CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 giugno 2008
15.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00037 Caparini: Procedure relative ai «corsi speciali» di abilitazione all'insegnamento in Lombardia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Va preliminarmente ricordato che, ai sensi della legge 143/2004, articolo 2, le Università hanno istituito ed attivato corsi speciali per docenti sprovvisti di abilitazione:
con decreto ministeriale 21/2005 sono stati disciplinati i corsi speciali rivolti a docenti in possesso sia di 360 giorni di servizio prestato nella scuola nei periodi indicati dalla legge sia del diploma di specializzazione per l'handicap.

I suddetti corsi, pertanto, non contengono le discipline socio-psicopedagogiche già acquisite dai docenti nel biennio del diploma di specializzazione:
con decreto ministeriale 85/05 sono stati attivati e disciplinati invece i corsi speciali rivolti ai docenti in possesso del solo requisito del periodo di servizio, pari a 360 giorni; tale condizione ha reso necessario ed obbligatorio l'incremento delle ore del corso, al fine di consentire ai discenti di acquisire competenze nelle discipline socio-psicopedagogiche, indispensabili per l'esercizio della professione di docente.

I corsi del decreto ministeriale 85/05, di fatto, sono stati rispettivamente di 600 ore (scuola secondaria di I e II grado) e di 800 ore (scuola dell'infanzia e primaria) rispetto ai precedenti che constavano rispettivamente di 500 e 700 ore.
Il maggior numero di ore e l'elevato numero degli aventi diritto ha comportato la modulazione temporale dei corsi stessi e, di conseguenza, la impossibilità che gli stessi si concludessero in tempo utile per l'utilizzo della conseguita abilitazione nelle relative graduatorie di insegnamento nell'anno 2007 cui, comunque, tutti hanno potuto iscriversi con riserva.
Per la gestione coordinata dei corsi in argomento è stata istituita una apposita commissione interministeriale con il compito sia di monitorare l'iter dei corsi stessi sia di verificarne la qualità dell'insegnamento, soprattutto in quei corsi che, pur avendo un gran numero di discenti, chiedevano di sostenere gli esami finali prima dei tempi stabiliti nell'ambito della programmazione generale.
Al fine di assicurare la non disparità di trattamento per tutti i discenti e di salvaguardare l'efficacia e l'efficienza dell'attività svolta nei corsi, a conferma dell'alto valore dell'insegnamento impartito, la competente Direzione generale per l'università ha invitato i Rettori a porre in essere ogni atto idoneo ad assicurare che:
a) i corsi per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria, rimodulando i percorsi formativi, completassero i propri lavori entro gennaio 2008, eccezionalmente entro febbraio 2008 per le sedi con un elevato numero di corsisti, con esami finali nel mese di marzo 2008 (sessione straordinaria anno accademico 2006/2007);
b) i corsi rivolti agli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado si concludessero preferibilmente entro dicembre 2007, esami finali gennaio 2008, eccezionalmente, per obbiettive situazioni evidenziate da alcuni atenei causa l'elevato numero di corsisti, entro febbraio 2008 con esami finali nel mese di marzo 2008

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(sessione straordinaria anno accademico 2006/07).

Le Direzioni scolastiche regionali hanno proceduto alla nomina delle commissioni per gli esami finali per i corsi speciali per gli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado nel mese di gennaio 2008 e nel mese di marzo 2008, solo per alcune sedi.
Inoltre, per la regolarità delle prove finali abilitanti all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria le Direzioni scolastiche regionali hanno proceduto alla nomina di propri ispettori.
Dall'esame finale dei suindicati corsi, esame di Stato, scaturiscono in capo ai docenti, neo-abilitati, diritti relativi all'inserimento a pieno titolo nella graduatoria ad esaurimento, a seguito dello scioglimento della riserva con la quale sono stati inseriti nella graduatoria stessa.
Premesso quanto sopra, devesi precisare che gli unici corsi speciali che stanno ultimando gli esami finali sono i corsi relativi a classi di abilitazione, attivati on line, causa l'esiguo numero degli aventi diritto, tra l'altro sparsi sull'intero territorio nazionale, o a causa di particolari competenze didattiche e di laboratorio, non sempre presenti nelle istituzioni interessate.
Per l'attivazione dei suindicati corsi è stato richiesto ai Ministeri competenti e alle Direzioni scolastiche, alla Conferenza dei Direttori delle Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (CODISSIS) ed in particolare alla SSIS del Lazio (Università Roma Tre) un impegno gravoso, diligente e certosino. Seppure in ritardo rispetto agli altri corsi, i corsi on-line stanno ultimando i propri lavori con la organizzazione degli esami finali.
Alla luce di quanto sopra specificatamente analizzato, va sottolineato che gli abilitati «della ultima ora» non subiscono alcun danno, atteso che sono già iscritti, con riserva, nella graduatoria ad esaurimento; difatti, in base alla normativa vigente la scelta della provincia di inserimento nella graduatoria ad esaurimento è stata effettuata al momento dell'iscrizione al corso abilitante, ovviamente con riserva da sciogliere al conseguimento della abilitazione (entro il 30 giugno 2008).
Pertanto, a prescindere dalla data di conseguimento del titolo tutti i docenti hanno già scelto nel corso del 2007 dove inserirsi e per quale/i graduatorie, e, quindi, non essendo possibile rettificare tale scelta (per la natura stessa della graduatoria permanente, trasformata in graduatoria ad esaurimento) non è neppure possibile operare alcun trasferimento con le conseguenti discriminazioni paventate dall'interrogante.
Nel biennio scolastico 2009/2011 ciascun docente potrà aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altra provincia, ma, posizionandosi «in coda» a tutte le fasce.
Per quanto riguarda in particolare la Lombardia, il competente Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ha riferito che tutti i corsi attivati, compresi quelli relativi alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria, si sono conclusi in tempo utile per consentire ai docenti abilitati, iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, di sciogliere la medesima entro il 30 giugno 2008, come indicato dalla normativa.
Riguardo ai corsi per i quali le richieste pervenute erano esigue, sono stati comunicati al Ministero della Pubblica Istruzione i nominativi dei docenti aventi diritto ad usufruire dell'attività formativa in modalità telematica erogata dalla SSIS Lazio, in virtù del Protocollo d'Intesa siglato in data 7 dicembre 2006 da Ministero della Pubblica Istruzione (M.P.I.), Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.) e SSIS Lazio.
Gli orari di svolgimento dei corsi sono stati stabiliti dalle singole Università nell'ambito della propria autonomia e, per facilitare la frequenza ai medesimi, gli interessati sono stati ammessi a domanda, anche in soprannumero rispetto ai continenti provinciali e con decorrenza dall'attivazione dei corsi, alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88. Ciò é stato espressamente previsto

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nel contratto integrativo regionale del 18 ottobre 2006, come fatto presente dalla Direzione scolastica regionale per la Lombardia.
L'Ufficio scolastico regionale ha anche interessato tutti i dirigenti scolastici affinché mettessero in atto tutti gli opportuni aggiustamenti dell'orario previsti, per garantire turni di lavoro che agevolassero la frequenza ai corsi, secondo il dettato dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88, in aggiunta alle ore concesse come permessi retribuiti per diritto allo studio.
Per quanto concerne i nulla-osta, pur se il decreto ministeriale 85/2005 - articolo 4, comma 1 - prevedeva che i docenti dovessero frequentare i corsi nella regione in cui prestavano servizio, questi sono stati comunque sempre concessi, dai competenti Uffici scolastici provinciali o direttamente da quello regionale, per province ubicate in regioni limitrofe alla Lombardia, facilmente raggiungibili dalla sede di servizio.
In merito ai costi dei corsi si fa presente che il decreto ministeriale 85/2005 prevede, all'articolo 7, che «l'esatto ammontare dei contributi e delle tasse è quantificato dalle singole Università e Accademie, sulla base del numero delle domande...» e che «il Ministero valuta e pone in essere tutte le iniziative che possano contribuire alla perequazione e al contenimento dei costi». Per quanto consta al Ministero, le organizzazioni sindacali locali hanno lamentato la ristrettezza del termine concesso dagli Atenei per il pagamento della seconda rata; l'Ufficio scolastico regionale, preso atto della suddetta segnalazione, ha provveduto a richiedere alle Università lombarde interessate a concedere una proroga di 30 giorni del termine per il pagamento della stessa rata.
Collegamenti in videoconferenza, realizzati al fine di alleggerire il peso della frequenza ai corsi, soprattutto nelle sedi più disagiate, sono stati organizzati da alcune Università della Lombardia.
Per altre Università ciò non è stato possibile, non sussistendo le condizioni di fattibilità.
Per quanto esposto è da ritenere che nella regione Lombardia si sia operato nel rispetto della normativa vigente e, per quanto consentito, nel rispetto delle esigenze dei partecipanti ai corsi in parola.

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ALLEGATO 2

5-00046 Caparini: Iniziative volte a concludere i lavori di allestimento del Museo nazionale della Preistoria della Vallecamonica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle iniziative intraprese dal Ministero per i beni e le attività culturali al fine di concludere i lavori del Museo Nazionale della Preistoria, della Valle Camonica si precisa che, come dichiarato nella precedente risposta alla interrogazione n. 5-01564 svoltasi il 23 ottobre 2007, è stata regolarmente espletata la gara per l'affidamento della realizzazione dell'impianto elettrico, finanziata con fondi ordinari 2006.
I lavori, regolarmente avviati, sono attualmente in fase di conclusione, così come sono in fase di definizione i lavori di realizzazione dell'impianto idraulico, finanziati con i fondi ordinari 2005.
Per il finanziamento del completamento del Museo ed in particolare per i lavori di impiantistica espositiva e di adattamento funzionale dell'edificio storico sede dell'esposizione, la Direzione regionale competente ha inserito il finanziamento per i lavori di ultimazione del Museo all'interno della programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2008-2010, per un totale di euro 1.200.000,00, con una modulazione di euro 400.000,00 per ciascun anno, corrispondente alla proposta formulata dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia.
Si deve purtroppo registrare che, nel decreto ministeriale 12 aprile 2008 di adozione della programmazione Lavori pubblici per il triennio 2008-2010, la proposta di finanziamento non è stata recepita, nell'ambito di una drastica riduzione di oltre il 50 per cento che ha interessato l'intero piano finanziario.
A seguito di tale mancata ricezione, la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, in fase di rimodulazione della programmazione, ha ritenuto di non potere reinserire la proposta di completamento del Museo.
Intendo peraltro precisare che la questione in oggetto è tenuta nella massima considerazione ed attenzione da parte del Ministro al fine di individuare una soluzione di carattere finanziario per completare i lavori del Museo in tempi certi.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2008, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 1).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII,
esaminato lo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2008, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi (atto n. 1);
premesso che lo schema in esame non evidenzia quali siano i criteri seguiti dal Governo nell'assegnazione dei contributi alle associazioni;
rilevato, altresì, che non appaiono adeguatamente evidenziate le ragioni che hanno indotto l'Esecutivo a stanziare risorse in favore delle attività afferenti il Festival Pucciniano anche al di fuori dell'area di provenienza;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario specificare quali siano stati i criteri seguiti dal Governo nell'assegnazione dei contributi alle associazioni, fornendo, in particolare, una spiegazione sui motivi che hanno indotto a differenziare l'entità delle risorse stanziate;
2) risulta altresì necessario evidenziare le ragioni che hanno indotto l'Esecutivo a stanziare risorse in favore delle attività afferenti il Festival Pucciniano anche al di fuori dell'area di provenienza.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2008, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 1).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII,
esaminato lo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2008, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi (atto n. 1);
premesso che lo schema in esame non evidenzia quali siano i criteri seguiti dal Governo nell'assegnazione dei contributi ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
appare necessario specificare, per il futuro, quali siano i criteri seguiti dal Governo nell'assegnazione dei contributi ai soggetti previsti, fornendo, in particolare, l'indicazione dei motivi che inducono a differenziare l'entità delle risorse stanziate;
e con la seguente osservazione:
risulta opportuno preservare per il futuro gli stanziamenti riconosciuti, senza ulteriori riduzioni.

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ALLEGATO 5

D.L. 90/2008: Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile. C. 1145 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
premesso che l'istituzione dell' IRPA (Istituto di ricerca per la protezione ambientale) appare particolarmente complesso, comprendendo una ridefinizione complessiva dell'assetto di diversi enti di ricerca;
premesso che l'articolo 13, comma 6, in materia di informazione e partecipazione dei cittadini, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 13, senza coinvolgere il Parlamento nella sua adozione;
considerato, inoltre, che l'articolo 18 prevede per il Sottosegretario di Stato e i capi missione la possibilità di derogare ad alcune disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio (articoli da 20 a 46), omettendo di sottolineare che tali disposizioni sono state recentemente modificate dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 recante «Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) risulta necessario all'articolo 7, comma 3, aggiungere dopo le parole: «sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» le seguenti: «e del Ministro dell'istruzione, dell'università e la ricerca», nonché sostituire il periodo: «Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente» con le seguenti: «Con successivo decreto adottato di concerto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e la ricerca, da adottare sentite le Commissioni parlamentari competenti»;

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2) appare necessario prevedere, inoltre, all'articolo 13, comma 6, che lo schema di decreto interministeriale sia trasmesso, prima della sua adozione definitiva, alle Commissioni parlamentari competenti, ai fini dell'espressione del parere di competenza;
3) si ritiene altresì necessario aggiungere all'articolo 18, capoverso «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», dopo le parole: «decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63» le seguenti: «e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62».