Legislatura: 17Seduta di annuncio: 778 del 11/04/2017
Primo firmatario: GRIMOLDI PAOLO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 11/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 11/04/2017 INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 11/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 11/04/2017 MANZIONE DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
NON ACCOLTO IL 11/04/2017
PARERE GOVERNO IL 11/04/2017
RESPINTO IL 11/04/2017
CONCLUSO IL 11/04/2017
La Camera,
rilevato che il provvedimento dispone modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.»;
preso atto che, secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero dell'Interno, dal 2014 al 31 marzo 2017 gli stranieri presenti nei diversi centri di accoglienza sono passati da 66.066 a 176.523 e che al 27.03.2017 all'interno dei CAS risultano registrate ben 138.011 presenze;
rilevato, infine, che sebbene l'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 al comma 2 preveda che le Prefetture-uffici territoriali del Governo possano individuare strutture per l'accoglienza straordinaria (CAS), sentito l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, sono sempre più numerosi i casi, riportati anche dagli organi di stampa, di Sindaci, non consultati, che vengono a conoscenza della creazione di un centro di accoglienza nel proprio comune, per autonoma iniziativa del Prefetto, solo successivamente all'avvenuto invio e alloggiamento degli immigrati nella struttura a ciò adibita,
impegna il Governo
ad adottare tempestivamente idonee misure affinché l'occupazione e assegnazione di immobili pubblici e privati, ad uso o a destinazione catastale non residenziale, da destinare a centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale o a ciò adibiti anche conseguentemente al provvedimento di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E, non sia consentita qualora vi sia parere contrario da parte dell'ente locale, a ciò preventivamente consultato, nel cui territorio si trovi la struttura.
9/4394/48. Grimoldi, Molteni, Invernizzi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):aiuto sociale
applicazione del diritto comunitario
CAS