ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03634/004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 622 del 11/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: MARZANO MICHELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TENTORI VERONICA PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2016
MALPEZZI SIMONA FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2016
MATTIELLO DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2016
MARCHETTI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2016
MAZZOLI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2016
GANDOLFI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2016
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2016
ALBINI TEA PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2016
ROCCHI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2016
GUERINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2016
MAESTRI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 11/05/2016
BRIGNONE BEATRICE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 11/05/2016
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 11/05/2016
CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 11/05/2016
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 11/05/2016
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 11/05/2016
IANNUZZI CRISTIAN MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 11/05/2016
TINAGLI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2016
TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2016
RAGOSTA MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2016
CARLONI ANNA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2016
MOGNATO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2016
MICCOLI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2016
LAFORGIA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2016
PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 11/05/2016


Stato iter:
11/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/05/2016
MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 11/05/2016

ACCOLTO IL 11/05/2016

PARERE GOVERNO IL 11/05/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 11/05/2016

CONCLUSO IL 11/05/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03634/004
presentato da
MARZANO Michela
testo di
Mercoledì 11 maggio 2016, seduta n. 622

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 dispone che «L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni»;
    consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di cassazione, nonché numerosissima giurisprudenza di merito si sono espresse nettamente riguardo l'impossibilità di considerare l'omosessualità quale impedimento all'esercizio delle funzioni genitoriale – in tal senso si legga la sentenza Corte di cassazione sezione prima, 11 gennaio 2013, n. 601, per cui alla base della convinzione che l'inserimento di un minore in una famiglia composta da due donne legate da una relazione omosessuale possa avere ripercussioni negative «non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale»;
    il provvedimento in esame, al comma 20, prevede che le disposizioni che nel codice civile si riferiscono al matrimonio oppure contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti si applichino anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso tranne nei casi in cui le norme del codice civile non siano espressamente richiamate nella presente legge nonché nel caso della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che quindi la presente legge non prevede nemmeno la facoltà per una delle due parti dell'unione civile, già prevista per il coniuge, di adottare il figlio del partner ai sensi della lettera b), comma 1, articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Tale facoltà, meglio nota con il nome di stepchild adoption, è invece consentita, oltre che in Paesi dove è possibile per le coppie composte da persone dello stesso sesso di ricorrere all'adozione congiunta, come Spagna, Svezia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Francia e da ultime Austria, Irlanda e Groenlandia, anche in Paesi come Germania e Finlandia che, pur precludendo l'accesso per le coppie omosessuali all'istituto dell'adozione congiunta, consentono, comunque, nell'ottica della tutela prevalente del diritto del minore a godere di una stabilità affettiva, di ricorrere all'adozione del figlio da parte del compagno o dalla compagna del padre o della madre biologica;
    in assenza di una puntuale disciplina italiana si è venuta a creare una situazione di vulnus dello stato giuridico dei minori figli delle coppie formate da persone dello stesso sesso, infatti i medesimi sono privi di numerosi diritti e prerogative derivanti dal possesso di status di figlio quali ad esempio il diritto di essere mantenuti, assistiti, educati e istruiti, come anche quello di ereditare. Di contro anche al genitore non biologico sono negati diritti-doveri come il poter ottenere permessi parentali e assegni familiari, mantenere continuità affettiva con il minore in caso di separazione dal genitore biologico, nonché di morte del medesimo;
    in assenza di un riconoscimento per le coppie dello stesso sesso della facoltà di accedere all'istituto dell'adozione, negli ultimi anni diversi tribunali di merito si sono pronunciati riconoscendo la trascrizione dell'atto di nascita del minore nato all'estero, nonché l'adozione da parte del partner ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b), della predetta legge 184 del 1983 al fine di garantire il superiore interesse del minore alla stabilità e alla continuità affettiva,

impegna il Governo

a sostenere, per quanto di propria competenza, iniziative normative volte a modificare, entro la fine della presente legislatura, l'intera disciplina relativa al diritto del minore alla famiglia di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, valutando prioritariamente l'interesse superiore del minore.
9/3634/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Marzano, Tentori, Malpezzi, Mattiello, Marchetti, Mazzoli, Gandolfi, Gribaudo, Albini, Rocchi, Giuseppe Guerini, Andrea Maestri, Brignone, Bechis, Civati, Artini, Segoni, Cristian Iannuzzi, Tinagli, Terrosi, Ragosta, Carloni, Mognato, Miccoli, Laforgia, Pastorino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'infanzia

diritti del bambino

minore eta' civile