Legislatura: 17Seduta di annuncio: 894 del 30/11/2017
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 30/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione INTERVENTO GOVERNO 30/11/2017 CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI) PARERE GOVERNO 30/11/2017 CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
DISCUSSIONE IL 30/11/2017
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 30/11/2017
PARERE GOVERNO IL 30/11/2017
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/11/2017
CONCLUSO IL 30/11/2017
La Camera,
premesso che:
i commi 8-bis-8-quater dell'articolo 20 del provvedimento in esame, estendono la detrazione d'imposta per i canoni di locazione, prevista per gli studenti universitari fuori sede, anche all'ipotesi in cui l'università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate, sopprimendo, in ogni caso, la previsione che il comune di ubicazione dell'università sia situato in una provincia diversa da quella di residenza dello studente;
inoltre, a seguito delle novità introdotte, la detrazione viene limitata ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018;
dalla relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato il limite dei due periodi di imposta indicati sembrerebbe essere solo riferito all'estensione dell'agevolazione e rimarrebbero, invece, in vigore le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera 1-sexies del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 917/1986) che prevede la detrazione annua per studenti universitari fuori sede per le facoltà universitaria ubicate in un comune diverso da quello di residenza distante almeno 100 chilometri e situato in una provincia diversa;
dal rapporto delle spese fiscali, allegato al bilancio, si registra una detrazione annua di circa 80 milioni di euro, inferiore rispetto alla stima riportata nella relazione tecnica allegata in fase di approvazione dell'articolo 1, comma 319 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stimava un effetto di minore gettito annuo per competenza di 113 milioni di euro,
impegna il Governo
a chiarire che il limite dei periodi di imposta al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 sia riferito esclusivamente all'estensione disposta dai commi 8-bis-8-quater dell'articolo 20 e – in tal caso – a valutare l'opportunità di prevedere tali disposizioni a regime anche in considerazione degli effetti di minor gettito annui, riferiti alle detrazioni di cui all'articolo 15 comma 1, lettera 1-sexies del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 917/1986) – registrati nella Tabella allegata al rapporto delle spese fiscali – nettamente inferiori rispetto alla stima iniziale.
9/4741/2. Ghizzoni, Palese.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):imposta diretta