ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03725/005

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 376 del 30/09/2010
Firmatari
Primo firmatario: MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 30/09/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TORRISI SALVATORE POPOLO DELLA LIBERTA' 30/09/2010


Stato iter:
30/09/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/09/2010
GIACHINO BARTOLOMEO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 30/09/2010

PARERE GOVERNO IL 30/09/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/09/2010

CONCLUSO IL 30/09/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3725/5
presentato da
GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO
testo di
giovedì 30 settembre 2010, seduta n.376

La Camera,
premesso che:
il comma 1-bis dell'articolo 2, del decreto-legge in esame, dispone che «in considerazione della specificità del settore, a decorrere dal 1o settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
la disposizione suddetta si inserisce nell'ambito di un quadro normativo organico dettato in materia di invii editoriali, non apportando modificazioni alle diverse norme che compongono lo stesso ma prevedendo, unicamente, una sospensione, dal 1o settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, dell'applicazione dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, che dispone sulla corresponsione dei rimborsi in favore della società Poste Italiane S.p.a. per le riduzioni applicate in favore degli editori e, nel contempo, ad affidare ad un decreto interministeriale la determinazione delle tariffe massime applicabili;
continuano, pertanto, ad applicarsi, al regime tariffario che sarà determinato con il suddetto provvedimento le altre norme disciplinanti il settore in quanto compatibili e non espressamente sospese;
in particolare, la vigente normativa presuppone per le spedizioni di prodotti editoriali un determinato regime tariffario di favore in presenza di determinati requisiti previsti a contrariis dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46 e dall'articolo 10 commi 7 e 8 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
in assenza dei suddetti requisiti il regime tariffario applicabile è quello ordinario delle c.d. tariffe piene,

impegna il Governo

garantire che alla disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, venga data in sede applicativa corretta interpretazione sistematica, nel senso che il decreto interministeriale ivi previsto dovrà prevedere per i prodotti editoriali tipologie tariffarie diverse, individuate, non solo sulla base di criteri definiti nel decreto stesso, ma anche sulla base della normativa vigente, tenendo conto, pertanto, del differente regime tariffario, che deve permanere, mantenendo lo spirito della normativa di settore, tra prodotti editoriali aventi o meno i requisiti di esclusione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46 e dall'articolo 10 commi 7 e 8 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e, pertanto, mantenendo, in carenza di tali requisiti, le tariffe previste dall'attuale regime ordinario.
9/3725/5. Marinello, Torrisi.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2003 0353

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