ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03210/073

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 289 del 24/02/2010
Firmatari
Primo firmatario: GOZI SANDRO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/02/2010


Stato iter:
24/02/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/02/2010
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/02/2010
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/02/2010

ACCOLTO IL 24/02/2010

PARERE GOVERNO IL 24/02/2010

DISCUSSIONE IL 24/02/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2010

CONCLUSO IL 24/02/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3210/73
presentato da
SANDRO GOZI
testo di
mercoledì 24 febbraio 2010, seduta n.289

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge in conversione, sancisce la proroga di un anno del termine del 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, per munirsi della licenza del questore per l'apertura di un internet point, con l'effetto di prorogare altresì il regime di controlli previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché dalle disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi;
tra i controlli e gli adempimenti cui i titolari di tali locali sono tenuti vi sono anche quelli inerenti il monitoraggio delle operazioni dell'utente e l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto, tra l'altro, dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché la preventiva acquisizione di dati anagrafici degli utenti per rendere disponibili, a richiesta dell'autorità giudiziaria, i dati di traffico (telefonico e telematico al Servizio polizia postale e delle comunicazioni;
considerato che:
tale disposizione muove dall'intento di evitare che locali, quali quelli in esame, possano essere utilizzati indebitamente per disporre di collegamenti telematici attraverso i quali eludere le prescrizioni normative finalizzate ad impedire la commissione di gravi reati mediante l'uso della rete internet;
è tuttavia necessario monitorate con attenzione l'implementazione della norma in esame, al fine di garantire che essa avvenga nel rispetto del bilanciamento, delineato dal legislatore, tra esigenze di prevenzione e accertamento dei reati da un lato e diritto alla protezione dei dati personali dall'altro, assicurando peraltro che le continue proroghe di discipline introdotte nel nostro ordinamento determinino di fatto una sorta di normalizzazione dell'emergenza,

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione della norma di cui al suddetto articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
9/3210/73.(Testo modificato nel corso della seduta)Gozi.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2005 0144

EUROVOC :

applicazione della legge

dati personali

polizia

potere giudiziario

reato

sicurezza pubblica