Legislatura: 17Seduta di annuncio: 622 del 11/05/2016
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 11/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 11/05/2016 SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 11/05/2016 PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 11/05/2016 OTTOBRE MAURO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 11/05/2016
RITIRATO IL 11/05/2016
CONCLUSO IL 11/05/2016
La Camera,
premesso che:
la presente proposta di legge disciplina le convivenze di fatto tra persone maggiorenni, non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile;
tra le misure per le convivenze di fatto, sostanzialmente c’è l'estensione di alcuni diritti, previsti dal codice civile per i coniugi, ai conviventi sostanzialmente in materia di diritto alla salute, diritto di abitazione, impresa familiare, di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, di risarcimento del danno, di diritto agli alimenti, tutte tematiche che, nel corso degli anni, sono state oggetto della giurisprudenza tanto da aver ormai determinato orientamenti giurisprudenziali consolidati;
resta aperta la tematica dell'estensione del diritto alla pensione di reversibilità anche ai conviventi di fatto, purché ovviamente la convivenza di fatto non sia stata precedentemente interrotta, dal momento che la giurisprudenza costituzionale è ormai costante nel riconoscere alcuni diritti anche ai conviventi more uxorio, ma la Corte costituzionale ha anche costantemente affermato che «la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale» e a questo non meccanicamente assimilabile al fine di desumerne l'esigenza costituzionale di una parificazione di trattamento (sentenza n. 352 del 2000), da qui deriva l'esigenza dell'intervento del legislatore;
il matrimonio, infatti, secondo la Corte forma oggetto della specifica previsione contenuta nell'articolo 29 della Costituzione, che lo riconosce elemento fondante della famiglia come società naturale, mentre il rapporto di convivenza assume anch'esso rilevanza costituzionale, ma nell'ambito della protezione dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali meritevoli di tutela garantita dall'articolo 2 della Costituzione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di garantire anche ai conviventi di fatto, attraverso ulteriori iniziative, l'accesso alla pensione di reversibilità del convivente defunto ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge n. 636 del 1939, a condizione che la convivenza non sia stata precedentemente interrotta.
9/3634/5. Gebhard, Alfreider, Schullian, Plangger, Ottobre.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritto dell'individuo
matrimonio
convivenza