Legislatura: 17Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Primo firmatario: PASTORINO LUCA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 28/06/2016 BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 28/06/2016 BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 28/06/2016 BRIGNONE BEATRICE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 28/06/2016 CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 28/06/2016 MAESTRI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 28/06/2016 MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 28/06/2016 SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 28/06/2016 TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 28/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/06/2016 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 28/06/2016
PARERE GOVERNO IL 28/06/2016
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/06/2016
CONCLUSO IL 28/06/2016
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame ha introdotto il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca, o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico che, deve essere iscritto all'albo degli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia. Il contratto può essere garantito dal trasferimento della proprietà di un immobile, o di un altro diritto immobiliare, dell'imprenditore o di un terzo, in favore del creditore o di una società controllata o collegata che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari. Tale trasferimento si verifica in caso di inadempimento del debitore. La nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato deve l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa; gli interessi e le annualità che il credito produce; il tempo della esigibilità;
appare utile precisare che una eventuale contestazione sulla stima, che potrebbe nascere anche per una sproporzione tra i valori in contesa, il creditore non possa ottenere la proprietà dell'immobile se non dopo un accertamento giurisdizionale,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare eventuali nuove iniziative volte a precisare che qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha diritto di conseguire la proprietà dell'immobile ed il debitore la dovuta eccedenza, solo dopo l'accertamento della fondatezza della contestazione delibata opportunamente dal giudice che ha nominato il perito.
9/3892/35. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):contratto