Legislatura: 16Seduta di annuncio: 7 del 21/05/2008
Primo firmatario: CICCANTI AMEDEO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 21/05/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 21/05/2008 Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 21/05/2008
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 21/05/2008
PARERE GOVERNO IL 21/05/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 21/05/2008
CONCLUSO IL 21/05/2008
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) stabilisce che i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nelle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica del 1997, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilirsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di un onere di 50 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2008;
il periodo di sospensione dei versamenti è stato determinato con le ordinanze di protezione civile n. 2668 e n. 2728 del 1997 e n. 2908 del 1998 e i termini di recupero dei tributi e contributi sospesi sono stati oggetto di proroga, da ultimo, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2007, n. 3631, che li ha fissati al 30 aprile 2008;
l'articolo 2 del decreto-legge in esame dispone che, ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 109 della legge finanziaria, sia autorizzata un'ulteriore spesa e fissa alcune modalità di restituzione dei tributi e contributi sospesi, prevedendo che il versamento sia effettuato nella misura ridotta al quaranta per cento, senza aggravio di sanzioni e di interessi e mediante rateizzazione in dieci anni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prevedere un'ulteriore riduzione della percentuale di restituzione dei versamenti fiscali e tributari sospesi ai soggetti colpiti dal sisma del 1997 in Umbria e Marche.
9/8/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciccanti.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 2007 0244, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
EUROVOC :esenzione fiscale
interesse
Marche
ordinanza
rimborso
sisma
Umbria