ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04620/006

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 872 del 17/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 17/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 17/10/2017
PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/10/2017


Stato iter:
17/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/10/2017
AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 17/10/2017

PARERE GOVERNO IL 17/10/2017

RESPINTO IL 17/10/2017

CONCLUSO IL 17/10/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04620/006
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Martedì 17 ottobre 2017, seduta n. 872

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 del provvedimento in esame contiene la delega, per il Governo, ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato;
    il comma 3 dello stesso articolo specifica i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, tra cui rileva la necessità di garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari. Nello specifico, il Governo deve modificare la normativa vigente, rivedendo la disciplina degli strumenti finanziari diffusi presso il pubblico (di cui all'articolo 116 dei TUF), in modo da garantire la tutela degli investitori e attribuire alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;
    si tenga costantemente presente che in molti casi italiani, per le regole di condotta delle banche, titoli azionari e titoli subordinati sono stati venduti anche ai piccoli risparmiatori non istituzionali, i quali erano veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
    se il principio della separazione fosse stato introdotto prima si sarebbero potute contenere tutte le drammatiche conseguenze che i nostri cittadini hanno scontato negli anni di crisi appena passati e di cui si sentono ancora gli effetti: da un lato, le continue ricapitalizzazioni degli istituti di credito e il credit crunch che hanno innescato una grave carenza di liquidità delle imprese; dall'altro, la crisi dei debiti sovrani e le conseguenti politiche di austerità che hanno portato a manovre economiche procicliche e all'aumento della pressione fiscale diretta ed indiretta;
    da ultimo, si sarebbe potuto anche evitare che, a causa delle crisi bancarie, soltanto nel corso del 2016, si bruciassero oltre 15,6 miliardi di euro investiti dai piccoli risparmiatori italiani;
    come ha denunciato il Codacons, «tra il 2015 e il 2016 ben 218.996 piccoli investitori sono stati coinvolti dalle crisi bancarie che hanno visto protagoniste Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Carife, Carichieti, Banca Marche, Banca Etruria» e «15.681.000.000 euro investiti in azioni e obbligazioni di questi istituti di credito sono stati letteralmente bruciati, con una perdita media pari a 71.604 euro a risparmiatore»;
    in sede di esame dell'A.C. 4565, recante conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., il Governo ha espresso parere favorevole all'impegno proposto con l'ordine dei giorno n. 9/4565-A/30, ma, non essendo stato ancora preso alcun provvedimento, è necessario in questa sede ribadire l'urgenza dell'intervento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative che stabiliscano, nelle more del riordino della disciplina bancaria e finanziaria attuata in sede europea in vista del completamento dell'unione bancaria di cui agli articoli 114 e 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una riorganizzazione del sistema bancario al fine di introdurre il principio attraverso il quale venga distinto il modello di banca commerciale che raccoglie depositi ed eroga credito alle famiglie e al sistema produttivo rispetto a quello della banca d'affari che attua operazioni finanziarie ad alto rischio, prevedendo altresì delle agevolazioni fiscali a favore delle prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.
9/4620/6Busin, Gianluca Pini, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

erogazione di prestito

protezione del consumatore

tutela dei soci