ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04620/011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 872 del 17/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: GALLI GIAMPAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FUSILLI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 17/10/2017
PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/10/2017


Stato iter:
17/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/10/2017
AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 17/10/2017

PARERE GOVERNO IL 17/10/2017

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/10/2017

CONCLUSO IL 17/10/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04620/011
presentato da
GALLI Giampaolo
testo di
Martedì 17 ottobre 2017, seduta n. 872

   La Camera,
   premesso che:
    nella Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, viene data attuazione alla direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa;
    oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, il provvedimento detta, all'articolo 5, comma 1, princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della richiamata direttiva sull'intermediazione assicurativa;
    in particolare, all'articolo 5, comma 1, la lettera m) dispone di prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefìci monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;
    dunque, con riferimento a tali remunerazioni, ciò non comporterebbe norme specifiche per l'intermediazione assicurativa, ma piuttosto l'applicazione della disciplina già prevista dalla cosiddetta MiFID 2 in materia di mercati degli strumenti finanziari;
    la direttiva 2016/97/UE, successiva alla MiFID 2, nasce invece con l'intenzione di disciplinare direttamente la distribuzione dei prodotti assicurativi, come è ben chiarito dal considerando 10 della stessa direttiva: [...] È importante prendere in considerazione la natura specifica dei contratti di assicurazione rispetto ai prodotti di investimento disciplinati dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. La distribuzione del contratti di assicurazione, compresi i prodotti di investimento assicurativi, dovrebbe pertanto essere regolamentata dalla presente direttiva e allineata alla direttiva 2014/65/UE. [...]»;
    nella necessità di dettare una disciplina peculiare per l'intermediazione assicurativa, dal considerando 40 e dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera d) ed e) della Direttiva 2016/97 emerge un generale e diffuso obbligo di trasparenza da rendere ai clienti, in termini di massima informazione sul tipo di compenso;
    la Direttiva 2016/97 prevede esplicitamente l'obbligo di conformare le politiche retributive dei distributori di prodotti assicurativi a precisi parametri, al fine di non pregiudicare la capacità di agire nell'interesse dei clienti e di non impedire di fornire un parere adeguato o presentare le informazioni in modo corretto, chiaro e non fuorviante; è prevista la possibilità di una retribuzione basata su obiettivi di vendita purché non costituisca un incentivo a raccomandare un determinato prodotto al cliente nel caso in cui il distributore possa offrire un prodotto diverso che risponda meglio alle esigenze del cliente (considerando 46 e articolo 17, paragrafo 3);
    in sede di recepimento, in luogo di quanto previsto dalla Direttiva 2016/97/UE oggetto di diretta attuazione, sembrerebbe quindi escludersi il riferimento ai criteri della stessa, per fare appello alla disciplina, anche attuativa, che attiene al diverso contesto della trasparenza nei servizi finanziari;
    con l'obiettivo di tenere conto del carattere specifico dei prodotti assicurativi, nella Direttiva 2016/97 si prevedono adeguate cautele che, facendo comunque salvi i principi in tema di rappresentazione completa al cliente, escludono onorari o commissioni collegati alla distribuzione di prodotti assicurativi solo se questi abbiano una ripercussione negativa sulla qualità del servizio prestato al cliente, ovvero non consentano di rispettare l'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del cliente (articolo 29, paragrafo 2);
    in particolare, è peraltro assente nella Direttiva 2016/97 qualsiasi disposizione che consenta il rinvio diretto alla MiFID 2, come sembrerebbe proposto nella citata lettera m); sono anzi contenute esplicite previsioni in contrasto con il criterio di delega che si vorrebbe introdurre, peculiare unicamente del mercato degli strumenti finanziari;
    il quadro complessivo che emerge dall'analisi del contenuto della delega potrebbe fare trasparire problematiche applicative, anche in considerazione del rischio di contenzioso conseguente, in quanto la disciplina attuativa potrebbe essere ritenuta non coerente con i contenuti della Direttiva 2016/97,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nelle relative disposizioni di attuazione, di rendere coerenti le previsioni specifiche dettate all'articolo 5, comma 1, lettera m) del provvedimento in esame, con i contenuti specifici della direttiva (UE) 2016/97, al fine di evitare possibili contenziosi in sede europea e scongiurando la possibilità di far gravare sugli operatori della distribuzione assicurativa nazionali oneri eccessivi, addizionali rispetto a quelli previsti negli altri paesi dell'Unione europea.
9/4620/11Giampaolo Galli, Fusilli, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

Unione europea

direttiva comunitaria

politica salariale