CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 giugno 2008
18.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (C. 1185 Governo).

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prima dell'articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 31-bis. - (Sostegno ai genitori). - 1. Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.
4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.
5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.
6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.
7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.
8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.
9. Ai fini del trattamento previdenziale si applica quanto previsto dall'articolo 34.».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e con le risorse di cui all'articolo 5.
1. 1. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Volontè, Delfino, Pezzotta.
(Inammissibile).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

A decorrere dall'anno 2008 è riconosciuto un credito di imposta pari all'importo

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dell'imposta dovuta per la somma pagata al titolare dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
2. È riconosciuto un rimborso equivalente all'ICI pagato per la quota parte non compensabile ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno fiscale precedente rispetto a quello del pagamento dell'ICI risulti pari a zero o comunque inferiore all'ICI pagato.
3. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della stessa.
1. 2. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, dopo le parole soggetto passivo inserire le seguenti: in vista del trasferimento dell'intera fiscalità immobiliare ai comuni che dovrà essere attuata con decorrenza dal primo gennaio 2009.
1. 3.Lenzi.

Al comma 2, dopo le parole ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e del comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Conseguentemente, all'articolo 5, al comma 7, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per fanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando le risorse del Ministero della solidarietà sociale.».
1. 5. Bucchino, Fedi, De Micheli, Garavini, Narducci, Porta, Farina.

Al comma 2, dopo le parole ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: nonché quella, non locata, di proprietà di cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero - AIRE - ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
1. 6. Picchi, Di Biagio, Angeli, Berardi, Migliori.

Al comma 2, sopprimere le parole da nonché quelle fino a presente decreto.
1. 9.Causi.

Al comma 2, dopo le parole nonché quelle assimilate dal comune aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 3, comma 56, della legge n. 662 del 1996 e all'articolo 59, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 446 del 1997.
*1. 10.Osvaldo Napoli.

Al comma 2, dopo le parole nonché quelle assimilate dal comune aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 3, comma 56, della legge n. 662 del 1996 e all'articolo 59, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 446 del 1997.
*1. 11.Causi, Misiani, Boccia.

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Al comma 2, sostituire le parole: regolamento vigente con le seguenti regolamento o delibera vigenti.
1. 7.Angela Napoli.

Al comma 2, dopo la parola: «regolamento» aggiungere le seguenti: «o delibera comunale»
**1. 7. (Testo modificato nel corso della seduta) Angela Napoli, Gioacchino Alfano.
(Approvato)

Al comma 2, dopo la parola: «regolamento» aggiungere le seguenti o con delibera.
1. 8.Causi.

Al comma 2, dopo la parola: «regolamento» aggiungere le seguenti: «o delibera comunale»
**1. 8.(Testo modificato nel corso della seduta) Causi.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: in base all'articolo 3, comma 56, della legge n. 662 del 1996 e all' articolo 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 446 del 1997.
1. 12.Lenzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis
. L'esenzione non si applica alle abitazioni di lusso secondo le caratteristiche individuate ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 recante «Caratteristiche delle abitazioni di lusso». Il maggior gettito relativo viene trasferito dai comuni al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le suddette somme saranno rimborsate ai singoli comuni secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo».
1. 13. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 3, dopo le parole e successive modificazioni aggiungere le seguenti: e dall'articolo 1, comma 4-ter del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75.
1. 14.Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 3, dopo le parole sono conseguentemente abrogati aggiungere le seguenti: «le disposizioni di cui all'articolo 4, comma l, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, incompatibili con la nuova disciplina».
1. 15.Ciccanti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: l'esenzione si applica altresì ai terreni agricoli inclusi negli strumenti urbanistici quali aree edificabili fino a quando sugli stessi non venga rilasciata autorizzazione a costruire.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro.
1. 16.Cesare Marini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini dei pagamento dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare per le persone fisiche, per le cooperative edilizie

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a proprietà indivisa e per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 15 settembre.
1. 17.Zeller, Brugger, Nicco.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. In attesa del riassetto organico del sistema di tassazione sugli immobili in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale che contempli la compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi, la minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008, a valere su quota parte del gettito dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Al fine di assicurare la tempestività necessaria nell'erogazione ai comuni del rimborso relativo al mancato gettito dell'acconto dell'ICI 2008, il trasferimento compensativo è erogato a ciascun comune, entro e non oltre il 30 giugno 2008, per una quota pari al 55 per cento dell'importo dell'ICI relativa all'abitazione principale risultante dalla certificazione resa in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008 del Ministero dell'interno quale gettito riscosso per l'anno 2007. Entro il 31 luglio il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, dei mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 settembre 2008. Entro e non oltre il 16 dicembre 2008 è erogata a ciascun comune la differenza tra quanto certificato come mancato gettito in applicazione del presente articolo e quanto già erogato a titolo di acconto. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. A decorrere dall'anno 2009, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali stabilisce i criteri per la valutazione dell'effettivo ammontare del mancato gettito, tenendo conto, tra l'altro, della dinamica delle rendite e dei valori catastali registrati dalle statistiche dell'Agenzia del Territorio al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
4-bis. Al fine di garantire l'autonomia tributaria dei comuni, entro il 30 settembre 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una relazione al Parlamento sulla possibilità e sulla compatibilità economico-finanziaria dell'attribuzione ai comuni dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con riferimento agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi. Nella relazione il Ministro evidenzia l'eventuale previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari.
1. 18.Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini Cesare, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

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Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni in tre rate nei mesi di luglio, settembre, novembre, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto degli incassi a titolo di ICI effettivamente realizzati nell'anno 2007 per sola annualità di competenza.
A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008, nell'ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.
1. 23.Milo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento dei comuni in attuazione del federalismo fiscale che definisca le modalità della compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008, a valere su quota parte del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, allo scopo opportunamente innalzando l'aliquota di compartecipazione dinamica dei comuni, di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al fine di assicurare la tempestività necessaria nell'erogazione ai comuni del rimborso relativo al mancato gettito dell'acconto dell'ICI 2008, il trasferimento compensativo è erogato a ciascun comune, entro e non oltre il 30 giugno 2008, per una quota pari al 55 per cento dell'importo dell'ICI relativa all'abitazione principale risultante dalla certificazione resa in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008 del Ministero dell'interno quale gettito riscosso per l'anno 2007. Entro il 31 luglio il Ministero dell'interno definisce inoltre il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 settembre 2008. Entro e non oltre il 16 dicembre 2008 è erogata a ciascun comune la differenza tra quanto certificato come mancato gettito in applicazione del presente

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articolo e quanto già erogato a titolo di acconto. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. A decorrere dall'anno 2009, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali stabilisce i criteri per la valutazione dell'effettivo ammontare del mancato gettito, tenendo conto, tra l'altro, della dinamica delle rendite e dei valori catastali registrati dalle statistiche dell'Agenzia del Territorio al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
1. 19. Ventura, Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. Al fine di assicurare la tempestività necessaria nell'erogazione ai comuni del rimborso relativo al mancato gettito dell'acconto dell'ICI 2008, il trasferimento compensativo è erogato a ciascun comune, entro e non oltre il 30 giugno 2008, per una quota pari al 55 per cento dell'importo dell'ICI relativa all'abitazione principale risultante dalla certificazione resa in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008 del Ministero dell'interno quale gettito riscosso per l'anno 2007. Entro il 31 luglio il Ministero dell'interno definisce inoltre il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 settembre 2008. Entro e non oltre il 16 dicembre 2008 è erogata a ciascun comune la differenza tra quanto certificato come mancato gettito in applicazione del presente articolo e quanto già erogato a titolo di acconto. A decorrere dall'anno 2009 il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
1. 20.Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dai comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal

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fine, è erogato un trasferimento compensativo per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 30 giugno 2008 e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.
1. 21.Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento all'andamento della base imponibile ed al mancato gettito certificato.
*1. 24.Causi, Misiani, Boccia.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento all'andamento della base imponibile ed al mancato gettito certificato.
*1. 22.Osvaldo Napoli.

Al comma 4, sostituire le parole: pari a 1.700 milioni di euro con le seguenti: pari a 1.761 milioni di euro.

Conseguentemente:
a) Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 61 milioni di euro.».
b) All'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 1.046,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. 25. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 4, dopo le parole è rimborsata aggiungere le seguenti: interamente entro il corrente anno 2008 e dopo le parole sono stabiliti aggiungere la seguente: inderogabilmente.
1. 26.Bosi, Galletti.

Al comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il rimborso è determinato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni vigenti per l'anno 2007.
1. 27.Paroli.

Al comma 4, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: entro il 31 luglio 2008.
1. 32. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in

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vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
1. 32.(Testo modificato nel corso della seduta) Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.
(Approvato)

All'emendamento 1.62 dei Relatori sostituire le parole: determinato in proporzione all'ammontare dell'imposta con le seguenti: pari all'ammontare dell'imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
0. 1. 62. 4. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

All'emendamento 1.62 dei relatori sostituire le parole da: in proporzione fino alla fine del periodo con le seguenti: in relazione all'ammontare delle entrate relative all'ICI abitazione principale risultanti dai certificati consuntivi riferiti all'anno 2006, ferme restando le deliberazioni della Conferenza Stato-città e autonomie locali.
0. 1. 62. 1. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

All'emendamento 1.62 dei Relatori dopo le parole: all'ammontare dell'imposta aggiungere le seguenti: relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
0. 1. 62. 2. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 1.62 dei Relatori sostituire la parola: 2006 con la seguente: 2007.
0. 1. 62. 3. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Il rimborso di cui al periodo precedente, da corrispondere a ciascun comune, è determinato in proporzione all'ammontare dell'imposta effettivamente riscossa con riferimento al periodo di imposta 2006.»
1. 62.I Relatori.

All'emendamento 1.62 dei relatori (nuova formulazione) sopprimere le parole da: secondo fino a: della tutela dei piccoli comuni e conseguentemente aggiungere, in fine, le parole: anche al fine di tutelare i piccoli comuni.
0. 1. 62. 5. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 1.62 dei relatori (nuova formulazione) sopprimere le parole: dell'efficienza nella riscossione dell'imposta.
0. 1. 62. 6. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

All'emendamento 1.62 dei relatori (Nuova formulazione) dopo le parole: nella riscossione dell'imposta inserire le seguenti: dei risultati delle attività di recupero dell'evasione e dell'elusione e di quelle relative al miglioramento della classificazione catastale della base immobiliare.
0. 1. 62. 7. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

All'emendamento 1.62 dei relatori (nuova formulazione) sopprimere le parole: del rispetto del patto di stabilità interno.
0. 1. 62. 8. Barbato, Cambursano, Messina, Borghesi.

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All'emendamento 1.62 dei relatori (nuova formulazione) sostituire le parole: l'esercizio 2007 con le seguenti: gli esercizi 2005-2007.
0. 1. 62. 9. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 1.62 dei relatori (nuova formulazione) dopo le parole: piccoli comuni aggiungere le seguenti: e pari all'ammontare dell'imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
0. 1. 62. 10. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine le parole: «secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni».
1. 62.(Testo modificato nel corso della seduta) I Relatori.
(Approvato)

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno e l'ANCI, attraverso l'Istituto di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, costituiscono la banca dati ICI volta ad individuare la base imponibile distinta, per singolo comune, per categoria di immobile. Sulla base di tali dati, a decorrere dall'anno 2009, con provvedimento del Ministero dell'economia vengono individuati i relativi stanziamenti per erogare ogni anno i dovuti trasferimenti compensativi ad ogni singolo comune.
1. 29. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: A tal fine il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ANCI, tramite l'Istituto di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, costituiscono la banca dati ICI volta ad individuare la base imponibile, per singolo comune, distinta per categoria di immobile.
*1. 28.Osvaldo Napoli.

Al comma 4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: A tal fine il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ANCI, tramite l'Istituto di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, costituiscono la banca dati ICI volta ad individuare la base imponibile, per singolo comune, distinta per categoria di immobile.
*1. 30.Causi, Misiani, Boccia.

Al comma 4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: La erogazione del rimborso deve comunque essere effettuata in due rate, di cui la prima entro e non oltre il 31 agosto 2008 e la seconda con scadenza al 31 dicembre 2008.
1. 31.Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Bosi, Delfino.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per far fronte ai problemi di liquidità dei comuni è trasferita una quota di acconto pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno.
1. 33. Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare ai comuni entro il 30 giugno 2008, in forma di anticipazione dei trasferimenti compensativi del mancato gettito ICI abitazione principale, l'importo

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pari al 55 per cento del relativo gettito ICI risultante dai conti consuntivi 2006 e dai più recenti dati disponibili.
*1. 34.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare ai comuni entro il 30 giugno 2008, in forma di anticipazione dei trasferimenti compensativi del mancato gettito ICI abitazione principale, l'importo pari al 55 per cento del relativo gettito ICI risultante dai conti consuntivi 2006 e dai più recenti dati disponibili.
*1. 35.Causi, Misiani, Boccia.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare ai comuni entro il 15 giugno 2008, in forma di anticipazione dei trasferimenti compensativi del mancato gettito ICI abitazione principale, l'importo pari al 55 per cento del relativo gettito ICI risultante dai conti consuntivi 2006 e dai più recenti dati disponibili.
1. 36.Marchignoli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis
. In sede di prima applicazione, al fine di evitare deficienze di cassa presso gli enti locali, il Ministero dell'interno ripartisce ed accredita il 45 per cento della somma indicata nel comma 3 entro il 30 giugno 2008. Il riparto è effettuato tenendo conto delle minori entrate di ciascun ente, derivanti dall'attuazione del presente articolo.
1. 37. Armosino, Osvaldo Napoli, Marinello, Pagano, La Loggia.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis
. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ripartisce ed accredita ai comuni e alle Regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4.
4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'ICI determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.
1. 37.(Testo modificato nel corso della seduta) Armosino, Osvaldo Napoli, Marinello, Pagano, La Loggia.
(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis
. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma precedente, viene erogato ai comuni un trasferimento entro il 30 giugno 2008 corrispondente al 60 per cento dell'importo del gettito totale per abitazione principale indicato nella certificazione già trasmessa entro il 30 aprile 2008 presentata ai sensi dell'articolo l, comma 7, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il decreto di cui al comma precedente dovrà provvedere alla copertura integrale dei minori introiti effettivi dei comuni.
1. 38.Lenzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis
. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto è approvato, con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'ANCI, il modello di certificazione con i termini e le modalità per la trasmissione dell'effettivo gettito ICI prima casa, anno 2008 e seguenti, ai fini della determinazione del conguaglio definitivo delle

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somme spettanti ai sensi dei commi 1 e 2. Tale conguaglio sarà erogato con la prima rata dei trasferimenti erariali.
*1. 39.Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis
. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto è approvato, con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'ANCI, il modello di certificazione con i termini e le modalità per la trasmissione dell'effettivo gettito ICI prima casa, anno 2008 e seguenti, ai fini della determinazione del conguaglio definitivo delle somme spettanti ai sensi dei commi 1 e 2. Tale conguaglio sarà erogato con la prima rata dei trasferimenti erariali.
*1. 40.Causi, Misiani, Boccia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis
. Per far fronte ai problemi di liquidità è erogato un trasferimento compensativo per una quota pari al 90 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune della regione Campania interessato dall'emergenza rifiuti entro e non oltre il 30 giugno 2008. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità del rimborso.
1. 41.Barbato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis
. Il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'ICI determinatosi, per effetti di cui ai commi precedenti, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.
1. 42.Bosi, Galletti, Delfino.

Sopprimere il comma 5:

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, alla seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 568: Comitato italiano paraolimpico sostituire:
2008: - 2;
2009: - 1;
2010: -1.

Con le seguenti:
2008: - 0,64;
2009: - 1,36;
2010: - 1,36.
1. 61.Nannicini, Ceccuzzi.

Sopprimere il comma 5.
*1. 61.(Testo modificato nel corso della seduta) Nannicini, Ceccuzzi.
(Approvato)

Sopprimere il comma 5.
*1. 43.Lenzi.
(Approvato)

Sopprimere il comma 6.
1. 44.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis
. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*1. 45.Marchi, Graziano, Marchignoli, Ria, Vannucci, Baretta.

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Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
*1. 45.(Testo modificato nel corso della seduta) Marchi, Graziano, Marchignoli, Ria, Vannucci, Baretta.
(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis
. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*1. 46.Ciccanti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis
. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
*1. 46.(Testo modificato nel corso della seduta) Ciccanti.
(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis
. L'articolo 42-bis della legge 29 novembre 2007, n. 222, è abrogato.
1. 47. Ceccuzzi, Strizzolo.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 7.
*1. 48.Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 7.
*1. 49. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Il documento di programmazione economico-finanziaria fissa, su base almeno triennale, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra i livelli di governo centrale e locale.
1. 50. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2011 conterrà le proposte del Governo, per ciascun livello di governo territoriale, relative al livello programmato dei saldi da rispettare sia in sede di bilancio di previsione sia in sede di consuntivo, il livello di ricorso al debito, nonché il livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra i livelli di governo centrale e locale. Previa una fase di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del

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decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le indicazioni del documento di programmazione economico-finanziaria verranno recepite nella legge Finanziaria per il 2009. A tal fine il Ministero dell'economia fornisce agli altri livelli di governo strumenti banche dati e metodologie utilizzate per la costruzione dei quadri tendenziali di finanza pubblica distinti per livelli di governo. Gli obiettivi programmati sono vincolanti anche ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.
1. 51.Causi, Misiani, Boccia.

Al comma 7, dopo le parole: e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, aggiungere le seguenti: e comunque fino al 31 dicembre 2008.
1. 53. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 7, dopo le parole: del nuovo patto di stabilità interno aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
1. 52.Cesare Marini.

Al comma 7, sopprimere le parole: delle regioni e.
1. 55.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 7, dopo le parole: delle regioni e degli enti locali aggiungere le seguenti: che hanno rispettato il patto di stabilità interno in vigore.
1. 54.Galletti, Tabacci, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Delfino.

Al comma 7, sopprimere le parole: ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
1. 56. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con le seguenti: approvato dall'organo esecutivo.
1. 57.Carella.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì fatta salva la possibilità per i comuni, a decorrere dal periodo di imposta 2009, di deliberare modifiche delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili anche in misura, rispettivamente, inferiore o superiore a quella indicata dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
1. 58.Boccia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis.
I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione dei servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per l'accertamento e la riscossione di altre entrate e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.
1. 59.Strizzolo, Ceccuzzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis.
Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento recante «Determinazione delle rendite catastali e conseguenti

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trasferimenti erariali ai comuni» di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e finanze 1o luglio 2002, n. 197, in applicazione dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale «D», per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, se non già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30 settembre 2008.
1. 60.Vannucci.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di pagamenti).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 679-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i pagamenti di spese in conto capitale relative ad opere finanziate in anni precedenti il 2008, che eccedono il limite di spesa stabilito, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2008 di euro 300.000.000. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2010 ed i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, sono a carico del bilancio delle singole Amministrazioni. Gli enti interessati comunicano al CIPE entro il 31 maggio 2008, le fatture, le relative scadenze di pagamento nonché le coordinate bancarie dei beneficiari. Entro il 15 luglio 2008 il CIPE comunica agli enti ed alla Cassa depositi e prestiti Spa l'elenco dei pagamenti ammessi al beneficio secondo criteri e priorità fissate dal Comitato stesso. La Cassa depositi e prestiti Spa provvede al pagamento con addebito dei relativi interessi a carico degli enti, comunicando le modalità di rimborso, da utilizzare secondo le disponibilità dei Comuni e comunque entro il 31 dicembre 2010.
Le somme anticipate vengono computate nei limiti di cui al comma 679-bis citato al momento della restituzione alla Cassa deposti e prestiti.
1. 01.Lenzi, Misiani, Marchi, Marchignoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti per spese degli enti locali).

1. Le spese in conto capitale degli enti locali finanziate con risorse impegnate entro il 31 dicembre 2007, che eccedono il limite di spesa stabilito dal Patto di Stabilità di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere anticipate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.
A tal fine il fondo è dotato, per l'anno 2008, di 700 milioni di euro.
Le anticipazioni sono rimborsate dagli enti locali entro il 31 dicembre 2012, in misura non inferiore al 20 per cento delle somme anticipate per ogni anno. I relativi interessi determinati e liquidati in base a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 35 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il 29 febbraio 2008. Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 dicembre

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2008, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 02.Lenzi, Misiani, Marchi, Marchignoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti per spese degli enti locali).
1. Le spese in conto capitale degli enti locali finanziate con risorse impegnate entro il 31 dicembre 2007, che eccedono il limite di spesa stabilito dal Patto di Stabilità di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere anticipate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.
A tal fine il fondo è dotato, per l'anno 2008, di 700 milioni di euro.
Le anticipazioni sono rimborsate dagli enti locali entro il 31 dicembre 2012, in misura non inferiore al 20 per cento delle somme anticipate per ogni anno. I relativi interessi determinati e liquidati in base a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 35 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il 29 febbraio 2008. Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 30 aprile 2008, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 03.Lenzi, Misiani, Marchi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Incremento delle detrazioni per canoni di locazione).
1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai comma 01 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «euro 300» sono sostituite da: «euro 500»;

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b) alla lettera b) le parole: «euro 150» sono sostituite da: «euro 250».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 11, inserire i seguenti:
11-bis. A decorrere dall'anno 2008 è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari al 10 per cento delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi.
11-ter. I Ministeri presentano alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2008, una richiesta di rilascio di una quota non superiore al 50 per cento delle risorse finanziarie accantonate ai sensi del comma 11-bis, anche interessando le unità previsionali di base in misura non proporzionale e diversa da quanto inizialmente previsto. La richiesta di rilascio è corredata da un motivato piano dei fabbisogni e da un'analisi dei relativi costi.
11-quater. La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto della Consip s.p.a., valuta la congruità del piano e definisce eventuali interventi di ottimizzazione. La metodologia per la valutazione dei piani è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.
11-quinquies. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito del procedimento di cui ai commi 11-ter e 11-quater, sono disposte variazioni degli accantonamenti di cui al comma 11-bis, nei limiti previsti dal comma 11-ter.
11-sexies. Sulla base delle risultanze del procedimento di cui ai commi 11-ter e 11-quater, la Consip s.p.a. individua e realizza iniziative specifiche di contenimento della spesa per le singole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche ricoprendo il ruolo di stazione appaltante per l'acquisto di beni e servizi di uso specifico in nome e per conto delle medesime amministrazioni.
11-septies. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza.
1. 04.Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
1. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prima dell'articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 31-bis. - (Sostegno ai genitori). - 1. Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e

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lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.
4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.
5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.
6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.
7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.
8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.
9. Ai fini del trattamento previdenziale si applica quanto previsto dall'articolo 34».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
1. 05.Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Volontè, Delfino, Pezzotta.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Nei limiti della maggiore spesa di 900 milioni annui a decorrere dall'anno 2008 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 3.349 milioni di euro che aumentano a 3.564,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 3.101,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.660 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
e sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.885,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
1. 06.Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Pezzotta, Compagnon.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca,

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sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche dei loro figli minori presso le scuole paritarie nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
1. 09.Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Volontè, Delfino, Pezzotta, Compagnon.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo di imposta 2008 per un importo complessivamente non superiore a 1.264 euro per ogni figlio.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 71 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
1. 010.Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Compagnon.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250 mila» sono aggiunte le seguenti: «La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.949 milioni di euro che aumentano a 3.164,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.260 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
e sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.485,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
1. 012.Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Pezzotta, Compagnon.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,

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approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopprimere le parole: «per la parte che eccede lire 250 mila».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.949 milioni di euro che aumentano a 3.164,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.260 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
e sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.485,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
1. 013.Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
e sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
1. 07.Galletti, Buttiglione, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Compagnon.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
i-novies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per

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l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
e sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
1. 011.Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Pezzotta.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Per ogni figlio appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 50.000 e frequentante la scuola secondaria di 1o grado e 2o grado è concesso un contributo, rispettivamente, di 200 e 300 euro annui.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 settembre di ogni anno, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale il contributo può essere riscosso, previa verifica dell'effettiva iscrizione dello studente all'anno scolastico di riferimento.
3. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo l del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.749 milioni di euro che aumentano a 2.964,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.501,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.060 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
e sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.285,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
1. 08.Galletti, Buttiglione, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Compagnon.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale).

1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le lettere a) e b) è inserita la seguente:
c) per l'anno 2008 è riconosciuta un'ulteriore detrazione per i beneficiari di cui alle lettere a) e b) del presente comma, il cui importo è pari a 50 euro. Per gli anni successivi tale ulteriore detrazione sarà definita dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

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2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare per un pari importo degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. 014.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale).

1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le lettere a) e b) è inserita la seguente:
c) per l'anno 2008 è riconosciuta un'ulteriore detrazione per i beneficiari di cui alle lettere a) e b) del presente comma, il cui importo è pari a 50 euro. Per gli anni successivi tale ulteriore detrazione sarà definita dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
1. 015.Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Soppressione delle indagini per l'attribuzione della partita IVA).

1. I commi 18, 19 e 20 dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppressi.
1. 016.Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Soppressione delle limitazioni all'uso del contante per il pagamento dei professionisti).

1. I commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificati dall'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi.
1. 017.Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Per l'anno 2009, l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRE è incrementata di due punti percentuali rispetto a quella determinata per l'anno 2008.
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione del comma precedente si provvederà ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
1. 018.Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Soppressione delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore).

1. L'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è soppresso.
1. 019.Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.
(Inammissibile)

Pag. 53

ART. 3.

Al comma 3, sostituire la parola: «maggiorato» con le seguenti: «maggiorabile fino ad un massimo».
3. 25.I Relatori.

ART. 5.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, ovvero, quando si evidenzi l'esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento dell'articolazione per missioni e per programmi di ciascun stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competente per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.
5. 220.I Relatori.