Legislatura: 16Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Primo firmatario: TOCCAFONDI GABRIELE
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GIRLANDA ROCCO POPOLO DELLA LIBERTA' 22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 22/03/2012 DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012
ACCOLTO IL 22/03/2012
PARERE GOVERNO IL 22/03/2012
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012
CONCLUSO IL 22/03/2012
La Camera,
premesso che:
in merito all'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 si stabilisce che sono esenti dall'imposta municipale gli immobili degli enti non profit destinati ad utilizzi diversi da quelli commerciali;
la normativa sull'esenzione degli immobili posseduti dalle onlus, da confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato un concordato e dagli enti del settore non profit è stato oggetto di numerose modifiche finalizzate a chiarire il regime di imponibilità degli immobili nei quali fosse esercitata anche l'attività commerciale in via esclusiva. Prevalente o non prevalente. La non chiarezza della norma ha provocato infrazioni comunitarie;
le ragioni che hanno portato alle esenzioni riportate all'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 sono tutt'ora valide poiché così come non pagano l'Ici o l'Imu i beni degli enti locali dove sono svolte attività pubbliche, così non pagavano i locali di enti non profit e onlus che svolgevano attività pubbliche ovvero rivolte alla popolazione, senza per questo incorrere in attività profit;
l'articolo 91-bis, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, prevede che, dal 2013, l'esenzione da IMU (ex ICI) per gli immobili di enti non commerciali adibiti a specifiche attività sarà applicabile solo nel caso in cui le predette siano svolte con modalità non commerciali. In sostanza, dal 2013, nel caso in cui tali attività - pur dando luogo, astrattamente, a esenzione - siano svolte con modalità commerciali, gli immobili degli enti non commerciali ove sono effettuate saranno soggetti (in tutto o in parte) a imposta municipale;
il concetto di attività «non commerciale» è di difficile interpretazione, poiché anche attività non profit nei settori «pubblici» dell'educazione e del sociale possono operare senza fini di lucro ma mettendo in pratica attività commerciali connesse alle attività svolte, con rette, convenzioni, stipendi, contratti;
nel corso dell'esame presso il Senato, il Presidente del Consiglio è intervenuto ed ha chiarito che la norma in esame si interpreta nel senso che l'imposta si applica agli istituti religiosi e non profit e onlus solo in presenza di finalità commerciali e pertanto rientrano nel regime di esenzione le scuole no profit;
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministro dell'economia emanerà un decreto stabilendo le modalità e le procedure delle esenzioni Imu,
impegna il Governo
ad approfondire la tematica delle esenzioni IMU per lo svolgimento delle attività senza fini di lucro nell'ambito del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 91-bis.
9/5025/11.(Testo modificato nel corso della seduta) Toccafondi, Girlanda.