XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 18 febbraio 2010

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 febbraio 2010.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero, Cazzola, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Amico, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Granata, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pescante, Picchi, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vernetti, Vietti, Vito, Volontè, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Bratti, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cazzola, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Amico, Donadi, Fava, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Granata, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Menia, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Molgora, Nucara, Leoluca Orlando, Pecorella, Pescante, Picchi, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Saglia, Sardelli, Scajola, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Urso, Vegas, Vernetti, Vietti, Vito, Volontè, Zacchera.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

La proposta di legge RENATO FARINA ed altri: «Modifiche alla legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di agevolazioni per le imprese e le cooperative sociali che favoriscono l'inserimento lavorativo dei detenuti» (3010) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Armosino, Bosi, Capitanio Santolini, Castagnetti, Castiello, Ceccuzzi, De Micheli, Esposito, Fucci, Gottardo, Gozi, Jannone, Lanzillotta, Laratta, Lisi, Lusetti, Margiotta, Pagano, Mario Pepe (PD), Petrenga, Pezzotta, Pianetta, Piffari, Porta, Schirru, Samperi, Vella e Zacchera.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
GALLETTI: «Modifica all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in ma teria di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali» (3218) Parere della V Commissione;
VASSALLO ed altri: «Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 165, in materia di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative dell'anno 2010» (3221) Parere della V Commissione.

VI Commissione (Finanze):
GRAZIANO ed altri: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi di lavoro dipendente e di base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, nonché al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di trattamento tributario della previdenza complementare» (2857) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VII Commissione (Cultura):
FRASSINETTI ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione della chiesa di Santo Stefano Maggiore in Milano» (3036) Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
VANNUCCI ed altri: «Norme relative alla professione del consulente filosofico e istituzione del relativo albo professionale» (3130) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):
REGUZZONI ed altri: «Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale» (3081) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
ZAMPARUTTI ed altri: «Disposizioni per il censimento e il recupero di immobili pubblici inutilizzati e per la loro destinazione a fini di edilizia sociale» (3101) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

IX Commissione (Trasporti):
POLI ed altri: «Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 e per il finanziamento dei lavori di ricostruzione» (3198) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VIII.

XI Commissione (Lavoro):
CAZZOLA ed altri: «Delega al Governo per l'introduzione della pensione di base e l'unificazione graduale dell'aliquota contributiva in favore dei lavoratori alla prima occupazione, nonché per l'introduzione del pensionamento flessibile e per la revisione dei trattamenti previdenziali vigenti» (3035) Parere delle Commissioni I, V, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MURER ed altri: «Modifica all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di inserimento lavorativo di persone svantaggiate» (3056) Parere delle Commissioni I, II, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 35 del 27 gennaio-5 febbraio 2010 (doc. VII, n. 354) con la quale:
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sollevata dal tribunale ordinario di Napoli, terza sezione civile, in composizione monocratica:
alla II Commissione permanente (Giustizia);

sentenza n. 40 dell'8-11 febbraio 2010 (doc. VII, n. 356) con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 79, comma 1-bis, lettere a) e b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, promosse dalla regione Veneto, in riferimento agli articoli 32 e 97 della Costituzione;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 79, comma 1-bis, lettera c) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, promossa dalla regione Veneto, in riferimento all'articolo 32 della Costituzione;
dichiara cessata la materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 79, comma 1-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato, limitatamente alle parole «entro il 15 ottobre 2009», dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, promosse dalla regione Veneto, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 79, comma 1-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, promosse dalla regione Veneto, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione:
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XII (Affari sociali);

sentenza n. 46 dell'8-12 febbraio 2010 (doc. VII, n. 359) con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 132 e 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione, dal tribunale di Brescia;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 80 e 131 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione, dal tribunale di Brescia:
alla XI Commissione permanente (Lavoro);

sentenza n. 47 dell'8-12 febbraio 2010 (doc. VII, n. 360) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 372 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dal tribunale di Trento:
alla II Commissione permanente (Giustizia);

sentenza n. 48 dell'8-12 febbraio 2010 (doc. VII, n. 361) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Trento:
alla XI Commissione permanente (Lavoro).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 4 febbraio 2010, sentenza n. 29 del 27 gennaio-4 febbraio 2010 (doc. VII, n. 352), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, commi 2 e 7, della legge della regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni):
alla VIII Commissione permanente (Ambiente);

con lettera in data 5 febbraio 2010, sentenza n. 34 del 27 gennaio-5 febbraio 2010 (doc. VII, n. 353), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 4, della legge della regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della regione Calabria), nella parte in cui tali disposizioni si applicano ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali e al direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (Arpacal);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 4, della medesima legge della regione Calabria n. 12 del 2005, sollevate, in relazione agli articoli 2, 24, 101, 103 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

con lettera in data 11 febbraio 2010, sentenza n. 39 dell'8-11 febbraio 2010 (doc. VII, n. 355), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - come modificato dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 -, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli articoli 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del medesimo articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
alla II Commissione permanente (Giustizia);

con lettera in data 11 febbraio 2010, sentenza n. 44 dell'8-11 febbraio 2010 (doc. VII, n. 357), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge della regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007):
alla XII Commissione permanente (Affari sociali);

con lettera in data 12 febbraio 2010, sentenza n. 45 dell'8-12 febbraio 2010 (doc. VII, n. 358), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, nella parte in cui sostituisce l'articolo 1, commi 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti); 4, nella parte in cui sostituisce l'articolo 2, comma 2, della legge provinciale n. 26 del 1993; 34, nella parte in cui sostituisce l'articolo 31, comma 1, della legge provinciale n. 26 del 1993; 35; 37; 56, nella parte in cui sostituisce l'articolo 50, comma 4, della legge provinciale n. 26 del 1993, e 86 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, nella parte in cui sostituisce l'articolo 1, comma 1, della legge provinciale n. 26 del 1993; 5; 10; 15; 16, comma 1, lettera c); 17, nella parte in cui introduce l'articolo 13-bis, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge provinciale n. 26 del 1993; 18, comma 1, lettera a), 22, nella parte in cui nel modificare l'articolo 20 della legge provinciale n. 26 del 1993, sostituisce i commi 5 e 8 ed introduce i commi 12-bis e 12-ter del medesimo articolo 20; 23; 24, nella parte in cui sostituisce l'articolo 22, comma 3, della legge provinciale n. 26 del 1993; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, comma 1, lettera a); 34, nella parte in cui sostituisce l'articolo 31, commi 2 e 3 della legge provinciale n. 26 del 1993, 36; 38; da 39 a 44; 45, comma 1, lettera a); 46; 47; 48; 53; 55; 56, nella parte in cui sostituisce l'articolo 50 della legge provinciale n. 26 del 1993, ad eccezione di quanto statuito in ordine al comma 4 di quest'ultimo; 57; 58; da 59 a 72; 73 e 74; da 79 a 85; da 87 a 89; da 91 a 95; 97 e 98; da 100 a 108; 112, comma 2, della suddetta legge provinciale n. 10 del 2008, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);
dichiara inammissibili, nella parte in cui si prospettano vizi autonomi, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 29, commi 2 e 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria provinciale 2009), proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, che sostituisce l'articolo 1, commi 2 e 4, della legge provinciale n. 26 del 1993; 2; 3; 6; 17, nella parte in cui introduce l'articolo 13-bis, commi 1 e 2, lettere b); e); f); i); j); k); l); m); n); o); p); q); r); s), della legge provinciale n. 26 del 1993; 20; 90; 99; 110 e 111 della suddetta legge provinciale n. 10 del 2008, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972;
dichiara non fondate, nella parte in cui si prospettano vizi di illegittimità derivata, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 29, commi 2 e 3, della suddetta legge provinciale n. 16 del 2008, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972:
alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 8 febbraio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, la relazione dei ministri degli affari esteri, della difesa e dello sviluppo economico sullo stato di attuazione della citata legge n. 374 del 1997, recante «Norme per la messa al bando delle mine antipersona», riferita all'anno 2008 (doc. CLXXXII, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri), alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 11 febbraio
2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione sulla formazione continua in Italia, relativa all'anno 2009 (doc. XLII, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro dello sviluppo economico.

Il ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 16 febbraio 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la relazione - redatta con il contributo del Ministero della salute - sullo stato di attuazione delle norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, relativa al periodo compreso fra il 2005 e il 2008 (doc. CCXXVII, n. 1).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 9 febbraio 2010, ha trasmesso un documento concernente proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Questa documentazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Sicilia.

Il Garante del contribuente della regione Sicilia, con lettera in data 12 febbraio 2010, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2009, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.
Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Toscana.

Il Garante del contribuente della regione Toscana, con lettera in data 17 febbraio 2010, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale riferita all'anno 2009, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.
Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 15 febbraio 2010, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Franco Bonanini a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre.
Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1956 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 195, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA, PER L'AVVIO DELLA FASE POST EMERGENZIALE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO ED ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED ALLA PROTEZIONE CIVILE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3196-A)

A.C. 3196-A - Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,
premesso che:
non si ravvisa la sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, con riguardo all'integrale contenuto del provvedimento;
il provvedimento in titolo viola le prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo il quale i decreti-legge «devono contenere misure di immediata applicazione ed il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»;
il termine dell'emergenza rifiuti in Campania al 31 dicembre 2009 è stato fissato per il tramite delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 90 del 23 maggio 2008, oltre un anno e mezzo fa, ciò che fa ritenere oggi l'urgenza non imprevista né imprevedibile, bensì procurata;
meglio si sarebbe potuto operare, in tal caso ed anche con riguardo alla situazione della regione Abruzzo, prorogando lo stato di emergenza e, al contempo, provvedendo con un disegno di legge organico ed ordinario alla definizione della «fase post emergenziale»;
in particolare, tra le norme in più stridente contrasto con i requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, si segnalano:
l'articolo 5-bis, in materia di attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, che modifica la legge 21 marzo 2001, n. 74, prevedendo l'utilizzo di strumentazioni tecnologicamente avanzate per renderne più efficaci i servizi di elisoccorso;
con riguardo agli articoli 6, 7 ed 8, le norme rivolte al trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra a soggetti pubblici o privati mediante un provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre 2011, termine che, ad avviso dei sottoscrittori del presente documento, appare in palese contrasto con la carta costituzionale;
l'articolo 11-bis, che ha il fine di promuovere un accordo di programma tra aziende acquedottistiche, soggetti pubblici e società che operano nel settore idrico al fine di aumentare gli erogatori di acqua potabile nelle aree pubbliche;
l'articolo 17-bis, di natura ordinamentale, che modifica denominazione, natura e struttura della Scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica;
tale modo di procedere configura uno stravolgimento dell'istituto del decreto-legge, non conforme ai principi consacrati dall'articolo 77 della Costituzione e alle norme dettate in proposito dalla legge n. 400 del 1988 che, «pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosamente osservata», come ha ricordato il Presidente della Repubblica nel messaggio del 29 marzo 2002;
con riguardo particolare al comma 1 dell'articolo 15, le disposizioni ivi contenute rappresentano un autentico escamotage che rischia di perpetuare ciò che, «in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà» e per il solo 2009, è stato adottato in deroga e stravolgimento della legge n. 400 del 1988, della legge n. 215 del 2004 (conflitto d'interessi) e della disciplina in materia di pensionamento;
le suddette norme configurano una mera proroga del medesimo incarico assegnato in capo alla medesima persona, attraverso una modifica della definizione dell'incarico del tutto generica e priva di coordinamento con la normativa vigente sulla composizione del Governo ed a sua surrettizia modifica;
in merito alle disposizioni lesive di principi ed articoli costituzionali:
il comma 5 dell'articolo 3, nell'ambiguità della sua formulazione, si profila quale ulteriore norma grave, iniqua e lesiva dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e certezza del diritto, al pari dei vari «lodi» approvati nel corso di questa legislatura;
le deroghe introdotte dalla norma suddetta e dalle disposizioni del comma 4 dell'articolo 17-ter configurano violazione dell'articolo 113 della Costituzione, quale limitazione, l'una, dell'esercizio del diritto inviolabile alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, quale compressione, l'altra, del diritto alla tutela nelle forme diverse da quella giurisdizionale;
l'articolo 14, nella parte in cui omette di fare esplicito riferimento alle procedure concorsuali previste dalle norme vigenti e dall'articolo 97 della Costituzione, non appare compatibile con il principio dell'indipendenza della pubblica amministrazione e con le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
risulta, infine, non correttamente definita la copertura finanziaria complessiva del provvedimento, per la quale si dispone parzialmente usando per spese di natura corrente risorse in conto capitale, con ciò configurandosi una dequalificazione della spesa,

delibera

non procedere all'esame dell'AC 3196-A.
n. 1. Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Leoluca Orlando, Barbato, Cambursano, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Aniello Formisano, Messina, Monai, Mura, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera.

La Camera,
premesso che:
in relazione al contenuto prevalentemente ordinamentale delle disposizioni in esame, si rileva la manifesta insussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza, fondamentali ai fini della compatibilità con l'articolo 77 della Costituzione, insussistenza implicitamente confermata dal dispositivo del decreto stesso che fa riferimento in premessa al «superamento della fase di prima emergenza» con riguardo agli eventi sismici del 6 aprile 2009, al «rientro nel regime ordinario» per l'emergenza rifiuti in Campania e a non qualificati ulteriori «numerosi eventi calamitosi in atto»;
l'assenza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione viola altresì la puntuale giurisprudenza costituzionale in materia, dal momento che la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 171 del 2007 e 128 del 2008, ha statuito che l'esistenza dei presupposti d costituzionalità di cui all'articolo 77 della Carta fondamentale non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta», sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva (riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità) ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;
vengono inoltre violati dal decreto-legge i requisiti di omogeneità e specificità delle norme introdotte con la decretazione d'urgenza, richiesti dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in ragione dei molteplici ambiti materiali che il provvedimento tratta, collegati solo in maniera apparente e del tutto superficiale dalla medesima appartenenza alla materia propria della «protezione civile», apparenza e superficialità che non trovano alcun riscontro nelle numerose disposizioni introdotte nel corso dell'esame nell'altro ramo del Parlamento, tra cui le più eclatanti sono rintracciabili negli articoli 15-bis, 17-bis, 17-ter e 17-quater;
il procedimento di cui all'articolo 6 in materia di determinazione del valore di acquisto del termovalorizzatore di Acerra, ad opera dell'Unità stralcio di cui all'articolo 3, nonché la disposizione di cui all'articolo 7, che autorizza il trasferimento dell'impianto di Acerra a soggetti pubblici o privati senza apparente rinvio a procedure di evidenza pubblica, non rispondono in alcun modo ai requisiti di pubblicità e trasparenza cui si deve informare l'azione amministrativa a tutti i livelli;
l'articolo 14, autorizzando il Dipartimento della protezione civile ad avviare procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, risulta in netto e palese contrasto con le disposizioni in materia di organizzazione dei pubblici uffici di cui all'articolo 97 della Costituzione, con particolare riguardo alla formale e sostanziale elusione della disciplina in materia di reclutamento del personale pubblico attraverso pubblico concorso, in alcun modo giustificabile dalle ragioni di urgenza addotte;
l'articolo 15 insedia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, anche in deroga alle previsioni della normativa in vigore relativamente al mantenimento dell'incarico di capo del Dipartimento della Protezione civile, assegnando di fatto e di diritto ad un funzionario dello Stato una carica di natura politica che in alcun modo risulta compatibile con il principio della separazione fra politica e amministrazione che dovrebbe caratterizzare i rapporti interni all'esecutivo, creando una deroga puntuale ingiustificata e quindi irragionevole rispetto ai principi stabiliti dall'articolo 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, in particolare alla lettera b) che pone il divieto per i membri del Governo (tra cui l'articolo 1, comma 2, ricomprende anche i sottosegretari di stato) a «ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici», e comunque alla lettera e), norma di chiusura che impedisce di «esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico»;
è palese la illegittimità costituzionale dell'articolo 17 del decreto-legge in esame. Esso stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possano essere nominati commissari straordinari delegati per la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico; a detti commissari sono attribuite competenze amplissime, ovvero il potere di attuare gli interventi, provvedere alle azioni di indirizzo e supporto ed emanare, se del caso, gli atti e i provvedimenti di competenza delle amministrazioni pubbliche, agendo, ove necessario, anche in deroga alle disposizioni vigenti. In tal senso, le condizioni di dissesto idrogeologico del Paese ricevono una qualificazione emergenziale al solo scopo di sottrarre tale materia alle procedure ordinarie e, più gravemente, alle competenze delle Regioni, sia legislative che amministrative, in violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione;
gravissima sotto il profilo della violazione costituzionale risulta la norma di cui all'articolo 3, comma 5, relativo alla costituzione di Unità stralcio per la chiusura della gestione commissariale in Campania: l'esclusione della tutela giurisdizionale in relazione a qualsiasi controversia nei confronti delle Strutture commissariali e della Unità stralcio viola il diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione. Inoltre, tale vulnus appare a fortiori più grave in ragione dell'efficacia retroattiva della disposizione, che si estende anche a controversie pendenti (le quali sono appunto sospese) o comunque relative ad atti o fatti lesivi, ovvero provvedimenti illegittimi adottati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge,

delibera

di non procedere all'esame dell'AC 3196-A.
n. 2. Franceschini, Ventura, Maran, Villecco Calipari, Amici, Boccia, Lenzi, Giachetti, Quartiani, Rosato, Mariani, Bressa, Zaccaria.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame non presenta i requisiti di necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;
tale carenza è esplicitamente confermata dal tenore del preambolo del decreto che fa riferimento al «superamento della fase di prima emergenza» con riguardo agli eventi sismici del 6 aprile 2009, al «rientro nel regime ordinario» per l'emergenza rifiuti in Campania e a non qualificati ulteriori «numerosi eventi calamitosi in atto». La Corte costituzionale, con le sentenze nn. 171/2007 e 128/2008, ha ribadito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Costituzione non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta». La Corte ha sottolineato che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità deve fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;
il decreto si pone in contrasto con il corretto utilizzo della decretazione di urgenza in ragione dei molteplici ambiti materiali che tratta, collegati solo in maniera apparente e del tutto superficiale dalla medesima appartenenza alla materia «protezione civile» in aperto contrasto con l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge devono contenere disposizioni omogenee. Tale profilo comporta una violazione del dettato costituzionale poiché la legge n. 400 del 1988, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza;
il comma 5 dell'articolo 3, disponendo fino al 31 gennaio 2011 l'impossibilità di intraprendere azione giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e delle Unità stralcio e sospendendo quelle pendenti, limita la tutela giurisdizionale esercitabile rispetto a categorie di atti della Pubblica Amministrazione, con ciò comprimendo, per un arco temporale non trascurabile, un diritto che l'articolo 113 della Costituzione garantisce indistintamente per tutti gli atti della Pubblica Amministrazione. La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 47 del 1964 considera tale diritto come certamente regolabile dalla legislazione ordinaria, a patto che «non siano scelte modalità che rendano impossibile o difficile l'esercizio del diritto», in quanto diritto inviolabile;
l'articolo 5-bis, recante disposizioni riguardanti il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, introdotto dal Senato, risulta estraneo al titolo e non presenta i caratteri di urgenza e necessità previsti dall'articolo 77 della Costituzione. La Corte costituzionale nella citata sentenza n. 171 del 2007, oltre a ribadire l'esigenza di una verifica circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza, ha altresì sottolineato come eventuali vizi del decreto non siano sanati dalla conversione in legge da parte del Parlamento in quanto costituiscono un vizio «in procedendo» che investe tanto il decreto quanto la legge di conversione. Il procedimento di conversione dei decreti-legge insiste infatti sulla separazione dei poteri e non esclusivamente sul rapporto politico fra Parlamento e Governo;
l'articolo 17 del decreto-legge in esame prevede la possibilità di nominare commissari straordinari delegati per la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico; a detti commissari sono attribuite competenze amplissime, ovvero il potere di attuare gli interventi, provvedere alle azioni di indirizzo e supporto ed emanare, se del caso, gli atti e i provvedimenti di competenza delle amministrazioni pubbliche, agendo, ove necessario, anche in deroga alle disposizioni vigenti. In tal senso, le condizioni di dissesto idrogeologico del Paese ricevono una qualificazione emergenziale al solo scopo di sottrarre tale materia alle procedure ordinarie e, più gravemente, alle competenze delle Regioni, sia legislative che amministrative, in violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione;
numerose altre disposizioni sono evidentemente prive dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza cui all'articolo 77 della Costituzione e violano altri aspetti del già richiamato articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in quanto introducono misure ad effetto pluriennale mentre i decreti-legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». Inoltre non risultano omogenee e corrispondenti al titolo le seguenti norme:
comma 3-bis dell'articolo 15, che incrementa il numero dei componenti del Governo;
articolo 15-bis, che disciplina l'uso del logo della Protezione civile;
articolo 17-bis, che modifica la denominazione della Scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica,

delibera

di non procedere all'esame dell'AC 3196-A.
n. 3. Vietti, Libè, Mantini, Mondello, Dionisi, Tassone, Marinino, Compagnon, Ciccanti, Volontè, Naro, Rao, Ria, Galletti, Occhiuto, Mereu.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, agli articoli 13, 14 e 15, contiene norme di carattere ordinamentale, prive dei requisiti di necessità e di urgenza che giustifichino un provvedimento ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, tanto più in quanto le disposizioni in questioni contengono esse stesse numerosi profili di incostituzionalità con riferimento in particolare alle norme costituzionali in materia di pubblica amministrazione e di controlli;
l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge, in contrasto con gli articoli 24 e 97 della Costituzione, sospende fino alla fine del 2011 la giustiziabilità degli atti delle strutture commissariali e della unità stralcio preposte alla gestione dell'emergenza rifiuti, vieta qualsiasi azione giudiziaria nei confronti dei medesimi organismi e sospende le azioni avviate, configurando in tal modo una violazione del principio di separazione dei poteri, del principio di legalità che sottopone alla legge l'azione della pubblica amministrazione, del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e del diritto alla tutela dei diritti e degli interessi dei privati nei confronti della pubblica amministrazione;
l'articolo 6 determina per legge il prezzo che dovrà essere pagato ai privati per il trasferimento alla proprietà pubblica (alla Regione Campania ovvero al Dipartimento della protezione civile) del termovalorizzatore di Acerra, con risorse peraltro alla stato non identificate (articolo 7, comma 1), violando il principio di generalità e di ragionevolezza della legge, oltre che il principio di autonomia negoziale della pubblica amministrazione, fissando il prezzo di una transazione senza alcun riscontro tecnico economico, determinando un potenziale indebito arricchimento della parte privata e violando l'articolo 81 della Costituzione per assoluta carenza di copertura finanziaria;
l'articolo 14 contiene numerose disposizioni che prevedono l'inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero per i beni e le attività culturali di personale a contratto senza prove selettive aperte al pubblico, violando in tal modo l'articolo 97 della Costituzione, che prevede che alla pubblica amministrazione si acceda mediante concorso, nonché le indicazioni della Corte costituzionale, che più volte ha ribadito che qualora si intenda stabilizzare personale a contratto ciò debba avvenire sulla base di prove selettive aperte e solo per una quota dei posti da coprire;
l'articolo 15, stabilendo che possano essere attribuite alla medesima persona funzioni politiche di membro del Governo, e in particolare di Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e funzioni amministrative di Capo di un Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoposto all'indirizzo e al controllo dell'organo politico, viola il principio di indipendenza e buon andamento dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, principio che esige la separazione tra politica e amministrazione, come esplicitamente affermato da numerose disposizioni di legge in materia di organizzazione della pubblica amministrazione e di impiego pubblico nonché dalla pur tiepida normativa in materia di conflitto di interessi,

delibera

di non procedere all'esame dell'AC 3196-A.
n. 4. Lanzillotta, Tabacci, Cesario, Mosella, Brugger.

A.C. 3196-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti della Commissione 3.600, 10-bis.600, 14.600, 16.600 e 17-ter.600.

A.C. 3196-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 5-bis, comma 5, sostituire le parole: articolo 3, con le seguenti: articolo 1;
all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole da:, e sono individuate fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole da: In caso fino a normativo, con le seguenti: L'eventuale trasferimento ad uno dei soggetti pubblici di cui al comma 1 potrà avvenire solo previa individuazione, con apposito provvedimento normativo, delle risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto,;
all'articolo 7, comma 6, dopo le parole: 30 milioni di euro annui, aggiungere le seguenti: per quindici anni a decorrere dall'anno 2010;
all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: a tal fine aggiungere le seguenti: nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio;
all'articolo 11, comma 8, dopo le parole: allo scopo finalizzate, aggiungere le seguenti: di cui ai commi 7 e 9,;
all'articolo 17, comma 2, sostituire le parole: euro 690.000 con le seguenti: euro 660.000.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole:
5-bis. aggiungere le seguenti: comma 5 e sostituire le parole: euro 40.000 con le seguenti: euro 10.000;
all'articolo 17, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: il Fondo della protezione civile fino alla fine del periodo, con le seguenti: al Fondo della protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è assegnato, per l'anno 2010, dal CIPE a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 100 milioni di euro, previa riprogrammazione degli interventi già deliberati, ai fini della compatibilità degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente;
all'articolo 17, comma 2-quater, sostituire i primi tre periodi del capoverso 5-ter, con i seguenti: In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, del termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione, ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze.;
all'articolo 18, comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 6, pari a euro 30.000.000 annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2010, e 13, comma 1, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2010, si provvede:

conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 60.819.000, con le seguenti: euro 60.300.000.

Sulle proposte emendative presentate

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.400, 2.400, 2.401, 5-bis.1, 6.300, 6.400, 6.401, 6.402, 6.403, 10.7, 11.9, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.301, 11.402, 12.2, 12.3, 12.4, 13.400, 14.10, 14.14, 14.20, 14.62, 14.63, 14.64, 14.65, 14.66, 14.72, 14.401, 14.410, 15.22, 15.31, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17,15, 17.16, 17.18, 17.19, 17.20, 17.400, 17.401, 17.402, 17.403, 17.405, 17.406, 17.413, 17.414 e 17-bis.400, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti, nonché sugli emendamenti della Commissione 3.600, 10-bis.600, 14.600, 16.600 e 17-ter.600.

A.C. 3196-A - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009).

1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1o febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP).
2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall'incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonché la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell'emergenza, con l'indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese.

Articolo 2.
(Costituzione della Unità stralcio e Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono istituite per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile, una «Unità stralcio» e una «Unità operativa», utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione delle Missioni previste dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di seguito denominato: «decreto-legge n. 90 del 2008», che cessano alla data del 31 dicembre 2009. Agli ulteriori oneri di funzionamento e di gestione a carico delle predette unità si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui al comma 2. Le unità predette, coordinate dal Comandante del Comando logistico Sud, sono allocate presso l'attuale sede del Comando medesimo in Napoli e cessano alla data del 31 gennaio 2011, termine che può essere prorogato, per non più di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono altresì individuate le contabilità speciali sulle quali confluiscono le risorse finanziarie già nella disponibilità del Capo della Missione amministrativo-finanziaria e gli introiti derivanti dai conferimenti dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore stesso, nonché, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008 e, fatti salvi gli importi dedotti nel bilancio di previsione anno 2009 della regione Campania, gli introiti residuali derivanti dal tributo speciale di spettanza regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 3.
(Unità stralcio).

1. L'Unità stralcio di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dalla propria costituzione, avvia le procedure per l'accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle Strutture commissariali e del Sottosegretariato di Stato all'emergenza rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008, di seguito denominate: «Strutture commissariali». Per gli eventuali contenziosi derivanti dall'attuazione del presente articolo si applica l'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2008. Il piano di rilevazione della massa passiva comprende, oltre ai debiti accertati e definiti, anche quelli derivanti da negozi di transazione.
2. L'Unità accerta i crediti vantati dalle Strutture commissariali e dal Dipartimento della protezione civile nei confronti dei soggetti affidatari del termovalorizzatore di Acerra e degli impianti di selezione e smaltimento dei rifiuti a seguito degli anticipi sul prezzo di costruzione e degli interventi effettuati sugli stessi per garantire il costante ed ininterrotto esercizio di questi.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite le modalità e i termini per la presentazione all'Unità delle istanze da parte dei creditori delle Strutture commissariali, nonché per il riconoscimento e il pagamento dei relativi debiti.
4. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, contro cui è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi del comma 1, l'Unità stralcio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, predispone uno o più piani di estinzione delle passività sulla base delle istanze di cui al comma 3 e previa comunicazione degli stessi piani al Ministero dell'economia e delle finanze, provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti, dando priorità, in via graduata nell'ambito del piano, ai crediti privilegiati, ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi, a quelli derivanti da un atto transattivo tenendo conto della data di esigibilità del credito originario, nonché agli altri crediti in relazione alla data di esigibilità.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2011, non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e della unità stralcio e quelle pendenti sono sospese. I debiti insoluti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Articolo 4.
(Unità operativa).

1. L'unità operativa di cui all'articolo 2 attende:
a) alle competenze amministrative riferite agli impianti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, ivi comprese quelle concernenti l'esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio;
a) identica;
b) all'eventuale prosecuzione, sulla base di valutazioni della medesima unità operativa, degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie;
c) all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti;
d) all'organizzazione funzionale del dispositivo militare di cui all'articolo 5;
e) ad ogni altro compito espressamente attribuito dal presente decreto.

2. L'unità operativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avvia la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti sulla base delle linee guida di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti del 20 ottobre 2009 inerente al ciclo dei rifiuti nella regione Campania per l'anno 2010.
3. La regione Campania e le relative province, nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessità ed urgenza riconosciute tali dall'Unità operativa, possono richiedere alla Unità stessa ogni utile attività di supporto, nonché l'adozione di azioni di coordinamento in materia di gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio campano, con particolare riferimento all'organizzazione dei flussi, ferme restando le responsabilità a legislazione vigente degli enti territoriali competenti al momento della cessazione dello stato di emergenza.

Articolo 5.
(Impiego delle Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate).

1. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3 e 4, è autorizzata la salvaguardia e la tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale mediante l'impiego delle Forze armate nel limite di duecentocinquanta unità, anche con i poteri di cui all'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, sulla base di apposito piano di impiego predisposto trimestralmente dalla articolazione militare della unità operativa. Agli oneri conseguenti si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella regione Campania cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza.

Articolo 6.
(Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra).

1. Ai fini dell'accertamento del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra per il trasferimento in proprietà, all'atto del trasferimento è riconosciuto al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto, un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dallo studio ENEA 2007 «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani», con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell'impianto. L'ENEA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, definisce il valore dell'impianto ai sensi del presente articolo, da riconoscere al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto.

Articolo 7.
(Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra).

1. Entro il 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato, e sono individuate le risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto.
2. In caso di trasferimento ad uno dei soggetti pubblici di cui al comma 1, le risorse necessarie sono individuate con apposito provvedimento normativo anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale.
3. Al soggetto proprietario dell'impianto, all'atto del trasferimento definitivo della proprietà ai sensi del comma 1, è riconosciuto un importo onnicomprensivo pari al valore stabilito ai sensi dell'articolo 6, ridotto del canone di affitto corrisposto nei dodici mesi antecedenti all'atto di trasferimento, delle somme comunque anticipate, anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2008, nonché delle somme relative agli interventi effettuati sull'impianto, funzionali al conseguimento degli obiettivi di costante ed ininterrotto esercizio del termovalorizzatore sino al trasferimento della proprietà.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2010, nelle more del trasferimento della proprietà, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto ed è autorizzata a stipulare un contratto per l'affitto dell'impianto stesso, per la durata di anni quindici. La stipulazione del contratto di affitto è subordinata alla prestazione di espressa fideiussione regolata dagli articoli 1936, e seguenti, del codice civile, da parte della società a capo del gruppo cui appartiene il proprietario del termovalorizzatore con la quale si garantisce, fino al trasferimento della proprietà dell'impianto, il debito che l'affittante ha nei confronti del Dipartimento della protezione civile per le somme erogate allo stesso proprietario di cui al comma 3. La fideiussione deve contenere, espressamente, la rinuncia da parte del fideiussore al beneficio di escussione. In deroga all'articolo 1957 del codice civile non si verifica, in alcun caso, decadenza del diritto del creditore.

5. Al Dipartimento, oltre alla piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto, spettano altresì i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto. Sono fatti salvi i rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione del termovalorizzatore.
6. Il canone di affitto è stabilito in euro 2.500.000 mensili. Il contratto di affitto si risolve automaticamente per effetto del trasferimento della proprietà di cui al comma 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui, si fa fronte ai sensi dell'articolo 18.
7. Ove all'esito del collaudo, che dovrà intervenire entro il 28 febbraio 2010, pur rispettando i requisiti ed i parametri inerenti alle concentrazioni massime autorizzate delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, non raggiunga i parametri produttivi ai diversi carichi operativi afferenti al carico termico di progetto, l'importo del valore dell'impianto è proporzionalmente ridotto sulla base di apposita valutazione da parte dell'ENEA, da effettuarsi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente anche derivanti da convenzioni in essere con autorità pubbliche.
8. L'esigibilità del canone di affitto, dovuto con cadenza mensile, è condizionata all'esito positivo del collaudo definitivo, nonché alla prestazione da parte del proprietario di apposita garanzia dell'importo del 25 per cento del 10 per cento del valore definito ai sensi dell'articolo 6. La garanzia è prestata con gli strumenti e le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ed è svincolata e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il proprietario del termovalorizzatore provvede, inoltre, a prestare ulteriore garanzia, con gli strumenti e le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 129 del decreto legislativo n. 163 del 2006, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, per la responsabilità prevista della normativa statale vigente quale costruttore o appaltatore dell'impianto, anche per eventuali vizi occulti.
9. Fino al trasferimento della proprietà ai sensi dell'articolo 8 il termovalorizzatore di Acerra, in quanto vincolato all'assolvimento alla funzione di smaltimento dei rifiuti e produzione di energia elettrica di cui al ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania, è insuscettibile di alienazione, di altri atti di disposizione, nonché impignorabile, né può essere assoggettato a trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli.

Articolo 8.
(Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra).

1. Il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra è condizionato all'esito positivo del collaudo.
2. Alla data del 15 gennaio 2010 e previa stipulazione del contratto di affitto di cui all'articolo 7, il soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento esperita dalle strutture del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania assume la gestione provvisoria ed esclusiva dell'impianto. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le modalità per la presa in carico dell'impianto da parte del soggetto affidatario, nonché modalità e termini dell'affiancamento di apposito presidio tecnico da parte del costruttore, a sue spese e cura, ai fini della verifica della corretta utilizzazione dell'impianto nelle more e durante le operazioni di collaudo.
3. All'esito positivo del collaudo ovvero ove non sia rispettato per qualsiasi motivo il termine di cui all'articolo 7, comma 7, cessa la gestione provvisoria ed il soggetto affidatario assume la gestione definitiva ai termini del contratto stipulato a seguito della aggiudicazione.
4. Per assicurare che il funzionamento del termovalorizzatore di Acerra sia coerente con le peculiarità del territorio campano in tema di capacità di smaltimento dei rifiuti, ferma restando la tipologia dei rifiuti conferibili a legislazione vigente, si applica esclusivamente il criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell'impianto.

Articolo 9.
(Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti).

1. Al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, in relazione allo stato attuale degli impianti stessi, fino al termine delle attività di manutenzione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2010, è assicurata la prosecuzione di attività sostitutive di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente comma, si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Nelle more della realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 2008, l'ASIA S.p.a. del comune di Napoli assicura la necessaria funzionalità dell'impiantistica a servizio del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli e, all'uopo, subentra nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino di cui all'articolo 6 del citato decreto. Presso i detti impianti la società ASIA provvede, prioritariamente, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nella città di Napoli, assicurando l'integrazione con il ciclo provinciale di gestione dei rifiuti di Napoli di cui all'articolo 11, all'uopo utilizzando il personale già in servizio e stipulando i relativi contratti di lavoro.

Articolo 10.
(Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti).

1. L'evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio campano, è eseguita, prescindendo dalla destinazione dei rifiuti, con decorrenza dal 31 dicembre 2009, nel termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, per i rifiuti in attesa di trattamento e recupero. Gli impianti di discarica realizzati o da realizzarsi nel corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza ed in deroga al citato decreto legislativo ed alle norme indicate nell'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati alla data del 31 dicembre 2009 dalla competente struttura del Dipartimento della protezione civile per le fasi di realizzazione comunque compiute.
2. Entro il 31 dicembre 2009, si procede alla collaudazione di tutti gli interventi realizzati alla stregua delle previsioni del decreto-legge n. 90 del 2008, per il successivo subentro nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla predetta Struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 da parte delle amministrazioni territoriali competenti, anche eventualmente per il tramite delle società provinciali di cui all'articolo 11. Le province ovvero le società provinciali possono provvedere, sempre che in tal senso non abbia già operato la richiamata struttura del Dipartimento della protezione civile, alla modifica dei rapporti negoziali in essere afferenti agli impianti di discarica sia attraverso l'adozione di provvedimenti concessori nei confronti degli originari contraenti che mediante l'affidamento di interventi realizzativi ulteriori e/o aggiuntivi, complementari alle opere esistenti, in termini di continuità rispetto a quanto operato dalla Struttura del Sottosegretario di Stato ai sensi del presente comma. In fase di prima attuazione, si provvede all'adozione a regime delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, redatte in termini funzionali all'esercizio degli impianti, dei siti e delle aree comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti successive alla cessazione dello stato emergenziale.
3. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del territorio della regione Campania compatibilmente con le esigenze ambientali e sanitarie, i siti e gli impianti di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2008 e di cui all'articolo 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3697 del 29 agosto 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2008, possono essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali. Agli oneri derivanti dagli espropri delle aree ed opere accessorie, si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
4. Per l'applicazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in relazione alla necessità di conseguire le finalità di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo, si fa riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2010, per l'intero territorio regionale campano, agli obiettivi di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009, fatto salvo l'esercizio, da parte della regione Campania, delle competenze di cui all'articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008.
5. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, fino al 31 dicembre 2010, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. Con la stessa decorrenza cessano gli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all'uopo adottate.
6. Per la realizzazione del termovalorizzatore nella provincia di Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, completando nel territorio le opere infrastrutturali di dotazione della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti, la provincia di Salerno, anche per il tramite della società provinciale di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni, provvede a porre in essere tutte le procedure e le iniziative occorrenti. Gli atti funzionali rispetto alle finalità di cui al presente comma, già posti in essere sulla base della normativa vigente, sono revocati ove non confermati dalla provincia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 11.
(Regione, province, società provinciali e consorzi).

1. Ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1o gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi anche per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
2. Sulla base delle previsioni di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di carattere generale di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009 inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni territoriali competenti, anche per il tramite delle società provinciali, che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, possono subentrare nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, possono affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrati per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.
3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. Per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali soggetti esattori della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). Le dette Società attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a tale fine i comuni della regione Campania trasmettono alle province, per l'eventuale successivo inoltro alle società provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;
b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza;
c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della popolazione, riportante, in particolare, le informazioni sulla residenza e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti. Di tale banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti a cura dei medesimi comuni.

4. Le province, anche per il tramite delle società provinciali, accedono alle informazioni messe a disposizione dai comuni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai contratti di erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua ed ai contratti di locazione.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 il Prefetto provvede, in via d'urgenza e previa diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta e contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che possono essere attivate a carico delle amministrazioni comunali anche in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, fermo quanto disposto dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita alle amministrazioni territoriali competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la proprietà degli ulteriori siti, impianti ed aree, inerenti al ciclo dei rifiuti, all'uopo individuati dalla Unità operativa di cui all'articolo 4.
7. La gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità, è assegnata alle province fino all'esito dello stesso contenzioso. Le province attendono alla gestione dei siti anche mediante le Società provinciali ed a tal fine sono assegnate alle province medesime, all'atto della costituzione delle società provinciali, risorse finanziarie nella misura complessiva massima mensile di un milione di euro fino al 30 settembre 2010, a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, da rendicontarsi mensilmente alla Unità stralcio di cui all'articolo 3. Sono fatte salve le azioni di ripetizione nei confronti del soggetto riconosciuto titolare all'esito del predetto contenzioso.
8. Il personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008, ivi compreso quello che svolge funzioni tecnico-amministrative funzionali all'esercizio degli impianti stessi, è trasferito, previa assunzione con contratto a tempo indeterminato, alle competenti società provinciali, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego con tali società. Nelle more del trasferimento e nei limiti di legge e delle risorse alla scopo finalizzate, tale personale è assegnato, con contratto a tempo determinato, alle province.
9. Al fine di consentire l'assolvimento urgente delle obbligazioni di cui al presente articolo, è assegnata in via straordinaria, a favore delle province, per la successiva assegnazione alle società provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni soggetto residente nell'ambito territoriale provinciale di competenza, nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
10. Al fine di assicurare alla società provinciale l'occorrente dotazione finanziaria per l'esercizio dei compiti di cui al presente decreto, il Presidente della provincia è autorizzato con i poteri di cui al comma 1, e nel limite massimo pari all'importo di cui al comma 9 a revocare entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impegni assunti fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della società provinciale.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, volte ad assicurare la dotazione finanziaria occorrente alle società provinciali, si applicano anche in favore del commissario regionale eventualmente nominato ai sensi della citata legge della regione Campania n. 4 del 2007, e successive modificazioni, in caso di inerzia dell'amministrazione provinciale.

Articolo 12.
(Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani).

1. Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, è autorizzata la conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 32-bis della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i Presidenti delle province della regione Campania, con i poteri di cui all'articolo 11, comma 1, nominano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione.
2. Le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008 in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti sono recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF, e per la devoluzione del gettito d'imposta RC auto. A tale fine, i crediti vantati nei confronti dei singoli enti sono certificati dalla competente Missione ai fini dell'attestazione della relativa esistenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Articolo 13.
(Personale dei consorzi).

1. In relazione alle specifiche finalità di cui all'articolo 11, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, sentite le organizzazioni sindacali, definisce, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria dotazione organica in relazione alle attività di competenza, definite anche in base al piano industriale. La dotazione organica è approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Il consorzio provvede alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, mediante assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio ed assunto presso gli stessi consorzi fino alla data del 31 dicembre 2008, e, fermi i profili professionali acquisiti alla stessa data, dando priorità al personale già risultante in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la prima attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di cinque milioni di euro per l'anno 2010, cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 18.
2. Al personale dei consorzi di cui al presente articolo che risulta in esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, ferma restando l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno, nei limiti delle rispettive risorse disponibili allo scopo finalizzate, procedono all'assunzione a tempo indeterminato del personale occorrente a copertura dei posti della propria dotazione organica, ove esistente, ovvero definita con le modalità di cui al comma 1, dando priorità all'assunzione del personale già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione.

Articolo 14.
(Personale del Dipartimento della protezione civile).

1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, secondo le modalità di cui al comma 2 e nel limite delle risorse di cui al comma 4, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale, nonché dal personale già destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, o in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2006.
2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, nonché sono definite le relative procedure ed i requisiti di partecipazione. Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di cui al comma 1 è mantenuto in servizio presso il Dipartimento della protezione civile fino alla conclusione delle stesse.
3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a stipulare contratti a tempo determinato di livello non dirigenziale con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento della protezione civile, ad esclusione di quello di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, all'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2009, e di cui all'articolo 28, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3797, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2009, previa valutazione del periodo di servizio prestato presso il Dipartimento medesimo. Sono soppresse le autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati. Il personale a tempo determinato di cui al presente comma è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2, e 3 nel limite di spesa di 8,02 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto a 4,8 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
b) quanto a 2,82 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) quanto a 0,4 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse rimaste disponibili nell'ambito dello stanziamento già previsto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di protezione civile).

1. Fino al 31 dicembre 2010 è preposto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, con l'applicazione delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini del mantenimento dell'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 173.000 euro per l'anno 2010, cui si provvede ai sensi dell'articolo 18.
2. In relazione alle diverse ipotesi di rischio presenti sul territorio nazionale, al fine dell'individuazione delle competenze in ordine all'esercizio delle attività di allertamento, soccorso e superamento dell'emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri, i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.
3. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli e i collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscono in conformità.

Articolo 16.
(Attività di supporto strumentale al Dipartimento della protezione civile).

1. Al fine di garantire economicità e tempestività agli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle funzioni strumentali del medesimo Dipartimento è costituita una società per azioni d'interesse nazionale denominata: «Protezione civile servizi s.p.a.», con sede in Roma.
2. Il capitale sociale iniziale della Società è stabilito in un milione di euro ed i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le azioni della Società sono interamente sottoscritte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che esercita i diritti dell'azionista e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.
3. La Società, che è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed opera secondo gli indirizzi strategici ed i programmi stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, ha ad oggetto lo svolgimento delle funzioni strumentali per il medesimo Dipartimento, ivi compresa la gestione della flotta aerea e delle risorse tecnologiche, e ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonché l'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile, ivi compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale dichiarate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, quelli relativi ai grandi eventi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. I rapporti tra il Dipartimento della protezione civile e la Società sono regolati da un apposito contratto di servizio.
4. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel quadro delle attività di contrasto degli incendi boschivi, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato il subentro della Società di cui al comma 1 nel servizio di gestione degli aeromobili antincendio del Dipartimento della protezione civile, con conseguente risoluzione del contratto in corso.
5. La Società può assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico. La Società è tenuta ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e la difesa in giudizio ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni, e può avvalersi dell'ausilio tecnico dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
6. Lo statuto, predisposto dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, disciplina il funzionamento interno della Società ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. È consentita la delega dei poteri dell'organo amministrativo ad uno o più dei suoi membri.
7. Ai fini di cui al comma 5, lo statuto prevede:
a) la proprietà esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del capitale sociale ed il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Capo del Dipartimento della protezione civile, dell'intero Consiglio di amministrazione;
c) le modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla Società;
d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

8. Gli utili netti della Società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del soggetto vigilante. La Società non può sciogliersi se non per legge.
9. La pubblicazione del decreto di cui al comma 6 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.
10. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale preposto allo svolgimento delle funzioni strumentali di cui al comma 3 ed in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, che, mantenendo lo stesso livello di inquadramento, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere trasferito alla Società.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro un milione, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
12. La Società è sottoposta al controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Articolo 17.
(Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale).

1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2009. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2009. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Ciascun commissario presenta al Parlamento, al termine dell'incarico, una relazione sulla propria attività.
2. L'attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché quella di verifica, fatte salve le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale e con due dirigenti di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, e successive modificazioni, si provvede a definire l'articolazione dell'Ispettorato generale, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali non generali fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. La spesa derivante dall'istituzione dell'Ispettorato generale è compensata mediante soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario effettivamente coperte. Ai fini del conferimento dei due incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rende indisponibili, contestualmente al conferimento degli incarichi e per tutta la durata degli stessi, un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario, individuate tra quelle resesi disponibili nell'anno di conferimento di ciascun incarico ovvero, in subordine, per la quota parte, nell'ambito delle facoltà assunzionali dello stesso Ministero consentite dalla legislazione vigente, in base alle cessazioni del personale, anche non dirigenziale, verificatesi nell'anno precedente.

Articolo 18.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 6, pari a euro 30.000.000 annui per 15 anni a decorrere dal 2010, 13, comma 1, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2010, e 15, comma 1, per euro 173.000 per l'anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 35.173.000 per l'anno 2010 e ad euro 30.000.000 per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, per un importo di euro 60.819.000 per l'anno 2010 ed euro 30.000.000 per l'anno 2011, nonché, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per un importo di euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di euro 5.273.000 per l'anno 2011 e di euro 35.273.000 per l'anno 2012. Tali disponibilità di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale;
b) quanto a euro 30.000.000 annui dall'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Articolo 19.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3196-A - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «dal decreto-legge 28 aprile 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 28 aprile 2009» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In considerazione di quanto previsto dal periodo precedente ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Commissario delegato può nominare quali sub-Commissari i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché i presidenti delle province interessate, per le rispettive competenze. Per tali incarichi non spettano rimborsi, compensi o indennità di alcun genere»;
al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge n. 39 del 2009,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009,»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Ferma la previsione di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza. Le informative sono trasmesse entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a conclusione dell'emergenza.
2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che la presentazione dell'istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni è dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, ad eccezione dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado già definiti.
2-quater. All'articolo 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"9-bis. Le ordinanze di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto, possono essere reiterate fino a quattro volte"».

All'articolo 2, al comma 2, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, primo periodo,» e le parole: «del relativo impianto» sono sostituite dalle seguenti: «il relativo impianto».
All'articolo 3, al comma 4, dopo le parole: «del credito originario,» sono inserite le seguenti: «ai crediti di lavoro,».

All'articolo 4:
al comma 1, la lettera
e) è soppressa;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
In fase di prima attuazione, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, l'Unità operativa, con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, continua, nella ricorrenza di situazioni di urgenza, ad adottare gli interventi alternativi di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 90 del 2008»;
al comma 2, dopo la parola: «avvia» sono inserite le seguenti: «, sentite le rappresentanze degli enti locali,» e le parole: «di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Sottosegretario di Stato alla soluzione dell'emergenza rifiuti in Campania n. 226».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Disposizioni concernenti l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano). - 1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi";
b) il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso";
c) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri".

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379.
3. Al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell'ENAC, è disciplinato l'utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto.
4. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del CNSAS impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, è integrato per l'anno 2010 di euro 250.000.
5. All'onere di cui al comma 4, pari a 250.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di protezione civile, di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: «proprietario dell'impianto» il segno di interpunzione: «,» è soppresso ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, sono rese provvisoriamente indisponibili nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate risorse per un importo pari a 355 milioni di euro per l'anno 2011».

All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «o ad altro ente pubblico anche non territoriale,» sono soppresse;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui non sia avvenuto il trasferimento di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la proprietà del termovalorizzatore è comunque trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile»;
al comma 4, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «due»;
al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «al Dipartimento» sono inserite le seguenti: «della protezione civile» e dopo le parole: «prodotta dall'impianto» sono aggiunte le seguenti: «, ai fini della successiva destinazione sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2»;
al comma 7, dopo le parole: «del collaudo» sono inserite le seguenti: «del termovalorizzatore», dopo le parole: «degli scarichi idrici,» sono inserite le seguenti: «l'impianto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali oneri per la messa in regola dell'impianto sono posti a carico del soggetto costruttore»;
al comma 8, al primo periodo, la parola: «definitivo» è soppressa; dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ove all'esito del collaudo l'impianto non raggiunga i parametri produttivi ai sensi del comma 7, l'importo del canone di affitto è proporzionalmente ridotto»; al terzo periodo, le parole: «prevista della normativa» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dalla normativa»;
al comma 9, le parole: «assolvimento alla» sono sostituite dalle seguenti: «assolvimento della».

All'articolo 8:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 7»;
al comma 2, dopo le parole: «procedura di affidamento» è inserita la seguente: «già» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il costruttore deve inoltre garantire l'integrale e gratuito trasferimento delle conoscenze tecnologiche relative al funzionamento dell'impianto».

All'articolo 9:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «servizi di vigilanza dinamica antincendio» sono aggiunte le seguenti: «, il quale continua ad operare esclusivamente con le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3768 del 13 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2009, in quanto compatibile»; al secondo periodo, dopo le parole: «nel limite» sono inserite le seguenti: «di 7,2 milioni di euro nell'ambito»;
al comma 2, le parole: «Presso i detti impianti la società ASIA provvede, prioritariamente, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nella città di Napoli» sono sostituite dalle seguenti: «Presso i detti impianti la società ASIA provvede, secondo priorità concordate con la provincia di Napoli, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I relativi oneri sono a carico esclusivo della società ASIA, che vi farà fronte mediante gli introiti derivanti dalle tariffe».

All'articolo 10:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «è eseguita» sono sostituite dalle seguenti: «sono eseguite» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli impianti di discarica realizzati nel corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza ed in deroga al citato decreto legislativo ed alle norme indicate nell'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati, alla data del 30 giugno 2010, dalla competente struttura del Dipartimento della protezione civile, con riferimento ai lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2009 per le fasi di realizzazione comunque compiute»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2009, si procede alla collaudazione» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010, si procede al collaudo» e dopo le parole: «di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «del medesimo decreto-legge n. 90 del 2008»; al terzo periodo, le parole: «a regime» sono soppresse;
al comma 3, le parole:
«di protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente del Consiglio dei Ministri»;
al comma 5, le parole: «fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «e per le esigenze della Regione stessa fino al 31 dicembre 2011»;
al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mediante le risorse previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3724 del 29 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis.
Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato, acquisita l'intesa rispettivamente con la provincia di Napoli o con la provincia di Caserta e sentiti i comuni interessati, presso un'area individuata nei territori dei comuni di Giugliano o Villa Literno, ovvero trascorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto individuata nel medesimo ambito territoriale dal Presidente della regione Campania».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Disciplina sanzionatoria) - 1. Ferma restando l'applicabilità di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nei territori già destinatari di declaratoria dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza, in caso di commissione di delitti di cui al citato articolo 6 l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
2. Per la durata stabilita al comma 1, continua ad applicarsi, ai fini della individuazione dell'autorità giudiziaria competente per i procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2008».

All'articolo 11:
al comma 1, dopo le parole: «le funzioni ed i compiti» sono inserite le seguenti: «spettanti agli organi provinciali in materia» e la parola: «anche» è sostituita dalla seguente: «prioritariamente»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «le amministrazioni territoriali competenti» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni provinciali», le parole: «delle società provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «delle relative società da intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali» e le parole: «possono subentrare» sono sostituite dalle seguenti: «subentrano, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter,»; al secondo periodo, le parole: «in cui sono subentrati» sono sostituite dalle seguenti: «in cui sono subentrate»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti dei comuni delle isole del Golfo di Napoli.
2-ter. In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni»;
al comma 3, alinea, al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quatere la parola: «esattori» è sostituita dalle seguenti: «preposti all'accertamento e alla riscossione»;
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche richiedendo l'ausilio degli organi di polizia tributaria»;
al comma 5, le parole: «In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma la responsabilità penale ed amministrativa degli amministratori e dei funzionari pubblici dei comuni per le condotte o le omissioni poste in essere in violazione dei commi 3, 4, 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo,»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«
5-bis. Per l'anno 2010, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri
relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010.
5-ter. Per l'anno 2010, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza.
5-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2011, nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi»;
il comma 6 è soppresso;
al comma 7, dopo le parole:
«relativa titolarità» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
al comma 8, al primo periodo, le parole:
«alle competenti società provinciali, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego con tali società» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti subentranti, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego» ed il secondo periodo è soppresso.
al comma 8 le parole: «alla scopo» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Accordo di programma). - 1. Per promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti della plastica e delle emissioni di C02, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può promuovere un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 206, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con soggetti pubblici, aziende acquedottistiche e associazioni di settore, finalizzato ad aumentare, anche con impianti distributivi in aree pubbliche, il consumo di acqua potabile di rete senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 12, al comma 1, dopo le parole: «entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al soggetto liquidatore sono, altresì, conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province, anche per il tramite delle società provinciali, nelle attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei Consorzi stessi».

All'articolo 13, al comma 1, al terzo periodo, le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse e le parole: «per l'anno 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2010, fino all'assunzione dell'onere da parte dei consorzi a valere sulle proprie risorse,»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al personale dei consorzi di cui al presente articolo che risulta in esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le vigenti disposizioni in materia di mobilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
al comma 3, le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse.

All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: «contesti di propria competenza,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento alle complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale,», dopo le parole: «qualifica dirigenziale» sono inserite le seguenti: «con incarico di seconda fascia nell'ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2008», le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime esigenze di cui al presente comma, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad inquadrare nel ruolo dei dirigenti di prima fascia, e nei limiti della relativa dotazione organica, i dipendenti di ruolo dello stesso Ministero titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero medesimo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno cinque anni di anzianità nell'incarico. Al relativo onere si provvede mediante l'indisponibilità di corrispondenti posti di dirigente di seconda fascia effettivamente coperti, da accertare con decreto del Ministro competente da registrare alla Corte dei conti»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando l'ulteriore scadenza dei contratti in essere»;
al comma 3, le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 95 del» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 93 del»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di razionalizzare la gestione e l'ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile, la consistenza del predetto contingente è provvisoriamente determinata in misura pari al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta in servizio presso il Dipartimento medesimo.
3-ter. Al fine di assicurare stabilmente la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile, il personale non dirigenziale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2005, impegnato nelle diverse emergenze in atto e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso il Dipartimento della protezione civile, può richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, nell'area e nella posizione economica di appartenenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale non dirigenziale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso gli uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, può richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2005, nell'area e nella posizione economica di appartenenza.
3-quinquies. Le dotazioni organiche di fatto, con riferimento al personale effettivamente in servizio alla data delle immissioni nei ruoli del Dipartimento della protezione civile e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle amministrazioni di provenienza sono corrispondentemente ridotte»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui al comma 4, lettera c), all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni di cui ai commi 3 e 4 non può superare complessivamente il numero di centocinquanta unità, ad esclusione delle immissioni in ruolo autorizzate dall'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195"».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Disposizioni per indennità di trasferimento e per l'attribuzione di compiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo le parole: "Forze di polizia ad ordinamento militare e civile" sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a euro 436.111 per l'anno 2010 e ad euro 849.955 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo di una quota parte delle risorse di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei precipui compiti istituzionali, è affidata, fino al 30 giugno 2010, la responsabilità di assicurare gli interventi di soccorso pubblico necessari, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

All'articolo 15:
al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti»;
al comma 2, dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri» sono inserite le seguenti: «per la finanza pubblica»;
al comma 3, le parole: «e i collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscono in conformità» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Al fine di assicurare il migliore esercizio delle funzioni di governo, al comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la parola: "sessantatré" è sostituita dalla seguente: "sessantacinque".
3-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1.023.550 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-quater. L'articolo 6 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (Vigilanza sulla Croce Rossa Italiana e statuto della Associazione Croce Rossa Italiana). - 1. Ferme restando le competenze del Ministero della difesa e del Ministero della salute a legislazione vigente, le funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana (C.R.I.) sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che le esercita sentito il Ministero della salute. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, della difesa, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, il commissario straordinario rimane in carica per ventiquattro mesi ed in ogni caso non oltre la data di costituzione degli organi.
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato".
3-quinquies. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quarto periodo, dopo le parole: "Agenzia del demanio" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri"».

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis. - (Formazione continua dei pubblici dipendenti). - 1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficienza al processo di formazione continua dei pubblici dipendenti, una quota pari al 40 per cento delle risorse stanziate per la formazione presso le amministrazioni pubbliche centrali, ad eccezione di quelle dotate per legge di apposite strutture, confluisce in un fondo costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e denominato "Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti". Tale fondo è destinato a finanziare i programmi formativi e di aggiornamento professionale gestiti dalle strutture vigilate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e preposte per legge alla formazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito, in misura pari alle quote versate, a favore di ciascuna amministrazione conferente sulla base di direttive emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa consultazione di un comitato paritetico di indirizzo costituito da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso comunque denominato. Le risorse eventualmente non impegnate entro il 31 luglio di ogni anno tornano automaticamente nelle disponibilità dell'amministrazione che le ha conferite al Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 15-ter. - (Modifica dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39). - 1. All'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
3. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 2, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento della protezione civile, chiunque li utilizzi indebitamente è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
3-bis. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
3-ter. Ferma la facoltà del Capo di Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 3-bis ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, ovvero utilizza al fine di trarne profitto, le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al predetto comma 3-bis, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la multa da 1.000 a 5.000 euro. In via transitoria, i rapporti già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, applicativi di iniziative culturali ed editoriali intraprese nell'ambito delle finalità istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso la costituzione di fondazioni, continuano a dispiegare la propria efficacia"».

All'articolo 16:
il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantire economicità e tempestività agli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ferme restando le funzioni assegnate al medesimo Dipartimento, è costituita una società per azioni d'interesse nazionale denominata: "Protezione civile servizi s.p.a.", con sede in Roma, per l'espletamento di specifici compiti operativi»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite dei suoi uffici, detiene il potere di indirizzo rispetto alle attività della Società Protezione civile servizi s.p.a. con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) definizione delle aree di attività;
b) definizione del piano industriale;
c) definizione delle strategie e dei programmi.
1-ter. Le funzioni tipiche di protezione civile rimangono di esclusiva pertinenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche sotto il profilo strutturale.
1-quater. La Protezione civile servizi s.p.a. società in house, svolge attività esecutive e strumentali per il perseguimento degli obiettivi tipici del Servizio nazionale di protezione civile»;
al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile,» sono inserite le seguenti: «e ferme restando le competenze del medesimo Dipartimento,», le parole: «ha ad oggetto lo svolgimento delle funzioni strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «ha ad oggetto esclusivo lo svolgimento dei compiti e delle attività strumentali e di supporto tecnico amministrativo», dopo le parole: «medesimo Dipartimento,» sono inserite le seguenti: «salvo diversa ed espressa disposizione di legge,» e le parole da: «la progettazione» fino a: «Dipartimento della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «provvede, nel rispetto della vigente normativa anche comunitaria, alla progettazione, alla scelta del contraente, alla direzione lavori, alla vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonché all'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile e da esso individuati» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «All'incremento del trasferimento delle attività dal Dipartimento della protezione civile alla Società, definite dal contratto di servizio, deve corrispondere una riduzione proporzionale del fondo di dotazione del medesimo Dipartimento della protezione civile in termini di risorse finanziarie, strumentali e di personale, al fine di garantire l'invarianza della spesa di cui al presente articolo. Entro il 31 dicembre di ogni anno, è presentata alle Camere una relazione dettagliata sulle attività svolte dalla Società, sul relativo stato di attuazione nonché sulle iniziative che si intendono intraprendere»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel quadro delle attività di contrasto degli incendi boschivi, è autorizzato il subentro della Società di cui al comma 1 nel servizio di gestione degli aeromobili antincendio del Dipartimento della protezione civile, al termine del contratto»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al fine di garantire il rispetto delle previsioni contrattuali e per le finalità di cui al comma 4, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad incaricare un dirigente pubblico responsabile con compiti di diretta e puntuale verifica dei processi di gestione del servizio prestato dalla società affidataria, con particolare riguardo alla congruità, alla efficienza ed all'efficacia delle prestazioni rese, anche in relazione alla manutenzione degli aeromobili ed alla formazione del personale. Ove l'incarico di cui al presente comma sia conferito a dipendente pubblico non dipendente dal Dipartimento della protezione civile, il medesimo è collocato in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo di durata dell'incarico. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4-ter. All'atto del subentro della Società Protezione civile servizi s.p.a. all'attuale affidataria del servizio di gestione della flotta aerea, la copertura degli oneri relativi alla gestione del servizio è stabilita nel limite massimo di 53 milioni di euro annui, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992»;
al comma 5, le parole: «assumere partecipazioni,» sono soppresse e dopo le parole: «a capitale interamente pubblico» sono inserite le seguenti: «, nei limiti delle proprie disponibilità patrimoniali»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La Società, laddove affidi a terzi lavori, forniture e servizi, applica le disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché i princìpi comunitari in materia di parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e non discriminazione. La Società è altresì tenuta al rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 2004»;
al comma 9, dopo le parole: «Repubblica italiana» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
al comma 10, al secondo periodo, le parole: «di natura non regolamentare» sono soppresse e, dopo le parole: «sono definite» sono inserite le seguenti: «, in fase di prima applicazione,»;
dopo il comma 10, è inserito il seguente:
«10-bis. Le previsioni di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di ruolo speciale della protezione civile non si applicano al personale di ruolo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per favorire in fase di primo avvio il funzionamento della Società di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 2.299.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

All'articolo 17:
al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «al Parlamento,» sono inserite le seguenti: «annualmente e»;
al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 460.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2010, di euro 180.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, di euro 200.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e di euro 80.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per interventi urgenti concernenti i territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2010, il Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 100 milioni di euro solo in termini di competenza per l'anno 2010. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo per l'anno 2010, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.
2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
«Art. 17-bis. - (Formazione degli operatori ambientali). - 1. In considerazione del carattere strategico della formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con efficienza e continuità, le politiche di gestione del ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, la scuola di specializzazione di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in discipline ambientali". All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17-ter. - (Disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari). - 1. Il Commissario straordinario per l'emergenza conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale provvede, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nonché agli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
2. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 1, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e ad ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario straordinario o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario straordinario entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del provvedimento di cui al comma 1.
4. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
5. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario straordinario, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successivo provvedimento, dal Commissario straordinario a favore del patrimonio indisponibile dello Stato.
6. Il Commissario straordinario può avvalersi della Società Protezione civile servizi s.p.a. per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzione lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
7. In deroga all'articolo 18 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al 50 per cento.
8. Al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi volti alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento di quelle esistenti, l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avviene in deroga a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dalla delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.

Art. 17-quater. - (Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la realizzazione di istituti penitenziari). - 1. I prefetti, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, assicurano il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture pubbliche connessi agli interventi di cui all'articolo 17-ter.
2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere costituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto dei prefetti territorialmente competenti, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
4. Per l'efficacia dei controlli antimafia previsti dal comma 3, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Il Governo presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
5. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17-quinquies. - (Disposizioni sui Commissari straordinari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78) - 1. Al fine di garantire una più celere definizione del procedimento di nomina dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e di assicurare la realizzazione di indifferibili e urgenti opere connesse alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia aventi carattere strategico nazionale, anche avuto riguardo alla necessità di prevenire situazioni di emergenza nazionale, ai predetti Commissari non si applicano le previsioni dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. I decreti del Presidente della Repubblica di nomina dei Commissari di cui al comma 2 del predetto articolo 4, già emanati, si intendono conseguentemente modificati. Agli oneri relativi ai Commissari straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il funzionamento dei predetti interventi».

All'articolo 18:
al comma 1, alinea, le parole: «5.000.000 per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «5.000.000 a decorrere dall'anno 2010»;
al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) quanto ad euro 35.173.000 per l'anno 2010, ad euro 35.000.000 per l'anno 2011 ed a euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, per un importo di euro 60.819.000 per l'anno 2010, di euro 35.000.000 per l'anno 2011 e di 5.000.000 a decorrere dall'anno 2012, nonché, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per un importo di euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il Fondo di cui al citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di euro 2.773.000 per l'anno 2011 e di euro 37.773.000 per l'anno 2012. Tali disponibilità di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, pari a 355 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

A.C. 3196-A - Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «dal decreto-legge 28 aprile 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 28 aprile 2009» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In considerazione di quanto previsto dal periodo precedente ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Commissario delegato può nominare quali sub-Commissari i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché i presidenti delle province interessate, per le rispettive competenze. Per tali incarichi non spettano rimborsi, compensi o indennità di alcun genere»;
al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge n. 39 del 2009,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009,»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Ferma la previsione di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza. Le informative sono trasmesse entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a conclusione dell'emergenza.
2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che la presentazione dell'istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni è dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, ad eccezione dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado già definiti.
2-quater. All'articolo 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"9-bis. Le ordinanze di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto, possono essere reiterate fino a quattro volte"».

All'articolo 2, al comma 2, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, primo periodo,» e le parole: «del relativo impianto» sono sostituite dalle seguenti: «il relativo impianto».

All'articolo 3:
al comma 4, dopo le parole:
«del credito originario,» sono inserite le seguenti: «ai crediti di lavoro,»;
al comma 5 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 4,» e dopo la parola: «giudiziarie» sono inserite le seguenti: «civili, amministrative».

All'articolo 4:
al comma 1, la lettera
e) è soppressa;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
In fase di prima attuazione, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, l'Unità operativa, con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, continua, nella ricorrenza di situazioni di urgenza, ad adottare gli interventi alternativi di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 90 del 2008»;
al comma 2, dopo la parola: «avvia» sono inserite le seguenti: «, sentite le rappresentanze degli enti locali,» e le parole: «di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Sottosegretario di Stato alla soluzione dell'emergenza rifiuti in Campania n. 226».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Disposizioni concernenti l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano). - 1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi";
b) il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso";
c) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri".

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379.
3. Al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell'ENAC, è disciplinato l'utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto.
4. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del CNSAS impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, è integrato per l'anno 2010 di euro 250.000.
5. All'onere di cui al comma 4, pari a 250.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di protezione civile, di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: «proprietario dell'impianto» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il valore dell'impianto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da riconoscere ai sensi del presente articolo al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto è determinato in 355 milioni di euro».

All'articolo 7:
al comma 4, al primo periodo, le parole: «per la durata di anni quindici» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata fino a quindici anni»;
al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «al Dipartimento» sono inserite le seguenti: «della protezione civile» e dopo le parole: «prodotta dall'impianto» sono aggiunte le seguenti: «, ai fini della successiva destinazione sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2»;
al comma 7, dopo le parole: «del collaudo» sono inserite le seguenti: «del termovalorizzatore», dopo le parole: «degli scarichi idrici,» sono inserite le seguenti: «l'impianto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali oneri per la messa in regola dell'impianto sono posti a carico del soggetto costruttore»;
al comma 8, al primo periodo, la parola: «definitivo» è soppressa; dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ove all'esito del collaudo l'impianto non raggiunga i parametri produttivi ai sensi del comma 7, l'importo del canone di affitto è proporzionalmente ridotto»; al terzo periodo, le parole: «prevista della normativa» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dalla normativa»;
al comma 9, le parole: «assolvimento alla» sono sostituite dalle seguenti: «assolvimento della».

All'articolo 8:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 7»;
al comma 2, dopo le parole: «procedura di affidamento» è inserita la seguente: «già» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il costruttore deve inoltre garantire l'integrale e gratuito trasferimento delle conoscenze tecnologiche relative al funzionamento dell'impianto».

All'articolo 9:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «servizi di vigilanza dinamica antincendio» sono aggiunte le seguenti: «, il quale continua ad operare esclusivamente con le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3768 del 13 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2009, in quanto compatibile»; al secondo periodo, dopo le parole: «nel limite» sono inserite le seguenti: «di 7,2 milioni di euro nell'ambito»;
al comma 2, le parole: «Presso i detti impianti la società ASIA provvede, prioritariamente, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nella città di Napoli» sono sostituite dalle seguenti: «Presso i detti impianti la società ASIA provvede, secondo priorità concordate con la provincia di Napoli, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I relativi oneri sono a carico esclusivo della società ASIA, che vi farà fronte mediante gli introiti derivanti dalle tariffe».

All'articolo 10:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «è eseguita» sono sostituite dalle seguenti: «sono eseguite» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli impianti di discarica realizzati nel corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza ed in deroga al citato decreto legislativo ed alle norme indicate nell'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati, alla data del 30 giugno 2010, dalla competente struttura del Dipartimento della protezione civile, con riferimento ai lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2009 per le fasi di realizzazione comunque compiute»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2009, si procede alla collaudazione» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010, si procede al collaudo» e dopo le parole: «di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «del medesimo decreto-legge n. 90 del 2008»; al terzo periodo, le parole: «a regime» sono soppresse;
al comma 3, le parole:
«di protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente del Consiglio dei Ministri»;
al comma 5, le parole: «fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «e per le esigenze della Regione stessa fino al 31 dicembre 2011»;
al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mediante le risorse previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3724 del 29 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis.
Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato, acquisita l'intesa rispettivamente con la provincia di Napoli o con la provincia di Caserta e sentiti i comuni interessati, presso un'area individuata nei territori dei comuni di Giugliano o Villa Literno, ovvero trascorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto individuata nel medesimo ambito territoriale dal Presidente della regione Campania».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Disciplina sanzionatoria) - 1. Ferma restando l'applicabilità di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nei territori già destinatari di declaratoria dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza, in caso di commissione di delitti di cui al citato articolo 6 l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

All'articolo 11:
al comma 1, dopo le parole: «le funzioni ed i compiti» sono inserite le seguenti: «spettanti agli organi provinciali in materia» e la parola: «anche» è sostituita dalla seguente: «prioritariamente»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «le amministrazioni territoriali competenti» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni provinciali», le parole: «delle società provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «delle relative società da intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali» e le parole: «possono subentrare» sono sostituite dalle seguenti: «subentrano, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter,»; al secondo periodo, le parole: «in cui sono subentrati» sono sostituite dalle seguenti: «in cui sono subentrate»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti dei comuni delle isole del Golfo di Napoli.
2-ter. In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni»;
al comma 3, alinea, al primo periodo, dopo le parole: «di competenza delle amministrazioni territoriali» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1» e al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quatere la parola: «esattori» è sostituita dalle seguenti: «preposti all'accertamento e alla riscossione»;
al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le province, a tal fine, possono anche richiedere, in forza di apposita convenzione, l'ausilio degli organi di polizia tributaria»;
al comma 5, le parole: «In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma la responsabilità penale ed amministrativa degli amministratori e dei funzionari pubblici dei comuni per le condotte o le omissioni poste in essere in violazione dei commi 3, 4, 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo,»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«
5-bis. Per l'anno 2010, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri
relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010.
5-ter. Per l'anno 2010, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza.
5-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2011, nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi»;
il comma 6 è soppresso;
al comma 7, dopo le parole:
«relativa titolarità» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
al comma 8 le parole
: «alla scopo» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Accordo di programma). - 1. Per promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti della plastica e delle emissioni di C02, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può promuovere un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 206, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con soggetti pubblici, aziende acquedottistiche e associazioni di settore, finalizzato ad aumentare, anche con impianti distributivi in aree pubbliche, il consumo di acqua potabile di rete senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 12, al comma 1, dopo le parole: «entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al soggetto liquidatore sono, altresì, conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province, anche per il tramite delle società provinciali, nelle attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei Consorzi stessi».

All'articolo 13, al comma 1, al terzo periodo, le parole: «a tempo indeterminato» sono sostituite dalle seguenti: «, anche in sovrannumero con riassorbimento,»;
al comma 3, le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse.

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «contesti di propria competenza,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento alle complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale,», dopo le parole: «qualifica dirigenziale» sono inserite le seguenti: «con incarico di seconda fascia nell'ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2008», le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime esigenze di cui al presente comma, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad inquadrare nel ruolo dei dirigenti di prima fascia, e nei limiti della relativa dotazione organica, i dipendenti di ruolo dello stesso Ministero titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero medesimo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno cinque anni di anzianità nell'incarico. Al relativo onere si provvede mediante l'indisponibilità di corrispondenti posti di dirigente di seconda fascia effettivamente coperti, da accertare con decreto del Ministro competente da registrare alla Corte dei conti»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando l'ulteriore scadenza dei contratti in essere»;

al comma 3, le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 95 del» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 93 del»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di razionalizzare la gestione e l'ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile, la consistenza del predetto contingente è provvisoriamente determinata in misura pari al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta in servizio presso il Dipartimento medesimo.
3-ter. Al fine di assicurare stabilmente la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile, il personale non dirigenziale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2005, impegnato nelle diverse emergenze in atto e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso il Dipartimento della protezione civile, può richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, nell'area e nella posizione economica di appartenenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale non dirigenziale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso gli uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, può richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2005, nell'area e nella posizione economica di appartenenza.
3-quinquies. Le dotazioni organiche di fatto, con riferimento al personale effettivamente in servizio alla data delle immissioni nei ruoli del Dipartimento della protezione civile e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle amministrazioni di provenienza sono corrispondentemente ridotte»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui al comma 4, lettera c), all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni di cui ai commi 3 e 4 non può superare complessivamente il numero di centocinquanta unità, ad esclusione delle immissioni in ruolo autorizzate dall'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195"».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Disposizioni per indennità di trasferimento e per l'attribuzione di compiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo le parole: "Forze di polizia ad ordinamento militare e civile" sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a euro 436.111 per l'anno 2010 e ad euro 849.955 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'utilizzo di una quota parte delle risorse di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei precipui compiti istituzionali, è affidata, fino al 30 giugno 2010, la responsabilità di assicurare gli interventi di soccorso pubblico necessari, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

All'articolo 15:
al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti»;
al comma 2, dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri» sono inserite le seguenti: «per la finanza pubblica»;
al comma 3, le parole: «e i collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscono in conformità» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Al fine di assicurare il migliore esercizio delle funzioni di governo, al comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la parola: "sessantatré" è sostituita dalla seguente: "sessantacinque".
3-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1.023.550 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-quater. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quarto periodo, dopo le parole: "Agenzia del demanio" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri"».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

Art. 15-bis. - (Modifica dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39). - 1. All'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
3. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 2, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento della protezione civile, chiunque li utilizzi indebitamente è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
3-ter. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
3-quater. Ferma la facoltà del Capo di Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 3-bis ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, ovvero utilizza al fine di trarne profitto, le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al predetto comma 3-bis, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la multa da 1.000 a 5.000 euro. In via transitoria, i rapporti già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, applicativi di iniziative culturali ed editoriali intraprese nell'ambito delle finalità istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso la costituzione di fondazioni, continuano a dispiegare la propria efficacia"».

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. - (Gestione della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile). - 1. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel quadro delle attività di contrasto degli incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad incaricare un dirigente pubblico responsabile con compiti di diretta e puntuale verifica dei processi di gestione del servizio prestato con particolare riguardo alla congruità, alla efficienza e alla efficacia delle prestazioni rese, anche in relazione alla manutenzione degli aeromobili ed alla formazione del personale. Ove l'incarico di cui al presente comma sia conferito a dipendente pubblico non dipendente dal Dipartimento della protezione civile, il medesimo è collocato in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo di durata dell'incarico. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. All'atto del subentro del Dipartimento della protezione civile all'attuale affidataria del servizio di gestione della flotta aerea, la copertura degli oneri relativi alla gestione del servizio è stabilita nel limite massimo di 53 milioni di euro annui, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».
al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile,» sono inserite le seguenti: «e ferme restando le competenze del medesimo Dipartimento,», le parole: «ha ad oggetto lo svolgimento delle funzioni strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «ha ad oggetto esclusivo lo svolgimento dei compiti e delle attività strumentali e di supporto tecnico amministrativo», dopo le parole: «medesimo Dipartimento,» sono inserite le seguenti: «salvo diversa ed espressa disposizione di legge,» e le parole da: «la progettazione» fino a: «Dipartimento della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «provvede, nel rispetto della vigente normativa anche comunitaria, alla progettazione, alla scelta del contraente, alla direzione lavori, alla vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonché all'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile e da esso individuati» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «All'incremento del trasferimento delle attività dal Dipartimento della protezione civile alla Società, definite dal contratto di servizio, deve corrispondere una riduzione proporzionale del fondo di dotazione del medesimo Dipartimento della protezione civile in termini di risorse finanziarie, strumentali e di personale, al fine di garantire l'invarianza della spesa di cui al presente articolo. Entro il 31 dicembre di ogni anno, è presentata alle Camere una relazione dettagliata sulle attività svolte dalla Società, sul relativo stato di attuazione nonché sulle iniziative che si intendono intraprendere»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel quadro delle attività di contrasto degli incendi boschivi, è autorizzato il subentro della Società di cui al comma 1 nel servizio di gestione degli aeromobili antincendio del Dipartimento della protezione civile, al termine del contratto»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al fine di garantire il rispetto delle previsioni contrattuali e per le finalità di cui al comma 4, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad incaricare un dirigente pubblico responsabile con compiti di diretta e puntuale verifica dei processi di gestione del servizio prestato dalla società affidataria, con particolare riguardo alla congruità, alla efficienza ed all'efficacia delle prestazioni rese, anche in relazione alla manutenzione degli aeromobili ed alla formazione del personale. Ove l'incarico di cui al presente comma sia conferito a dipendente pubblico non dipendente dal Dipartimento della protezione civile, il medesimo è collocato in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo di durata dell'incarico. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4-ter. All'atto del subentro della Società Protezione civile servizi s.p.a. all'attuale affidataria del servizio di gestione della flotta aerea, la copertura degli oneri relativi alla gestione del servizio è stabilita nel limite massimo di 53 milioni di euro annui, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992»;
al comma 5, le parole: «assumere partecipazioni,» sono soppresse e dopo le parole: «a capitale interamente pubblico» sono inserite le seguenti: «, nei limiti delle proprie disponibilità patrimoniali»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La Società, laddove affidi a terzi lavori, forniture e servizi, applica le disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché i princìpi comunitari in materia di parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e non discriminazione. La Società è altresì tenuta al rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 2004»;
al comma 9, dopo le parole: «Repubblica italiana» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
al comma 10, al secondo periodo, le parole: «di natura non regolamentare» sono soppresse e, dopo le parole: «sono definite» sono inserite le seguenti: «, in fase di prima applicazione,»;
dopo il comma 10, è inserito il seguente:
«10-bis. Le previsioni di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di ruolo speciale della protezione civile non si applicano al personale di ruolo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per favorire in fase di primo avvio il funzionamento della Società di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 2.299.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «n. 185 del 2009», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «n. 185 del 2008» e all'ultimo periodo, dopo le parole: «al Parlamento,» sono inserite le seguenti: «annualmente e»;
al comma 2, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 690.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2010, di euro 230.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, di euro 100.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e di euro 40.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 179 del 2002»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per interventi urgenti concernenti i territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2010, il Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 100 milioni di euro solo in termini di competenza per l'anno 2010. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo per l'anno 2010, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.
2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
2-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
"5-ter. La sospensione, ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento per un periodo fino a sei mesi del termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nei limiti delle risorse finanziarie allo scopo disponibili. Il diritto è riconosciuto, subordinatamente alla dichiarazione dello stato di emergenza ed esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo"».

Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
«Art. 17-bis. - (Formazione degli operatori ambientali). - 1. In considerazione del carattere strategico della formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con efficienza e continuità, le politiche di gestione del ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, la scuola di specializzazione di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in discipline ambientali". All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17-ter. - (Disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari). - 1. Il Commissario straordinario per l'emergenza conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale provvede, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nonché agli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
2. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 1, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e ad ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario straordinario o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario straordinario entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del provvedimento di cui al comma 1.
4. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
5. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario straordinario, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successivo provvedimento, dal Commissario straordinario a favore del patrimonio indisponibile dello Stato.
6. Il Commissario straordinario può avvalersi del Dipartimento della protezione civile per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzione lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
7. In deroga all'articolo 18 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al 50 per cento.
8. Al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi volti alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento di quelle esistenti, l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avviene in deroga a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dalla delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.

Art. 17-quater. - (Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la realizzazione di istituti penitenziari). - 1. I prefetti, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, assicurano il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture pubbliche connessi agli interventi di cui all'articolo 17-ter.
2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere costituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto dei prefetti territorialmente competenti, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
4. Per l'efficacia dei controlli antimafia previsti dal comma 3, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Il Governo presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
5. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 18:

All'articolo 18:
al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) quanto ad euro 35.000.000 per l'anno 2010 e ad euro 30.000.000 per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, per un importo di euro 60.819.000 per l'anno 2010 ed euro 30.000.000 per l'anno 2011, nonché, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per un importo di euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il Fondo di cui al citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di euro 5.100.000 per l'anno 2011 e di euro 35.100.000 per l'anno 2012. Tali disponibilità di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale».

A.C. 3196-A - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ad esclusione degli interventi fino alla fine del periodo.
1. 400. Piffari, Scilipoti, Favia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 2010 con le seguenti: 28 febbraio 2010, così come previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009.
1. 1. Lolli.

ART. 2.
(Costituzione della Unità stralcio e Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania).

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, di concerto con il dipartimento della protezione civile, predispone uno studio finalizzato all'individuazione dei siti utilizzati per le discariche e che dovranno essere oggetto di interventi di bonifica ambientale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.000.000 euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente all'articolo 15 sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.
2. 400. Oliverio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis: Gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 cessano dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.
2. 401. Miotto.

ART. 3.
(Unità stralcio).

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3. 1. Bordo.

Sopprimere il comma 5.
*3. 2. Franceschini.
(Approvato)

Sopprimere il comma 5.
*3. 3. Lanzillotta.
(Approvato)

Sopprimere il comma 5.
*3. 4. Zeller, Brugger.
(Approvato)

Sopprimere il comma 5.
*3. 300. Libè, Mondello, Dionisi, Vietti, Compagnon, Mantini.
(Approvato)

Sopprimere il comma 5.
3. 600.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
3. 5. Piffari, Scilipoti, Favia.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 2011, con le seguenti: 31 giugno 2010.
3. 302. Libè, Mondello, Dionisi, Vietti, Mantini, Compagnon.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole da: i debiti insoluti, fino alla fine del comma.
3. 301. Libè, Mondello, Dionisi, Vietti, Mantini, Compagnon.

ART. 5-bis.
(Disposizioni concernenti l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano).

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-
bis) all'articolo 1, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il Soccorso alpino valdostano/Secours alpin valdôtain (SAV) e il Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS ai fini previsti dalla presente legge e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.»
5-bis. 1. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 5, sostituire le parole: all'articolo 3 con le seguenti: all'articolo 1.
5-bis. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

ART. 6.
(Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra).

Sopprimerlo.
*6. 400. Lanzillotta.

Sopprimerlo.
*6. 401. Bocci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai fini dell'accertamento del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra per il trasferimento in proprietà, all'atto del trasferimento è riconosciuto al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dallo studio ENEA 2007 «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani», con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell'impianto. L'ENEA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, definisce il valore dell'impianto ai sensi del presente articolo, da riconoscere al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto.
6. 402. Braga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai fini dell'accertamento del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra per il trasferimento in proprietà, all'atto del trasferimento è riconosciuto al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dallo studio ENEA 2007 «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani», con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell'impianto. L'ENEA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, definisce il valore dell'impianto ai sensi del presente articolo, da riconoscere al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto. A tal fine, sono rese provvisoriamente indisponibili nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate risorse per un importo pari a 355 milioni di euro per l'anno 2011.
6. 403. Esposito

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 300. Libè, Mondello, Dionisi, Vietti, Mantini, Compagnon.

ART. 7.
(Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra).

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la regione Campania, è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione stessa o ad altro ente pubblico territoriale, e sono individuate le risorse finanziarie: necessarie all'acquisizione dell'impianto.
7. 1. Ferrari.

Al comma 1, dopo la parola: Campania, aggiungere le seguenti: o ad un altro ente pubblico non territoriale.
7. 2. D'Antona.

Al comma 1, sopprimere le parole da:, e sono individuate fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: In caso fino a:"normativo con le seguenti: L'eventuale trasferimento ad uno dei soggetti pubblici di cui al comma 1 potrà avvenire solo previa individuazione, con apposito provvedimento normativo, delle risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto,
7. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Sopprimere il comma 1-bis.
7. 3. Bressa.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: 30 milioni di euro annui aggiungere le seguenti: per quindici anni a decorrere dall'anno 2010.
7. 501. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: del 25 per cento.
7. 5. Fontanelli.

ART. 8.
(Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra).

Sopprimere il comma 4.
8. 1. Giachetti.

ART. 9.
(Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti).

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: secondo priorità concordate con la provincia con le seguenti: secondo priorità concordate con il comune.
9. 1. Sani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nel territorio provinciale con le seguenti: nella città di Napoli.
9. 2. Minniti.

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di conferimento.
9. 3. Giovanelli.

ART. 10.
(Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: deposito e di stoccaggio temporaneo con la seguente: stoccaggio.
10. 1. Naccarato.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini dell'applicazione della circolare del Ministero dell'ambiente, del territorio e della tutela del mare prot. n. 14963 del 30 giugno 2009, che consente, così come previsto dal decreto ministeriale 3 agosto 2005, l'impiego dell'analisi di rischio quale strumento ausiliario di valutazione, per le sostanze per le quali non siano disponibili i dati relativi alle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche, quali cloruri, solfati, DOC, TOC, TDS, dovranno essere verificati sia i possibili effetti delle deroghe sulle caratteristiche quantitative e qualitativi delle emissioni e sulla validità dei presidi ambientali della discarica, sia gli effetti sullo stato di qualità delle matrici ambientali, anche attraverso una idonea rete di monitoraggio a valle della discarica stessa. Per i parametri di deroga per i quali non sono presenti nella normativa vigente limiti di riferimento, al fine di valutare eventuali impatti negativi sulle matrici ambientali, si dovrà ricorrere al confronto con i valori riscontrati a monte della discarica.
10. 2. Bratti.

Sopprimere il comma 3.
*10. 3. Vassallo.

Sopprimere il comma 3.
*10. 300. Libè, Mondello, Dionisi, Compagnon.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ambientali e sanitarie aggiungere le seguenti:, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore e sentite la regione Campania e le province interessate.
10. 4. Zaccaria.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 31 luglio 2011.
10. 6. Capano.

Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Per ciò che concerne l'impianto di termovalorizzazione previsto nella provincia di Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, resta fermo quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3641 del 16 gennaio 2008. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 7. Cavallaro.

Al comma 6-bis, sopprimere le parole: compiuta ed urgente.
10. 8. Ciriello.

Al comma 6-bis, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: di concerto con.
10. 9. Concia.

Al comma 6-bis, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: previa intesa con.
10. 11. Pollastrini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1. - (Classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi). - 1. Ai fini dell'assegnazione delle caratteristiche di pericolo «cancerogeno» (H7) e «mutageno» (H11) ai rifiuti contenenti idrocarburi totali di origine ignota, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) presenza di uno o più marker di cui all'Allegato 1 della Direttiva 67/548/CEE ed al Regolamento 1272/2008/CE;
b) superamento dei limiti di riferimento per detti marker in rapporto al peso totale del rifiuto.
10. 01. Murer.

ART. 10-bis.
(Disciplina sanzionatoria).

Sopprimerlo.
10-bis. 52. Cuperlo.

Sopprimerlo.
10-bis. 600.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: è obbligatorio e.
10-bis. 2. Gianni Farina.

Al comma 1, sostituire le parole: obbligatorio e non può essere con le seguenti: è fissato in misura non.
10-bis. 3. Ferranti.

Al comma 1, sostituire le parole: nuovo delitto con le seguenti: delitto reiterato.
10-bis. 4. Melis.

ART. 11.
(Regione, province, società provinciali e consorzi).

Sopprimere il comma 1.
11. 2. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 1, dopo le parole: sono attribuite aggiungere le seguenti:, in caso di palese ed accertata inadempienza da parte dei comuni.
11. 3. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 1 sopprimere le parole: e 50.
11. 5. Livia Turco.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere le seguenti: fatte salve le competenze dei comuni fissate dall'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
11. 6. Sarubbi, Rossomando.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti locali che rispettano gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa vigente.
* 11. 7. Tenaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti locali che rispettano gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa vigente.
* 11. 8. Piffari, Scilipoti, Favia, Realacci.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: gestione integrata dei rifiuti aggiungere le seguenti: si dispone che i presidenti delle province della regione Campania provvedano, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, all'effettuazione delle attività strumentali alla costituzione delle Autorità d'ambito, che eserciteranno le funzioni ad esse assegnate dal decreto legislativo n. 152 del 2006;.
11. 9. Agostini, Tidei.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: amministrazioni provinciali con le seguenti: amministrazioni territoriali competenti.
11. 10. Colombo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: in ogni caso, la scelta dei soggetti gestori è effettuata, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge 166/09, attraverso gara e, comunque non si darà luogo a nessun subentro nel caso in cui le attività di raccolta, trasporto, trattamento ovvero recupero siano svolte da una Società a totale capitale pubblico, che già svolge la propria attività in via prevalente nei confronti di uno o più Enti ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale salvo diverse intese tra amministrazioni locali e provinciale.
11. 12. Brandolini, Touadi.

Sostituire il comma 2-ter con il seguente:

2-ter. Le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni.
11. 15. Fiorio.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali trovano integrale copertura nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. I comuni della regione Campania versano alle province, o per esse alle società provinciali il corrispettivo dei servizi loro affidati. In caso di inadempienza dei comuni rispetto al puntuale pagamento degli oneri dovuti alle province, o per esse alle società provinciali, quale corrispettivo dei servizi loro affidati, i presidenti delle province agiscono in via sostitutiva, per il recupero degli importi evasi, nominando un commissario ad acta secondo le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale della Campania n. 4 del 2007, e contestualmente ne danno notizia al Prefetto, il quale attiva le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000 anche in caso di violazioni di estrema gravità delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006 da parte delle amministrazioni comunali.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
*11. 16. Marco Carra, Vaccaro.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali trovano integrale copertura nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. I comuni della regione Campania versano alle province, o per esse alle società provinciali il corrispettivo dei servizi loro affidati. In caso di inadempienza dei comuni rispetto al puntuale pagamento degli oneri dovuti alle province, o per esse alle società provinciali, quale corrispettivo dei servizi loro affidati, i presidenti delle province agiscono in via sostitutiva, per il recupero degli importi evasi, nominando un commissario ad acta secondo le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale della Campania n. 4 del 2007, e contestualmente ne danno notizia al Prefetto, il quale attiva le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000 anche in caso di violazioni di estrema gravità delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006 da parte delle amministrazioni comunali.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
*11. 300. Libè, Mondello, Dionisi, Vietti, Compagnon, Mantini.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole:, compresi quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1,
11. 400. Piffari, Scilipoti, Favia.

Al comma 3 sopprimere il secondo e terzo periodo.
11. 17. Fedi.

Al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo le parole: di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, aggiungere le seguenti: limitatamente ai soli casi di mancato riversamento degli oneri dovuti da parte dei singoli comuni quali corrispettivi dei servizi delle società provinciali e previa diffida ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale citata.
11. 18. Barbi.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
11. 401. Ginoble.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: a tal fine aggiungere le seguenti: nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
11. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Sopprimere il comma 5.
11. 22. Maran.

Al comma 5-bis, primo periodo, sopprimere le parole: Per l'anno 2010.

Conseguentemente:
al medesimo periodo, sopprimere le parole:
in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale.
al comma 5-ter, primo periodo, sopprimere le parole: Per l'anno 2010.
sopprimere il comma 5-quater.
11. 402. Iannuzzi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sopprimere le parole: Per l'anno 2010.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale.
11. 23. Dal Moro.

Al comma 5-ter, primo periodo, sopprimere le parole: Per l'anno 2010.
11. 24. Narducci.

Sopprimere il comma 5-quater.
11. 25. Arturo Parisi.

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:
5-quinquies. Per i comuni sede degli impianti esistenti o ancora da bonificare, sono previste insieme ai piani di gestione della chiusura delle discariche in ogni caso forme di ristoro e compartecipazione da definirsi d'intesa tra le Amministrazioni interessate sulla base dei criteri di flessibilità introdotti dall'articolo 10, comma 1-bis della legge regionale della regione Campania n. 4 del 2007.
11. 26. Cuomo.

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:
5-quinquies. Sono previste, in ogni caso, per i comuni sede degli impianti esistenti o ancora da bonificare, forme di ristoro e compartecipazione da definirsi d'intesa tra le Amministrazioni, interessate sulla base dei criteri di flessibilità introdotti dall'articolo 10, comma 1-bis della legge regionale della regione Campania n. 4 del 2007.
11. 301. Libè, Mondello, Dionisi.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: allo scopo finalizzate aggiungere le seguenti:, di cui ai commi 7 e 9.
11. 501. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

ART. 11-bis.
(Accordo di programma).

Sopprimerlo.
11-bis. 400. Piffari, Scilipoti, Favia.

Al comma 1, sostituire le parole: può promuovere con la seguente: promuove.
11-bis. 1. Pistelli.

Al comma 1, sostituire le parole: aziende acquedottistiche con le seguenti: società di gestione del servizio idrico integrato.
11-bis. 2. Fassino.

ART. 12.
(Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani).

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
12. 1. Porta.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono recuperate aggiungere le seguenti: prioritariamente mediante compensazione del minor gettito per l'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale, i minori trasferimenti erogati per i risparmi della politica, i contributi arretrati per le spese sostenute dai comuni per gli uffici giudiziari e, in mancanza,
12. 2. Cenni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto, sentiti gli enti locali, sono stabilite forme e modalità di compensazione a favore dei comuni relativamente ad eventuali mancati trasferimenti e crediti da essi vantati a vario titolo nei confronti dello Stato.
12. 3. Piffari, Scilipoti, Favia.

Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: Alle somme dovute dai comuni vanno sottratti i crediti vantati dagli stessi nei confronti dello Stato relativi ai trasferimenti a compensazione del minor gettito per l'esenzione dell'ICI dell'abitazione principale, nonché ai contributi arretrati dovuti ai comuni per le spese sostenute per gli uffici giudiziari. Inoltre, i comuni debitori, in deroga al patto di stabilità, possono accedere a forme di rateizzazione al tasso legale mediante ritenute automatiche sui trasferimenti dovuti ai comuni stessi da parte dello Stato.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, si provvede si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-ter.
2-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «90 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».
12. 4. Rigoni.

ART. 13.
(Personale dei consorzi).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta, sentite le organizzazioni sindacali, definisce con le seguenti: i consorzi delle province di Napoli e Caserta, sentite le organizzazioni sindacali, definiscono.

Conseguentemente:
al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole:
Il consorzio provvede con le seguenti: I consorzi provvedono;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».
13. 400. Tempestini.

ART. 14.
(Personale del Dipartimento della protezione civile).

Sopprimerlo.
*14. 1. Damiano, Fioroni.

Sopprimerlo.
*14. 300. Libè, Mondello, Dionisi, Compagnon.

Sopprimere il comma 1.
14. 5. Garofani.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere la parola: straordinarie.
14. 6. Mario Pepe (PD).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, anche con riferimento alle complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale,
*14. 7. Piffari, Scilipoti, Favia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, anche con riferimento alle complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale,
*14. 9. De Biasi, Strizzolo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: straordinarie.
14. 15. Giacomelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: secondo le modalità di cui al comma 2 e.

Conseguentemente:
al medesimo periodo, sostituire le parole da: valorizzazione delle esperienze fino alla fine del comma con le seguenti: pubblico concorso per titoli ed esami. Costituisce titolo l'esperienza maturata dal personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di contratti a tempo determinato presso il medesimo Dipartimento.;
sopprimere il comma 2;
al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2 e sopprimere l'ultimo periodo;
sopprimere il comma 3-bis;
al comma 4, alinea, sopprimere la parola:, 2,
14. 10. La Forgia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: secondo le modalità di cui al comma 2 e.

Conseguentemente:
al medesimo periodo, sostituire le parole da: valorizzazione delle esperienze fino alla fine del periodo con le seguenti: pubblico concorso per titoli ed esami. Costituisce titolo l'esperienza maturata dal personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di contratti a tempo determinato presso il medesimo Dipartimento.;
sopprimere il comma 2;
al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2 e sopprimere l'ultimo periodo;
sopprimere il comma 3-bis;
al comma 4, alinea, sopprimere la parola:, 2,
14. 14. Bellanova.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da:, anche di qualifica dirigenziale fino a: 18 dicembre 2008.
*14. 11. Piffari, Scilipoti, Favia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da:, anche di qualifica dirigenziale fino a: 18 dicembre 2008.
*14. 400. Federico Testa.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: con incarico di seconda fascia fino a: 18 dicembre 2008.
14. 17. Laganà Fortugno.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: individuati con con le seguenti: di cui al.
14. 8. Letta.

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
*14. 12. Berretta, Ghizzoni.

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
*14. 13. Piffari, Scilipoti, Favia.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
*14. 18. Lanzillotta.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
14. 600.La Commissione.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito delle procedure di reclutamento di cui al comma 1, il personale di qualifica dirigenziale è reclutato secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.
**14. 20. Piffari, Scilipoti, Favia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito delle procedure di reclutamento di cui al comma 1, il personale di qualifica dirigenziale è reclutato secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.
**14. 401. Vico.

Sopprimere il comma 2.
14. 21. Bobba.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: anche speciali.
*14. 22. Piffari, Scilipoti, Favia.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: anche speciali.
*14. 403. Zunino.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, aggiungere le seguenti:, sentite le organizzazioni sindacali,
14. 23. Argentin, Boccuzzi, Recchia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza con le seguenti: conoscenza e professionalità acquisite presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
14. 26. Codurelli, Rosato.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza con le seguenti: conoscenza acquisita presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
*14. 28. Piffari, Scilipoti, Favia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza con le seguenti: conoscenza acquisita presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
*14. 404. Bossa.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, ferma restando l'ulteriore scadenza dei contratti in essere.
14. 29. Gatti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:, ferma restando l'ulteriore scadenza dei contratti con la seguente: procedure.
14. 30. Gnecchi, Migliavacca.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: l'ulteriore scadenza con le seguenti: la scadenza.
14. 31. Mogherini Rebesani.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
14. 34. Vannucci.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: di cui al presente comma aggiungere la seguente: non.
14. 33. Trappolino.

Sopprimere il comma 3-bis.
14. 35. Levi, Madia, Rugghia.

Al comma 3-bis, dopo le parole: la gestione e aggiungere la seguente: favorire.
14. 38. Villecco Calipari.

Al comma 3-bis, sopprimere le parole: e l'ottimale impiego.
14. 39. Baretta.

Al comma 3-bis, sopprimere le parole: di comando o.
14. 40. Boccia, Santagata.

Al comma 3-bis, sopprimere le parole: o di fuori ruolo.
14. 41. Calvisi.

Al comma 3-bis, dopo le parole: ruolo speciale di protezione civile aggiungere le seguenti: dalla data del 15 gennaio 2010.
14. 42. Capodicasa.

Al comma 3-bis, sostituire le parole: la consistenza del predetto contingente è provvisoriamente determinata con le seguenti: il predetto contingente è provvisoriamente determinato.
14. 44. Duilio.

Al comma 3-bis, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.
14. 45. Genovese.

Al comma 3-bis, sostituire la parola: medesimo con le seguenti: della protezione civile.
14. 46. Marchi.

Sopprimere il comma 3-ter.
14. 47. Mazzarella, Miglioli, Sereni.

Al comma 3-ter, dopo le parole: 4 luglio 2005, aggiungere la seguente: esclusivamente.
14. 50. Piccolo.

Al comma 3-ter dopo le parole: 11 luglio 2003, aggiungere la seguente: esclusivamente.
14. 51. Misiani.

Al comma 3-ter, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: un giorno.
14. 53. Andrea Orlando.

Al comma 3-ter, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: dieci giorni.
14. 52. Nannicini.

Al comma 3-ter, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: venti giorni.
14. 54. Rubinato.

Sopprimere il comma 3-quater.
14. 55. Mosca, Nicolais, Tocci.

Al comma 3-quater, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: un giorno.
14. 60. Fogliardi.

Al comma 3-quater, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: dieci giorni.
14. 59. De Micheli.

Al comma 3-quater, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: venti giorni.
14. 61. Gasbarra.

Al comma 3-quater, sostituire le parole da: alla tabella B allegata al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2003 con le seguenti: all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
14. 410. Marantelli.

Al comma 3-quater, sostituire le parole: allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003 con le seguenti: della Presidenza del Consiglio dei ministri.
14. 72. Bucchino.

Al comma 3-quater, dopo le parole: presta servizio aggiungere la seguente: notturno.
14. 62. Graziano.

Al comma 3-quater, sopprimere le parole: gli uffici e.
14. 63. Marchignoli.

Sopprimere il comma 3-quinquies.
14. 64. Rampi.

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:
3-sexies. Le previsioni di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di ruolo speciale della protezione civile non si applicano al personale di ruolo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante istituzione del ruolo speciale della Protezione civile, transita nel ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3-septies. Il ruolo speciale di protezione civile della tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2003 è soppresso.
3-octies. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le eventuali economie di cui al comma 1, lettera a), sono destinate all'attuazione del comma 1, lettera a-bis)».
14. 411. Martella.

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:
3-sexies. Le previsioni di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di ruolo speciale della protezione civile, non si applicano al personale di ruolo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14. 412. Antonino Russo.

Sopprimere il comma 4.
14. 66. Mattesini.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
14. 65. Pizzetti.

Sopprimere il comma 4-bis.
14. 67. Burtone, Schirru.

Sopprimere il comma 5.
14. 69. De Torre.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «90 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».
14. 70. Sposetti.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
Art. 14.1. - (Competenze della Protezione civile). - 1. L'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Rientrano nelle competenze del Servizio della protezione civile gli eventi connessi a calamità naturali, a catastrofi anche collegate ad incuria o attività dell'uomo che, per intensità o estensione, debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
2. Altri eventi di natura non calamitosa ma di carattere ed entità straordinari possono essere affidati all'attività di coordinamento del Dipartimento della protezione civile che li fronteggia con i poteri ordinari.
3. Le ordinanze di cui agli articoli 3 e 5 sono emanate esclusivamente per fronteggiare gli eventi di cui al comma 1.».

2. Il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Presidente del Consiglio dei ministri effettua una ricognizione delle ordinanze di protezione civile con cui è dichiarato lo stato di emergenza relativamente ad eventi calamitosi o di carattere straordinario per verificarne la conformità con i criteri di cui all'articolo 2 legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Conseguentemente, con proprio decreto, da adottare sentito il Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri revoca le ordinanze non conformi ai predetti criteri. Tale decreto è immediatamente trasmesso al Parlamento.
14. 01. Lanzillotta.

ART. 15.
(Disposizioni in materia di protezione civile).

Sopprimerlo.
15. 1. Rossa.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: «nonché l'articolo 5-bis, comma 5» sono soppresse.
15. 6. Amici.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 luglio 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.
*15. 5.(Testo corretto). Ventura.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 luglio 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.
*15. 300.(Testo corretto). Libè, Mondello, Dionisi.

Sopprimere il comma 1.
**15. 2. Mariani.

Sopprimere il comma 1.
**15. 3. Piffari, Scilipoti, Favia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: con l'applicazione delle previsioni normative fino alla fine del periodo.
15. 9. Boffa, D'Incecco, Siragusa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:, con l'applicazione delle previsioni normative fino alla fine del periodo con le seguenti:. Il cumulo della carica di Sottosegretario di Stato con quella di Capo della protezione civile previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, non è consentito.
15. 11. Lanzillotta, Giovanelli.

Sopprimere il comma 2.
15. 12. Bonavitacola.

Al comma 2, sostituire le parole: dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile con le seguenti: di servizio delle componenti istituzionali territoriali e locali di protezione civile, fermo restando quanto disposto dagli articoli 107, 108 e 109 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
15. 13. Cardinale.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio» sono soppresse;
b) all'articolo 5-bis, il comma 5 è abrogato.
15. 15. Piffari, Scilipoti, Favia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 14, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.
15. 14. Piffari, Scilipoti, Favia.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-sexies. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,26 per cento».
15. 19. Fiano.

Sopprimere il comma 3.
*15. 303. Libè, Mondello, Dionisi.

Sopprimere il comma 3.
*15. 311. Franzoso.

Sopprimere il comma 3.
*15. 400. Lanzillotta.

Al comma 3, premettere le parole: Con riferimento al territorio della Regione Campania e della Regione Abruzzo.
15. 7. Franzoso.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, con le parole:, salvo per quelli in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state già formalmente presentate le istanze di accesso.
15. 310. Franzoso.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3.1. All'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
3.2 All'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile, una quota del Fondo regionale di protezione civile, pari al venticinque per cento, è trasferita dalle regioni agli enti locali sulla base di priorità e criteri stabiliti dalle regioni stesse».
3.3 Al comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 353 del 2000, dopo le parole: «alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
3.4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3.2, si provvede si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui al comma 3.5.
3.5. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «90 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».
15. 22. Pierdomenico Martino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Gli interventi di prevenzione di interesse nazionale sono definiti sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni.
15. 23. Lovelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1 La strutturazione del sistema di allertamento nazionale disciplinato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, si realizza secondo i rapporti funzionali e le relazioni di leale collaborazione tra il sistema della protezione civile, sia nazionale che regionale, e le altre autorità, nel rispetto delle competenze regionali. Le relazioni con eventuali soggetti anche pubblici non previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 succitata possono essere stabilite, sentiti la Conferenza Unificata Stato-Regioni e gli enti territoriali coinvolti.
15. 24. Laratta.

Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.
*15. 26. Gentiloni Silveri, Pes.

Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.
*15. 28. Piffari, Scilipoti, Favia.

Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.
*15. 301. Libè, Mondello, Dionisi, Compagnon.

Sopprimere il comma 3-ter.
**15. 29. Ginefra, Picierno.

Sopprimere il comma 3-ter.
**15. 302. Libè, Mondello, Dionisi, Compagnon.

Al comma 3-ter, sostituire le parole da: del Fondo fino alla fine del comma, con le seguenti: finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15. 31. Lanzillotta.

Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
3-ter.1. L'articolo 6 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Vigilanza sulla Croce Rossa Italiana e statuto della Associazione Croce Rossa Italiana). - 1. Ferme restando le competenze del Ministero della difesa e del Ministero della salute a legislazione vigente, le funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana (C.R.I.) sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, della difesa, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.
2. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra in tutte le funzioni di vigilanza sull'ente Croce Rossa Italiana precedentemente riconosciute al Ministero della salute.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario rimane in carica per ventiquattro mesi ed in ogni caso non oltre la data di costituzione degli organi.».
15. 401. Lorenzin, Concia, Delfino.

ART. 15-bis.
(Modifica dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39).

Sopprimerlo.
15-bis. 400. Bachelet.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.
15-bis. 401. Velo.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 3.
15-bis. 402. Benamati.

Al comma 1, capoverso, comma 3-bis, dopo le parole: è esclusivamente riservato agli operatori aggiungere le seguenti: anche in quiescenza e precari.
15-bis. 403. Grassi.

ART. 16.
(Gestione della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile).

Sopprimerlo.
16. 2. Lolli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: incendi boschivi aggiungere le seguenti: e fino alla scadenza naturale del contratto in vigore di gestione degli aeromobili antincendio.
16. 600.La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: incendi boschivi aggiungere le seguenti: e fino alla scadenza del vigente contratto di gestione degli aeromobili antincendio.
16. 600.(Testo modificato nel corso della seduta).La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad incaricare aggiungere le seguenti:, senza oneri e compensi aggiuntivi,

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
16. 501. Libè.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, segnala con urgenza alla stazione appaltante e alle magistrature competenti i fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici, con particolare riguardo ai contratti dei commissari straordinari nelle attività dichiarate di emergenza, ai sensi delle normative vigenti, di importo superiore a 200.000 euro.
2. La violazione per colpa grave delle norme previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, in materia di concorrenza e trasparenza nell'affidamento di appalti di opere, servizi e forniture, di valore superiore a 200.000 euro, comporta responsabilità per danno erariale per la compromissione del principio di concorrenza ed efficienza dei mercati e di imparzialità della pubblica amministrazione.
16. 01. Mantini, Libè, Mondello, Dionisi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - (Controllo contratti Protezione civile). - 1. Per un maggior controllo e maggior trasparenza all'atto della stipula dei contratti, comprese le procedure per interventi di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e quelle previste dalle dichiarazioni di grande evento di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il Dipartimento della protezione civile chiede preventivamente il parere vincolante all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. L'autorità di cui al comma 1 nomina un funzionario responsabile del procedimento che ne controlla la regolare procedura fino a compimento del contratto, senza nuovi oneri per lo Stato.
16. 03. Peluffo.

ART. 17.
(Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale).

Sopprimerlo.
*17. 1. Piffari, Scilipoti, Favia.

Sopprimerlo.
*17. 100. Compagnon, Libè, Mondello, Dionisi.

Sopprimere i commi 1 e 2.
17. 408. Motta.

Sopprimere il comma 1.
17. 409. Albonetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: i tre anni con le seguenti: un anno.
17. 410. Pompili.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: di concerto con.
17. 3. Fadda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o delle province autonome.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
17. 407. Froner.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: aree settentrionale fino alla fine del periodo con la seguente: regioni.
17. 411. Viola.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: I commissari aggiungere le seguenti:, di concerto con gli enti territoriali interessati nonché con le Autorità di bacino e dei distretti idrografici, laddove istituiti,
17. 5. Piffari, Scilipoti, Favia.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: attuano gli interventi, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei piani di assetto idrogeologico di cui agli articoli 155 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006.
17. 7. Froner.

Sopprimere il comma 2.
17. 412. D'Antoni.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: euro 690.000 con le seguenti: euro 660.000.

Conseguentemente, al medesimo periodo:
dopo le parole: dall'articolo 5-bis aggiungere le seguenti:, comma 5,
sostituire le parole: euro 40.000 con le seguenti: euro 10.000.
17. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: il Fondo per la protezione civile fino alla fine del periodo, con le seguenti: al Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è assegnato, per l'anno 2010, dal CIPE a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 100 milioni di euro, previa riprogrammazione degli interventi già deliberati, ai fini della compatibilità degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente.
17. 501. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni di euro.
17. 11. Lulli.

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.
17. 12. Mastromauro.

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.
17. 13. Marchioni.

Al comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, come primo stralcio degli interventi necessari.
17. 14. Portas.

Al comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante riduzione di un importo pari a 100 milioni, per il solo anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, allegata alla legge 23 dicembre 2009 n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
17. 15. Piffari, Scilipoti, Favia.

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese sostenute dalle regioni, dalle province e dai comuni per gli interventi di carattere emergenziale legati agli eventi meteorici eccezionali di cui al presente comma sono esclusi dal patto di stabilità interno per gli anni 2010, 2011 e 2012.
17. 16. Fontanelli.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. Per interventi urgenti e indifferibili nell'area territoriale dei Nebrodi in provincia di Messina, interessata da gravi eventi franosi derivanti da un forte dissesto idrogeologico aggravato da piogge torrenziali verificatesi tra il mese di dicembre 2009 e il mese di febbraio 2010, che ha causato la chiusura di numerosi tratti stradali e autostradali nonché pericoli di stabilità di fabbricati ad uso residenziale, il Fondo per la protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n 195, è integrato per l'importo di 50 milioni di euro in termini di competenza per l'anno 2010. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari imporlo per l'anno 2010.
17. 18. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. Per interventi urgenti concernenti i territori delle regioni Calabria e Sicilia colpiti dagli eventi meteorici eccezionali della seconda decade del mese di febbraio 2010, il Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 100 milioni di euro solo in termini di competenza per l'anno 2010. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo per l'anno 2010, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.
*17. 400. Traversa.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. Per interventi urgenti concernenti i territori delle regioni Calabria e Sicilia colpiti dagli eventi meteorici eccezionali della seconda decade del mese di febbraio 2010, il Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 100 milioni di euro solo in termini di competenza per l'anno 2010. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo per l'anno 2010, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.
*17. 401. Misiti, Tabacci.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. Per interventi urgenti concernenti i territori delle regioni Calabria e Sicilia colpiti dagli eventi meteorici eccezionali della seconda decade del mese di febbraio 2010, il Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 100 milioni di euro solo in termini di competenza per l'anno 2010. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo per l'anno 2010, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.
*17. 406. Occhiuto, Tassone.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. Per interventi urgenti concernenti i territori delle regioni Calabria e Sicilia colpiti dagli eventi meteorici eccezionali della seconda decade del mese di febbraio 2010, il Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 100 milioni di euro solo in termini di competenza per l'anno 2010. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo per l'anno 2010, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.
*17. 413. Corsini, Lo Moro.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 2-ter con i seguenti:
2-ter. I soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento per un periodo fino a sei mesi del termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili. Il diritto è riconosciuto, subordinatamente alla dichiarazione dello stato di emergenza ed esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo.
2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
17. 19. Quartiani.

Dopo il comma 2-ter inserire il seguente:
2-quater. Al fine di attuare gli interventi necessari per la mitigazione del rischio sanitario-ambientale in relazione allo stato di contaminazione dei sedimenti, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2008 sono applicabili alle aree marine, lagunari, fluviali e lacustri interne ai siti di interesse nazionale. Per il monitoraggio e la corretta esecuzione degli interventi il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'ISPRA e dell'ARPA della regione interessata dagli interventi stessi.
17. 20. Pedoto.

Sostituire il comma 2-quater con il seguente:
2-quater. I soggetti interessati dagli eventi meteorici eccezionali di cui al comma 2-bis che hanno subito danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, fruiscono della sospensione e del differimento del termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per il periodo compreso dalla data dell'evento e fino al 30 giugno 2010. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei soggetti interessati alla sospensione e al differimento dei termini di cui al presente comma. Gli adempimenti scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione e i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di sei rate di pari importo e comunque entro il 31 dicembre 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
17. 414. Realacci.

Al comma 2-quater, capoverso 5-ter, sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con i seguenti: In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, del termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione, ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
17. 502. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

Al comma 2-quater, capoverso 5-ter, primo periodo, dopo le parole: versamenti tributari e contributivi aggiungere le seguenti:, che hanno efficacia immediata ed automatica a partire dal momento della dichiarazione dello stato di calamità e urgenza,
17. 402. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 2-quater, capoverso 5-ter, secondo periodo, sostituire le parole: fino a sei con le seguenti: fino a dodici.
17. 403. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 2-quater, capoverso 5-ter, secondo periodo, sostituire le parole: fino a sei con le seguenti: di sei.
17. 404. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 2-quater, capoverso 5-ter, terzo periodo, sostituire le parole: subordinatamente alla dichiarazione dello stato di emergenza con le seguenti: ed attuato immediatamente ed automaticamente a partire dal momento della dichiarazione dello stato di calamità e urgenza.
17. 405. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 2-quater, capoverso 5-ter, sopprimere il quarto periodo.
17. 415. Farinone.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17.1. - (Salvaguardia delle risorse idriche ad uso idropotabile). - 1. Al fine di salvaguardare il potenziale utilizzo idropotabile delle acque sotterranee e superficiali nei siti oggetto di bonifica, ivi inclusi i siti di interesse nazionale, in assenza di specifici limiti fissati dai piani di tutela regionali, il limite di riferimento per MtBE (Metil-ter-Butil-Etere) ed EtBE (Etilter-Butil-Etere) è fissato in 4μ g/1.
17. 02. Sbrollini.

ART. 17-bis.
(Formazione degli operatori ambientali).

Sopprimerlo.
17-bis. 1. Piffari, Scilipoti, Favia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia ambientale, il controllo dei ciclo dei rifiuti, nonché favorire la tutela del patrimonio ambientale, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato».
17-bis. 400. Negro.
(Inammissibile)

ART. 17-ter.
(Disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari).

Sopprimerlo.
*17-ter. 1. Sanga.

Sopprimerlo.
*17-ter. 2. Piffari, Scilipoti, Favia.

Sopprimerlo.
*17-ter. 10. Libè, Mondello, Dionisi, Rao, Compagnon.

Sopprimere il comma 1.

17-ter. 401. Garavini.

Sopprimere il comma 2.

17-ter. 402. Gozi.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
17-ter. 3. Piffari, Scilipoti, Favia.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
17-ter. 403. Lenzi.

Sopprimere il comma 4.
17-ter. 404. Losacco.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
17-ter. 405. Lucà.

Sopprimere il comma 5.
17-ter. 406. Luongo.

Sopprimere i commi 6 e 7.
17-ter. 400. Lanzillotta.

Sopprimere il comma 7.
17-ter. 407. Marrocu.

Al comma 7, sostituire la parola: 18 con la seguente: 118.
17-ter. 600.La Commissione.
(Approvato)

Al comma 7, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.
17-ter. 408. Merloni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per gli istituti penitenziari realizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 123, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, mediante finanziamenti a valere sul fondo di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, le funzioni del Commissario straordinario sono esercitate dal Presidente della provincia autonoma di Bolzano, in virtù di un apposito accordo di programma da stipularsi tra il Governo e la provincia autonoma di Bolzano.
17-ter. 6. Zeller, Brugger.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Il Commissario trasmette alle Camere, annualmente e al termine dell'incarico, una relazione sulla propria attività.
17-ter. 409. Morassut.

ART. 17-quater.
(Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la realizzazione di istituti penitenziari).

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: non soggetti a rischio fino alla fine del periodo.
17-quater. 1. Piffari, Scilipoti, Favia.

ART. 18.
(Copertura finanziaria).

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 6, pari a euro 30.000.000 annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2010, e 13, comma 1, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2010, si provvede:

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire le parole: euro 60.819.000 con le seguenti: euro 60.300.000.
18. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)