CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 giugno 2008
17.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 93/08: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (C. 1185 Governo).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1185 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie»;
considerato, sotto il profilo del riparto costituzionale delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, che il provvedimento incide su materie che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, essendo il provvedimento stesso riconducibile in via prevalente alla materia «sistema tributario statale» (articolo 117, secondo comma, lettera e)) ed essendo l'articolo 3 riconducibile alle materie «tutela del risparmio e mercati finanziari» e «ordinamento civile» (articolo 117, secondo comma, lettere e) e l));
considerato, altresì, con riferimento all'articolo 1, comma 7, che la sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti delle aliquote di tributi è compatibile con l'articolo 119 della Costituzione, come interpretato dalla Corte costituzionale, in quanto è tuttora mancante la legislazione statale di coordinamento richiesta dall'articolo 119 della Costituzione stessa e in quanto la sospensione del potere regionale e locale è disposta in via transitoria e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale;
espresso peraltro l'auspicio che, in occasione della prossima manovra di finanza pubblica, il nuovo patto di stabilità interno sia effettivamente ispirato all'attuazione del federalismo fiscale, in modo da compensare il sacrificio imposto oggi ai comuni in termini di autonomia per sostenere il reddito delle famiglie;
rilevato poi che l'articolo 1, comma 5, attribuisce all'Istituto per la finanza e l'economia locale lo 0,8 per mille dei rimborsi destinati, ai sensi del comma 4, ai singoli comuni a compensazione del minore gettito ICI derivante dal provvedimento;
considerato che l'articolo 114 della Costituzione sancisce il principio dell'autonomia degli enti locali e che alcuni comuni hanno già raggiunto la piena autonomia gestionale nei servizi di accertamento, riscossione e raccolta dei dati in relazione all'ICI riguardante i propri territori;
rilevato, infine, che l'articolo 5, comma 3, conferisce al Governo il potere di rimodulare in via amministrativa la dotazione finanziaria di una missione di spesa tra i diversi programmi della missione stessa;
considerato che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'approvazione del bilancio dello Stato è riservata alle Camere, le quali vi procedono con apposita legge annuale, approvando ciascuna singola unità previsionale di base;
tenuto conto dell'esigenza di accrescere la flessibilità dello strumento del bilancio dello Stato;

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considerato però che la disposizione di cui al comma 3 citato comporta in capo al Governo un potere notevolmente incisivo consentendogli, con atto amministrativo, sia di modificare, tra gli altri, anche gli stanziamenti predeterminati per legge, sia di operare rimodulazioni tra diversi stati di previsione della spesa (determinando cioè un trasferimento di risorse da un'amministrazione a un'altra);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 1, comma 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il ricorso ai servizi resi dall'Istituto per la finanza e l'economia locale costituisca per gli enti locali una facoltà e che questi siano pertanto tenuti al versamento di un contributo all'ente in questione solo ove decidano di avvalersi dei suoi servizi;
2) all'articolo 5, comma 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:
dopo le parole: «spese di natura obbligatoria», aggiungere le seguenti: «, per le spese predeterminate per legge e»;
stabilire condizioni e presupposti per l'esercizio, da parte del Governo, del potere di rimodulare in via amministrativa le dotazioni finanziarie tra i diversi programmi di ciascuna missione di spesa al fine di salvaguardare il ruolo del Parlamento nelle procedure di decisione in materia di spesa pubblica.

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ALLEGATO 2

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (Emendamenti C. 1145-A Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Nizzi 9.9, in quanto prevede una irragionevole differenziazione della disciplina sul trasferimento di rifiuti con riferimento a specifiche regioni;

sull'emendamento Bratti 11.40, in quanto, nel disporre che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale anche delle agenzie e degli istituti ambientali regionali competenti per costituire un sistema di sorveglianza ambientale volto a monitorare gli effetti sull'ambiente degli impianti, non prevede forme di concertazione a livello regionale;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.