ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04394/048

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 778 del 11/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: GRIMOLDI PAOLO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 11/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 11/04/2017
INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 11/04/2017


Stato iter:
11/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/04/2017
MANZIONE DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 11/04/2017

PARERE GOVERNO IL 11/04/2017

RESPINTO IL 11/04/2017

CONCLUSO IL 11/04/2017

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04394/048
presentato da
GRIMOLDI Paolo
testo di
Martedì 11 aprile 2017, seduta n. 778

   La Camera,
   rilevato che il provvedimento dispone modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.»;
   preso atto che, secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero dell'Interno, dal 2014 al 31 marzo 2017 gli stranieri presenti nei diversi centri di accoglienza sono passati da 66.066 a 176.523 e che al 27.03.2017 all'interno dei CAS risultano registrate ben 138.011 presenze;
   rilevato, infine, che sebbene l'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 al comma 2 preveda che le Prefetture-uffici territoriali del Governo possano individuare strutture per l'accoglienza straordinaria (CAS), sentito l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, sono sempre più numerosi i casi, riportati anche dagli organi di stampa, di Sindaci, non consultati, che vengono a conoscenza della creazione di un centro di accoglienza nel proprio comune, per autonoma iniziativa del Prefetto, solo successivamente all'avvenuto invio e alloggiamento degli immigrati nella struttura a ciò adibita,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente idonee misure affinché l'occupazione e assegnazione di immobili pubblici e privati, ad uso o a destinazione catastale non residenziale, da destinare a centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale o a ciò adibiti anche conseguentemente al provvedimento di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E, non sia consentita qualora vi sia parere contrario da parte dell'ente locale, a ciò preventivamente consultato, nel cui territorio si trovi la struttura.
9/4394/48Grimoldi, Molteni, Invernizzi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aiuto sociale

applicazione del diritto comunitario

CAS