XVI LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di martedì 5 agosto 2008

ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzione in Commissione:

La VIII Commissione,
premesso che:
la società Servola SpA è proprietaria di uno stabilimento per la produzione di ghise, coke metallurgico ed altri prodotti da altoforno in provincia di Trieste, noto anche con la denominazione di «Ferriera di Servola», a ragione del fatto che gli impianti sono ubicati all'interno dell'antico e popoloso rione di Servola, che conta di oltre 50.000 abitanti;
la ferriera di Servola è negli ultimi anni assurta più volte alle cronache a causa del degrado ambientale che ha provocato nell'area costiera durante la sua lunga attività e dei danni da inquinamento che arreca al suolo, alle risorse idriche ed all'aria soprattutto per il cattivo o obsoleto funzionamento degli impianti di produzione;
l'area industriale su cui s'insedia lo stabilimento occupa una superficie di circa 700.000 metri quadrati, dei quali 343.000 mq in concessione del Demanio dello Stato, circa 200.000 mq ricavati con interventi di riempimento della costa e circa 104.000 mq di area coperta;
il ciclo produttivo dello stabilimento è diretto alla produzione di ghisa liquida, ghisa solida, coke metallurgico, sottoprodotti da ciclo integrale, quali loppa e catrame; gas siderurgici da altoforno e cokeria;
nello stabilimento sono presenti 16 punti di emissione autorizzati, 3 camini non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269, comma 14 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e 20 camini giudicati scarsamente rilevanti a norma dell'articolo 272 del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006;
durante il suo ciclo produttivo l'impianto genera emissioni diffuse di polveri, benzene e benzoapirene, le cui sorgenti principali sono: operazioni che comportano emissioni in area cokeria nei punti di caricamento fossile in tramogge caricatrice, nel caricamento del fossile nei forni, perdite dalle porte, perdite da colonne di sviluppo e coperchi, sfornamento del coke, spegnimento del coke, degrafitaggio; operazioni che comportano emissioni di polveri in area agglomerazione per la sinterizzazione, frantumazione e vagliatura a caldo e raffreddamento e vagliatura a freddo; operazioni che comportano emissioni di polveri in area altoforno per trafilamenti dalla bocca di carica, nel campo di colata durante lo spillaggio e la colata della ghisa, per soffiate durante transitori di sovrappressione (clapet di sfogo dell'altoforno); operazioni che comportano emissioni diffuse di polveri in area macchina a calore per il colaggio della ghisa in conchiglie e per il raffreddamento dei pani di ghisa;
nello stabilimento sono presenti 8 punti di scarico in mare, nonché 11 aree di stoccaggio rifiuti;
pur se in passato il complesso industriale triestino è stato più volte interessato da contestazioni e segni di malcontento a causa della sua scarsa sicurezza ambientale, è però dagli ultimi mesi del 2007 che la ferriera è divenuta il nodo cruciale di accese proteste e di dimostrazioni di contrarietà soprattutto da parte della popolazione locale e ciò non solo per il suo accertato e perdurante pericolo per l'ambiente, quanto anche per il sospetto di una presunta nocività per la salute pubblica;
già dal 2003 lo stabilimento, infatti, è stato posto sotto stretto controllo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha accertato l'evidente grado di insicurezza ambientale intimando alla proprietà di provvedere con massima urgenza alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza. Inoltre, nell'ottobre del 2007, da

uno studio commissionato dalla magistratura al Centro Interdipartimentale di Gestione e Recupero Ambientale - CIGRA dell'Università degli Studi di Trieste, si sarebbe evinto che i livelli di polveri sottili emessi dagli impianti siano di molto superiori ai limiti di legge, soprattutto riguardo alla presenza del benzoapyrene che avrebbe raggiunto picchi di 90 nano grammi per metro cubo, mentre il limite è di 1 nano grammo per metro cubo;
si ha però il dubbio che le emissioni inquinanti dello stabilimento contengano anche diossina ed altre sostanze cancerogene;
il 29 settembre 2003 la Ferriera, per ordine del Tribunale di Trieste, fu posta sotto sequestro disponendo il blocco dell'attività dello stabilimento siderurgico;
l'8 ottobre 2003 il gruppo Lucchini, proprietario della Ferriera, depositò al Tribunale del riesame di Trieste, ricorso contro il sequestro degli impianti;
il 9 ottobre 2003, a Roma, fu firmato un accordo di massima tra il gruppo Lucchini e il ministro dell'Ambiente contenente un indice di iniziative da realizzare ed implementare in fasi successive;
il 14 ottobre 2003, a Trieste, fu sottoscritto un protocollo d'intesa tra il ministero dell'Ambiente, gruppo Lucchini, Regione Friuli-Venezia Giulia e istituzioni locali per giungere al dissequestro della Ferriera di Servola, denominato «Azioni per il miglioramento delle condizioni ambientali dell'area industriale di Servola». Il Protocollo di intesa fu sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, dal Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dal Presidente della provincia di Trieste, dal sindaco di Trieste e da rappresentanti del Ministero delle attività produttive, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dalla società proprietaria e dall'azienda. Il protocollo prevedeva un percorso «ambientale» per tenere sotto controllo le emissioni diffuse della Ferriera e istituiva una Segreteria tecnica per definire le misure più urgenti da realizzare per il risanamento dell'impianto industriale, coordinata dallo stesso ministero dell'Ambiente;
il 16 ottobre 2003, il Tribunale del Riesame, al termine di una camera di Consiglio durata alcune ore, si riservò la decisione sul ricorso presentato dal gruppo Lucchini contro l'ordinanza di sequestro dello stabilimento triestino, accogliendo però parzialmente il ricorso stesso, riconducendo la competenza in materia al giudice Fabrizio Rigo che guidava un procedimento su presunte emissioni inquinanti in corso dal 2002;
il 28 ottobre 2003 fu disposto il dissequestro temporaneo della Ferriera di Servola per consentire lo scarico di 60 mila tonnellate di carbone necessarie per evitare lo spegnimento forzato dell'intero impianto;
va altresì fatto presente, a tal proposito, che già dagli inizi del 2003, su iniziativa del Ministero delle attività produttive furono assunte azioni per la definizione di un accordo di programma volto all'organico riassetto dell'area industriale in questione. Tali azioni erano svolte nell'ambito di un Protocollo di intesa «Sviluppo dell'area industriale di Servola (Trieste)» del 20 gennaio 2003 che prevedeva la dismissione delle attività siderurgiche nell'area di Servola entro il 2009;
il 22 settembre 2004 la sopra citata segreteria tecnica concluse le attività previste dal Protocollo d'intesa con la sottoscrizione, da parte di tutti i componenti, della relazione tecnica finale che, ai sensi del Protocollo stesso, avrebbe costituito la base tecnica per la sottoscrizione, da parte di tutti i firmatari del Protocollo, di un accordo volontario;
il 7 dicembre 2007 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel dar seguito a delle deliberazioni assunte nel corso delle conferenze di servizi decisorie e concernenti le attività di caratterizzazione e messa in sicurezza

d'emergenza, nel ricapitolare le varie deliberazioni formulate dal 19 maggio 2003 al 14 febbraio 2007, evidenziava come la Servola Spa avesse dichiarato di presentare dei primi risultati delle indagini di caratterizzazione sulle aree demaniali entro il mese di ottobre 2007, non esprimendo però alcun cenno in merito agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza dei suoli e delle acque di falda precedentemente ad essa imposti sin dal 2004;
per tali omissioni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato alla società mediante diffida che avrebbe attivato i poteri sostitutivi in danno della stessa e che in presenza di inerzie sarebbero stati integrati gli estremi del reato previsto dall'articolo 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente interessando formalmente l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste perché si attivasse con ogni iniziativa volta a tutelare le pretese erariali dell'amministrazione in relazione sia agli obblighi del risarcimento del danno ambientale derivato e derivante dalla fuoriuscita di inquinanti dai terreni e dalle falde sottostanti la proprietà sia alla rivalsa dai costi sostenuti per la messa in sicurezza e la bonifica della medesima, chiedendo altresì l'iscrizione dell'ipoteca legale sulla proprietà a garanzia dei erediti azionabili;
consta ai firmatari del presente atto di indirizzo che lo stesso 7 dicembre 2007 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha altresì inoltrato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Trieste una informativa per gli eventuali provvedimenti del caso in cui si evidenziavano le inadempienze della Servola Spa in tema di caratterizzazione e messa in sicurezza d'emergenza nelle aree di proprietà ed in concessione;
nel mese di luglio 2008, il Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, anche a seguito di una visita nel quartiere e della presa coscienza dell'effettivo degrado che provoca la Ferriera, ha espresso la volontà regionale di chiudere l'impianto mettendo in risalto anche la previa esigenza di salvaguardare l'occupazione del personale che lavora nello stabilimento;
è ormai improcrastinabile un intervento mirato, promosso principalmente dal Governo e dalla regione Friuli-Venezia Giulia e condiviso dalle associazioni per la difesa dei cittadini e del territorio che operano nel quartiere, che porti alla urgente chiusura e contestuale conversione della ferriera di Servola, ponendo alla base di ogni possibile azione che vada in tal senso, la necessità di ridare sicurezza e vivibilità alla popolazione del quartiere e di garantire la piena occupazione ai lavoratori che vi sono impiegati;
tra le proposte avanzate in sede locale in ordine alla chiusura e riconversione dello stabilimento siderurgico di Servola vi è l'opzione che prevede la trasformazione del sito industriale in una piattaforma logistica per il porto. La stessa Regione Friuli-Venezia Giulia sarebbe pronta ad agire per decidere la chiusura entro il 2009 della ferriera, come così già concordato in precedenza, dal 2003, tra la proprietà dell'impianto, il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le istituzioni locali,

impegna il Governo

a favorire, nel rispetto delle proprie competenze e fatte salve le prerogative della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la messa in atto di ogni più utile misura che si renda necessaria per conseguire, con il consenso della popolazione del rione di Servola, la chiusura entro il 2009 della ferriera di Servola, allo scopo anche valutando l'opportunità di procedere ai sensi dell'articolo 252-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, all'attuazione di un programma di riconversione contenente

interventi mirati allo sviluppo economico produttivo nel quale vengano previste anche soluzioni intermedie e di lungo periodo per i lavoratori che nella riconversione dovranno trovare adeguata ricollocazione.
(7-00039) «Alessandri, Fedriga».

TESTO AGGIORNATO AL 4 NOVEMBRE 2008

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ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta in Commissione:

IANNARILLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
nelle ore pomeridiane del 12 luglio 2008, all'interno del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio è divampato un vasto incendio;
dall'incendio si è propagata una nube scura che ha investito tutta la zona circostante fino ai territori dei comuni di Cervaro e Cassino;
l'episodio ha generato un forte allarme tra la popolazione residente sia in ordine alle conseguenze di tale episodio sia in ordine al ripetersi di simili eventi;
sulla questione, l'amministrazione comunale di Cassino ha tempestivamente investito il Dipartimento di protezione civile chiedendo un incontro urgente con il dottor Bertolaso -:
se non si ritenga necessario e urgente mettere in atto ogni possibile intervento per la valutazione dell'evento e delle conseguenze eventualmente prodotte sui territori dei comuni adiacenti alla zona interessata dal termovalorizzatore;
se, in ordine a tale sinistro, non si ritenga opportuno un intervento del Dipartimento di protezione civile e affinché si predisponga un sopralluogo nei siti interessati dall'incendio;
se non si ritenga opportuno intraprendere tutte le azioni necessarie per scongiurare il ripetersi di simili eventi.
(5-00321)

Interrogazioni a risposta scritta:

SCILIPOTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la Sicilia è una delle regioni d'Italia a più alto rischio ambientale, con una incidenza pari all'1,66 per cento per ogni centomila abitanti;
dati INAIL dimostrano come, ad oggi, siano 38 mila le domande presentate presso l'ente pubblico da parte di lavoratori richiedenti il riconoscimento di «ex esposti all'amianto» al fine di poter usufruire dei benefici previdenziali di legge;
la presenza dell'amianto in Sicilia è infatti stata nel corso del tempo assai massiccia, avendovi operato nel corso dei decenni numerose imprese del settore, che hanno impiegato un numero considerevole di operai non esattamente quantificato, ma di certo superiore alle 13 mila unità: al 6 novembre 2006 infatti, risultavano 7438 le certificazioni di rischio rilasciate ad altrettanti lavoratori e, assurdamente, 5677 gli accertamenti con esito negativo che hanno quindi negato la detta certificazione; le impresa coinvolte in tali accertamenti sono circa 800;
nella provincia di Messina, a Milazzo, è forse il caso più eclatante registratosi negli ultimi anni e che coinvolge la SACELIT, società specializzata nella costruzione per l'idraulica e l'edilizia in cemento ed amianto;
gli impianti hanno ormai chiuso da parecchio tempo, dal lontano luglio 1993, sulla base delle legge n. 277 del 2003 che vietava su tutto il territorio nazionale la produzione e la vendita della fibra di amianto, responsabile conclamata di numerose malattie invalidanti e mortali. Dei

212 operai impiegati, ben 77 (più di un terzo) sono morti per malattie direttamente correlate all'amianto. Ai 119 sopravissuti l'INAIL ha riconosciuto la malattia professionale;
sempre a Milazzo, nel 2007, la Capitaneria di Porto ha scoperto tracce di amianto all'interno degli impianti della Raffineria Mediterranea vicino la spiaggia. Sempre presso lo stesso impianto industriale (Raffineria Mediterranea), un nuovo ritrovamento, questa volta sotterraneo, è stato effettuato il 6 Giugno scorso; i dirigenti della Raffineria hanno dichiarato che si stava procedendo alla bonifica del materiale rinvenuto. Non è però dato sapere se tale smaltimento stia avvenendo secondo legge e nel pieno rispetto della salute dei lavoratori;
l'esposizione a fibre di amianto è associata a malattie dell'apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, quali la pleura. Tali malattie insorgono dopo molti anni dall'esposizione: da 10-15 anni per l'asbestosi a 20-40 per il carcinoma polmonare. Alle malattie dell'amianto risultano particolarmente esposte alcune categorie di lavoratori, quali, in primo luogo i minatori ed i coibentatori, ma anche i lavoratori impiegati in produzione di manufatti in amianto, gli addetti alla manutenzione di mezzi trasporto coibentati con amianto (treni, navi);
a fronte di tutto ciò, l'attuale normativa non riesce ad approntare una tutela completa ai lavoratori esposti all'amianto i quali, hanno diritto a dei benefici di carattere previdenziale, ma differenziati su vari livelli. Il decreto legislativo n. 277 del 1991, ad esempio, prevede che venga concesso a tutti i lavoratori esposti all'amianto per un periodo non inferiore a 10 anni, un anno di abbuono ogni due anni di contatto con la sostanza. Il risultato di questa soglia netta è che tutti gli altri lavoratori, ugualmente esposti all'amianto, ma per un periodo inferiore, in molti casi anche di soli pochi giorni, non abbiano riconosciuto alcun diritto. È evidente che la soluzione migliore sarebbe in questo caso un sistema che vada a concedere un abbuono in misura proporzionalmente inferiore al periodo di esposizione all'amianto;
ancora: la legge n. 350 del 2003 prevede, per i lavoratori che abbiano presentato domanda di certificazione INAIL entro il 15 giugno 2005, per esposizione all'amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, la possibilità che essi continuino ad usufruire del coefficiente moltiplicativo di 1,5 per tutto il periodo di esposizione. Tale disposizione, inoltre, vale sia ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche che in materia di maturazione del diritto di accesso alle medesime. L'ingiustizia di tali disposizioni normative è palese: tutti i lavoratori esposti all'amianto, ma che non hanno maturato i 10 anni prima della data del 2 ottobre 2003, non potranno beneficiare dei detti benefici;
notizia poi di questi ultimi giorni è l'esclusione dei siti industriali siciliani dall'applicazione del decreto ministeriale di attuazione della legge n. 247 del 2007 recante norme in materia di lavoro e previdenza sociale. Tale normativa, invero, da la possibilità ai lavoratori esposti all'amianto che entro il 1992 non possedevano i requisiti minimi di esposizione decennale, di poter integrare la documentazione fino al mese di ottobre 2003, usufruendo così dei relativi benefici di legge -:
se non ritenga che la normativa in materia non sia sufficientemente idonea a garantire parità di trattamento ai lavoratori esposti all'amianto e quali iniziative intenda assumere allo scopo di meglio tutelare i diritti dei lavoratori;
se non ritenga opportuna una revisione del decreto ministeriale di attuazione della legge n. 247 del 2007 nella parte in cui non riconosce gli stessi diritti posti in capo ai lavoratori dei siti petrolchimici di Porto Marghera, Ravenna, Dalmine e Cornigliano, anche ai lavoratori dei distretti siciliani di Gela, Priolo e Milazzo;

quali misure intenda adottare, ed in che tempi e modi per migliorare la situazione e favorire, di conseguenza un'uniformità di trattamento tra tutti i lavoratori esposti all'amianto, senza distinzioni di carattere geografico e su una base di calcolo di tipo proporzionale rispetto alla durata dell'esposizione.
(4-00923)

DI PIETRO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
già nella scorsa legislatura si era appresa la notizia, dai media nazionali, relativa ad un'evasione di circa 98 miliardi di euro, da parte di numerosi concessionari dei Monopoli di Stato in possesso delle autorizzazioni ad installare e gestire macchinette da gioco (slot machine);
tutte le slot machine esistenti sul territorio nazionale avrebbero dovuto essere collegate in via telematica alla Sogei, mentre secondo una inchiesta fatta dalla Guardia di finanza si era accertato che le società concessionarie erano state inadempienti e un gran numero delle apparecchiature non erano collegate;
solo nel caso di impossibilità a collegarsi era prevista una tassa forfettaria, ma sembra che tale eccezione sia diventata quasi una regola e per arginare tale comportamento era stata stabilita una multa di 50 euro per ogni ora di mancato collegamento;
purtroppo sembra che i Monopoli di Stato che avrebbero dovuto incassare la multa, non abbiano mai applicato le sanzioni;
fonte di ulteriore preoccupazione erano le notizie che alludevano al fatto che alcune delle società concessionarie fossero facilmente riconducibili alla malavita organizzata;
da tempestive azioni di recupero e da una corretta gestione di tali concessioni potrebbero emergere risorse per affrontare le numerose questioni economico-sociali che riguardano il futuro del Paese e le attuali condizioni di vita dei giovani, dei lavoratori e dei pensionati -:
se, trattandosi di cosa pubblica, il Governo non ritenga di promuovere tempestivi chiarimenti sulla situazione sopra descritta e quali azioni di recupero ritenga di mettere in atto per recuperare le somme evase.
(4-00929)

PELUFFO e FIANO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, «disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», reca disposizioni riguardanti «Expo Milano 2015»;
il 31 marzo 2008 il Bureau international des exposions ha designato Milano quale sede per l'esposizione universale del 2015;
il comma 2 dell'articolo 14 del citato decreto-legge prevede la nomina del sindaco di Milano pro tempore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, a commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente;
successivamente il citato comma 2 prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali presieduto dal presidente della regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti;
con l'aggiudicazione dell'Expo 2015 sono previste nuove infrastrutture che

coinvolgono direttamente i comuni di Rho, di Pero nonché Baranzate e di altri comuni dell'area milanese;
come risulta dalla stampa il Governo ha emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 14 comma 2 ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale in cui risulterebbe un organismo denominato CIPEM, Comitato di indirizzo e programmazione Expo 2015;
venerdì 1o agosto il Presidente del Consiglio dei Ministri ha convocato il comitato di indirizzo e programmazione Expo 2015 (CIPEM), organismo previsto dal Decreto da lui firmato, ritenendo successivamente opportuno rinviarlo dopo aver verificato la non corretta Governance di Expo 2015 prevista nel suo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
mercoledì 6 agosto il Presidente del Consiglio ha convocato una nuova riunione del CIPEM -:
quali siano le motivazioni della mancata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel quale risulterebbe la nomina di un organismo denominato CIPEM e se, poiché il decreto entra in vigore il giorno in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, gli organismi menzionati nello stesso - fino alla pubblicazione - non sono formalmente istituiti e di conseguenza non convocabili;
se non ritenga opportuno emanare un nuovo decreto che dia una chiara, certa e collegiale Governance di Expo 20015 nel quale sia previsto un Consiglio di amministrazione;
quali iniziative intenda intraprendere affinché siano destinati maggiori finanziamenti per Milano Expo 2015, in particolar modo nei primi tre anni, per l'avvio, da subito, di tutte le infrastrutture necessarie;
come intenda intervenire affinché nel CIPEM il Comune di Milano sia rappresentato dal Commissario straordinario in quanto Sindaco di Milano e che i rappresentanti delle istituzioni territoriali non siano in numero inferiore ai rappresentanti del Governo e che il Commissario straordinario di Milano Expo 2015 sia il Sindaco di Milano pro tempore fino alla scadenza del mandato da Sindaco e non il sindaco attuale fino alla fine del mandato commissariale di Milano Expo nell'anno 2015.
(4-00959)

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AFFARI ESTERI

Interrogazioni a risposta scritta:

MIGLIORI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
il Ministro degli esteri spagnolo ha stilato una lista di 80 Paesi «sconsigliati» ai viaggiatori per diversi motivi, tra cui conflitti e scarsa sicurezza interna;
sul sito web del Ministero degli esteri spagnolo si avverte, inoltre, che in questo momento nessuna regione del mondo è al sicuro da possibili attacchi terroristici;
risulta particolarmente importante, soprattutto nella fase estiva tradizionalmente occasione di viaggi turistici per gli italiani, la informazione di preventiva tutela della sicurezza con l'accurata indicazione dei paesi a rischio -:
se si condivida la significativa estensione del numero dei «Paesi a rischio» secondo il sito «ad hoc» del Ministero degli esteri spagnolo oltre la sottolineatura circa attuali rischi globali per il turismo;
se vi siano metodologie standard per i paesi europei onde individuare congiuntamente in sede UE l'elenco dei «Paesi a rischio».
(4-00934)

MIGLIORI. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il Ministro della Difesa albanese Oketa, nel corso di un incontro con gli Ambasciatori dei paesi della Nato e dell'Unione

europea in Tirana lo scorso 18 luglio, ha chiesto forte supporto internazionale finalizzato allo smantellamento dell'eccessivo e pericoloso arsenale bellico del suo Paese;
il Ministro albanese ha dichiarato che l'Albania ospita più di 25 depositi di munizioni per un totale di almeno 98.000 tonnellate di materiale bellico per un totale di 4 billioni di Lek necessari per il loro smaltimento;
l'Albania ha predisposto un piano per ridurre a zero per la popolazione entro il 2010 i gravissimi rischi connessi alla presenza di un così eccessivo arsenale bellico che dovrà essere completamente disattivato entro il 2015 -:
quali iniziative urgenti e concrete l'Italia intenda assumere per accogliere positivamente ed in modo non subalterno le precise richieste del Governo albanese finalizzate allo smantellamento dell'eccessivo arsenale bellico di quel Paese, triste lascito dal passato regime comunista, che - come già accaduto recentemente nei pressi dell'aeroporto di Tirana - può determinare morte e distruzioni inimmaginabili tra la popolazione.
(4-00935)

MIGLIORI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
i Ministri degli Esteri dello SCO (Shangai Cooperation Organization), di cui fanno parte Cina, Kirgizistan, Kazakistan, Russia, Tagikistan e Uzbekistan, si sono incontrati lo scorso 25 Luglio in Tagikistan;
contemporaneamente, tramite un intervento del proprio ambasciatore a Mosca Ansari, l'Iran ha riproposto la candidatura a «membro permanente ed attivo» dello SCO;
oggi l'Iran, come l'Afghanistan, la Mongolia e il Pakistan, possiede lo status di «osservatore» dello SCO;
risulta particolarmente inquietante nell'attuale delicatissima fase internazionale l'assenza di una decisa e precisa dichiarazione di rigetto della richiesta iraniana da parte degli altri Paesi dello SCO, che dovrebbero essere impegnati nella politica di isolamento dell'Iran fino a quando non avrà risposto positivamente alle richieste delle Nazioni Unite sul blocco delle iniziative di costruzione del proprio arsenale nucleare -:
quali iniziative in merito l'Italia intenda assumere nei confronti dei Paesi aderenti allo SCO, onde scongiurare un eventuale ingresso dell'Iran in tale organizzazione.
(4-00936)

MIGLIORI. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il Tagikistan rappresenta l'estremo confine dell'OSCE con l'Afghanistan e per questo è al centro di un'attenzione strategica straordinaria per il nostro Paese, sia per la sicurezza dei nostri militari valorosamente presenti in quel quadrante sia per contrastare il flusso verso ovest tramite il Tagikistan dell'oppio afgano, sia per contribuire alle iniziative di state building così come concretizzato tramite iniziative dell'OSCE di istruzione della polizia di frontiera afgana in Tagikistan;
il 21 luglio 2008 il Presidente Tagiko Enomali Rahmon ha sostenuto l'importanza di una forte intensificazione dei controlli dei confini per contrastare adeguatamente il traffico illegale di droga e armi ed il crimine transnazionale: l'inappropriata protezione dei confini di Stato è causa dell'intensificarsi della situazione criminale nella regione montagnosa;
il 30 luglio 2008 il rappresentante in Tagikistan dell'OSCE Vladimir Pryarhin ed il Ministro degli interni Tagiko Solehov hanno concluso un accordo che prevede un intervento finanziario dell'OSCE finalizzato a mettere in sicurezza i depositi d'armi della Polizia tagika -:
quali iniziative di sostegno e collaborazione col Tagikistan, anche tramite le

organizzazioni internazionali di cui fa parte l'Italia, si intendano assumere per proteggere i confini tagiki rispetto al traffico d'armi e droga oltre a rafforzare la collaborazione con la Polizia e l'esercito afgano.
(4-00946)

MIGLIORI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere- premesso che:
lo scorso 29 luglio, l'inviato speciale dell'OSCE in Azerbagijan Heikki Talvitie ha avuto un incontro coi rappresentanti dei partiti politici al fine di verificare la situazione preelettorale per le imminenti elezioni presidenziali, così come la situazione dei diritti civili in quel paese;
l'opposizione azera, tramite il deputato Avaz Termikhan del Partito Liberale, ha severamente criticato l'operato dell'inviato dell'OSCE, sostenendo che per l'opposizione l'OSCE non ha espresso una chiara posizione circa la necessità di svolgere elezioni libere ed eque in Azerbaijgian;
tale dichiarazione pare grave in una realtà di gravi tensioni, interne e bilaterali, quale quella Caucasica soprattutto nell'imminenza delle prossime elezioni presidenziali -:
quale sia l'esatta posizione assunta dall'inviato dell'OSCE in Azerbaijgian Heikki Talvitie nei suoi incontri coi partiti azeri e nella prospettiva di assicurare a quel Paese elezioni secondo standard democratici.
(4-00948)

MIGLIORI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
nel prossimo mese di settembre è previsto, presumibilmente a Parigi, il primo forum Unione europea-Asia Centrale sulle questioni della sicurezza;
il 28 e il 29 luglio 2008 si è tenuto a Trashkent, alla presenza del ministro francese per gli Affari Europei Jean Pierre Jouyet, un meeting preparatorio presieduto da Pierre Morel, rappresentante speciale per l'Europa per l'Asia Centrale, a cui hanno partecipato tutti gli ambasciatori europei in tale aree;
tale meeting ha avuto il compito di individuare le iniziative strategiche dell'Europa in tale area del mondo, cruciale sia sotto l'aspetto energetico sia della sicurezza, stante la contiguità con l'Iran e l'Afghanistan -:
quali siano state le risultanze del meeting di Tarshkent e quale posizione l'Italia assumerà, in merito al forum Europa-Asia Centrale del prossimo settembre.
(4-00955)

MIGLIORI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
il 18 luglio 2008, la repubblica secessionista dell'Abkhazia ha rigettato come «inaccettabile» un piano di pace fra Abkhazia e Georgia proposto dalla Germania;
il 25 luglio 2008, sia una delegazione diplomatica statunitense, sia l'ambasciatore tedesco a Tbilisi, Patricia Flor, hanno incontrato a Sukhumi il presidente dell'Abkhazia Sergei Bagapsh, per illustrare nuovi tentativi di ricomposizione delle difficile e pericolosa situazione creatasi da tale «conflitto congelato»;
il piano tedesco prevedrebbe un accordo sull'uso della non-violenza, il ritorno dei rifugiati in Georgia, le misure per una prossima individuazione dello status della regione ribelle;
il 30 luglio 2008, il portavoce del ministero degli Esteri tedesco Jens Ploetner ha affermato che in agosto Berlino potrebbe ospitare negoziati di pace tra le due parti;
risulta particolarmente attivo per la definizione del conflitto in questione il ruolo del cosiddetto «gruppo dei cinque

amici per la Georgia», composto da Francia, Germania, Russia, Regno Unito e Usa -:
se l'Italia e l'Unione europea sono al corrente e parti attive del suindicato piano di pace tedesco per l'Abkhazia e come intendano supportarne gli sforzi, anche attraverso un allargamento utile del «gruppo dei cinque amici per la Georgia».
(4-00956)

MIGLIORI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
in queste settimane il cancelliere tedesco Angela Merkel ha incontrato a Kiev il presidente ucraino Viktor Yushenko ed il primo ministro Julia Timoshenko;
si apprende dalla stampa, e segnatamente dal Frankfurter Allgemeine Zeitung del 22 luglio 2008, che «tra le principali promesse che la Merkel ha portato in dono al Governo ucraino vi è quella di un pronto ingresso nella Nato» -:
se tale posizione sia condivisa dagli altri partner della Nato;
se lo sia, in modo particolare, da parte italiana;
se siano stati potenzialmente scanditi i relativi tempi;
se ed in quali occasioni e sedi ufficiali tali posizioni siano state illustrate alle autorità ucraine.
(4-00957)

MIGLIORI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
il 30 luglio 2008, nel corso di una conferenza stampa a Yerevan, il ministro degli Esteri armeno Edward Nalbandian ha dato notizia che si incontrerà prossimamente a Mosca col suo omologo azero Elmar Mannadyarov, «su iniziativa del Gruppo di Minsk dell'Osce»;
si tratterebbe del terzo incontro ministeriale fra i due paesi nel giro degli ultimi tre mesi, con l'evidente obiettivo di individuare una soluzione del «conflitto congelato» del Nagorno-Karabach -:
in quale modo il Governo italiano ha partecipato all'elaborazione della proposta in questione, da parte del gruppo di Minsk;
se sia stato notiziato in merito circa le prospettive e le finalità di tale proposta;
se non si reputi utile un allargamento dei Paesi partecipanti al cosiddetto Gruppo di Minsk dell'Osce, finalizzato alla risoluzione delle gravi contrapposizioni azero-armene nel Caucaso.
(4-00958)

...

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta in Commissione:

FOTI TOMMASO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
risulta costituito dal 10 marzo 2008, nel Comune di Alseno (in provincia di Piacenza), un comitato denominato «Difendiamo la nostra salute» con lo scopo di verificare le problematiche connesse all'iniziativa promossa da Conserve Italia, riguardante la realizzazione di un impianto biogas da 1 megawatt presso lo stabilimento della stessa società ubicato nel predetto Comune di Alseno;
tale comitato risulta avere inviato una nota in data 1° agosto 2008 al Ministro interrogato, al Sottosegretario con delega alla salute e al Ministro per i beni e le attività culturali, nella quale si esplicitano numerose riserve e legittimi dubbi in ordine alla realizzazione del più sopra specificato impianto -:
se la vicenda in questione sia nota al Ministro interrogato, quale ne sia il giudizio e quali eventuali interventi abbia disposto al riguardo.
(5-00316)

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

DE BIASI e GHIZZONI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
in data 24 luglio 2008 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande relative agli affidamenti degli incarichi dirigenziali di seconda fascia del Ministero per i beni e le attività culturali;
i criteri per tali affidamenti sono stati fissati dal decreto ministeriale del 16 maggio 2008;
il Ministro per i beni e le attività culturali ha denunciato nel corso delle audizioni parlamentari e in numerose dichiarazioni pubbliche la presunta incapacità del Ministero per i beni e le attività culturali di spendere le risorse finanziarie disponibili, benché la Corte dei conti, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2008, Doc. Camera XIV, Vol. I, abbia rilevato una sensibile riduzione dei residui passivi accertati al 31 dicembre 2007 rispetto all'anno precedente pari al 40 per cento, riconducibile agli effetti dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 244 del 2007, e che in base a tale denuncia il Ministero dell'economia e delle finanze ha operato tagli consistenti al Ministero per i beni e le attività culturali;
la capacità di spendere le risorse disponibili è uno dei criteri contemplati;
prese di posizione da parte di organizzazioni sindacali esprimono il timore che la normativa fissata dal decreto ministeriale del 16 maggio 2008 possa essere disattesa e auspicano che negli affidamenti degli incarichi dirigenziali si tenga effettivamente conto delle capacità professionali dei singoli dirigenti premiando chi, tra loro, ha dimostrato capacità e efficienza proprio in relazione ai criteri e agli obiettivi fissati;
in relazione al criterio relativo alla necessità della rotazione degli incarichi stabilito dalla normativa vigente, il rispetto di questo principio appare non rinviabile in quanto vi sono dirigenti che da più di cinque anni sono sempre nella stessa sede con casi che vantano una permanenza nello stesso istituto superiore ai quindici anni;
quali garanzie sia già da ora in grado di fornire per fugare le preoccupazioni segnalate e per garantire una corretta applicazione dei criteri di attribuzione degli incarichi dirigenziali di seconda fascia del Ministero.
(5-00322)

...

DIFESA

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
il regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, disciplina lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce rossa italiana;
l'articolo 5 del citato regio decreto implicitamente esclude le donne dall'arruolamento nei ruoli del Corpo militare della Croce rossa, in quanto dispone che l'iscrizione in tali ruoli abbia luogo, tra l'altro, in funzione della posizione degli interessati rispetto agli obblighi di leva;
al tempo stesso, il regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, disciplina il corpo delle infermiere volontarie costituito da sole donne, nell'ambito della stessa Croce rossa;
la recente evoluzione normativa che ha condotto, da un lato, all'istituzione del servizio militare femminile su base volontaria e, dall'altro, alla professionalizzazione

del servizio militare richiede la modifica delle disposizioni del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, almeno nella parte in cui dettano prescrizioni sulla posizione nei confronti degli obblighi militari degli interessati all'arruolamento nel Corpo militare della Croce rossa -:
se intendano adottare ogni utile iniziativa di carattere normativo che - nel ridefinire la completa disciplina sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce rossa italiana - preveda anche per le donne la possibilità di arruolamento nel Corpo militare della Croce rossa italiana, eliminando l'attuale vincolo relativo alla posizione dei soggetti interessati rispetto agli obblighi di leva.
(2-00117) «Vico, Sereni, Villecco Calipari, Sbrollini, Braga, Servodio, Siragusa, Graziano, Losacco, Rampi, Ginefra, Marchioni, Marco Carra, Zucchi, Velo, Froner, Portas, Fiorio, Trappolino, Coscia, Madia, Rossa, Pizzetti, Murer, Naccarato, Nannicini, Mosca, Amici, Rosato, Schirru, Mastromauro, Mariani, Pedoto, Rossomando, Ria».

Interrogazione a risposta scritta:

STUCCHI. - Al Ministro della difesa, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
sul litorale di Marola, località sita nel Golfo di La Spezia, insiste un arsenale militare sin dal 1862;
tale arsenale oggi in disuso, ma un tempo utilizzato come base navale militare fino agli anni 90, ovvero fino alla fine della guerra fredda, vive ora una inarrestabile, lenta e drammatica decadenza;
i cittadini non possono a tutt'oggi accedere al mare, in quanto la vasta area occupata dall'Arsenale ne impedisce il transito;
attualmente, all'interno del sito sono visibili capannoni in completo stato d'abbandono e fatiscenza: le strutture dell'arsenale militare sono utilizzate sia come discariche, che come aree di transito di rifiuti pericolosi e di dubbia provenienza;
nel campo di ferro dell'arsenale sono stati trovati - come hanno narrato anche le cronache dei quotidiani locali - rifiuti radioattivi a bassa e media intensità;
l'arsenale militare, oltre che a precludere il naturale utilizzo dell'area costiera da parte dei cittadini, rappresenta una «bomba ecologica» fuori da ogni controllo;
grande desiderio della comunità di Marola è quello di riappropriarsi del territorio, che a suo tempo ha dovuto cedere alla Marina militare, per poter accedere direttamente alla costa -:
se non ritengano necessario procedere con urgenza allo smantellamento dell'intero complesso dell'arsenale, bonificando l'area, affinché possa essere riutilizzata per progetti volti a migliorare la vita della comunità spezzina di Marola e degli adiacenti comuni;
se intendano cedere l'area dell'arsenale al Comune di La Spezia, per garantirne una piena fruizione pubblica;
se non giudichino opportuno avviare una nuova fase di discussione e di concertazione con la cittadinanza per confrontarsi sul futuro del territorio in premessa.
(4-00919)

TESTO AGGIORNATO AL 21 GIUGNO 2010

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

CHIAPPORI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della difesa, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
un articolo apparso recentemente sulla stampa ha riportato la proposta avanzata dal Segretario della UIL di La Spezia sul futuro della Fincantieri;
tale proposta si articolerebbe nel trasferimento a La Spezia della direzione dei progetti, attualmente a Genova, e delle attività di cantiere vere e proprie (attualmente a Muggiano (La Spezia) ed a Riva Trigoso (Genova)), da allocare nell'arsenale militare, al fine di costituire il cosiddetto Polo della Difesa, un nuovo soggetto industriale che riunirebbe i vari soggetti che operano nel settore, al fine di rafforzare e rilanciare l'industria navalmeccanica;
nel disegno prospettato dal suddetto Segretario, si concretizza inoltre l'appoggio al progetto manifestato dall'Amministratore delegato di Fincantieri di privatizzare e quotare in borsa la società, in considerazione dell'eccellenza che essa rappresenta nel settore;
un ulteriore articolo di stampa ha riportato l'intervista all'Amministratore delegato della Fincantieri che, tra l'altro, ha genericamente prospettato un prossimo ingresso nel capitale della società di operatori pubblici, fondi, banche, investitori istituzionali ed un azionariato diffuso comprendente i lavoratori stessi di Fincantieri -:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza di tali progetti e quali valutazioni esprimano in proposito;
se non ritengano che il trasferimento all'arsenale di La Spezia delle attività del cantiere attualmente sito in Riva Trigoso costituisca una scelta quanto meno opinabile, sia per l'aspetto economico, ma soprattutto per le ripercussioni, anche sociali, sul territorio, in quanto libererebbe un sito molto rilevante da un punto di vista ambientale e turistico, aprendo, come già accaduto in passato in vicende analoghe, a possibili speculazioni edilizie e cementificazioni selvagge che priverebbero una realtà, già povera, di indispensabili posti di lavoro;
se non ritengano necessario fornire maggiori e più adeguate informazioni in merito alla quota di Fincantieri che dovrebbe essere messa sul mercato, ai possibili investitori interessati ed in che modo i lavoratori stessi della Fincantieri dovrebbero essere coinvolti ed alle altre modalità con le quali dovrebbe realizzarsi la paventata privatizzazione;
se non ritengano necessario, altresì, chiarire la strategia complessiva e gli obiettivi perseguiti con tale quotazione in borsa che, qualora non attuata con assoluta trasparenza ed adeguate garanzie per i contribuenti, rischia non solo di creare monopoli privati in luogo di quelli pubblici, ma di riproporre, ancora una volta, infelici operazioni finanziarie volte a «privatizzare profitti» derivanti dai contratti per le costruzioni per la Marina militare italiana acquisite in regime di monopolio e «socializzare perdite» eventualmente derivanti da contratti acquisiti in regime di libera concorrenza nel comparto delle navi passeggeri e mercantili in genere in danno del contribuente.
(3-00116)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

TOMMASO FOTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
nel territorio del comune di Calendasco (Piacenza), e precisamente in località Puglia-Cascina Turriò, vi è un terreno di origine alluvionale estromesso dall'alveo fluviale per il quale i signori Antonio Zaffignani, Giovanni Zaffignani e Giuseppe Zaffignani hanno formulato istanza in

data 1° agosto 1983, essendo privati frontisti del terreno menzionato, onde ottenere l'emissione formale del provvedimento di delimitazione dell'alveo del fiume Trebbia - sinistra orografica - ai sensi e per gli effetti degli articoli 93 e 94 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;
il magistrato per il Po di Parma, previo espletamento dell'istruttoria dovuta, ha emesso il 13 dicembre 1983 il decreto n. 14320 di delimitazione dell'alveo di piena ordinaria del fiume Trebbia nella sinistra orografica relativo alla località che qui interessa, stabilendo la nuova linea di sponda e di fatto estromettendo dall'alveo medesimo un insieme di terreni di origine alluvionale di quota altimetrica non soggiacente ai flussi idrici di piena ordinaria;
il Magistrato per il Po - ufficio operativo di Piacenza - con relazione prot. 201 del 28 aprile 1984, ha analizzato nel merito le cause di formazione-emersione dei terreni alluvionali estromessi dall'alveo del fiume Trebbia con il precitato decreto n. 14320 del 1983, all'uopo affermando che essi terreni (in zona posta al fronte dei terreni già di proprietà privata di cui ai mappali 12, 14, 22 e 25 del foglio 29 del nuovo catasto terreni del Comune censuario di Calendasco-Piacenza) erano la conseguenza della naturale evoluzione fluviale e, quindi, nei limiti di quanto previsto all'articolo 941 del codice civile;
Antonio Zaffignani, Giovanni Zaffignani e Giuseppe Zaffignani con separate istanze rivolte in data 5 maggio 1984 all'Intendenza di finanza di Piacenza hanno chiesto l'accatastamento a proprio nome dei terreni di origine alluvionale, di formazione naturale, emersi a fronte dei terreni già censiti, ai sensi dell'articolo 941 del codice civile;
Giuseppe Zaffignani è deceduto e il terreno di cui al mappale 12 del foglio 29 di cui sopra è ora di proprietà di Giovanni Zaffignani;
Antonio Zaffignani è deceduto e il terreno di cui al mappale 22 del foglio 29 di cui sopra è ora di proprietà dei di lui figli Giovanni, Rosa Pia e Tiziana;
a distanza di ben 22 anni dall'avvio dell'azione per il formale riconoscimento dell'intervenuta cessione ipso iure dei nuovi terreni alluvionali alla proprietà privata frontista, azione più sopra esposta, nessun provvedimento formale di riconoscimento della proprietà nel senso auspicato risulta emesso;
in data 11 aprile 2005, Giovanni Zaffignani (nato a Calendasco, Piacenza, il 17 giugno 1950 ed ivi residente, Rosa Pia Zaffignani (nata a Calendasco, Piacenza il 23 agosto 1954 e residente a Piacenza) e Tiziana Zaffignani (nata a Calendasco, Piacenza, il 26 febbraio 1956 e residente a Rottofreno, Piacenza), hanno presentato istanza all'Agenzia del demanio - Direzione centrale area operativa di Roma - e alla filiale dell'Emilia-Romagna - ufficio di Piacenza affinché il procedimento già in essere per il riconoscimento della cessione dei terreni alluvionali formatisi successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo la riva sinistra del fiume Trebbia, e che dall'alveo di piena ordinaria del medesimo sono stati estromessi (decreto del magistrato per il Po di Parma n. 14320 del 1983) sia portato a conclusione in tempi brevi, con conseguente intestazione dei terreni che qui interessano a loro stessi -:
se e quando verrà definita detta annosa pratica, il cui iter burocratico appare quanto meno tortuoso, e comunque cosa osti alla positiva definizione della stessa.
(5-00307)

TOMMASO FOTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
Samko Srl, corrente in località Cattagnina a San Nicolò di Rottofreno, provincia di Piacenza, vanta un credito Iva pari 457.837,53 euro per il quale è stata assentita l'autorizzazione al rimborso in

data 30 novembre 2004 ed altro credito Iva pari 3.300.000,00 euro per il quale è stata assentita l'autorizzazione al rimborso in data 30 dicembre 2004 -:
quando verrà disposto il rimborso in favore della società cui si fa riferimento in premessa.
(5-00308)

TOMMASO FOTI e GHIGLIA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
con decreto del Presidente del Magistrato per il Po di Parma protocollo 2241 del 22 febbraio 1991 veniva disposta una nuova delimitazione dell'alveo del torrente Tidone, in sponda sinistra nel comune censuario di Nibbiano Val Tidone (Piacenza), località «Cà Manzini - Cà Roveda»;
il predetto decreto, conseguente l'istanza presentata in data 20 dicembre 1989 dalla ditta Zaffiro Oscar e Negri Cecilia, veniva trasmesso per la sua esecuzione all'Ufficio operativo del Magistrato per il Po sede di Piacenza, all'Intendenza di finanza di Piacenza, all'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, al Comune censuario di Nibbiano, Val Tidone, al Servizio provinciale difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, oltre che alla Direzione generale difesa del suolo, in allora presso il Ministero dei lavori pubblici, e alla Direzione generale del demanio, in allora presso il Ministero delle finanze -:
se e quali urgenti iniziative si intendano assumere, da parte dei Ministri interrogati, affinché sia possibile dare concreta esecuzione al citato decreto, atteso che a tutt'oggi nessun accatastamento risulta essere stato perfezionato e che, in ragione di ciò, la nuova delimitazione dell'alveo del torrente Tidone non risulta aver prodotto alcun effetto pratico.
(5-00309)

TOMMASO FOTI e GHIGLIA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma, con riferimento all'istanza presentata dal ragionier Cavazzini Antonio, liquidatore di MAXIGEL Srl in liquidazione-cessata, comunicava allo stesso con nota del 4 novembre 2004 che la liquidazione ex articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 600/73 di entrambe le dichiarazioni Modelli 760/98 (sia per il periodo di imposta 21 ottobre 1997-31 dicembre 1997, sia per il periodo d'imposta 1o gennaio 1998-31 maggio 1998) non era stata ancora completata;
complessivamente detti rimborsi ammontano a circa 26 milioni di vecchie lire a titolo di IRPEG e circa 4.800.000 di vecchie lire a titolo di ILOR -:
quale sia lo stato della pratica in questione e quali iniziative intenda assumere per la conclusione della stessa, atteso che dal 4 novembre 2004 il predetto liquidatore non ha più ricevuto alcuna comunicazione al riguardo e che i crediti d'imposta risalgono a dieci anni fa.
(5-00310)

TOMMASO FOTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il comma 91 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 ha prorogato al prossimo 30 giugno il termine entro cui i soggetti privati hanno la possibilità (introdotta dall'articolo 7 della legge n. 448 del 2001) di rideterminare, attraverso una perizia giurata ed il versamento di un'imposta sostitutiva, il valore di acquisto dei terreni edificabili ed agricoli ai fini delle imposte sui redditi, nonché di registro, ipotecaria e catastale;
l'agenzia delle entrate con la risoluzione 236/E del 10 giugno 2008 ha precisato che il rimborso dell'imposta sostitutiva versata sulla precedente rivalutazione dei terreni (o partecipazioni) non può essere richiesto se sono trascorsi più di 48 mesi dal termine di versamento;

ne segue che il contribuente che ha rideterminato il valore di terreni o partecipazioni alla data del 1o gennaio 2002, con termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva al 31 dicembre 2002, se ora vuole aderire alla nuova rivalutazione non vedrà accolta la richiesta di rimborso dell'imposta sostitutiva versata per la precedente, essendo trascorsi più di 48 mesi dal versamento -:
se e quali eventuali iniziative, se del caso anche di ordine legislativo, intenda assumere al riguardo atteso che si verifica allo stato una disparità di trattamento fra i contribuenti (tra coloro per i quali sono trascorsi oltre quattro anni dal primo versamento e coloro per i quali tale termine non è invece decorso) e che risultano a rischio gli obiettivi di entrata che si poneva la proroga dei termini in premessa evocata.
(5-00312)

Interrogazioni a risposta scritta:

CAZZOLA e DI BIAGIO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la Società Poste Italiane Spa si è venuta a trovare in gravi difficoltà in conseguenza di una prassi diventata consueta e protratta per anni (con l'evidente e perdurante acquiescenza degli stessi sindacati) riguardante il ricorso all'assunzione di lavoratori cosiddetti turnisti o comunque temporanei;
tali assunzioni sono state ritenute illegittime da parte di una giurisprudenza oramai consolidata;
la linea di condotta adottata dagli amministratori di Poste Italiane Spa nel consentire le assunzioni sopra ricordate, ha determinato un grave danno economico che incide pesantemente sull'equilibrio finanziario di una società che è patrimonio di tutti gli italiani;
l'apprezzabile e responsabile tentativo del Governo di sanare tale situazione con il decreto-legge n. 112 del 2008 (all'articolo 21) si è oggettivamente risolto - e non poteva essere altrimenti vista la complessità della vicenda - nella definizione di un quadro normativo di dubbia costituzionalità;
analoghe problematiche, riferite al ricorso all'assunzione di lavoratori cosiddetti turnisti o comunque temporanei in maniera non conforme alle vigenti norme di legge, sono riscontrabili in altre aziende a prevalente capitale pubblico e che le stesse potrebbero - in un prossimo futuro - trovarsi nella medesima situazione di difficoltà di Poste Italiane Spa -:
se il Ministro interrogato non intenda promuovere (ed in caso contrario perché) l'azione di responsabilità ai sensi degli articoli 2393 e seguenti del codice civile, nei confronti degli amministratori in carica pro-tempore (al verificarsi dei fatti contestati) della Società Poste Italiane Spa e, valutare altresì, ove fosse intervenuta la decorrenza dei termini per l'esercizio di dette azioni, le eventuali responsabilità degli organi di vigilanza e controllo nel caso in cui non fossero intervenuti secondo i compiti di legge.
(4-00918)

MARINELLO e PAGANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il Corriere della Sera del 3 agosto 2008, in cronaca di Milano, pagina 48, segnala la crescita inarrestabile delle società finanziarie nella città di Milano. Si tratta ad oggi di 1270 istituti che aumentano di una unità ogni 10 giorni. Nel capoluogo lombardo si trovano il 31 per cento delle finanziarie nazionali, con una crescita del 7,1 per cento negli ultimi due anni. Lo stesso dicasi per i mediatori creditizi che erano 348 nel 2006 ed oggi sono 524;
la Caritas milanese, che assiste tramite la Fondazione San Bernardino gli «oberati dai debiti», ha segnalato che su tali attività manca un adeguato controllo, tanto più necessario se si considera che la crescita del costo della vita sta mettendo a

repentaglio l'equilibrio economico di numerose famiglie, che ricorrono alle società finanziarie quando il sistema bancario, peraltro scottato dalla crisi di insolvibilità dei mutui, rifiuta di concedere ulteriori linee di credito;
secondo la Caritas la mancanza di controlli ha prodotto tassi di interesse fino al 35 per cento, mascherati in forme diverse, ma comunque riconducibili agli interessi usurari come definiti ai sensi della legge n. 108 del 1996 che detta i criteri per il calcolo dei «tassi soglia» oltre i quali l'interesse, comunque definito, diviene usura;
identici fenomeni si verificano in numerose parti d'Italia, in particolare nelle aree economicamente più deboli, quali le zone interne della Sicilia -:
se non ritenga opportuno assumere iniziative normative volte a introdurre regole di sorveglianza mirate nei confronti delle società finanziarie e dei mediatori creditizi;
se non ritenga opportuno diffondere messaggi di utilità sociale nelle ore di maggior ascolto televisivo, tramite i quali i cittadini vengano resi edotti sul livello dei tassi sostenibili e sugli strumenti di tutela a loro disposizione.
(4-00921)

MECACCI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nell'autunno del 2002 il ministro interrogato propose di sostituire le monete da uno e due euro con banconote dello stesso taglio, per combattere l'inflazione o, più precisamente, per attribuire il corretto valore di scambio alle monete in questione;
la risposta dell'ex governatore della BCE (Banca Centrale Europea) Duisenberg arrivò, pubblicamente, in ottobre, riportata da numerose testate giornalistiche, del seguente tenore: «Ne abbiamo parlato e in linea di principio non abbiamo nulla in contrario. Mi auguro che il Ministro Tremonti sia consapevole che così perderebbe i proventi del diritto di signoraggio sulle monete»;
sono trascorsi quasi sei anni dalla proposta del ministro interrogato ma, nel frattempo, numerosi quesiti sulle procedure relative alla emissione della moneta hanno fortemente interessato numerosissimi utenti della rete internet, ed anche quest'Aula parlamentare, senza che la questione abbia trovato analoga attenzione sui media di massa;
l'ex Governatore della BCE, Duisenberg, si riferì esplicitamente alla perdita dei diritti di signoraggio;
storicamente, questi diritti, sono stati iscritti nei bilanci della Banca d'Italia prima della volontaria devoluzione della prerogativa sovrana alla BCE;
in seguito alla sottoscrizione del trattato di Maastricht, attualmente essi sono riportati sotto la voce «proventi da signoraggio» del bilancio della BCE;
dalla lettura dei suddetti bilanci si deduce che i diritti di signoraggio rappresentano gli interessi sui titoli del debito pubblico che ogni anno la BCE riscuote, poiché gli stessi sono detenuti nel suo patrimonio;
buona parte di questi interessi tornano alle Banche centrali dei Paesi dell'Unione Europea che detengono quote proprietarie della BCE stessa -:
se al ministro risulti - poiché il diritto di signoraggio relativo all'emissione di monete metalliche è distinto da quello relativo all'emissione di cartamoneta a causa della inesistenza di un nesso tra l'emissione di moneta e l'interesse proveniente dal possesso di titoli del debito pubblico, essendo le monete in proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze e non utilizzate per acquistare alcun titolo del debito pubblico - a quale particolare genere di signoraggio l'ex Governatore della BCE, Duisenberg, si riferisse;
se al ministro risulti se il Governatore si riferisse, specificatamente, al signoraggio

sull'intero valore nominale delle monete, dedotti i costi di produzione;
a chi si trasferirebbero i diritti di signoraggio, in seguito alla eventuale ed ipotizzata trasformazione delle monete da uno e due euro in banconote dello stesso valore nominale;
se, poiché il signoraggio sulle monete metalliche prodotte dallo Stato è attribuito allo Stato emittente, il signoraggio sulle banconote prodotte dalla BCE sia attribuito alla stessa BCE;
se esistano atti o fatti giuridici che trasferiscano il diritto di signoraggio, astrattamente inseribile nel bilancio dello Stato come utile, concorrendo alla diminuzione del debito pubblico, ad altri soggetti giuridici.
(4-00932)

LABOCCETTA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
a seguito di una risoluzione Onu adottata poi dall'Unione Europea, l'operatività della filiale italiana della Bank Sepah, istituto di credito iraniano attivo nel settore del credito documentario, è stata bloccata e l'istituto sottoposto a commissariamento straordinario;
la gestione straordinaria, nella modalità della «non gestione» degli affari, costringe il personale dipendente ad una pressoché totale inattività; i commissari in carica non hanno consentito neanche gli aggiornamenti professionali che avrebbero permesso un eventuale più agevole ricollocamento degli addetti, nel caso, come quello in atto, di crisi occupazionale dell'azienda.
una negoziazione condotta in modo autonomo dai dipendenti con la proprietà ha permesso di ottenere per chi ne faccia richiesta un esodo incentivato pari a circa una annualità lorda (la proprietà è ente statale e non può d'iniziativa proporre incentivi all'esodo, ma solo accogliere eventuali richieste);
sembra che il Comitato per la sicurezza finanziaria istituito presso il competente Ministero delle Finanze abbia espresso parere non negativo alle suddette erogazioni, essendo le medesime riconducibili ad emolumenti il cui pagamento è stato consentito in base alle decisioni dell'Onu e dell'Unione Europea;
ad oggi 3 dei 15 dipendenti hanno richiesto l'applicazione dell'esodo incentivato e la proprietà ha fornito il benestare, invitando la gestione straordinaria a procedere in tal senso;
sfortunatamente la gestione straordinaria non ha inteso né intende erogare tale sussidio; non si è resa disponibile ad un'eventuale ricerca di ricollocamento dei dipendenti che non aderiscono alla richiesta di esodo incentivato, non ha ritenuto di valutare ed accogliere la richiesta della proprietà di ristrutturare i propri servizi e garantire il mantenimento di 4-5 posti di lavoro;
la situazione di stallo è assolutamente insostenibile per i 15 dipendenti, tutti cittadini italiani che si trovano nella situazione di trovare conforto e sostegno da una entità estera e non equivalente interesse da parte della struttura commissariale che opera in forza del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze che sottopose ad amministrazione straordinaria l'istituto e che pure dovrebbe tutelare il personale dipendente;
andrebbe attentamente considerata la proposta della proprietà che prevederebbe la permanenza in servizio di un numero limitato di lavoratori facendosi carico dell'onere di tutte le spese rivenienti, posto che venga mantenuta a nome della filiale romana la licenza bancaria, e che potrebbe permettere alla Bank Sepah di fornire nei propri locali e, addirittura, con tutto il proprio personale, assistenza operativa di trust e/o trading ad una banca privata iraniana interessata al mercato italiano rimanendo solo quest'ultima, non soggetta ad alcuna restrizione, competente a compensare le transazioni finanziarie;

và altresì considerato che la esposta criticità è aggravata dal fatto che mentre in Germania e Francia il management iraniano delle sussidiarie della Bank Sepah Iran è stato affiancato per la verifica e il controllo del rispetto della risoluzione Onu da un commissario governativo, in Italia la gestione provvisoria prima e quella straordinaria poi, hanno esautorato completamente il management iraniano -:
se sussistono ancora i presupposti per la sottoposizione alle procedura di amministrazione straordinaria e se, ferma restando l'autonomia della Banca d'Italia, intenda informare il Parlamento.
(4-00938)

NICOLA MOLTENI, ALLASIA, RAINIERI, GRIMOLDI, FEDRIGA, CONSIGLIO, REGUZZONI, CAPARINI, RIVOLTA, CROSIO, VOLPI e STUCCHI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il sistema di sicurezza sociale svizzero si fonda su tre pilastri: una previdenza statale obbligatoria (1o pilastro), finanziata secondo il sistema di ripartizione (la popolazione attiva paga per i beneficiari di rendite), una previdenza professionale obbligatoria (2o pilastro), basata sul principio della capitalizzazione dei contributi versati, ed una previdenza privata facoltativa (3o pilastro), anch'essa a sistema di capitalizzazione;
il 2o pilastro ritirato dai frontalieri italiani - che può essere riscosso anche parzialmente per l'acquisto o la ristrutturazione dell'abitazione di residenza e, pertanto, rappresenta una quota di capitale importante per i nostri concittadini - è assoggettato ad una ritenuta fiscale da parte del Fisco svizzero;
i lavoratori italiani frontalieri hanno la facoltà di richiedere al Fisco svizzero il rimborso della tassa pagata, dietro presentazione di una richiesta visitata dall'Agenzia delle entrate della provincia di residenza, con la quale il richiedente si impegna al successivo pagamento delle imposte al Fisco italiano;
mentre il Fisco svizzero applica aliquote che in media oscillano tra il 5 per cento e l'8 per cento della somma ritirata, il Fisco italiano applica le aliquote ordinarie dal 23 per cento in su, in quanto il capitale riscosso è considerato un normale reddito da lavoro;
invero, l'Agenzia delle entrate della Regione Lombardia in sede di risposta all'interpello no 904/359/2O04, ha sostenuto che, ai sensi della legge n. 482 del 1985, sul totale dell'ammontare del 2o pilastro andrebbe tassata in Italia soltanto la quota costituita dagli interessi maturati sul capitale, escludendo i premi assicurativi versati e che l'aliquota fiscale da applicare dovrebbe essere il 12,50 per cento, ovvero la stessa applicabile alle rendite finanziarie;
ciò nonostante, ad oggi non risulta allo scrivente che le modalità di tassazione del 2o pilastro siano state chiarite dall'Agenzia delle entrate nazionale, o dal codesto Ministero con la conseguenza che gran parte di nostri concittadini rinunciano a chiedere il rimborso fiscale alla Svizzera -:
se non ritenga opportuno intervenire con urgenza per risolvere la controversia interpretativa e chiarire definitivamente ed inequivocabilmente le modalità di tassazione da parte italiana del 2o pilastro svizzero ritirato in quota capitale, al fine di dare certezza del diritto ai lavoratori frontalieri interessati.
(4-00943)

MURA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
in data 3 novembre 2006 un autorevole quotidiano nazionale recava l'annuncio che prestigiosa organizzazione operante nella gestione dei patrimoni immobiliari ricercava per il potenziamento della

propria struttura «tecnici-gestori di patrimoni immobiliari»; candidati ideali architetti od ingegneri;
la selezione era curata dalla «Praxi SpA»; diverse le sedi di lavoro sul territorio nazionale;
successivamente sembra che, su indicazione della citata società di selezione, alcuni candidati siano stati direttamente convocati dall'Agenzia del Demanio, con sede in Roma, via Barberini, n. 38 ed in data 20 novembre 2006 e dopo un colloquio veniva loro comunicato dalla stessa Agenzia che: «il profilo, pur apprezzabile per le caratteristiche professionali e personali, non è in linea con le attuali ricerche»;
gli esclusi, ritenendo del tutto ingiustificata ed immotivata l'esclusione, chiedevano all'Agenzia del Demanio di accedere, per come previsto dalla legge, agli atti delle selezione ed, in particolare, ai verbali della commissione selezionatrice, al regolamento recante i criteri di valutazione utilizzati, ai curricula degli altri candidati ed ai contratti stipulati tra l'Agenzia ed i candidati prescelti;
l'Agenzia intimata respingeva l'istanza, affermando la sua veste di ente pubblico economico che opera in regime di diritto privato, non sottoposto alla disciplina della invocata legge in materia di accesso;
veniva proposto un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per l'annullamento del diniego, sostenendosi la soggezione degli enti pubblici economici alle norme sull'accesso anche per gli atti emanati nelle forme del diritto privato se preordinati al reclutamento del personale;
la Seconda Sezione del TAR Lazio accoglieva il ricorso, disponendo l'invocato accesso agli atti indicati nell'istanza;
contro la sentenza del TAR, l'Agenzia del Demanio ricorreva al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sostenendo che la selezione si era svolta con modalità assolutamente diverse da quelle che tipicizzano l'ordinaria procedura concorsuale con la quale si assumono i dipendenti pubblici;
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - IV Sezione - ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia del Demanio, con conseguente conferma della sentenza impugnata; tale ultima decisione ha, altresì, precisato che le «agenzie sono strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitata da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali»;
con la citata decisione, inoltre, il Consiglio di Stato ha stabilito che l'Agenzia non è una Società per azioni e che «ogni attività dell'amministrazione, anche quando le leggi amministrative consentono la utilizzazione di istituti di diritto privato, è vincolata all'interesse collettivo, in quanto deve tendere alla sua cura concreta, mediante atti comunque finalizzati al perseguimento dell'interesse generale»;
sempre la detta sentenza ha, altresì, stabilito che «ove si ritenga che la selezione de qua non rientri nell'attività di pubblico interesse dell'Agenzia, vale, in contrario, osservare che il personale fa parte dell'organizzazione dell'ente e rientra nel complesso delle persone e dei mezzi attraverso cui raggiunge i propri fini che sono inevitabilmente di interesse pubblico e, dunque, di per sé non perseguibili senza osservare i principi dell'efficienza, dell'imparzialità e della trasparenza. In particolare, il reclutamento dei soggetti più capaci e meritevoli di ricoprire incarichi negli enti pubblici rientra nell'interesse pubblico»;
tali anomale modalità di selezione, in palese violazione - secondo l'interrogante - degli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, ledono certamente quelli che sono i diritti di tantissimi laureati che sperano di poter raggiungere con i propri mezzi e con le proprie capacità professionali un onesto posto di lavoro;

molti giovani iscritti all'Agenzia del demanio si sono trovati ingiustamente privati di una opportunità di lavoro che sembra essere stata gestita senza osservare i principi costituzionali dell'efficienza, dell'imparzialità e della trasparenza -:
se il Governo non ritenga di verificare quanto sopra descritto e non reputi, dunque, di dover intervenire nelle opportune sedi per garantire il principio di imparzialità e trasparenza.
(4-00960)

SCILIPOTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
Il progetto Tessera sanitaria (TS) nasce nel 2003, con l'entrata in vigore della legge n. 326 del 24 novembre 2003, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il cui articolo 50 descrive i requisiti, i tempi, le modalità di distribuzione, la durata della fase sperimentale e l'entrata in vigore definitiva, comunque in epoca diversa nelle varie regioni;
in tutta Italia è di colore azzurro, ad eccezione della Lombardia dove il colore è giallo oro;
la TS valida su tutto il territorio nazionale, doveva: sostituire il vecchio codice fiscale, permettere il monitoraggio dei farmaci nelle varie regioni, al fine di contenere la spesa sanitaria, ed essere anche Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), utilizzabile, quindi, per l'accesso ai servizi sanitari nei Paesi dell'Unione europea e sostituire il modello cartaceo E111;
inoltre in tre regioni - Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia - la Tessera sanitaria (TS) è anche Carta regionale dei servizi (CRS); per questo motivo è stata dotata di microchip, il quale contiene i dati anagrafici del cittadino, il codice fiscale, le notizie sanitarie utili in caso di emergenza (patologie specifiche), ed uno spazio di 6Kb per la firma digitale ed eventuali servizi privati;
il microchip contiene pochi dati personali, mentre tutti i dati sensibili sono contenuti in archivi informatici separati, per garantire la privacy;
invero la Regione Lombardia è stata l'antesignana nel campo del progetto CRS, infatti il progetto ha avuto inizio già nel 1999;
per poter accedere ai servizi della CRS in Lombardia, è stato reso disponibile on line un programma, che permette mediante un codice pin personalizzato, di utilizzare la CRS in molteplici servizi;
per poter utilizzare la CRS, il Friuli-Venezia Giulia, già dal 2007, ha iniziato la distribuzione, in comodato d'uso, di lettori usb di smart card, che permette ai cittadini l'accesso ad alcuni servizi; altri invece, quanto prima, verranno attivati;
in Sicilia, invece, ad oggi nulla è stato fatto, né si riescono ad ottenere notizie ufficiali di quando sarà attiva la CRS, «il cui unico limite alla realizzazione dei servizi era la fantasia», a detta di Cuffaro;
in Sicilia, la TS/CRS si comincia a distribuire il 13 aprile 2006, con una gestazione lenta e travagliata;
per la realizzazione, distribuzione e fase sperimentale, si è dovuto attendere l'entrata in scena di una società, la «Sicilia e-Innovazione S.p.a.»;
tale società (capogruppo) a capitale interamente regionale, dovendo gestire la progettualità tecnologica informatica isolana, si riproduce precocemente, generando tre gruppi: «Sicilia e Sanità S.p.a.», «Sicilia e Servizi S.p.a.», e «Sicilia e Reti S.p.a.», con la dichiarata missione di proporre, armonizzare e sovrintendere a tutti i progetti informatici regionali;
la società «Sicilia e Sanità S.p.a.» a vocazione esclusivamente sanitaria si coniuga subito con Lombardia Informatica, e esse si dedicano alla realizzazione, gestione

e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Regionale e alla distribuzione (sic) della Tessera unitaria che, con l'introduzione del microchip diventa, come in Lombardia, Carta regionale dei servizi (TS/CRS);
l'inizio della distribuzione della TS/CRS si svolge trionfalisticamente, il 13 aprile 2006, con una cerimonia adeguata all'evento;
nella biblioteca dell'Assessorato al bilancio di Palermo, vengono consegnate, da Vincenzo Emanuele, ragioniere generale della Regione, quattro tessere TS/CRS, la prima al Presidente Cuffaro le altre tre a una famiglia tri-generazionale (nonno anni 68, mamma anni 32 e figlio anni 1), il tutto puntualmente descritto nel comunicato stampa n. 1 dal titolo: «In distribuzione ai siciliani la tessera sanitaria-carta regionale dei servizi» (ora non più disponibile in rete, consultabile solo in copia su Google all'indirizzo: http://209.85.135.104/search? q=cache:x8tV8COeZxEJ:82.187.202.146/ufficiostampa/2006/aprile/csTS-CRS.htm+Palermo+13+aprile+2006+in+distribuzione+ai+ siciliani+la+tessera+sanitaria-carta+regionale+dei+servizi&hl=it&ct=clnk&cd=1&gl=it);
il comunicato magnificava l'impresa isolana, prima in Italia, come «novità rivoluzionaria» che avrebbe sconvolto, in positivo, la vita dei siciliani;
a distanza di più di due anni da quella data, della tanto decantata «tessera delle meraviglie» non si fa più alcun cenno nei siti ufficiali, non si parla delle difficoltà incontrate nella distribuzione, né tanto meno si fa cenno ad altri intoppi;
per gli anacronistici servizi informatici siciliani e per il mancato aggiornamento dell'anagrafe degli assistiti da parte delle AUSL e dei comuni, centinaia di migliaia di schede sono state eliminate in quanto contenenti dati errati, oltre 20.000 sono state inviate a non residenti, e ben 90.000 stavano per essere, o sono state, spedite a persone decedute;
a conferma del suddetto caos anagrafico-informatico siciliano, è di questi giorni la notizia che è stata inviata la «compagna di vita» ad una donna deceduta da oltre 20 anni. Ma il fatto ancora più sconcertante è la scoperta, da parte della guardia di finanza di Catania di 21.000 soggetti deceduti, ma risultati ancora in carico ai vari medici di base, ciò dà contezza del «disordine organizzato informatico» dei vari archivi, che dovevano invece interagire fra di loro;
la TS/CRS spedita ai siciliani, era accompagnata da due lettere, una dell'Agenzia delle entrate e un'altra a firma dell'allora Presidente della Regione Cuffaro, entrambe prive di date, ma comunque databili giugno 2006; in quest'ultima lettera, trionfalisticamente si annunciava, entro pochi mesi, l'entrata in funzione della TS/CRS;
invece, ancora oggi, nonostante accurate ricerche sui numerosi siti regionali siciliani, alla voce Tessera Sanitaria (http://www.regione.sicilia.it/crs/), nulla ri- sulta di concreto per quanto riguarda la CRS;
inoltre, mentre in tutta Italia, le TS/CRS sono state recapitate dall'Agenzia delle entrate, in Sicilia la distribuzione della TS/CRS, stando al sito www.siciliaeinnovazione.it/realizzazioni.asp, e al già citato comunicato n. 1, la distribuzione sembrerebbe essere stata effettuata dalla società «Sicilia e Sanità S.p.a.», sebbene, la tessera sia giunta in una busta del ministero dell'economia e delle finanze;
in Sicilia, di fatto, la TS/CRS ha avuto poca utilità, in atto serve solo come tessera sanitaria;
è risultato subito chiaro a tutti i cittadini siciliani, che sarebbe stato impossibile realizzare il progetto CRS entro il 2011, data di scadenza della carta; idea che non ha sfiorato la mente dei politici, dei burocrati, degli informatici regionali, ma soprattutto della folta schiera di informatici della Società «Sicilia e Sanità», assunti per chiamata diretta;

la Tessera sanitaria in Sicilia, quindi, non doveva essere estesa a CRS, mentre si decise per l'inserimento del microchip -:
se risponda al vero che la TS è operativa, ormai, su tutto il territorio nazionale e se siano state attivate tutte le sue 3 funzioni;
se risponda al vero che, tranne in Lombardia, per ottenere alcune prestazioni sanitarie bisogna esibire oltre la TS, necessariamente, il vecchio libretto o tesserino sanitario o quello per l'esenzione; ed in caso affermativo quale sia il motivo;
se risponda al vero che in Lombardia sono state e vengono tutt'ora distribuite tessere sanitarie di colore giallo oro, non conformi al colore azzurro di quelle nazionali; se e quando verranno sostituite, e quale sia il costo di tale operazione;
se risponda al vero che la TS/CRS in Lombardia è operativa già dal 2006, in Friuli-Venezia Giulia, è utilizzabile per alcune funzioni, in Sicilia si può utilizzare solo parzialmente come TS, mentre come CRS non è operativa e non lo potrà essere prima del 2011, data della scadenza.
(4-00962)

...

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

ZAMPARUTTI, MARGIOTTA e LUONGO. - Al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
risulta agli interroganti che il signor Angelo Falcone, giovane cittadino italiano, è detenuto dal 10 marzo 2007, insieme ad un altro connazionale, il signor Simone Nobili, nel carcere di Mandi nello stato di Himachal Pradesh in India - paese parte della Convenzione sulle relazioni diplomatiche e consolari -, in custodia cautelare nell'ambito di un procedimento penale per traffico di stupefacenti;
i due connazionali, arrestati dalla polizia giudiziaria nell'appartamento dove soggiornavano per un periodo di vacanza, hanno dichiarato di non essersi potuti avvalere nè di un avvocato, nè di un traduttore nel corso di un interrogatorio durato 24 ore, al termine del quale gli sarebbe stata fatta firmare una dichiarazione in hindi non corrispondente a quanto da loro dichiarato e ai fatti accaduti. Secondo quanto scritto nel suddetto documento infatti, i due cittadini italiani (insieme a due cittadini indiani) sarebbero stati fermati in un taxi diretto all'aeroporto di Delhi e, in seguito a perquisizione, la polizia avrebbe rinvenuto 18 Kg di hashish, di cui 10 Kg appartenenti ai due cittadini indiani e i restanti 8 ai signori Falcone e Nobili;
Angelo Falcone e Simone Nobili, risultano ristretti in condizioni igieniche disperate, hanno più volte contratto l'epatite virale, la dissenteria e altre infezioni. In particolare Angelo Falcone ha problemi di deambulazione dovuti a dolori alla schiena per l'umidità del pavimento sul quale dormirebbe da 19 mesi insieme ad altri 70 detenuti;
il caso di Angelo Falcone e di Simone Nobili è parte di quel più ampio problema degli italiani detenuti all'estero che risultano essere attualmente 2820, di cui solo una parte risultano non avere alcun rapporto con il territorio in cui sono stati arrestati e ai quali il Ministero degli Esteri è tenuto a prestare assistenza attraverso i propri Consolati che però spesso sono molto distanti dai luoghi di detenzione, né hanno dotazioni finanziarie necessarie per prestare l'assistenza dovuta ai propri connazionali ai quali non è neppure garantito il gratuito patrocinio in modo tale che il costo della difesa, spesso molto ingente, ricade tutto sulla famiglia -:
quale sia attualmente la situazione processuale relativa ai signori Falcone e Nobili e quante visite consolari hanno ricevuto;
quali siano le attuali condizioni di detenzione in cui versano i signori Falcone

e Nobili e se e quali misure siano state adottate per assicurare, nel trattamento penitenziario, il loro diritto inviolabile al rispetto della propria dignità, sancito in particolare dagli articoli 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dall'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani;
se e quali provvedimenti il Governo intenda assumere al fine di garantire la possibilità, per i cittadini italiani non stanziali detenuti all'estero, di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, ove sussistano i requisiti corrispondenti a quelli previsti dal nostro ordinamento.
(3-00118)

Interrogazione a risposta in Commissione:

TOMMASO FOTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nel decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia relativo al procedimento 2159/05 R.G.GIP., si legge testualmente: «ritenuto che l'attività peritale richiesta dalla persona offesa dal reato con questo secondo atto di opposizione, di lunga e costosa esecuzione (nomina di un perito per stabilire con certezza se le mappe genetiche acquisite al fascicolo processuale siano tutte appartenenti allo stesso soggetto da identificarsi nella persona del defunto Massimo Cataldo) non potrebbe portare ad alcun risultato positivamente apprezzabile ai fini dell'esercizio dell'azione penale in quanto, come correttamente illustrato dal pubblico ministero in richiesta, anche se in ipotesi si provasse che vi è stata confusione tra i referti relativi al deceduto e quelli di altra persona, non si potrebbe mai dimostrare che la sostituzione sia stata conseguenza di un atto doloso e non colposo, con conseguente impossibilità comunque di sostenere efficacemente l'accusa in giudizio»;
i referti in questione non riguardano certamente alcun «deceduto», essendo la persona cui gli stessi si riferiscono persona viva e vegeta, cosicché il riferimento al «defunto Massimo Cataldo» appare incomprensibile e, comunque, inconferente con il caso che qui interessa;
la persona offesa, che agisce a tutela degli interessi del figlio minore, per effetto del decreto del giudice per le indagini preliminari si vede preclusa ogni impugnativa dello stesso -:
se i fatti siano noti al Ministro interrogato e quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, rispetto al caso qui prospettato di denegata giustizia.
(5-00306)

Interrogazioni a risposta scritta:

DI PIETRO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nel novembre del 2002 è stato bandito un concorso distrettuale per 443 posti di ufficiale giudiziario e nel novembre del 2004 sono state pubblicate le graduatorie (sono risultati 443 vincitori e circa 750 idonei);
nel luglio 2004 è stata autorizzata l'assunzione di solo 102 idonei, divenuti 154 a fine luglio e, a settembre dello stesso anno, 248 (questi primi vincitori sono stati assunti solo in 4 regioni del Nord: Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto);
il comma 97, dell'articolo 1, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 30 dicembre 2004 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004) ha previsto che: «Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata l'immissione in servizio: [...] c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002; [...]». Tale previsione permette di coprire le forti carenze delle

piante organiche del Ministero della Giustizia (pari a più di un terzo rispetto a quelle previste con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2002);
in data 27 luglio 2005 la Camera dei deputati (seduta n. 663) ha sottoposto al Governo un ordine del giorno (n. 9/6016/11 - firmatari: Dell'Anna, Emerenzio Barbieri, Mancini, Santori, Caminiti, Leccisi, Lazzari, Lisi) con cui si chiedeva l'impegno del Governo a reperire le risorse necessarie ad assumere i restanti vincitori e tutti gli idonei al Concorso a 443 posti di ufficiali giudiziari C1 ed il Governo, nella persona del sottosegretario di Stato Learco Saporito, ha accettato l'ordine del giorno ed ha assunto l'impegno a reperire le risorse necessarie ad assumere i vincitori e gli idonei;
in data 3 agosto 2005 il Consiglio dei ministri ha autorizzato l'assunzione di 350 ufficiali giudiziari C1 (quindi, tutti i restanti 185 vincitori e 165 idonei, stavolta giustamente, anche i vincitori del Sud e, proporzionalmente, gli idonei in tutte le Regioni);
tra il 2004 ed il 2005, si sono susseguite circa 60 interrogazioni parlamentari, provenienti dalle diverse forze politiche, con cui sono state sollecitate le assunzioni dei vincitori ed idonei al concorso cui all'oggetto;
in data 15 dicembre 2005 la Camera dei deputati (seduta n. 720) ha sottoposto al Governo due ulteriori ordini del giorno sul progetto di legge di bilancio 9/06177/157 - presentato dall'onorevole Buemi; e, 9/6177/100 - firmatari: Bonito, Lucidi, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Magnolfi, Grillini, Siniscalchi) con cui si è tornati a chiedere l'impegno del Governo ad assumere gli idonei, (O.D.G. accettato dal Governo nella persona dell'onorevole Giuseppe Vegas);
in data 1o dicembre 2006 sono stati assunti 99 cancellieri C1 attingendo dalla medesima graduatoria a seguito di autorizzazione intervenuta nel mese di marzo 2006 (decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006);
nel 2007 vengono autorizzate n. 230 nuove assunzioni, anche stavolta come cancellieri, attinti ugualmente dalla graduatoria ufficiali giudiziari, che a seguito di numerose rinunce, defalcano la graduatoria, rimanendo attualmente in graduatoria in tutta Italia un numero di idonei equivalente a circa 100 persone;
l'assunzione dei restanti idonei può contribuire a sanare le carenze del sistema giustizia -:
se il Ministro interrogato non ritenga di dover intervenire al fine di promuovere tutte le iniziative idonee ad ottenere l'assunzione dei rimanenti idonei al concorso in questione entro il 2008, anno in cui scade irrimediabilmente la graduatoria, con grave ed estremo pericolo per sole 100 persone (e rispettive famiglie) di vedere vanificate per sempre le speranze di essere assunte.
(4-00926)

MURGIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
da quanto si evince da alcuni articoli e da comunicati stampa sindacali, sembrerebbe che il personale di Polizia penitenziaria della Regione Sardegna abbia proclamato lo stato di agitazione e l'interruzione delle trattative con il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per la Sardegna, dottor Francesco Massidda, a seguito di molteplici problematiche evidenziate e, sembra, mai risolte;
in particolare, sembra che i rappresentanti sindacali di Cgil, Sinappe, Uspp, Osapp, e Fsa-Cnpp lamentino la scarsa considerazione degli organi competenti in merito a problemi relativi a carenze di organico, sovraffollamento delle carceri, edilizia carceraria, specializzazione di personale mai impiegato nei ruoli per i quali viene addestrato, carenza di confronti costanti tra amministrazione e sindacati;

da quanto denunciato si evince che gli istituti penitenziari della Regione Sardegna ospitino un numero di detenuti maggiore di quello consentito e ciò avrebbe determinato notevoli difficoltà di gestione degli stessi da parte degli agenti in servizio;
in particolare, sembra che nell'istituto penitenziario di Buoncammino siano ospitati 446 detenuti, mentre la capienza massima sarebbe di 332, in quello di Alghero 148, con capienza massima di 145, a Lanusei 39, con capienza massima di 40, a Macomer 80, con relativa capienza regolamentare di 46, a Nuoro 300, con capienza massima di 274 e ad Oristano 118, con capienza di 92;
a conferma della gravità relativa alla situazione di sovraffollamento, e da quanto affermato negli articoli di stampa, sembrerebbe che, all'interno delle celle, siano stati rinvenuti telefoni cellulari e droga;
da quanto si evince dai comunicati sindacali, sembra che il personale penitenziario appartenente alle specializzazioni, e che ha sostenuto specifici corsi di addestramento e di qualifica, non sia dovutamente valorizzato e non sia impiegato nei ruoli specifici per i quali è stato preparato; in particolare si fa riferimento a quanti avrebbero seguito corsi di specializzazione relativi a reparto a cavallo e navale e per gli agenti che hanno seguito corsi di specializzazione per le unità cinofile -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, se gli stessi corrispondano al vero, quali iniziative di propria competenza intenda adottare affinché sia possibile risolvere i problemi indicati che sembrerebbero causare, da tempo, notevoli difficoltà al personale penitenziario nella gestione delle carceri della Regione Sardegna.
(4-00927)

RENATO FARINA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il detenuto, nato a Roma il 18 maggio 1978, in seguito all'arresto avvenuto il 12 febbraio 2008, è attualmente in regime di custodia cautelare nell'ambito del procedimento penale 33116/07 R.G.N.R, presso il carcere di Rebibbia;
la perizia psichiatrica del dottor Gabriele Sani di Roma dopo le visite effettuate in data 30 maggio 2008 e 24 giugno 2008, su richiesta della famiglia, del diretto interessato e del suo avvocato Vito Castelnuovo, presso la Casa Circondariale Regina Coeli evidenzia un grave stato psichico del paziente, con la diagnosi seguente: disturbo bipolare di tipo I, caratterizzato da fasi depressive spesso con idee e atti suicidi e da stati di eccitamento con possibili sintomi psicotici;
da quando è entrato in carcere, sottoposto a visita psichiatrica, ci si è resi immediatamente conto della gravità dello stato psichico del. Nonostante ciò non si è riusciti ad evitare che il paziente due giorni dopo, tentasse di togliersi la vita. Un altro psichiatra, lo stesso giorno, rilevata la severità del quadro clinico, comprende la necessità di intraprendere quanto prima una terapia adatta sia psicoterapeutica sia farmacologica e, ancora una volta, evidenzia l'alto di rischio di suicidio. Per i limiti connaturati alla struttura stessa, non evidentemente in grado di seguire le indicazioni dei suoi stessi consulenti psichiatri, il 14 febbraio viene inviato fax con richiesta di «estrema urgenza» di ricovero presso SPDC, in quanto il paziente si presenta con «Marcato stato depressivo, disagio psichico, propositi suicidari». All'Ospedale San Giacomo, lo psichiatra di guardia dottor Fibbi ritiene necessario il piantonamento per evitare ulteriori gesti auto lesivi e, al fine di evitare rischi, pratica al una importante terapia sedativa;
tornato in carcere, nonostante tutti gli accorgimenti che un caso del genere avrebbe dovuto prevedere il 15 febbraio il tenta nuovamente il suicidio tramite impiccagione. Dopo un'altra visita

psichiatrica, un altro inquadramento clinico di un paziente grave e a rischio, un'altra richiesta di ricovero in ambiente idoneo, viene ricoverato presso l'SPDC del San Filippo Neri dal 18 febbraio al 6 marzo 2008. E proprio in questo periodo il attraversa un significativo miglioramento clinico. Il dottor Rocchini conclude che «appare portatore di disturbo misto di personalità con modesta depressione reattiva. Tale quadro a suo avviso è sicuramente compatibile con il regime carcerario e le terapie intraprese sembrano essere più che sufficienti; si consiglia soltanto il regime di sorveglianza a vista per probabili tentativi manipolativi attuati attraverso comportamenti autolesionistici...». Viene quindi inviato presso il Centro di osservazione psichiatrica del nuovo complesso penitenziario di Sollicciano;
nel penitenziario di Sollicciano viene sottoposto a frequenti colloqui psicoterapeutici, osservano l'evoluzione del decorso clinico e, dopo un mese di lavoro intenso e quotidiano, concludono che il soffre in Asse I di Disturbo Bipolare, all'epoca in fase di depressione, e confermano le presenza in Asse II di un Disturbo Narcisistico di Personalità. Affermano l'assoluta necessità della costante assunzione della terapia prescrittagli (Carbolithium, Seroquel e Seropram), e considerano l'ambiente carcerario ordinario idoneo per il soggetto a condizione che «possa garantire, attraverso una presa in carico da parte del servizio psichiatrico interno, e dell'equipe tratta mentale, un contesto atto a soddisfare i bisogni clinici e relazionali dell'osservando»;
nei tre mesi dopo che il è tornato a Regina Coeli, certamente per i limiti strutturali ed organizzativi della struttura, nulla di quanto suggerito dai medici di Sollicciano è stato messo in essere. Naturalmente tutto ciò non ha portato che ad un nuovo aggravamento della situazione clinica, con l'insorgenza di un vero e proprio Stato Disforico Misto caratterizzato da agitazione psicofisica, irritabilità, insonnia pressoché costante, impulsività. Nella relazione si segnalava una grave labilità emotiva e umorale: a tratti provocatorio, aggressivo, intollerante e iperattivo, altre volte è remissivo e triste. Evidente la presenza di disturbi formali del pensiero, è possibile rilevare la presenza di una certa tendenza all'autoreferenzialità. Non si rilevano disturbi della sensopercezione. Questa condizione clinica è quella che più facilmente predispone al suicidio. Ogni tentativo di suicidio va preso estremamente sul serio. Ed in effetti è quello che è stato fatto col , tenuto da ormai sei mesi in isolamento e controllato a vista. Questo tipo di precauzione, se forse eviterà un ennesimo suicidio in carcere, non sembra possa garantire un contesto atto a soddisfare i bisogni clinici e relazionali dell'osservando, e neanche il modo più idoneo per ricevere tutte quelle cure mediche a cui ha diritto;
il 17 luglio 2008 viene depositata in cancelleria l'ordinanza recante la data dello stesso giorno, con la quale il giudice Guglielmo Muntoni, preso atto della grave situazione del , sostituiva la custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso la Casa di Cura S. Valentino di Roma;
il 18 luglio 2008 alle ore 13,20, prima che il trasferimento alla Clinica potesse essere reso operativo, perveniva al Gip Guglielmo Muntoni una nota manoscritta a firma del P.M. dottoressa D'Elia con la quale si dichiara di ritenere che «la nota della Casa Circondariale del 5 luglio 2008 riporta i fatti in modo parziale, incompleto e sicuramente fuorviante» e chiede al Gip Muntoni «di rivalutare la propria ordinanza del 17 luglio 2008 con la quale venivano disposti gli arresti domiciliari presso la Casa di Cura S. Valentino e di confermare la custodia in carcere valutando l'opportunità di inviare il a Rebibbia ove esiste un reparto psichiatrico.»;
il 18 luglio 2008 il Gip Muntoni emanava ordinanza, recante la data dello stesso giorno, con la quale «vista la nota odierna trasmessa dal P.M. evidenziante le

inesattezze ed omissioni, obiettivamente fuorvianti, contenute nella relazione sanitaria rilasciata dalla Casa Circondariale Regina Coeli, nota con la quale si chiede di voler rivalutare la concessione degli arresti domiciliari per motivi di salute..., rilevato che la misura degli arresti domiciliari per motivi di salute è stata concessa in relazione a quanto riferito nella nota della Direzione Sanitaria di Regina Coeli, nota che si è rivelata se non falsa quantomeno non aderente agli accertamenti eseguiti in atti, rilevato che come già osservato la relazione presentata dal dottor Sani, medico di fiducia del , si caratterizza per affermazioni generiche ed apodittiche che hanno trovato conferma solo in affermazioni imprecise e non veritiere del Dirigente Sanitario e dello Psichiatra della Direzione sanitaria della Casa circondariale di Regina Coeli di Roma, rilevato che sono venuti meno i presupposti per la sostituzione della misura carceraria perché è venuto meno il requisito della serietà della relazione medico sanitaria che aveva fatto ritenere l'esistenza di incompatibilità tra l'attuale regime carcerario e la somministrazione di cure per la patologia del , revoca l'ordinanza precedente disponendo la prosecuzione della misura iniziale. Autorizza il al trasferimento presso il Carcere di Rebibbia N. C. di reparto psichiatrico.» -:
se non intenda adottare iniziative ispettive con riguardo alle vicende descritte in premessa, ai fini dell'esercizio di tutti i poteri di sua competenza.
(4-00939)

MURA. - Al Ministro della giustizia, Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
in data 3 novembre 2006 un autorevole quotidiano nazionale recava l'annuncio che prestigiosa organizzazione operante nella gestione dei patrimoni immobiliari ricercava per il potenziamento della propria struttura «tecnici-gestori di patrimoni immobiliari»; candidati ideali architetti od ingegneri;
la selezione era curata dalla «Praxi SpA»; diverse le sedi di lavoro sul territorio nazionale;
in data 17 novembre 2006, su indicazione della citata società di selezione, un candidato architetto veniva direttamente convocato dall'Agenzia del demanio, con sede in Roma, via Barberini, n. 38 ed in data 20 novembre 2006 e veniva sottoposto a colloquio, all'esito del quale, in data 24 novembre 2006, l'Agenzia comunicava: «il suo profilo, pur apprezzabile per le caratteristiche professionali e personali, non è in linea con le attuali ricerche»;
il candidato escluso, ritenendo del tutto ingiustificata ed immotivata l'esclusione, chiedeva all'Agenzia del demanio di accedere, per come previsto dalla legge, agli atti delle selezione ed, in particolare, ai verbali della commissione selezionatrice, al regolamento recante i criteri di valutazione utilizzati, ai curricula degli altri candidati ed ai contratti stipulati tra l'Agenzia ed i candidati prescelti;
l'Agenzia intimata respingeva l'istanza, affermando la sua veste di ente pubblico economico che opera in regime di diritto privato, non sottoposto alla disciplina della invocata legge in materia di accesso;
il candidato escluso decideva, con l'assistenza di un legale, di adire il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per l'annullamento del diniego, sostenendosi la soggezione degli enti pubblici economici alle norme sull'accesso anche per gli atti emanati nelle forme del diritto privato se preordinati al reclutamento del personale;
la seconda sezione del Tar Lazio accoglieva il ricorso, disponendo l'invocato accesso agli atti indicati nell'istanza;
contro la sentenza del Tar, l'Agenzia del demanio ricorreva al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sostenendo che la selezione si era svolta con modalità assolutamente diverse da quelle che tipicizzano l'ordinaria procedura concorsuale con la quale si assumono i dipendenti pubblici;

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - IV Sezione - ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia del demanio, con conseguente conferma della sentenza impugnata; tale ultima decisione ha, altresì, precisato che le «agenzie sono strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitata da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali»;
con la citata decisione, inoltre, il Consiglio di Stato ha stabilito che «l'Agenzia non ha la veste di una società per azioni» e che «ogni attività dell'amministrazione anche quando le leggi amministrative consentono la utilizzazione di istituti di diritto privato, è vincolata all'interesse collettivo, in quanto deve tendere alla sua cura concreta, mediante atti comunque finalizzati al perseguimento dell'interesse generale»;
sempre la detta sentenza ha, altresì, stabilito che «ove si ritenga che la selezione de qua non rientri nell'attività di pubblico interesse dell'Agenzia, vale, in contrario, osservare che il personale fa parte dell'organizzazione dell'ente e rientra nel complesso delle persone e dei mezzi attraverso cui raggiunge i propri fini che sono inevitabilmente di interesse pubblico e, dunque, di per sé non perseguibili senza osservare i principi dell'efficienza, dell'imparzialità e della trasparenza. In particolare (...) il reclutamento dei soggetti più capaci e meritevoli di ricoprire incarichi negli enti pubblici rientra nell'interesse pubblico»;
tali anomali modalità di selezione, che l'interrogante giudica essere in palese violazione degli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, ledono certamente quelli che sono i diritti di tantissimi laureati che sperano di poter raggiungere con i propri mezzi e con le proprie capacità professionali un onesto posto di lavoro;
molti giovani iscritti all'Agenzia del demanio si sono trovati ingiustamente privati di una opportunità di lavoro che sembra essere stata gestita senza osservare i principi costituzionali dell'efficienza, dell'imparzialità e della trasparenza -:
se il Governo non ritenga di verificare quanto sopra descritto e non reputi, dunque, di dover intervenire nelle opportune sedi per garantire il principio di imparzialità e trasparenza.
(4-00945)

...

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
dal 15 giugno 2008 Trenitalia ha provveduto al taglio di 20 treni intercity e eurocity. Successivamente, a seguito di incontri tra Ministero dei trasporti e Regione Toscana sono stati ripristinati 6 treni sulla dorsale tirrenica;
la Roma-Firenze risulta essere la tratta più colpita dai tagli di Trenitalia, specialmente in relazione al numero di pendolari che, quotidianamente, usano il servizio ferroviario per raggiungere il posto di lavoro;
secondo quanto affermato da autorevoli rappresentanti di Trenitalia i pendolari avrebbero impropriamente occupato la direttissima. Tuttavia, l'assetto delle interconnessioni smentisce clamorosamente tale ipotesi;
infatti, a differenza della nuova Roma-Napoli, la linea Roma-Firenze ha ben 6 interconnessioni, create appunto per i collegamenti delle relative zone. Interconnessioni che hanno largamente incentivato il traffico pendolare;
la possibilità di poter usufruire di un collegamento ragionevolmente efficiente, ha consentito all'Umbria, e in particolar

modo all'Umbria sud-occidentale, di recuperare un ritardo nello sviluppo e di porsi nell'orbita dei grandi flussi dello sviluppo;
in particolare, l'infrastruttura ferroviaria dotata di collegamenti efficienti ha rappresentato un asse dello sviluppo sociale ed economico di questo territorio grazie al quale migliaia di lavoratori hanno scelto, nonostante i disagi del pendolarismo, di continuare a risiedere nelle città e nei piccoli borghi dell'Umbria, mantenendo alta la coesione sociale e garantendo la permanenza di un presidio culturale e civico;
più volte il sindaco della città di Orvieto e gli altri sindaci dell'orvietano, assieme ai rappresentanti istituzionali della Regione dell'Umbria e della Provincia di Terni, hanno richiamato l'attenzione su una marginalizzazione che vanifica anni di programmazione pubblica e una politica della sostenibilità di quelle «zone interne» che ha permesso di mantenere alti standard di qualità della vita e dell'abitare; e l'area interessata da questo grave disagio non è solo l'orvietano (13 comuni) ma anche l'alto Lazio e numerosi paesi dell'amerino-narnese;
il previsto spostamento, nel 2009, del traffico dei pendolari dalla linea veloce a quella lenta - allorché entreranno in funzione i servizi di alta velocità - aumenta in misura considerevole i tempi di percorrenza. Se prima da Orvieto a Roma si impiegava circa un'ora, con la nuova organizzazione veicolare ce ne vorranno due. Praticamente, questa vasta area dell'Umbria torna, di fatto, ai tempi di percorrenza risalenti al primo dopoguerra;
il raddoppio dei tempi di percorrenza e i disagi crescenti dei pendolari di detta area dell'Umbria non potranno non riverberarsi sul territorio e sulla tenuta economica, sociale e culturale di città e paesi che hanno saputo opporsi ai processi di spopolamento grazie a collegamenti ferroviari efficienti e ragionevolmente rapidi;
tale mutamento, un vero e proprio «declassamento infrastrutturale», viene a configurarsi come un effettivo depauperamento che colpisce sia la qualità della vita dei pendolari, sia un intero territorio che si vede marginalizzato a seguito di decisioni che, pur generandosi da considerazioni economiche, non possono prescindere dagli effetti complessivi specie sotto il profilo della capacità e delle opportunità di sviluppo;
in questa ampia zona dell'Umbria sud-occidentale la possibilità di poter usufruire di collegamenti efficienti e agevoli ha un effetto diretto sul movimento turistico che rappresenta un assetto strategico del territorio sia in termini di quantità sia in termini di qualità dello sviluppo. I forti investimenti sulle infrastrutture turistiche, sui beni culturali, ambientali e artistici e lo sviluppo di servizi turistici a supporto di tutto questo rischiano una drammatica erosione in termini di attrattività e sviluppo -:
se intenda adoperarsi per convocare il tavolo di concertazione al fine di esaminare, con le Regioni interessate e in particolare con le Regioni Lazio, Toscana e Umbria, il problema dei treni soppressi anche nella prospettiva che più Regioni possano costruire un «piano tampone» che consenta di arrivare alla fine di quest'anno, e perlomeno al 2009, quando entreranno in funzione i servizi di alta velocità e si libereranno binari, quindi infrastrutture, sulle quali si potranno organizzare servizi alternativi rispetto alla soppressione degli intercity;
se intenda impegnarsi al fine di scongiurare il rischio della marginalità dei territori e il disagio dei lavoratori pendolari attraverso un nuovo assetto che prefiguri nuove categorie di servizi di lunga percorrenza su tratti interregionali;
se intenda impegnarsi al fine di concorrere, attraverso un confronto con Trenitalia e Regioni interessate, all'individuazione di alcune «finestre» sulla linea ad

alta velocità per consentire il transito dei treni pendolari sia in una fascia mattutina sia pomeridiano-serale.
(2-00118) «Trappolino, Verini, Sereni, Bonavitacola, Cenni, Brandolini, Vannucci, Zucchi, De Micheli, Berretta, Bachelet, Barbi, Agostini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Calvisi, Madia, Servodio, Sbrollini, Barbato, Monai, Aniello Formisano, Fiano, Graziano, Fiorio, Martella, Corsini, Gatti, De Pasquale, Causi, Amici, Touadi, Ceccuzzi, Morassut, Leoluca Orlando, Favia, Porfidia, Cambursano, Razzi, Scilipoti, Di Giuseppe, Marco Carra».

Interrogazioni a risposta in Commissione:

TOMMASO FOTI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
sono in corso, oramai da alcuni mesi, nella Città Piacenza, segnatamente sulla strada caorsana, i lavori di «riqualificazione» (secondo l'amministrazione comunale di quella città), di «rifacimento» (secondo l'interrogante) della stessa;
la realizzata soletta sopraelevata che divide oggi le due carreggiate presenta aspetti di grave pericolosità, come denunciato sia da alcuni graduati dei Vigili del fuoco, sia da addetti ai soccorsi ai vari livelli; detto manufatto finisce, infatti, per ostacolare il regolare intervento di questi ultimi;
l'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede l'obbligo per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ed a quelli con popolazione inferiore a tale soglia ma soggetti a particolari condizioni di congestione della circolazione, di adottare il Piano urbano del traffico (PUT);
le specifiche tecniche e le modalità amministrative da rispettare per la redazione di detti Piani sono dettagliate nelle «Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani urbani del traffico» del 12 aprile 1995, emanate dal Ministero dei lavori pubblici in attuazione del predetto articolo 36 e pubblicate sul supplemento ordinario n. 77 alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1995;
la legge n. 144 del 1999, istitutiva del «Piano nazionale della sicurezza stradale», ha come specifica finalità quello di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali;
dal documento «Indirizzi generali e linee guida per l'attuazione del Piano nazionale per la sicurezza stradale» approvato con decreto interministeriale del 29 marzo 2000, emerge la necessità di incentivare la redazione o l'aggiornamento dei Piani urbani del traffico, con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza stradale;
gli articoli 3 e 5 del decreto ministeriale 223/92 prevedono che le barriere stradali di sicurezza, così come definite dall'articolo 1, debbano conseguire un certificato di idoneità tecnica (omologazione), rilasciato, previa istruttoria e sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale;
la realizzazione della soletta in premessa richiamata sembra pensata apposta per aggirare la normativa più sopra evocata;
se e quali verifiche intenda disporre in merito a quanto sopra rappresentato.
(5-00314)

RAMPI, GATTI, BOCCUZZI, LOVELLI, PIERDOMENICO MARTINO, TULLO e CODURELLI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
ai fini dell'esercizio delle attività dei vettori aerei operanti, in particolare, nel

settore del trasporto passeggeri, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) fissa, in coerenza con le disposizioni del Reg. (CEE) 16 dicembre 1991, n. 3922/91, una serie di complesse ed esaurienti regole disciplinanti l'organizzazione e le modalità di utilizzo degli equipaggi, finalizzate ad assicurare i massimi standard di sicurezza e regolarità del servizio;
il regolamento ENAC sui limiti dei tempi di volo e di servizio e sui requisiti di riposo per il personale navigante, prevede la pubblicazione del manuale delle operazioni, sul quale devono risultare i turni di impiego e i periodi di riposo degli equipaggi, gli standard, le limitazioni e le cautele nella programmazione delle attività di volo, tenuto conto anche delle operazioni di pre-volo e post-volo, nonché la procedura da applicare per la compilazione e l'inoltro dei moduli previsti a seguito dell'estensione in effettuazione dei periodi di servizi di volo (PSV);
ai sensi del medesimo regolamento, è posto in capo all'operatore l'obbligo di informare, adeguatamente per tempo, gli equipaggi circa le turnazioni mensili;
da fonte sindacale, si apprende che, con riferimento alla compagnia aerea NEOS, i dati relativi ai suddetti strumenti appaiono non pienamente conformi agli standard previsti, non solo e non tanto per quanto concerne il profilo formale, ma soprattutto per quello sostanziale, con soluzioni organizzative e di utilizzo del personale che potrebbe comportare il venir meno degli indispensabili requisiti di sicurezza e regolarità del servizio;
non sarebbero rari i casi in cui le turnazioni mensili, pur pubblicate con regolare preavviso, non vengano correttamente rispettate e subiscano molteplici cambiamenti durante l'arco del mese di riferimento, così come i casi in cui la programmazione dei voli subisca altrettante variazioni e l'inserimento del personale in diverse turnazioni rispetto a quelle previste, e senza alcuna possibilità di espressione di disponibilità, con la conseguenza di determinare una situazione di permanente stand-by del personale, che si trova nell'impossibilità di programmare con regolarità i turni di riposo -:
quali siano le informazioni a disposizione del Governo in relazione alle questioni sommariamente richiamate in premessa;
quale sia il sistema dei controlli e con quali cadenze si siano tenute e si tengano le relative ispezioni da parte dell'ENAC, sull'operato della compagnia NEOS;
quali iniziative si intenda assumere al fine di assicurare il massimo grado di sicurezza e regolarità del servizio di trasporto aereo gestito dalla citata compagnia.
(5-00317)

MARGIOTTA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
al fine di rinnovare il parco rotabile ed elevare la qualità del servizio di trasporto offerto, in relazione alle legittime esigenze dell'utenza, la Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., esercente il servizio t.p.l. per la Regione Basilicata a seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, ha effettuato una procedura concorsuale per la fornitura di nuovo materiale rotabile per i servizi ferroviari;
tale procedura si è conclusa con il conferimento alla Ditta Firema Trasporti S.pA., aggiudicataria dell'appalto, dell'ordine di progettazione e realizzazione di n. 5 nuovi treni in data 1o giugno 2006. La Regione Basilicata e la Regione Puglia hanno finanziato l'acquisto dei 5 treni che dovranno essere utilizzati sulle relazioni ferroviarie lucane e pugliesi che presentano ormai una oggettiva carenza di idoneo materiale ferroviario con uno scadimento non più tollerabile del livello e della qualità del servizio offerto;
purtroppo, in merito alla procedura di realizzazione del nuovo materiale rotabile

si assiste, ormai da tempo, ad un significativo ritardo nell'attività di avvio della fornitura di cui si tratta;
lo slittamento di oltre un anno del cronoprogramma previsto per la consegna del materiale rotabile, finanziato dalla Regione Basilicata con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 372 del 2006 e 942 del 2006 per un importo di oltre 12 milioni di euro, è imputabile sostanzialmente al mancato rilascio del parere tecnico ex decreto del Presidente della Repubblica da parte di codesto Ministero;
infatti, il progetto predisposto dalla Ditta Firema Trasporti S.p.A. veniva completato alla fine del mese di aprile del 2007, successivamente la Società FA.L. S.r.l. provvedeva ad inoltrarlo alla Regione Basilicata ed all'USTIF affinché interessassero il Ministero dei Trasporti per l'emissione del nulla osta tecnico;
a seguito di alcune integrazioni al progetto richieste da parte dell'USTIF di Bari, le stesse venivano trasmesse alla Regione ed al competente USTIF, il 10 agosto 2007. In data 31 ottobre 2007 venivano richieste ulteriori precisazioni ed integrazioni da parte del Ministero dei Trasporti che venivano inviate nel mese di dicembre 2007;
successivamente a tale data, vi è stata una corposa corrispondenza tra la Regione Basilicata ed il Ministero dei Trasporti al fine di sollecitare la emissione del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza ex decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, ad oggi, però, non è ancora stata convocata la Commissione ministeriale 1221 preposta al rilascio del citato parere. Da ultimo l'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata con nota prot. n. 153271/7601 del 31 luglio 2008, ha, altresì, volto istanza al signor Ministro alle Infrastrutture e Trasporti affinché si attivasse per la risoluzione della problematica;
si rappresenta, dunque, l'improcrastinabilità di tale adempimento, rilevando, così come peraltro già evidenziato dalla Regione ufficialmente ai responsabili del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti, che ogni ulteriore ritardo potrebbe essere causa di eventuali contenziosi con la ditta aggiudicataria oltre che vanificare gli sforzi regionali tesi al miglioramento di servizi di trasporto che ad oggi non risultano più qualitativamente accettabili -:
quali adempimenti intende porre in essere per consentire la convocazione della Commissione Ministeriale 1221, competente in materia, affinché la stessa possa procedere con ogni urgenza alla formulazione del parere tecnico ex decreto del Presidente della Repubblica 753/80 e consentire l'avvio della fornitura del nuovo materiale rotabile da parte della società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.
(5-00319)

Interrogazioni a risposta scritta:

CONTENTO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
da qualche tempo, durante le ore notturne, la stazione ferroviaria di Pordenone rimane sguarnita di personale (anche se il fenomeno pare esser diffuso su scala territoriale ben più ampia);
la situazione venutasi a creare dipenderebbe dall'automatizzazione delle funzioni di controllo dei binari, centralizzate in quel di Mestre;
la totale assenza di personale, compreso quello di stanza presso il locale presidio della Polizia ferroviaria, sta scatenando le proteste dei pendolari che, loro malgrado, sono costretti a viaggiare dopo le ore 22;
a partire da quell'ora della sera, la stazione della città tenderebbe, infatti, a diventare luogo di pernottamento abusivo da parte di sbandati e extracomunitari,

con oggettivi timori per quanti debbano attraversare l'androne della biglietteria piuttosto che il vicino sottopasso -:
se siano a conoscenza della situazione di degrado e di allarme sociale registratasi di recente all'interno della stazione ferroviaria di Pordenone (ma non solo) a causa dell'assenza di personale e di agenti di polizia durante la notte;
se all'obiettiva carenza venutasi a originare sia possibile rimediare mediante altri sistemi, quali un servizio di videosorveglianza collegato alle centrali operative delle forze dell'ordine e un costante monitoraggio dei locali della struttura, destinati in caso contrario ad assumere i connotati di abituale bivacco per varie e eterogenee categorie di frequentatori.
(4-00941)

LABOCCETTA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
anche quest'anno si è riproposta presso molti uffici periferici della Motorizzazione civile carenza di targhe e in alcuni casi addirittura la loro totale indisponibilità a causa anche della mancata consegna da parte del Poligrafico dello Stato;
il disservizio danneggia il mercato di alcuni tipi di veicoli, in particolare moto e ciclomotori e causa disagio agli utenti che non possono utilizzare i beni acquistati nonché la mancata operatività degli Sportelli Telematici dell'Automobilista;
in alcuni casi per errata predisposizione dei lotti vengono recapitati agli uffici DTT di una provincia targhe appartenenti a lotti di altre province;
talvolta all'interno del lotto di targhe per autoveicoli si ritrovano confezioni mancanti di una delle due targhe prescritte;
ormai da mesi le Motorizzazioni sono sprovviste delle targhe provvisorie («targhe di cartone») necessarie per la circolazione sperimentale o per recarsi al collaudo nonché e soprattutto per l'esportazione dei veicoli, la cui commercializzazione risulta di conseguenza fortemente penalizzata -:
se i Ministri siano a conoscenza di quanto innanzi esposto e quali iniziative intendano assumere per porre rimedio a tali disservizi.
(4-00951)

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INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

MARINELLO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la cooperativa Arcobaleno di Sciacca (Agrigento) che opera meritoriamente sin dal 1994 nel campo del sostegno e della solidarietà nei confronti degli immigrati, ha richiesto di poter aprire un centro per l'assistenza ai richiedenti asilo, nel rispetto delle disposizioni dell'Ordinanza n. 3661 del 19 marzo 2008, relativa all'emergenza immigrati nelle regioni meridionali;
nell'ultimo anno è esplosa la richiesta d'asilo da parte degli immigrati provenienti dalle zone di guerra, in particolare dalla Somalia; peraltro ai sensi del decreto legge sulla sicurezza dei cittadini, sono stati potenziati i servizi di controllo di tutte le strutture che gestiscono il fenomeno della immigrazione clandestina, prevedendo, se del caso, anche l'uso dell'esercito -:
se non ritenga opportuno affidare all'esercito il controllo della sicurezza dei centri di raccolta degli immigrati clandestini operanti in Sicilia ed in particolare a Sciacca, in considerazione del fatto che l'Isola è in prima linea per quel che riguarda gli sbarchi clandestini.
(4-00920)

MURA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
circa 12 anni fa, il signor Pietro Lupia inoltrava un ricorso gerarchico al Prefetto di Roma avverso un diniego della Questura di Roma per il rinnovo di porto d'armi di pistola da lui richiesto in qualità di guardia ittica, attività che, seppur effettuata a titolo volontario e gratuito, comporta, per legge, (articolo 31 regio-decreto 1604/1931) la qualità di polizia giudiziaria;
negli 8 anni precedenti la Questura aveva rinnovato tale titolo senza alcuna difficoltà evidentemente in considerazione del riconoscimento di pericolosità derivante dall'attività svolta per essere impegnato in prima persona nella lotta al bracconaggio, parola che sta a identificare gente priva di scrupoli che pesca con esplosivi o con sostanze venefiche distruggendo l'ambiente e rappresentando un pericolo per la collettività;
dopo il diniego di cui sopra il Signor Lupia si rivolse al Consiglio di Stato che, nel 2002, emise un parere illuminante e illuminato tuttora citato in casi analoghi in quanto esplicativo e chiaro. Il Consiglio di Stato sentenziò, fra l'altro, a proposito dell'attività di Guardia ittica volontaria con funzioni di Polizia Giudiziaria: «...attività che, oltre ad avere una valenza oggettivamente riconducibile ad un servizio pubblico sembra pienamente giustificare la necessità di andare armato, dato che si può essere esposti ad azioni di rappresaglia e comunque può essere necessario per l'espletamento del servizio»;
in seguito a tale successo il signor Lupia presentò nuova istanza che fu, però, pure rigettata;
la Questura di Roma si rivolse alla Provincia di Roma (da cui dipendono le Guardie ittiche volontarie) sollecitando un parere, fra l'altro non vincolante;
il dirigente della Provincia dichiarava che «...l'attività di vigilanza ittica prevede atto sanzionatorio amministrativo e non penale» contraddicendo l'articolo 31 del Testo unico sulla pesca;
tant'è vero che dopo poco tempo lo stesso dirigente, si affrettava a dichiarare in un'altra nota che «...lo scrivente servizio non ha mai affermato che l'espletamento del servizio di vigilanza ittica non prevede l'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, risultando ciò espressamente dagli articoli 31 e 32 regio-decreto 1604/1931» e, in una nota successiva «...si sottolinea comunque che la scelta di consentire o meno l'armamento alle guardie giurate volontarie è di competenza della Questura e non certamente di questo Servizio: pertanto si ravvisa l'opportunità di evitare per il futuro di richiedere pareri in merito al rilascio di armi alle guardie giurate volontarie...»;
a distanza di anni, nei dinieghi successivi, la Questura di Roma fa ancora riferimento solo alla prima parte di quanto dichiarato dal dirigente della Provincia;
il signor Lupia inoltra un ennesimo ricorso al Prefetto, ma anche questo viene respinto;
propone una nuova istanza per il rinnovo di porto d'armi e anche questa viene respinta;
viene proposto il ricorso al TAR Lazio al quale l'Avvocatura dello Stato presentava la propria comparsa per conto della Questura e del Ministero dell'interno;
in data 11 novembre 2004, il TAR emetteva una sospensiva, di fatto dando ragione al signor Lupia;
la Questura di Roma e il Ministero dell'interno opponevano ricorso al Consiglio di Stato il quale respingeva il ricorso medesimo;
il signor Lupia invia una diffida alla Questura chiedendo di ottemperare secondo la decisione del Consiglio di Stato;
la Questura non ottemperava ed emetteva un decreto dove si leggeva, fra l'altro «...nelle more della definizione del ricorso giurisdizionale pendente presso il TAR Lazio»;

in data 12 giugno 2006, il signor Lupia presentava al TAR richiesta per giudizio di ottemperanza per la nomina di un Commissario ad acta che, materialmente, redigesse il rinnovo del porto d'armi;
il 28 settembre 2006, il TAR intimava con un'ordinanza il rinnovo del porto d'armi medesimo, ma la Questura fece scadere i 30 giorni previsti;
fu proposta nuova istanza al TAR, quindi, per la nomina, finalmente, del Commissario ad acta la cui udienza venne fissata per il 7 dicembre 2006;
nel frattempo, la Questura di Roma inviava una memoria, nonostante fossero scaduti i termini, nella quale si asseriva di aver ottemperato, nonostante tutto, negando il porto d'armi;
viene, quindi, presentata una contromemoria confutando in toto le tesi della Questura e nello stesso tempo inoltre venne presentata una interrogazione parlamentare (la n. 4-03776) rimasta inascoltata dal Governo Prodi;
ancora più incredibilmente il TAR emetteva un'ordinanza con la quale «respinge la suindicata domanda di esecuzione cautelare»;
nel mese di marzo 2007 venne inoltrato un ricorso al Consiglio di Stato per l'annullamento dell'ordinanza del TAR;
a luglio 2007 il Consiglio di Stato ribaltava l'ordinanza del TAR dando ragione al signor Lupia, ancora una volta e rimettendo le cose a posto;
invece non fu così, infatti la Questura con una nota inviata per posta avvisava che il porto d'armi sarebbe stato rilasciato;
ad una nuova diffida ad adempiere seguiva un nuovo diniego ed a questo punto il Lupia proponeva un nuovo ricorso al TAR che avrebbe dovuto essere risolutivo dovendosi pronunciare il TAR nel merito in modo definitivo;
infatti i legali del signor Lupia predisponevano il ricorso che veniva puntualmente accolto e col quale condannava, inoltre, l'amministrazione al pagamento di una somma pari a 1.500 euro;
la Questura non si fece sentire e, quindi, tramite i legali di fiducia, gli avvocati Alessandro Di Giovanni e Alberto Nachira di Roma, venne presentata una nuova diffida alla quale la Questura rispondeva che avrebbe opposto ricorso al Consiglio di Stato e questo nonostante una sentenza di merito già emessa dal TAR;
la situazione sopra rappresentata non è solo individuale, ma riguarda una moltitudine di soggetti che quotidianamente lottano contro le barriere erette inspiegabilmente da Prefetti e Questori in tutta Italia;
occorre dare un chiaro segnale della determinazione dello Stato nella lotta al bracconaggio che, secondo l'interrogante, è compromesso da vicende analoghe a quelle descritte in premessa -:
se il Ministro dell'interno sia a conoscenza dei fatti sopra citati e quali provvedimenti intenda assumere affinché siano riconosciuti ai cittadini i diritti che gli spettano in tempi ragionevoli e senza intralci come quelli che si sono verificati nel caso riportato in premessa.
(4-00925)

BERTOLINI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il direttore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti (Inmp), in occasione del Forum internazionale della Salute a Roma, ha affermato che le condizioni igieniche e sanitarie dei clandestini nel nostro Paese sono in peggioramento;
negli ultimi anni i casi di tubercolosi tra gli immigrati, malattia ormai da tempo debellata in Italia, sono aumentati del 300 per cento;

questa malattia è facilmente trasmissibile per via aerea soprattutto nei luoghi chiusi ed affollati;
i casi di Aids tra i cittadini extracomunitari residenti illegalmente solo nel Comune di Roma sono aumentati negli ultimi anni dal 9 al 19 per cento;
il pericolo di trasmissibilità aumenta proporzionalmente al numero di prostitute extracomunitarie e clandestine nel nostro Paese, visto che i clienti del mercato della prostituzione sono circa 9 milioni in Italia e l'80 per cento di questi richiede rapporti non protetti;
questi fenomeni portano la spesa sanitaria per i clandestini presenti sul territorio italiano ad aumentare notevolmente, appesantendo ulteriormente il bilancio della sanità pubblica, già in grave difficoltà -:
se vi siano ulteriori circostanze di cui ritengano opportuno mettere al corrente la Camera dei deputati;
se intendano assumere nuovi provvedimenti in materia di salute e sicurezza, rendendo più rigorosi i controlli sullo stato di salute dei clandestini al loro arrivo nei Cie;
se intendano limitare le spese sanitarie per i cittadini extracomunitari clandestini a carico del Servizio sanitario nazionale;
come intendano proteggere e garantire la salute dei cittadini italiani che frequentano, quotidianamente, luoghi affollati e chiusi a rischio contagio di tubercolosi;
come intendano affrontare il problema delle condizioni igienico-sanitarie delle prostitute e prevenire il contagio dell'HIV nella popolazione italiana;
se intendano riformare le disposizioni in materia sanitaria e assistenziale nei confronti degli extracomunitari clandestini.
(4-00930)

FRASSINETTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 2 novembre 2000 Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono state ammesse da parte del Ministero dell'Interno numerose domande personali per l'acquisizione della qualifica di «Funzionari Tecnici Antincendio Volontari»;
gli aspiranti a tale qualifica dovevano partecipare a un corso di formazione a carattere teorico-pratico al termine del quale sarebbero stati utilizzati dai rispettivi Comandi Provinciali presso i distaccamenti di appartenenza;
i corsi sono iniziati regolarmente ma, nonostante gli innumerevoli solleciti, non sono mai stati portati a termine lasciando gli aspiranti Funzionari Volontari in una situazione di attesa che perdura ancora oggi;
nel frattempo i vari Comandi Provinciali hanno assunto comportamenti differenti nei confronti del personale suddetto, creando sul territorio nazionale delle enormi disparità di trattamento;
l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004, che ha abrogato il n. 362 del 2000, ha fissato la modalità di reclutamento dei Funzionari Volontari riguardo alle domande posteriori al 76 del 2004 stesso, ma non ha disposto nulla circa le vecchie domande, creando una lacuna normativa per il personale che non era ancora stato reso operativo;
le carenze di organico e le esigenze di servizio impongono l'utilizzo «di fatto» del personale in questione in mansioni proprie dei Funzionari volontari -:
se non ritenga necessario ed urgente riconoscere al personale che ha presentato domanda tra il 2000 ed il 2004 la qualifica di «Funzionari Tecnici Antincendio Volontari», al fine di riorganizzare la posizione

del personale suddetto e ripristinare a livello nazionale un trattamento omogeneo della categoria.
(4-00952)

ZAMPARUTTI, BERNARDINI, BELTRANDI e MECACCI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro per le pari opportunità. - Per sapere - premesso che:
il 14 dicembre 2007 il Comune di Milano emette un'ordinanza per chiusura anticipata dei locali di Milano After Line e Next Grove alle ore 22.00. Il locale After Line di Via Sammartini, è stato per anni un punto di riferimento importante per la comunità gay italiana, sicuramente il primo e più conosciuto disco bar gay italiano, aperto normalmente fino alle due di notte;
la decisione della chiusura anticipata farebbe seguito ad una relazione della Questura di Milano dove, tra l'altro, si legge: «la zona della Stazione Centrale soffre di problemi per il comportamento tenuto da avventori di esercizi commerciali e pubblici che costituiscono luoghi di ritrovi di soggetti dalla chiara tendenza omosessuale, dediti al consumo di stupefacenti, all'abuso di sostanze alcoliche, e soliti a gesti di intemperanza, oscenità e disturbo ai residenti della zona...»;
sulla decisione del Comune di Milano, il titolare del locale After Line ha opposto un ricorso al Tar che ha annullato la decisione amministrativa;
il Comune di Milano presenta appello al Consiglio di Stato che il 10 giugno 2008 lo accoglie. Nell'ordinanza del Consiglio di Stato si legge: «... il Collegio ha ritenuto la restrizione d'orario in quanto adottata in conformità dell'ordinanza sindacale sugli orari, soggetta a regole severe in funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica... giustificata in relazione alla natura di licenza di pubblica sicurezza dell'autorizzazione». Secondo il Comune di Milano «il provvedimento di riduzione dell'orario di esercizio del locale citato in oggetto è volta a porre rimedio a una oggettiva situazione di grave pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, che allo stato permane. La finalità perseguita della disposizione non è dunque quella di sanzionare la condotta del gestore ... bensì quella di impedire attraverso la sua anticipata chiusura, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale ...»;
ad avviso degli interroganti la chiusura anticipata del locale After Line è stata decisa per colpire uno dei ritrovi della comunità gay indipendentemente dal degrato urbano della zona -:
se non ritenga il Ministro dell'interno che la relazione della Questura di Milano, probabile causa dell'azione amministrativa del Comune di Milano, contenga una esplicita forma di discriminazione verso le persone omosessuali;
se il degrado o «il grave pericolo per l'ordine pubblico» di alcuni quartieri della città di Milano, o di altre grandi metropoli, non vada combattuto con altri strumenti: ad esempio maggior vigilanza, maggiori strutture e servizi piuttosto che la limitazione dell'apertura di locali presenti in tali zone;
quanti altri locali, frequentati da persone con «chiare tendenze eterosessuali», hanno avuto nella città di Milano limitazione di orario di apertura adducendo ragioni di «ordine pubblico».
(4-00961)

...

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
con l'approvazione dell'emendamento Dis. 1.1. interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386), il Governo ha creato le condizioni perché si determini una situazione di grave disagio e difficoltà per il sistema universitario italiano, fino a comprometterne secondo gli interpellanti la stessa capacità di sopravvivenza e, conseguentemente, il venir meno del ruolo istituzionale che esso svolge per l'avanzamento culturale, civile e sociale del Paese;
nel suddetto provvedimento, tra l'altro, si concretizza una pesante riduzione del fondo di finanziamento ordinario degli Atenei e un altrettanto negativo congelamento del «turn over», previsto nella misura del 20 per cento, che comporterà un gravissimo impoverimento della didattica, della ricerca e dei servizi amministrativi delle Università;
tale effetto si presenta fortemente penalizzante in quanto non ha tenuto conto dell'andamento virtuoso che alcune Università hanno fatto registrare nella gestione delle proprie attività, risultati a fronte dei quali, nonostante fossero in linea con i parametri stabiliti dal Ministero dell'Università e della Ricerca, è corrisposto un pesante sottofinanziamento degli stessi Atenei;
è sostanziale e generica l'unitarietà «concettuale» del richiamato decreto, che non tiene in alcun conto le differenti posizioni e le diverse performance fatte registrare dagli atenei italiani evitando di operare, come invece sarebbe stato necessario e corrispondente a principi correttezza valutativa, efficacia e efficienza, una distinzione delle posizioni in questione con la previsione di misure e interventi dipendenti da tale posizione;
tale situazione, in particolare, colpisce l'Università della Calabria che, in questi anni, nonostante il raggiungimento di risultati di assoluto rilievo quali-quantitativo riconosciuti dagli organi preposti alla valutazione delle attività didattiche e scientifiche nazionali, si è vista in realtà corrispondere solo parte delle risorse ad essa dovute;
tale situazione, solo nel 2007, a fronte di una valutazione che per l'UniCal si è attestata sull'1,74 per cento (Fondo di Finanziamento Ordinario) in realtà si è concretizzata in un riconoscimento per lo stesso Ateneo del solo 1,40 per cento (Fondo di Finanziamento Effettivo);
per la suddetta Università il divario tra Fondo di Finanziamento Ordinario e Fondo di Finanziamento Effettivo è cronico e risulta crescente a partire dal 2003, con un conseguente mancato introito per l'UniCal fortemente penalizzante, quantificato in circa 107 milioni di euro;
tale andamento in «controtendenza» della misurazione effettiva delle performance, di fatto contraddice e smentisce il Patto per l'Università e la Ricerca presentato il 2 agosto 2007 dai Ministri dell'Economia e delle Finanze e del MiUR, fondato sulla valutazione «incentivante» delle performance ottenute dalle Università più virtuose, le quali avevano visto in questa iniziativa la possibilità di ottenere un riconoscimento economico per gli sforzi compiuti in passato, sia per quanto riguarda il perseguimento dell'eccellenza didattica e della ricerca che nella buona gestione delle risorse pubbliche;
è pesante il disagio e sono forti le ripercussioni negative che tale - per gli interpellanti - distorto approccio ha causato e determina per questo Ateneo -:
come intenda operare per ottenere una diversificazione dell'ambito applicativo dei propri provvedimenti, in rapporto alla capacità dimostrata dai singoli atenei di rispettare i parametri di efficienza e produttività e, in definitiva, di riuscire a raggiungere adeguati standard quali-quantitativi;
cosa intenda fare per quelle Università statali nelle quali il rapporto tra studenti in corso e docenti e equivalenti è inferiore alla media nazionale rilevata dal competente Ministero, affinché queste ultime

non risultino danneggiate dal provvedimento legislativo richiamato in premessa.
(2-00116) «Laratta, Occhiuto, Lo Moro, Misiti, Laganà Fortugno, Cesario, Ciriello, Strizzolo, Gozi, Farinone, Pierdomenico Martino, Berretta, Tassone, Cera, Galletti, Romano, Iannuzzi, Losacco, Oliverio, Cesare Marini, Villecco Calipari, Carella, Tidei, Trappolino, Lusetti, Grassi, Viola, Margiotta, Minniti, Fadda, Touadi, Melis, Tullo, Ferrari, Fogliardi, Codurelli».

Interrogazioni a risposta in Commissione:

GHIZZONI, BENAMATI e TOCCI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
lo Spazio è un settore strategico per ciascun Paese moderno e da esso non si può prescindere per impieghi e scopi di politica nazionale e internazionale, in condizioni sia di normalità sia di emergenza;
l'Italia, che contribuisce attivamente allo studio dello spazio, è uno dei 17 membri europei che fa parte dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA);
l'Agenzia Spaziale Europea rappresenta la porta di accesso allo spazio per l'Europa. La sua missione consiste nello sviluppo delle capacità spaziali europee e nella garanzia che gli investimenti effettuati per la conquista dello spazio continuino a produrre vantaggi e ricadute positive per tutti i cittadini europei;
l'Italia, attraverso l'attività dall'agenzia spaziale italiana (ASI), è considerato uno tra i Paesi all'avanguardia in molte applicazioni tecnologiche;
con il programma COSMO-SkyMed, il primo programma spaziale per applicazioni duali (civili istituzionali/commerciali e militari) pensato e finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dal Ministero della difesa e sviluppato da un team di industrie nazionali sotto il controllo dell'ASI, l'Italia dispone di uno dei sistemi spaziali per Osservazione della Terra tecnologicamente più avanzati ed idonei a garantire un significativo miglioramento per il controllo dell'ambiente;
attraverso l'Asi, l'Italia partecipa con diversi progetti allo sviluppo dell'infrastruttura tecnologica attualmente in preparazione per l'avvento del sistema Galileo (il primo sistema globale di localizzazione e navigazione via satellite) e partecipa attivamente al progetto dei satelliti Sicral, il primo sistema italiano per Comunicazioni Militari via satellite, che pone il Paese in una posizione di assoluta leadership spaziale in Europa, consentendo telecomunicazioni efficaci e tempestive in tutte le situazioni operative, comprese quelle di crisi, missioni umanitarie o di mantenimento della pace;
per la prima volta, dopo oltre trent'anni, l'Italia presiederà alla Triennale riunione del Consiglio dell'agenzia spaziale europea, che si terrà a Den Haag il prossimo novembre;
tale appuntamento è per il nostro Paese un riconoscimento di grande prestigio ed in particolare un successo dell'Agenzia Spaziale italiana (ASI) e anche in considerazione dell'impegno che l'ASI dovrà assumere in occasione della suddetta Conferenza -:
se il ministro interrogato non consideri indispensabile garantire i finanziamenti necessari per dare continuità ai progetti Galileo, Cosmo SKY-Med e Sicral;
quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di garantire il coordinamento delle amministrazioni centrali dello Stato interessate ai suddetti programmi e quale sia lo stato di preparazione della conferenza interministeriale e le direttive impartite, in occasione del suddetto evento europeo, all'agenzia Spaziale italiana (ASI).
(5-00313)

GHIZZONI, COSCIA, DE TORRE, DE PASQUALE, PES e SIRAGUSA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il 31 luglio 2008, con nota della Direzione generale del personale, ha comunicato alle seguenti associazioni professionali, tra le più rappresentative del mondo della scuola, la riduzione di utilizzazioni di insegnanti per l'anno scolastico 2008/09: in particolare la riduzione di quattro insegnanti alla Cooperativa insegnanti di iniziativa democratica (CIID), ente cooperativo promosso dal Centro di iniziativa democratica degli insegnanti (CIDI), due insegnanti all'Unione cattolica italiana insegnanti medi (UCIIM) e un insegnante all'Associazione italiana maestri cattolici (AIMC);
il quadro delle utilizzazioni era già stato definito in data 23 aprile 2008, per tutte le associazioni e su questa base ogni organizzazione aveva provveduto a programmare le proprie attività ed a coinvolgere i docenti individuati (che hanno quindi operato scelte di posizione giuridica);
la legislazione vigente (articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) già impone rigidi limiti numerici alla utilizzazione del personale della scuola per compiti di sostegno all'autonomia ed alla professionalità presso enti ed associazioni di insegnanti (100 disponibilità);
a fronte dell'ampio numero di docenti in servizio e della costante diminuzione delle risorse finanziarie pubbliche destinate alla formazione permanente dei docenti (ormai ridotta alla risibile cifra di 12 euro pro-capite all'anno per addetto, stante l'ultimo contratto integrativo in merito stipulato il 4 luglio 2008), debba essere dunque salvaguardato e semmai potenziato il ruolo delle associazioni e del personale docente ad esse assegnato, in grado di sostenere e ampliare le occasioni di formazione, di ricerca, di diffusione delle buone pratiche didattiche tra gli operatori della scuola;
l'impoverimento della capacità di iniziativa delle più importanti associazioni professionali degli insegnanti - caratterizzate storicamente dal pluralismo, presenti anche in territori poveri di risorse culturali, impegnate al recupero della dignità professionale - manda alla scuola italiana un segnale contraddittorio rispetto alle dichiarazioni di principio che vorrebbero ripristinare una immagine positiva della funzione docente ed elevare il profilo di un insegnamento di qualità -:
quali siano le ragioni che hanno ispirato tale provvedimento, i criteri seguiti per le assegnazioni del personale dirigente e docente e le verifiche effettuate per stabilire il possesso dei requisiti di legittimazione degli enti destinatari delle assegnazioni;
se, inoltre, il Ministro interrogato non intenda ricondurre a più esplicite finalità di sostegno al lavoro degli insegnanti la ratio della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (articolo 26, comma 8).
(5-00315)

SIRAGUSA, BURTONE e BERRETTA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la Scuola Superiore di Catania è una struttura didattica residenziale universitaria di alta formazione il cui scopo è: valorizzare le capacità di giovani, iscritti ai corsi di laurea dell'Università degli Studi di Catania, mediante la formazione integrativa e l'avvio precoce alla ricerca; offrire percorsi formativi post laurea innovativi e di elevata qualificazione attraverso l'attivazione di Master di II livello, Corsi di Formazione avanzata e dottorati di ricerca; garantire la sintesi tra didattica, ricerca e occupazione;
gli allievi, reclutati attraverso un selettivo esame di ammissione, vivono gratuitamente all'interno di un'unica struttura collegiale e condividono, oltre alle attività didattiche e di studio, anche momenti di vita in comune;

all'interno della residenza si svolgono lezioni frontali, seminari, eventi culturali e conferenze;
la didattica, la ricerca e i seminari sono condotti da docenti universitari, da autorevoli studiosi e scienziati di chiara fama;
l'impostazione tipica del campus, fa della Scuola un luogo dove la costante interazione tra studenti, docenti, ricercatori e tutor, alimenta il senso di comunità e d'appartenenza degli allievi e, nel contempo, favorisce il loro sviluppo culturale e umano, incoraggiandone curiosità e libertà intellettuale;
didattica integrativa universitaria, interculturalità, interdisciplinarietà, accostamento precoce alla ricerca, innovazione tecnologica, alleanza sinergica tra Università e mondo dell'impresa sono le peculiarità della Scuola Superiore di Catania;
nel 2004, dopo 5 anni di sperimentazione ed una positiva valutazione da parte del Ministero, la Scuola è stata istituzionalizzata all'interno dell'Università di Catania;
nel panorama universitario del Mezzogiorno d'Italia la Scuola, rappresenta elemento di attrazione per giovani particolarmente dotati che, a conclusione di un rigoroso percorso formativo, avranno acquisito strumenti e metodi che consentiranno loro di operare all'interno del mondo accademico e della ricerca, oltre che nei settori dell'imprenditoria, della dirigenza pubblica, della finanza e della politica;
gli allievi della Scuola denunciano preoccupati, che oggi, alla scadenza decennale del Consorzio «Istituto Superiore di Catania per la Formazione di Eccellenza» (di cui fanno parte vari Enti pubblici e privati), in assenza di nuovi fondi l'istituto rischia la chiusura, soprattutto a seguito della negazione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, del conferimento dell'autonomia, propedeutica all'accesso ai fondi di finanziamento ordinari per le Scuole Superiori a Statuto Speciale;
le necessità finanziarie ammontano a soli due milioni di euro annui per l'espletamento di tutte le attività ordinarie;
la chiusura della Scuola Superiore di Catania sarebbe un duro colpo per l'Alta formazione e quindi per la crescita socio-culturale ed economica della Sicilia e di tutta l'Italia in generale;
attraverso numerosi corsi post lauream, inoltre, la Scuola ha creato strettissimi legami con tutta l'Area del bacino del Mediterraneo, che irrimediabilmente andrebbero perduti -:
se non si ritenga opportuno, visti i giudizi estremamente positivi espressi dagli organi ministeriali competenti in sede di valutazione, provvedere ad uno stanziamento che vada incontro alle esigenze finanziarie della Scuola Superiore di Catania.
(5-00318)

CAPARINI, PINI, GOISIS, GRIMOLDI, STUCCHI, VOLPI, NICOLA MOLTENI, CROSIO e GIDONI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 143 del 2004, aveva previsto l'attribuzione di un doppio punteggio all'insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna; in precedenza, tale speciale valutazione era stata invece prevista dalla legge n. 90 del 1957 soltanto per il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna pluriclasse;
la legge n. 186 del 2004, ha poi chiarito che il punteggio doppio veniva attribuito esclusivamente al servizio prestato nelle sedi situate al di sopra dei 600 metri sul livello del mare e non anche al servizio reso in sedi diverse della stessa scuola; ciò a partire dall'anno scolastico 2003/2004;

l'applicazione di questa normativa ha creato numerosi problemi ed un nutrito contenzioso; il Governo è pertanto intervenuto e, in sede di legge finanziaria 2007, la normativa stessa è stata abrogata con effetto dal 1o settembre 2007;
successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 11 del 26 gennaio 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'anzidetta disposizione della legge n. 143 del 2004, limitando il beneficio del doppio punteggio solo ai servizi prestati nelle scuole primarie pluriclasse di montagna, come previsto originariamente dalla legge n. 90 del 1957, in considerazione della particolare gravosità di tale tipo di servizio;
ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale il Ministero dell'istruzione ha consultato l'Avvocatura Generale dello Stato ed ha proceduto ai conseguenti adempimenti amministrativi, tra cui l'adozione del decreto direttoriale del 16 marzo 2007, di cui l'interrogante chiede la modifica;
in particolare, sono stati decurtati i precedenti punteggi derivanti dal servizio prestato in scuole di montagna, dando, tuttavia, la possibilità a coloro che avessero prestato tale servizio in pluriclassi di scuole primarie di montagna nel quadriennio 2003-2007, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale, di ottenere il ripristino del punteggio raddoppiato e sono stati fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che nei pregressi anni scolastici, anche in virtù del punteggio conseguito in misura doppia, avevano ottenuto la nomina in ruolo;
l'associazione Precari di Montagna ha presentato ricorso al Tar del Lazio per l'annullamento, previa sospensiva, sia del decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 (recante «approvazione della tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006»), sia del decreto direttoriale del 16 marzo 2007 (recante «integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Trasferimenti da una all'altra provincia. Reinserimenti. Norme comuni alla I, II, e III fascia delle graduatorie»), con particolare riferimento all'articolo 3 del predetto decreto;
i ricorrenti sono iscritti nelle graduatorie permanenti valide sia per l'immissione in ruolo sia per l'assegnazione degli incarichi di supplenza nelle scuole statali. Detti docenti, oltre ad essere iscritti nelle predette graduatorie, hanno insegnato, a partire dall'anno scolastico 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007 nelle scuole «di montagna» e cioè in quelle scuole di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare. Molti dei ricorrenti, inoltre, hanno insegnato, oltre che nelle zone di montagna, anche nelle scuole pluriclasse;
i ricorrenti sono docenti dell'associazione Precari di Montagna hanno optato per l'insegnamento nelle predette scuole di montagna, con prevedibile maggiore dispendio di energie e maggiori costi rispetto alla possibilità di insegnamento in scuole vicine alla propria residenza, anche con la prospettiva di usufruire, nei criteri di valutazione dei titoli, come prevede l'articolo 1 della legge n. 143 del 4 giugno 2004, dell'attribuzione del doppio punteggio (24 punti anziché 12);
il sottosegretario Letizia De Torre in risposta all'interrogazione Caparini 5-01405 ha dichiarato che: «per consolidata giurisprudenza, le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo inficiando, fin dall'origine, la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche «consolidate» in virtù di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto. A tal proposito, va ricordato che, già in relazione all'ordinanza n. 2849 del 14 giugno 2007 del TAR del Lazio, sfavorevole all'Amministrazione,

analoga a quella del medesimo TAR n. 3140 del 27 giugno 2007, richiamata dall'Onorevole interrogante a sostegno della propria richiesta, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3462 del 3 luglio 2007, ha accolto l'appello presentato dal Ministero. L'Alto Consesso ha ritenuto legittimo l'operato dell'Amministrazione, avendo considerato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 2007 ha superato quanto disposto dalla legge n. 296 del 2006 e che, con riguardo alle graduatorie in argomento, non si è in presenza di rapporti esauriti o definiti. Di ciò il Ministero ha informato gli uffici scolastici periferici con circolare prot. n. 13690 del 5 luglio 2007, confermando le disposizioni già impartite in proposito all'articolo 3, comma 3, del decreto direttoriale del 16 marzo 2007, dettate in applicazione dell'anzidetta sentenza della Corte Costituzionale. Il Consiglio di Stato continua ad adottare ordinanze di accoglimento dei ricorsi in appello proposti dall'Amministrazione avverso provvedimenti cautelari del TAR Lazio analoghi a quello richiamato dall'Onorevole interrogante; ciò costituisce un indirizzo consolidato dell'Alto Consesso, a conferma della legittimità dell'operato dell'Amministrazione riguardo alla pronuncia della Corte Costituzionale contenuta nella sentenza n. 11 del 2007»;
il Ministero della pubblica istruzione, in esecuzione dei citati decreti, ha proceduto all'applicazione degli effetti retroattivi senza tenere conto del dettato normativo in base al quale la «decurtazione dei punteggi già assegnati, a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 e relativi a servizi già espletati dai docenti in parola» violano la clausola prevista ai commi 605, lettera c), e 607, articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che fanno «salvi rispettivamente la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla data del 1o settembre 2007, nonché le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti, relative al biennio 2005/2006 e 2006/2007»;
il decreto direttoriale in contrasto col dettato normativo giustificato da una erronea lettura della sentenza n. 11 del 2007 della Corte costituzionale ha stabilito che «A decorrere dall'anno scolastico 2003-2004, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2007 è annullata la doppia valutazione dei servizi prestati nelle scuole situate nei comuni di montagna. La riduzione del 50 per cento del punteggio viene fatta d'ufficio dal Sistema informativo»;
il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale avrebbe superato quanto disposto dalla legge n. 296 del 2006 (commi 605 e 607 Finanziaria 2007);
il Tar Lazio ha affermato che «l'ordinamento non conosce la possibilità di declaratorie d'incostituzionalità implicite» e, di conseguenza, i commi 605, lettera c) e 607 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007) non possono essere neutralizzati dalla pronuncia della Corte costituzionale;
la sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2007, non ha superato quanto stabilito dai commi 605, lettera c), e 607 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che fanno salvi la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data, non ritorni sulle proprie decisioni cambiando orientamento e, quindi, accolga l'appello cautelare;
la legge n. 143 del 4 giugno 2004 estende la nozione di scuola di montagna alle scuole di ogni ordine e grado prevedendo che «a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione in base alla tabella di valutazione (articolo 1, comma 1)». Tale tabella, al punto B. 3), lettera h), recita che «il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado, situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1o marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari, è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è

collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare». A questo proposito si ricorda l'interpretazione autentica, in senso restrittivo, contenuta nel provvedimento «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione», in base alla quale «Il punto B. 3 lettera h) della tabella omissis si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra di seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola»;
sulla base delle disposizioni finanziarie per il 2007 (legge n. 296 del 2006), la cui entrata in vigore è anteriore alla data di pubblicazione della sentenza n. 11 del 2007 della Corte costituzionale, si sono determinati i seguenti effetti giuridici: a) la definizione di un piano triennale (2007/2009) per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente, da adottare mediante successivo decreto interministeriale; b) la trasformazione di graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; c) in correlazione al piano triennale è dichiarata abrogata, con effetto dal 1° settembre 2007, la disposizione di cui al punto B. 3), lettera h) della tabella di valutazione dei titoli, salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data; d) è conferita al Ministero il compito di ridefinire la citata tabella di valutazione dei titoli, mediante successivo decreto ministeriale, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica istruzione (CNPI), alle seguenti condizioni; i) con decorrenza dal biennio 2007/2008 e 2008/2009; ii) in correlazione al citato piano triennale; e iii) fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006 e 2006/2007, nell'ambito di una generale ratio di tutela dei servizi già prestati dai docenti in condizioni di precariato;
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) condivideva di «far salva la doppia valutazione nelle scuole di montagna secondo la recente sentenza della Corte costituzionale» motivando tale scelta con la necessità «di non alterare equilibri già esistenti e consolidati nelle attuali graduatorie permanenti, denominate oggi, graduatorie ad esaurimento»;
i decreti in parola, impugnati dai docenti interessati, e con essi gli atti prodromici e consequenziali, hanno determinato un rimescolamento delle graduatorie permanenti e uno stravolgimento dei diritti acquisiti a causa della cancellazione, a decorrere dagli anni scolastici 2003/2004, dei doppi punteggi già attribuiti e consolidati con le attuali graduatorie. Inoltre, i docenti che stanno insegnando nel corrente anno scolastico nelle scuole di montagna, con l'applicazione del decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 e del decreto direttoriale 16 marzo 2007, si vedrebbero lesi nelle loro legittime aspettative in quanto non gli verrebbero attribuiti i punti in misura doppia previsti per legge, con ciò stravolgendo, in corso di insegnamento, le loro legittime aspettative, tutelabili quanto meno fino alla data di pubblicazione della sentenza n. 11 del 2007 della Corte costituzionale;
sulla questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Sicilia e Tar Molise, la Corte costituzionale nella sentenza n. 11 del 2007, ha ritenuto non fondate le censure relative alla violazione degli articoli 28 e 97 della Costituzione (principio di predeterminazione dei titoli da parte della legge e presunta deresponsabilizzazione dei funzionari pubblici) e quelle afferenti gli articoli 24 e 113 della Costituzione (presunta violazione dei diritti di difesa dei docenti e diritto degli stessi di agire a tutela dei propri interessi). La Corte costituzionale (al punto 6 della sentenza n. 11 del 2007) ha ritenuto altresì infondate le censure sollevate in merito ai limiti temporali del «meccanismo premiale» oggetto di vaglio costituzionale precisando che: «In primo luogo, la disposizione interpretata, per il suo stesso contenuto (valutazione dei titoli per la rideterminazione della graduatoria) non

poteva che avere ad oggetto titoli precedentemente acquisiti». La Corte costituzionale ha quindi ripetutamente chiarito che il principio di tutela del cittadino - elemento essenziale dello Stato di diritto - si considera leso da quelle disposizioni retroattive - nella cui categoria non rientra quella in esame - che «trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori». La norma delimita ad un anno la considerazione del servizio prestato e quindi, non incide su situazioni ormai definite. Diversamente, la Corte costituzionale ha riconosciuto fondate le censure relative al meccanismo premiale per criterio altimetrico, in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. In particolare ha riconosciuto conforme all'articolo 3 della Costituzione, la differenziazione del trattamento «limitatamente all'insegnamento nelle scuole di montagna pluriclasse, in relazione all'effettiva maggiore gravosità dell'impegno richiesto, ancorando altresì detta differenziazione alla presenza di criteri di merito, da porsi necessariamente alla base del reclutamento dei docenti (articolo 97 della Costituzione)»;
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del punto B) lettera h) della tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 97 del 2004 (convertito dalla legge n. 143 del 2004) solo nella parte in cui «con riferimento ai comuni di montagna non limita l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse»;
il Ministero della pubblica istruzione ha applicato le disposizioni di legge vigenti e costituzionalmente conformi, anche alla luce del richiamato vaglio della Corte, in relazione alle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) per il biennio 2007-2009 senza tenere conto dei diritti maturati anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 11 del 2007 della Corte costituzionale;
l'amministrazione scolastica non può esercitare un controllo «diffuso» sulla legittimità delle leggi, e quindi essa deve limitarsi ad applicarle ed eseguirle, fino a che siano ritenute, presuntivamente, costituzionalmente legittime;
la sezione terza-bis del Tar del Lazio che aveva accolto le istanze cautelari su ricorsi analoghi, ha respinto la richiesta di sospensione cautelare dei decreti ministeriali sul presupposto, fra l'altro, dell'«insussistenza del fumus boni juris alla luce dell'orientamento assunto, in sede cautelare, dal Consiglio di Stato»;
il CSA di Cuneo in data 25 luglio 2007, considerati il DDG datato 16 marzo 2007 del MPI contenente disposizioni in ordine alle integrazioni, aggiornamenti, trasferimenti da una ad altra provincia e reinserimenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (ex permanenti) del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 ha apportato, in autotutela, la rettifica delle graduatorie nei casi in cui un eventuale ricorso per 19 docenti accogliendo l'ordinanza del Tar del Lazio n. 3140 per il ricorso n. 4512 del 2007;
il CSA di Sondrio il 25 giugno 2008, in esecuzione di ordinanza cautelare di sospensione emessa dal TAR Lazio n. 3145 in data 27 giugno 2007, ha rettificato le graduatorie ad esaurimento, pubblicate con circolare n. 231/6 prot. n. 12322/U in data 13 luglio 2007. Il personale continuerà a permanere a meno titolo nelle relative graduatorie con il punteggio precedente, fino alla notifica della sentenza definitiva. Conseguentemente, i docenti in graduatoria, in base al punteggio precedente, avranno titolo ad essere individuati quali destinatari di contratti sia a tempo determinato, che indeterminato. Il punteggio attribuito con riserva, invece, non dà titolo all'individuazione del predetto personale, quale destinatario di contratti né a tempo determinato, né indeterminato, fino allo scioglimento della riserva per definizione del contenzioso in atto;
la certezza del diritto e il rispetto della legalità impongono di tutelare i diritti dagli insegnanti che hanno fatto la scelta di insegnare, con enormi sacrifici, in

comuni di montagna, in base ad una legge vigente al momento della scelta stessa;
il Tar del Lazio dovrà emanare la sentenza nel merito della materia trattata, nonché in ordine al risarcimento del danno richiesto;
l'ordinanza di esecuzione n. 2378/2008 (ric. 4660/2007) è afferente l'ordinanza di accoglimento della sospensiva n. 3145/2007. Il Ministero non propose tempestivamente l'atto di appello e pertanto il Consiglio di Stato non potè riformare la medesima ordinanza (come viceversa fece negli altri casi di accoglimento delle sospensive). Pertanto, sulla base di tale accadimento processuale si è realizzata un'evidente disparità di trattamento tra docenti che si trovano in identiche situazioni. Per l'effetto, il CSA di Sondrio ha dovuto ricalcolare il doppio punteggio, ancorché con riserva e senza attribuzione di titolo ai fini dei contratti a tempo determinato o indeterminato;
l'articolo 136 della Costituzione recita che «quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali -:
quali iniziative il ministro intenda intraprendere a tutela dei diritti di tutti gli insegnanti precari di montagna su tutto il territorio nazionale, così come una norma ha tolto il doppio punteggio a livello nazionale, così ci deve essere una direttiva unica che possa uniformare nuovamente la situazione di tali insegnanti, affinché non si creino disparità di trattamento tra gli stessi, a differenza di quanto attualmente sta succedendo a livello provinciale tra i vari USP;
se non ritenga necessario modificare il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 recante «approvazione della tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006» e il decreto del Direttore Generale del 16 marzo 2007 recante «integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Trasferimenti da una all'altra provincia. Reinserimenti. Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie», in particolare l'articolo 3 del predetto decreto recante «norme specifiche per la terza fascia. Aggiornamenti e nuovi inserimenti», nonché di ogni altro atto prodromico consequenziali e comunque connessi, nella parte in cui non fanno salvi posizioni e punteggi già riconosciuti ai precari che hanno usufruito dell'articolo 1 della legge n. 143 del 4 giugno 2004;
se il Ministro nell'attesa della decisione nel merito dei ricorsi giurisdizionali al riguardo presentati al TAR del Lazio, disponga che gli Uffici scolastici provinciali formulino, in autotutela, due diverse graduatorie al fine di consentire a tutti i docenti in graduatoria di conoscere la posizione con punteggio decurtato e quella che avrebbero, invece, nel caso di decisione di merito degli organi giurisdizionali favorevole ai ricorrenti; ciò in analogia a quanto fatto dall'Ufficio scolastico provinciale di Cuneo con provvedimento del 25 luglio 2007, a seguito dell'ordinanza del TAR del Lazio n. 3140 in data 27 giugno 2007, che ha accolto la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale con il ricorso 4512 del 2007.
(5-00320)

Interrogazioni a risposta scritta:

CATANOSO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la Scuola Superiore di Catania è una struttura didattica e residenziale di alta formazione universitaria, il cui scopo è di valorizzare le capacità dei giovani, iscritti

ai corsi di laurea dell'Università degli Studi di Catania, mediante la formazione integrativa e l'avvio precoce alla ricerca e di offrire percorsi formativi post lauream innovativi e di elevata qualificazione attraverso l'attivazione di master di II livello, corsi di formazione avanzata e dottorati di ricerca;
l'ordinamento è ispirato a quello della Scuola Normale Superiore di Pisa, storica struttura d'eccellenza nel panorama universitario italiano. Gli allievi ordinari frequentano i corsi dell'Università di Catania e anche corsi interni aggiuntivi che devono superare entro ciascun anno accademico mantenendo la media di 27/30;
i risultati della Scuola Superiore di Catania, nonostante i soli dieci anni di attività, sono ampiamente confermati dalle pubblicazioni consultabili all'indirizzo http://www.scuolasuperiorecatania.it/attric/public.php prodotte dai suoi Allievi ed ex-Allievi, molti dei quali lavorano in importanti aziende e centri di ricerca internazionali, quali Massachussetts Institute of Technology, University of California - San Diego, University of Colorado, Scuola Normale Superiore di Pisa, diversi Atenei italiani, Ferrari, Lamborghini, Fiat, Telecom, Accenture, RAI;
questa struttura è l'unica di questo genere nel Meridione d'Italia insieme all'Isufi di Lecce, e oggi, alla scadenza decennale del Consorzio «Istituto Superiore di Catania per la Formazione di Eccellenza» (di cui fanno parte vari Enti pubblici e privati), in assenza di nuovi fondi rischia la chiusura, come denunciato dalle organizzazioni giovanili e studentesche della città di Catania, Azione Giovani ed Azione Universitaria, soprattutto a seguito della negazione, da parte del Ministero interrogato, del conferimento dell'autonomia, propedeutica all'accesso ai fondi di finanziamento ordinari per le Scuole Superiori a Statuto Speciale;
considerato che le necessità finanziarie ammontano a soli due milioni di euro annui per l'espletamento di tutte le attività ordinarie, e visti i giudizi estremamente positivi espressi dagli organi ministeriali competenti in sede di valutazione, la chiusura della S.S. di Catania appare come un colpo letale all'Alta formazione e quindi alla crescita socio-culturale ed economica della Sicilia e di tutta l'Italia in generale;
attraverso numerosi corsi post lauream la Scuola ha, inoltre, creato strettissimi legami con tutta l'Area del bacino del Mediterraneo, che irrimediabilmente andrebbero perduti -:
quali iniziative intenda adottare il ministro interrogato affinché la Scuola Superiore di Catania ottenga l'autonomia gestionale e didattica e possa in tal modo continuare a svolgere il proprio ruolo istituzionale.
(4-00947)

GRIMOLDI, CAPARINI, NICOLA MOLTENI e VOLPI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'università Bicocca di Milano risulterebbe egemonizzata dai cosiddetti soloni della cultura di sinistra che propongono testi e materiali di studio, con cui si tende ad imporre l'egemonia culturale di determinate ideologie, passando dalla retorica celebrativa sulla resistenza e sul sessantotto alla propaganda pacifista, indicando come razzisti coloro che si oppongono alla standardizzazione culturale;
la libertà di formazione e dialettica si attua attraverso la cultura (che vuol dire coltivazione) nel concreto linguistico, storico, letterario, geografico, matematico-geometrico-scientifico, eccetera;
le università insegnano ai giovani a sovrapporre e confondere la «cultura di sinistra» con la stessa idea di cultura, che è ben altra cosa: il messaggio che è passato e che è divenuto parte del nostro codice genetico formativo è fin dal dopoguerra chiaro, quanto assurdo: solo la sinistra garantisce, tutela e incentiva la cultura;

l'ideologia e i valori culturali della destra italiana sono stati esemplificati in pochi concetti: Dio, Patria, famiglia e fascismo;
la destra per la communis opinio si esaurisce qui, come se non ci fossero stati uomini di spessore, come se nessuno si fosse mai interessato alla cultura, all'arte o alla scienza;
la cultura libraria, teatrale, musicale, cinematografica e televisiva è sempre stata appannaggio degli scrittori di sinistra, degli attori e registi di sinistra, dei cantanti e cantautori di sinistra e dei presentatori e personaggi di sinistra;
l'occupazione di ogni settore della creatività e dell'intrattenimento ha causato l'inevitabile senso unico del pensiero e, soprattutto, un crescente quanto preoccupante relativismo etico del quale la sinistra, in una sorta di suicidio emancipatorio, si è sempre fatta bandiera;
la monocultura orientata a sinistra in Italia è un dato ormai accertato, consolidato se si guarda ai maggiori quotidiani (Corriere della Sera, La Stampa, Repubblica) alla TV e in particolare La7, Raitre, Rainews24 o se si leggono i libri di storia, o si guardano i rotocalchi televisivi (Santoro e Floris sono l'esempio più lampante), o chi declama i versi danteschi, o chi fa il giullare nei teatri o partecipa al Festival di Cannes, per averne conferma;
il ruolo tuttora arrogante e spropositato dei sindacati (soprattutto della CGIL) impedisce ancora un certo fenomeno culturale nei posti di lavoro, nelle scuole e nelle università che non sia politicamente orientato a loro favore nonché a favore della parte politica definita «sinistra»;
con l'uscita di scena dell'Urss e del Pci l'egemonia è un'onda lunga, certamente importante, ma sostanzialmente circoscritta in campo culturale alla spinta propulsiva del sistema delle lottizzazioni negli enti culturali definite negli anni Settanta. Certamente oggi - dopo la caduta del Muro di Berlino e il dissolvimento del comunismo in Europa - quasi nessuno si dichiara più comunista, ma se si guarda ai testi scolastici maggiormente usati per l'insegnamento della storia non c'è stata nessuna revisione. Solo qualche prudente e pudica aggiunta: gulag, foibe e Cefalonia;
l'impianto rimane invariato: oggi il cuore dell'egemonia - è infatti soprattutto in campo storico;
permane cioé - nella ricerca e nella didattica all'ombra dell'Insmli, l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione italiano, che da culla della memorialistica dei comandanti comunisti partigiani è diventato in Italia - attraverso successive convenzioni con il ministero della pubblica istruzione - il perno della ricerca e della didattica dell'intero Novecento;
l'insegnamento impartito da Giorgio Rochat è il seguente: «La sottolineatura della continuità della società e della politica italiana da Giolitti a De Gasperi attraverso Mussolini: una continuità tra scelte moderate e nazionaliste, in cui la Resistenza rappresenta un momento di rottura democratica». Pertanto abbiamo una manualistica dominante volta a inculcare un senso di vergogna per quella che è stata in Italia la «democrazia reale» senza il Pci, dipingendo la mafia come conseguenza dello sbarco anglo-americano in Sicilia, il terrorismo come conseguenza dell'adesione dell'Italia alla Nato, la corruzione come conseguenza dell'esclusione del Partito comunista dal Governo;
ci troviamo in una sorta di «storicismo marxista in un unico paese»: solo in Italia l'insegnamento della storia è blindato, ignorando la comunità scientifica internazionale sul Novecento da Furet e Nolte, da Pipes e Conquest e Courtois;
l'ignoranza dilaga nella scuola e le università, che dovrebbero produrre la crema intellettuale della Nazione, non riescono più ad essere poli di eccellenza e di

cultura. La ricerca scientifica è ridotta al lumicino, e le nostre menti migliori sono costrette ad espatriare, cercando fortuna all'estero -:
se, alla luce di quanto espresso in premessa e, in particolare in merito al dibattito sull'«egemonia» in Italia della cultura filiata dalla tradizione marxista e comunista, non intenda adoperarsi, onde evitare che l'eccessiva ingerenza della politica nella cultura che nomina, spartisce e parcellizza a favore dell'uno o dell'altro, soffochi la meritocrazia e con essa la vera vita culturale del nostro Paese, attuando nuove politiche per la creazione di nuove strutture, che abbiano la capacità di organizzarsi nell'ambito della ricerca, soprattutto storica e dei programmi didattici in generale, allo scopo di creare «intellighenzie libere di pensare»;
se non ritenga infine opportuno assumere le iniziative di sua competenza affinché, nel rispetto dell'autonomia universitaria, siano assunti docenti meno politicizzati, tanto a sinistra quanto a destra, ma che dimostrino di aver acquisito significative esperienze professionali extrauniversitarie ovvero risultati di particolari ricerche o di studi di alta qualificazione scientifica o professionale.
(4-00950)

TESTO AGGIORNATO AL 17 GIUGNO 2010

...

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

LAGANÀ FORTUGNO. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la legge finanziaria N. 296 DEL 2006 ha stabilito, all'articolo 1, comma 1156, lettera e), che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
detti fondi sono stati integrati con la legge finanziaria n. 244 del 2007 all'articolo 2, comma 549, con lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
al comma 550 dell'articolo 2 della legge 244 del 2007 si dispone che nel limite di spesa di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili. A questo scopo gli enti utilizzatori possono avvalersi, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557, della citata legge n. 296 del 2006, della facoltà di procedere ad assunzioni in pianta organica

a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al comma 550, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone annualmente con proprio decreto, a far data dall'esercizio 2008, a beneficio dei comuni di cui al comma 550, la copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle ASU e alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato;
infine la finanziaria per l'anno 2008 varata dal governo Prodi al comma 551 dell'articolo 2 autorizzava il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in attuazione della legge;
il decreto-legge n. 112 del 2008 prevede una serie di tagli alle risorse a disposizione del Ministero del lavoro che dovrà poi definire con apposito decreto;
è forte la preoccupazione tra gli LSU e tra lavoratori impegnati in ASA che detti tagli vadano ad incidere sulla possibilità di procedere ad una stabilizzazione della loro posizione -:
se e quali iniziative il Ministro abbia già attivato per dare seguito alle disposizioni previste dalle precedenti finanziarie per procedere alla stabilizzazione degli LSU e se e in quale maniera le misure contenute all'interno del decreto-legge n. 112 del 2008, andranno ad incidere negativamente sui progetti attivati per la loro stabilizzazione.
(4-00917)

CIOCCHETTI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la ARC Automotive Italia S.r.l. è un'azienda che produce ricambi e componenti per auto, con sede a Colleferro in via Ariana;
detta azienda, che da oltre un decennio rappresenta un importante insediamento industriale della zona, lo scorso 31 luglio ha comunicato ai sindacati, al Ministero del lavoro e alla Regione Lazio, attraverso la necessaria prassi, l'apertura della procedura di mobilità di tutto il personale ai sensi dell'articolo 24 della legge 223 del 1991;
tale procedura investe quasi 200 lavoratori che nell'azienda di Colleferro hanno trovato, nel corso degli anni, il luogo adatto ove poter sviluppare le loro capacità professionali e, al tempo stesso, la fonte di sostentamento e di reddito per loro e le loro famiglie;
dall'analisi delle schede trasmesse al Ministero del lavoro per l'avvio della predetta procedura, si evince che i rappresentanti dell'azienda ritengono ormai improcrastinabile la riorganizzazione della fabbrica e del gruppo e ciò determina una eccedenza di personale, sia tecnico sia amministrativo, con la irreversibile necessità di messa in mobilità di tutto il personale;
tutti i dipendenti della ARC Automotive S.r.l. hanno ricevuto in data 31 luglio 2008 la comunicazione dell'avvio della procedura per la mobilità a partire dal 1o agosto 2008 e, conseguentemente, da tale data loro stessi e le loro famiglie saranno privati del sostentamento economico, situazione che ha provocato lo sconcerto nei tanti nuclei familiari coinvolti ed anche tra la cittadinanza tutta della città di Colleferro;

dall'incontro tra i vertici dell'azienda e le istituzioni locali non è emerso nessun elemento utile a scongiurare il licenziamento di tutti i dipendenti -:
quali immediate iniziative intenda proporre e promuovere per salvaguardare il diritto di un così ingente numero di operai e impiegati a mantenere il proprio posto di lavoro e soprattutto per scongiurare che un evento tanto negativo si ripercuota sui quasi duecento nuclei familiari coinvolti e sulle dinamiche del territorio che li ospita.
(4-00922)

BERTOLINI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
in data 16 luglio 2008 è stata depositata, presso il Comune di Cesena (Forlì-Cesena), denuncia di inizio attività per iniziare i lavori di riqualificazione del capannone sito in via Longo a Torre del Moro, che dovrebbe diventare una sorta di Moschea della comunità islamica locale, che avrebbe acquistato l'immobile, all'interno del quale dovrebbero svolgersi molteplici attività non solo di culto;
consta all'interrogante nello Statuto dell'associazione, che controllerà di fatto la nuova moschea, si indica, tra le finalità, l'organizzazione di campagne di vaccinazione dei bambini contro le malattie infettive, nonché la messa in funzione di ambulatori e centri di assistenza, con gravi implicazioni sotto un profilo medico-sanitario -:
se il Ministro sia a conoscenza di quanto illustrato e quali eventualmente siano i provvedimenti che intende adottare a scopo preventivo;
se al Ministro risulti che anche altre associazioni islamiche, nei loro statuti, prevedono tra gli scopi quello dell'assistenza sanitaria e ambulatoriale, che invece il nostro Stato demanda ad apposite strutture, eventualmente anche private, ma che devono rispondere a precise norme, soprattutto di carattere igienico-sanitario;
se non si ravvisi un serio pericolo per la sicurezza fisica delle persone che dovessero rivolgersi a tali ambulatori per richiedere prestazioni mediche quali, fra le altre, la vaccinazione dei bambini;
se non ritenga necessario porre in essere delle verifiche in tutti questi luoghi di culto, presenti sul nostro territorio, per accertare se al loro interno vi siano degli ambulatori medici o strutture atte a fornire ai propri aderenti cure mediche ed assistenza sanitaria.
(4-00928)

BERTOLINI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
tramite il sito internet www.womenonweb.org qualsiasi donna può liberamente acquistare on line e farsi spedire a casa la pillola abortiva RU 486, il cui principio attivo «mifepristone» causa l'aborto chimico durante le prime settimane di gravidanza;
il sito vende la pillola abortiva solo nei 70 paesi in cui ne è vietata la commercializzazione, tra i quali l'Italia, invitando le donne a compiere un atto illegale e a mettere a repentaglio la loro salute;
questo sito web non prevede l'accertamento dell'età della richiedente e risulta accessibile, quindi, anche a minorenni che si trovino in condizioni di presunta gravidanza e che vogliano evitare di recarsi nelle adeguate strutture ospedaliere;
l'unica condizione richiesta per l'acquisto della pillola per «l'aborto fai da te» è la dichiarazione di essere in gravidanza da meno di 9 settimane, consentendo un facile aggiramento di termini previsti dalla legge che regolamenta le interruzioni volontarie di gravidanza;
l'assunzione della pillola RU 486 non richiede ricovero ospedaliero, ma può causare sintomi ed effetti indesiderati come emorragie, dolori addominali, nausea, vomito e febbre, che richiedono comunque l'assistenza da parte di un ginecologo che

sia in grado di consigliare la paziente in caso di complicazioni e che esegua i controlli necessari nei giorni successivi all'aborto chimico;
il mifepristone e le prostglandine, che potrebbero essere somministrate in un secondo tempo per l'espulsione del feto, possono causare ulteriori effetti collaterali in caso di allergie, ipertensione arteriosa, sindrome di Raynaud, insufficienza cardiaca e aritmia: per questi motivi sono necessari accertamenti medici precedenti l'assunzione del farmaco abortivo;
la commercializzazione della RU 486 è illegale in Italia, dove esiste soltanto un progetto di sperimentazione attuato nelle regioni Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Puglia. In questo modo soltanto i medici, attraverso le strutture ospedaliere, possono importare singole confezioni di mifepristone e solo in casi ritenuti indispensabili per la salute della paziente -:
se il Ministro sia a conoscenza di quanto indicato in premessa e se vi siano ulteriori e nuove circostanze di cui ritenga opportuno mettere al corrente la Camera dei deputati;
se intenda controllare e rendere effettivo il divieto di vendita di questo farmaco, prevedendo sanzioni ed attivandosi per richiedere l'eventuale oscuramento del sito in questione;
se intenda richiedere alla Polizia postale competente un controllo del web e degli eventuali acquisti illegali on line;
se intenda rafforzare le campagne di informazione e sensibilizzazione sull'assunzione della pillola abortiva e sui gravi effetti collaterali, che può determinare.
(4-00931)

DI PIETRO. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
l'Ente morale «Anni Verdi», è in liquidazione dal settembre 2006 e i 500 ex dipendenti non hanno ancora percepito la liquidazione e nemmeno gli ultimi tre mesi di stipendio di cui erano creditori al momento della cessazione;
la situazione degli operatori sta sempre più precipitando, infatti malgrado le promesse ricevute sull'erogazione degli arretrati e del trattamento di fine rapporto, i tempi per ottenere il giusto riconoscimento economico di anni di lavoro con pazienti disabili si allungano oltre misura;
il Commissario liquidatore dell'Ente, nominato dal tribunale di Roma, ha depositato presso la Prefettura lo stato patrimoniale ed economico riferito al passivo e, dopo, due anni di attesa per i 500 lavoratori si delineava la possibilità di ottenere dal Fondo di Garanzia dell'INPS le mensilità arretrate e la buona uscita;
i lavoratori hanno, quindi, presentato domanda di ammissione al Fondo in attesa di ricevere entro due mesi quanto dovuto;
l'INPS avrebbe dovuto pagare entro due mesi dalla presentazione della documentazione che attesta il diritto ad incassare, ma i due mesi sono scaduti e l'INPS ha inviato delle risposte rifiutando il pagamento motivandole con il fatto che la procedura di liquidazione non è ancora conclusa;
i tempi si allungano ancora e si rischia di aspettare anni nei quali gli aventi diritto che riponevano in quelle somme una certezza per il sostentamento e, magari, anche per il pagamento di debiti pregressi per i quali si accumulano gli interessi di mora;
la situazione non è chiara e non si capisce quali procedure abbia adottato il liquidatore per recuperare i crediti vantati da Anni Verdi nei confronti della Regione Lazio e, tra l'altro, quale sia stato l'impedimento alla vendita degli immobili oppure alla locazione degli stessi -:
se, nell'ambito delle sue competenze, il Ministro non ritenga di intervenire per chiarire la situazione e garantire agli ex

dipendenti dell'Ente Anni Verdi il pagamento di quanto loro spetta in tempi brevi.
(4-00933)

CATANOSO. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
nel corso del 1996/1997 furono trasferiti dall'ex Ente Poste nei ruoli dell'Inpdap 111 lavoratori, inquadrati il primo giugno del 1997;
successivamente, con provvedimento avente decorrenza giuridica 31 dicembre 1997, fu trasferito un secondo gruppo di 579 dipendenti dell'ex Ente Poste, i quali presero servizio presso l'Inpdap tra il mese di gennaio e quello di marzo del 1998;
del secondo «contingente», 305 dipendenti furono inquadrati nei ruoli Inpdap in data 1° aprile 2000 ed altri 274 lavoratori furono inquadrati il primo gennaio del 2001, quasi tre anni dopo la loro immissione in servizio;
l'inquadramento nei ruoli Inpdap, a seguito dei relativi decreti di trasferimento emessi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - fu attuato «a pettine» ovvero livello Ente Poste uguale livello Inpdap e furono utilizzati i livelli del C.c.n.l. P.T. 91/93 anziché considerare le qualifiche relative alle Aree professionali del contratto dell'ex Ente Poste 94/97 vigente all'epoca del trasferimento;
l'inquadramento, a giudizio dell'interrogante, avvenne in maniera errata in quanto non tenne in alcun conto delle declaratorie relative alle qualifiche funzionali di provenienza previste dall'ordinamento postale già diviso per Aree professionali con il risultato che tutti i dipendenti sono stati sottoinquadrati ad un livello inferiore e in alcuni casi addirittura a due;
tale sperequazione assume ancora maggior rilievo se si tiene conto che l'articolo 49, comma 1, lettera b, del C.c.n.l. 98/01, all'epoca vigente, disponeva la disapplicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988 e le proposizioni annesse con le relative declaratorie di qualifiche e profili dal 1° al 9° livello, invece utilizzate per l'inquadramento;
anche il C.C.I.E. 99/01 nella parte afferente le politiche occupazionali per il personale proveniente dall'ex Ente Poste stabiliva di dover procedere ad «effettuare le necessarie verifiche al fine di stabilire la equiparazione del contenuto professionale fra l'Area professionale di provenienza con quella prevista dal C.C.N.L. del 16 febbraio 1999»;
in conseguenza di ciò, un gran numero di dipendenti ha adito le vie legali con risultati largamente positivi e conseguente aggravio di spese legali a carico dell'Istituto il quale, con pervicace ostinazione, persegue nel sostenere i giudizi, ben sapendo di aver indicato autonomamente i livelli di inquadramento alla Funzione Pubblica, che semplicemente si è limitata a recepirli nei decreti di trasferimento, come si evince dalle note prot. 7545 dell'11 giugno 1999 e 1230 del 18 aprile 2000, con cui l'Inpdap ha chiesto alla Funzione Pubblica l'autorizzazione al trasferimento nei propri ruoli rispettivamente di 305 e 274 dipendenti dell'ex Ente Poste, elencando nominativi e livelli di inquadramento, livelli che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha semplicemente traslato nei provvedimenti di trasferimento, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 1999 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 novembre 2000;
in sede di giudizio, i legali dell'Inpdap sostengono, invece, che i decreti di trasferimento sarebbero attuativi anche dell'inquadramento, mentre per lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui sopra sono solo atti di macro-organizzazione, autorizzativi del solo trasferimento e non attuativi dell'inquadramento (vedi ad esempio la sentenza del Tribunale di Gorizia 146/2004,

iscritta al n. 68/2003 R.G. dep. 16 novembre 2004);
l'errato inquadramento è stato rilevato anche in un emendamento al disegno di legge finanziaria 2005 forse ispirato dallo stesso istituto, che aveva lo scopo di correggere l'errato inquadramento;
soltanto la Ugl Fedep, coordinamento Inpdap, da anni si batte per il riconoscimento dei legittimi e sacrosanti diritti di detti lavoratori al giusto inquadramento;
in circostanze assolutamente analoghe, la Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Riunite, composta da ben nove magistrati, con sentenza R.G.N. 5777/06, Cron. 22268, ud. 9 ottobre del 2007, depositata il 24 ottobre 2007, ha deciso in merito al diritto all'inquadramento nella qualifica funzionale C, posizione economica C1, di un lavoratore, già dipendente dell'ex Ente Poste con qualifica di Dirigente di Esercizio, VI livello Poste, trasferito all'Avvocatura Distrettuale di Messina. A giudizio della Ugl Fedep e dell'interrogante tale sentenza sancisce in maniera definitiva una serie di principi, in macroscopico contrasto con quanto disposto dalla precedente sentenza su riferita, sempre della Cassazione, ma a Sezione Semplice del Lavoro, emessa in ambito contenzioso INPDAP (R.G.N. 27475/03, ud. 1° dicembre del 2005, Cron. 15931 del 13 luglio 2006);
il contenzioso oggetto della sentenza del 24 ottobre attiene al reparto Ministeri; tuttavia i principi che con essa vengono affermati sono indubbiamente di portata generale, estensibili anche e soprattutto in ambito Inpdap, laddove sussiste un ragguardevole numero di azioni legali in corso;
tali lavoratori al danno hanno dovuto subire la beffa di non aver potuto partecipare ai concorsi interni banditi a maggio del 2000;
la normativa applicabile a questa fattispecie, l'articolo 53, comma 10, legge n. 449 del 1997, prescrive che al personale in questione si debbano applicare le disposizioni in materia di mobilità volontaria o concordata, principio ribadito anche dalla Corte di Cassazione con sentenza R.G.N. 27475/03 del 13 luglio 2006;
anche la legge n. 448 del 1998 (finanziaria 1999), nel ribadire che al personale dell'ex Ente Poste in posizione di comando alla data del 30 settembre 1998 devono essere applicate le disposizioni sulla mobilità, come previsto dal predetto articolo 53, comma 10, legge n. 449 del 1997, dispone, inoltre, che i postali che hanno assunto servizio dopo il 28 febbraio 1998 presso altre Pubbliche amministrazioni devono comunque essere detratti dalle quote di assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, legge n. 449 del 1997;
a giudizio dell'interrogante, con tale disposizione, il legislatore ha considerato i postali già in organico presso l'Inpdap, in attesa di formale provvedimento di inquadramento, in quanto in mobilità;
in un primo momento anche l'Inpdap sembrava orientarsi in tale direzione e con delibera n. 1140 del 29 dicembre 1999 il Consiglio di Amministrazione dell'ente approvava il fabbisogno comprendendo anche i postali già in servizio, considerato l'assenso al trasferimento rilasciato dalle Poste e la decorrenza giuridica del provvedimento iniziale di comando 31 dicembre 1997 ai sensi della legge n. 127 del 1997 poi trasformato in mobilità dal Legislatore (articolo 53, comma 10, legge n. 449 del 1997);
anche il Ccnl 98/01 imponeva tempi diversi di inquadramento nei ruoli per il personale proveniente dalla mobilità, infatti all'articolo 27, comma 2, è scritto che il dipendente è trasferito, previo consenso dell'ente di appartenenza, entro quindici giorni dall'accoglimento della domanda;
i vertici dell'Inpdap dell'epoca hanno pensato bene di non far partecipare ai concorsi interni di riqualificazione questi

lavoratori a ragione del fatto che non facevano parte dei ruoli dell'Ente, a differenza dei vertici dell'Inail che li hanno considerati nei ruoli e li hanno fatti partecipare, inquadrandoli nei ruoli fin da luglio 1999;
i vertici dell'Inpdap, con due note una a firma del Presidente Mauro Seppia ed una a firma del dirigente Piero Pierleoni, invitavano nel 1998 e nel 1999 i lavoratori ex postali a presentare formale richiesta di inquadramento nei ruoli dell'Inpdap comportando per 274 dipendenti l'inquadramento a far data dal 1° gennaio 2001 a causa di lungaggini necessitate dalla richiesta di autorizzazione alla Funzione Pubblica, con conseguente esclusione dai concorsi interni banditi in maggio 2000, compresi gli altri 301 dipendenti, a loro volta già inquadrati in data 1° aprile 2000;
i 575 postali interessati avevano regolarmente presentato le suddette due richieste (di opzione e di inquadramento) ed erano annoverati in organico con Delibera 1140 del 29 dicembre 1999 su menzionata e nonostante il disposto dell'articolo 45, comma 10, legge n. 448 del 1998 che li detraeva dalle quote di trasferimento soggette ad autorizzazione da parte della Funzione Pubblica;
sussistevano tutte le condizioni normativo-temporali nel 1999 perché i postali partecipassero ai concorsi interni ma tale tardivo inquadramento ha comportato l'esclusione dai concorsi interni banditi in maggio 2000 riservati al solo personale in servizio di ruolo alla data del 29 dicembre 1999, a danno dei predetti 575 postali. Addirittura anche quei 301 dipendenti già inquadrati in data 1° aprile 2000 cioè prima del bando (circ. 25 del 31 maggio 2000), considerati dall'Istituto ancora in comando al 29 dicembre 99 e quindi non nelle condizioni di partecipare di diritto ai concorsi interni;
l'esclusione dei postali in servizio in comando dai concorsi interni del 2000, a giudizio della Ugl Fedep e dell'interrogante, è avvenuta in palese violazione di norme di legge e contrattuali, con un vero e proprio atto d'impero, surrettizio ed illegittimo, ovvero la circolare n. 25 del 31 maggio 2000 che ha posto il paletto del 29 dicembre 1999, cioè ha limitato retroattivamente la partecipazione ai concorsi al personale in servizio e di ruolo a tale data;
inoltre, la nota prot. 155 del 23 novembre 1999 che ha comportato il tardivo inquadramento, ha ulteriormente aggravato la situazione, non tenendo in alcun conto le norme contrattuali nonché le norme di legge sulla mobilità e sulle assunzioni programmate -:
se non voglia il ministro interrogato accertare, attraverso una specifica inchiesta ministeriale, le responsabilità a carico dei funzionari e dei dirigenti Inpdap dell'epoca in merito alle questioni espresse in premessa;
se non voglia il Ministro interrogato accertare se sussistono le condizioni per estendere il disposto tale sentenza al contenzioso in atto all'Inpdap al fine di porre la parola fine ad un notevole dispendio di energie e risorse economiche.
(4-00937)

NICOLA MOLTENI, ALLASIA, RIVOLTA, CROSIO, CAPARINI, VOLPI, GRIMOLDI, FEDRIGA, CONSIGLIO, REGUZZONI e RAINIERI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
risulta allo scrivente che è al vaglio del Consiglio di Stato del Canton Ticino, nell'ambito della manovra sul deficit finanziario della Regione, l'ipotesi di un aumento delle imposte alla fonte, per un ammontare pari a 4,2 milioni di franchi svizzeri;
è noto che le imposte alla fonte riguardano in misura quasi esclusiva i redditi dei lavoratori frontalieri -:
se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e, qualora la proposta del Consiglio di Stato dovesse diventare operativa, se e in quale misura

il Governo intenda intervenire per salvaguardare il reddito dei lavoratori italiani frontalieri in Svizzera.
(4-00942)

NICOLA MOLTENI, RAINIERI, GRIMOLDI, REGUZZONI, VOLPI, CAPARINI, FEDRIGA, CONSIGLIO, RIVOLTA, CROSIO, ALLASIA e STUCCHI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il 1o giugno 2007 sono entrate a regime le disposizioni dell'accordo bilaterale stipulato tra la Confederazione elvetica e l'Unione europea in materia di libera circolazione delle persone e sicurezza sociale;
per effetto del predetto accordo, a decorrere dalla citata data del 1o giugno 2007, i lavoratori stranieri che lasciano la Svizzera prima dell'età pensionabile non possono ricevere i fondi di previdenza complementare che hanno accumulato nel corso della loro attività lavorativa in Svizzera (cosiddetto 2o pilastro, regolato dalla legge previdenza professionale, LPP, e basato sul principio contributivo della capitalizzazione dei contributi versati); il pagamento del 2o pilastro, infatti, può avvenire unicamente nel caso in cui il cittadino che lascia definitivamente la Svizzera per rientrare nel proprio Paese - o comunque per stabilire la propria residenza in uno Stato comunitario - non risulti iscritto ad alcuna assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, invalidità e superstiti nello Stato di nuova residenza;
per dare attuazione a tale facoltà, il 24 gennaio 2007 è stato firmato tra l'Inps e il Fondo di garanzia LPP svizzero un accordo tecnico-procedurale, in base al quale, nel fissare le regole per la verifica del diritto e la conseguente liquidazione degli averi di vecchiaia LPP versati dai lavoratori italiani in Svizzera, è stabilito che l'Inps debba comunicare al Fondo medesimo, entro 90 giorni dalla domanda, che il richiedente è in possesso del requisito richiesto, ovvero la non iscrizione ad altre gestioni previdenziali obbligatorie in Italia;
l'Inps risulta non essere in grado di rispettare il predetto termine di 90 giorni: la sede centrale dell'ente, infatti, deve richiedere i dati alle sedi periferiche, che di regola trasmettono gli aggiornamenti delle posizioni previdenziali degli iscritti a cadenza semestrale; a ciò devono aggiungersi anche i tempi di trasmissione di dati aggiornati degli altri istituti previdenziali italiani, che pur devono accertare la non iscrizione presso di loro del richiedente;
inevitabilmente i ritardi di certificazione da parte dell'Inps hanno provocato, in questo primo anno di applicazione, forti disagi per molti lavoratori frontalieri che hanno cessato definitivamente l'attività lavorativa -:
quale sia l'opinione del Ministro interrogato in merito all'opportunità di ridefinire l'accordo procedurale sottoscritto da Inps e Fondo svizzero di garanzia citato in premessa, al fine di individuare una modalità di reperimento dei dati relativi all'iscrizione dei soggetti a forme di previdenza obbligatoria in Italia meno burocratica e più rapida, quale potrebbe essere la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte degli interessati ovvero una consultazione telematica dell'archivio Inps da parte del Fondo, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy.
(4-00944)

BERTOLINI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il decreto flussi nasce con l'intento di far arrivare in Italia mano d'opera legale dall'estero con la certezza poi di un'assunzione, visto che le richieste dovrebbero essere presentate direttamente dal datore di lavoro. In realtà, come è emerso da recenti indagini giornalistiche, a far la fila davanti agli uffici dei sindacati e a quelli postali erano quasi esclusivamente stranieri già residenti in Italia. Da queste indagini è emerso che molti dei richiedenti facevano domanda di assunzione per i

propri parenti e le richieste erano quasi esclusivamente per lavori di domestici e badanti;
la legge Bossi-Fini è snaturata a strumento per una vera e propria sanatoria;
molti lavoratori stranieri sono già iscritti alle nostre liste di collocamento e rimangono per molto tempo in attesa di un'occupazione -:
se il Ministro voglia rendere noti i dati relativi alle iscrizioni alle liste di collocamento degli stranieri presenti in Italia, disaggregandoli su base regionale e provinciale, per verificare se sia preferibile un'assunzione di tali soggetti prima di qualunque nuovo ingresso dall'estero;
se il Ministro non intenda modificare i requisiti inibendo la facoltà di richiedere il permesso di soggiorno ai datori di lavoro stranieri.
(4-00953)

BERTOLINI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno, e al Ministro per i rapporti con le regioni. - Per sapere - premesso che:
la Giunta della Regione Puglia, con un emendamento al piano salute regionale, ha proposto di garantire l'assistenza sanitaria gratuita e il medico di base a tutti gli immigrati clandestini presenti sul territorio regionale;
in base a questo emendamento, gli immigrati senza permesso di soggiorno potranno ricevere qualsiasi tipo di cura, non solo di tipo emergenziale come già avviene su tutto il territorio nazionale, a spese dei cittadini italiani che contribuiscono con la tassazione al sistema sanitario nazionale e regionale;
i medici di base, inoltre, saranno obbligati ad offrire il loro servizio a favore di tutti gli immigrati presenti temporaneamente in Puglia, senza denunciare la clandestinità dei pazienti;
l'emendamento prevede anche l'obbligo di assistenza degli immigrati clandestini da parte dei medici di guardia, sempre unita alla garanzia di privacy sul loro stato di irregolarità, oltre all'istituzione di un fondo di 800 mila euro da parte della Regione destinati ogni anno esclusivamente alle cure per gli immigrati senza permesso di soggiorno;
la legge nazionale in materia prevede che i clandestini possano usufruire dei servizi sanitari gratuiti in caso di urgenza e abbiano quindi diritto di essere curati in un presidio di pronto soccorso senza che sia denunciato il loro stato di irregolarità -:
se i Ministri siano a conoscenza di quanto soprariportato;
se vi siano ulteriori e nuove circostanze di cui ritengano opportuno mettere al corrente la Camera dei Deputati;
se il Governo se non intenda sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti della Regione Puglia;
se non si ritenga necessario rivedere la legge nazionale vigente, che prevede il citato obbligo dei medici di non denunciare la clandestinità dei pazienti, riformandola in modo che anche l'accesso ai presidi di pronto soccorso possa divenire uno strumento di controllo dell'identità e dello stato di regolarità dei soggetti presenti sul territorio italiano.
(4-00963)

...

PARI OPPORTUNITÀ

Interrogazione a risposta scritta:

SCHIRRU e SBROLLINI: - Al Ministro per le pari opportunità, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
l'utilizzo dei limiti di età come strumento di selezione nei procedimenti di assunzione è ancor oggi uno dei più diffusi,

sia nelle aziende private che all'interno delle pubbliche amministrazioni;
l'Italia continua a fare uso di questo obsoleto requisito anagrafico in taluni ruoli, come le Forze Armate. Le norme relative ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici sono state fissate dalla Legge 13 dicembre 1986, n. 874. La sopracitata legge dopo aver precisato che l'altezza delle persone non costituisce alcun motivo di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle Pubbliche Amministrazioni, delega il Presidente del Consiglio dei Ministri a stabilire «le mansioni e le qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite»;
attraverso il DPCM 22 luglio 1987, n. 411, si prevedono i requisiti minimi di altezza per gli aspiranti all'arruolamento nelle Forze Armate, nella Polizia di Stato, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel Corpo della Guardia di Finanza e nel Corpo Forestale dello Stato. Con l'approvazione della legge 20 ottobre 1999 attraverso cui si delega il Governo all'istituzione del servizio militare volontario femminile è stato necessario emanare nuove disposizioni per il reclutamento del suddetto personale adottando il DPCM 16 marzo 2000, n. 112 recante modifiche al sopracitato decreto;
attualmente, per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri sono richieste le seguenti misure di altezza:
a) per gli ufficiali, sottufficiali e truppa, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), altezza non inferiore a cm. 165 per gli uomini e cm. 161 per le donne e, limitatamente al personale della marina non superiore a cm. 195;
b) per gli ufficiali piloti della marina e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica altezza non inferiore a cm. 165 e non superiore a cm. 190;
c) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri altezza non inferiore a cm. 170 per gli uomini e a cm. 165 per le donne;
che il Consiglio Europeo ha adottato la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, GU L 303 del 2 dicembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro basata sull'articolo 13 del trattato CE. Tale direttiva mira a combattere «le discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro» (articolo 1). Riguardo ai requisiti per lo svolgimento dell'attività lavorativa l'articolo 4, paragrafo 1 recita: «Fatto salvo l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato». Ciò significa che in determinate circostanze limitate è possibile operare una distinzione in base all'età, ma certamente non apre la strada ad una discriminazione generalizzata per motivi di età;
riguardo ad interventi non legislativi il 5 dicembre 2007 il Consiglio europeo ha adottato la soluzione sul follow-up dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) in cui ha invitato gli Stati membri che la Commissione Europea, nell'ambito delle rispettive competenze «a intensificare gli sforzi volti a prevenire e a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, nell'ambito del mercato del lavoro e al di fuori di esso»;
le differenze di trattamento di carattere discriminatorio basate su criteri fisici,

come la statura o il colore della pelle, in relazione soprattutto all'accesso a posti di lavoro quando non vi sia una relazione diretta fra tali caratteristiche fisiche e le capacità richieste per svolgere le funzioni necessarie risultano essere oltreché frutto di vecchi retaggi culturali, possono e devono essere superate, valutando attentamente quali criteri selettivi abbandonare e quali conservare. Infatti, quanto alla «ragionevolezza» del limite di altezza fisica, va ulteriormente rilevato che una limitazione così generale risolve la questione in modo assolutamente insufficiente, limitandosi ad affermare che la previsione di una altezza minima risponde a criteri di sicurezza ed incolumità del personale in servizio, senza peraltro accertare quali siano le mansioni cui la candidata poteva essere addetta e se veramente esse non possano essere adeguatamente svolte da una persona alta m. 1,61. Di fatto, se la mansione sia esclusivamente o prevalentemente sedentaria, non sarebbe dato vedere in che modo l'altezza incida su un lavoro da svolgersi stando seduti dietro una scrivania e, se la mansione richieda talora un impegno fisico in posizione eretta, occorrerebbe comunque spiegare perché una altezza minima sia richiesta;
i sopracitati limiti possono essere ritenuti discriminanti ed anticostituzionali, in virtù dell'articolo 3, dell'articolo 4 e dell'articolo 52 della Costituzione Italiana, si tratta di rispondere alle richieste non soltanto di quelle di persone motivate dal punto di vista del lavoro, ma anche di giovani e soprattutto giovani donne, che spinti dall'amore per la giustizia, per l'uguaglianza e per la libertà, fondamenti appunto della nostra Carta costituzionale -:
nell'ambito delle sue competenze quali azioni intenda intraprendere per eliminare questa discriminazione in forte contrasto non solo con i dettami costituzionali, ma anche con la Carta dei Diritti Fondamentali e i principi del diritto comunitario.
(4-00954)

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POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Interrogazione a risposta scritta:

MIGLIORI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
è da alcuni mesi in atto una significativa recrudescenza delle razzie di pascoli da parte di lupi in tutta la zona del Mugello, con forte preoccupazione da parte degli allevatori ma anche dei cittadini che soprattutto nel periodo estivo sono presenti nelle aree boschive di tale zona della provincia di Firenze;
su tale situazione sono più volte concretamente intervenuti la locale Comunità montana, la Provincia di Firenze e la Regione Toscana sia al fine di sostenere economicamente gli allevatori colpiti, che di allestire misure di sicurezza e prevenzione del fenomeno -:
quali iniziative urgenti anche il Governo intenda assumere in merito, sia sotto il profilo del sostegno ai settori colpiti, sia per quanto concerne una più organica azione di controllo e prevenzione tramite anche l'utilizzo ad hoc della Guardia forestale.
(4-00940)

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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

Interrogazione a risposta orale:

MIOTTO, NACCARATO, QUARTIANI, LENZI, MURER, DE TORRE, MIGLIOLI, MARIO PEPE (PD) e SCHIRRU. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
in questi giorni ha fatto notizia la iniziativa del Ministro Brunetta di pubblicare sul sito istituzionale del suo Ministero

le vignette estrapolate dai quotidiani, aventi come oggetto le misure governative contro i fannulloni;
centinaia di dipendenti pubblici hanno scritto mail di protesta invocando l'intervento del Presidente della Repubblica, perché effettivamente l'iniziativa del Ministro getta discredito su tutta la pubblica amministrazione;
nel tentativo goffo quanto inopportuno di «compensare» la più mastodontica operazione di dileggio dei pubblici dipendenti che sia mai avvenuta in Italia, si è offerto come destinatario della vignetta più «cattiva» lanciando un concorso di idee e ipotizzando un premio da consegnare in una sede istituzionale;
si ritiene che sia sbagliato generalizzare il giudizio che assimila ai fannulloni tutti i pubblici dipendenti;
il Ministro, in particolare, non può sentirsi moralmente oltre che politicamente estraneo al giudizio che la pubblica opinione esprime verso la Pubblica Amministrazione;
va ribadita l'importanza che riveste una pubblica amministrazione efficiente che operi secondo i principi costituzionali della imparzialità e secondo il criterio della legalità, a salvaguardia dei diritti dei cittadini -:
se non ritenga il Ministro di dover ottemperare anch'egli a quanto previsto dall'articolo 11 del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prevede che «il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministazione»;
se costituisca, secondo il Ministro, un esempio da imitare anche da altre amministrazioni pubbliche l'utilizzo del sito istituzionale per pubblicare opinioni «di parte», quali sono le vignette;
se ritenga il Ministro, tali iniziative coerenti con l'articolo 97 della Costituzione;
se il Ministro non debba operare con i fatti e non con il dileggio e pertanto se non debba sentire la responsabilità di contrapporre al sarcasmo sui fannulloni, la pubblicazione di tanti esempi, ai fini di una sana emulazione, non solo delle «buone pratiche» di milioni di dipendenti pubblici competenti ed onesti, ma anche di chi fa molto più del proprio dovere come infermieri, tecnici e medici che non fanno tutte le ferie di cui hanno diritto e non vedono pagate le ore straordinarie che fanno, al pari di tanti poliziotti o di tanti ricercatori che vivono analoghe esperienze;
se il Ministro non ritenga di dire cosa pensa anche alle decine di migliaia di impiegati dei Ministeri, enti pubblici, enti locali e regioni o alle centinaia di migliaia di insegnanti che fanno quotidianamente il loro dovere e non sono più disposti a subire, dopo il blocco del turnover e la riduzione degli stipendi, anche la ironia del «loro» Ministro che maramaldeggia con la satira;
se non ritenga il Ministro, oltre a ritirare le vignette, anche di ripensare alla proposta che ha avanzato in questi giorni su un premio per la miglior vignetta che lo riguarda, al fine di risparmiare energie e risorse, da destinare a finalità più consone all'ufficio affidatogli.
(3-00115)

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SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazione a risposta orale:

MOFFA e CARELLA. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
la società ARC Automotive Italia Srl, multinazionale statunitense che opera nel settore delle auto producendo elementi di componentistica per airbag, ha comunicato in data 31 luglio scorso l'intenzione di ricorrere alla procedura di mobilità per

tutti i dipendenti attualmente occupati presso lo stabilimento di Colleferro (Roma), annunciando praticamente una radicale revisione dei propri piani industriali con la conseguente chiusura dello stabilimento e il licenziamento di 195 dipendenti, tra dirigenti, quadri, impiegati ed operai;
la causa della cessazione dell'attività e del trasferimento in altri siti dell'attività, a detta della società, sarebbe rintracciabile nella rilevante perdita di fatturato registrata negli ultimi tempi e, più esattamente, nella forte concorrenzialità proveniente anche dai paesi emergenti oltre che dalla presenza, nello stabilimento di Colleferro, «di alcune peculiarità che ne rendono in ogni caso antieconomica la prosecuzione dell'attività»;
la ARC Automotive Italia Srl, con raccomandata inviata in pari data alle organizzazioni sindacali, alla Regione Lazio e al Ministero del lavoro, esclude, allo stato, il ricorso all'utilizzo di ammortizzatori sociali;
la chiusura dello stabilimento della multinazionale statunitense, con conseguente perdita di lavoro, per un numero così elevato di lavoratori, rende ancor più critica la situazione occupazionale e industriale nella intera area della Valle del Sacco, già colpita da una crisi produttiva che sta interessando numerosi opifici di questo importante territorio regionale, determinando una vera e propria emergenza sotto il profilo economico e sociale _:
quali iniziative intendano assumere i Ministri interrogati, a fronte di una azione unilateralmente assunta dall'azienda in parola secondo gli interroganti in spregio a qualsiasi forma di tutela e di garanzia dei lavoratori, a salvaguardia della capacità produttiva di un'area che ha offerto nel corso degli anni opportunità di installazione e sviluppo a sistemi produttivi anche ad alto contenuto tecnologico e a forte valenza innovativa;
se non ritengano urgente e improcrastinabile l'assunzione di iniziative in campo europeo per evitare che prodotti delicati e complessi come l'inflator per airbag, finora prodotto a Colleferro, possano essere realizzati in Cina a basso costo e con scarsa o nulla garanzia di sicurezza una volta installati sulle auto poi vendute in Occidente, determinando un rischio per la incolumità degli automobilisti, oltre al danno per la nostra economia.
(3-00117)

Interrogazione a risposta in Commissione:

TOMMASO FOTI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il cittadino italiano Benzoni Angelo, titolare della società Benco packaging, vanta un credito di diverse migliaia di euro nei confronti dell'ente statale algerino Oralait in ragione di una fornitura dallo stesso effettuata nel 1991;
della questione si occupa l'ufficio Ice di Algeri da circa due anni, ma a tutt'oggi la stessa non risulta definita -:
se e quali iniziative intenda assumere al riguardo per una positiva conclusione della vicenda.
(5-00311)

Interrogazioni a risposta scritta:

BIANCOFIORE. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
con la legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, commi 483-492) il precedente Governo Berlusconi aveva prorogato tutte le concessioni di «grande derivazione», in scadenza al 31 dicembre 2010, a condizione che entro quella data fossero eseguiti dalle società concessionarie interventi di ammodernamento delle strutture;
in esecuzione di quanto specificato, le società concessionarie hanno previsto ed attuato investimenti per la ristrutturazione e l'adeguamento delle strutture spendendo centinaia di milioni di euro;

il decreto-legge «milleproroghe», approvato dal Governo Prodi in data 14 febbraio 2007, ha previsto un emendamento di abrogazione dell'estensione fino al 2020 della scadenza delle concessioni elettriche nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
la Provincia autonoma di Bolzano con detto emendamento è entrata di fatto in possesso del 24 per cento dell'energia idroelettrica della nazione;
la stessa Provincia ha infatti costituito una società elettrica locale, denominata Sel che potrà partecipare alle gare indette dalla stessa provincia autonoma di Bolzano, di aggiudicazione di concessioni idroelettriche al pari delle altre società private;
con tale emendamento al milleproroghe è stato modificato anche il decreto legislativo n. 79 del 1999 che introduceva la liberalizzazione del settore energetico in esecuzione della direttiva 96/92/CE, il quale aveva prorogato tutte le concessioni di Enel fino al 2029;
da quanto suddetto derivano negative conseguenze riguardanti in primo luogo il danno economico gravante sulle società concessionarie le quali, a causa dell'abrogazione della proroga del Governo Prodi, hanno completato investimenti che non potranno essere ammortizzati;
in secondo luogo sorge il problema dell'evidente disparità che è venuta a crearsi tra le Provincie di Trento e Bolzano, che godono di una disciplina ad hoc a parere dell'interrogante senza giustificazioni giuridico-costituzionali, e le altre province e regioni, le quali a seguito della sentenza costituzionale 14 febbraio 2008 potrebbero adottare la stessa regolamentazione, con conseguenze incontrollabili sull'intero territorio nazionale -:
se il Ministro sia a conoscenza di quanto rappresentato in premessa;
se vi siano ulteriori e nuove circostanze di cui ritenga opportuno mettere al corrente la Camera dei deputati;
se il Ministro intenda assumere le iniziative di sua competenza per garantire il rispetto della concorrenza e della parità di trattamento tra i partecipanti in materia di concessioni per la grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
se il Ministro non ritenga che la disposizione in questione rischi di comportare l'esproprio di fatto di un importante patrimonio industriale, prevedibilmente a favore delle società partecipate dalle amministrazioni locali, determinando una parziale «nazionalizzazione» degli impianti idroelettrici in evidente contrasto con le logiche di mercato elettrico liberalizzato con competizione globale;
se il Ministro intenda accertarsi ed eventualmente prevenire il pericolo di sanzioni da parte della Commissione europea per violazione da parte delle regioni dei principi sanciti dalla Direttiva 2004/17/CE in materia di «coordinamento delle procedure di appalto e concessione degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali»;
se il Ministro ritenga necessario accertarsi del rispetto del principio di reciprocità di trattamento da parte delle altre Nazioni, in particolare Francia, Austria e Slovenia, prima di concedere alla concorrenza europea le concessioni di grande derivazione;
se il Ministro non ritenga opportuno, come responsabilmente aveva fatto il Governo Berlusconi, assumere iniziative normative dirette a riestendere la proroga delle concessioni di tutte le società private (anche quelle idroelettriche) nelle Province autonome di Trento e Bolzano fino al 2029;
se non ritenga necessario sospendere le nuove procedure di assegnazione indette finché non si accerti la sussistenza di eguali condizioni di accesso per tutti gli Stati UE.
(4-00924)

ZUNINO, FADDA, SCARPETTI e VICO. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 18 agosto 2008 ha, fra l'altro, deliberato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il conferimento, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, dell'incarico di Capo del Dipartimento per la competitività del predetto Ministero all'ingegner Massimo Goti, estraneo all'amministrazione;
l'ingegner Massimo Goti è nato il 18 giugno 1941 e, pertanto, ha già compiuto i sessantasette anni di età;
l'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dispone che «i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001»;
il predetto limite d'età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici (ivi compresi i dirigenti) è fissato al compimento del sessantacinquesimo anno di età, salva la possibilità di permanere in servizio al massimo per un biennio dopo tale data;
l'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in corso di conversione in legge, nel quadro di altre misure volte a favorire un anticipato collocamento a riposo anche d'ufficio per i dipendenti pubblici, ha notevolmente ristretto tale possibilità di permanenza in servizio -:
come il Governo ritenga compatibile tale conferimento di incarico con il necessario rispetto della normativa vigente circa i limiti d'età a tal fine previsti;
come ritenga giustificabile tale scelta di conferimento del predetto incarico ad un estraneo all'amministrazione di età superiore a quella prevista ai fini del collocamento a riposo, alla luce della presenza nei ruoli ministeriali di dirigenti giovani e meno giovani dotati dei necessari requisiti e tenuto conto che il Governo medesimo, in sede di esame preliminare dei nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sembra aver valutato il numero dei predetti dirigenti di ruolo come sostanzialmente sufficiente alle esigenze attuali e future dell'amministrazione, tanto da proporre una riduzione significativa delle relative dotazioni organiche;
quale sia, comunque, la coerenza fra il conferimento di tale incarico e il chiaro orientamento ad un drastico svecchiamento della pubblica amministrazione che, anche al prezzo di rischi di lesione di aspettative consolidate e di effetti di incertezza sul futuro professionale dei funzionari e dirigenti interessati, è stato chiaramente manifestato dal Governo attraverso l'approvazione delle predette norme di carattere generale che riducono le possibilità di trattenimento in servizio dei dirigenti e funzionari di ruolo.
(4-00949)

...

Pubblicazione di un testo riformulato.

Si pubblica il testo riformulato della interrogazione a risposta in Commissione Rossa n. 5-00297, già publbicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 46 del 31 luglio 2008.

ROSSA e LENZI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
come noto, la legge 3 agosto 2004, n. 206 così come modificata dall'articolo 1 commi 792, 794, 795 della legge 27 dicembre

2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dall'articolo 34 comma 3 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dall'articolo 2 comma 106 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), prevede quattro distinte categorie di beneficiari:
a) invalidi con inabilità inferiore al 25 per cento, e invalidi con inabilità compresa tra il 25 per cento ed il 79 per cento (che non abbiano raggiunto il periodo massimo pensionabile anche con il concorso dei 10 anni di contribuzione figurativa);
b) invalidi con inabilità compresa tra 25 per cento ed il 79 per cento, che abbiano raggiunto il periodo massimo pensionabile anche con il concorso dei 10 anni di contribuzione figurativa;
c) invalidi con inabilità pari o superiore all'80 per cento;
d) coniuge e figli anche maggiorenni, in mancanza i genitori, di invalidi di qualsiasi percentuale e dei caduti -:
quale sia per i beneficiari di cui al punto d) e in relazione ai loro trattamenti indiretti o di reversibilità, il numero delle domande pervenute dopo l'agosto 2004, quante sono state accolte, quante respinte e quante ancora inevase;
a quanti sia stata riconosciuta la liquidazione del trattamento aggiuntivo di buonuscita o trattamento equipollente di cui all'articolo 2 comma 1 della legge;
a quanti sia stata riconosciuta la liquidazione del trattamento aggiuntivo di buonuscita o equipollente di cui all'articolo 3 per Ente previdenziale;
a quanti sia stata applicata l'esenzione totale della pensione dall'IRPEF ed addizionali e la restituzione di tali imposte al pensionato per l'anno 2007 fino alla mensilità precedente per la quale l'esonero totale fiscale sulla pensione non era stato attuato, effettuata dall'Ente previdenziale di appartenenza;
quale sia la spesa complessivamente sostenuta dai singoli enti previdenziali per l'applicazione della legge 206;
quale sia lo stanziamento previsto dai singoli enti per gli anni 2008, 2009, 2010;
con quali atti interni si sia data applicazione alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007.
(5-00297)

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interpellanza Trappolino n. 2-00109 del 28 luglio 2008.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo (ex articolo 134, comma secondo, del Regolamento).

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta del presentatore:
interrogazione a risposta scritta Tommaso Foti n. 4-00002 del 29 aprile 2008 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00306;
interrogazione a risposta scritta Tommaso Foti n. 4-00003 del 29 aprile 2008 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00307;
interrogazione a risposta scritta Tommaso Foti n. 4-00007 del 29 aprile 2008 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00308;
interrogazione a risposta scritta Tommaso Foti n. 4-00011 del 29 aprile 2008 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00309;

interrogazione a risposta scritta Tommaso Foti n. 4-00078 del 6 maggio 2008 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00310;
interrogazione a risposta scritta Tommaso Foti n. 4-00102 del 13 maggio 2008 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00311;
interrogazione a risposta scritta Tommaso Foti n. 4-00378 del 17 giugno 2008 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00312;

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

ALESSANDRI e RAINIERI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
l'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), a norma della delega avuta ai sensi della legge 30 dicembre 1992, n. 529, svolge attività di pubblico interesse consistente nella tenuta del Libro genealogico dei cani di razza secondo la disciplina dettata da appositi disciplinari approvati con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali e, in particolare, dal Decreto ministeriale n. 21095 del 5 gennaio 1996 e dalle Norme tecniche del Libro genealogico;
l'esercizio di tale funzione è stata più volte oggetto di critiche, soprattutto da parte di alcuni soci dell'ente. Questi, a riguardo, hanno spesso lamentato una preoccupante inadeguatezza dell'ENCI a gestire con efficacia l'importante compito istituzionale avuto in attribuzione, evidenziando presunte violazioni soprattutto in materia di applicazione della citata legge n. 529 del 1992 e dei decreti ministeriali applicativi, nonché sulla disciplina relativa al benessere animale (legge n. 281 del 1991) e delle norme regionali istitutive dell'anagrafe canina;
a conferma delle problematiche segnalate dai suddetti soci, che tra l'altro riverberebbero ripercussioni sull'intero settore zootecnico cinofilo nazionale con grave danno per il relativo sistema imprenditoriale ed economico, si segnalano i puntuali atti di sindacato ispettivo e di indirizzo presentati nella XV Legislatura e volti a sollecitare misure atte a ristabilire l'applicazione di criteri di efficienza, di efficacia e di trasparenza nella gestione del Libro genealogico del cane di razza, cui però non hanno fatto seguito azioni concrete e confacenti;
allo stato attuale rimarrebbero irrisolte specifiche questioni di cui le più urgenti riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:
a) L'ENCI avrebbe omesso di adeguare la banca dati costituita dal Libro genealogico del cane di razza con le norme nazionali e regionali vigenti in materia di identificazione dei cani di razza. Al riguardo si richiama la circolare prot. n. 3241/FC/AP/LH del 24 gennaio 2005 con cui lo stesso Ente dichiarava che «gli allevatori titolari e/o associati d'affisso riconosciuto da ENCI/FCI hanno la facoltà di registrare al Libro genealogico cucciolate identificabili anche attraverso, l'apposizione della propria sigla assegnata dall'ENCI». Ad avviso degli interroganti tale disposizione risultava essere in palese contrasto con la legge 14 agosto 1991 n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione prevenzione del randagismo), che istituisce l'anagrafe canina delegando alle Regioni l'istituzione e le modalità di iscrizione alla medesima anagrafe, nonché la determinazione delle modalità di rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore (articolo

3). La citata, presunta, omissione, esposta anche nelle interrogazioni n. 4-00833 presentata dal Senatore Valerio Carrara e n. 4-01567 presentata dal Deputato Giacomo Stucchi, è stata oggettivamente accertata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, con la nota del 4 dicembre 2006, testualmente dichiarava: «... la banca dati dell'ENCI fino al 31 dicembre 2004 doveva necessariamente essere in linea con l'anagrafe canina detenuta dalle regioni» e che «invece, con circolare n. 3241 del 24 gennaio 2005, il Direttore generale dell'ENCI e responsabile dell'Ufficio centrale del Libro genealogico, richiamando una precedente nota del 1° giugno 2004 informava le delegazioni ENCI che gli allevatori titolari e/o associati d'affisso riconosciuto ENCI/FCI hanno facoltà di registrare al libro genealogico cucciolate identificabili anche attraverso l'apposizione della propria sigla assegnata dall'ENCI»;
a tale situazione il Ministero, su indicazione dello stesso ENCI, ha ritenuto di fari fronte tramite il Decreto Ministeriale n. 10056 del 6 luglio 2007 con cui è previsto che solo a partire dal 1° ottobre 2007 sussiste l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina istituita nella maggior parte delle Regioni per i cani iscritti al libro genealogico, compiendo di fatto una sostanziale sanatoria per l'omesso allineamento da parte dell'ENCI dei dati identificativi dei cani nati fino alla data del 1° ottobre 2007;
b) L'ENCI avrebbe consentito di omettere l'applicazione della certificazione veterinaria ai fini dell'iscrizione al libro genealogico e all'anagrafe canina (si veda l'interrogazione n. 4-00833 presentata dal senatore Valerio Carrara);
c) l'ENCI ha deciso la revoca della tutela di 15 razze canine alla Società italiana Pro Segugio (SIPS) assumendola con presunta violazione del Disciplinare del libro genealogico (decreto ministeriale 21095 del 5 febbraio 1996) e delle Norme tecniche (decreto ministeriale 21203 dell'8 marzo 2005) e quindi anche con la mancata applicazione dell'Ordinanza 20166 del 23 gennaio 2007 a firma del Direttore generale competente del Ministero delle politiche agricole e forestali (si veda a riguardo l'atto di sindacato ispettivo n. 4-01572 dell'onorevole Giacomo Stucchi), come anche lo stesso Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali accertava con provvedimento n. 23900 del 1° dicembre 2006;
d) non risulterebbe che l'ENCI abbia ancora istituito l'Ufficio centrale del libro genealogico, in difformità all'articolo 5 del decreto ministeriale 21095 del 5 febbraio 1996 (si veda a proposito l'atto di sindacato ispettivo n. 3-01173);
e) l'ENCI avrebbe leso la libertà di comportamento degli allevatori in seno al funzionamento dell'ente, i quali nell'evidenziare i profili problematici sopra indicati sarebbero incorsi in decisioni delle Commissioni di disciplina dell'ENCI che apparirebbero agli interroganti non proporzionate e discriminatorie (si veda nel merito l'atto di sindacato ispettivo n. 3-01173);
f) l'ENCI sarebbe venuta meno a quanto di più specifico attiene al proprio scopo e finalità istituzionale, violando gli stessi decreti del Ministero della salute emessi in merito ai maltrattamenti degli animali. Al riguardo si richiama l'atto di sindacato ispettivo n. 4-05050, presentato dall'onorevole Enzo Raisi, in cui erano chiesti chiarimenti in merito al mancato rispetto da parte dell'ENCI dell'Ordinanza del 12 dicembre 2006 del Ministro pro tempore che disponeva il divieto degli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane o finalizzati ad altri scopi non curativi e, in particolare, il taglio della coda ed il taglio delle orecchie. A riguardo sarebbe stato riscontrato che al Raduno razze italiane organizzato dall'ENCI a Eboli in data 16 febbraio 2008, cui erano presenti il Delegato ENCI e il Giudice ENCI, hanno partecipato cani italiani con le orecchie amputate. Sarebbe altresì riscontrabile che al raduno della Società Amatori Cane Corso (S.A.C.C.), di

Ancona in data 23 febbraio 2008, anche questo organizzato dall'ENCI con la presenza dei Delegati ENCI, avrebbero partecipato cani con le orecchie amputate. Peraltro uno dei cani amputati (di nome Pupa della Nevaia) è stato anche giudicato vincitore della manifestazione;
in definitiva, ancora oggi apparirebbe evidente agli interroganti che l'ENCI non ottemperi alla funzione attribuitagli dallo Stato rispetto alla tutela della cinofilia e alla selezione zootecnica, non modificando gli standard delle razze canine (dobermann, mastino napoletano e cane corso), che ancora oggi ammettono la caudotomia e la conchettomia, e perciò ostacolando l'attuazione del divieto di queste pratiche da parte di tutti i soggetti competenti in materia (allevatori, veterinari, giudici ENCI), assecondando il perpetuarsi di comportamenti in violazione della ordinanza 12 dicembre 2006 recante tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, e successive modificazioni, comportamenti sui quali si era espresso negativamente anche il comitato di bioetica nazionale nel maggio 2006 e che da tempo sono oggetto di repressione da parte della normativa comunitaria, e di conseguenza permettendo la partecipazione alle mostre di cani gravemente mutilati;
il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a riguardo sembra poco incline ad adottare azioni di verifica e di sanzione pertinenti, ed anzi, all'esito degli accertamenti compiuti, avrebbe emesso atti volti più che ad introdurre principi di correttezza gestionale, ad avallare i comportamenti ritenuti elusivi della disciplina posti in essere dall'ENCI; al Ministero delle politiche agricole si potrebbero riferire, in particolare, i seguenti fatti inefficaci:
1) con il decreto ministeriale n. 21075 del 6 aprile 2006 il Ministero ha prorogato per la terza volta, per gli stessi motivi, senza continuità con la proroga in precedenza scaduta, il termine dallo stesso Ministero stabilito con il decreto ministeriale n. 22383 del 3 giugno 2003 ai fini della verifica da parte dell'ENCI dei requisiti di iscrizione nel Registro degli Allevatori. L'atto è stato annullato con sentenza del TAR Lazio;
2) con decreto ministeriale n. 10056 del 6 luglio 2007 il Ministero stabiliva, solo a partire dal 1° ottobre 2007, l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina istituita nella maggior parte delle Regioni per i cani iscritti al libro genealogico, nonostante il medesimo Ministero, in risposta agli atti di sindacato ispettivo di natura parlamentare, avesse" in precedenza accertato che quell'obbligo doveva considerarsi normativamente previsto per tutti i cani nati prima del 1° gennaio 2005. Avverso il suddetto decreto, che di fatto comporta una sanatoria per l'omesso allineamento da parte dell'ENCI dei dati identificativi dei cani nati fino alla data del 1° ottobre 2007, pende ricorso avanti il Tar Lazio (R.G. n. 9857/2007) -:
se, anche al fine di far cessare il contenzioso che coinvolge il Ministero delle politiche agricole e forestali, non intenda adottare iniziative pertinenti di verifica e di eventuale sanzione nei confronti dell'Ente azionale cinofilia italiana che sembra persistere nell'avallare comportamenti che appaiono contrari alla legge ed ai regolamenti nazionali;
se ad ogni modo non ritenga opportuno procedere alla nomina di un commissario ad acta per la tenuta del Libro genealogico, in applicazione della disciplina di riferimento, in particolare della legge n. 529 del 1992 e del Disciplinare del Libro genealogico per la tutela dei cani di razza.
(4-00418)

Risposta. In riferimento all'interrogazione a risposta scritta in esame, si rappresenta quanto segue.
Gli interroganti, nel segnalare che da parte di alcuni soci dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (Enci) è stata lamentata l'inadeguatezza dell'ente stesso a gestire il ruolo istituzionale connesso con la gestione dei libri genealogici evidenziando presunte violazioni alle disposizioni del decreto legislativo

n. 529 del 1992 (condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la produzione di massa), dei decreti ministeriali applicativi (approvazione dei disciplinari e norme tecniche), della legge n. 281 del 1991 sul benessere animale e delle norme regionali istitutive dell'anagrafe canina, rilevano, in particolare, che rimarrebbero irrisolte le seguenti specifiche questioni:
a) omissione nell'adeguamento della banca dati del libro genealogico alle norme dettate dall'accordo Ministero della salute- Regioni del 6 febbraio 2003, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003, in materia di benessere animali da compagnia e pet-therapy (identificazione e anagrafe canina);
b) omissione della richiesta della certificazione veterinaria, ai fini della contestuale iscrizione al libro genealogico e all'anagrafe canina;
c) revoca della tutela di 15 razze canine alla Società italiana pro-segugio (Sips);
d) mancata istituzione dell'ufficio centrale del libro genealogico;
e) decisioni delle commissioni di disciplina dell'Enci non proporzionate e discriminatorie nei riguardi di alcuni soci;
f) violazione dei decreti del Ministero della salute in merito al divieto di maltrattamento degli animali (taglio della coda e delle orecchie).

Al riguardo, prima di fornire precisi elementi sui punti indicati, si ritiene necessario chiarire la natura giuridica dell'Enci e delle funzioni istituzionali svolte dallo stesso.
In particolare, è importante sottolineare che l'Enci è stato riconosciuto con regio decreto 13 giugno 1940, n. 1051, acquisendo personalità giuridica secondo il codice del 1865; è sottoposto alla vigilanza di questo Ministero ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1665 del 23 dicembre 1947; ai fini della individuazione degli «enti inutili» è stato considerato ente di «preesistente natura Privatistica». Tale natura privatistica è stata affermata dalla Corte di Cassazione, sezioni civili riunite, con sentenza n. 1404 del 2 marzo 1972. La personalità giuridica privata è stata sempre riconosciuta in occasione delle modifiche statutarie fino al 2000, avvenute prima con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, n. 553 e 8 giugno 1982, n. 693 e, da ultimo, con decreto ministeriale 24 aprile 2000, n. 20640. Con decreto ministeriale n. 21909 del 28 giugno 2006 è stato ratificato il nuovo regolamento di attuazione del predetto statuto.
Il fatto di gestire il libro genealogico del cane di razza non comporta mutamenti nella natura giuridica dell'ente, né, tantomeno, sottintende una delega di poteri pubblici da parte dello Stato, in quanto l'attività in parola non deriva dallo Stato, ma dai soci cinofili che hanno istituito il libro in questione, sopportandone i costi individuali per la selezione e collettivi per la gestione ed i servizi forniti dallo stesso ente. Infatti il decreto legislativo n. 529 del 1992 afferma che i libri genealogici sono istituiti dalle associazioni nazionali di allevatori di specie e razza. Le richieste approvazioni ministeriali, della istituzione del libro e dei disciplinari che ne regolano la tenuta, sono legate alla possibile rilevanza pubblica che l'attività in parola, che resta comunque privata, può rivestire per l'affidamento dei terzi sui documenti e le certificazioni che tale libro rilascia. Trattandosi, quindi, di attività di rilevante interesse pubblico e non di attività pubblica, la scrivente Amministrazione provvede ad approvare i disciplinari delle associazioni di allevatori (nel caso l'Enci) che istituiscono e gestiscono libri genealogici (articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529 e conseguentemente a vigilare sugli adempimenti previsti agli stessi disciplinari.
Ciò premesso, si formulano le seguenti osservazioni.

1) Identificazione dei cani e allineamento BD Libro genealogico all'anagrafe canina.

Per quanto riguarda l'identificazione dei cani, questa Amministrazione è stata sempre

dell'avviso che il sistema di cui all'accordo del 6 febbraio 2003, tra Ministero della salute-Regioni, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003, costituisca l'unico sistema ufficiale da utilizzare anche per l'iscrizione al libro genealogico del cane di razza, tenuto dall'Enci. In tal senso si è operato affinché l'Enci desse attuazione alle norme tecniche dei libro genealogico approvate con decreto ministeriale n. 21203 del 2005, con l'introduzione del microchip, quale unico sistema ufficiale di identificazione, in linea con la predetta normativa statale.
È il caso di accennare che l'Enci, nel sottolineare la sua natura giuridica privata, si è a lungo dichiarato svincolato dal citato obbligo di identificazione ufficiale, obbligo che si riteneva dovesse gravare, invece, solo sull'allevatore, al quale però non era stato imposto da parte dell'Enci stesso alcun onere di fornire informazioni sull'avvenuta applicazione di un
microchip, ufficiale sulla base dell'anagrafe canina. Dette norme sono state poi attivate dall'Enci, solo a decorrere dal 1o ottobre 2006. Per quanto riguarda invece l'identificazione dei soggetti nati prima del 1o ottobre 2006 è stata evidenziata, sempre da parte di questa Amministrazione, la necessità di un rapido adeguamento della banca dati Enci alle banche dati regionali istituite per l'anagrafe canina.
A seguito di approfondimenti con i responsabili dell'Enci, con apposito decreto ministeriale n. 10056 del 6 luglio 2007, sono state emanate norme di raccordo tra il libro genealogico ed il sistema di identificazione dei cani previsto dall'anagrafe. Il predetto decreto innanzi tutto accoglie il principio che il sistema identificativo recepito con l'innanzi citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, costituisce l'unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, sia per le esigenze sanitarie che per quelle zootecniche. Lo stesso decreto prevede poi la piena attività a decorrere dal 1o ottobre 2007, con l'allineamento delle banche dati Enci-Anagrafe canina, nonché l'obbligo di identificare i cani già iscritti al libro genealogico e non all'anagrafe, a prescindere dalla loro data di nascita, ogni qual volta i proprietari dei cani chiedono all'Enci un servizio (denuncia monta e nascita) o partecipano ad una manifestazione canina. In tal modo il provvedimento in questione, non solo assicura l'allineamento del libro genealogico all'anagrafe canina a decorrere dall'8 marzo 2005, ma estende tale garanzia, per alcune situazioni, anche ai cani nati in precedenza. Il decreto ministeriale è pubblicato sul sito
web del nostro Ministero e dell'Enci. La stessa Enci ha predisposto una circolare esplicativa per i soci, in data 9 luglio 2007, con le istruzioni comportamentali, sia per l'accettazione delle cucciolate al libro genealogico, che per la partecipazione di cani a mostre e rassegne. Con successiva circolare del 14 novembre 2007 sono state fornite alle delegazioni ulteriori chiarimenti e disposizioni sull'apposizione del codice fiscale nella modulistica ufficiale, sia per l'accettazione di iscrizione di cucciolate, che per i passaggi di proprietà, nonché è stata ribadita l'obbligatorietà per i cuccioli ed i loro genitori di iscrizione all'anagrafe e di esibizione della certificazione veterinaria di identificazione degli animali.
Al fine di dare corretta attuazione nei termini fissati dal più volte citato decreto ministeriale, che è stato notificato al Ministero della salute ed alle Regioni per gli adempimenti relativi ai necessari raccordi a livello di sistemi informativi, l'Enci si è raccordato con detto Dicastero e con gli organismi competenti delle Regioni ai quali sono stati inviati, a partire dal 1o ottobre 2007, i dati relativi ai cani iscritti al libro genealogico nati a partire dall'8 marzo 2005 e registrati con
microchip, in formato testo (.txt) facilmente fruibile da ogni tipo di sistema così come suggerito dallo stesso Ministero della salute ed a seguito degli adeguamenti concordati con la Regione Lombardia.
Gli elenchi dei soggetti contengono le seguenti informazioni: nome cane, codice identificativo
(microchip), codice di iscrizione al libro genealogico, data di nascita, sesso, razza, proprietario (cognome, nome e indirizzo). Il numero delle iscrizioni al

libro genealogico di soggetti nati nel periodo dall'8 marzo 2005 al 30 settembre 2006 individuati con microchip senza verifica dell'avvenuta iscrizione all'anagrafe canina, secondo quanto dichiarato dall'Enci, ammonta a 204.148, mentre il numero di animali identificati con il solo tatuaggio è di 26.614. Dalla data di emanazione del decreto ministeriale sono stati inviati, fino ad oggi, dati relativi a n. 338.333 soggetti suddivisi per le Regioni competenti ai fini dell'allineamento sia del pregresso che dell'attualità. Procede invece a rilento la regolarizzazione dei cani, riferiti ad allevatori titolari di affisso, identificati con il solo tatuaggio. Infatti, dei 26.614 conteggiati l'anno scorso, solo per 449 è stato completato l'adeguamento.
L'Enci pertanto ha comunicato di aver adottato una nuova iniziativa volta a concludere l'allineamento anche in questo caso (fissazione di un termine perentorio ai proprietari).

2) Attività dell'Ufficio centrale del Libro genealogico.

A garanzia della trasparenza e della correttezza della gestione del libro genealogico, l'albo degli allevatori e dei proprietari è pubblicato sul sito internet www.enci.it, nell'ambito del nuovo servizio «libro genealogico on line» e risulta quindi facilmente consultabile da chiunque a far data dal 1o ottobre 2006 e ciò vale anche per tutti i cani iscritti al libro genealogico i cui dati anagrafici e genetici sono rintracciabili sul sito medesimo a partire dalla stessa data. Le informazioni relative alla ubicazione degli allevamenti sono pubblicati solo a richiesta degli stessi allevatori che consentano il trattamento dei dati nel rispetto della normativa in vigore. Tale servizio on line nel periodo dal 1o giugno 2007 al 28 agosto 2007 ha fatto registrare 658.000 contatti e di recente anche la Federazione cinologica internazionale (FCI), con proprio comunicato, ha manifestato il più ampio apprezzamento per l'iniziativa in parola.
Per quanto concerne l'attività l'Enci sta, già da tempo, potenziando numero e qualità dei controlli integrati, realizzati all'atto dell'inserimento dei dati relativi al libro genealogico.
Il sistema effettua un controllo automatico mirato su tutti i campi che compongono la modulistica di denuncia e di iscrizione, producendo circa 100 controlli (coerenza tra data di monta, di nascita, di deposito; proprietà stallone e fattrice, coerenza date tra una cucciolata e l'altra, eccetera).
A titolo di esempio, nel caso di mancanza di
microchip, oggi il sistema genera automaticamente un'anomalia che produce una comunicazione inviata all'allevatore ed alla delegazione competente.
La pratica viene sbloccata solo a fronte della documentata inoculazione del
microchip da parte del veterinario. Ciascuna anomalia viene registrata dal sistema e produce un insieme di statistiche che consentono all'ufficio centrale del libro di inviare comunicazioni mirate alle delegazioni, al fine del corretto invio delle pratiche all'Enci. Tali statistiche prodotte attraverso il Sistema di gestione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 consentono di individuare la tipologia dell'errore e le percentuali di diffusione (Allegato 5 Manuale gestione qualità).
Parallelamente si sta lavorando alla informatizzazione delle delegazioni.
Si precisa che anche le verifiche sui requisiti per l'accesso e la permanenza nel registro allevatori sono realizzate automaticamente dal sistema informatico.

3) Questione Sips.

Al fine di reperire una possibile risoluzione presso questo Ministero si è tenuto un incontro tra i Presidenti di Enci e Sips, presso questo Ministero, in data 22 aprile 2008.
A seguito di tale scambio di opinioni la Sips si è riservata di formulare una proposta di ricomposizione dei propri rapporti con il Club Bleu de Gascogne, da inviare alla scrivente ed all'Enci il quale si è, a sua volta, impegnato a discutere detta proposta in sede di Consiglio direttivo. La proposta in questione è stata formulata ed inviata

dalla Sips in data 8 maggio 2008. Si è quindi in attesa che si esprima in merito il Consiglio direttivo dell'Enci.
Infine, ribadendo il disposto dell'articolo 21 dello statuto, evidenzo come in nessuna parte dello statuto stesso venga data la possibilità al Consiglio direttivo Enci (articolo 13) di intervenire, senza motivo, sull'assetto sociale di un proprio socio collettivo obbligandolo a subire una
deminutio delle proprie competenze e dei propri associati, al solo fine di favorire altri soggetti. Ciò in quanto i soli interventi legittimi operabili sui soci collettivi sono quelli previsti dall'articolo 7 dello statuto (delibera di perdita della qualità di socio) per le fattispecie ivi delineate, nonché dalle norme che disciplinano i rapporti tra lo stesso ente ed i soci collettivi, norme contenute nella Sezione IV del vigente regolamento di attuazione.
Tutto ciò evidenziato, si è invitato l'Enci ad evitare, per il futuro, qualsiasi riconoscimento di nuove associazioni, per razze o gruppi di razze già oggetto di tutela da parte di soci collettivi esistenti, ed a riesaminare il
dossier dei rapporti Enci-Sips. Infatti la scrivente Amministrazione, pur avendo a suo tempo preso atto (con la già citata nota n. 467 del 23 febbraio 2007) dell'orientamento politico dell'Enci, secondo il quale la migliore tutela delle razze è raggiunta attraverso associazioni più «specialistiche» che subentrano ad associazioni maggiormente «generiche», continua a ritenere che l'attuazione di detto orientamento debba trovare le proprie basi giuridiche in un'apposita modifica dell'articolo 21 dello statuto. È comunque evidente che le eventuali modifiche di statuto possono solo ampliare e non diminuire o abolire gli eventuali diritti degli associati.
Alla luce di tutte le vicende esaminate, assicuro una continua ed attenta vigilanza, sia negli organi sociali (Consiglio direttivo e Collegio dei Sindaci), che in quelli tecnici (CTC e Comitato esperti) al fine di addivenire in tempi rapidi ad una situazione di maggiore trasparenza e correttezza tra soci.
In ogni caso si fa presente che, dopo il rigetto dell'istanza cautelare e del relativo reclamo, è ancora pendente presso il Tribunale di Milano la causa tra la Sips è l'Enci, il cui merito verrà discusso a gennaio 2009.

4) Commissioni di disciplina.

Si premette che l'attività svolta dalle Commissioni di disciplina è e resta quella di un organo sociale interno di una associazione giuridica di diritto privato, ambito, in cui la scrivente non può, né deve entrare (articolo 27 dello Statuto).
Peraltro, i fatti come risultanti dalla documentazione acquisita, a proposito delle vicende che hanno interessato i signori Ciarafoni, Bosio e Veronesi, si commentano da soli, anche perché non si tratta di casi isolati. Vedasi al riguardo gli elementi di risposta per l'interrogazione n. 4-00031 del senatore Carrara (nota ministeriale n. 4687 del 25 giugno 2008).
Del resto non può dimenticarsi che il precedente testo di statuto, vigente fino al 1999, all'articolo 6-
bis stabiliva la sospensione dell'attività sociale a carico dei soci che avessero ricorso contro delibere degli organi sociali avanti all'autorità giudiziaria o all'autorità amministrativa tutoria. A seguito di espressa richiesta della scrivente Amministrazione, basata sulla necessità di rispettare le libertà democratiche, tale previsione, in sede di revisione dello statuto, è stata cancellata.
In virtù dell'articolo 27 del nuovo statuto i soci sono tenuti a rispettare statuto, regolamenti e disposizioni sociali, nonché regole della deontologia e correttezza sportiva. Di fatto però le Commissioni di disciplina intervengono spesso anche in materie che dovrebbero essere trattate dal giudice ordinario civile o penale su istanza dell'interessato (diffamazione, calunnia, conflitto d'interessi eccetera). Per tali motivi sarebbe auspicabile che detti organismi disciplinari fossero composti da qualificati esperti esterni, non legati alle dinamiche interne dell'ente e come tali al di sopra delle parti, quindi in grado di assicurare uniformità di trattamento in tutte le fattispecie esaminate.
In quest'ottica i rappresentanti ministeriali presenti negli organi sociali dell'Enci

sono impegnati ad avanzare concrete proposte di modifica dell'attuale situazione.

5) Maltrattamenti animali: taglio delle orecchie.

È opportuno ricordare che l'ordinanza del Ministero della salute, emanata il 12 dicembre 2006 in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani contempla per la prima volta in Italia, il divieto di conchectomia e caudotomia, in attesa di una disciplina normativa organica in materia. Il testo dell'ordinanza è stato poi modificato con successiva ordinanza del 28 marzo 2007, consentendo il taglio della coda per i soggetti appartenenti alle razze canine riconosciute dalla Federazione cinologica internazionale con caudotomia prevista dai rispettivi standard. La disciplina è stata reiterata con ordinanza del 14 gennaio 2008 e scade il 31 dicembre 2008.
Ciò premesso si precisa che l'Enci, al fine di informare i cinofili degli obblighi, in capo ad allevatori e proprietari, derivanti dalle ordinanze sopra citate, ne ha immediatamente divulgato il testo integrale attraverso la propria rivista
I nostri cani (febbraio 2007) e attraverso il sito internet istituzionale (gennaio 2007). La successiva modifica è stata comunicata con altrettanta tempestività e con le stesse modalità di cui sopra.
In merito alla applicazione delle ordinanze in questione va rilevato che qualsiasi regolamentazione dell'Enci (
standard di razza, disciplinari e norme tecniche del libro genealogico), anche se approvata da decreti ministeriali, risulta cedevole rispetto alle ordinanze stesse. Ciò vuol dire che gli standard di razza, per quanto riguarda conchectomia e caudotomia, sono di fatto modificati.
Ora, poiché lo
standard di una razza è l'unico e indiscutibile strumento di riferimento per la verifica morfologica operata dagli esperti giudici, in occasione delle manifestazioni dell'Enci di quelle riconosciute dalla FCI, per quanto concerne la conchectomia, considerato che tale pratica è stata vietata nel nostro Paese, ma anche che gli standard di razza sono fissati a livello internazionale, va quindi verificato se uno standard di una determinata razza per la quale è prevista la conchectomia contiene anche la descrizione delle orecchie non amputate. Infatti gli standard delle razze italiane, che consentono la caudotomia e la conchectomia, sono emanati dalla FCI e recepiti da tutti i kennel club dei Paesi aderenti, ivi comprese le nazioni nelle quali non vi sono divieti di tali pratiche.
Altri aspetti tecnici rilevanti sono:
a) armonizzazione delle modalità di giudizio da parte degli esperti giudici con riferimento alle valutazioni degli animali che presentano, a differenza del passato, orecchie integre; b) assenza di discriminazione nel valutare, contemporaneamente, sia animali con orecchie integre che amputate, nel caso di manifestazioni con animali che hanno subito in passato conchectomia o animali provenienti da paesi con legislazione diversa. A tale riguardo la stessa FCI, affrontando le tematiche del taglio della coda e delle orecchie, sollecitata dai kennel club dei Paesi nei quali veniva introdotto tale divieto, già nel 2002 ha emanato la seguente direttiva per i Paesi nei quali esiste il divieto di amputazione: «(...), non considerando quel che lo standard afferma riguardo sia la coda amputata/non amputata sia le orecchie amputate/non amputate (...) non ci può essere discriminazione, da parte dei giudici, tra cani con orecchie amputate/non amputate e tra cani con coda amputata/non amputata».
Nel caso delle razze italiane indicate nella presente e in passate interrogazioni per il mastino napoletano e per il cane corso, emerge chiaramente che gli attuali
standard già prevedono anche l'integrità dell'orecchio dando la possibilità ad ogni esperto di giudicare i soggetti presentati da allevatori e proprietari nel pieno rispetto delle regole vigenti in Italia.
In tale contesto, infine, va rimarcato che eventuali comportamenti illeciti contro il benessere animale sono imputati esclusivamente al proprietario e/o detentore dell'animale indipendentemente dalla posizione assunta dall'Enci che, in questa circostanza, appare in ogni caso corretta.

6) Proroga termini per verifica requisiti iscrizione all'albo degli allevatori.

La proroga al disciplinare del libro genealogico è stata approvata con decreto ministeriale n. 21075 del 6 aprile 2006 dal Ministero, su richiesta dell'Enci al fine di poter completare l'adeguamento del sistema informatico in uso, per redigere l'elenco effettivo degli allevatori (albo degli allevatori) in possesso dei requisiti richiesti. È vero che il mantenimento di una situazione di indeterminatezza costituiva fonte di possibile contenzioso, per disparità di trattamento tra i soci individuali Enci per i quali lo statuto prevede l'iscrizione all'Albo degli allevatori. Di fatto venivano equiparati soci in possesso di cani e soci che ne erano privi, continuando questi ultimi ad essere talora investiti di funzioni di responsabilità (consiglieri di amministrazione, esperti giudici, eccetera).
In realtà tale problema si sarebbe dovuto risolvere all'interno dell'Associazione senza stravolgere la normativa tecnica. In ogni caso in quel momento era intuitivo che senza un adeguato supporto informatico, le verifiche previste dal disciplinare del libro genealogico non potevano essere accurate e, pertanto, la citata ennesima proroga del termine in questione, era stata ritenuta ancora necessaria.
È il caso di segnalare che il decreto ministeriale n. 21075 del 6 aprile 2006 è stato impugnato avanti al Tar del Lazio, che, con sentenza n. 5240/07 del 6 giugno 2007, ha accolto il gravame. Su consiglio dell'Avvocatura generale dello Stato, la scrivente Amministrazione non ha proposto appello al Consiglio di Stato. Il decreto ministeriale in questione è stato quindi annullato.
Tutti coloro che fanno parte dell'albo degli allevatori, a partire da quella data, sono in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare e relative norme tecniche. La verifica è gestita con un apposito programma informatico. L'albo, come già detto, è pubblicato sul sito
internet www.enci.it nell'ambito del nuovo servizio «libro genealogico on line».
A conclusione si evidenzia che, per quanto concerne la tenuta e gestione del libro genealogico, le carenze segnalate ed accertate negli anni precedenti, a seguito degli interventi ministeriali, risultano, sia pure con alcune eccezioni, avviate verso il superamento.
Resta in essere, comunque, un contenzioso a più livelli tra Ente, soci, esperti di razze, contenzioso che, in alcuni casi, interagendo anche con le attività di gestione del libro genealogico (vedasi questione Sips, Commissioni di disciplina, eccetera), impedisce un efficiente svolgimento dell'attività istituzionale che risulta tralasciata a beneficio di interessi di parte.
Non si comprende peraltro come un provvedimento di commissariamento dell'Enci potrebbe riuscire a risolvere tutti i problemi segnalati, soprattutto in considerazione del fatto che la maggioranza delle carenze lamentate attengono all'esercizio di competenze pubbliche. Inoltre si evidenzia come tutti i precedenti commissariamenti già intervenuti ininterrottamente dal 30 marzo 2001 al 30 gennaio 2004 non abbiano mai sortito i risultati sperati anche con riguardo ai problemi propri dell'Ente ed al suo elevato tasso di conflittualità che rimane comunque invariato negli anni, senza che a ciò riescano a porvi rimedio i diversi soggetti succedutisi ai posti di vertice.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Luca Zaia.

BELTRANDI, ZAMPARUTTI, FARINA COSCIONI e MECACCI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le pari opportunità. - Per sapere - premesso che:
il 19 maggio 2008, in un articolo pubblicato sul sito del Corriere della Sera, il neo Ministro per le pari opportunità, Mara Carfagna, ha dichiarato che non è orientata a dare il patrocinio ministeriale al Gay Pride nazionale, che quest'anno si svolgerà a Bologna il 28 giugno;
nello stesso articolo e sempre nel contesto del diniego del patrocinio al Gay

Pride viene riportata una dichiarazione del Ministro Carfagna: «Io credo che l'omosessualità non sia più un problema. Perlomeno così come ce lo vorrebbero far credere gli organizzatori di queste manifestazioni. Sono sepolti i tempi in cui gli omosessuali venivano dichiarati malati di mente. Oggi l'integrazione nella società esiste...». Inoltre, con riferimento alla commissione per i diritti dei gay, delle lesbiche e dei trasgender, del Ministero per le pari opportunità, la Ministra afferma che: «Non ho ancora preso bene visione di cosa sia e a cosa possa servire... La verità è che una volta verificato a cosa serve credo che la userò per occuparmi anche di altro»;
il 20 maggio 2008 il Parlamento europeo approva - con 362 voti favorevoli, 262 contrari e 56 astensioni - un rapporto dell'Europarlamentare inglese Liz Lynne, Vice-presidente della Commissione europea del lavoro e degli affari sociali. Il rapporto approvato è finalizzato alla proposizione, da parte della Commissione europea, di una direttiva esaustiva che sanzioni la discriminazione nell'accesso ai beni e sevizi nelle ipotesi previste dall'articolo 13 del Trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare le discriminazioni nei confronti dei portatori di handicap, per ragioni di età, di religione o fede e di orientamento sessuale -:
se il Presidente del Consiglio dei ministri consideri propria del Governo la posizione espressa dal Ministro per le pari opportunità;
quali misure il Ministro per le pari opportunità intenda adottare nei confronti della commissione per i diritti dei gay, delle lesbiche e dei transgender, del Ministero per le pari opportunità;
se intendano assumere iniziative regolare, come già è stato fatto in molti paesi europei ed extra-europei, le convivenze delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender e tutelarne il trattamento nei casi di discriminazione, in conformità agli standard europei;
quale sia la posizione del Governo italiano rispetto alla futura direttiva antidiscriminazioni annunciata alla Commissione europea nel suo programma di lavoro per l'anno 2008 e relativa alla promozione dell'eguaglianza al di fuori del settore del lavoro, che sanzioni la discriminazione nell'accesso ai beni e servizi, nell'educazione e nella protezione sociale nelle ipotesi previste dall'articolo 13 del Trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare le discriminazioni nei confronti dei portatori di handicap, per ragioni di età, di religione o fede e di orientamento sessuale.
(4-00199)

Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in esame si rappresenta quanto segue.
Il Ministero delle pari opportunità ha più volte sottolineato la volontà di impegnarsi nel contrasto a qualunque forma di discriminazione e di violenza. Si affrontano seriamente queste problematiche e che intendono diffondere la cultura del rispetto e dell'uguaglianza, senza distinzioni di razza, di religione e orientamento sessuale.
Come è noto il 17 maggio 1990 l'Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) ha cancellato l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali, mettendo fine ad un lungo periodo di pregiudizi, discriminazioni e violenza. Nonostante ciò, sono ben 86 i paesi dell'O.N.U. che ancora criminalizzano i rapporti tra persone dello stesso sesso. In 7 di questi è prevista la pena di morte (Arabia Saudita, Afghanistan, Yemen, Emirati Arabi Uniti, Iran, Nigeria e Cina).
Si ritiene più utile, in considerazione di ciò, spostare l'attenzione sulla necessità di sensibilizzare la nostra ambasciata presso le Nazioni unite perché si faccia portavoce della richiesta di depenalizzazione universale dell'omosessualità.
Per quanto riguarda la domanda posta dall'interrogante in merito alle iniziative volte alla regolarizzazione delle coppie omosessuali, il nostro ordinamento giuridico non riconosce il matrimonio fra persone dello stesso sesso, e la regolamentazione dei rapporti tra queste ultime persone può

trovare soluzione attraverso l'utilizzo di strumenti di diritto privato.
In riferimento alla commissione lesbiche, gay, bisessuali e
transgender si fa presente che la stessa è stata istituita presso il dipartimento per i diritti e le pari opportunità (peraltro mai convocata) e che pertanto rientra tra le competenze della citata struttura individuare le eventuali tematiche da affrontare.
Si segnala infine, che il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, nel dare attuazione alla direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro, all'articolo 3, 1o comma, prevede che «il principio di parità di trattamento senza distinzioni di religione, di convinzioni personali, di
handicap, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato».
Il Ministro per le pari opportunità: Maria Rosaria Carfagna.

BITONCI, LANZARIN, MONTAGNOLI, DOZZO, GOISIS, GIDONI, FORCOLIN, LUCIANO DUSSIN e CALLEGARI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
notizie provenienti dal territorio ci informano come Trenitalia stia predisponendo un piano di riassetto delle stazioni presenti in tutto il nordest del Pese;
risulta dai piani dell'azienda come le biglietterie delle stazioni di Adria, Bassano del Grappa, Belluno, Calalzo, Camposampiero, Castelfranco Veneto, Cittadella, Cornuda, Feltre, Legnago, Mogliano, Monselice, Montebelluna, Noale, San Donà, San Bonifacio, Schio, Terme Euganee, Thiene, Vittorio Veneto stiano per chiudere, con notevoli disagi per gli utenti;
si legge sul Gazzettino del 25 maggio 2008: «Trenitalia ancora sotto accusa a Nordest. E questa volta giudici del "processo" sono i pendolari assieme ai commercianti che gestiscono le edicole delle principali stazioni ferroviarie del Veneto. Oggetto del contendere, le biglietterie e i tagliandi chilometrici. Questi ultimi, infatti, ormai sono quasi introvabili nelle edicole e negli altri punti vendita delle stazioni venete, soprattutto dopo la riduzione dei margini di guadagno per gli esercenti. Così sul piede di guerra insieme ai commercianti scendono i pendolari, i quali denunciano anche la grande difficoltà di ottenere il resto dalle "macchinette" automatiche presenti nelle stazioni. E dicono no al piano di ristrutturazione di Trenitalia che a Nordest prevede la chiusura di una serie di biglietterie. La penuria di ticket negli esercizi commerciali è ancora più pesante se si considera che la stragrande maggioranza degli scali ferroviari del Veneto sono sprovviste di biglietteria. In Veneto anzi, su 164 stazioni, una ventina in realtà sono "fermate" in piccoli comuni, sprovviste di qualunque servizio; in pratica la fermata si riduce a una pensilina o poco più. Mentre le stazioni con biglietteria sono solo 32» -:
se il Ministro interrogato, essendo a conoscenza della situazione, intenda intervenire sollecitando Trenitalia ad una riorganizzazione che tenga conto dei disagi e delle problematiche dei cittadini e degli esercenti che loro malgrado rischiano di diventare un anello in questa catena di disservizi.
(4-00455)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Il progetto di razionalizzazione della rete di vendita, in corso di definizione da parte di Trenitalia, non riguarda le biglietterie citate nell'interrogazione in oggetto, per le quali non è in programma alcuna chiusura definitiva.
Circa la difficoltà di reperire i titoli di viaggio presso i punti vendita esterni del Veneto, nel premettere che dal 1o aprile 2008 - a seguito di gara - la gestione della rete degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei biglietti ferroviari è passata ad un gestore unico, si fa altresì presente che nel periodo transitorio del passaggio di gestione si è verificata qualche criticità, limitata essenzialmente alla fase iniziale di riorganizzazione del servizio.

Per quanto attiene alla mancata erogazione del resto da parte delle emettitrici automatiche, è possibile che tale eventualità possa verificarsi - eccezionalmente - per esaurimento delle scorte di monete all'interno delle emettitrici self-service; in tal caso, tuttavia, la macchina emette un tagliando con il quale il cliente può ottenere quanto dovutogli rivolgendosi a qualsiasi biglietteria Trenitalia.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

BITONCI, FORCOLIN e CALLEGARI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'aeroporto di Venezia Tessera è il terzo aeroporto d'Italia per numero di passeggeri ed uno dei primi per valenza turistica;
lo stesso è interessato da molte settimane da prolungati lavori sulla pista principale 04 Right che risulta chiusa a tutte le operazioni di volo;
l'unica pista disponibile è la più piccola pista 04 Left, normalmente utilizzata per il rullaggio degli aeromobili, ed ora invece utilizzata per tutte le operazioni di volo (decollo, atterraggio e rullaggio);
la pista 04 Left è asservita solo da una procedura di avvicinamento «NON PRECISION - denominata VOR 04 left», invece che assistita da un apparato ILS mobile, che sarebbe stato possibile installare durante la fase dei lavori provvisoriamente;
il prolungarsi dei lavori commissionati sulla pista 04 Right stanno causando notevoli problemi all'utenza con ritardi di numerosi voli di tutte le compagnie aeree, causa assegnazione di SLOT (orari diversi di partenza diversi rispetto a quelli pubblicati ufficialmente e conosciuti dagli utenti) per smaltire la facilmente preventivabile congestione;
di queste difficoltà e delle conseguenze di tali lavori non è stata resa edotta in alcun modo l'utenza, tenuta all'oscuro di tutto e costretta a subire ritardi invece conosciuti dalla Direzione Aeroportuale;
nonostante il protrarsi da parecchie settimane di questa situazione, la Direzione aeroportuale dell'aeroporto di Venezia Tessera e l'Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile) non hanno ancora previsto alcuna informativa ai passeggeri e nessun avviso è collocato nelle aree accettazione e nelle sale dell'aeroporto in merito ai previsti ritardi, in particolare negli orari di punta, ed alle motivazioni degli stessi;
i passeggeri sono costretti ad attendere a bordo degli aerei eventuali miglioramenti degli orari di decollo e ad apprendere della situazione solo dal personale di Terra delle compagnie aeree e/o dal personale di Volo, anch'essi, in questo caso, vittime di tali disguidi, con ripercussioni anche sui loro turni di lavoro;
i passeggeri rischiano continuamente di perdere i voli negli altri aeroporti di transito ove sono diretti, con ripercussioni e costi a carico delle compagnie aeree;
nell'aeroporto di Venezia Tessera i passeggeri e le compagnie lamentano da tempo che le infrastrutture ed i servizi non sono completamente efficienti e sufficienti, in particolare, i controlli di sicurezza che li costringono a lunghe attese, ed alla conseguente probabile perdita del volo;
a Venezia Tessera, specialmente in questo periodo di elevate temperature, viene lamentato il malfunzionamento dell'impianto di condizionamento abbinato ai Finger, strumento assolutamente indispensabile per migliorare il confort dei passeggeri costretti a lunghe attese a bordo degli aeromobili;
la mancanza di informazione ai passeggeri delle limitazioni in essere dell'aeroporto di Venezia e dei ritardi in partenza, avrebbero da tempo richiesto l'intervento di Enac nello spirito richiamato dalla «Carta dei Diritti del Passeggero»-:
quali siano i motivi delle mancate comunicazioni e doverose informazioni all'utenza

che avrebbe dovuto dare la società che gestisce l'aeroporto di Venezia (SAVE);
quali siano le eventuali manchevolezze e lacune in tal senso eventualmente perseguibili in via amministrativa;
quali siano i motivi del mancato intervento di Enac;
quali tempestivi interventi intenda adottare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quali eventuali provvedimenti, anche sanzionatori, intenda avviare nei confronti degli attori eventualmente responsabili di una tale situazione;
quali rimborsi e compensazioni debbano essere offerti, dai responsabili di una tale situazione, ai passeggeri, in merito ai disguidi subiti.
(4-00637)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
I lavori di pista, necessari per l'adeguamento dell'aeroporto di Venezia Tessera alla normativa Ente nazionale aviazione civile (Enac) «Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti» e
International Civil Aviation Organization «Annesso 14», sono stati ampiamente pubblicizzati all'utenza aeronautica.
Sebbene corrisponda al vero che non sono stati apposti specifici avvisi all'interno dell'aerostazione, le informazioni all'utenza sono state fornite in più occasioni sia dal Gestore, preliminarmente all'inizio lavori, con riunioni dedicate Comitato utenti/AOC, pubblicazione del supplemento «AIP Italia» n. 5/08 del 13 marzo 2008 e comunicato stampa, sia attraverso atti della Direzione aeroportuale di Enac con l'ordinanza n. 2/08, ad esito della riunione operativa svoltasi in data 30 aprile 2008 tra Enac D.A./D.O. - Save ed Enav.
A seguito della segnalazione effettuata con la presente interrogazione, l'Enac (Direzione aeroportuale di Venezia) ha provveduto a inoltrare al gestore dell'aeroporto disposizioni affinché lo stesso provveda all'affissione di avvisi ai passeggeri in aerostazione per i possibili disagi che potrebbero verificarsi, considerato i lavori ancora in corso sulla pista di volo sussidiaria.
Con la programmazione dei necessari lavori aeroportuali e la soluzione operativa adottata, si è seguita la linea del disagio minimo ma necessario e indispensabile per consentire la regolarità in sicurezza del servizio.
Ritardi ben più consistenti si sarebbero verificati se si fosse optato per la non utilizzazione della pista sussidiaria e quindi per l'impiego di aeroporto alternato (Treviso, Ronchi, Verona eccetera) o se non si fosse consentito, terminati i lavori, il passaggio alla pista principale senza attendere, data l'urgenza di ripristinare la puntualità del servizio, i 7 giorni di preavviso previsti dal regolamento Enac «Servizio informazioni aeronautiche».
Con l'11 luglio si è traslato la pista di volo dalla pista sussidiaria alla pista principale; i lavori proseguono ora nella pista sussidiaria ed i disagi sono stati ulteriormente ridotti.
In merito, infine, alle segnalate attese ai varchi si comunica che il gestore ha proceduto all'adeguamento organizzativo e infrastrutturale del settore
Security con conseguente riduzione, nel mese di luglio, del tempo di attesa che si allinea ai parametri indicati nella Carta dei servizi (15 minuti).
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

BOFFA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
entrerà in vigore con il nuovo orario estivo 2008 un piano di razionalizzazione dei servizi offerti predisposto da Ferrovie dello Stato per far fronte alla situazione economica dell'azienda;
il piano prevede il taglio di alcuni collegamenti ferroviari, nonché la riduzione di alcune opzioni orarie e la chiusura di 27 biglietterie tradizionali su tutto il territorio nazionale;

i tagli dovrebbero riguardare anche la biglietteria della stazione centrale di Benevento;
tale circostanza non mancherà di provocare disservizi e disagi alla clientela. Difficoltà nelle prenotazioni, impossibilità di reperire informazioni su orari e tratte, queste le probabili conseguenze di tale scelta;
la Stazione del capoluogo sannita rappresenta uno scalo centrale per la mobilità ferroviaria provinciale e interprovinciale nonché uno snodo centrale sulla tratta a lunga percorrenza Roma-Lecce;
il 27 luglio 2006, a Roma, è stato sottoscritto dal ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti, dal Presidente della Regione Puglia, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente e Amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'Amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana, il protocollo d'intesa del progetto per la riqualificazione ed il potenziamento dell'itinerario ferroviario alta capacità Roma-Napoli-Bari che favorirà l'integrazione delle reti, mettendo in connessione il corridoio I Berlino-Napoli-Palermo con il corridoio VIII Bari-Sofia-Varna. Questo snodo consentirà la creazione del "tripolo" Roma-Napoli-Bari, trasformandola nella più grande area metropolitana d'Italia, che permetterà di costruire, entro il 2020, una rete di collegamento moderna ed efficiente con nuove e importanti opportunità di mercato e di sviluppo per il Mezzogiorno d'Italia, soprattutto per le sue aree interne;
nell'ambito di questo importante progetto, la stazione ferroviaria di Benevento, per la sua centralità, diventerà uno snodo fondamentale che attraverso la realizzazione di una piattaforma logistica integrata potrà offrire ulteriori opportunità di crescita per un territorio e una provincia in cui è crescente la domanda di mobilità, sia per i cittadini, sia per il traffico merci;
la chiusura della biglietteria della stazione centrale di Benevento appare dunque in netto contrasto rispetto ai progetti di sviluppo individuati per il suddetto scalo -:
se in presenza di tale importante scenario presente e futuro, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ritenga di sollecitare Trenitalia al fine di mettere in campo tutti gli interventi utili e necessari a mantenere in funzione la biglietteria della stazione di Benevento.
(4-00362)

Risposta. - In relazione alla paventata chiusura della biglietteria della stazione ferroviaria di Benevento si fa presente quanto segue.
Per quanto attiene ai trasporti di media e lunga percorrenza, i servizi commerciali, inclusa la rete delle biglietterie, sono erogati da Trenitalia congiuntamente per i treni prodotti in regime di autonomia commerciale e per quelli sottoposti a contribuzione statale. Allo stato, essi non sono oggetto di regolazione specifica con il contratto di servizio vigente; tuttavia, poiché è progressivamente emersa la criticità e la crucialità di tale aspetto, la questione della rete di vendita che comprende anche le agenzie di viaggio, il sito
internet e la biglietteria telefonica, dorrà essere disciplinata nel contratto di servizio da predisporre a valle dell'indagine conoscitiva ex articolo 2 comma 253 della legge finanziaria per il 2008.
Tra l'altro, nella proposta di assetto dei servizi di pubblica utilità presentata da questo Ministero alla fine dello scorso anno, e della quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha preso atto nella seduta del 27 marzo 2008, tale aspetto è espressamente previsto come uno degli elementi da disciplinare nel contratto di servizio, dal punto di vista della capillarità, dell'accessibilità e degli orari di apertura al pubblico.
Ferrovie dello Stato fa sapere che la razionalizzazione della propria rete di vendita, si è resa necessaria al fine di riequilibrare il rapporto costi/ricavi che per alcuni canali di vendita si presentava notevolmente sbilanciato con perdite insostenibili

per l'Azienda determinate da costi nettamente superiori agli introiti realizzati.
Per quanto concerne specificatamente la vendita diretta, quindi sulla base del conto economico di ciascuna biglietteria, Ferrovie dello Stato assicura che saranno assunte le determinazioni conseguenti circa il relativo mantenimento in servizio nei tempi e con le modalità in corso di verifica.
Va, comunque, precisato che, nell'ambito del medesimo programma, è previsto un notevole rafforzamento dei canali di vendita innovativi (
self service, ma anche internet e mobile ticketing, dove già oggi è possibile comprare biglietti ferroviari con uno specifico sconto) e della rete di vendita indiretta (agenzie di viaggi e punti vendita esterni), al fine di ampliare ulteriormente le possibilità di acquisto per la clientela.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

BORGHESI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
è in corso nel Comune di Padova la realizzazione dei servizio di metro-tram (translohr), la cui soluzione tecnica, del tutto innovativa, prevede il ricorso ad una monorotaia;
fin dall'inizio dei lavori avviati da qualche anno, si evidenziano numerosi disagi per i cittadini non solo in relazione ai cantieri richiesti per la posa in opera della monorotaia, ma anche per il fatto che il suo attraversamento in particolare con biciclette e motorini ha generato numerose cadute di ciclisti ed anche motociclisti con lesioni rilevanti per gli infortunati;
in base ad evidenze empiriche risulterebbero non meno di 150 incidenti, che hanno comportato il ricovero, quanto meno in pronto soccorso delle persone coinvolte;
risulta altresì che almeno in 65 casi i danneggiati abbiano presentato una richiesta di risarcimento danno al Comune di Padova;
numerosi articoli dei giornali locali a partire dal 2004 hanno segnalato il problema qui presentato che sembra essere legato alla larghezza delle fosse laterali di destra o sinistra della rotaia, pari a cm. 4,5;
secondo un altro giornale locale le vittime sarebbero state addirittura 350 in due anni;
la soluzione tecnica scelta per la tramvia è di tipo assolutamente innovativo e finora ancora in fase di sperimentazione;
secondo alcune agenzie di stampa nella città francese di Clermont Ferrand ad un mese dall'entrata in servizio del medesimo tipo di metro-tram, le corsie ai lati della rotaia avrebbero subito numerosi cedimenti, dovuti alle sollecitazioni delle manovre di sosta e riavvio -:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopra riportati e che cosa intenda fare per garantire la sicurezza di ciclisti e motociclisti nei luoghi di attraversamento della corsia;
che cosa intenda fare per garantire che il sistema possa funzionare senza gli inconvenienti lamentati in Francia;
se non ritenga utile istituire una commissione di inchiesta da parte del Ministero per verificare la bontà tecnica della soluzione in corso di realizzazione nel Comune di Padova e se siano state rispettate tutte le regole di diligenza da parte di tutti gli enti competenti.
(4-00276)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Considerato il carattere innovativo della soluzione tecnica individuata per la metropolitana di Padova, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito un'apposita Commissione di sicurezza con il compito di seguire tutte le fasi realizzative e di effettuare, attraverso una idonea e puntuale campagna di verifiche e prove, il necessario approfondimento di tutti gli aspetti tecnici, progettuali e di esercizio connessi alla sicurezza del sistema. Al termine

di tali approfondimenti, conclusosi con esito positivo il pre-esercizio, la Commissione di sicurezza ha validato il sistema con la conseguente apertura al pubblico esercizio dell'impianto.
Al momento, le attività della Commissione di sicurezza non sono ancora terminate; il sistema è costantemente monitorato per verificare non solo la sicurezza ma anche i costi di esercizio, la manutenzione dei mezzi, l'efficienza e l'ottimizzazione delle metodologie di intervento in caso di guasti.
Per quanto riguarda i supposti disagi causati dalla monorotaia ai ciclisti e ai pedoni, si evidenzia che i pericoli ad essa connessi non sono differenti da quelli determinati dalle rotaie di un tram tradizionale e sussiste esclusivamente nel caso in cui il ciclista, contravvenendo ai regolamenti comunali, proceda nella corsia del tram affiancando i binari.
In relazione infine ai temuti cedimenti delle corsie ai lati della rotaia, si evidenzia che le scelte progettuali operate nella città di Padova, in variante rispetto al progetto originale, si sono rivelate ottimali nei confronti dei cedimenti differenziati della via di corsa. La soluzione tecnica adottata prevede una piastra d'appoggio in calcestruzzo armato che ripartisce uniformemente i carichi ed impedisce appunto i temuti cedimenti differenziati tra la canaletta di ammorsamento della rotaia centrale e le fasce di scorrimento dei pneumatici del mezzo.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

BUCCHINO e FEDI. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il 22 maggio 1995, è stato firmato a Roma il nuovo Accordo italo-canadese di sicurezza sociale che avrebbe dovuto sostituire il precedente Accordo, firmato nel 1977 ed entrato in vigore nel 1979 e che unitamente al nuovo Accordo è stata firmata l'Intesa amministrativa di applicazione;
il 12 luglio 2000 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge n. 4558 per la ratifica e l'esecuzione del nuovo Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada;
il 13 luglio 2000 il disegno di legge n. 4558, che autorizzava il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada fatto a Roma il 22 maggio 1995, è stato trasmesso dal Senato alla Camera (C. 7210);
il 6 dicembre 2000, la III Commissione della Camera dei deputati aveva espresso parere favorevole al disegno di legge n. 7210 relativo alla ratifica del nuovo Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada;
il nuovo Accordo era nato dall'esigenza di considerare l'evoluzione normativa intervenuta nelle legislazioni dei due Paesi dall'entrata in vigore del precedente Accordo (1979) e di migliorare la qualità di uno strumento di tutela sociale dei lavoratori migranti e di garantire una più rapida erogazione delle prestazioni previdenziali rispetto a quanto assicurato dall'Accordo attualmente in vigore;
l'Accordo non solo conferma e consolida i benefici già previsti dal 1979 ma prevede dei miglioramenti della normativa relativi alle prestazioni pensionistiche, ai distacchi dei lavoratori e ai collegamenti tra gli enti previdenziali dei due Paesi, che rendono più ampia, equa ed aggiornata la tutela sociale;
il Parlamento canadese ha da parte sua già da tempo approvato il nuovo Accordo sottolineando come esso avrebbe rafforzato le relazioni tra i due Paesi;
come illustrato nella relazione tecnica al disegno di legge n. 4558 approvato dal Senato, l'entrata in vigore del nuovo Accordo non avrebbe comportato oneri amministrativi aggiuntivi, non prevedeva oneri organizzativi a carico di regioni o enti locali, non prevedeva oneri finanziari, organizzativi e burocratici a carico dei cittadini e delle imprese, ma solo oneri

finanziari aggiuntivi, per il pagamento delle prestazioni, di modesta entità rispetto a quelli già esistenti in costanza di vigenza dell'Accordo attuale;
l'Accordo aveva ricevuto nella scorsa legislatura il parere positivo del Ministero del lavoro e del Ministero degli affari esteri e la relativa copertura finanziaria era stata trovata agli inizi del 2007 dal Ministero degli affari esteri in uno dei suoi capitoli di bilancio ma non era stato poi ratificato a causa della prematura interruzione della XV legislatura -:
quali misure urgenti si intendono adottare affinché a oltre dodici anni dalla firma dei due Paesi contraenti, il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di sicurezza sociale tra l'Italia ed il Canada sia approvato dal Parlamento italiano e possa quindi finalmente entrare in vigore, per onorare così gli impegni presi con il Governo canadese e con le collettività dei cittadini italiani residenti in Canada e dei cittadini canadesi residenti in Italia.
(4-00088)

Risposta. - La ratifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, fatta a Roma il 22 maggio 1995, ed il Protocollo aggiuntivo fatto a Roma il 22 maggio 2003, rientrano da tempo tra le priorità del Ministero degli affari esteri.
L'Accordo riveste grande importanza per la collettività italiana poiché prevede il riconoscimento di alcuni benefici ai lavoratori e pensionati italiani. Ad esempio si riconoscono:
1) la garanzia al trattamento minimo di pensione italiana a favore dei pensionati residenti in Italia o che rimpatriano qualora la somma dei
pro-rata di pensione a carico di ciascuno dei due Paesi sia inferiore a tale trattamento;
2) l'estensione, ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche, del principio del cumulo dei periodi svolti in più Stati, detto «totalizzazione multipla», che consente un incremento del numero annuo dei nuovi pensionati.

Il Governo canadese ha ratificato l'accordo nel 2003 ed ha ripetutamente sollecitato le Autorità italiane a provvedere in tal senso, ma le difficoltà di bilancio riscontrate negli ultimi anni e la conseguente limitatezza dei fondi disponibili per il Ministero degli affari esteri non hanno consentito di perfezionare l'iter di ratifica. Gli accordi di sicurezza sociale comportano infatti oneri elevati a carico del bilancio dello Stato perché vengono calcolati attraverso una particolare procedura.
La Convenzione del 2003 prevede un onere finanziario determinato sulla base del costo reale, cioè moltiplicando il numero dei cittadini degli Stati interessati presenti sul territorio nazionale per il costo retributivo, in base ad un calcolo attuariale, il cui ammontare è pari rispettivamente ad euro 530.000,00 per il primo anno ed euro 727.000,00 per il secondo; per il terzo anno invece il computo è effettuato sulla base della proiezione decennale di spesa ed è pari ad euro 2.367.000,00 annui.
Nella precedente legislatura il disegno di legge di ratifica si trovava in fase avanzata di concerto interministeriale. All'avvio della corrente legislatura il Ministero degli affari esteri è tornato a segnalare la priorità di tale accordo all'attenzione delle altre amministrazioni al fine di poter concludere in tempi rapidi il concerto interministeriale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Enzo Scotti.

CARLUCCI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'aeroporto di Bari, «Karol Wojtila», insieme agli altri aeroporti pugliesi, concorre in maniera considerevole, al processo di crescita economica e sociale della Puglia;
nonostante esso rappresenti uno degli strumenti cardine per lo sviluppo economico

della regione e uno degli scali aeroportuali più importanti del sud d'Italia, oggi, i collegamenti del predetto aeroporto con l'hinterland e soprattutto con la città di Bari sono molto esigui e dopo le ore 19.00 sono addirittura inesistenti -:
quali provvedimenti, nell'ambito delle proprie competenze, il ministro interrogato intenda adottare al fine di incrementare e rendere più efficienti i collegamenti con il predetto aeroporto, anche attivandosi perché l'Enac convochi una conferenza di servizi con le autorità locali.
(4-00550)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
La creazione di servizi di collegamento esterni agli aeroporti non risulta di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), così come, conseguentemente, l'indizione di conferenze di servizi sulla questione.
La questione dei collegamenti da e per l'aeroporto permane, difatti, in capo agli enti locali.
Da informazioni assunte dalla struttura periferica dell'Enac e dalla consultazione del sito
internet della società di gestione degli scali pugliesi (aeroportidipuglia.it), si è rilevato che la nuova aerostazione dell'aeroporto di Bari è collegata alla città con bus del servizio Azienda Mobilità e Trasporti Autobus Bari (ATMAB), servizi «shuttle Tempesta» e taxi.
Dalla voce «bus» si ha accesso ad altra pagina del sito dove sono indicati nel dettaglio gli orari, (in corrispondenza degli arrivi e partenze), gli itinerari e i costi dei biglietti, l'orario giornaliero di attivazione (dalle 05.00 alle 23.00) sia per il servizio di linea (autobus 16 della ATMAB) che della linea
shuttle Tempesta.
Sempre sullo stesso sito è pubblicizzato il nuovo servizio di trasporto terrestre «Pugliairbus» che collega, mediante bus navetta, gli scali aeroportuali pugliesi con i capoluoghi di provincia e le aree regionali a maggiore attrazione turistica, in particolare il sito UNESCO di Matera.
La fruizione del servizio gratuito di trasporto è riservata ai viaggiatori muniti di biglietto o di prenotazione di trasporto aereo in arrivo/partenza dagli aeroporti pugliesi.
La prenotazione si effettua solo
on line sul sito: http://pugliairbus.aeroportidipuglia.it.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

CASSINELLI e SCANDROGLIO. - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il Parlamento, nella XV legislatura, ha convertito in legge (legge n. 160 del 2007) il decreto-legge n. 117 del 2007, recante «disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione» (Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2007);
l'articolo 2 del sopraccitato decreto recita: «Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t»;
il Consiglio dei ministri n. 84 del 28 dicembre 2007 ha prorogato «al 1° luglio 2008 il termine per la decorrenza dei limiti posti ai neopatentati di categoria B», inizialmente previsto per il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto;
tale decreto appare privo di ogni senso logico in quanto, ipoteticamente e a mero titolo esemplificativo, un neopatentato potrebbe guidare, nel primo anno di patente, un'autovettura del tipo «Opel Corsa 1.2» (potenza 80 CV), ma non un'autovettura del tipo «Fiat 500 1.2» (potenza 69 CV);
ciò appare ancor più insensato se si considera che qualunque cittadino che abbia compiuto il 18° anno e sia in possesso del «foglio rosa» può, avendo al proprio fianco una persona in possesso di

patente B da almeno 10 anni, che non abbia superato i 65 anni di età, guidare qualsiasi automobile, senza alcuna discrezione di potenza, cilindrata o velocità massima raggiungibile;
moltissime famiglie si ritrovano nella condizione di dovere acquistare una nuova automobile per il figlio neopatentato, non potendo questi utilizzare il/i mezzo/i già in possesso del nucleo familiare -:
quali iniziative intenda il Governo intraprendere per venire incontro, oltre che ad evidenti esigenze di razionalità e di equità, anche alle famiglie dei neopatentati che si trovano, spesso, in una condizione di difficoltà.
(4-00258)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
L'introduzione di un limite per i neopatentati, relativo alla tipologia di veicoli ed in specie al rapporto tra potenza specifica e tara (kW/t), era stato già introdotto dal legislatore del Nuovo codice della strada, adottato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: l'originario articolo 117, comma 2, prevedeva, infatti, che per i primi tre anni dal conseguimento della patente non fosse consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t, o che comunque sviluppino una velocità massima, accertata in sede di omologazione del tipo, superiore a 150 km/h.
Tale disposizione era stata poi abrogata con il decreto-legge 1o aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.
Nell'agosto dello scorso anno, il ripetersi di gravi incidenti occorsi per lo più a giovani alla guida di autoveicoli di cilindrata molto potente, ha indotto il Governo a riproporre l'introduzione di un tale criterio di limitazione per i neopatentati. Con il decreto-legge n. 117 del 2007, dunque, si era previsto che per tre anni dalla data di conseguimento della patente (conseguita a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge), ai neopatentati con patente di guida di categoria B fosse impedita la guida di veicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t.
Già all'indomani dell'approvazione del decreto-legge, tuttavia, si era palesata un'inadeguatezza di tale criterio, specie se applicato in modo assoluto.
La norma si dimostrava per taluni profili restrittiva, in quanto il rapporto 50 kW/t escludeva alcune vetture «piccole» tipicamente ritenute adatte ai neopatentati; per altro profilo, invece, permissiva, in quanto non idonea ad escludere dalla gamma dei veicoli «consentiti» alcune vetture, più potenti ma anche più pesanti, che erano in grado di raggiungere velocità massima superiore a 180 km/h.
Pertanto da subito, sia in sede di conversione del decreto-legge n. 117 del 2007, sia in sede di lavori parlamentari all'A.C. 2480, l'amministrazione dei trasporti ha proposto una riformulazione della stessa disposizione, nel senso di elevare il rapporto potenza/tara a 55 kW/t, ma di coniugare tale criterio con quello di una potenza massima consentita non superiore a 70 kW per i veicoli di categoria M1.
Tale modifica all'articolo 117, comma 2 del Codice della strada era stata accolta dal Senato nel disegno di legge su indicato: tuttavia tale disegno non ha potuto concludere il suo
iter parlamentare per le note vicende della crisi di Governo.
Quanto alle sorti del decreto-legge n. 117 del 2007, in sede di legge di conversione il Parlamento non ha inteso accogliere l'emendamento proposto, ed ha al contempo ridotto ad un anno la durata temporale del limite in parola.
Preso atto delle problematiche insorte nel tempo che sono state qui descritte, il nuovo Governo, nel contesto del decreto-legge n. 97 del 3 giugno scorso, su specifica proposta del Ministero delle infrastrutture e trasporti, ha quindi inserito l'articolo 4, comma 4, che prevede una ulteriore proroga fissata al 1o gennaio 2009 per l'applicazione delle disposizioni attinenti alla limitazione tara/potenza per i neo patentati prevista dall'articolo 117, comma 2-
bis del Codice della strada.

Sono state accolte, pertanto, le perplessità sollevate da più parti, tra cui anche le forze dell'ordine, relative all'applicabilità delle norme in questione che avrebbero potuto portare alla conseguenza irrazionale di vietare la guida di automobili di piccola e media grandezza e di alto livello di sicurezza, consentendo invece la guida di vetture meno sicure, più grandi ed impegnative da guidare.
Così facendo si consentirà di disporre del tempo necessario per procedere ad una profonda revisione della materia istituendo un apposito tavolo tecnico per rivedere il parametro relativo al rapporto potenza/peso intorno al quale ruotava la norma relativa ai limiti di guida per i neo-patentati.
Si segnala, in ogni caso, che al fine di rendere conoscibili le limitazioni previste dalle disposizioni di cui all'articolo 117 del Codice della strada, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, aveva già provveduto a produrre la stampa del rapporto potenza/peso riferito alla tara del veicolo sulla Carta di circolazione dei veicoli di nuova immatricolazione o reimmatricolati nonché rendendo disponibile agli agenti accertatori richiedenti il dato relativo al rapporto potenza/tara dei diversi veicoli.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

CATANOSO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'aeroporto internazionale di Catania-Fontanarossa è intitolato al meteorologo e fisico catanese Filippo Eredia;
Eredia, per chi non lo conoscesse, entrò nel 1905 all'Ufficio centrale meteorologico di Roma, dove rimase fino al 1926, raggiungendo la carica di geofisico capo, nominato direttore del Servizio geofisico dell'Aeronautica, partecipò alla spedizione polare Amundsen-Ellsworth col dirigibile Norge e, successivamente, alle crociere atlantiche del 1931 e 1933. Inoltre, fece parte dei più importanti organismi geofisici e meteorologici internazionali e fu insegnante all'Accademia aeronautica e alla scuola di guerra aerea;
dal 5 maggio 2007 l'aeroporto di Catania non sarà più intitolato a «Filippo Eredia» ma a «Vincenzo Bellini», grazie al geniale colpo di teatro degli attuali manager aeroportuali che, a giudizio dell'interrogante, stanno affondando l'aeroporto e soprattutto la città di Catania;
l'aeroporto era, è e sarà di proprietà dello Stato e quindi è di competenza degli organi statuali, Ministero dei trasporti ed Ente nazionale dell'aviazione civile, cambiare il nome dell'aeroporto;
ventimila cittadini catanesi si sono espressi, con una petizione, a favore della cointitolazione dello scalo ad Angelo D'Arrigo, epigono di Konrad Lorenz e di Leonardo Da Vinci;
nello stesso senso si sono espressi giornalisti come Candido Cannavò, Piero Angela, Tiberio Timperi e Puccio Corona, scienziati come Margherita Hack, Umberto Guidoni e Fulvio Frisone, noti personaggi della televisione e del mondo dello spettacolo come Adriano Celentano, Pippo Baudo e Licia Colò, esponenti dell'aeronautica italiana come Fausto Cereti, Giovanni Leoni, Fiorenza De Bernardi, prima donna pilota italiana, e Maria Fede Caproni;
a favore di Angelo D'Arrigo si sono espressi, inoltre, numerosi altri esponenti della comunità scientifica e culturale, alcune rappresentanze consolari straniere in Italia, gli ordini professionali provinciali degli ingegneri e degli avvocati, esponenti del mondo industriale;
in favore della cointitolazione si sono, inoltre, espressi la giunta provinciale di Catania, la giunta municipale di Catania e l'Assemblea regionale siciliana;
l'iter di intitolazione dell'aeroporto di Catania non ha visto coinvolto l'Enac né il Ministero dei trasporti, se non con una lettera ufficiale spedita quando era già partita la campagna pubblicitaria e centinaia

di cartelloni pubblicitari erano già stati affissi con la denominazione «V. Bellini»;
l'Enac, in un comunicato stampa del 4 maggio, ha dichiarato di non aver mai emesso alcuna ordinanza di intitolazione, anzi fa sapere che è stata proprio la Sac con la deliberazione del suo Cda datata 30 gennaio 2007 ad aver intitolato lo scalo a "V. Bellini" smentendo pubblicamente quanto detto dall'amministratore delegato della Sac, Stefano Ridolfo -:
quali interventi intenda svolgere il ministro interrogato nei confronti degli amministratori della Sac che hanno deciso, in modo unilaterale, di intitolare l'aeroporto al musicista etneo;
se il ministro interrogato non pensi di invitare l'Enac a valutare l'ipotesi di una cointestazione ad Angelo D'Arrigo dello scalo aeroportuale di Catania.
(4-00183)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Per quanto attiene all'intitolazione dell'aeroporto di Catania, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ha fatto conoscere che detta aerostazione non risulta ancora intitolato a Bellini ma risulta tutt'oggi intitolata a Filippo Eredia, illustre scienziato catanese inventore della moderna meteorologia.
Si fa inoltre presente che la materia dell'intestazione di un aeroporto non è regolata da alcuna norma specifica bensì alla prassi che prevede la proposta e deliberazione dell'intitolazione in capo agli enti locali, coordinati dalla locale prefettura.
Per lo scalo di Catania, in occasione della costruzione della nuova aerostazione, Comune e Provincia avevano deliberato, in un primo momento, di intitolare lo scalo ad Angelo D'Arrigo. Successivamente, su richiesta della società di gestione aeroportuale - Società Aeroporto Catania (SAC) - il prefetto ha convocato gli stessi enti i quali hanno assentito alla proposta della stessa società di dedicare lo scalo al musicista catanese Bellini.
A seguito di ciò la Sac ha ritenuto di procedere alla pubblicizzazione di tale intitolazione nelle more della formalizzazione del procedimento con atto della Direzione aeroportuale dell'Enac e della modifica delle delibere degli enti locali ancora non pervenuta.
Pertanto, ad oggi, la questione relativa all'intitolazione dello scalo aeroportuale di Catania è dipendente dalle iniziative di competenza degli enti locali e, nel frattempo lo scalo resta intitolato a Filippo Eredia.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

CATANOSO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il 10 giugno 2008 i piloti di Meridiana aderenti all'Associazione nazionale piloti aviazione commerciale sciopereranno a causa del gravissimo stato di incertezza che caratterizza la gestione delle società Meridiana ed Eurofly;
la dirigenza della compagnia aerea italiana, pur ripetutamente sollecitata in questi ultimi mesi dalle rappresentanze sindacali e dalle istituzioni locali, ha continuato a condurre il gruppo senza alcuna strategia utile a garantire un futuro durevole alle due aziende, lasciando nella più completa incertezza i dipendenti e tutti i lavoratori dell'indotto;
per lunghi mesi l'amministratore delegato non ha preso alcuna decisione sostanziale in attesa del posizionamento strategico di Alitalia ed oggi, dopo la nomina di un advisor, annuncia un nuovo piano industriale destinato a scaricare sui lavoratori del gruppo tutte le inefficienze della compagnia;
il personale navigante ha intenzione di contrastare questo tentativo della dirigenza del gruppo Meridiana di sottrarsi alle proprie responsabilità e non accetterà

passivamente il progressivo disfacimento di Meridiana e di Eurofly;
approssimandosi la stagione estiva con il relativo aumento dei livelli di attività si sta anche assistendo, per la prima volta nella decennale storia di Meridiana, ad un allarmante stato di generalizzata inefficienza operativa con gravissime ripercussioni sulla gestione delle attività di volo e sullo stato di salute della flotta;
gli interventi della direzione operativa, nel vano tentativo di ricomporre le diverse inefficienze ed irregolarità, risultano spesso caotici e scomposti;
a giudizio dell'Anpac e dell'interrogante e nell'interesse stesso dell'azienda ed a tutela dei passeggeri, è auspicabile un deciso intervento dell'Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile al fine di garantire in Meridiana idonee condizioni operative e al fine di far cessare le abnormi pressioni che sempre più spesso vengono esercitate sugli equipaggi di volo -:
se il ministro interrogato non intenda attivare i propri uffici per sollecitare l'Enac ad una ispezione straordinaria presso la direzione tecnica ed operativa di Meridiana ed Eurofly.
(4-00294)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
La società Meridiana S.p.a. ha di recente formalmente comunicato all'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) che il Piano industriale presentato il 19 giugno 2008 ha l'obiettivo di garantire un futuro stabile alla compagnia senza dover ricorrere a riduzioni di personale. Il bilancio societario per l'anno 2007, approvato il 27 giugno 2008, si è peraltro chiuso con un utile di 1,1 milioni di euro a fronte di ricavi pari a 430,8 milioni di euro.
L'Enac, sentito in merito alle questioni sollevate nell'interrogazione cui si risponde, ha fatto conoscere di non ritenere sussistano, allo stato, motivazioni di rilievi che giustifichino eventuali interventi ispettivi straordinari da parte dell'ente medesimo.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettuerà tuttavia un particolare monitoraggio sulla questione al fine di garantire il massimo rispetto delle condizioni operative del vettore aereo.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

CATANOSO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
con decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dell'8 maggio 2008 è stato stabilito che le unità iscritte nei pertinenti registri dell'ufficio locale marittimo di Ponza possono impiegare l'attrezzo «ferrettara», in via sperimentale, nei limiti dell'abilitazione all'esercizio dell'attività e comunque non oltre le 18 miglia dalla costa dell'isola di Ponza;
l'attrezzo della ferrettara è utilizzabile entro le 10 miglia dalla costa: questa eccezione, anche se solo fino al 30 agosto 2008, rappresenta l'ennesimo oltraggio ai pescatori italiani che non hanno la fortuna di essere iscritti nei registri di Ponza;
questo provvedimento governativo nasce da una specifica richiesta dell'amministrazione locale dell'isola a cui il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del precedente Governo ha ritenuto di dare attuazione senza considerare le altre richieste pervenutegli da altre amministrazioni e da altre marinerie, con pari diritti e pari doveri;
i pescatori italiani hanno avanzato, a giudizio dell'interrogante, numerose, dettagliate e motivate richieste di modifica dell'attuale normativa comunitaria e nazionale che regola gli attrezzi da pesca delle unità navali italiane;
queste richieste, fra le quali: quella di consentire l'utilizzo dell'attrezzo della ferrettera entro i limiti previsti dall'autorizzazione di ciascuna licenza di pesca, andando incontro all'esigenza dei pescatori di differenziare le uscite in relazione alle

condizioni atmosferiche e di pulizia del mare; quella di consentire la possibilità di aggiungere alla lunghezza della rete, allo stato attuale di 2500 metri per due componenti di equipaggio, 1000 metri per ogni componente aggiuntivo a bordo, come attualmente disposto dall'allegato II, punto 3.1.3, del reg. CE 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006;
sarebbe indispensabile, a giudizio dell'interrogante e delle associazioni di categoria, che venisse consentita la cattura delle specie marine in relazione alla grandezza della maglia -:
quali provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato per venire incontro alle legittime esigenze e richieste della marineria italiana esposte in premessa;
se intenda autorizzare, anche in via sperimentale come avviene a Ponza, l'allargamento dei limiti operativi per l'utilizzo della ferrettara.
(4-00353)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si ritiene necessario precisare che l'attuale disciplina relativa all'attrezzo da pesca denominato «ferrettara» è stata adottata a seguito della comunicazione con cui la Commissione europea ha richiamato il nostro Paese al rispetto della normativa comunitaria.
In particolare, in merito alle problematiche connesse all'utilizzo del sistema sopra indicato, si rappresenta che l'articolo 11-
bis del Regolamento CE n. 1239/98 del Consiglio dell'8 giugno 1998 ha vietato, a partire dal 1o gennaio 2002, la cattura e lo sbarco delle specie indicate nell'allegato (tonno bianco, tonno rosso, tonno obeso, tonnetto striato, palamita, tonno pinna gialla, tonno pinna nera, tonnetti, tonno del sud, tombarelli, pesce castagna, aguglie imperiali, pesci vela, pesce spada, costardelle, corifene, squali e cefalopodi).
A livello nazionale, in attuazione dei regolamenti comunitari n. 1626/94 e n. 1239/98 sono state fissate le modalità tecniche e le caratteristiche dell'attrezzo denominato «ferrettara», concordate con la Comunità europea, così come indicate nel decreto ministeriale del 14 ottobre 1998 e successive modifiche.
Tale decreto, al fine di garantire il rispetto del divieto introdotto con la citata norma comunitaria, ha posto ulteriori modalità tecniche, concordate con la Comunità europea, per l'utilizzo dell'attrezzo in parola, tali da impedire materialmente la cattura delle specie di cui all'allegato VIII e ha consentito, al contempo, esclusivamente la cattura delle seguenti specie: ricciola, occhiata, sgombro, salpa, boga, alaccia, sardina e acciuga.
Per quanto sopra, essendo tuttora vigenti le disposizioni comunitarie più volte richiamate, non si ritiene di poter provvedere al riguardo con disposizioni diverse ferma restando, naturalmente, la continua e attenta verifica da parte di questa amministrazione delle esigenze delle marinerie interessate, attraverso un'intensa attività a livello comunitario.
Si precisa per quanto attiene al decreto ministeriale dell'8 maggio 2008, riguardante le condizioni per l'uso, da parte delle imbarcazioni della marineria di Ponza, del sistema di pesca denominato «ferrettara», che il provvedimento è frutto di una lunga e complessa procedura.
Infatti, la richiesta per la definizione di modalità specifiche per l'uso della «ferrettara» è stata inoltrata dal Comune di Ponza e successivamente, apposito ente scientifico ha convalidato la peculiarità delle correnti marine della zona che spingono verso il largo l'attrezzo.
Sulla base di tale documentazione, l'amministrazione ha sottoposto la questione al vaglio della commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nel corso della riunione del 1o aprile 2008, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla richiesta avanzata dall'amministrazione comunale di Ponza.
Il decreto ministeriale in esame ha carattere sperimentale ed è limitato alla stagione di pesca 2008. Inoltre, è stato previsto un rigoroso monitoraggio scientifico relativamente all'impatto sulle risorse ittiche, le cui risultanze saranno sottoposte nei prossimi mesi al vaglio dell'amministrazione e dei ricercatori.

Pertanto, l'impiego dell'attrezzo in questione entro i limiti di abilitazione dell'unità non può allo stato attuale essere preso in considerazione, in quanto tale limite risponde ad esigenze relative alla sicurezza della navigazione mentre il limite delle 10 miglia è stato fissato per ragioni di tutela biologica.
Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Luca Zaia.

CATANOSO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
con l'ordinanza n. 3295 del 27 giugno 2003, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha inteso intervenire allo scopo di affrontare gli incendi boschivi che quell'anno colpirono duramente l'intero territorio nazionale; con due successive Ordinanze, la 3300 dell'11 luglio 2003 e la 3315 del 2 ottobre 2003, veniva riconosciuto agli equipaggi di volo del Corpo forestale dello Stato e dei Vigili del fuoco un compenso aggiuntivo di 600 euro mensili per tutta la durata dello stato d'emergenza;
sempre il Dipartimento nazionale della Protezione civile accreditava alla direzione centrale per le risorse finanziarie del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la somma di 707 mila euro a copertura di circa il 50 per cento del fabbisogno a copertura del pagamento di tale indennità straordinaria;
da allora nessun altro stanziamento è stato effettuato dalla Protezione civile nazionale verso i Vigili del fuoco, a differenza del personale di volo del Corpo forestale dello Stato a cui è stata pagata l'intera indennità fin dal 2004 -:
per quale altro capitolo di spesa siano stati destinati successivamente questi fondi;
se intenda stanziare nuovamente le somme a cui hanno diritto il personale di volo dei Vigili del fuoco e che attendono dal 2004.
(4-00357)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si fa presente quanto segue.
L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2003, n. 3300, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile» disponeva, tra l'altro, all'articolo 7, comma 1, in aggiunta all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3253, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo pari ad euro 600 mensili agli equipaggi del Corpo forestale dello Stato impegnati nella lotta agli incendi boschivi per l'intera durata dello stato di emergenza. L'onere derivante dall'attuazione del comma in parola veniva posto a carico delle disponibilità, per l'anno 2003, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118.
In relazione a ciò, si fa presente che la citata normativa autorizzava la spesa annua di euro 25.22.844,00 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi. Conseguentemente, per effetto del riparto dei fondi disposto con decreto dell'allora Ministro delle politiche agricole e forestali, venne istituito, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 2004, il capitolo 2876 «Compenso da corrispondere agli equipaggi di volo del Corpo forestale dello Stato», utilizzato esclusivamente per il pagamento del compenso previsto dalla cennata ordinanza.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Luca Zaia.

CERA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
nel mese di agosto del 2007 si è operato nel comune di Trani (BAT) il sequestro del passaggio a livello 660+820 come misura preparatoria allo svolgimento dei lavori di realizzazione di un sottopasso veicolare e pedonale nell'area in questione;

allo stato attuale i lavori in questione non risultano ancora iniziati mentre notevoli disagi vengono avvertiti dai cittadini costretti ad utilizzare percorsi alternativi che conducono ad attraversamenti inadeguati;
il passaggio a livello è ubicato in una centralissima area del comune di Trani e in particolar modo nella zona del quartiere Stadio "Alberolongo", che annovera circa 8.000 residenti e una significativa presenza di istituti scolastici e di attività commerciali, tra cui un affollatissimo mercato rionale settimanale;
oltre ai disagi logistici sopraesposti gli operatori commerciali denunciano una considerevole perdita delle vendite con conseguenti ricadute negative sull'intera economia cittadina;
numerose sono state recentemente le iniziative promosse dai comitati cittadini e autorità locali per richiedere l'intervento deciso da parte degli organi preposti per far fronte alla risoluzione della problematica, individuando misure alternative temporanee fino alla completa realizzazione del sottopasso;
il 5 luglio 2007 il prefetto comunicava di aver richiesto ulteriori notizie al sindaco e alla direzione delle ferrovie -:
se sia a conoscenza della questione sopraesposta, quale sia lo stato dell'iter dei lavori e se non intenda attivarsi con ogni strumento in suo potere per la risoluzione della problematica in questione, che reca notevoli disagi all'intera cittadinanza di Trani.
(4-00336)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
La Società Rete ferroviaria italiana ed il comune di Trani hanno stipulato una convenzione nella quale si prevede la soppressione sul territorio comunale di tutti i passaggi a livello esistenti sulla linea ferroviaria Ancona-Bari, con contestuale realizzazione di opere sostitutive.
In particolare per la soppressione dei passaggi a livello posti al km 605+820 (via De Robertis), 606+820 (via Sant'Annibale di Francia) e 610+730 (contrada Carra delle Monache) è prevista la realizzazione di due sottovia rispettivamente ai km 605+820 e 606+820 nonché l'allargamento del sottovia al km 608+316 (via Pozzo Piano).
Le opere relative alla 1a fase (sottovia km 605+820 e sottovia km 608+316) sono già state realizzate e consegnate al comune di Trani in data 4 luglio 2008 che le ha regolarmente aperte al traffico stradale.
L'eliminazione del passaggio a livello al km 606+820, via Sant'Annibale di Francia, è prevista mediante la realizzazione di una sottovia carrabile in asse al passaggio a livello stesso.
Allo stato attuale l'inizio dei lavori è subordinato allo spostamento da parte del comune di numerosi servizi interferenti con l'opera e si prevede che si possa dare inizio al suddetti lavori entro il primo semestre del 2009.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

CICCANTI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la tratta ferroviaria Ascoli Piceno-Antrodoco è stata inserita nel piano decennale grandi opere quale criticità da risolvere nell'ambito dei collegamenti trasversali tra i «due mari» (Adriatico e Tirreno);
già la Legge Finanziaria per il 2001 aveva previsto il finanziamento di uno studio di fattibilità di tale tratta, che è stato già rimesso a codesto ministero per le valutazioni del caso;
codesto ministero medesimo ha comunicato la propria disponibilità ad inserire l'opera di che trattasi tra quelle strategiche della "legge obiettivo" (giusta nota alla Regione Marche del 19 febbraio 2004, prot. 22078/2004/SP);
tale volontà ministeriale poteva essere recepita nell'ambito dell'intesa generale quadro all'esame di codesto ministero;

nella XV Legislatura, la presente interrogazione è stata presentata al Senato (atto n. 4-00184 del 27 giugno 2006), rivolta al Ministro dei trasporti, ma essa non ha avuto risposta -:
a che punto di interlocuzione si trovi l'intesa generale quadro con la Regione Marche, per la parte riguardante gli sviluppi progettuali e di finanziamento della tratta Ferroviaria Ascoli Piceno-Antrodoco;
se ci siano stati ostacoli di carattere politico o amministrativo frapposti dalla Regione Marche, ovvero ritardi decisionali da parte di codesto ministero e, in tal caso, di quale natura e se siano superabili.
(4-00355)

Risposta. - Nel Contratto di programma 2007-2011 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e Rete ferroviaria italiana RFI nonché nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443 del 2001 «legge obiettivo», non sono attualmente previsti investimenti relativi alla linea interregionale Ascoli Piceno-Antrodoco.
Parimenti, la pianificazione degli investimenti di potenziamento infrastrutturale di Rete ferroviaria italiana non include, al momento, l'ipotesi di studi o progettazione di un nuovo collegamento tra dette località.
Sarà tuttavia cura di questo Ministero provvedere nelle future riprogrammazioni infrastrutturali, in base alle disponibilità finanziarie che potranno rendersi disponibili, gli interventi richiesti sulla linea Ascoli Piceno-Antrodoco.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

CIRIELLI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
le Autorità Portuali sono state istituite con ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n. 84;
la nomina del Presidente è regolamentata dall'articolo 8 della Legge sopra citata, mentre casi di revoca sono previsti dall'articolo 7;
la durata dell'incarico di Presidente è di quattro anni;
nella città di Salerno, l'attuale Presidente dell'Autorità Portuale è l'avvocato Fulvio Bonavitacola, eletto alla Camera dei Deputati nella XVI Legislatura, in data 14 aprile 2008;
ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 60, "Incompatibilità parlamentari", si sarebbe determinata una grave ed illegittima situazione di incompatibilità tra l'attuale incarico di parlamentare dell'Onorevole Fulvio Bonavitacola ed il suo incarico di Presidente dell'Autorità Portuale di Salerno;
l'articolo 7 della legge n. 14 del 1978 stabilisce che i presidenti e i vicepresidenti di istituti ed enti pubblici la cui nomina, proposta o designazione è effettuata dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Consiglio dei ministri o dei singoli ministri, sono incompatibili con la carica di membro del Parlamento;
a tutt'oggi non risulta che l'onorevole Bonavitacola abbia ancora provveduto a rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico di Presidente dell'Autorità Portuale;
tale situazione risulterebbe, ad avviso dell'interrogante, incresciosa anche sotto il profilo dell'annullabilità degli atti compiuti dal Presidente nel periodo della intervenuta incompatibilità;
al di là della questione giuridica della compatibilità di tale carica con l'ufficio di deputato, di esclusiva competenza della Giunta delle elezioni della Camera, si pone, con tutta evidenza, ad avviso dell'interrogante, una questione di responsabilità politica, che pone in discussione le responsabilità del governo -:
alla luce di quanto premesso, quali iniziative intenda assumere al riguardo.
(4-00646)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
La problematica sollevata nell'atto può ritenersi superata atteso che, alla luce della manifestata volontà del neo eletto deputato alla Camera Fulvio Bonavitacola di lasciare l'incarico di presidente dell'Autorità portuale di Salerno entro il mese di luglio 2008, sono state avviate le procedure di cui alla legge n. 84 del 1994 per la nomina del nuovo presidente del porto.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

COSTA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
all'inizio dell'Estate 2006 l'orario della biglietteria della stazione ferroviaria di Ceva (Cuneo) è stato ridotto del 50 per cento con sportello aperto metà giornata;
Trenitalia, a domanda dei quadri direttivi di Ceva, sosteneva che tale provvedimento sarebbe stato temporaneo, in quanto dettato dalla necessità di agevolare le ferie del personale;
trascorso il periodo feriale l'orario di apertura completo non è ad oggi mai stato ripristinato, anzi vi e stata una ulteriore limitazione del servizio;
dal 1° marzo 2001 gli orari erano: dal lunedì a venerdì 6,20-19,30: sabato 6,20-13 e domenica 13-19,30, ridottisi dal 2 maggio 2006 a 6,20-13 da lunedì a sabato e 13-19,30 domenica; ulteriormente ridimensionati dal 1° gennaio 2008 a 6,05-12,45 (da lunedì a sabato); sabato, domenica e festivi: chiuso;
a ciò si aggiunga che la macchina erogatrice dei biglietti è spesso guasta o malfunzionante;
il disagio è grande in quanto la stazione è posta alla confluenza della linea interregionale Torino-Savona con quella regionale Ceva-Ormea che serve la Val Tanaro, importante valle di valico tra Piemonte e Liguria;
il sindaco di Ceva, dr. Davide Alciati, ha segnalato il problema alla Regione (ente competente in ordine al trasporto pubblico regionale) ed a Trenitalia - Direzione trasporto regionale di Torino (fornitrice del servizio) -:
se il Ministro interrogato conosca tempi e modi di ripristino della biglietteria con l'orario in vigore fino al 2 maggio 2006;
quali provvedimenti di competenza intenda adottare per garantire alla popolazione interessata adeguato accesso ai servizi di biglietteria ferroviaria a Ceva e nelle aree limitrofe.
(4-00132)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Trenitalia, nell'ambito dell'organizzazione della propria rete di vendita, ha avviato un notevole rafforzamento dei canali innovativi (come
self service ed internet) nonché della rete di vendita indiretta (agenzie di viaggi e punti vendita esterni), al fine di ampliare ulteriormente le possibilità di acquisto per la clientela.
In tale ottica, il nuovo orario del servizio di biglietteria della stazione di Ceva (Cuneo) è stato adottato in concomitanza sia con l'attivazione di un punto vendita esterno (tabaccheria «Avico») sia con l'installazione all'interno dell'impianto ferroviario di un'emettitrice automatica ETF500, agevolando così anche l'acquisto dei titoli di viaggio durante le ore di chiusura della biglietteria.
Relativamente al malfunzionamento dell'emettitrice
self service - citato dall'interrogante - si fa presente che, da una verifica effettuata al riguardo, risultano solo tre episodi riscontrati nei giorni 7 gennaio e 7 e 17 marzo 2008. In proposito va evidenziato che, salvo interventi significativi, o sostituzione di componenti, al ripristino della funzionalità delle macchine si provvede di norma entro 24 ore dalla segnalazione,

così come, peraltro, è avvenuto nei casi menzionati.
Occorre infine sottolineare che, con il nuovo schema di contratto di servizio cosiddetto «a catalogo» - che Trenitalia ha proposto alle amministrazioni regionali a partire da quest'anno - ciascuna Regione ha la possibilità di richiedere ed acquistare anche i servizi che ritiene utili nelle stazioni del proprio territorio, tra cui quelli di biglietteria.
Un'eventuale diversa articolazione del servizio di biglietteria nella stazione di Ceva verrà, pertanto, valutata in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

DIVELLA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la sicurezza delle persone nella sicurezza stradale rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;
il tratto della strada statale 16 direzione nord (tratto Torre a Mare-San Giorgio) compreso tra il km. 813+200 ed il km. 811+300, non è dotato di una viabilità di servizio;
lungo il tratto di strada suddetto insistono numerosi insediamenti abitativi costruiti successivamente al rilascio di giuste licenze edilizie concesse dal comune di Bari, ancor prima che fosse realizzato il raddoppio della strada statale;
ricadendo gli accessi ai suddetti insediamenti abitativi direttamente sulla strada statale, i residenti e/o i loro ospiti sono continuamente esposti al rischio di essere investiti dalle autovetture e mezzi pesanti che transitano sulla menzionata strada a velocità che va ben oltre quella indicata dalla segnaletica stradale verticale, ovvero 50 km. orari;
numerosi sono stati anche negli ultimi giorni gli incidenti stradali lungo il tratto di strada sopra menzionato a causa dei quali, mezzi pesanti e autovetture si sono ribaltati rovinando contro i muri di cinta e cancellate degli insediamenti abitativi, ricadendo talvolta anche nelle proprietà, indi arrecando ingenti danni che non hanno per fortuna coinvolto le persone;
i suddetti insediamenti abitativi a tutt'oggi non sono collegati alla rete di erogazione del gas e alla rete fognaria, tanto che i proprietari sono stati costretti a dotarsi di fosse biologiche e bombole di gas, con conseguente aggravio di spese domestiche;
l'assenza di una viabilità di servizio espone inoltre continuamente la popolazione residente ad un inquinamento acustico e ambientale che, come noto, può essere causa di importanti patologie a carico dell'organo dell'udito, dell'apparato cardiovascolare e respiratorio; l'ANAS SpA, interpellata in data 7 novembre 2007 dal movimento civico Pro Civitate, con nota Prot. CBA-0040251-P del 19 Dicembre 2007, rispondeva che nel breve termine sarebbe stata potenziata la segnaletica di pericolo già presente, con segnaletica luminosa e bande ottiche, annunciando altresì l'ultimazione di uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione nel tratto in questione di una viabilità di servizio, che sarebbe stato a breve discusso con il Comune di Bari, al quale il medesimo movimento civico aveva rappresentato la problematica sin dal 18 dicembre 2005, senza tuttavia aver mai appreso della adozione di significative iniziative;
nel frattempo, ovvero a distanza di circa sei mesi, nonostante i ripetuti incidenti nulla è stato disposto circa quanto annunciato dall'ANAS SpA, tanto da indurre il movimento civico Pro Civitate nella persona del suo Presidente a formalizzare in data 9 giugno 2008 giusto Esposto Denunzia presso gli uffici della Procura della Repubblica di Bari;
a seguito di deliberazione della VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera del 26 luglio 2006, è stato predisposto un rapporto relativo

all'attuazione della "Legge Obiettivo", che come noto tra gli interventi deliberati dal CIPE, n. 8/2, Luglio 2007 (tomo I, II e III), individuava nel capitolo "Macro Opera 10 Sistemi Urbani" la Variante alla tangenziale di Bari tra il km. 806+400 e 814+000;
l'assenza di attese e giuste determinazioni dell'ANAS SpA, e al contempo del Comune di Bari, induce la popolazione residente e non ad essere continuamente esposta al rischio di incidenti stradali, nonché a convivere con una serie di altri disservizi, quali gli anzidetti collegamenti alla rete fognaria e alla rete di erogazione del gas, e l'esposizione agli inquinamenti acustico e ambientale;
l'intensificarsi del traffico veicolare, dovuto al continuo transito di turisti provenienti dal Salento e dalla Stazione Portuale di Brindisi diretti verso nord, desta seria preoccupazione e allarme tra la popolazione residente -:
se al Ministro interrogato risulti che la realizzazione della Variante alla tangenziale di Bari tra il km. 806+400 e 814+000 rientri a tutt'oggi tra le opere da realizzarsi;
se il Ministro interrogato sia a conoscenza circa l'ultimazione dello studio di fattibilità prodotto dall'ANAS SpA relativo alla realizzazione nel tratto in questione di una viabilità di servizio;
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di eventuali iniziative che l'ANAS SpA intenda assumere al fine di tutelare l'incolumità della popolazione residente lungo il suddetto tratto della strada e al contempo di quanti la percorrono;
se il Ministro interrogato non ritenga necessario ed urgente impegnare l'ANAS SpA affinché - nelle more della realizzazione della Variante alla tangenziale di Bari tra il km. 806+400 e 814+000 o in alternativa a una viabilità di servizio al fine di scongiurare il rischio di altri incidenti stradali, danni e disagi a carico di quanti risiedono a ridosso della medesima strada - provveda all'installazione di uno spartitraffico invalicabile tra le due corsie della carreggiata della strada statale 16 direzione nord, nel tratto compreso tra il km. 813+200 ed il km. 811+300, così da creare provvisoriamente una viabilità di servizio.
(4-00428)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame riguardante la strada statale 16, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
In merito al tratto Torre a Mare-Bari dal km 811+350 al km 813+450 si informa che in data 16 luglio 2008 il competente ufficio periferico di Anas S.p.A. ha avviato gli interventi per migliorare e potenziare la segnaletica verticale esistente con segnalazioni luminose e quella orizzontale con la realizzazione di bande ottiche di rallentamento. La società stradale fa sapere che nelle prossime settimane darà avvio alla posa in opera di un tappeto di tipo drenante e fonoassorbente finalizzato a migliorare l'aderenza alla superficie e a ridurre l'inquinamento acustico legato alla circolazione stradale. Tali interventi miglioreranno gli
standard di sicurezza della circolazione stradale del tratto in questione. La realizzazione di viabilità di servizio non è prevista nel piano Anas 2007-2011 ma la società stessa ha predisposto uno studio di fattibilità attualmente all'esame delle istituzioni locali.
Anas ritiene che l'ipotesi di parzializzare la carreggiata direzione nord, nel tratto in questione, con l'installazione di uno spartitraffico invalicabile, non è tecnicamente percorribile in quanto l'attuale dimensione della carreggiata non consentirebbe di garantire su un'unica corsia il deflusso dell'elevato volume di traffico presente sull'itinerario internazionale (E55-SS.16). Secondo la società stradale tale intervento, invece di rendere più fluida la circolazione stradale, causerebbe quotidianamente numerose code lungo la statale creando disagi. Inoltre nel tratto parzializzato in occasione di un semplice incidente si verificherebbe il blocco totale della circolazione e la conseguente impossibilità per i mezzi di soccorso di raggiungere il luogo del sinistro.
Per quanto riguarda infine la variante alla tangenziale di Bari, l'Anas fa sapere di

aver avviato la progettazione preliminare per la realizzazione del tratto tra il km 806+400 e il km 814+000 della tangenziale stessa al fine di garantire la continuità delle 6 corsie - 3 per ogni senso di marcia - già eseguite nel tratto precedente, anche in considerazione dei sempre maggiori flussi di traffico registrati.
L'opera, che rientra nell'elenco delle opere della «legge obiettivo» di cui alla delibera Cipe n. 121 del 2001 allegato 2, nell'ambito dell'infrastruttura «Tangenziale di Bari» con un costo stimato in circa 51 milioni di euro, non risulta tuttavia presente nel Contratto di programma Anas 2007-2013 del 30 luglio 2007 né risulta presente nell'aggiornamento al Contratto di programma Anas 2008 del 22 febbraio 2008.
Allo stato, nessun progetto relativo all'infrastruttura in questione è pervenuto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'avvio delle procedure della «legge obiettivo».

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

TOMMASO FOTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
Baldini Elio (nato a Piacenza il 19 novembre 1949 e residente a Piacenza - codice fiscale BLDLEI49S10G535J) vanta dal 31 dicembre 1996 un credito Irpef ammontante a lire 28.851.000 (euro 14.900,30) oltre agli interessi maturati, giusta la normativa vigente in materia -:
quali siano i motivi per cui detto rimborso non sia ancora stato disposto e se non si ritenga doveroso provvedere in merito, con l'urgenza che il caso conclama.
(4-00006)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 4-00006 il cui testo si allega in copia, presentata dalla S.V. Onorevole.
Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante chiede di conoscere i motivi per cui il rimborso di lire 28.851.000 (euro 14.900,00) vantato al 31 dicembre 1996 dal signor Elio Baldini di Piacenza, non sia stato ancora erogato.
Al riguardo, si comunica che il rimborso in parola maggiorato degli interessi per un totale di euro 20.227,16 è stato accreditato dall'Agenzia delle entrate, per il tramite della Banca d'Italia sul conto corrente del contribuente in data 13 novembre 2006.
Nel caso in cui l'interessato non abbia avuto riscontro di tale somma sul proprio conto corrente, potrà rivolgersi ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate o, in alternativa, al centro di assistenza telefonica dell'Agenzia delle entrate che gestisce le informazioni sui rimborsi (800100645) o ancora ai centri di assistenza multicanale dell'Agenzia delle entrate (848800444) per ottenere le informazioni necessarie relative alla predetta operazione di accreditamento.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.

TOMMASO FOTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la sezione distaccata di Sassuolo del Tribunale di Modena, competente territorialmente per i comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia e Frassinoro, ha un carico giudiziario di diverse migliaia di procedimenti all'anno;
nonostante il personale scarso, sottoposto di continuo a mobilità (è notizia recente che un cancelliere verrà trasferito a breve presso il giudice di pace di Vignola) e al fatto che alle necessità indispensabili per il funzionamento dell'ufficio di cui sopra provvede il Comune di Sassuolo, detta struttura è fondamentale per rispondere alla domanda di giustizia promanante dal territorio;
nel decreto 211 del 2007 del Presidente della Corte d'appello di Bologna si menziona la richiesta di soppressione della sezione distaccata di Sassuolo del Tribunale di Modena, evenienza quest'ultima

ipotizzata già nel 1977, tant'è che venne presentato dall'interrogante al riguardo un atto di sindacato ispettivo -:
se e quali assicurazioni voglia fornire in merito al mantenimento in funzione della sezione distaccata di Sassuolo del Tribunale di Modena, indispensabile per un corretto funzionamento della giustizia.
(4-00012)

Risposta. - In risposta all'interrogazione in esame, si fa presente, preliminarmente, che non sono in corso iniziative volte alla soppressione della sezione distaccata del Tribunale di Modena in Sassuolo.
Nell'ufficio in esame (sezione distaccata di Sassuolo), rispetto ad una pianta organica di 6 unità, sono presenti 2 dipendenti. Sono vacanti il posto di cancelliere C2, i due posti previsti di cancelliere C1 ed il posto di ausiliario A1.
È opportuno evidenziare, peraltro, che il problema della carenza di personale, con particolare riferimento alle figure apicali, è comune a gran parte degli uffici giudiziari del Paese. In particolare, le perduranti limitazioni all'assunzione di personale imposte dalle leggi finanziarie succedutesi negli ultimi anni, non consentono di procedere al reclutamento di nuove unità se non in misura molto ridotta, determinando un blocco nel
turn over del personale collocato a riposo.
Con specifico riferimento all'ufficio giudiziario sopra menzionato, si fa presente che nel 2006 questa amministrazione ha attivato un interpello distrettuale per la copertura di almeno una delle due vacanze relative al posto di cancelliere C1, con personale proveniente da altro ufficio del distretto. L'esito di detto interpello è stato, tuttavia, negativo.
Il posto di ausiliario A1, invece, è stato pubblicato con l'interpello per la mobilità interna dello scorso anno, ma l'unico dipendente collocatosi in posizione utile al trasferimento ha revocato la domanda.
In considerazione delle difficoltà riscontrate nel coprire i posti vacanti, l'articolo 3, comma 128, della legge finanziaria per l'anno 2008, ha autorizzato questa amministrazione a coprire, temporaneamente, i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione, in posizione di comando, di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
Premesso quanto sopra, si ritiene in ogni caso che le iniziative più rapide per dotare l'ufficio in questione di personale, possano essere adottate in ambito locale. Infatti, il Presidente della Corte di appello può disporre applicazioni temporanee di personale da altri uffici del distretto, ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna del personale sottoscritto il 27 marzo 2007.

Il Ministro della giustizia: Angelino Alfano.

TOMMASO FOTI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
per molti anni, fino ad un recente passato, di Piacenza si diceva che fosse la «capitale dell'autotrasporto»; da qualche tempo detta provincia ha assunto anche la qualifica di «capitale della logistica»;
dette premesse dovrebbero vedere i locali uffici della Motorizzazione civile perfettamente operativi, ma così non è;
inspiegabilmente, infatti, l'ufficio di Piacenza della Motorizzazionecivile non ha, come nel passato, un direttore allo stesso unicamente dedicato, ma detta figura è sostituita da un responsabile che divide l'impegno anche con l'ufficio della Motorizzazione civile di Parma;
detta circostanza finisce per creare difficoltà nei rapporti con l'utenza all'ufficio di Piacenza della Motorizzazione civile e ciò nonostante l'impegno del personale che, in alcuni casi, svolge addirittura funzioni superiori alle qualifiche allo stesso assegnate;
inoltre è capitato, in alcune occasioni, che gli esaminatori in servizio presso la Motorizzazione civile di Piacenza, impegnati nella valutazione della prova pratica

per il rilascio della patente di guida, siano stati affiancati, nonostante che il numero degli stessi fosse sufficiente per soddisfare le richieste d'esame, da colleghi in servizio presso gli uffici della Motorizzazione civile di Parma, con - quanto meno - conseguente aggravio dei costi -:
se i fatti più sopra indicati siano noti al Ministro interrogato e se, e quali iniziative attenda assumere affinché, come nel passato, agli uffici della Motorizzazione civile di Piacenza sia preposto un direttore che solo di questi si occupi.
(4-00257)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
L'incarico conferito all'ingegner Francesco Baldari di dirigere contestualmente gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri di Parma e di Piacenza è imputabile al pluriennale blocco del
turnover che impedisce il rimpiazzo dei funzionari in quiescenza.
Nell'assumere tale provvedimento, l'amministrazione ha ovviamente tenuto conto delle qualità professionali del funzionario, della sua capacità tecnica e gestionale, della dedizione al servizio nonché la finitimità delle due Province ben collegate tra loro.
In merito a quanto rilevato circa il fatto che nell'ufficio di Piacenza operino saltuariamente in missione, quali esaminatori dei candidati al conseguimento delle patenti di guida, funzionari in organico dell'ufficio di Parma, si deve evidenziare che, di fatto, nessuno degli esaminatori piacentini si è reso disponibile ad operare in regime di legge n. 870 del 1996, ad effettuare cioè sedute operative a carico delle autoscuole richiedenti. Gli operatori piacentini, difatti, svolgono tutti lavoro
part-time e non sono perciò impiegabili in orario pomeridiano.
Se quindi venisse meno il supporto operativo dell'ufficio di Parma, l'attività garantita soltanto dai funzionari piacentini provocherebbe grave pregiudizio delle esigenze dell'utenza locale.
Va sottolineato che tutti gli esaminatori svolgono anche attività di ufficio e che, oltretutto, non potrebbe essere perseguita la indispensabile, ai fini della correttezza e della trasparenza delle procedure, rotazione degli incarichi operativi.
È tuttavia impegno del Ministero delle infrastrutture e trasporti, non appena potranno essere rese disponibili le necessarie risorse, definire in ambito nazionale tutte le situazioni come quella di cui si è trattato preponendo cioè a ciascun Ufficio provinciale un proprio direttore ed abilitare funzionari in numero sufficiente a rendere operativamente autonomi tutti gli uffici dipendenti.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

TOMMASO FOTI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
un andamento climatico del tutto abnorme - con precipitazioni per complessivi 124,3 millimetri nei primi 16 giorni di giugno - ha compromesso le coltivazioni per effetto di abbondanti precipitazioni che hanno finito per pregiudicare i raccolti, soprattutto nella pianura padana, ma anche in altre zone della penisola;
secondo le prime stime delle confederazioni sindacali dell'agricoltura, temporali, grandine e nubifragi hanno provocato in Emilia Romagna danni che vanno dal 50 per cento su produzioni di pregio come ciliegie, prugne e susine a danni ancora difficilmente quantificabili su prodotti come le pesche, le pere, le mele, i meloni e i cocomeri;
ancora più grave appare la situazione sul fronte dei seminativi, tant'è che in Emilia Romagna si stima una perdita di produzione tra il 30 e il 40 per cento di frumento, con particolare riguardo alle aree orientali della regione;
nel piacentino, in diverse aree, dove la raccolta del grano è praticamente impossibile, c'è chi sta trinciando il grano come alimento per i bovini. Pesante appare anche la situazione dei foraggi, dove l'acqua ha fatto marcire il primo taglio in

percentuali variabili dal 20 per cento della pianura reggiana al 90 per cento della montagna parmense. A tacere della gravissima crisi che si riverserà sul pomodoro da industria colpito soprattutto nelle due principali aree produttive del piacentino (dove si stima un perdita del 30 per cento del prodotto precoce) e del ferrarese;
decisamente difficile si manifesta la situazione per i produttori che, oltre alle perdite economiche causate dalla mancata produzione, si ritroveranno a dover sostenere maggiori costi per scongiurare il rischio di malattie alle coltivazioni rimaste in campo, per acquistare mangimi e per ripristinare i terreni dove il raccolto è andato distrutto. A tacere del fatto che al predetto aggravio dei bilanci aziendali si deve aggiungere l'aumento, nell'ultimo anno, del 30 per cento del gasolio, del 26 per cento dei concimi e del 23 per cento dei mangimi -:
se e quali iniziative, anche di carattere straordinario, intenda assumere al riguardo.
(4-00408)

Risposta. - Si fa riferimento all'interrogazione in esame, concernente le piogge alluvionali che nella prima metà del mese di giugno 2008 hanno colpito la Regione Emilia Romagna segnalate dall'interrogante.
In relazione a ciò, si ritiene opportuno rilevare che, relativamente agli interventi di soccorso alle imprese agricole colpite, potranno essere attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, qualora a conclusione dei rilevamenti da parte degli organi tecnici della Regione Emilia Romagna, territorialmente competente, verranno accertati danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile ordinaria.
Al riguardo, si evidenzia che, alla data odierna, ancora nessuna richiesta formale d'intervento è pervenuta a questa amministrazione. Si assicura che non appena perverrà la proposta regionale, nei termini e con le modalità prescritte dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, questo Ministero provvederà all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declaratoria.
Ai sensi della vigente normativa, a favore delle aziende agricole danneggiate possono essere concessi i seguenti aiuti:
contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria;
prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo;
proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso;
contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Infine, si sottolinea che, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate anche misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale.
Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Luca Zaia.

TOMMASO FOTI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
la signora Rossella Musile Tanzi, vedova del sovrintendente del Corpo forestale dello Stato Marchetti Antonello, presentava in data 22 novembre 2001 ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto 25 gennaio 2001 del Direttore generale delle risorse forestali, montane e idriche del Ministero delle politiche agricole e forestali, con cui veniva respinta l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità «arresto cardiaco in I.M.A.», che aveva provocato la morte del sopra menzionato sovrintendente Marchetti Antonello;

detto ricorso straordinario veniva accolto in data 6 maggio 2005 e, per l'effetto, risultava annullato il decreto in premessa evocato;
ciò nonostante non risultano adottati successivamente all'accoglimento del detto ricorso gli atti conseguenti, sicché a tutt'oggi solo in giudizio, ma non oltre, la signora Rossella Musile Tanzi ha visto riconosciute le proprie ragioni -:
se e quali iniziative intenda assumere affinché, con l'urgenza che il caso conclama, considerato anche che la vicenda in questione ha comunque avuto inizio nel 2001 e che il giudizio inappellabile risale a tre anni fa, si dia immediato seguito - ad ogni effetto - all'avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che provocò la morte del sovrintendente Marchetti Antonello.
(4-00463)

Risposta. - In considerazione del parere del Consiglio di Stato-Sezione II n. 2976 del 2002, emesso nell'adunanza del 7 aprile 2004, nonché del decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 2005, essendo stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della infermità «Arresto cardiaco in infarto miocardico acuto, che ha provocato la morte del sovrintendente Forestale Marchetti Antonello, coniuge della signora Mustile Tanzi Rosella, questa amministrazione ha attribuito, con decreto in data 8 luglio 2008, a favore della stessa il «trattamento speciale» per tre anni dalla data della morte (13 marzo 1999), nonché la pensione privilegiata indiretta di 1a categoria, a vita, dal 13 marzo 2002.
Il succitato decreto è stato trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio, in data 9 luglio 2008, per il successivo invio alla Corte dei Conti, ai fini del controllo e della registrazione, e all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica per l'esecuzione dei pagamenti.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Luca Zaia.

GRIMOLDI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
sono ormai trascorsi diversi anni dal giorno dell'inaugurazione del restauro della saletta reale della stazione di Monza che, di epoca umbertina e splendidamente decorata, rappresenta uno dei fiori all'occhiello della città;
in occasione dell'inaugurazione, avvenuta il 27 maggio del 2001, due vagoni viaggianti del famoso treno cosiddetto della Presidenza della Repubblica, lo stesso utilizzato fin dai primi del novecento dai Savoia, sono arrivati sui binari della stazione di Monza, ad arricchire uno scenario davvero unico;
l'antico e splendido convoglio composto di cinque vagoni arredati con eleganti e comode poltrone in velluto è stato visitato ed ammirato da un pubblico numeroso;
quella memorabile esperienza potrebbe nuovamente ripetersi in occasione della celebrazione della nuova Provincia di Monza e Brianza nel 2009, ottenendo la possibilità di riavere sui binari della stazione di Monza quel treno presidenziale che fu dei Savoia;
quella del 2009 potrebbe essere un'ottima occasione non solo per dare lustro alla città di Monza, ma anche per recuperare e rivalutare la zona della stazione, oggi a rischio di criminalità e delinquenza, riportando molti visitatori ad ammirare lo splendido convoglio -:
se sia nelle intenzioni del Ministro favorire, contestualmente alla celebrazione della nuova Provincia di Monza e Brianza, ogni iniziativa finalizzata alla donazione del treno presidenziale alla nuova provincia, restituendo così alla città di Monza i vagoni reali, ovvero, permettere la temporanea permanenza del treno, o parte di esso, nella stazione di Monza in concomitanza della celebrazione.
(4-00387)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Ferrovie dello Stato SpA, ha fatto conoscere che nell'anno 2005 il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica ha aderito ad una richiesta formulata dalla medesima società ferroviaria con la quale si avanzava l'ipotesi di rimodulare la flotta presidenziale a causa degli elevati costi di manutenzione.
Il treno presidenziale è composto da nove elementi di cui è stata prevista la conservazione in servizio di sole tre vetture (alloggio del Presidente della Repubblica, alloggio sussidiario del Presidente della Repubblica, carrozza per la segreteria e centrale telefonica) e la dismissione di sei.
Due delle vetture conservate sono attualmente in attesa di interventi di manutenzione straordinaria mentre la carrozza salone del Presidente della Repubblica è l'unica che al momento può circolare.
Per il prestito del mezzo occorre tuttavia richiedere l'autorizzazione al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

GRIMOLDI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
nelle società avanzate il concetto di sicurezza alimentare trova la sua rispondenza in un'accezione vasta e complessa, nella quale rientra non solo la certezza degli approvvigionamenti, ma anche la garanzia della qualità, della salubrità e dell'origine dei prodotti alimentari;
l'avanzamento del processo di globalizzazione e la conseguente maggiore apertura dei mercati hanno reso - e renderanno - sempre più complesso il soddisfacimento delle suddette esigenze riguardo alla sicurezza dei prodotti alimentari, la cui provenienza sempre più varia contribuisce, inevitabilmente, a determinare crescenti bisogni di informazione da parte dei consumatori;
da tempo, i consumatori lamentano di poter contare su maggiori informazioni e garanzie riguardo ad aspetti di primaria importanza ai fini della corretta applicazione del su richiamato concetto di sicurezza alimentare, in specie, per quanto riguarda la presenza di organismi geneticamente modificati (OGM), l'origine dei prodotti ed il rispetto delle norme igienico sanitarie;
negli ultimi tempi nuovi motivi di apprensione sono derivati al consumatore italiano, oltre che dall'impiego di biotecnologie finalizzate alla produzione di OGM, dall'impiego di animali clonati e, in ultimo, dalla grave emergenza rifiuti in Campania, ossia in una regione dalla quale provengono molti prodotti alimentari freschi (frutta, ortaggi, latticini...) e, quindi, particolarmente soggetti a problemi di contaminazione;
le esigenze di informazione a tutela del diritto di scelta del consumatore non appaiono sufficientemente garantite dalle soglie di tolleranza previste dalle vigenti norme comunitarie (regolamenti 1820/ 2003 e 1830/2003) in materia di etichettatura;
i recenti pareri positivi espressi dalla statunitense FDA e dalla europea EFSA riguardo all'ammissibilità dei prodotti alimentari ottenuti da animali clonati, aprono prospettive particolarmente preoccupanti sotto il profilo, sia etico, sia igienico sanitario;
il protrarsi dell'emergenza rifiuti in Campania, visti anche i precedenti che, nel 2003, indussero addirittura il Governo a ricorrere alla legislazione straordinaria e di urgenza (decreto-legge n. 192 del 2003) per fare fronte al problema della contaminazione da diossina negli allevamenti di bufale, inducono serie e fondate preoccupazioni riguardo alla salubrità dei numerosi prodotti originari delle zone interessate da detta emergenza -:
se e quali iniziative si intendano adottare, affinché nelle sedi comunitarie siano riviste le norme in materia di etichettatura dei prodotti contenenti OGM e di tracciabilità alimentare, al fine di renderle

maggiormente coerenti, sia con la moderna accezione del concetto di sicurezza alimentare, sia con le esigenze del consumatore ad essere informato a tutela del proprio diritto di scelta e di sovranità alimentare;
se e quando si intenda dare compiuta attuazione alle vigenti norme nazionali (legge n. 204 del 2004) in materia di origine dei prodotti agro-alimentari;
se e quali misure si intendano adottare per incentivare la tracciabilità volontaria dei prodotti alimentari;
se e quali misure siano state adottate e si intendano adottare per accrescere i controlli igienico sanitari sui prodotti alimentari provenienti dalle aree interessate dall'emergenza rifiuti e, in specie, per scongiurare che siano posti in commercio prodotti agro-alimentari freschi contaminati dalla presenza di diossina.
(4-00414)

Risposta. - Questo Ministero pone in essere tutte le azioni finalizzate alla tutela delle produzioni agroalimentari e di difesa delle produzioni di qualità e, per quanto concerne gli organismi geneticamente modificati svolge attività di controllo sia per gli aspetti inerenti l'etichettatura dei prodotti alimentari e dei mangimi, sia per evitare la commercializzazione di sementi di mais e soia geneticamente modificati.
In particolare, l'attività di vigilanza viene espletata in tutte le fasi di immissione sul mercato al fine di verificare che i prodotti da agricoltura biologica siano privi di organismi geneticamente modificati e che l'etichettatura nonché l'imballaggio di suddetti prodotti rechino le indicazioni previste dai regolamenti n. 1829 del 2003 CE e n. 1830 del 2003 CE.
Inoltre, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 2003 e nell'ambito di un piano coordinato di interventi con l'Ente nazionale sementi elette (ENSE) e l'Agenzia delle dogane, provvede a campionare sementi di mais e soia presso i depositi e i siti di stoccaggio delle ditte sementiere, prima della loro commercializzazione. Dalle analisi effettuate nel corso della campagna agraria 2006/2007, sono state rilevate tracce di organismi geneticamente modificati in alcuni campioni di mais. In tal caso, le relative partite di semente sono state posto sotto sequestro penale e si è provveduto ad informare la competente autorità giudiziaria nonché l'Azienda sanitaria locale territoriale.
Infine, in attuazione delle disposizioni nazionali emanate per alcuni prodotti, agroalimentari, quali le uova fresche, l'olio di oliva, le carni bovine ed avicole, il miele, e la passata di pomodoro, con riguardo all'indicazione dell'origine degli alimenti in etichetta, l'ispettorato svolge una costante attività di controllo per accertare la corrispondenza tra l'effettiva origine dei prodotti e delle materie prime utilizzate e le indicazioni riportate in etichetta.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Luca Zaia.

LO PRESTI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il ministero dell'università e della ricerca, con l'ordinanza emanata in data 9 agosto 2007, ha dettato, per l'anno accademico 2007-2008, disposizioni in materia di mobilità del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, ovvero del personale docente, tecnico e amministrativo dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti, nonché del personale tecnico ed amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dell'Accademia Nazionale di Danza e dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica;
gli ex Istituti Musicali Pareggiati, sebbene facciano parte del medesimo comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione, sono stati esclusi dall'ambito applicativo della citata ordinanza;
ciò appare all'interrogante come una ingiustificabile ed inammissibile disparità di trattamento, dal momento che anche agli Istituti Musicali Pareggiati si applica il

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, il quale, all'articolo 4, comma 2, lettera a), prevede espressamente: "In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il Ministero, sono disciplinati, con cadenza annuale, i criteri generali per la mobilità interna al comparto ed intercompartimentale, disciplinando altresì eventuali residue situazioni, in particolare attinenti ai responsabili amministrativi";
la mancata estensione delle disposizioni in materia di mobilità anche ai dipendenti di Istituti Musicali Pareggiati è dovuta probabilmente al fatto che la predetta ordinanza ministeriale si rifà all'unico contratto collettivo nazionale concernente la mobilità del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione, stipulato in data 31 maggio 2002 e mai rinnovato che, all'articolo 1, nel disporne l'ambito di applicazione, omette di menzionare il personale dipendente degli Istituti Musicali Pareggiati;
l'esclusione degli Istituti musicali potrebbe comportare l'assegnazione delle cattedre ambite per la mobilità a personale immesso in ruolo, con grave danno quindi di quei docenti di ruolo esclusi dalle procedure di mobilità -:
quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda assumere al fine di estendere anche ai dipendenti degli ex Istituti Musicali Pareggiati le disposizioni in materia di mobilità interna al comparto, così come stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale;
se non ritenga opportuno, al fine di evitare immotivate esclusioni, emanare una apposita circolare esplicativa che chiarisca la portata dell'ordinanza ministeriale del 9 agosto 2007, estendendo così la sua applicazione al personale docente e tecnico amministrativo dei predetti istituti.
(4-00164)

Risposta. - Con riferimento alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica che gli Istituti musicali pareggiati, pur compresi, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nel sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, conseguono il pareggiamento ai Conservatori di musica statali esclusivamente con specifici decreti ministeriali, adottati ai sensi del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170 e della legge 6 agosto 1966, n. 643: ciò consente loro di rilasciare titoli di studio con lo stesso valore di quelli dei Conservatori.
Gli Istituti in parola, dal punto di vista finanziario, gravano sui bilanci degli enti gestori che ne hanno promosso il pareggiamento e che, prevalentemente, coincidono con gli Enti locali territoriali, in particolare con i Comuni; il loro personale è assunto direttamente dall'Ente gestore e non appartiene, pertanto, a ruoli nazionali come per i Conservatori di musica.
L'ordinanza ministeriale 9 agosto 2007, cui fa riferimento l'interrogante, attuativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 maggio 2002, disciplina esclusivamente la mobilità territoriale del personale dipendente a tempo indeterminato delle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale statali sui posti vacanti nell'organico nazionale delle predette Istituzioni, organico, peraltro, non integrato con le disponibilità degli Istituti musicali pareggiati.
Allo stato, pertanto, la normativa vigente non consente la totale equiparazione del personale dei predetti Istituti con quello dei Conservatori.
Il Governo, comunque, si è attivato affinché, a breve termine, la problematica sia oggetto di nuova considerazione. Infatti, nell'atto di indirizzo inviato all'Agenzia per le rappresentanza regionale delle pubbliche amministrazioni per la contrattazione collettiva relativa al quadriennio 2006-2009, nella prospettiva di una sempre maggiore omologazione tra le due tipologie di istituzioni, è stato suggerito alle parti di verificare la possibilità di attuare forme di mobilità tra Conservatori ed Istituti musicali pareggiati.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca: Giuseppe Pizza.

GIORGIO MERLO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la situazione dei collegamenti fra Torino e Roma e viceversa, fra Torino e Milano e viceversa, è sempre più critica. Con il nuovo orario estivo che parte da lunedì 16 giugno, si registra che vengono soppressi due collegamenti notturni tra Torino e Roma. Cancellato anche un ritorno da Roma a Torino con la triste e scarsa soluzione che resterà solo più un collegamento notturno per Torino. Cancellati anche due collegamenti veloci tra Torino e Milano, a cui si aggiunge la soppressione di altri due intercity da Torino per Milano e quindi per Venezia e da Milano a Torino;
insomma, uno stillicidio che rischia di indebolire ulteriormente il già precario collegamento di Torino - e quindi di buona parte del Piemonte - con il resto del Paese, in particolare con Roma e Milano. Una situazione che non può essere semplicisticamente giustificata con l'assenza di passeggeri o con una razionalizzazione ritenuta ormai indispensabile. Senza un collegamento ferroviario rapido con Milano e Roma - per non parlare dei collegamenti con il sud Italia - il Piemonte conferma di essere il fanalino di coda delle regioni del nord sul fronte degli spostamenti ferroviari;
se la "mancanza di mercato" diventa l'unica ragione per creare un forte disservizio e isolare quasi una regione rispetto al resto del nostro Paese, c'è da essere seriamente preoccupati sulla presunta efficacia ed efficienza della razionalizzazione dell'offerta ferroviaria -:
quali siano le reali intenzioni del ministero dei trasporti di fronte ad una gestione degli orari ferroviari - per il momento soltanto estivi - che può compromettere seriamente il collegamento ferroviario tra Torino e il Piemonte e il resto d'Italia.
(4-00389)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Si evidenzia che, in aggiunta al contratto di servizio vigente, relativo alla produzione degli Espressi notte finalizzati in primo luogo al collegamento tra Nord e Sud del Paese, è in vigore per il 2008 un accordo sottoscritto il 14 marzo 2008 tra il Ministro dei trasporti
pro tempore e l'Amministratore delegato di Trenitalia SpA. Tale accordo individua un perimetro di servizi di trasporto ferroviario di media e lunga percorrenza mantenuti in esercizio - ancorché caratterizzati da risultati economici negativi - a fronte dello stanziamento di 104 milioni di euro disposto dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 2, comma 252).
L'Accordo include, in linea di principio, i servizi Intercity notte, Intercity e assimilabili; tuttavia - considerato il
budget disponibile nonché le alternative di trasporto esistenti, sia intra-modali che inter-modali - esso non comprende i servizi prestati sulla cosiddetta «rete forte» (in particolare: Milano-Napoli, Torino-Venezia, Bologna-Padova-Venezia) ed include viceversa alcuni Eurostar su talune direttrici che, per fermate e velocità commerciale, sono riconducibili a servizi Intercity (Roma-Perugia, Roma-Lecce, Roma-Taranto, Roma-Reggio Calabria).
L'Accordo costituisce una soluzione - per così dire - «ponte», nelle more cioè dell'espletamento della citata indagine conoscitiva
ex articolo 2 comma 253 della legge finanziaria per il 2008 (indagine ad oggi avviata) e della conseguente ridefinizione del perimetro dei «servizi di utilità sociale», da regolare con contratto di servizio. L'ampiezza del nuovo perimetro dipenderà, a parità di altre condizioni, dalle risorse che saranno stanziate nel bilancio dello Stato. Inoltre sono in corso contatti e incontri con l'impresa ferroviaria - oltre che allo scopo di individuare criteri e procedure per la ridefinizione del perimetro «a regime» - anche in vista di eventuali rimodulazioni o riorganizzazioni dei servizi di più breve periodo.
L'ammontare delle risorse stanziate appare peraltro piuttosto sottodimensionato rispetto allo sbilancio generato dai treni inclusi nell'Accordo.

Naturalmente, in sede di ridefinizione del perimetro si dovrà procedere a una nuova valutazione del paniere da sottoporre a regolazione e dunque potranno ben essere ricompresi anche servizi ad oggi non contribuiti dallo Stato, ivi inclusi quelli afferenti alle direttrici su cui verte l'atto ispettivo in oggetto.
L'obiettivo della nuova organizzazione dei servizi operata da Trenitalia è, tra l'altro, quello di pervenire ad una più marcata differenziazione dei diversi prodotti, per cui i treni Eurostar devono svolgere la funzione di collegamenti veloci tra i grandi nodi metropolitani, gli Intercity devono assicurare i collegamenti tra i centri di dimensioni intermedie, con caratteristiche differenti di servizio in termini di capillarità e tempi di percorrenza, demandando la mobilità di corto raggio ai servizi di trasporto regionale.
I suddetti provvedimenti di razionalizzazione hanno riguardato treni di media e lunga percorrenza effettuati in regime di mercato - che, quindi, devono potersi sostenere esclusivamente con i ricavi da traffico - che presentavano un rapporto costi/ricavi notevolmente sbilanciato, con perdite economiche di rilevante entità, determinate soprattutto dall'inadeguatezza dei relativi volumi di frequentazione, che gravavano pesantemente sul bilancio di Trenitalia.
Per quanto concerne specificatamente le relazioni citate dall'interrogante, con il nuovo orario in vigore dal 15 giugno 2008, l'offerta di collegamenti diretti di media/lunga percorrenza è la seguente:

Torino-Milano (e viceversa)
Sono programmate 12 coppie di collegamenti:
4 coppie di treni Alta Velocità;
4 coppie di treni Intercity Plus (con proseguimento su Venezia);
3 coppie di treni Eurocity (da/per Parigi);
1 coppia di treni Euronight (da/per Barcellona - 3 giorni a settimana).

Torino-Roma (e viceversa)
Sono programmate 6 coppie di collegamenti:
1 coppia di treni Eurostar;
4 coppie di treni Intercity Plus (di cui 2 in proseguimento su Napoli);
1 coppia di treni EXP Notte (che dal 15 giugno sono stati rinforzati nella composizione e instradati su Roma Termini - anziché Roma Ostiense - con miglioramento dell'accessibilità urbana nella Capitale).

Torino-Milano-Roma (e viceversa)
1 Coppia di treni Eurostar.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

MIGLIORI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
è ormai da dieci giorni in atto una massiccia e preoccupante protesta da parte dei pescatori italiani nei confronti dei prezzi esorbitanti del gasolio ed a favore di misure in grado di rendere più remunerativa e competitiva l'attività in questione;
tale protesta coinvolge ormai l'intera economia turistica in un periodo quale quello estivo fondamentale per ristoranti ed alberghi situati in zone balneari quali Viareggio e la Versilia ove ormai il blocco dei pescherecci è totale-:
quali iniziative immediate si intendano assumere - anche di concerto con l'UE - per addivenire rapidamente ad una soluzione delle problematiche essenziali della pesca così clamorosamente emerse.
(4-00328)

Risposta. - L'emergenza innescata dal «caro gasolio» riguarda uno dei temi più importanti per il sistema della pesca e della produzione ittica in Europa.

In effetti, la crisi innescata dal caro gasolio, subito da me affrontata, ha pure posto in maggiore evidenza i punti di debolezza strutturale della pesca italiana, con una flotta composta da 14 mila imbarcazioni aventi un'età media di oltre 28 anni.
Inoltre, si registra una scarsa concentrazione dell'offerta che non consente ai pescatori di influire sul processo di formazione dei prezzi dalla fase di sbarco sino alla vendita.
Alle precedenti considerazioni va aggiunto che l'aumento del prezzo del gasolio passato nel corso dell'ultimo anno da 0,40 a 0,80 euro al litro, ha prodotto una forte compressione degli utili di impresa e dei redditi degli addetti.
A ciò va aggiunto che lo stato delle risorse biologiche dei mari italiani, per la sensibilità degli ambienti marini soggetti a molteplici impatti, richiede un contenimento dello sforzo di pesca al fine di garantirne la piena rinnovabilità.
Pertanto, ritenuto necessario ed urgente fronteggiare lo stato di crisi del settore della pesca marittima, connesso ai continui aumenti dei costi dei fattori energetici e di produzione, si è attivata una complessa strategia diretta a sostenere il comparto attraverso l'utilizzo in modo diretto e immediato di tutte le risorse economiche rese disponibili (nazionali e comunitarie).
Per quanto riguarda gli interventi urgenti predisposti dal Governo, il 27 giugno, il Consiglio dei ministri ha varato un decreto legge recante «Misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca e dell'agricoltura, nonché per il rilancio del settore» diretto a introdurre importanti misure per il settore quali: un arresto temporaneo facoltativo per le imprese di pesca con la concessione alle stesse di un premio e una indennità giornaliera ai marittimi imbarcati; l'attivazione immediata della misura «arresto definitivo», attuata nell'ambito dei piani di disarmo previsti dal Fondo europeo per la pesca (Fep) e inclusi nel programma operativo e l'introduzione di un nuovo strumento di natura economico sociale fortemente atteso da tutto il comparto.
In ambito comunitario, si fa presente che al termine del vertice sulla pesca dei sei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, tenutosi il 17 giugno 2008 a Venezia, a cui hanno partecipato, oltre all'Italia, Francia, Portogallo, Grecia, Spagna e Malta, è stato sottoscritto un documento in 7 punti presentato al Commissario europeo Borg in occasione del Consiglio dei ministri dell'Agricoltura e della Pesca dell'Unione europea tenutosi a Lussemburgo il 24 giugno 2008.
Nel documento citato si chiede, al fine di affrontare l'emergenza dell'aumento del gasolio: 1) un aumento della dotazione finanziaria del Fondo europeo per la pesca (Fep) da ridistribuire agli Stati membri, dal momento che le risorse disponibili risultano inadeguate rispetto alla gravità della crisi in atto; 2) la partecipazione finanziaria del Fep alle misure di urgenza a carattere sociale varate negli Stati membri e destinate al personale imbarcato e agli armatori; 3) un significativo aumento della percentuale dei fondi del Fep da destinare agli arresti temporanei della pesca, dal momento che la percentuale in vigore (6 per cento risulta inadeguata rispetto alle compensazioni da assicurare agli equipaggi e agli armatori; 4) la revisione della politica di ristrutturazione della flotta comunitaria al fine di favorire, particolarmente, la riduzione dei consumi energetici; 5) autorizzare il varo negli Stati membri di strumenti in grado di stabilizzare il prezzo del gasolio acquistato dai pescatori, in considerazione degli ulteriori aumenti attesi nel breve termine; 6) l'aumento dei massimali fissati per la concessione degli aiuti di Stato
de minimis, anche nel quadro della politica di ristrutturazione della flotta comunitaria, senza escludere la possibilità di un cofinanziamento delle erogazioni a livello nazionale; 7) l'inserimento nel Fep di misure ad ad hoc migliorare la commercializzazione dei prodotti, con particolare riferimento all'incidenza del settore della pesca nel processo di formazione dei prezzi.
Relativamente agli orientamenti della Commissione europea, si ritengono non soddisfacenti gli indirizzi esposti nel Consiglio dei ministri di agricoltura e pesca del

24 giugno 2008, che si sostanziano nell'adattamento di alcune norme contenute nel Fondo europeo per la pesca, ai fini di una maggiore flessibilità nella fase applicativa negli Stati membri, sebbene segnino una inversione di tendenza rispetto alla posizione tenuta sino ad oggi, secondo la quale la crisi del caro gasolio non richiedeva modifiche dell'assetto normativo in vigore.
Il dibattito in sede comunitaria proseguirà nei prossimi mesi e la decisione del Consiglio è prevista, al massimo, nel corso della sessione di ottobre.
Tutto ciò premesso, risulta che le iniziative prospettate nella risoluzione di cui trattasi risultano già essere state tutte da me valutate.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Luca Zaia.

MIGLIORI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
è secondo l'interrogante incostituzionale, perché in moltissimi casi privo di alcun tipo di corrispettivo, il contributo preteso dai Consorzi di Bonifica, le cui funzioni sono tra l'altro ormai attribuite alle Province, ex legge 142 del 1990;
l'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, attualmente in vigore, qualifica tale contributo come immediatamente esigibile;
tale privilegio continua a garantire ai Consorzi di Bonifica una assurda imposizione nei confronti di cittadini che in moltissimi casi non traggono alcun beneficio da tali Consorzi -:
se non si reputi opportuna ed urgente l'abrogazione dell'articolo 21 del regio decreto n. 215 del 1933.
(4-00545)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione a risposta scritta in esame, riguardante la legittimità costituzionale dell'articolo 21 del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, si rappresenta quanto segue.
In relazione a ciò, considerato che con tale interrogazione mi è stato chiesto di valutare l'opportunità di abrogare la norma sopra richiamata, faccio preliminarmente presente che i contributi emessi dai consorzi di bonifica nei confronti dei proprietari dei beni immobili ricadenti nel comprensori consortili possono essere distinti in due differenti tipologie:
il contributo di bonifica che consente il recupero delle spese sostenute annualmente dai consorzi per la gestione e la manutenzione delle opere irrigue (ovvero impianti di sollevamento, collettori, canali e vasche di accumulo), dalla cui efficienza e funzionalità dipende la sicurezza idraulica dei territori di riferimento;
il contributo di irrigazione che rappresenta il canone compensativo delle spese variabili (energia elettrica, personale stagionale eccetera), nonché dei costi fissi (canoni di concessione della risorsa idrica, manutenzione della rete di distribuzione eccetera) sostenuti annualmente dai consorzi.

A tale proposito, è opportuno sottolineare che gli articoli 10 e 17 del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, cosiddetta legge Serpieri, recante «Nuove norme sulla bonifica integrale», riconoscono ai consorzi di bonifica la potestà di imporre detti contributi ai proprietari degli immobili che, essendo situati nei comprensori consortili, traggono beneficio dall'attività di bonifica.
Tale principio, che rappresenta l'elemento cardine posto alla base del sistema contributivo consortile, è codificato anche nella disposizione dettata dall'articolo 860 del codice civile che statuisce che i «proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica».
Pertanto, alla luce di quanto sopra, ritengo che i contributi consortili debbano essere corrisposti ai consorzi di bonifica

nella misura congrua determinata dai relativi «Piani di classifica», in quanto agli stessi consorzi è riconosciuto detto potere impositivo sulla base della sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente. Tali presupposti sono rappresentati dalla:
qualità di proprietario o titolarità di altri diritti reali su beni immobili ricadenti nel comprensorio consortile;
configurabilità di un beneficio che i beni medesimi traggono dalle opere e delle attività svolte dal consorzio di bonifica.

A tale proposito, copiosa giurisprugenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite (sentenze n. 8956 del 1996, n. 8960 del 1996, n. 968 del 1998 e sentenza n. 7240 del 2003 della Sezione tributaria della medesima Corte), ha chiarito che per legittimare la richiesta di detti contributi non è sufficiente una mera utilitas che risulti in rapporto di derivazione causale con l'attività consortile da cui il proprietario di un fondo trae vantaggio, ma è necessario che tale utilità si traduca in un beneficio diretto, specifico, conseguito e conseguibile, ovvero di tipo fondiario in quanto riferito alla qualità acquisita dal fondo per effetto della possibilità di avvalersi delle opere irrigue realizzate dal consorzio.
Tale principio è stato recentemente ribadito dal dispositivo della sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 16428 del 2007 che assimila il contributo di bonifica ad un esborso di natura pubblicistica che non rappresenta il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma bensì una forma di finanziamento pubblico che permette di imporre dei costi sull'area sociale che ricava benefici dall'attività svolta nell'area stessa.
Pertanto, detta sentenza conferma che, ai fini dell'esercizio del potere impositivo consortile, non deve necessariamente sussistere una esatta corrispondenza tra i costi ed i benefici, essendo, invece, sufficiente una razionale individuazione dell'area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici.
Per quanto riguarda la proposta dell'interrogante di abrogare l'articolo 21 del regio decreto n. 215 del 1933, ritengo che ogni eventuale decisione in merito debba essere assunta dal competente organismo istituzionale, appositamente adito.
Tuttavia, intendo ribadire l'importanza dei contributi di bonifica e di irrigazione che, configurandosi quali oneri reali sui fondi dei contribuenti, assicurano la partecipazione degli stessi alle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica.
Inoltre, tali contributi garantiscono lo svolgimento da parte dei consorzi delle attività cui gli stessi sono istituzionalmente preposti, ovvero tutte quelle attività volte ad assicurare la sicurezza idraulica e le buone condizioni igienico-sanitarie del territorio, di cui migliorano la qualità della vita, dando nuovi impulsi alle attività produttive ed aumentando il valore commerciale degli immobili siti nel perimetro consortile.
D'altra parte, la stessa Corte costituzionale, con decisione n. 66 del 1992, ha precisato che la bonifica può essere considerata quale strumento di tutela del territorio, dell'ambiente e delle acque, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, avendo progressivamente perso quel carattere di specialità che ne aveva in passato connotato la natura, per rivestire sempre più il carattere di strumento ordinario di gestione del territorio.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Luca Zaia.

MINASSO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
dal 15 giugno 2008, con l'entrata in vigore del nuovo orario estivo di Trenitalia, è stato soppresso il treno Euronight 369 Nizza-Roma in partenza da Nizza alle ore 21,50 e arrivo nella Capitale alle ore 9,42;
tale soppressione costituisce un ulteriore pesante taglio al sistema dei collegamenti ferroviari della Provincia di Imperia, dopo la cancellazione, con effetto dal 7 aprile 2008, della coppia di IC

Ventimiglia-Milano e viceversa delle ore 12,58 da Ventimiglia e delle ore 13,10 da Milano e la limitazione su Ventimiglia del treno Milano-Nizza delle ore 7,10;
la massiccia riduzione di collegamenti ferroviari del ponente ligure con le principali città del paese e con la Capitale in particolare, ha come effetto, quello di isolare completamente la Provincia di Imperia dal cuore della penisola;
i cittadini del Ponente Ligure si vedono già da oggi costretti per i loro spostamenti ad utilizzare l'aereo e a pernottare nella città di destinazione, con conseguenti evidenti disagi e maggiori consistenti esborsi;
a ciò si vanno ad aggiungere i riflessi altamente negativi sul versante turistico, risorsa economica fondamentale del territorio, proprio nel momento in cui si sta completando il raddoppio della rete ferroviaria del ponente ligure, chiamato a risolvere, almeno in parte, la cronica carenza di infrastrutture viarie;
in particolare si registra una forte preoccupazione, manifestata da tutti gli enti locali, dalle associazioni di categoria del comparto turistico, dalle associazioni dei consumatori e dalle organizzazioni sindacali, per le gravi conseguenze che la decisione assunta da Trenitalia avrà sul movimento turistico della Riviera dei Fiori, anche in considerazione del fatto che alcune agenzie stanno disdicendo i pacchetti organizzati che prevedono voli che atterrano a Nizza in orario in cui non è più disponibile alcun collegamento ferroviario con la Riviera dei Fiori;
tale stato di cose determina pesanti ricadute sul livello occupazionale dell'intero comparto turistico e sulle attività ad esso connesse, nonché sulla entità dei servizi offerti alla generalità dei cittadini che, a causa dell'operato di Trenitalia, vedono leso in maniera inaccettabile il loro diritto alla mobilità sul territorio -:
se sia a conoscenza della soppressione del treno Euronight 369 Nizza-Roma in partenza da Nizza alle ore 21,50 e arrivo nella Capitale alle ore 9,42 e quali provvedimenti intenda adottare per ripristinare un'immediata e corretta rimodulazione dei collegamenti ferroviari del Ponente Ligure, al fine di salvaguardare le relazioni essenziali allo sviluppo turistico del territorio e in modo da non aggravare ulteriormente la cronica carenza infrastrutturale in materia viaria esistente nella zona di Riviera dei Fiori.
(4-00718)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Il 14 marzo 2008 è stato sottoscritto un accordo tra il Ministro dei trasporti
pro tempore e l'Amministratore delegato di Trenitalia SpA. Tale accordo individua un perimetro di servizi di trasporto ferroviario di media e lunga percorrenza mantenuti in esercizio - ancorché caratterizzati da risultati economici negativi - a fronte dello stanziamento di 104 milioni di euro disposto dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 2 comma 252).
Esso costituisce una soluzione «ponte», nelle more cioè dell'espletamento dell'indagine conoscitiva prevista all'articolo 2, comma 253, della legge finanziaria per il 2008 e della conseguente ridefinizione del perimetro dei «servizi di utilità sociale», da regolare con contratto di servizio.
L'Accordo include, in linea di principio, i servizi
Intercity notte, intercity e assimilabili; tuttavia - considerato il budget disponibile nonché le alternative di trasporto esistenti - esso non comprendo i servizi prestati sulla «rete forte», inclusa la direttrice in questione. Pertanto le determinazioni relative al treno oggetto dell'atto ispettivo ricadono nelle autonome scelte dell'impresa ferroviaria.
Va peraltro evidenziato che nella seduta il 27 marzo 2008, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha esaminato la proposta metodologica presentata dal Ministero dei trasporti, oggi infrastrutture e trasporti, relativa a criteri e modalità per la ridefinizione del perimetro dei servizi regolati, che includeva anche i servizi erogati sulla cosiddetta «rete forte».

Allo stato, è stata avviata l'indagine di cui al citato comma 253 e sono stati avviati contatti e incontri con l'impresa ferroviaria, allo scopo di individuare criteri e procedure per la ridefinizione di detto perimetro nonché in vista di rimodulazioni o riorganizzazioni dei serviti nel breve periodo.
Naturalmente, in tale sede si dovrà procedere a una nuova valutazione del paniere da sottoporre a regolazione e dunque potranno ben essere inclusi anche servizi ad oggi deferiti all'autonomia aziendale. L'ampiezza del nuovo perimetro dipenderà, a parità di altre condizioni, dalle risorse che saranno stanziate nel bilancio dello Stato.
Comunque, per far fronte alle esigenze di mobilità, anche pendolare, rilevate in specifici ambiti territoriali, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Ferrovie dello stato S.p.a. ha confermato l'opportunità di mantenere alcuni di questi collegamenti - tra cui quelli interessanti anche la regione Liguria sulla relazione Milano-Genova-Grosseto e viceversa - attraverso una parziale rimodulazione delle risorse assegnate dalla legge finanziaria per il 2008 per il Servizio universale.
Si conferma infine, la piena disponibilità del Ministero a convocare il tavolo di concertazione con la regione Liguria ed attivare e prendere parte al processo di concertazione finalizzato a ottimizzare la definizione dei servizi di utilità sociale.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

NASTRI e MANCUSO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
è grave la situazione del trasporto ferroviario nella provincia di Novara, infatti la società Trenitalia ha deciso di ridurre i servizi sia viaggianti che a terra provocando forti disagi soprattutto tra coloro che si recano ogni mattina al lavoro e che, per la riduzione dei treni, sono costretti ad utilizzare mezzi privati;
è necessario, anche, un intervento per scongiurare la chiusura della biglietteria di Arona, il ridimensionamento della stazione di Borgomanero, con conseguente perdita di posti di lavoro, e «il taglio» ai treni Intercity che Trenitalia ha già annunciato;
è opportuno, altresì, che il piano sul ridimensionamento ferroviario di Trenitalia sia effettuato con il confronto con le amministrazioni locali del territorio per meglio valutare la possibilità di proposte alternative che non danneggino eccessivamente i cittadini -:
se il Governo ritenga necessario rivedere le decisioni in merito al ridimensionamento dei servizi del trasporto ferroviario nella provincia di Novara per non penalizzare eccessivamente i cittadini;
quali siano allo stato le decisioni circa la chiusura della biglietteria di Arona ed il ridimensionamento della stazione di Borgomanero e se non sia necessario, qualora le decisioni siano quelle suddette, rivedere questa politica di tagli al servizio pubblico che si ripercuote negativamente sul servizio reso all'utenza e penalizza fortemente la zona della provincia di Novara.
(4-00298)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Il 14 marzo 2008 è stato sottoscritto un accordo tra il Ministro dei trasporti
pro tempore e l'amministratore delegato di Trenitalia SpA. Tale accordo individua un perimetro di servizi di trasporto ferroviario di media e lunga percorrenza mantenuti in esercizio ancorché caratterizzati da risultati economici negativi a fronte dello stanziamento di 104 milioni di euro disposto dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 2 comma 252).
Esso costituisce una soluzione - per così dire - «ponte», nelle more cioè dell'espletamento dell'indagine conoscitiva prevista all'articolo 2, comma 253, della legge finanziaria 2008 e della conseguente ridefinizione del perimetro dei «servizi di utilità sociale», da regolare con contratto di servizio.

L'accordo include, in linea di principio, i servizi Intercity notte, Intercity e assimilabili; tuttavia - considerato il budget disponibile nonché le alternative di trasporto esistenti - esso non comprende i servizi prestati sulla «rete forte», inclusa la direttrice in questione. Pertanto le determinazioni relative al treno oggetto dell'atto ispettivo ricadono nelle autonome scelte dell'impresa ferroviaria.
Va peraltro evidenziato che nella seduta del 27 marzo 2008, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) ha esaminato la proposta metodologica presentata dal Ministero dei trasporti, oggi infrastrutture e trasporti, relativa a criteri e modalità per la ridefinizione del perimetro dei servizi regolati, che includeva anche i servizi erogati sulla cosiddetta «rete forte».
Allo stato, è stata avviata l'indagine di cui al citato comma 253 e sono stati avviati contatti e incontri con l'impresa ferroviaria, allo scopo di individuare criteri e procedure per la ridefinizione di detto perimetro nonché in vista di rimodulazioni o riorganizzazioni dei servizi nel breve periodo.
Naturalmente, in tale sede si dovrà procedere a una nuova valutazione del paniere da sottoporre a regolazione e dunque potranno ben essere inclusi anche servizi ad oggi deferiti all'autonomia aziendale. L'ampiezza del nuovo perimetro dipenderà, a parità di altre condizioni, dalle risorse che saranno stanziate nel bilancio dello Stato.
Relativamente quindi alla rete di vendita, Ferrovie dello Stato S.p.A. fa conoscere che è in corso di definizione un progetto di riorganizzazione della rete di vendita di Trenitalia, finalizzato a riequilibrare il rapporto costi/ricavi che, per alcuni canali di vendita, si presenta oggi notevolmente sbilanciato, con perdite assolutamente insostenibili per l'azienda determinate da costi nettamente superiori agli introiti realizzati.
Per quanto concerne specificatamente la vendita diretta, quindi, sulla base del conto economico di ciascuna biglietteria, saranno assunte le determinazioni conseguenti - circa il relativo mantenimento in servizio - nei tempi e con le modalità in corso di verifica.
Va anche precisato che, nell'ambito del medesimo programma, è previsto un notevole rafforzamento dei canali innovativi (
self service, ma anche internet e mobile ticketing, dove già oggi è possibile comprare biglietti ferroviari con uno specifico sconto) e della rete di vendita indiretta (agenzie di viaggi e punti vendita esterni), al fine di ampliare ulteriormente le possibilità di acquisto per la clientela.
Occorre infine evidenziare che, con il nuovo schema di contratto di servizio cosiddetto «a catalogo» - che Trenitalia ha proposto alle amministrazioni regionali prima della fine del 2007 (data di scadenza dei precedenti contratti) - ciascuna Regione ha la possibilità di scegliere autonomamente ed acquistare anche i servizi che ritiene utili nelle stazioni del proprio territorio, tra cui quelli di biglietteria.
Con riferimento infine alla specifica questione sollevata inerente i servizi ferroviari presso la stazione di Borgomanero Ferrovie dello Stato rende noto che RFI-Rete ferroviaria italiana è impegnata in una consistente opera di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete ferroviaria con l'obiettivo di renderla complessivamente sempre più efficiente e sicura.
Rispetto a tale processo, una tra le innovazioni tecnologicamente e organizzativamente più qualificanti, è rappresentata dall'intensificazione del sistema di comando centralizzato del traffico (CTC) che consente di gestire in sicurezza da postazione centralizzata linee e impianti di piccole e medie dimensioni (stazioni/fermate).
Grazie a questo sistema tecnologicamente avanzato, è possibile controllare da un'unica sala di controllo le funzioni di regolazione della circolazione, affidando a figure professionali «dedicate» le attività di informazione al pubblico, di sorveglianza sul patrimonio e sicurezza dei clienti, con il monitoraggio continuo del territorio attraverso l'uso di telecamere appositamente collocate.
Tale efficientamento consente peraltro di destinare maggiori risorse ai servizi diretti alla clientela, migliorando in particolare la qualità dei punti di attesa, dei servizi igienici e commerciali nelle stazioni e fermate.

Per le linee Vignale-Domodossola e Santità-Arona, il relativo sistema di comando centralizzato del traffico, in stato avanzato di realizzazione, verrà completato entro la fine del 2008.
La sua attivazione consentirà di telecomandare da postazione remota, ubicata a Torino Lingotto, varie stazioni/fermate tra cui Borgomanero, che continuerà a svolgere regolarmente il servizio al pubblico.
Il processo di innovazione una volta completato, garantirà per ogni realtà una maggiore omogeneità e tempestività nell'erogazione dei servizi di informazione alla clientela, non comportando, in particolare per Borgomanero, alcuna riduzione dei servizi commerciali attualmente offerti alla clientela dall'impresa ferroviaria Trenitalia S.p.A.
Per quanto riguarda, in particolare, il servizio di biglietteria si precisa che la limitazione dell'apertura ad alcuni giorni del mese - determinata da cause contingenti e attuata nei mesi di maggio e giugno 2008 - è comunque un provvedimento a carattere temporaneo. Nel corso del mese di luglio 2008 è, infatti, previsto il ripristino dell'apertura giornaliera (dal lunedì al venerdì).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

PISICCHIO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
tra le norme fondamentali della nostra Costituzione trova luogo l'affermazione della eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge «senza distinzione di condizioni personali» (articolo 3). Da questo principio, com'è noto, discendono diversi postulati, tra cui l'affermazione della par condicio nell'accesso ai pubblici uffici (articolo 51 che, pur contenendo la forte sottolineatura della pari dignità tra generi, recentemente affermata, conserva l'originaria impostazione volta ad esprimere una garanzia più generale);
in ragione dei principi costituzionali, pertanto, i cittadini portatori di patologie limitatrici dell'autonomia ma perfettamente idonei allo svolgimento dell'ufficio per il quale concorrono, devono essere messi nelle condizioni di partecipare ad un concorso per ricoprire una funzione pubblica;
in particolare, il dottor C.D.B., affetto da malformazioni multiple congenite e, in particolare, da una brachiodattila falangi prossimali secondo e terzo dito delle mani» riconosciuta dalla ASL BA/4 nel 2000, intendendo partecipare al concorso per il posto di notaio di cui al bando 10 luglio 2006, ha rivolto istanza presso il dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, per conoscere se in sede di prova scritta fosse prevista per i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia un aumento del tempo a disposizione pari almeno a quello previsto dall'articolo 6 dello stesso Bando per la prova di pre-selezione, cioè di trenta minuti aggiuntivi;
va precisato che il dottor D.B. è in grado di effettuare una prova scritta utilizzando le tre dita della mano destra, ma che dopo un'ora il lavoro di scrittura necessita di una pausa di almeno venticinque minuti a causa del gonfiore delle dita ed in particolare dell'anulare su cui si scarica la pressione del pollice per impugnare la penna;
il dipartimento per gli Affari di Giustizia ha risposto all'istanza del dottor D.B. riconoscendo sia per la pre-selezione informatica, sia per le prove scritte la possibilità di avvalersi di un congruo tempo aggiuntivo avendo riguardo alla particolare patologia denunciata;
a differenza del bando del 2006 quello dell'ultimo concorso a 350 posti di notaio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2008, non previde più alcuna concessione di tempo aggiuntivo per le prove scritte in favore di persone dotate di limitata autonomia, precisando che la commissione avrebbe potuto aumentare il tempo a disposizione «in misura comunque non superiore ai trenta minuti», dotazione temporale del tutto insufficiente,

come si comprende, per le esigenze di persone come il dottor D.B. -:
se il Ministro intenda intervenire al fine di assicurare per il concorso notarile in atto le condizioni fondamentali di garanzia costituzionale per i concorrenti portatori di patologie limitatrici dell'autonomia.
(4-00137)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si fa presente che il bando di concorso per la nomina a notaio e, in particolare, il bando di concorso a 350 posti indetto con determinazione dirigenziale 10 aprile 2008, nel rispetto dell'eventuale condizione di disabile del candidato, ha previsto, nei casi più gravi, l'assistenza di personale dell'amministrazione nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte durante la prova di preselezione. Ugualmente, è contemplata l'assistenza di apposito personale nella compilazione degli elaborati. Nei casi meno gravi è prevista, invece, la concessione di un tempo aggiuntivo, come indicato nello stesso bando di concorso (rispettivamente articolo 6 e articolo 11, comma 1).
Il Ministro della giustizia: Angelino Alfano.

PISICCHIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
l'abnorme lievitazione del prezzo del gasolio ha provocato esiti devastanti anche nel comparto della pesca, penalizzato a tal punto da rendere economicamente svantaggiosa l'uscita in mare dei pescherecci;
in particolare, appare colpita la marineria pugliese che, nonostante il fatturato annuo di 240 milioni di euro, il secondo in Italia, sta segnando un preoccupante declino che sembra descrivere un inevitabile tramonto, se è vero che dagli anni '90 ad oggi gli addetti al settore sono scesi da più di 10 mila a meno di 6 mila e la tendenza al depauperamento del settore è ancora molte forte;
come osservano i dirigenti della Federpesca, non ci sono più barche che tornino in porto con ricavi superiori alle spese sostenute. Né riesce a soccorrere il ricavo dalla vendita dei prodotti ittici, che vengono pagati all'ingrosso con un prezzo assolutamente irrisorio mentre il consumatore li paga sul mercato 10 volte di più -:
quali urgenti interventi il Governo intenda assumere per porre rimedio alla grave situazione in cui versa la pesca italiana e, in particolare, la marineria pugliese i cui lavoratori hanno fermato i pescherecci da giorni in segno di protesta.
(4-00384)

Risposta. - L'emergenza innescata dal «caro gasolio» riguarda uno dei temi più importanti per il sistema della pesca e della produzione ittica in Europa.
In effetti, la crisi innescata dal caro gasolio, subito da me affrontata, ha pure posto in maggiore evidenza i punti di debolezza strutturale della pesca italiana, con una flotta composta da 14 mila imbarcazioni aventi un'età media di oltre 28 anni.
Inoltre, si registra una scarsa concentrazione dell'offerta che non consente ai pescatori di influire sul processo di formazione dei prezzi dalla fase di sbarco sino alla vendita.
Alle precedenti considerazioni va aggiunto che l'aumento del prezzo del gasolio passato nel corso dell'ultimo anno da 0,40 a 0,80 euro al litro, ha prodotto una forte compressione degli utili di impresa e dei redditi degli addetti.
A ciò va aggiunto che lo stato delle risorse biologiche dei mari italiani, per la sensibilità degli ambienti marini soggetti a molteplici impatti. Richiede un contenimento dello sforzo di pesca al fine di garantirne la piena rinnovabilità.
Pertanto, ritenuto necessario ed urgente fronteggiare lo stato di crisi del settore della pesca marittima, connesso ai continui aumenti dei costi i dei fattori energetici e di produzione, si è attivata una complessa strategia diretta a sostenere il comparto attraverso l'utilizzo in modo diretto e immediato di tutte le risorse economiche rese disponibili (nazionali e comunitarie).

Per quanto riguarda gli interventi urgenti predisposti dal Governo, il 27 giugno 2008, il Consiglio dei ministri ha varato un decreto legge recante «Misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca e dell'agricoltura, nonché per il rilancio del settore», diretto a introdurre importanti misure per i settore quali: un arresto temporaneo facoltativo per le imprese di pesca con la concessione alle stesse di un premio e una indennità giornaliera ai marittimi imbarcati; l'attivazione immediata della misura «arresto definitivo», attuata nell'ambito dei piani di disarmo previsti dal Fondo europeo per la pesca (Fep) e inclusi nel programma operativo e l'introduzione di un nuovo strumento di natura economico sociale fortemente atteso da tutto il comparto.
In ambito comunitario, si fa presente che al termine del vertice sulla pesca dei sei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, tenutosi il 17 giugno 2008 a Venezia, a cui hanno partecipato, oltre all'Italia, Francia, Portogallo, Grecia, Spagna e Malta, è stato sottoscritto un documento in 7 punti presentato al Commissario europeo Borg in occasione del Consiglio dei ministri dell'agricoltura e della Pesca dell'unione europea tenutosi a Lussemburgo il 24 giugno scorso.
Nel documento citato si chiede, al fine di affrontare l'emergenza dell'aumento del gasolio: 1) un aumento della dotazione finanziaria del Fondo europeo per la pesca (Fep) da ridistribuire agli Stati membri, dal momento che le risorse disponibili risultano inadeguate rispetto alla gravità della crisi in atto; 2) la partecipazione finanziaria del Fep alle misure di urgenza a carattere sociale varate negli Stati membri e destinate al personale imbarcato e agli armatori; 3) un significativo aumento della percentuale dei fondi del Fep da destinare agli arresti temporanei della pesca, dal momento che la percentuale in vigore (6 per cento) risulta inadeguata rispetto alle compensazioni da assicurare agli equipaggi e agli armatori; 4) la revisione della politica di ristrutturazione della flotta comunitaria al fine di favorire, particolarmente, la riduzione dei consumi energetici; 5) autorizzare il varo negli Stati membri di strumenti in grado di stabilizzare il prezzo del gasolio acquistato dai pescatori, in considerazione degli ulteriori aumenti attesi nel breve termine; 6) l'aumento dei massimali fissati per la concessione degli aiuti di Stato
de minimis anche nel quadro della politica di ristrutturazione della flotta comunitaria, senza escludere la possibilità di un cofinanziamento delle erogazioni a livello nazionale; 7) l'inserimento nel Fep di misure ad hoc per migliorare la commercializzazione dei prodotti, con particolare riferimento all'incidenza del settore della pesca nel processo di formazione dei prezzi.
Relativamente agli orientamenti della Commissione europea, si ritengono non soddisfacenti gli indirizzi esposti nel Consiglio dei ministri di agricoltura e pesca del 24 giugno 2008, che si sostanziano nell'adattamento di alcune norme contenute nel Fondo europeo per la pesca, ai fini di una maggiore flessibilità nella rase applicativa negli Stati membri, sebbene segnino una inversione di tendenza rispetto alla posizione tenuta sino ad oggi, secondo la quale la crisi del caro gasolio non richiedeva modifiche dell'assetto normativo in vigore.
Il dibattito in sede comunitaria proseguirà nei prossimi mesi e la decisione del Consiglio è prevista, al massimo, nel corso della sessione di ottobre.
Tutto ciò premesso, risulta che le iniziative prospettate nella risoluzione di cui trattasi risultano già essere state tutte da me valutate.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Luca Zaia.

REALACCI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che -:
sono stati segnalati numerosi casi, in molte regioni italiane, alcuni anche negli

ultimi tempi, di morie di api; l'ultimo dei quali ha destato un particolare allarme ed è accaduto in Toscana in località Manciano. Gli apicoltori hanno denunciato che intere colonie di api sono morte a causa di una vera e propria intossicazione;
il quotidiano il Tirreno il 27 giugno 2008 riporta notizia e un'intervista all'Arpat, l'Associazione regionale produttori apistici toscani che ha studiato il fenomeno su un apiario sperimentale. I risultati delle analisi effettuate evidenziano che i sintomi sono quelli correlati all'utilizzo dei neonicotinoidi. Gli insetti hanno tremori, paralisi e perdita dell'orientamento. Ed è noto che se le api non riescono a tornare all'alveare sono destinate a morire. Tale patologia, definita dagli scienziati statunitensi Colony collapse disorder, si manifesta attraverso un collasso del sistema nervoso delle api impedendo loro di ritrovare la strada per l'alveare; così è stato per tutti gli alveari della Toscana, che hanno registrato una moria di insetti pari almeno al 30 per cento all'anno negli ultimi tre anni;
tale intossicazione pare essere correlata alla presenza di coltivazioni di girasole per le quali vengono spesso usati anche pesticidi di categoria neurotossica, ossia sostanze derivate da composti neonicotinoidi che risultano avere effetti particolarmente nocivi sulle popolazioni di api ma che potrebbero avere anche conseguenze sulla salute umana;
tale episodio è stato già denunciato alle autorità sanitarie della provincia di Grosseto;
la Coldiretti segnala che in Italia sono a rischio circa 50 miliardi di api in oltre un milione di alveari. Sono 27 i Paesi maggiormente colpiti dal fenomeno tra cui il Brasile, il Canada, l'Australia e molti Paesi europei come la Svizzera, la Germania e l'Inghilterra, con un picco del 75 per cento di esemplari in meno registrato nello Stato del Montana negli Stati Uniti;
le api contribuiscono per l'80 per cento all'impollinazione delle coltivazioni che costituiscono un terzo della nostra alimentazione, per un valore stimato pari a 2,5 miliardi di euro all'anno in Italia e ben 10 miliardi di euro all'anno nel mondo. Oltre che la maggior parte delle piante da frutto, dipendono dall'azione impollinatrice delle api anche la produzione delle colture foraggere fondamentali per i prati destinati agli animali da allevamento;
in Italia ci sono circa 50 mila apicoltori, 1 milione e 100 mila alveari, una produzione di oltre 10 mila tonnellate e un consumo di circa 20 mila tonnellate di miele all'anno;
altri paesi europei come Francia, Germania e Slovenia hanno già adottato misure di protezione preventiva in tal senso vietando o sospendendo l'uso di tali sostanze. In particolare, già nel febbraio 2004, la Francia ha vietato l'uso di sei insetticidi contenenti fipronil perché sospetti di essere la causa della moria di api. La decisione è arrivata dopo che la corte francese ha messo sotto indagine formale la BASF Agro - produttrice del Regent TS, uno degli insetticidi sotto accusa - e il suo amministratore delegato per la "vendita di prodotti tossici pericolosi per la salute degli uomini e degli animali". Anche la Bayer CropScience France e il suo Direttore Generale sono stati messi sotto indagine dal momento che hanno commercializzato il Regent TS per nove mesi prima di venderlo alla BASF Agro;
in Italia non risulta che sia stato ancora preso alcun provvedimento in tal senso nonostante, già nel 2003, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - istituto referente del Ministero della salute - abbia inviato alla Divisione fitosanitaria, fertilizzanti e delle sementi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la richiesta di sospensione cautelativa di alcune sostanze presenti nei fitosanitari, nei pesticidi e nei concianti per le sementi, che ha provveduto ad inoltrarla alla Divisione della sanità pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute;

pare che la stessa divisione del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali abbia inviato nel luglio del 2004 una seconda nota alla medesima Divisione del Ministero della salute nella quale nuovamente riportava la crescente preoccupazione da parte delle associazioni apistiche nonché la necessità evidenziata da importanti istituti di ricerca di condurre studi approfonditi sugli effetti provocati da sostanze come l'Imidacloprid presente nel "Gaucho" prodotto da Bayer CropScience, un conciante per sementi, il thiamethoxan, presente nel neonicotinoide Actara, prodotto dalla Syngenta e il fipronil, un principio attivo presente nell'insetticida Regent TS prodotto da BASF Agro;
pare che il principale accusato della moria di api di due anni fa in Piemonte sia stato il Thiamethoxan, usato contro la flavescenza dorata - malattia che colpisce le coltivazioni di vite. Tra giugno e luglio del 2006 sono state ritrovate tracce di tale sostanza nei campioni di api trovate morte;
nonostante molte ricerche di laboratorio abbiano dimostrato l'effetto letale sul sistema nervoso delle api da parte dell'imidacloprid, contenuto nel Gaucho della Bayer CropScience, l'unica ricerca di campo esistente, per via dell'impegno economico che richiede, è stata condotta dalla Bayer che continua a detenerne l'esclusiva di pubblicazione e dalla quale risulterebbe che non è possibile trovare una diretta correlazione tra la morte delle api e l'uso del pesticida;
i mutamenti climatici hanno sicuramente un influsso sulla moria di api registrata a livello globale. Negli ultimi anni infatti le condizioni del clima hanno fatto coincidere la fioritura stagionale con gli interventi fitosanitari praticati per le semine del mais. L'accavallamento dei trattamenti pesticidi praticati anche su altri prodotti come la barbabietola da zucchero, il girasole e il pomodoro porrebbero essere tra le principali cause della riduzione massiccia delle popolazioni di api;
i principi attivi contenuti in sostanze come quelle sopraelencate hanno una degradazione molto veloce che non permette ai ricercatori di rilevarne la presenza sulle api. Inoltre i principi attivi di tali sostanze vengono dispersi in aria attraverso le macchine seminatrici pneumatiche ricadendo sulle piante e sui fiori e disperdendosi nella rugiada mattutina ricercata dagli insetti a causa della siccità;
tra le concause del fenomeno pare esserci anche la diffusione di coltivazioni geneticamente modificate. Una recente ricerca del Department of biological science della Simon Fraser University della British Columbia, in Canada, pubblicata dall'Ecological Society of America ha evidenziato che nei campi coltivati con colza geneticamente modificata si è verificata una forte riduzione delle api presenti e un grave deficit nell'attività di impollinazione rispetto ai campi a colture convenzionali;
da anni le associazioni di settore come l'UNAAPI e la Federazione Apicoltori Italiani (FAI) sottolineano che sarebbe un errore pensare alla moria delle api come un problema che riguarda solo gli insetti e gli apicoltori. Esse rappresentano, infatti, un indicatore molto sensibile di rilevanti conseguenze all'insieme dell'equilibrio ambientale; vale la pena ricordare che l'ape domestica visita in media 700 fiori al giorno. Se si moltiplica questo dato per le 20 mila api di un solo alveare, in produzione primaverile o estiva, otteniamo che in un giorno vengono visitati 400 mila fiori, il che da un'idea chiara del ruolo importantissimo svolto dall'attività di impollinazione di tali preziosi insetti. Un apporto all'equilibrio ambientale e alla preservazione della biodiversità che, se venisse a mancare, avrebbe ripercussioni devastanti per la natura e la sopravvivenza dell'uomo. Ciò richiama alla mente il monito dell'illustre scienziato Albert Einstein: "Se l'ape scomparisse dalla faccia della Terra, all'uomo non resterebbero che quattro anni di vita" -:
se il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali non intenda sospendere

in via cautelativa l'ultilizzo del fipronil, così come avvenuto in Francia, e del thiamethoxan e dell'imidacloprid applicando il "principio di precauzione" sulla base degli studi finora condotti;
se i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non intendano dare avvio ad una ricerca pubblica sperimentale che analizzi il fenomeno della moria delle api nella sua globalità, tenendo conto della complessità delle cause individuate dagli esperti del settore fino ad oggi, come esposto in premessa, e che formuli una strategia integrata che si proponga di fornire soluzioni a breve termine per affrontare l'emergenza nonché azioni di lungo periodo, tra cui, in particolare, una revisione dei metodi applicati per concedere le autorizzazioni di commercializzazione e utilizzo dei prodotti sanitari che non si basi esclusivamente sull'effetto immediato di dosi letali ma tenga conto degli effetti che nel tempo essi hanno sull'ambiente e sugli ecosistemi.
(4-00505)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue.
Al riguardo, si fa presente che questa amministrazione, nell'ambito delle azioni di ricerca per l'attuazione del regolamento comunitario n. 797 del 2004 e successive modifiche, per il triennio 2007-2009 appena iniziato, ha inserito le attività di seguito riportate:
Azione C: Razionalizzazzone della transumanza. c.1 - Mappatura aree nettarifere; cartografia, raccolta dati sulle fioriture o flussi di melata; spese per la diffusione con vari mezzi dei dati raccolti - (INA, ISZA):

a) l'obiettivo consiste nel valutare la tossicità per le api allevate in aree coltivate con mais conciati mediante insetticidi neonicotinoidi.

Attività complessiva del triennio.
In aziende agricole maidicole dell'Italia centrale saranno collocate postazioni sperimentali munite di gabbie
underbasket per la raccolta delle api morte, al fine di evidenziare eventuali episodi di mortalità acuta e verificare lo stato di salubrità dell'area. Al fine di evidenziare la traslocazione dei pp.aa. e dei loro metaboliti nelle matrici dell'alveare verranno periodicamente prelevati ed analizzati il miele e il polline raccolto dalle api. Parallelamente verranno effettuate tutta una serie di osservazioni in modo da valutare tutti i parametri funzionali delle colonie (sviluppo di adulti e covata, sciamatura, attacchi parassitani, produzione di miele);
b) studi sull'impiego delle api come indicatore biologico dei principali contaminanti ambientali (pesticidi, radionuclidi, metalli pesanti, benzopirene, eccetera) per la definizione dello stato di salubrità delle aree nettarifere e, più in generale, dell'ambiente.

L'obiettivo dello studio, oltre a mettere a punto questa innovativa strategia di controllo del territorio, è quello di salvaguardare la qualità dei prodotti dell'alveare. Lo studio e l'applicazione dell'ape come indicatore biologico sta infatti rivestendo sempre più importanza per le sue diverse possibili applicazioni.

Attività complessiva del triennio.
Da un lato, si intende continuare la ricerca sulla messa a punto delle metodologie (protocolli di campo e di laboratorio) e degli strumenti (preparazione degli alveari, gabbie di raccolta, eccetera) per migliorare l'efficacia dei diversi tipi di monitoraggio (per esempio ticidi, radionuclidi, metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici), dall'altro si proseguirà nelle diverse fasi applicative che consentono in ultima analisi di definire la qualità dell'ambiente e dei prodotti apistici. Si inizierà ad applicare le stesse strategie anche nel controllo della eventuale dispersione nell'ambiente di polline di piante geneticamente modificate.
Nel settore che viene definito «emergenza apicidi» proseguirà lo studio dei rapporti tra mortalità di api e pesticidi e più in generale lo studio dei metodi per l'individuazione dei collegamenti tra pesticidi ed effetti sulle api.

Le risorse recate dal Regolamento comunitario, sia per la materia regolamentata (miglioramento della commercializzazione del miele e dei prodotti dell'alveare), sia per l'esiguità dei finanziamenti, non consentono, evidentemente, di approfondire l'argomento, ma costituiscono un elemento per mantenere il fenomeno sotto osservazione.
Allo scopo di redigere un Programma per avviare una serie di azioni di ricerca più organiche e mirate, anche per indagare sul rapporto causa/effetto tra i principi attivi «sotto accusa» e le morie di api denunciate ho avviato una serie di consultazioni, che hanno coinvolto tutte le componenti della filiera, al fine di trovare delle convergenze sui temi da inserire in una specifica proposta di ricerca.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Luca Zaia.

PAOLO RUSSO. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
a Napoli i quartieri di Secondigliano e di Miano contano una popolazione complessiva di circa ottantamila abitanti;
sul territorio sopraindicato è ubicata in via Vico Censi, 2 un'unica Stazione dei Carabinieri i cui militari di stanza si sono notevolmente distinti nel mettere fine alla guerra tra i clan Di Lauro ed i cosiddetti scissionisti, procedendo, tra l'altro, all'arresto di pericolosi boss da tempo latitanti;
malgrado i successi delle forze dell'ordine, permangono forti i motivi di preoccupazione per la presenza nella zona di continui fenomeni di delinquenza;
una presenza più numerosa di personale delle forze dell'ordine nei quartieri fungerebbe di certo da deterrente al permanere di eventi malavitosi e servirebbe anche in maniera significativa a dare un segnale forte di una maggiore presenza dello Stato sul territorio;
in tal senso, la trasformazione della Stazione dei Carabinieri di Secondigliano in Tenenza, sull'esempio di quanto avvenuto in zone e Comuni contermini quali Arzano, sicuramente garantirebbe un contingente maggiore di uomini e mezzi sul territorio -:
se non ritenga opportuno procedere alla trasformazione della Stazione dei Carabinieri di Secondigliano in Tenenza;
se e quali provvedimenti intenda adottare nello specifico al fine di procedere alla trasformazione predetta.
(4-00228)

Risposta. - In via preliminare, ritengo opportuno porre in risalto come l'Arma dei Carabinieri abbia sempre posto notevole e costante attenzione nel perseguimento di un dispositivo territoriale efficiente ed adeguato per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, tra cui quello della tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio.
Nel merito, il Comando generale dell'Arma ha definito un programma di elevazione delle Stazioni a Tenenze che ha consentito, per il momento, di istituire 44 nuove Tenenze e d'individuare, sulla base di rilevanti presupposti socio-operativi, un elenco di altri possibili presidi - tra cui non figura la Stazione di Secondigliano - ampliabile solo in presenza di particolari esigenze.
Pur tuttavia, nel contesto del «Patto per la sicurezza di Napoli e delle città di Provincia» (attuato nel novembre 2006), la citata Stazione è stata oggetto di un potenziamento con un Maresciallo e due Appuntati/Carabinieri, mentre la competente Compagnia di Napoli-Stella ha beneficiato di un incremento organico complessivo di 8 unità.
In conclusione, anche in considerazione dell'esigua disponibilità di riserve organiche, che impone una gestione delle risorse improntata a criteri di estrema selettività in ambito nazionale, il Comando generale dell'Arma non ha rilevato, per il momento, i presupposti per procedere, così come auspicato, all'inserimento del presidio in parola tra quelli da elevare a Tenenza.

Il Ministro della difesa: Ignazio La Russa.

SCHIRRU, CODURELLI, CALVISI, FADDA, MARROCU, PES, MOTTA, BELLANOVA, MOSCA, BRAGA, RAMPI, MATTESINI e FERRANTI. - Al Ministro per i diritti e le pari opportunità, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
un'analoga discriminazione, consumata a Lecco presso un negozio di calzature, ha colpito addirittura una ragazza di 155 cm, giudicata «troppo bassa»;
la statura come discriminante nel riconoscimento di un diritto costituzionale come quello del lavoro è pura barbarie;
è intollerabile che in un Paese che si dichiara civile e democratico, una donna non sia ritenuta idonea per un posto di lavoro e venga giudicata, non in base alle proprie capacità, ma secondo parametri irrilevanti, come in questo caso;
è il chiaro sintomo di una stortura che affligge la nostra società dove a tutti viene richiesto di essere «perfetti», alti, belli, abbronzati, privi di «difetti»;
una perfezione fasulla, mutuata senza dubbio da una concezione troppo televisiva dell'individuo e che, ahimé promuove, anche sul lavoro, un'immagine «da copertina» tanto finta quanto distante da ciò che invece siamo;
è ora di chiudere con tali atteggiamenti e pregiudizi che si risolvono in discriminazione;
Chiara, una ragazza alla quale recentemente è stato rifiutato perfino un colloquio di lavoro adducendo il pretesto della sua bassa statura, è alta 141 cm, molte donne sarde la superano solo di pochi centimetri;
come lei sono in tanti ad essere esclusi anche da molti concorsi pubblici, forze dell'ordine, forestale, militari per via dell'altezza;
gli interroganti sono sicuri che la caparbietà di questa giovane donna sarà sempre più forte della discriminazione;
alle Istituzioni e alla società civile, però, resta il compito di estirpare, pregiudizi e discriminazioni di tal genere, per il pieno rispetto e la tutela delle pari opportunità;
si tratta di invertire la rotta dell'omologazione per prendere atto delle differenze, anagrafiche, generazionali, fisiche e di salute;
oggi bisogna sempre più integrare e valorizzare la diversità e richiedere alle diverse istituzioni pubbliche dello Stato nonché alle aziende private un approccio inclusivo, capacità relazionali, professionalità di integrazione alla diversità, disabilità o gap fisico;
la maggioranza della popolazione ha una difficoltà di salute, è soggetta ad invecchiamento, o a una riduzione di autonomia;
riteniamo utile mettere in campo progetti culturali per venire incontro all'integrazione della diversità, e far maturare la consapevolezza che la differenza è un valore e dovrebbe essere acquisita come criterio di buona prassi e reputazione;
non bastano più le parole, le denunce, le forme di solidarietà che si esprimono attraverso gli strumenti della parità, e delle pari opportunità-:
come il Governo intenda affrontare queste vicende alla luce delle diverse raccomandazioni comunitarie tese a favorire la massima occupazione femminile, l'integrazione sociale delle persone con difficoltà o gap fisici.
(4-00018)

Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame in relazione alla discriminazione subita dalla giovane donna si rappresenta che il Ministero per le pari opportunità è impegnato nel contrasto a qualunque forma di discriminazione e di lesione del diritto di pari opportunità all'accesso al lavoro.
Nel caso in esame porre come condizione per l'assunzione una caratteristica fisica, che non sia funzionale allo svolgimento

dell'attività lavorativa richiesta, costituisce sia una violazione del generale diritto alla non discriminazione come diritto fondamentale della persona di cui agli articoli 21-23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dell'11 dicembre del 2000 e delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE recepite rispettivamente dai decreti legislativi 9 luglio 2003, numeri 215 e 216, sia un'indubbia lesione del diritto di pari opportunità all'accesso al lavoro, riconosciuto in capo a qualunque soggetto e specificatamente sancito dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 145, attuativo della direttiva 2002/73/CE.
Sotto il primo profilo il nuovo concetto di discriminazione, elaborato a livello di Corte europea, riconduce ad una violazione della dignità della persona ossia alla violazione del diritto della persona a non essere umiliati né offesi per le proprie caratteristiche soggettive.
Per quanto riguarda il profilo della lesione del diritto di pari opportunità all'accesso al lavoro, nel caso in esame sembrano potersi ravvisare gli elementi integratori di una discriminazione indiretta così come delineata dall'articolo 2 del citato decreto legislativo 145/2005.
Nell'esprimere la più ampia solidarietà alla giovane donna discriminata si fa presente che della questione è stata interessata direttamente la consigliera provinciale di parità competente per territorio, affinché promuova le più opportune azioni giudiziarie a tutela dell'interessata.
Per quanto riguarda più in generale le iniziative del Governo tese a favorire la massima occupazione femminile, è noto che uno degli obiettivi più qualificanti della strategia di Lisbona è certamente quello relativo all'occupazione femminile, che dovrebbe raggiungere il 60 per cento entro il 2010.
L'italia, il cui tasso si attesta intorno al 46,3 per cento, rispetto alla media dell'Unione del 57,4 per cento, si trova al di sotto dell'obiettivo finale.
La situazione è molto differenziata all'interno dell'Italia. Nel Mezzogiorno il tasso di occupazione femminile è del 31,1 per cento, contro il 56 per cento del nord-ovest e il 57 per cento del nord-est (dati 2006).
A tale proposito si segnala il progetto «
genesis», promosso dal Dipartimento per le pari opportunità ed in corso di realizzazione da parte dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Centro nazionale delle ricerche, specificamente rivolto al Mezzogiorno.
Tale progetto si pone l'obiettivo di individuare gli ostacoli e le difficoltà che incontrano le donne meridionali nell'accesso e permanenza nel mercato del lavoro, con l'intento di potere disegnare le azioni politiche necessarie a ridurre e contenere tali ostacoli.
L'innalzamento del tasso di occupazione femminile è, pertanto, una priorità su cui impegnarsi per elevare il potenziale di crescita e per garantire una più equa ripartizione delle risorse pubbliche.

Il Ministro per le pari opportunità: Maria Rosaria Carfagna.

SCILIPOTI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
i servizi pubblici di collegamento, sia ferroviari che su strada, di alcune Province del Paese ed in particolare della Sicilia, sono estremamente carenti;
dalle ore 20,20 fino alle ore 5,00 del giorno successivo non esiste alcun treno o pullman di linea tra Messina e Palermo e ritorno e tra Messina e Catania e ritorno;
ancora più insufficienti risultano i collegamenti tra Catania-Siracusa-Agrigento e ritorno e tra Agrigento-Trapani e Palermo e ritorno;
province popolose e con un grande traffico di turisti si trovano per 12 ore consecutive isolate anche nei periodi estivi quando si verifica il più massiccio afflusso di turisti e vacanzieri;
le FFSS e le Aziende Pubbliche di trasporto continuano a praticare una indiscriminata

politica del risparmio facendola gravare sulla qualità e la quantità dei servizi;
i treni in Sicilia, ma anche in gran parte dell'Italia viaggiano spesso con ritardo, il tracciato ferroviaria è a volte quello di cinquant'anni fa con un solo binario, gli scompartimenti sono usurati ed i servizi igienici trascurati e spesso non funzionanti;
anche le stazioni di media-alta importanza restano di notte incustodite e i malcapitati passeggeri si trovano nell'impossibilità di chiedere informazioni o fare un biglietto in caso di una partenza improvvisa per non parlare di piccole stazioni di paese costruite da poco e subito declassate a luoghi di incontri di rom o drogati;
anche i servizi di traghettamento di auto e passeggeri da Messina per Villa san Giovanni e Reggio Calabria sono stati ridotti negli ultimi anni e viaggiano spesso con molto ritardo causando seri problemi per coloro che giornalmente devono raggiungere il posto di lavoro -:
se il Ministro non ritenga che la rete dei collegamenti pubblici nel nostro Paese, e in particolare in Sicilia, meriti più attenzione e risorse di quante ne abbia avute fino ad oggi e quali iniziative intenda assumere a questo scopo;
quali misure intenda adottare per migliorare la situazione e favorire, di conseguenza, l'economia ed il livello di produttività dell'isola.
(4-00238)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Per quanto attiene alla rete ferroviaria, si premette che il Contratto di programma 2007-2011 rappresenta lo strumento fondamentale con il quale sono regolati i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nell'ambito dei programmi di potenziamento della rete ferroviaria.
In particolare, tale Contratto definisce e regola, in piena trasparenza e chiarezza, gli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico che Rete Ferroviaria Italiana SpA la società dell'infrastruttura del Gruppo Ferrovie dello Stato, deve realizzare a fronte delle erogazioni finanziarie assicurate dallo Stato con appositi provvedimenti legislativi. Al riguardo, sono stati predisposti, come è noto, specifici programmi di opere ricadenti nelle diverse Regioni da realizzare con gli stanziamenti disponibili previsti nella tabella A del citato Contratto di programma.
Per quello che attiene alla rete ricadente nel territorio della Regione Sicilia, gli investimenti ferroviari sono finalizzati essenzialmente al conseguimento dei seguenti obiettivi:
riduzione dei tempi di percorrenza ed incremento della capacità di trasporto sulle linee Palermo-Messina e Messina-Catania-Siracusa, mediante il raddoppio delle attuali tratte a semplice binario e la realizzazione di interventi di velocizzazione delle infrastrutture esistenti;
migliorare l'economicità della gestione delle linee, perseguendo contemporaneamente la velocizzazione e fluidificazione dei traffici, nonché l'incremento dell'indice di regolarità e sicurezza della circolazione, con interventi di semplificazione dell'esercizio e potenziamenti tecnologici;
potenziare la rete ferroviaria nell'ambito del nodo di Palermo, mediante un complesso di interventi infrastrutturali e tecnologici, la cui realizzazione consentirà un notevole aumento di capacità per la domanda di trasporto comprensoriale/metropolitano;
favorire la penetrazione rapida nelle aree metropolitane, adeguando l'integrazione multimodale, con particolare riguardo al miglioramento del collegamento degli Aeroporti di Palermo e Catania ai relativi centri, urbani anche con la realizzazione di nuove fermate.

In particolare, gli investimenti programmati comprendono, oltre agli interventi per

la manutenzione ordinaria e straordinaria, opere per il potenziamento infrastrutturale e tecnologico degli impianti di linea e delle stazioni per un importo complessivo di oltre 17,3 miliardi di euro, previsti sia in tabella A, e quindi come sopra detto con finanziamenti disponibili, sia nelle tabelle la cui disponibilità finanziaria dovrà essere assicurata con provvedimenti legislativi da emanare, come di seguito dettagliato.
Sono inseriti in tabella A - «opere in corso» con finanziamenti disponibili per circa 3,5 miliardi di euro, i seguenti interventi di potenziamento infrastrutturale:
raddoppio Palermo-Messina: tratte Messina-Patti e Fiumetorto-Castelbuono (escluso nell'arco di Piano il raddoppio Ogliastrillo-Castelbuono);
nodo di Palermo;
velocizzazione linea Palermo-Agrigento;
raddoppio Messina-Siracusa tratta Catania O.-Catania c.le e tecnologie direttrice;
acquisto navi traghetto;
velocizzazione tratta Catania-Siracusa;
itinerario Messina-Catania: completamento del raddoppio (progettazione tratta Giampilieri-Fiumefreddo);
«SCMT - sst»: realizzazione sottosistema di terra - Palermo;
metroferrovia Messina-Giampilieri;
nuovo collegamento Palermo-Catania (progettazione preliminare).

Sono inseriti in tabella C - «altre opere da realizzare» con finanziamenti da reperire per circa 6,5 miliardi di euro, i seguenti interventi di potenziamento infrastrutturale:
nuovo collegamento Palermo-Catania (completamento progettazione e realizzazione);
itinerario Messina-Catania: completamento del raddoppio (realizzazione tratta Giampilieri-Fiumefreddo);
nodo di Catania: interramento stazione C.le;

Upgrading collegamento Caltanissetta-Enna con Palermo e Catania.

Sono inseriti in tabella D «opere previste a completamento del piano» con finanziamenti da reperire per circa 7,3 miliardi di euro, i seguenti interventi di potenziamento infrastrutturale:
raddoppio Patti-Castelbuono;
raddoppio tratta Catania-Siracusa;
Palermo-Trapani;
partecipazione stretto di Messina;
ponte sullo stretto di Messina, opere ferroviarie connesse sponda siciliana e calabra;
Siracusa-Ragusa-Gela;
delocalizzazione scalo merci di Trapani e realizzazione bretella di collegamento.

In merito alle medie stazioni e alle fermate si evidenzia che, con le nuove tecnologie, non è più necessario che il personale materialmente controlli gli scambi, il passaggio e l'arrivo dei treni. Queste operazioni possono essere svolte a distanza, da stazioni più grandi, attraverso sistemi di telecontrollo.
L'impresenziamento delle medie stazioni, cioè l'assenza di un dirigente del movimento, non vuole dire però abbandonarle. Rete ferroviaria italiana verifica, caso per caso, la possibilità di valorizzare gli aspetti commerciali - cercando
partner per l'apertura di bar, edicole, esercizi commerciali - dei propri terminali viaggiatori.
Quando non esistono possibilità di sviluppo commerciale, rete ferroviaria italiana si attiva per stipulare accordi con Enti locali o associazioni
no profit, ove gli stessi si rendano disponibili, per cedere, in comodato gratuito, i locali di stazione non più funzionali per l'esercizio. In alcuni casi, la società rete ferroviaria italiana sostituisce i vecchi fabbricati con pensiline aperte attrezzate, in altri casi con aree per l'attesa

dei treni realizzate negli atri delle stazioni. Ciò permette, in generale, di garantire il riparo dagli agenti atmosferici e l'informazione al pubblico e, con la telesorveglianza, minore dispendio di risorse economiche.
Per evitare che le Stazioni impresenziate diventino luoghi di degrado e di vandalismo, rete ferroviaria italiana sta aumentando i controlli a campione e affrontando il problema con gli Enti locali e con gli organi preposti al mantenimento dell'ordine pubblico. Ad oggi su circa 2.300 stazioni della rete aperte al pubblico, circa il 70 per cento sono impresenziate.
Relativamente ai servizi di trasporto, va innanzitutto evidenziato che la programmazione dei collegamenti a carattere regionale è di competenza delle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia SpA sono regolati da specifici contratti di servizio nell'ambito dei quali vengono stabiliti, fra l'altro, il volume e la tipologia dei collegamenti da effettuare (tenendo conto - comunque - dei vincoli infrastrutturali e di circolazione esistenti), sulla base delle risorse economiche rese disponibili. Nel caso della Sicilia (Regione a statuto speciale) - non essendo state ancora trasferite alla Regione le competenze in materia - i relativi servizi sono ricompresi nell'ambito del contratto di servizio in essere con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Per quanto riguarda, in particolare, il rilievo avanzato dall'interrogante in ordine all'assenza di collegamenti nelle fasce orarie di primo mattino e sera sulle linee Palermo-Messina (e viceversa) e Messina-Catania (e viceversa), si fa presente che:
linea Palermo-Messina:
in un giorno lavorativo, circolano in media 102 treni (di cui 17 collegano direttamente i due capoluoghi);
il primo treno della giornata parte da Palermo alle 4.05 e da Messina alle 4.30; l'ultimo della giornata arriva a Palermo alle 23.00 e a Messina alle 23.30.

Linea Catania-Messina:
in un giorno lavorativo circolano in media 2 bus notturni e 54 treni (di cui 24 collegano direttamente i due capoluoghi);
i primi collegamenti della giornata partono da Catania alle ore 2.55 (bus) e alle ore 5.20 (treno) e da Messina alle 0.30 (bus) e alle 5.20 (treno); l'ultimo collegamento della giornata arriva a Catania alle 23.05 e a Messina alle 23.35.

Relativamente all'altro rilievo posto dall'interrogante, circa il volume di servizi programmati sulle linee Catania-Siracusa-Agrigento (e viceversa) e Agrigento-Palemo-Trapani (e viceversa), nel premettere che la linea Agrigento-Palermo-Trapani ha tratte in comune con il circuito metropolitano di Palermo e con il collegamento tra il capoluogo di Regione e l'aeroporto «Falcone-Borsellino», si rappresenta che sulle linee sopra citate, in un giorno lavorativo, circolano in media 88 collegamenti, di cui:
12 sulla linea Catania-Agrigento (e viceversa);
23 sulla linea Agrigento-Palermo (e viceversa);
53 sulla linea Palermo-Trapani (e viceversa).

Va, peraltro, considerato che la programmazione dell'offerta di servizi regionali - sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del contratto di servizio - tende a dare prevalenza soprattutto alla richiesta di trasporto, che è la più rilevante, riguardante le cosiddette «fasce pendolari»; ciò al fine di soddisfare le esigenze di mobilità sistematica di gran parte della clientela, che utilizza il treno per motivi di lavoro e di studio.
Per quanto attiene, infine, alla qualità del materiale rotabile impiegato sulle relazioni siciliane, si fa presente che il servizio regionale viene svolto con treni che hanno in composizione varie tipologie di rotabili, dal materiale ordinario e bidirezionale (carrozze media distanza climatizzate) al materiale leggero, sia elettrico che diesel (tutto climatizzato), tra cui i recentissimi treni «Minuetto», che sono i convogli di ultima generazione, specificatamente progettati e costruiti per il trasporto regionale.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

STRIZZOLO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la società Trenitalia, secondo notizie diffuse su organi di stampa, si appresterebbe a tagliare, a partire dal prossimo 15 giugno 2008, importanti tratte di collegamento ferroviario tra la regione Friuli Venezia Giulia e il resto del Paese;
secondo le notizie raccolte, i tagli riguarderebbero 6 intercity da e verso la città di Udine e con passaggio a Pordenone, ed in particolare: l'intercity 700 da Roma a Udine; l'intercity 709 da Udine a Roma; 2 intercity da Milano ad Udine (604, 641) e 2 intercity da Udine a Milano (619 e 631);
la regione Friuli-Venezia Giulia è già interessata da difficoltà nei collegamenti ferroviari con il resto del Paese, con riferimento alle coincidenze con gli Eurostar da e verso Roma, che interessano in particolare il tratto ferroviario tra Udine e Venezia;
inoltre in questo ultimo periodo si registrano, in assenza della terza corsia, pesanti ingorghi sul tratto autostradale Palmanova-Udine-Tarvisio e sul tratto autostradale Trieste-Palmanova-Venezia con una ricaduta di ulteriore domanda di servizio di trasporto per persone e merci sulle tratte ferroviarie sopra richiamate;
la decisione di Trenitalia di effettuare tagli riguarderebbe anche altri importanti collegamenti ferroviari nel nord-est, determinando serie ripercussioni negative su tutta una vasta area altamente strategica e vitale nei collegamenti con il resto dell'Europa -:
se le notizie richiamate in premessa abbiano fondamento;
quali iniziative intenda assumere, in considerazione del fatto che il Friuli Venezia Giulia rappresenta un importante snodo di collegamento con i Paesi dell'Europa centrale e dell'est, per garantire ai cittadini e alle imprese della regione i necessari collegamenti con il resto del Paese.
(4-00295)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Il 14 marzo 2008 è stato sottoscritto un accordo tra il Ministro dei trasporti
pro tempore e l'amministratore delegato di Trenitalia SpA. Tale accordo individua un perimetro di servizi di trasporto ferroviario di media e lunga percorrenza mantenuti in esercizio - ancorché caratterizzati da risultati economici negativi - a fronte dello stanziamento di 104 milioni di euro disposto dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 2 comma 252).
Esso costituisce una soluzione - per così dire - «ponte», nelle more cioè dell'espletamento dell'indagine conoscitiva prevista all'articolo 2, comma 253, della legge finanziaria 2008 e della conseguente ridefinizione del perimetro dei «servizi di utilità sociale», da regolare con contratto di servizio.
L'Accordo include, in linea di principio, i servizi Intercity notte, Intercity e assimilabili; tuttavia - considerato il
budget disponibile nonché le alternative di trasporto esistenti - esso non comprende i servizi prestati sulla «rete forte», inclusa la direttrice in questione. Pertanto le determinazioni relative al treno oggetto dell'atto ispettivo ricadono nelle autonome scelte dell'impresa ferroviaria.
Va peraltro evidenziato che nella seduta del 27 marzo 2008, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) ha esaminato la proposta metodologica presentata dal Ministero dei trasporti, oggi infrastrutture e trasporti, relativa a criteri e modalità per la ridefinizione del perimetro dei servizi regolati, che includeva anche i servizi erogati sulla cosiddetta «rete forte».
Allo stato, è stata avviata l'indagine di cui al citato comma 253 e sono stati avviati contatti e incontri con l'impresa ferroviaria, allo scopo di individuare criteri e procedure per la ridefinizione di detto perimetro nonché in vista di rimodulazioni o riorganizzazioni dei servizi nel breve periodo.

Naturalmente, in tale sede si dovrà procedere a una nuova valutazione del paniere da sottoporre a regolazione e dunque potranno ben essere inclusi anche servizi ad oggi deferiti all'autonomia aziendale. L'ampiezza del nuovo perimetro dipenderà, a parità di altre condizioni, dalle risorse che saranno stanziate nel bilancio dello Stato.
Si conferma la piena disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad attivare e prendere parte al processo di concertazione con la Regione Friuli-Venezia-Giulia finalizzato a ottimizzare la definizione dei servizi di utilità sociale.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

STRIZZOLO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
è in corso lo stato di agitazione delle principali Associazioni di Pescatori in Italia e anche in alcuni altri Paesi dell'Ue per protestare contro il caro-gasolio che sta incidendo pesantemente sulle attività di pesca sia in alto mare che lungo le coste;
questa situazione grava - in termini ancora più pesanti - sulle attività di pesca medio-piccole che, soprattutto in alcune realtà locali, rappresentano una fonte di reddito primario per le famiglie e un decisivo sostegno all'intera economia di zona, si richiamano a titolo di esempio le realtà di Marano Lagunare e di Grado, conosciute direttamente dall'interrogante;
l'aggravio dei costi per le attività di pesca ricade poi inevitabilmente sul potere d'acquisto dei cittadini costretti a privarsi o a ridurre drasticamente il consumo dei prodotti ittici per la conseguente forte crescita dei prezzi;
l'attività di pesca rappresenta ancora una risorsa fondamentale per le ricadute economiche ed occupazionali di centinaia di migliaia di famiglie del nostro Paese, oltreché un prezioso patrimonio di tradizioni e di culture da tutelare, sia sotto il profilo della complessiva qualità della vita che per una primaria esigenza alimentare delle persone -:
quali siano le iniziative che il Ministro intenda assumere e le proposte che intenda formulare per venire incontro ai problemi rappresentati nelle diverse sedi istituzionali dai rappresentanti dei pescatori e quali siano i tempi di intervento per un concreto sostegno alla attività di pesca.
(4-00300)

Risposta. - L'emergenza innescata dal «caro gasolio» riguarda uno dei temi più importanti per il sistema della pesca e della produzione ittica in Europa.
In effetti, la crisi innescata dal caro gasolio, subito da me affrontata, ha pure posto in maggiore evidenza i punti di debolezza strutturale della pesca italiana, con una flotta composta da 14 mila imbarcazioni aventi un'età media di oltre 28 anni.
Inoltre, si registra una scarsa concentrazione dell'offerta che non consente ai pescatori di influire sul processo di formazione dei prezzi dalla fase di sbarco sino alla vendita.
Alle precedenti considerazioni va aggiunto che l'aumento del prezzo del gasolio passato nel corso dell'ultimo anno da 0,40 a 0,80 euro al litro, ha prodotto una forte compressione degli utili di impresa e dei redditi degli addetti.
A ciò va aggiunto che lo stato delle risorse biologiche dei mari italiani, per la sensibilità degli ambienti marini soggetti a molteplici impatti, richiede un contenimento dello sforzo di pesca al fine di garantirne la piena rinnovabilità.
Pertanto, ritenuto necessario ed urgente fronteggiare lo stato di crisi del settore della pesca marittima, connesso ai continui aumenti dei costi i dei fattori energetici e di produzione, si è attivata una complessa strategia diretta a sostenere il comparto attraverso l'utilizzo in modo diretto e immediato di tutte le risorse economiche rese disponibili (nazionali e comunitarie).
Per quanto riguarda gli interventi urgenti predisposti dal Governo, il 27 giugno 2008, Consiglio dei ministri ha varato un decreto legge recante «Misure urgenti per fronteggiare

l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca e dell'agricoltura, nonché per il rilancio del settore», diretto a introdurre importanti misure per il settore quali: un arresto temporaneo facoltativo per le imprese di pesca con la concessione alle stesse di un premio e una indennità giornaliera ai marittimi imbarcati; l'attivazione immediata della misura «arresto definitivo», attuata nell'ambito dei piani di disarmo previsti dal Fondo europeo per la pesca (Fep) e inclusi nel programma operativo e l'introduzione di un nuovo strumento di natura economico sociale fortemente atteso da tutto il comparto.
In ambito comunitario, si fa presente che al termine del vertice sulla pesca dei sei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, tenutosi il 17 giugno 2008 a Venezia, a cui hanno partecipato, oltre all'Italia, Francia, Portogallo, Grecia, Spagna e Malta, è stato sottoscritto un documento in 7 punti presentato al Commissario europeo Borg in occasione del Consiglio dei ministri dell'agricoltura e della pesca dell'Unione europea, tenutosi a Lussemburgo il 24 giugno 2008.
Nel documento citato si chiede, al fine di affrontare l'emergenza dell'aumento del gasolio: 1) un aumento della dotazione finanziaria del Fondo europeo per la pesca (Fep) da ridistribuire agli Stati membri, dal momento che le risorse disponibili risultano inadeguate rispetto alla gravità della crisi in atto; 2) la partecipazione finanziaria del Fep, alle misure di urgenza a carattere sociale varate negli Stati membri e destinate al personale imbarcato e agli armatori; 3) un significativo aumento della percentuale dei fondi del Fep da destinare agli arresti temporanei della pesca, dal momento che la percentuale in vigore (6 per cento) risulta inadeguata rispetto alle compensazioni da assicurare agli equipaggi e agli armatori; 4) la revisione della politica di ristrutturazione della flotta comunitaria al fine di favorire, particolarmente, la riduzione dei consumi energetici; 5) autorizzare il varo negli Stati membri di strumenti in grado di stabilizzare il prezzo del gasolio acquistato dai pescatori, in considerazione degli ulteriori aumenti attesi nel breve termine; 6) l'aumento dei massimali fissati per la concessione degli aiuti di Stato
de minimis, anche nel quadro della politica di ristrutturazione della flotta comunitaria, senza escludere la possibilità di un cofinanziamento delle erogazioni a livello nazionale; 7) l'inserimento nel Fep di misure ad hoc per migliorare la commercializzazione dei prodotti, con particolare riferimento all'incidenza del settore della pesca nel processo di formazione dei prezzi.
Relativamente agli orientamenti della Commissione europea, si ritengono non soddisfacenti gli indirizzi esposti nel Consiglio dei ministri di agricoltura e pesca del 24 giugno 2008, che si sostanziano nell'adattamento di alcune norme contenute nel Fondo europeo per la pesca, ai fini di una maggiore flessibilità nella fase applicativa negli Stati membri, sebbene segnino una inversione di tendenza rispetto alla posizione tenuta sino ad oggi, secondo la quale la crisi del caro gasolio non richiedeva modifiche dell'assetto normativo in vigore.
Il dibattito in sede comunitaria proseguirà nei prossimi mesi e la decisione del Consiglio è prevista, al massimo, nel corso della sessione di ottobre.
Tutto ciò premesso, risulta che le iniziative prospettate nella risoluzione di cui trattasi risultano già essere state tutte da me valutate.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Luca Zaia.

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il 16 marzo 1962 la «Suprema Sacra Congregazione del Sant'Ufficio» della Santa Sede (oggi «Congregazione per la dottrina della Fede», in origine «Sacra Congregazione della Romana e Universale Inquisizione») diramava «a tutti i Patriarchi, gli Arcivescovi, i Vescovi e Ordinari di altre sedi, anche di "Rito Orientale"»,

l'Istruzione «Crimen sollicitationis», destinato ad essere «diligentemente conservato nell'archivio segreto della curia», con la quale si impone il silenzio perpetuo, pena la sospensione «a divinis», a tutte le persone coinvolte in processi in materia di crimini sessuali commessi da membri del clero;
detto documento non è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Santa Sede in conformità con il canone 8 § 1 del Titolo I del «Codice di diritto canonico» («Le leggi ecclesiastiche universali sono promulgate con l'edizione nella Gazzetta ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis, a meno che in casi particolari non sia stato stabilito un modo diverso di promulgare...»);
da tale documento emerge che la Santa Sede ha prescritto, adottato e fatto adottare, proposto ed imposto alle suddette autorità ecclesiastiche comportamenti volti a sottrarre ad ogni pubblica conoscenza e alla giustizia gli abusi sessuali compiuti da membri del clero;
il 18 maggio 2001 la «Congregazione per la dottrina della Fede» della Santa Sede diramava l'epistola «De Delictis Gravioribus», con la quale si «attualizza» l'istruzione «Crimen sollicitationis» del 1962;
in detto documento, scrivendo dei delitti contro la morale, si cita quello «commesso da un membro del clero contro il sesto comandamento del decalogo con un minore di diciotto anni d'età» che viene riservato «al Tribunale apostolico della Congregazione per la dottrina della fede» e quindi soggetto «al segreto pontificio»;
il cardinale Tarcisio Bertone, all'epoca dei fatti Segretario della «Congregazione per la dottrina della Fede in una intervista rilasciata nel febbraio 2002 al mensile «30 giorni», diretto dal Sen. Giulio Andreotti, ebbe a dire che «Le Norme di cui stiamo parlando si trovano all'interno di un ordinamento giuridico proprio, che ha un'autonomia garantita, e non solo nei Paesi concordatari. Non escludo che in particolari casi ci possa essere una forma di collaborazione, qualche scambio di informazioni, tra autorità ecclesiastiche e magistratura. Ma, a mio parere, non ha fondamento la pretesa che un vescovo, ad esempio, sia obbligato a rivolgersi alla magistratura civile per denunciare il sacerdote che gli ha confidato di aver commesso il delitto di pedofilia. Naturalmente la società civile ha l'obbligo di difendere i propri cittadini. Ma deve rispettare anche il «segreto professionale» dei sacerdoti, come si rispetta il segreto professionale di ogni categoria, rispetto che non può essere ridotto al sigillo confessionale, che è inviolabile» -:
quali iniziative conoscitive nonché diplomatiche intenda prendere in relazione al fatto che le istruzioni contenute in questi documenti sono in contrasto con le politiche e le leggi della Repubblica Italiana, nonché con le norme ed i trattati dell'Unione europea e delle Nazioni unite in materia di diritti dell'uomo e libertà fondamentali e di lotta agli abusi sessuali, in particolare contro i bambini e le donne;
se intenda invitare la Santa Sede a rimuovere quelle prescrizioni che sono chiaramente ed esplicitamente volte a sottrarre all'amministrazione della giustizia i presunti responsabili di gravi delitti;
se intenda compiere un'indagine per verificare se i rapporti giuridici che regolano le relazioni tra la Repubblica italiana e la Santa sede e che concedono privilegi al clero, non siano in contrasto con le leggi della Repubblica, nonché con le norme e i trattati dell'Unione europea e delle Nazioni unite.
(4-00060)

Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo parlamentare in esame, si fa presente quanto segue.
L'articolo 7, primo comma, della Costituzione sancisce il principio secondo il quale lo Stato e la Chiesa sono indipendenti

e sovrani, separando espressamente l'ordine dello Stato e l'ordine della Chiesa.
Nell'accordo di modificazione del Concordato lateranense, firmato nel 1984, sono presenti specifiche norme ispirate al dettato costituzionale, con le quali la Repubblica italiana e la Chiesa cattolica riaffermano che lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, e si impegnano al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla collaborazione per la promozione dell'uomo ed il bene del Paese (articolo 1).
La Repubblica italiana inoltre riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica (articolo 2).
In relazione al contenuto dell'interrogazione, che chiede al Governo di invitare la Santa Sede a rimuovere alcune prescrizioni che fanno parte del proprio ordinamento giuridico, si osserva come dalla normativa costituzionale e pattizia richiamata risulti evidente la salvaguardia della sovranità e della libera giurisdizione della Chiesa, con conseguenti limitazioni ad interventi statali in tale ordine per tutti gli aspetti inerenti l'esercizio della sovranità, tra cui, ovviamente, il potere legislativo nelle materie ecclesiastiche, relativamente agli appartenenti alla religione cattolica.
È opportuno, inoltre, ricordare l'inviolabilità del segreto confessionale, nonché la tutela del segreto professionale dei sacerdoti sulle informazioni ricevute da fedeli. Come ha sottolineato il cardinale Bertone nell'intervista riportata dallo stesso interrogante, non sussiste per un vescovo l'obbligo giuridico di denunciare alla magistratura un sacerdote che abbia confessato di aver commesso dei delitti.
L'articolo 4 dell'Accordo del 1984 stabilisce, infatti, che gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero. Norme di analogo contenuto sono presenti nelle leggi di approvazione delle intese con confessioni religiose concluse ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, con riferimento ai rispettivi ministri di culto.
Del resto, lo stesso codice di procedura penale, all'articolo 200, esonera dall'obbligo della testimonianza i ministri di culto su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero.
Tutto ciò premesso, venendo al tema specifico, si precisa che la normativa canonica sanziona penalmente gli abusi sessuali compiuti dai chierici, sia sacerdoti che diaconi, nei confronti di minori.
Il codice di diritto canonico promulgato il 25 gennaio 1983, al can. 1395, comma 2, recita testualmente: «il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del decalogo (rispetto a quelli di cui al paragrafo precedente), se invero il delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto di sedici anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti».
Per quanto concerne i due documenti richiamati nel testo dell'interrogazione, si precisa, in particolare, quanto segue.
L'istruzione
Crimen sollicitationis emanata dalla Congregazione per la dottrina della fede, allora Sant'Uffizio, il 16 marzo 1962, durante il pontificato del Beato Giovanni XXIII (1881-1963), affronta, tra l'altro, la delicata questione degli abusi sessuali compiuti dai chierici. Essa, in realtà, nasce non per occuparsi specificamente della pedofilia, bensì delle violazioni del sacramento della confessione: infatti, dopo settanta paragrafi dedicati alla disciplina del Crimen commesso dal sacerdote che abusa del sacramento della confessione per intessere relazioni sessuali con le loro penitenti, nei paragrafi dal 70 al 74 si afferma l'applicabilità della stessa normativa al crimen pessimus, cioè alla relazione sessuale di un sacerdote «con una persona dello stesso sesso», e nel paragrafo 73, per analogia con il crimen pessimus, anche ai casi in cui un sacerdote dovesse avere relazioni con minori prepuberi.

Rivestono particolare rilievo, in relazioni agli specifici profili dell'interrogazione, il paragrafo 16, in cui si impone alla vittima degli abusi di «denunciarli entro un mese», il paragrafo 17, che estende l'obbligo di denuncia a qualunque fedele cattolico che abbia «notizia certa» degli abusi, ed il paragrafo 18 secondo cui chi non ottempera all'obbligo di denuncia di cui ai paragrafi 16 e 17 «incorre nella scomunica».
L'istruzione dispone, pure, che i relativi processi si svolgano a porte chiuse, a tutela della riservatezza delle vittime, dei testimoni e anche degli imputati.
La segretezza attiene, quindi, al processo, non al delitto. Il delitto non è affatto destinato a rimanere segreto, anzi se ne chiede la denuncia sotto pena di scomunica; è questa segretezza del processo che è tutelata con la minaccia di scomunica ai giudici, ai funzionari e allo stesso accusato nei paragrafi 12 e 13, a tutela come detto di tutte le parti in causa.
Il 30 aprile 2001 viene emanata la
Sacramentorum sanctitatis tutela, lettera apostolica di Giovanni Paolo II (1920-2005) - pubblicata in Acta Apostolicae Sedis XCIII (2001) 737-739 - che precisa le competenze della Congregazione per la dottrina della fede rispetto ai cosiddetti delicta graviora. Ad essa fa seguito, il 18 maggio 2001, la lettera ai vescovi e altri ordinari e gerarchi della chiesa cattolica interessati circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la dottrina della fede De delictis gravioribus, pubblicata in Acta Apostolicae Sedis XCIII (2001), nella quale si afferma che fra i delicta graviora è contemplato «il delitto contro il sesto precetto del Decalogo, commesso da un chierico contro un minore di diciotto anni», il cui giudizio, ai sensi dell'articolo 52 della costituzione apostolica di Giovanni Paolo II Pastor bonus del 28 giugno 1988, è riservato alla Congregazione medesima, innalzando la soglia del delitto dai sedici ai diciotto anni.
La lettera introduce, inoltre, una disciplina più severa per il caso di abuso di minori, prevedendo che l'azione criminale per i
delicta graviora si estingue per prescrizione dopo dieci anni, ma che, nel caso di un delitto compiuto da un chierico con un minore, i termini per la prescrizione decorrono dal giorno in cui il minore compie diciotto anni.
Il processo adotta la procedura prevista dal codice di diritto canonico per il processo penale (cann. 1717-1731), con le peculiarità proprie fissate dalla Congregazione per la dottrina della fede.
Entrambi i documenti si preoccupano, in sostanza, di precisare a chi spetti, una volta instaurato un giudizio ecclesiastico, la competenza, tra la Congregazione per la dottrina della Fede, che in questi casi agisce «in qualità di tribunale apostolico» (così testualmente la
Sacramentorum sanctitatis tutela) e altri tribunali ecclesiastici, riservando il giudizio sui «crimini più gravi», tra cui alcuni di natura sessuale, ad uno dei massimi organi della Santa Sede, quale segno del massimo rilievo che la Chiesa dà a tali delitti.
L'espressione «competenza esclusiva» sta ad indicare la esclusività della Congregazione a giudicare su tali delitti rispetto alla competenza di altri tribunali ecclesiastici: la portata e l'ambito delle norme è di regolare questioni di competenza all'interno dell'ordinamento giuridico canonico.
Infine, per quanto più specificamente concerne i profili di diritto internazionale, si ricorda che la Santa Sede ha ratificato, in data 20 aprile 1990, la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, nonché, in data 24 ottobre 2000, il relativo Protocollo opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione e la pornografia minorile, firmato a New York il 25 maggio 2000.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Elio Vito.

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in Italia, gli edifici di culto appartengono in parte agli enti della Chiesa

cattolica ed in parte allo Stato italiano. Questi ultimi sono stati acquisiti dallo Stato con le leggi eversive dell'asse ecclesiastico del 1848-1873. Nel 1929, l'allora Presidente del Consiglio Benito Mussolini, in occasione del trattato e del concordato con la Santa Sede, compose definitivamente la "questione romana" anche a proposito dei beni incamerati a suo tempo dallo Stato liberale. Un'apposita clausola, superflua dal punto di vista giuridico, accordò al nascente Stato Città del Vaticano un lauto risarcimento per i beni già appartenenti agli enti ecclesiastici, che rimanevano in proprietà dello Stato italiano (all'interno de il Fondo per il culto e il Fondo speciale di beneficenza e religione per la città di Roma);
l'articolo 29, lettera a), del Concordato ha previsto, inoltre, che possa essere riconosciuta la personalità giuridica delle chiese pubbliche già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi. Poiché il riconoscimento di un ente-chiesa comporta la creazione di una fondazione al fine di curare l'officiatura e la manutenzione del tempio, la norma concordataria prevede che il patrimonio di tali nuove fondazioni sia, in qualche misura, assicurato dallo Stato, assegnando all'ente di nuova formazione la rendita che il Fondo per il culto destinava alla chiesa per assicurarne il funzionamento;
tuttavia, nel dare applicazione alla norma citata, gli articoli 6 e 7 della legge 27 maggio 1929, n. 848, richiamando esplicitamente l'articolo 29, lettera a), del Concordato lateranense sono andati oltre quanto sopra detto, prevedendo che le chiese già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi sarebbero state «consegnate all'autorità ecclesiastica» tutte le volte in cui, in riferimento all'edificio, fosse stata riconosciuta la personalità giuridica di un ente-chiesa destinato ad occuparsi, come già detto, della manutenzione e dell'officiatura del tempio;
il termine «consegna» ha dato luogo ad un serio problema interpretativo. Il trasferimento della proprietà del bene non è desumibile né dall'articolo 29, lettera a), del Concordato lateranense, né dagli articoli 6 e 7 della legge n. 848 del 1929, né tanto meno dall'articolo 12 del regolamento di cui al regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262. Ai fini del trasferimento della proprietà sarebbe stata rilevante la trascrizione del riconoscimento dell'ente sui registri immobiliari e non la prevista registrazione su atti coperti dal segreto d'ufficio;
la giurisprudenza (Cfr. Cass., 3 marzo 1950, n. 516; Cons. Stato, sez. III, 12 maggio 1959 parere) ha superato il silenzio della legge affermando che l'ente chiesa, per effetto del riconoscimento della personalità giuridica, acquisterebbe ipso facto la proprietà dell'edificio di culto e delle sue pertinenze, con il connesso diritto alla «consegna» del bene;
la dottrina, in modo pressoché unanime, ha dichiarato illegittimo il trasferimento automatico del bene, dato che tale pronunciamento ha letteralmente creato dal nulla un nuovo modo originario di acquisto della proprietà oltre a quelli previsti dalla legge;
la situazione di incertezza giuridica si è aggravata con la revisione delle norme concordatarie effettuata con la legge 20 maggio 1985, n. 222. Tale riforma ha istituito il Fondo Edifici di Culto, nel quale sono confluiti i fondi precedenti, e ha aumentato considerevolmente il numero degli enti a cui può essere riconosciuta la personalità giuridica, estendendo tale diritto ad ogni singola parrocchia e diocesi. L'articolo 73 della legge n. 222 del 1985 ha altresì mantenuto transitoriamente in vigore gli articoli 6 e 7 della legge n. 848 del 1929;
il consiglio di stato sezione I, nel parere del 18 ottobre 1989 n. 1263, alla luce delle innovazioni normative occorse, si è sostanzialmente allineato alla precedente giurisprudenza;
nella prassi, quindi, lo Stato trasferisce la proprietà di propri beni di inestimabile valore senza che alcuna norma

stabilisca tale trasferimento, e lo fa a favore di soggetti (diocesi e parrocchie) verso i quali non aveva assunto alcun obbligo di «consegna» nel 1929;
ancora una volta la dottrina si è dimostrata estremamente critica verso tale orientamento, che appare inconciliabile con la volontà del legislatore. Pare altamente dubbio inoltre che la dismissione dei beni corrisponda a un'oculata tutela del patrimonio storico artistico della nazione italiana, a norma dell'articolo 9 della Costituzione;
vi è da considerare, inoltre, che prescindendo da valutazioni storico-artistiche o giuridiche e volendosi avventurare in considerazioni economiche, l'autorità ecclesiastica, nella prassi, ha richiesto il riconoscimento della personalità giuridica soltanto per quei beni di culto giudicati rilevanti, avendo carattere storico-artistico, anche per il reddito che possono produrre come beni di tale natura, evitando invece di farlo per i beni dei quali l'onere di manutenzione eccede il guadagno realizzabile -:
quanti e quali siano gli immobili trasferiti in proprietà all'autorità ecclesiastica, in seguito alla discutibile interpretazione che la magistratura amministrativa ha dato alle norme giuridiche richiamata in premessa.
(4-00069)

Risposta. - In ordine all'atto di sindacato ispettivo in esame si indicano, di seguito, le chiese, in passato rientranti nel Fondo edifici di culto del Ministero dell'interno, che sono state oggetto di trasferimento in proprietà all'autorità ecclesiastica, con a fianco indicato l'anno della relativa approvazione ministeriale:
Chiesa ex conventuale degli Angeli custodi e relative pertinenze, sita in Cornigliano (Genova), nell'anno 1992.
Chiesa ex conventuale di Sant'Agostino, sita in Giovinazzo (Bari), nell'anno 1992.
Chiesa ex conventuale di San Gerardo a Maiella e relative pertinenze, sita in Caposele (Avellino), nell'anno 1994.

Il Ministro dell'interno: Roberto Maroni.

ZACCHERA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
negli anni scorsi l'Italia ha deciso di restituire all'Etiopia l'obelisco di Axum che è stato trasportato nel luogo di origine a spese del nostro paese-:
se il predetto monumento sia stato poi adeguatamente sistemato in sito o se ancora non sia stato ripristinato;
in questo caso quali passi abbia effettuato il Governo italiano al fine di sollecitare le autorità etiopiche a sistemare l'obelisco nel modo migliore.
(4-00205)

Risposta. - Il trasporto dell'obelisco di Axum è stato completato il 24 aprile 2005, con l'arrivo in Etiopia della terza ed ultima sezione del monumento.
Il Ministero degli affari esteri (Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo) ha quindi affidato all'UNESCO l'incarico di realizzare il ricollocamento della stele nel sito originario.
A seguito di una gara appositamente bandita dall'agenzia dell'ONU, la progettazione dei lavori è stata affidata allo studio italiano «Croci ed Associati», mentre la ditta Lattanzi si è aggiudicata la gara per l'esecuzione dei lavori di riposizionamento in verticale dell'obelisco.
L'intero progetto (ricostruzione, ricollocazione
in situ e restauro) è stato finanziato nell'ambito dei contributi volontari concessi dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo all'UNESCO, articolandosi nella seguente maniera: 1.500.000 dollari a valere sul contributo volontario per il 2004, 1.400.000 dollari a valere sul contributo volontario per il 2005 e 1.889.142 dollari a valere sul contributo volontario per il 2007, per complessivi 4.789.142 dollari.
Data l'alta valenza politica che l'operazione riveste per l'immagine dell'Italia ed il

cospicuo impegno finanziario, il Governo ha costantemente seguito in questi anni la realizzazione del progetto al fine di assicurare che esso fosse condotto nel modo migliore e concluso entro i tempi previsti.
I complessi lavori necessari per il ricollocamento della stele, iniziati nel 2006, sono ora entrati nella loro ultima fase e dovrebbero terminare, secondo le previsioni dell'UNESCO, entro l'estate. In questa prospettiva, le autorità etiopi hanno già anticipato l'intenzione di celebrare l'evento il 10 settembre 2008 con una grande cerimonia a cui in intendono conferire un alto valore simbolico, invitando i vertici UNESCO, capi di Stato e di Governo, prevalentemente africani.
Esse si attendono, naturalmente, una presenza italiana al più alto livello politico, che il Governo sta valutando.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Stefania Gabriella Anastasia Craxi.