Legislatura: 17Seduta di annuncio: 747 del 23/02/2017
Primo firmatario: MANTERO MATTEO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017 GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017 DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017 COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017 GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017 NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017 BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017 DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 23/02/2017 PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 23/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/02/2017 DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/02/2017
ACCOLTO IL 23/02/2017
PARERE GOVERNO IL 23/02/2017
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/02/2017
CONCLUSO IL 23/02/2017
La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 7 dispone il differimento (dal 1o gennaio 2017) al 1o gennaio 2020 dell'applicazione di alcuni divieti in materia di procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici;
in particolare, il termine, già modificato, previsto al comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 26 del 24 marzo 2014 (che ha attuato la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), implicava l'attesa del 1o gennaio 2017 per l'applicazione dei divieti su alcune procedure di sperimentazione che prevedono l'impiego di animali per ricerche, in particolare, sui trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse e sulle sostanze ed d'abuso, per lo sviluppo ad esempio di nuove terapie per la tossicodipendenza;
in proposito, si ricorda che risulta già avviata dalla Commissione europea una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (2016/2013) per violazione del diritto dell'Unione relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, dovuta anche a segnalazioni degli enti di ricerca nazionali che lamentano condizioni eccessivamente restrittive rispetto a quelle esistenti in materia negli altri Stati membri;
il decreto n. 26 attuativo della direttiva, peraltro, affida al Ministero della salute il compito di effettuare un monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi avvalendosi degli Istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia-Romagna;
di tale monitoraggio, che doveva appunto condursi sull'esistenza di metodi alternativi, semmai effettuato, non se ne conoscono i risultati;
la sperimentazione animale pone un interrogativo importante: da una parte si deve tutelare la vita dell'animale, che, in quanto essere senziente e dotato di un livello di cognizione, non può essere trattato come un mero oggetto inanimato, dall'altra è necessario tutelare il diritto alla salute e del cittadino, la sicurezza clinica nella sperimentazione, la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo sanciti dalla nostra Costituzione;
pertanto appare indispensabile incentivare lo sviluppo e la disponibilità di metodi alternativi rispetto all'impiego di animali nelle sperimentazioni,
impegna il Governo
entro gli ulteriori tempi previsti dalla proroga, a rispettare la indispensabile esigenza di monitorare e promuovere, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, così come recepite a livello nazionale, iniziative volte a informare e diffondere le metodologie alternative alla sperimentazione animale.
9/4304/55. (Testo modificato nel corso della seduta) Mantero, Lorefice, Grillo, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Baroni, Dall'Osso, Palese.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):esperimento su animali
protezione degli animali
applicazione del diritto comunitario