore catastale dell'immobile e fino a un massimo di 200 euro esonera, dal pagamento dell'imposta, il 40 per cento circa dei contribuenti e consente agli inquilini di detrarre fino a 300 euro l'anno, che aumentano fino 991,6 euro all'anno per i giovani affittuari tra i 20 e i 30 anni di età, con restituzione dello sgravio non goduto in caso di incapienza;
la restituzione ai Comuni avviene nella forma di un trasferimento erariale, rappresentando quindi un passo indietro sulla strada del federalismo fiscale (così come l'inusitato blocco di tutte le addizionali che azzera ogni autonomia tributaria degli enti territoriali). Costituisce inoltre un danno in prospettiva, perché il gettito ICI ha un suo naturale incremento (a differenza dei trasferimenti), in relazione sia alle nuove edificazioni, sia e soprattutto alla modernizzazione della fotografia catastale del territorio e alla lotta all'evasione e all'elusione, su cui i comuni hanno tanto investito con loro risorse tecnologiche, finanziarie e regolamentari. Invece, il rimborso ai Comuni per l'abolizione dell'ICI prima casa è previsto ancorato ai livelli del 2007 (peraltro sottostimati), senza alcun meccanismo di crescita nel tempo;
la detassazione degli straordinari, articolo 2 del suddetto disegno di legge in esame, è iniqua e contiene molte criticità. In un Paese che conserva uno dei tassi più bassi d'Europa di occupazione femminile, un tasso di disoccupazione elevato in molte aree territoriali non sviluppate e salari e stipendi molto bassi anche nelle aree territoriali più sviluppate e competitive, sarebbe più conveniente e convincente partire da incentivi all'occupazione stabile e all'aumento degli stipendi e dei

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salari aziendali collegati alla crescita della produttività. Ancora, il beneficio riguarda una minoranza di lavoratori, poiché sono esclusi i pubblici dipendenti, come infermieri, poliziotti, guardie carcerarie, ecc. Inoltre, la misura esclude sostanzialmente anche i lavoratori più deboli, ossia le donne, molti lavoratori atipici, i lavoratori del Mezzogiorno;
per quanto riguarda la questione Alitalia, la trasformazione del prestito-ponte in patrimonio ha lo scopo evidente di prendere tempo ed evitare l'immediata liquidazione di Alitalia ai sensi del codice civile e si tratta di un finanziamento senza alcuna prospettiva;
contrariamente a quanto sostenuto dal Governo, non si tratta di una rinegoziazione che consente di trasformare un mutuo da tasso variabile a tasso fisso, ma di una rinegoziazione che trasforma un mutuo a tasso variabile con rata variabile per un periodo di tempo determinato, in un mutuo a rata fissa, ad un tasso stabilito, per un periodo di tempo indeterminato (che sarà tanto più lungo quanto più elevati saranno stati i tassi d'interesse nel periodo di ammortamento residuo dopo la rinegoziazione). In sostanza, dopo la rinegoziazione, il cittadino ha una rata più bassa ma la differenza viene versata in un conto dove si accumula un ulteriore debito che il cittadino dovrà rimborsare alla fine, trovandosi così indebitato non, ad esempio, a venti anni, ma a venticinque anni; senza considerare che su questo debito di interessi sarà calcolato un ulteriore interesse. La rinegoziazione del mutuo è un intervento conveniente per le famiglie solo in apparenza;
la copertura finanziaria del provvedimento in esame infligge tagli sostanziali ai settori della cultura, dell'istruzione superiore, dello sport, per i quali, nelle leggi finanziarie del Governo Prodi, erano destinate risorse significative e previsti importanti provvedimenti normativi;
considerato in particolare che, a copertura del provvedimento:
per il settore dell'Università e dell'Alta Formazione artistica e musicale, è previsto un taglio sostanziale al Fondo di funzionamento ordinario dell'università e al Fondo per il Finanziamento in favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, pur a fronte delle dichiarazioni della ministro Gelmini di voler potenziare il settore;
in contrasto anche con le parole del ministro Bondi, pronunciate durante l'illustrazione delle linee programmatiche del proprio dicastero, circa il personale impegno di contrastare ogni definanziamento a svantaggio delle politiche per la tutela dei beni culturali e del paesaggio, e per il sostegno dello spettacolo, si registrano molti tagli di fondi per interventi destinati proprio in questi settori. Per quanto attiene allo spettacolo, ad esempio, il provvedimento in esame sopprime due importanti interventi, previsti dalla finanziaria 2008, quali il credito d'imposta a favore degli investimenti nella filiera del cinema (-16,7 milioni per il 2008 e 66,8 per il 2009 e il 2010) e il contributo straordinario (di 2 milioni per il 2008, 8 milioni per il 2009 e 10 milioni per il 2010) alle sale cinematografiche. Inoltre vengono azzerati il fondo per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale, riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, il contributo in conto interessi per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili situati nei centri storici dei comuni e per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Stessa sorte tocca al fondo per il ripristino del paesaggio e a quello per la celebrazione dell'anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Inoltre, si abroga il finanziamento permanente, approvato dalla legge Finanziaria 2008, per la costituzione del Centro del libro e della lettura;
per il settore dello sport si azzerano completamente le risorse destinate al fondo eventi sportivi, al contributo per i campionati mondiali di pallavolo e al Comitato

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italiano paraolimpico, e al fondo per lo sport di cittadinanza al quale il Governo Prodi ha riconosciuto l'alto valore sociale;
rilevato inoltre che, oltre ai suddetti tagli, il provvedimento recupera ulteriori risorse utilizzando gli accantonamenti allocati dalla legge Finanziaria 2008 nella tabella A per spese di parte corrente dei ministeri per 170 milioni per il 2008 (più elevato, oltre, 450 milioni, a decorrere dal 2010) e un taglio lineare della tabella C, della medesima legge Finanziaria, dal 2010 molto sostanzioso perché pari a circa 1 miliardo di euro. Come noto, entrambe le tabelle A e C, sono parte integrante delle leggi finanziarie: nella tabella A sono indicate le risorse accantonate per ciascun ministero per far fronte alla legislazione di spesa di parte corrente nell'ambito della propria attività, mentre con la tabella C si determina per ciascun anno il finanziamento per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria. In particolare, il taglio lineare in tabella C, così come determinato, riduce le risorse del Ministero della pubblica istruzione di 19, 2 milioni di euro per l'anno 2008, del Ministero dell'università di 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e le risorse del Ministero per i beni e le attività culturali di 5 milioni di euro nel 2008 e di 11,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
tenuto conto che il decreto prevede inoltre l'abrogazione della norma, prevista dal Governo Prodi, che consentiva gli investimenti immobiliari dell'INAIL: in particolare, per il settore dell'Università sarebbero stati a disposizione 1.715 milioni, destinati alla realizzazione anche di residenze per studenti negli Atenei di Milano, Benevento, Catanzaro, Enna, Bari e Bologna,
esprime

PARERE CONTRARIO

con il ripristino dei fondi soppressi o sottoposti a decurtazione.