Legislatura: 16Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Primo firmatario: FIORIO MASSIMO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/08/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma LOVELLI MARIO PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 07/08/2012 POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 07/08/2012
ACCOLTO IL 07/08/2012
PARERE GOVERNO IL 07/08/2012
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2012
CONCLUSO IL 07/08/2012
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9, comma 1, del decreto in esame prescrive a regioni, comuni e province, obblighi di soppressione o accorpamento o di riduzione di oneri finanziari per enti, agenzie e organismi di qualsiasi natura giuridica ad essi riconducibili, «al fine di assicurare il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative»; al successivo comma 1-bis del medesimo articolo 9, si escludono dall'applicazione di tali disposizioni le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali;
l'articolo 14 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» individua al i comma l'azienda speciale come «ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale e al comma 2 l'istituzione quale organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale»;
l'articolo 25, comma 2, lettera a), della legge 24 marzo 2012 n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» ha disposto che dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni siano assoggettate al patto di stabilità interno, ma ha espressamente escluso da tale prescrizione le «aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie»;
il comma 6 dell'articolo 9 del decreto in esame fa divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;
le funzioni relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali rientrano tra le funzioni fondamentali dei Comuni a norma dell'articolo 19 del provvedimento in esame;
impegna il Governo
a valutare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa allo scopo di prevedere espressa esclusione delle aziende speciali e delle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali anche dall'applicazione del comma 6 dell'articolo 9 del decreto in esame.
9/5389/108. (Testo modificato nel corso della seduta) Fiorio, Lovelli.