ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05389/108

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: FIORIO MASSIMO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/08/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOVELLI MARIO PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2012


Stato iter:
07/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 07/08/2012
POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 07/08/2012

ACCOLTO IL 07/08/2012

PARERE GOVERNO IL 07/08/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2012

CONCLUSO IL 07/08/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/05389/108
presentato da
FIORIO Massimo
testo di
Martedì 7 agosto 2012, seduta n. 678

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9, comma 1, del decreto in esame prescrive a regioni, comuni e province, obblighi di soppressione o accorpamento o di riduzione di oneri finanziari per enti, agenzie e organismi di qualsiasi natura giuridica ad essi riconducibili, «al fine di assicurare il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative»; al successivo comma 1-bis del medesimo articolo 9, si escludono dall'applicazione di tali disposizioni le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali;
    l'articolo 14 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» individua al i comma l'azienda speciale come «ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale e al comma 2 l'istituzione quale organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale»;
    l'articolo 25, comma 2, lettera a), della legge 24 marzo 2012 n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» ha disposto che dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni siano assoggettate al patto di stabilità interno, ma ha espressamente escluso da tale prescrizione le «aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie»;
    il comma 6 dell'articolo 9 del decreto in esame fa divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;
    le funzioni relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali rientrano tra le funzioni fondamentali dei Comuni a norma dell'articolo 19 del provvedimento in esame;

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa allo scopo di prevedere espressa esclusione delle aziende speciali e delle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali anche dall'applicazione del comma 6 dell'articolo 9 del decreto in esame.
9/5389/108. (Testo modificato nel corso della seduta) Fiorio, Lovelli.