ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/109

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
GATTI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
LETTA ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
MIGLIOLI IVANO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
MOSCA ALESSIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
RAMPI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
SANTAGATA GIULIO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/109
presentato da
MARIALUISA GNECCHI
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
è stata approvata all'unanimità il 27 luglio 2011, nella seduta n.508 la mozione 1-00690 in cui si riconosce sia necessario intervenire in modo organico per la costruzione di un sistema solido e che tenga conto delle mutate condizioni del mercato del lavoro, nel quale si cambia professione e, quindi, ente previdenziale o categoria più volte nella vita lavorativa;
si prende atto che le disposizioni previste dai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 hanno abrogato tutte le norme che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'Inps gratuitamente: legge 2 aprile 1958, n. 322 (ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (fondo di previdenza per gli elettrici); articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (fondo di previdenza per i telefonici); articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (personale dipendente dalle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli istituti di previdenza ora Inpdap, personale iscritto all'Istituto postelegrafonici (Ipost); articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (dipendenti civili e militari in servizio permanente e continuativo); articolo 21, comma 4, e articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento);
per poter cumulare, in modo non oneroso, i contributi ai fini del diritto ad un'unica pensione, attualmente è necessario avere almeno tre anni di contribuzione versata in ogni singola gestione o fondo, altrimenti non è possibile effettuare la totalizzazione e comunque non esiste una reale reciprocità tra gli enti, tra i fondi sostitutivi, i fondi professionali e il calcolo della prestazione avviene solo con il sistema contributivo (per di più secondo un criterio specifico) e, quindi, in modo penalizzante per chi avrebbe avuto il diritto al calcolo retributivo se gli stessi contributi fossero stati in un unico fondo;
in assenza, pertanto, di un completamento dell'istituto della totalizzazione, lavoratrici e lavoratori non possono avvalersi di tale procedimento e sono costretti a pagare la ricongiunzione con oneri divenuti rilevanti al fine di poter utilizzare i contributi che, comunque, hanno già versato; in caso contrario, tali lavoratori e lavoratrici sono costretti dai costi a rinunciare alla valorizzazione di parte della propria contribuzione ai fini pensionistici;
inoltre, non bisogna trascurare che la vita lavorativa variegata, che induce la maggior parte dei lavoratori a passare dal lavoro dipendente al lavoro autonomo e a progetto e viceversa, potrebbe portare ad accumulare contributi versati in diverse gestioni previdenziali, con difficoltà nel raggiungimento dei requisiti che permettano di andare in pensione ed avere perlomeno quello che si è versato,

impegna il Governo

a mantenere l'impegno assunto con la mozione citata in premessa per realizzare le iniziative di competenza, ove possibile anche in sede di interpretazione autentica, per chiarire ab initio i casi di effettiva applicabilità di quanto previsto, in materia di ricongiunzione onerosa, nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9/4612/109.Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.